Tipologia: Ipotesi CCNL
Data firma: 25 maggio 2023
Validità: 01.01.2019 - 31.12.2021
Parti: Aran e Cisl-Fp, Anmi-Assomed-Sivemp-Fpm, Flepar*, Cida-Fc, Uil-Pa, Dirstat-Fialp*, Unadis, Femepa, Fp-Cgil, Cisl, Cosmed, Codirp*, Cida, Uil, Confedir*, Cgil
Comparti: P.A., Area Funzioni centrali
Fonte: aranagenzia.it


Sommario:

 

I. Parte comune
Titolo I Disposizioni generali
Capo I Applicazione, durata, tempi e decorrenza

Art. 1 Campo di applicazione
Art. 2 Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto
Titolo II Relazioni sindacali
Capo I Sistema delle relazioni sindacali

Art. 3 Obiettivi e strumenti
Art. 4 Informazione
Art. 5 Confronto
Art. 6 Organismo paritetico per l’innovazione
Art. 7 Contrattazione collettiva integrativa: soggetti
Art. 8 Contrattazione collettiva integrativa: tempi e procedure
Art. 9 Clausole di raffreddamento
Titolo III Disposizioni comuni su istituti normativi ed economici
Capo I Disposizioni comuni su istituti normativi

Art. 10 Linee generali per il lavoro agile
Art. 11 Accordo individuale
Art. 12 Transizione di genere
Art. 13 Assenze per malattia
Art. 14 Assenze per malattia in caso di gravi patologie richiedenti terapie salvavita
Art. 15 Congedi dei genitori
Art. 16 Congedi per le donne vittime di violenza
Art. 17 Copertura assicurativa
Art. 18 Attività di affiancamento
Capo II Disposizioni comuni su istituti economici
Art. 19 Differenziazione della retribuzione di risultato
Art. 20 Welfare integrativo
Art. 21 Indennità di bilinguismo
Art. 22 Trattamento economico del personale in distacco sindacale
II. Sezione dirigenti
Titolo I Introduzione alla sezione

Art. 23 Destinatari della Sezione “Dirigenti”
Titolo II Relazioni sindacali
Art. 24 Confronto: materie
Art. 25 Contrattazione integrativa: materie
Titolo III Disposizioni su istituti normativi ed economici
Art. 26 Sostituzione del dirigente
Titolo IV Trattamento economico
Capo I Trattamento economico dei dirigenti di I fascia

Art. 27 Trattamento economico fisso per i dirigenti di prima fascia
Art. 28 Effetti dei nuovi trattamenti economici
Art. 29 Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e risultato dei dirigenti di prima fascia
Capo II Trattamento economico dei dirigenti di II fascia
Art. 30 Trattamento economico fisso per i dirigenti di seconda fascia
Art. 31 Effetti dei nuovi trattamenti economici
Art. 32 Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e risultato dei dirigenti di seconda fascia
Art. 33 Retribuzione di posizione dei dirigenti di seconda fascia preposti ad uffici dirigenziali non generali

 

Art. 34 Graduazione delle posizioni dirigenziali
Titolo V Disposizioni speciali
Capo I Disposizioni per i dirigenti sanitari del Ministero della Salute e dell’Agenzia Italiana del Farmaco

Art. 35 Destinatari del presente Capo
Art. 36 Assenze per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici
Art. 37 Struttura della retribuzione
Art. 38 Indennità di esclusività
Art. 39 Incrementi dello stipendio tabellare
Art. 40 Incrementi della retribuzione di posizione parte fissa
Art. 41 Effetti dei nuovi trattamenti economici
Art. 42 Incremento del Fondo risorse decentrate dei dirigenti sanitari
Capo II Disposizioni speciali per i dirigenti ENAC
Art. 43 Destinatari del presente Capo
Art. 44 Incrementi del trattamento economico fisso
Art. 45 Effetti dei nuovi trattamenti economici
Art. 46 Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato .
Capo III Disposizioni speciali per i dirigenti INAIL ex ISPESL
Art. 47 Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti di seconda fascia
III. Sezione professionisti
Titolo I Introduzione alla sezione

Art. 48 Destinatari della Sezione “Professionisti”
Titolo II Relazioni sindacali
Art. 49 Confronto: materie
Art. 50 Contrattazione integrativa: materie
Titolo III Disposizioni speciali
Capo I Area dei Professionisti

Art. 51 Destinatari
Art. 52 Incrementi del trattamento fisso
Art. 53 Effetti dei nuovi trattamenti economici
Art. 54 Fondo dell’Area dei professionisti
Art. 55 Livelli differenziati di professionalità
Capo II Area Medica
Art. 56 Destinatari
Art. 57 Assenze per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici
Art. 58 Struttura della retribuzione dell’area dei professionisti medici
Art. 59 Incrementi del trattamento fisso
Art. 60 Effetti dei nuovi trattamenti economici
Art. 61 Fondo dell’Area medica
Art. 62 Ulteriori linee guida generali in materia di formazione
Art. 63 Norma finale
Capo III Professionisti ENAC
Art. 64 Destinatari
Art. 65 Incrementi dello stipendio tabellare
Art. 66 Effetti dei nuovi trattamenti economici
Art. 67 Fondo per le politiche di sviluppo dei professionisti di prima qualifica professionale
Tabelle


Ipotesi di contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell’area funzioni centrali Triennio 2019-2021

Il giorno 25 Maggio 2023 alle ore 15:00, presso la sede dell'Aran, ha avuto luogo l'incontro tra l’Aran e le seguenti Organizzazioni e Confederazioni sindacali rappresentative.
Al termine della riunione, alle ore 19:15 del giorno 25 maggio 2023 le parti sottoscrivono l’allegata Ipotesi di contratto collettivo nazionale di lavoro.
Per l’Aran, […]
Per le Organizzazioni sindacali: Cisl Fp, Anmi Assomed Sivemp Fpm, Flepar*, Cida Fc, Uil Pa, Dirstat Fialp*, Unadis, Femepa, Fp Cgil
Per le Confederazioni: Cisl, Cosmed, Codirp*, Cida, Uil, Confedir*, Codirp*, Codirp*, Cgil

I. Parte comune
Titolo I Disposizioni generali
Capo I Applicazione, durata, tempi e decorrenza
Art. 1 Campo di applicazione

