Tipologia: Accordo rinnovo CCL
Data firma: 28 aprile 2023
Validità: 01.01.2023 - 31.12.2026
Parti: Stellantis, Iveco Group, CNH Industrial, Ferrari e Federmanager
Settori: Automotive, Stellantis, Iveco Group, CNH Industrial, Ferrari, Dirigenti
Fonte: cnel


Sommario:

 

Nota di intenti
Principio di inclusione
Parte prima Costituzione del rapporto
Art. 1 Qualifica e suo riconoscimento - Applicabilità del Contratto
Art. 2 Istituzione del rapporto
Premessa alle parti seconda e terza
Parte seconda Trattamento economico
Art. 3 Trattamento minimo complessivo contrattuale
Art. 4 Aumenti di anzianità
Art. 5 Retribuzione variabile
Parte terza Svolgimento del rapporto
Art. 6 Ferie
Art. 7 Aspettativa
Art. 8 Congedo in occasione di matrimonio o unione civile
Art. 9 Formazione e aggiornamento professionale
Art. 10 Trasferte e missioni
Art. 11 Trattamento di malattia e di maternità
Art. 12 Trattamento di infortunio e malattia da causa di servizio - Copertura assicurativa
Art. 13 Trasferimento di proprietà dell’azienda
Art. 14 Trasferimento del dirigente
Art. 15 Responsabilità civile e/o penale connessa alla prestazione
Art. 16 Diritto di pubblicazione
Art. 17 Mutamento di posizione
Note a verbale agli artt. 13, 14, 15 e 17
Premessa alla parte quarta
Parte quarta Tutele assistenziali e previdenziali

 

Art. 18 Previdenza integrativa
Art. 18 bis Contribuzioni previdenziali
Art. 19 Assistenza sanitaria integrativa
Art. 19 bis Contribuzioni sanitarie e copertura integrativa al FISDAF
Art. 19 ter Check-up
Art. 20 Vetture
Art. 21 Compensi per altri incarichi - Esclusione
Parte quinta Tutele sindacali del rapporto
Art. 22 Informazione e consultazione dei dirigenti
Art. 23 Controversie
Parte sesta Risoluzione del rapporto
Art. 24 Preavviso
Art. 25 Indennità supplementare
Art. 26 Trattamento di fine rapporto
Art. 27 Indennità in caso di morte
Art. 28 Computo dell’anzianità di servizio
Parte settima Disposizioni generali
Art. 29 Disposizioni generali e condizioni di miglior favore
Art. 30 Contributi sindacali
Art. 31 Decorrenza e durata
Art. 32 Stampa e distribuzione del Contratto
Allegati al contratto collettivo di lavoro
Allegato1 Accordo 28 aprile 2023 FIPDAF Testo unico previdenza integrativa
Allegato 2 Accordo 28 aprile 2023 FISDAF Testo unico assistenza sanitaria integrativa
Allegato 3 Accordo 2 agosto 2012 sul Regolamento dell’Osservatorio Paritetico


Verbale di accordo

Il giorno 28 aprile 2023, tra Stellantis N.V., Iveco Group N.V., CNH Industrial N.V., Ferrari N.V., in nome proprio e in nome e per conto delle società dei rispettivi Gruppi che applicano il CCL dirigenti e Federmanager è stato siglato il rinnovo del presente Contratto Collettivo di Lavoro per i dirigenti delle aziende appartenenti ai Gruppi Stellantis, Iveco Group, CNH Industrial e Ferrari.

Principio di inclusione
L’azienda, anche in ambito manageriale, promuove un ambiente di lavoro libero da pregiudizi e da ogni forma di discriminazione riconoscendo nella diversità una leva di competitività aziendale e nell’inclusione un imprescindibile orientamento strategico per promuovere la coesistenza e la valorizzazione delle differenze del personale. L’azienda sostiene la diversità e l'inclusione nella consapevolezza che queste siano fondamentali per attrarre e trattenere risorse promettenti e competenti all'interno dell’organizzazione e che prospettive diverse possano contribuire a migliorare l’ambiente e le modalità di lavoro e a promuovere una società più sostenibile.
Le Parti monitoreranno attraverso l’Osservatorio paritetico l’attuazione di questo principio e valuteranno eventuali progetti utili a una sua sempre più efficace applicazione.