1. Il presente contratto si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato di cui all’art. 2, comma 2 del “CCNQ per la definizione della composizione delle Aree di contrattazione collettiva nazionale di cui all’art. 7 del CCNQ 3 agosto 2021” sottoscritto il 10 agosto 2022, di seguito CCNQ 10/08/2022.
2. Nella provincia autonoma di Bolzano la disciplina del presente CCNL può essere integrata, per Ministeri ed Enti Pubblici non economici, ai sensi del D. Lgs. n. 354/1997 per le materie ivi previste, ad esclusione di quelle trattate nel presente CCNL. Analoga disposizione è prevista per le Agenzie fiscali nel D.P.R. n. 752/1976, come modificato dal D. Lgs. n. 272/2001.
3. Con il termine “amministrazione/i” si intendono tutte le pubbliche amministrazioni ricomprese nell’Area Funzioni centrali ai sensi dell’art. 2, comma 2 del CCNQ 10/08/2022.
4. Con il termine “agenzia/e”, ove non specificato, si intendono l’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, destinatarie dei precedenti CCNL della pre-esistente Area VI.
5. Con il termine “ente/i” si intendono le amministrazioni, diverse da quelle di cui al comma 5, destinatarie dei precedenti CCNL della pre-esistente Area VI.
6. Con il termine “ministero/i” si intendono le amministrazioni destinatarie dei precedenti CCNL della pre-esistente Area I.
7. I riferimenti ai CCNL degli enti o amministrazioni monocomparto, precedentemente destinatari di specifici contratti nazionali, ai sensi dell’art. 70 del D. Lgs. n. 165/2001, vengono indicati mediante la denominazione dell’amministrazione o ente interessato.
8. Con il termine “professionista/i” si intendono i professionisti cui è applicato il presente CCNL ai sensi del comma 1, ivi compresi quelli dell’area medica, negli enti ove è istituita.
9. Il riferimento al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni è riportato come “D. Lgs. n. 165/2001”.
10. Il riferimento al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 e successive modificazioni ed integrazioni è riportato come “D. Lgs. n. 151/2001”.
11. I riferimenti ai precedenti CCNL espressamente citati sono così indicati:
a) CCNL 09/03/2020, con cui si intende il “CCNL relativo al personale dell’Area Funzioni Centrali - triennio 2016-2018” sottoscritto il 09/03/2020;
b) CCNL ENAC 4/08/2010, con cui si intende il “CCNL relativo al personale dirigente dell’ENAC quadriennio normativo 2006-2009 - biennio economico 2006-2007”, sottoscritto il 4/08/2010;
c) CCNL Area VI 21/07/2010, con cui si intende il “CCNL dell’area VI della dirigenza degli EPNE e delle Agenzie fiscali per il quadriennio 2006 - 2009 e biennio economico 2002-2007”, sottoscritto il 21/07/2010;
d) CCNL ENAC 30/05/2007, con cui si intende il “CCNL per il quadriennio normativo 2002-2005 - biennio economico 2002-2003 relativo all’area dirigenziale ENAC”, sottoscritto il 30/05/2007;
e) CCNL CNEL 19/01/2007, con cui si intende il “CCNL del personale dirigente del CNEL, quadriennio normativo 2002-2005 - biennio economico 2002-2003”, sottoscritto il 19/01/2007;
f) CCNL Area VI 1/08/2006, con cui si intende il “CCNL relativo al personale dirigente dell’Area VI per il quadriennio normativo 2002-2005 e per il biennio economico 2002-2003” sottoscritto il 1/08/2006;
g) CCNL Area I 21/04/2006, con cui si intende il “CCNL relativo al personale dirigente dell’Area I per il quadriennio 2002-2005 e biennio economico 2002-2003”, sottoscritto il 21/04/2006.
12. Per quanto non espressamente previsto dal presente CCNL, continuano a trovare applicazione, nei limiti del D. Lgs. n. 165/2001, le disposizioni contrattuali dei precedenti CCNL, ove compatibili e non sostituite o abrogate da previsioni del presente CCNL o da norme legislative.

Titolo II Relazioni sindacali
Capo I Sistema delle relazioni sindacali
Art. 3 Obiettivi e strumenti

1. Il sistema delle relazioni sindacali è lo strumento per costruire relazioni stabili tra amministrazioni pubbliche e soggetti sindacali, improntate alla partecipazione consapevole, al dialogo costruttivo e trasparente, alla reciproca considerazione dei rispettivi diritti ed obblighi, nonché alla prevenzione e risoluzione dei conflitti. Al fine di favorire la semplificazione procedurale è possibile attivare, anche a richiesta delle organizzazioni sindacali, modalità di riunione da remoto.
2. La condivisione dell’obiettivo predetto comporta la necessità di un sistema di relazioni sindacali stabile, che tenga conto del ruolo attribuito a ciascun dirigente o professionista in base alle leggi e ai contratti collettivi, nonché della peculiarità delle relative funzioni, che sia improntato alla correttezza dei comportamenti delle parti ed orientato alla prevenzione dei conflitti e che sia in grado di favorire la piena collaborazione al perseguimento delle finalità istituzionali.
3. Attraverso il sistema delle relazioni sindacali:
- si attua il contemperamento della missione di servizio pubblico delle amministrazioni a vantaggio degli utenti e dei cittadini con gli interessi dei dirigenti e professionisti;
- si migliora la qualità delle decisioni assunte;
- si sostengono la crescita professionale, la sicurezza e il miglioramento delle condizioni di lavoro, l’aggiornamento dei dirigenti e dei professionisti, nonché i processi di innovazione organizzativa, tecnologica e di riforma della pubblica amministrazione;
- si promuovono modalità di lavoro che consentono una migliore armonizzazione della vita lavorativa con la vita privata e familiare.
4. Nel rispetto dei distinti ruoli e responsabilità dei datori di lavoro pubblici e dei soggetti sindacali, le relazioni sindacali presso le amministrazioni si articolano nei seguenti modelli relazionali:
a) partecipazione;
b) contrattazione integrativa.
5. La partecipazione è finalizzata ad instaurare forme costruttive di dialogo tra le parti, su atti e decisioni di valenza generale delle amministrazioni, in materia di organizzazione, di salute, sicurezza e condizioni di lavoro, o di tematiche aventi riflessi sul rapporto di lavoro nonché a garantire adeguati diritti di informazione sugli stessi; si articola, a sua volta, in:
- informazione;
- confronto;
- organismi paritetici di partecipazione.
6. La contrattazione integrativa è finalizzata alla stipulazione di contratti che obbligano reciprocamente le parti. Le clausole dei contratti sottoscritti possono essere oggetto di successive interpretazioni autentiche, anche a richiesta di una delle parti, con le procedure di cui all’art. 8 (contrattazione collettiva integrativa: tempi e procedure).
7. È istituito presso l’Aran, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, l’Osservatorio a composizione paritetica con il compito di monitorare i casi e le modalità con cui ciascuna amministrazione adotta gli atti adottati unilateralmente ai sensi dell’art. 40, comma 3-ter, D. Lgs. n. 165/2001. L’Osservatorio verifica altresì che tali atti siano adeguatamente motivati in ordine alla sussistenza del pregiudizio alla funzionalità dell’azione amministrativa. Ai componenti non spettano compensi, gettoni, emolumenti, indennità o rimborsi di spese comunque denominati. L’Osservatorio di cui al presente comma è anche sede di confronto su temi contrattuali che assumano una rilevanza generale, anche al fine di prevenire il rischio di contenziosi generalizzati.
8. Alle organizzazioni sindacali sono garantite, ove ne ricorrano i presupposti, tutte le forme di accesso previste dalla disciplina di legge in materia di trasparenza.
9. Le clausole del presente titolo sostituiscono integralmente, per il personale destinatario del presente CCNL, tutte le disposizioni in materia di relazioni sindacali previste nei precedenti CCNL di provenienza, le quali sono pertanto disapplicate.
10. Il presente articolo abroga l’art. 3 del CCNL 09/03/2020.

Art. 4 Informazione
1. L’informazione è il presupposto per il corretto esercizio delle relazioni sindacali e dei suoi strumenti. Pertanto, essa è resa preventivamente e in forma scritta dalle amministrazioni ai soggetti sindacali di cui all’art. 7 (contrattazione collettiva integrativa: soggetti), comma 2, secondo quanto previsto dal presente articolo.
2. Fermi restando gli obblighi in materia di trasparenza previsti dalle disposizioni di legge vigenti, l’informazione consiste nella trasmissione preventiva di dati ed elementi conoscitivi, da parte dell’amministrazione, ai soggetti sindacali di cui all’art. 7 (contrattazione collettiva integrativa: soggetti), comma 2 al fine di consentire loro di prendere conoscenza della questione trattata e di esaminarla.
3. L’informazione deve essere data nei tempi, nei modi e nei contenuti atti a consentire ai soggetti sindacali di cui all’art. 7 (contrattazione collettiva integrativa: soggetti), comma 2, di procedere a una valutazione approfondita del potenziale impatto delle misure da adottare ed esprimere osservazioni e proposte.
4. Sono oggetto di informazione tutte le materie per le quali i successivi art. 24 (Confronto: materie), art. 25 (Contrattazione integrativa: materie), art. 49 (Confronto: materie) e art. 50 (Contrattazione integrativa: materie), nelle distinte sezioni del presente CCNL, prevedano il confronto o la contrattazione integrativa, costituendo presupposto per la loro attivazione. Sono altresì oggetto di sola informazione le materie di cui agli artt. 5 e 6 del D. Lgs. n. 165/2001.
5. Sono altresì oggetto di sola informazione gli atti di organizzazione degli uffici di cui all’art. 6 del d.lgs. n. 165/2001, ivi incluso il piano triennale dei fabbisogni del personale, ed ogni altro atto per il quale la legge preveda il diritto di informativa alle organizzazioni sindacali. L’informazione di cui al presente comma deve essere resa almeno cinque giorni prima dell’adozione degli atti. È, altresì, oggetto di sola informazione successiva la costituzione dei Fondi per il salario accessorio previsti dai CCNL.
6. I soggetti sindacali di cui all’art. 7 (contrattazione collettiva integrativa: soggetti), comma 2, del presente CCNL ricevono, a richiesta, informazioni riguardanti gli esiti del confronto e della contrattazione integrativa, nonché, nelle amministrazioni ove non è istituito l’Organismo paritetico per l’innovazione di cui all’art. 6, i dati generali sugli andamenti occupazionali, anche in riferimento alle dotazioni organiche ed alle procedure concorsuali programmate.
7. Il presente articolo abroga l’art. 4 del CCNL 09/03/2020.

Art. 5 Confronto
1. Il confronto è la modalità attraverso la quale si instaura un dialogo approfondito sulle materie rimesse a tale livello di relazione, al fine di consentire ai soggetti sindacali di cui all’art. 7 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti), comma 2, di esprimere valutazioni esaustive e di partecipare costruttivamente alla definizione delle misure che l’amministrazione intende adottare.
2. Il confronto si avvia mediante l’invio ai soggetti sindacali di cui al comma 1 degli elementi conoscitivi sulle misure da adottare, con le modalità previste per l’informazione. A seguito della trasmissione delle informazioni, amministrazione e soggetti sindacali si incontrano se, entro cinque giorni lavorativi dall’informazione, il confronto è richiesto da questi ultimi, anche singolarmente. L’incontro può anche essere proposto dall’amministrazione contestualmente all’invio dell’informazione. Il periodo durante il quale si svolgono gli incontri non può essere superiore a quindici giorni. Al termine del confronto, è redatta una sintesi dei lavori e delle posizioni emerse.
3. Sono oggetto di confronto le materie indicate all’art. 24 e all’art. 49 (Confronto: materie), nelle distinte sezioni del presente CCNL.
4. Il presente articolo abroga l’art. 5 del CCNL 09/03/2020.

Art. 6 Organismo paritetico per l’innovazione
1. L’organismo paritetico per l’innovazione realizza, presso le amministrazioni pubbliche con almeno 30 unità di personale destinatario del presente CCNL, una modalità relazionale finalizzata al coinvolgimento partecipativo delle organizzazioni sindacali di categoria titolari della contrattazione integrativa su tutto ciò che abbia una dimensione progettuale, complessa e sperimentale, di carattere organizzativo.
2. L’organismo di cui al presente articolo è la sede in cui si attivano stabilmente relazioni aperte e collaborative su progetti di organizzazione, innovazione anche tecnologica e miglioramento dei servizi, promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo - anche con riferimento al lavoro agile, alle politiche formative, allo stress lavoro correlato - al fine di formulare proposte all’amministrazione o alle parti negoziali della contrattazione integrativa.
3. L’organismo paritetico per l’innovazione è istituito presso ogni Amministrazione a livello nazionale o di sede unica. Le Amministrazioni entro 30 giorni dalla sottoscrizione del CCNL provvedono, ove necessario, ad aggiornarne la composizione. Esso:
a) ha composizione paritetica ed è formato da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali titolari della contrattazione integrativa nazionale, nonché da una rappresentanza dell’amministrazione, con rilevanza pari alla componente sindacale;
b) si riunisce almeno due volte l’anno e, comunque, ogniqualvolta l’amministrazione o le organizzazioni sindacali di cui all’art. 7, comma 2, lett. a), manifestino un’intenzione di progettualità organizzativa innovativa, complessa per modalità e tempi di attuazione, e sperimentale;
c) trasmettere proprie proposte progettuali, all’esito dell’analisi di fattibilità, alle parti negoziali della contrattazione integrativa, sulle materie di competenza di quest’ultima, o all’amministrazione;
d) adotta un regolamento che ne disciplini il funzionamento e redige un report annuale delle proprie attività.
4. All’organismo di cui al presente articolo possono essere inoltrati progetti e programmi dalle organizzazioni sindacali di cui al comma 3, lett. a) e dall’amministrazione. In tali casi, l’organismo paritetico si esprime sulla loro fattibilità secondo quanto previsto al comma 3, lett. c).
5. Costituiscono oggetto di informazione, nell’ambito dell’organismo di cui al presente articolo, gli andamenti occupazionali del personale ed i dati sulle assenze di tutto il personale di cui all’art. 29 (Misure per disincentivare elevati tassi di assenza del personale) del CCNL 09/03/2020.
6. Nel caso in cui l’Organismo di cui al presente articolo non venga istituito entro il termine previsto dal comma 3, le materie del comma 2 diventano oggetto di confronto, ai sensi dell’art. 5 (Confronto) del presente CCNL, nel rispetto delle procedure ivi previste, fino alla sua istituzione.
7. Il presente articolo abroga l’art. 6 del CCNL 09/03/2020.