Parte prima Costituzione del rapporto
Art. 1 - Qualifica e suo riconoscimento - Applicabilità del Contratto

1. Sono dirigenti i prestatori di lavoro per i quali sussistano le condizioni di subordinazione di cui all’art. 2094 del codice civile e che ricoprono nell’azienda un ruolo caratterizzato da un elevato grado di professionalità, autonomia e potere decisionale ed esplicano le loro funzioni al fine di promuovere, coordinare e gestire la realizzazione degli obiettivi dell’impresa.
2. Rientrano sotto tale definizione coloro che sono posti con ampi poteri direttivi a capo di importanti servizi o uffici o che, comunque, esercitano in modo continuativo poteri di rappresentanza e di decisione per tutta o per una notevole parte dell’azienda e, anche attraverso l’elevata competenza specifica caratterizzante le professionalità di significativo rilievo, nell’ambito delle proprie responsabilità, ricoprono funzioni atte ad avere una forte incidenza sugli obiettivi dell’azienda e pertanto rilevanti anche ai fini della produttività e competitività della stessa.
3. L’esistenza di fatto delle condizioni di cui sopra comporta l’attribuzione della qualifica dirigenziale e quindi l’applicabilità del presente Contratto.

Premessa alle parti seconda e terza
Il dirigente è figura strategica anche per il miglioramento della produttività e di tutti gli altri fattori di competitività dell’azienda. Il suo trattamento economico complessivo, nelle sue componenti fisse e variabili, è intrinsecamente finalizzato a valorizzarne il ruolo e le competenze necessari per il raggiungimento degli obiettivi di massimizzazione dei risultati aziendali.
Tutti gli istituti economici e normativi del presente Contratto, con specifico riferimento a quelli di cui alle seguenti Parti seconda e terza, sono quindi estrinsecazione di questo principio, nel rispetto della valorizzazione della figura professionale, del ruolo manageriale e dell’autonomia gestionale del dirigente.
Tra gli istituti economici il “trattamento minimo complessivo contrattuale” costituisce un trattamento di garanzia in termini onnicomprensivi a compensazione del ruolo svolto e del contributo strategico per il miglioramento dei risultati aziendali, superando il concetto di trattamento minimo contrattuale in quanto correlato alla compensazione dell’autonomia organizzativa del dirigente stesso, che opera senza specifici limiti d’orario e pertanto con gestione autonoma e flessibile del tempo di lavoro, inevitabilmente diretta a migliorare la competitività e la produttività aziendali.
Più in dettaglio, questo aspetto dell’autonoma e flessibile gestione del tempo di lavoro nell’ambito di un quadro giuridico che esclude la categoria dei dirigenti dall’applicazione di specifici limiti di orario, vede come corrispettivo una quota del “trattamento minimo complessivo contrattuale” che indicativamente non può ritenersi inferiore al 10% dello stesso.
L’autonomia gestionale del tempo di lavoro è attestata anche dalla disciplina specifica delle ferie, il cui utilizzo è legato all’organizzazione del tempo di lavoro che compete, in accordo con le esigenze aziendali, a ciascun dirigente; e infatti questa disciplina risulta anche strutturata sulla base di un’articolazione spiccatamente diretta a rendere il più possibile compatibile il tempo delle ferie con quello della prestazione lavorativa in funzione del raggiungimento degli obiettivi aziendali.
Ciò è stato realizzato attraverso una regolamentazione dei tempi di fruizione con una previsione di decadenza dei giorni di ferie non goduti entro un arco temporale prefissato.