Art. 7 Contrattazione collettiva integrativa: soggetti
1. La contrattazione collettiva integrativa si svolge, ad un unico livello presso ciascuna amministrazione, nel rispetto delle procedure stabilite dalla legge e dal presente CCNL, tra la delegazione sindacale, come individuata al comma 2, e la delegazione di parte datoriale, come individuata al comma 4.
2. I soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa sono:
a) i rappresentanti territoriali anche di livello nazionale delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del presente CCNL;
b) le rappresentanze sindacali aziendali costituite espressamente per la presente area contrattuale ai sensi dell’art. 42, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001 dalle organizzazioni sindacali rappresentative, in quanto ammesse alle trattative per la sottoscrizione dei CCNL della stessa area dirigenziale, ai sensi dell’art. 43 del D. Lgs. n. 165/2001.
3. La disciplina di cui al comma 2 lett. b) trova applicazione fino alla costituzione delle specifiche rappresentanze sindacali unitarie del personale destinatario del presente CCNL, ai sensi dell’art. 42, comma 9, del D. Lgs. n. 165/2001.
4. I componenti della delegazione di parte datoriale, tra cui è individuato il presidente, sono designati dall’organo competente secondo i rispettivi ordinamenti.
5. Sono oggetto di contrattazione integrativa le materie indicate dall’art. 25 e dall’art. 50 (Contrattazione integrativa: materie), nelle distinte sezioni del presente CCNL.
6. Il presente articolo abroga l’art. 7 del CCNL 09/03/2020.

Titolo III Disposizioni comuni su istituti normativi ed economici
Capo I Disposizioni comuni su istituti normativi
Art. 10 Linee generali per il lavoro agile

1. Il lavoro agile di cui alla Legge n. 81/2017 è una delle possibili modalità di effettuazione della prestazione lavorativa per processi e attività di lavoro, previamente individuati dalle amministrazioni, per i quali sussistano i necessari requisiti organizzativi e tecnologici per operare con tale modalità. Esso è finalizzato a conseguire il miglioramento dei servizi pubblici e l’innovazione organizzativa garantendo, al contempo, l’equilibrio tra tempi di vita e di lavoro.
2. Il lavoro agile è una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro. La prestazione lavorativa viene eseguita in modalità mista alternando giornate di lavoro all’interno dei locali dell’amministrazione e giornate di lavoro all’esterno di questi, senza una postazione fissa e predefinita. Per i lavoratori per i quali sia previsto per le attività in presenza un orario di lavoro, il lavoro agile si svolgerà entro i limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale. Ove necessario per la tipologia di attività svolta dai lavoratori e/o per assicurare la protezione dei dati trattati, il lavoratore concorda con l’amministrazione i luoghi ove è possibile svolgere l’attività. In ogni caso nella scelta dei luoghi di svolgimento della prestazione lavorativa a distanza il dipendente è tenuto ad accertare la presenza delle condizioni che garantiscono la sussistenza delle condizioni minime di tutela della salute e sicurezza del lavoratore nonché la piena operatività della dotazione informatica ed ad adottare tutte le precauzioni e le misure necessarie e idonee a garantire la più assoluta riservatezza sui dati e sulle informazioni in possesso dell’amministrazione che vengono trattate dal lavoratore stesso. A tal fine l’amministrazione consegna al lavoratore una specifica informativa in materia.
3. Lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile non modifica la natura del rapporto di lavoro in atto. Fatti salvi gli istituti contrattuali non compatibili con la modalità a distanza, il dipendente conserva i medesimi diritti e gli obblighi nascenti dal rapporto di lavoro in presenza, ivi incluso il diritto ad un trattamento economico non inferiore a quello complessivamente applicato nei confronti dei lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all’interno dell’amministrazione, con le precisazioni di cui al presente articolo.
4. L’adesione al lavoro agile ha natura consensuale e volontaria.
5. L’amministrazione, previo confronto di cui all’art. 24, comma 1, lett. e) (Confronto: materie) e all’art. 49, comma 1, lett. g) (Confronto: materie) individua le attività che possono essere effettuate in lavoro agile. Sono esclusi i lavori in turno e quelli che richiedono l’utilizzo costante di strumentazioni non remotizzabili.
6. L’amministrazione nel dare accesso al lavoro agile ha cura di conciliare le esigenze di benessere e flessibilità dei lavoratori con gli obiettivi di miglioramento del servizio pubblico, nonché con le specifiche necessità tecniche delle attività. Fatte salve queste ultime e fermi restando i diritti di priorità sanciti dalle normative tempo per tempo vigenti e l'obbligo da parte dei lavoratori di garantire prestazioni adeguate, l’amministrazione avrà cura di facilitare l’accesso al lavoro agile ai lavoratori che si trovino in condizioni di particolare necessità, non coperte da altre misure.
7. L’amministrazione garantisce al personale in lavoro agile le stesse opportunità rispetto alla incentivazione della performance e alle iniziative formative previste per tutti i dipendenti che prestano attività lavorativa in presenza.

Art. 11 Accordo individuale
1. L’accordo individuale è stipulato per iscritto ai fini della regolarità amministrativa e della prova. Ai sensi degli artt. 19 e 21 della Legge n. 81/2017, esso disciplina l'esecuzione della prestazione lavorativa svolta all'esterno dei locali dell’amministrazione, anche con riguardo alle forme di esercizio del potere direttivo del datore di lavoro ed agli strumenti utilizzati dal lavoratore che di norma vengono forniti dall’amministrazione. L’accordo deve inoltre contenere almeno i seguenti elementi essenziali:
a) durata dell’accordo, avendo presente che lo stesso può essere a termine o a tempo indeterminato;
b) modalità di svolgimento della prestazione lavorativa fuori dalla sede abituale di lavoro, con programmazione su base mensile o plurimensile delle giornate di lavoro da svolgere in sede e di quelle da svolgere in modalità agile;
c) modalità di recesso, che deve avvenire con un termine non inferiore a 30 giorni salve le ipotesi previste dall’art. 19 della Legge n. 81/2017;
d) ipotesi di giustificato motivo di recesso;
e) indicazione della fascia di contattabilità nella quale il lavoratore è contattabile sia telefonicamente che via mail o con altre modalità similari. Tale fascia oraria non può essere superiore all’orario medio giornaliero di lavoro ove si tratti di lavoratori per i quali tale orario sia previsto per la prestazione in presenza. Per il personale per il quale non è previsto un orario di lavoro settimanale e che organizza autonomamente la propria prestazione giornaliera la fascia di contattabilità è definita in modo tale da soddisfare le esigenze lavorative evitando rigidità e comunque nel rispetto del diritto alla disconnessione in misura non inferiore a 11 ore consecutive comprensive del riposo giornaliero;
f) i tempi di riposo del lavoratore, che comunque non devono essere inferiori a quelli previsti per il lavoratore in presenza, e le misure tecniche e organizzative necessarie per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro;
g) le modalità di esercizio del potere direttivo e di controllo del datore di lavoro sulla prestazione resa dal lavoratore all’esterno dei locali dell’amministrazione nel rispetto di quanto disposto dall’art. 4 della Legge n. 300/1970 e s.m.i.;
h) l’impegno del lavoratore a rispettare le prescrizioni indicate nell’informativa sulla salute e sicurezza sul lavoro agile ricevuta dall’amministrazione.
2. In presenza di un giustificato motivo, ciascuno dei contraenti può recedere dall’accordo senza preavviso indipendentemente dal fatto che lo stesso sia a tempo determinato o a tempo indeterminato.

Art. 12 Transizione di genere
1. Al fine di eliminare situazioni di disagio ed evitare che possano determinarsi forme di discriminazioni nei confronti del dirigente e del professionista che ha intrapreso il percorso di transizione di genere di cui alla Legge n. 164/1982 e s.m.i., le Amministrazioni riconoscono un’identità alias - con modalità che saranno specificate in apposita regolamentazione interna - all’interessato che ne faccia richiesta supportata da adeguata documentazione medica. L’identità alias da utilizzare, anche con riferimento a quanto previsto dall’art. 55-novies del D. Lgs. n. 165/2001, al posto del nominativo effettivo risultante nel fascicolo personale, riguarda, a titolo esemplificativo, il cartellino di riconoscimento, le credenziali per la posta elettronica, la targhetta sulla porta d’ufficio.
2. Non si conformano all’identità alias e restano pertanto invariate tutte le documentazioni e tutti i provvedimenti attinenti al dirigente e al professionista in transizione di genere che hanno rilevanza strettamente personale (come ad esempio, la busta paga, la matricola, i sistemi di rilevazione e lettura informatizzata della presenza, i provvedimenti disciplinari) o la propria sottoscrizione di atti e provvedimenti aventi efficacia esterna.

Art. 13 Assenze per malattia
1. I dirigenti o i professionisti non in prova assenti per malattia hanno diritto alla conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi. Ai fini della maturazione del predetto periodo, si sommano tutte le assenze per malattia intervenute nei tre anni precedenti l’ultimo episodio morboso in corso.
2. Superato il periodo previsto dal comma 1, al personale che ne faccia richiesta può essere concesso di assentarsi per un ulteriore periodo di 18 mesi in casi particolarmente gravi.
3. Prima di concedere l’ulteriore periodo di assenza di cui al comma 2, l’amministrazione, dandone preventiva comunicazione all’interessato o su iniziativa di quest’ultimo, procede all’accertamento delle sue condizioni di salute, per il tramite dell’organo medico competente ai sensi delle vigenti disposizioni, al fine di stabilire la sussistenza di eventuali cause di assoluta e permanente inidoneità psico-fisica al servizio.
4. Superati i periodi di conservazione del posto previsti dai commi 1 e 2, nel caso in cui il personale sia riconosciuto permanentemente inidoneo al solo svolgimento dell’incarico in essere, l’amministrazione procede secondo quanto previsto dall’art. 7 del D.P.R. n. 171/2011.
5. Nel caso di inidoneità permanente assoluta, l’amministrazione, con le procedure di cui al D.P.R. n. 171/2011, risolve il rapporto di lavoro, previa comunicazione all’interessato, entro 30 giorni dal ricevimento del verbale di accertamento medico, corrispondendo l’indennità di preavviso.
6. L’amministrazione può richiedere, con le procedure di cui al comma 3, l’accertamento della idoneità psicofisica dell’interessato, anche prima dei termini temporali di cui ai commi 1 e 2, in caso di disturbi del comportamento gravi, evidenti e ripetuti oppure in presenza di condizioni fisiche che facciano fondatamente presumere l’inidoneità permanente assoluta o relativa al servizio oppure l’impossibilità di rendere la prestazione.
7. Qualora, a seguito dell’accertamento medico effettuato ai sensi del comma 6, emerga una inidoneità permanente relativa al solo svolgimento dell’attività in essere, l’amministrazione procede secondo quanto previsto dal comma4, anche in caso di mancato superamento dei periodi di conservazione del posto di cui al presente articolo. Analogamente, nell’ipotesi di dichiarazione di inidoneità permanente assoluta, si provvede secondo quanto previsto dal comma 5.
8. I periodi di assenza per malattia, salvo quelli previsti dal comma 2 del presente articolo, non interrompono la maturazione dell’anzianità di servizio a tutti gli effetti.
9. Sono fatte salve le vigenti disposizioni di legge a tutela degli affetti da TBC.
[…]

Art. 14 Assenze per malattia in caso di gravi patologie richiedenti terapie salvavita
1. In caso di patologie gravi che richiedano terapie salvavita, come ad esempio l’emodialisi, la chemioterapia ed altre ad esse assimilabili, attestate secondo le modalità di cui al comma 2, sono esclusi dal computo delle assenze per malattia, ai fini della maturazione del periodo di comporto, i relativi giorni di ricovero ospedaliero o di day - hospital, nonché i giorni di assenza dovuti all’effettuazione delle citate terapie, visite specialistiche, esami diagnostici e follow-up specialistico. In tali giornate il personale ha diritto all’intero trattamento economico.
2. L’attestazione della sussistenza delle particolari patologie richiedenti le terapie salvavita di cui al comma 1 deve essere rilasciata dalle competenti strutture medico-legali delle Aziende sanitarie locali o dagli enti accreditati o, nei casi previsti, dalle strutture con competenze mediche delle pubbliche amministrazioni.
3. Rientrano nella disciplina del comma 1, anche i giorni di assenza dovuti agli effetti collaterali delle citate terapie, comportanti incapacità lavorativa.
4. I giorni di assenza dovuti alle terapie e agli effetti collaterali delle stesse, di cui ai commi 1 e 3, sono debitamente certificati dalla struttura medica convenzionata ove è stata effettuata la terapia o dall’organo medico competente.
5. La procedura per il riconoscimento della grave patologia è attivata dall’interessato e, dalla data del riconoscimento della stessa, decorrono le disposizioni di cui ai commi precedente.
6. La disciplina del presente articolo si applica alle assenze per l’effettuazione delle terapie salvavita intervenute successivamente alla data di sottoscrizione definitiva del presente contratto collettivo nazionale
7. Il presente articolo abroga l’art. 20 del CCNL 09/03/2022.