Parte terza Svolgimento del rapporto
Art. 6 - Ferie

1. Il dirigente ha diritto, per ogni anno di servizio, a un periodo di ferie, con decorrenza della retribuzione, non inferiore a 30 giorni. Fermo restando quanto previsto dall’art. 2109 del codice civile, il predetto periodo di ferie va goduto per almeno due settimane, consecutive in caso di richiesta del dirigente, nel corso dell’anno di maturazione e per ulteriori due settimane nei 24 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione. La distribuzione del periodo feriale nell’ambito degli indicati archi temporali va operata dal dirigente sulla base delle proprie esigenze, tenendo conto delle necessità organizzative e produttive, con la connessa salvaguardia del raggiungimento degli obiettivi aziendali.
2. Il calcolo del predetto periodo di ferie sarà effettuato sui giorni compresi tra il lunedì e il venerdì, esclusi quindi i sabati e le domeniche, oltre ai giorni infrasettimanali considerati festivi dalla legge.
3. Il periodo eccedente le quattro settimane di cui al comma 1 dovrà essere inderogabilmente fruito entro i 30 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione: decorso tale periodo l’eventuale spettanza di giorni non fruiti sarà considerata decaduta.
4. Per i soli dirigenti in forza al 31 dicembre 2011, eventuali giorni residui di ferie non fruiti e maturati anteriormente al 1° gennaio 2012 non decadono e si potrà dar corso al pagamento, nel rispetto dei limiti di legge di cui al comma 1, di un’indennità pari alla retribuzione spettante, da liquidarsi entro il primo mese successivo al termine di cui al comma precedente. Detti residui saranno evidenziati in uno specifico “monte ferie ante 2012” che sarà eroso, anche sulla base di appositi piani di riduzione del monte feriale accantonato, in caso di fruizione annuale superiore ai 30 giorni di spettanze di ferie maturate dal 2012.
5. Le eventuali ferie residue maturate a decorrere dal 1° gennaio 2012, per il suddetto termine di fruibilità, saranno accantonate in una specifica voce evidenziata nel cedolino paga come “ferie anni precedenti”. Ai fini della fruizione delle suddette ferie maturate successivamente al 31 dicembre 2011, il conteggio sarà effettuato dando priorità agli eventuali giorni residui di ferie maturate negli anni precedenti, a partire dai più risalenti, anche sulla base di appositi piani di riduzione del monte feriale accantonato, fermo restando quanto previsto dal comma 1, con la sola esclusione della previsione di cui al comma 4.
[…]

Parte quarta Tutele assistenziali e previdenziali
Art. 19 ter - Check-up

1. Al dirigente che abbia compiuto 40 anni sarà assicurata una completa verifica preventiva dello stato di salute, attraverso un check-up a carico azienda, erogato tramite struttura convenzionata, finalizzato alla prevenzione delle principali patologie.
2. Il dirigente potrà attivare il check-up con frequenza biennale, attraverso lo specifico sistema messo a disposizione dal Gruppo di appartenenza.
3. Le Parti convengono che, a far data dal 1° gennaio 2023, il check-up rientri nelle prestazioni fornite dal FISDAF: le modalità e gli oneri collegati sono regolati dall’Allegato n. 2 del presente Contratto Collettivo.

Parte quinta Tutele sindacali del rapporto
Art. 22 - Informazione e consultazione dei dirigenti

1. Ferme restando le prerogative previste dalla legge, si conviene che la sede unica di informazione e consultazione dei dirigenti sia costituita dall’Osservatorio paritetico, disciplinato in base all’accordo riportato come Allegato n. 3 al presente Contratto quale parte integrante e sostanziale dello stesso.
2. L’Osservatorio paritetico si riunirà regolarmente almeno quattro volte l’anno e potrà elaborare valutazioni e proposte da sottoporre alle Parti istitutive ai fini della modifica e integrazione delle norme contrattuali contenute nel presente Contratto.

Parte settima Disposizioni generali
Art. 29 - Disposizioni generali e condizioni di miglior favore

1. Per tutto ciò che non è diversamente regolato dal presente Contratto valgono - in quanto compatibili con la figura del dirigente - le norme del Contratto collettivo di lavoro specifico applicato dalle aziende dei Gruppi Stellantis, Iveco Group, CNH Industrial e Ferrari.
Le condizioni di miglior favore eventualmente acquisite in virtù di accordi individuali sono mantenute in capo ai dirigenti interessati.