Art. 15 Congedi dei genitori
1. Al personale di cui all’art. 1, comma 1 si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela della maternità e della paternità contenute nel D. Lgs. n. 151/2001, con le specificazioni di cui al presente articolo.
[…]
8. Al personale rientrato in servizio a seguito della fruizione dei congedi parentali, si applica quanto previsto dall’art. 56 del D. Lgs. n. 151/2001.
9. Il presente articolo abroga l’art. 23 del CCNL 09/03/2020.

Art. 16 Congedi per le donne vittime di violenza
1. La lavoratrice, inserita nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, debitamente certificati, ai sensi dell’art. 24 del D. Lgs. n. 80/2015, ha diritto ad astenersi dal lavoro, per motivi connessi a tali percorsi, per un periodo massimo di congedo di 90 giorni lavorativi, da fruire su base giornaliera nell’arco temporale di tre anni, decorrenti dalla data di inizio del percorso di protezione certificato.
2. Salvo i casi di oggettiva impossibilità, la lavoratrice che intenda fruire del congedo in parola è tenuta a farne richiesta scritta al datore di lavoro - corredata della certificazione attestante l’inserimento nel percorso di protezione di cui al comma 1 - con un preavviso non inferiore a sette giorni di calendario e con l’indicazione dell’inizio e della fine del relativo periodo.
3. Il trattamento economico spettante alla lavoratrice è quello previsto per il congedo di maternità dall’art. 15 (Congedi dei genitori).
4. Il periodo di cui ai commi precedenti è computato ai fini dell’anzianità di servizio a tutti gli effetti, non riduce le ferie ed è utile ai fini della tredicesima mensilità.
5. La lavoratrice vittima di violenza di genere inserita in specifici percorsi di protezione di cui al comma 1, può presentare domanda di trasferimento ad altra amministrazione pubblica ubicata in un comune diverso da quello di residenza, ovvero, nel caso la violenza sia riconducibile al luogo di lavoro, nello stesso comune, previa comunicazione all’amministrazione di appartenenza. Entro quindici giorni dalla suddetta comunicazione l’amministrazione di appartenenza, nel rispetto delle norme in materia di riservatezza, dispone il trasferimento presso l’amministrazione indicata dalla dipendente, ove vi siano posti vacanti corrispondenti al suo livello di inquadramento giuridico.
6. I congedi di cui al presente articolo possono essere cumulati con l’aspettativa per motivi personali e familiari per un periodo di ulteriori trenta giorni. Le amministrazioni, ove non ostino specifiche esigenze di servizio, agevolano la concessione dell’aspettativa, anche in deroga alle previsioni in materia di cumulo delle aspettative.
7. Il presente articolo abroga l’art. 13 del CCNL 09/03/2020.

II. Sezione dirigenti
Titolo I Introduzione alla sezione
Art. 23 Destinatari della Sezione “Dirigenti

1. La presente Sezione si applica ai dirigenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato di cui all’art. 2, comma 2 del CCNQ del 10/08/2022.
2. Ai dirigenti sanitari del Ministero della Salute e dell’Agenzia italiana del farmaco (d’ora in avanti “AIFA”) nonché ai dirigenti ENAC, le disposizioni della presente Sezione si applicano per quanto non espressamente disciplinato rispettivamente nel Titolo V, Capo I e Capo II.

Titolo II Relazioni sindacali
Art. 24 Confronto: materie

1. Sono oggetto di confronto:
a) i criteri per la graduazione delle posizioni dirigenziali, correlate alle funzioni e alle connesse responsabilità;
[…]
c) le linee di indirizzo in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
[…]
e) i criteri generali delle modalità attuative del lavoro agile;
f) le linee generali di riferimento per la pianificazione di attività formative e di aggiornamento, ivi compresa la individuazione, nel piano della formazione, dell’obiettivo di ore formative da erogare nel corso dell’anno;
g) le modalità per assicurare la presenza in servizio dei dirigenti del Ministero della salute appartenenti ai profili di medico chirurgo, veterinario, chimico, farmacista, biologo e psicologo nei piani per le emergenze di carattere sanitario e della vigilanza;
[…]
j) l’articolazione delle tipologie dell’orario di lavoro nonché i criteri di flessibilità oraria per il personale di cui al titolo V (Disposizioni speciali), capo I (Disposizioni per i dirigenti sanitari del Ministero della Salute e dell’Agenzia Italiana del Farmaco) del CCNL 09/03/2020;
k) le materie oggetto dell’Organismo paritetico dell’innovazione, laddove e fintanto che lo stesso non sia stato costituito.
2. Il presente articolo abroga l’art. 43 del CCNL 09/03/2020.

Titolo V Disposizioni speciali
Capo I Disposizioni per i dirigenti sanitari del Ministero della Salute e dell’Agenzia Italiana del Farmaco
Art. 35 Destinatari del presente Capo

1. Il presente capo contiene le disposizioni speciali che si applicano ai dirigenti, anche a tempo determinato, del Ministero della Salute di cui all’art. 17, comma 1 della Legge 11 gennaio 2018, n. 3. Le predette disposizioni si applicano anche, ai sensi del comma 3-bis del citato art. 17, ai dirigenti dell’“AIFA” ivi indicati.
2. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente capo, si applicano le disposizioni del presente contratto collettivo previste nella parte comune e nella sezione dirigenti.

Art. 36 Assenze per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici
1. Ai dirigenti di cui all’art. 56 (Orario di lavoro dei dirigenti privi di incarico di struttura complessa) del CCNL 09/03/2020 sono riconosciuti specifici permessi per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, fruibili su base sia giornaliera che oraria, nella misura massima di 18 ore annuali, comprensive anche dei tempi di percorrenza da e per la sede di lavoro.
2. I permessi di cui al comma 1, sono assimilati alle assenze per malattia ai fini del computo del periodo di comporto e sono sottoposti al medesimo regime economico delle stesse.
3. I permessi orari di cui al comma 1:
a) non possono essere fruiti nella medesima giornata consecutivamente ad altre tipologie di permessi fruibili ad ore, previsti dalla legge e dal CCNL, nonché con i riposi compensativi di maggiori prestazioni lavorative. Fanno eccezione i permessi di cui all’art. 33 della legge n. 104/1992 e i permessi e congedi disciplinati dal D. Lgs. n. 151/2001
b) non sono assoggettati alla decurtazione del trattamento economico accessorio prevista per le assenze per malattia nei primi 10 giorni,
c) non sono fruibili per meno di un’ora.
4. Ai fini del computo del periodo di comporto, sei ore di permesso fruite su base oraria corrispondono convenzionalmente ad una intera giornata lavorativa.
5. I permessi orari di cui al comma 1 possono essere fruiti anche cumulativamente per la durata dell’intera giornata lavorativa. In tale ipotesi, l’incidenza dell’assenza sul monte ore a disposizione del dirigente viene computata con riferimento all’orario di lavoro che il medesimo avrebbe dovuto osservare nella giornata di assenza.
6. Nel caso di permesso fruito su base giornaliera, il trattamento economico accessorio del dirigente è sottoposto alla medesima decurtazione prevista dalla vigente legislazione per i primi dieci giorni di ogni periodo di assenza per malattia.
7. La domanda di fruizione dei permessi è presentata dal dirigente nel rispetto di un termine di preavviso di almeno tre giorni. Nei casi di particolare e comprovata urgenza o necessità, la domanda può essere presentata anche nelle 24 ore precedenti la fruizione e, comunque, non oltre l’inizio dell’orario di lavoro del giorno in cui il dirigente intende fruire del periodo di permesso giornaliero od orario.
8. L’assenza per i permessi di cui al comma 1, è giustificata mediante attestazione di presenza, anche in ordine all’orario, redatta dal medico o dal personale amministrativo della struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione.
9. L’attestazione è inoltrata all’amministrazione dal dirigente oppure è trasmessa direttamente a quest’ultima, anche per via telematica, a cura del medico o della struttura.
10. Nel caso di concomitanza tra l’espletamento di visite specialistiche, l’effettuazione di terapie od esami diagnostici e la situazione di incapacità lavorativa temporanea del dirigente conseguente ad una patologia in atto, la relativa assenza è imputata alla malattia, con la conseguente applicazione della disciplina legale e contrattuale in ordine al relativo trattamento giuridico ed economico. In tale ipotesi, l’assenza per malattia è giustificata mediante:
a) attestazione di malattia del medico curante individuato, in base a quanto previsto dalle vigenti disposizioni, comunicata all’amministrazione secondo le modalità ordinariamente previste in tale ipotesi;
b) attestazione di presenza, redatta dal medico o dal personale amministrativo della struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione, secondo le previsioni dei commi 8 e 9 del presente articolo.
11. Analogamente a quanto previsto dal comma 10, nei casi in cui l’incapacità lavorativa è determinata dalle caratteristiche di esecuzione e di impegno organico delle visite specialistiche, degli accertamenti, degli esami diagnostici e/o delle terapie, la relativa assenza è imputata alla malattia, con la conseguente applicazione della disciplina legale e contrattuale in ordine al relativo trattamento giuridico ed economico. In tale caso l’assenza è giustificata mediante l’attestazione di presenza di cui al comma 10, lett. b).
12. Nell’ipotesi di controllo medico legale, l’assenza dal domicilio è giustificata dall’attestazione di presenza presso la struttura, ai sensi delle previsioni dei commi 8, 9, 10.
13. Nel caso di dirigenti che, a causa delle patologie sofferte, debbano sottoporsi periodicamente, anche per lunghi periodi, a terapie comportanti incapacità al lavoro, è sufficiente un’unica certificazione, anche cartacea, del medico curante che attesti la necessità di trattamenti sanitari ricorrenti comportanti incapacità lavorativa, secondo cicli o calendari stabiliti. I dirigenti interessati producono tale certificazione all’amministrazione prima dell’inizio della terapia, fornendo il calendario previsto, ove sussistente. A tale certificazione fanno seguito le singole attestazioni di presenza, ai sensi dei commi 8, 9, 10 dalle quali risulti l’effettuazione delle terapie nelle giornate previste, nonché il fatto che la prestazione è somministrata nell’ambito del ciclo o calendario di terapie prescritto dal medico.
14. Resta ferma la possibilità per il dirigente, per le finalità di cui al comma 1, di fruire in alternativa ai permessi di cui al presente articolo, anche dei permessi orari a recupero, dei permessi per motivi familiari e personali, dei riposi compensativi per le prestazioni di lavoro straordinario, secondo la disciplina prevista per il trattamento economico e giuridico di tali istituti dal CCNL.
15. Il presente articolo abroga l’art. 74 del CCNL 09/03/2022.

Capo II Disposizioni speciali per i dirigenti ENAC
Art. 43 Destinatari del presente Capo

1. Le clausole del presente capo si applicano ai dirigenti dell’ENAC.
2. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente capo, si applicano le disposizioni del presente contratto collettivo previste nella parte comune e nella sezione dirigenti.

III. Sezione professionisti
Titolo I Introduzione alla sezione
Art. 48 Destinatari della Sezione “Professionisti”

1. La presente Sezione del contratto collettivo nazionale di lavoro si applica ai professionisti di cui all’art. 2, comma 2 del CCNQ del 10/08/2022, collocati nell’area dei professionisti e nell’area medica.
2. L’espressione “professionista/i”, salvo diversa previsione, designa d’ora in avanti ed agli effetti della presente Sezione del contratto il personale dipendente di cui al comma 1.
3. I professionisti destinatari del presente CCNL costituiscono, al pari della dirigenza, una risorsa fondamentale per il perseguimento degli obiettivi degli enti. Correlativamente, anche in ragione del duplice profilo di "professionisti" e di "dipendenti" investiti di particolari responsabilità, essi rappresentano un’area di funzioni di peculiare interesse sotto il profilo contrattuale.
4. Di qui l’inclusione dei professionisti in un’area di contrattazione comune con la dirigenza, ferma restando la fondamentale distinzione di ruoli e di funzioni e la conseguente necessità di una distinta disciplina contrattuale.
5. La particolare natura, lo spessore delle responsabilità e il grado di autonomia che caratterizzano lo svolgimento di dette funzioni sottolineano l’importanza e la delicatezza del ruolo che i professionisti esplicano attraverso la prestazione degli apporti specialistici secondo la rispettiva professione da essi garantita all’ente a garanzia della correttezza del quotidiano operare e, per l’area legale, attraverso l’attività di patrocinio, rappresentanza, e assistenza, consulenza e negoziazione assistita.
6. L’attività dei professionisti all’interno degli enti, sotto questo primo e fondamentale profilo, si svolge in conformità alle normative ed alle regole deontologiche che disciplinano l’esercizio delle rispettive professioni. I professionisti ne rispondono a norma di legge secondo i singoli ordinamenti professionali con l’assunzione delle conseguenti responsabilità.
7. Il rigoroso rispetto delle norme deontologiche che promanano dai rispettivi Ordini professionali costituisce un vincolo primario per ciascun professionista.
8. Ciò posto, le parti rilevano che l’apporto dei professionisti, fermi restando gli ambiti di autonomia accennati, si inscrive in un contesto unitario che deve tendere al miglioramento dei livelli di efficienza, efficacia e qualità dei servizi istituzionali.
9. Tale aspetto postula, secondo la concorde valutazione delle parti, la necessità che l’attività del professionista, nel rigoroso rispetto degli ambiti di autonomia sul piano tecnico-professionale, si armonizzi con le logiche che governano l’attività dell’ente e con le dinamiche organizzative che le sottendono.
10. Sotto questo profilo, i professionisti si raccordano ai diversi livelli della struttura organizzativa per l’individuazione di obiettivi e priorità, in modo da garantire quella piena sintonia che è indispensabile per la realizzazione degli obiettivi dell’ente e per la migliore tutela dell’interesse pubblico cui l’attività istituzionale è finalizzata.
11. Per quanto non espressamente disciplinato nella presente parte, si applicano le disposizioni del presente contratto collettivo previste nella parte I - Parte comune.

Titolo II Relazioni sindacali
Art. 49 Confronto: materie

1. Sono oggetto di confronto:
[…]
g) i criteri generali delle modalità attuative del lavoro agile;
h) le linee generali di riferimento per la pianificazione delle attività formative e di aggiornamento professionale;
i) le materie oggetto dell’Organismo paritetico dell’innovazione, laddove e fintanto che lo stesso non sia stato costituito.
2. Il presente articolo abroga l’art. 83 del CCNL 09/03/2020.

Titolo III Disposizioni speciali
Capo II Area Medica
Art. 56 Destinatari

1. Le clausole del presente titolo si applicano ai professionisti degli enti previdenziali collocati nell’area medica.

Art. 57 Assenze per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici
1. Ai professionisti medici di cui al presente capo sono riconosciuti specifici permessi per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, fruibili su base sia giornaliera che oraria, nella misura massima di 18 ore annuali, comprensive anche dei tempi di percorrenza da e per la sede di lavoro.
2. I permessi di cui al comma 1, sono assimilati alle assenze per malattia ai fini del computo del periodo di comporto e sono sottoposti al medesimo regime economico delle stesse.
3. I permessi orari di cui al comma 1:
a) non possono essere fruiti nella medesima giornata consecutivamente ad altre tipologie di permessi fruibili ad ore, previsti dalla legge e dal CCNL, nonché con i riposi compensativi di maggiori prestazioni lavorative. Fanno eccezione i permessi di cui all’art. 33 della Legge n. 104/1992 e i permessi e congedi disciplinati dal D. Lgs. n. 151/2001
b) non sono assoggettati alla decurtazione del trattamento economico accessorio prevista per le assenze per malattia nei primi 10 giorni,
c) non sono fruibili per meno di un’ora.
4. Ai fini del computo del periodo di comporto, sei ore di permesso fruite su base oraria corrispondono convenzionalmente ad una intera giornata lavorativa.
5. I permessi orari di cui al comma 1 possono essere fruiti anche cumulativamente per la durata dell’intera giornata lavorativa. In tale ipotesi, l’incidenza dell’assenza sul monte ore a disposizione del dirigente viene computata con riferimento all’orario di lavoro che il medesimo avrebbe dovuto osservare nella giornata di assenza.
6. Nel caso di permesso fruito su base giornaliera, il trattamento economico accessorio del dirigente è sottoposto alla medesima decurtazione prevista dalla vigente legislazione per i primi dieci giorni di ogni periodo di assenza per malattia.
7. La domanda di fruizione dei permessi è presentata dal dirigente nel rispetto di un termine di preavviso di almeno tre giorni. Nei casi di particolare e comprovata urgenza o necessità, la domanda può essere presentata anche nelle 24 ore precedenti la fruizione e, comunque, non oltre l’inizio dell’orario di lavoro del giorno in cui il dirigente intende fruire del periodo di permesso giornaliero od orario.
8. L’assenza per i permessi di cui al comma 1, è giustificata mediante attestazione di presenza, anche in ordine all’orario, redatta dal medico o dal personale amministrativo della struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione.
9. L’attestazione è inoltrata all’amministrazione dal dirigente oppure è trasmessa direttamente a quest’ultima, anche per via telematica, a cura del medico o della struttura.
10. Nel caso di concomitanza tra l’espletamento di visite specialistiche, l’effettuazione di terapie od esami diagnostici e la situazione di incapacità lavorativa temporanea del dirigente conseguente ad una patologia in atto, la relativa assenza è imputata alla malattia, con la conseguente applicazione della disciplina legale e contrattuale in ordine al relativo trattamento giuridico ed economico. In tale ipotesi, l’assenza per malattia è giustificata mediante:
a) attestazione di malattia del medico curante individuato, in base a quanto previsto dalle vigenti disposizioni, comunicata all’amministrazione secondo le modalità ordinariamente previste in tale ipotesi;
b) attestazione di presenza, redatta dal medico o dal personale amministrativo della struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione, secondo le previsioni dei commi 8 e 9 del presente articolo.
11. Analogamente a quanto previsto dal comma 10, nei casi in cui l’incapacità lavorativa è determinata dalle caratteristiche di esecuzione e di impegno organico delle visite specialistiche, degli accertamenti, degli esami diagnostici e/o delle terapie, la relativa assenza è imputata alla malattia, con la conseguente applicazione della disciplina legale e contrattuale in ordine al relativo trattamento giuridico ed economico. In tale caso l’assenza è giustificata mediante l’attestazione di presenza di cui al comma 10, lett. b).
12. Nell’ipotesi di controllo medico legale, l’assenza dal domicilio è giustificata dall’attestazione di presenza presso la struttura, ai sensi delle previsioni dei commi 8, 9, 10.
13. Nel caso di dirigenti che, a causa delle patologie sofferte, debbano sottoporsi periodicamente, anche per lunghi periodi, a terapie comportanti incapacità al lavoro, è sufficiente un’unica certificazione, anche cartacea, del medico curante che attesti la necessità di trattamenti sanitari ricorrenti comportanti incapacità lavorativa, secondo cicli o calendari stabiliti. I dirigenti interessati producono tale certificazione all’amministrazione prima dell’inizio della terapia, fornendo il calendario previsto, ove sussistente. A tale certificazione fanno seguito le singole attestazioni di presenza, ai sensi dei commi 8, 9, 10 dalle quali risulti
l’effettuazione delle terapie nelle giornate previste, nonché il fatto che la prestazione è somministrata nell’ambito del ciclo o calendario di terapie prescritto dal medico.
14. Resta ferma la possibilità per il dirigente, per le finalità di cui al comma 1, di fruire in alternativa ai permessi di cui al presente articolo, anche dei permessi orari a recupero, dei permessi per motivi familiari e personali, dei riposi compensativi per le prestazioni di lavoro straordinario, secondo la disciplina prevista per il trattamento economico e giuridico di tali istituti dal CCNL.
15. Il presente articolo abroga l’art. 99 del CCNL 09/03/2022.

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* non sottoscrivono