Tipologia: Accordo collettivo nazionale
Data firma: 27 aprile 2023
Validità: 27.04.2023 - 27.02.2024
Parti: Assogrocery e Fisi-settore shopper
Settori: Servizi, Shopper
Fonte: cnel


Sommario:

 

Premessa
Parte I Disciplina delle collaborazioni autonome e parasubordinate (shopper)
Articolo 1 - Ambito di applicazione
Articolo 2 - Attività svolte dallo Shopper
Articolo 3 - Tipologie contrattuali
Sezione I - Disciplina comune
Articolo 4 - Natura del rapporto di collaborazione e divieto di esclusiva
Articolo 5 - Forma del contratto
Articolo 6 - Accesso alla piattaforma e proposte di incarico
Articolo 7 - Formazione
Articolo 8 - Comunicazioni
Articolo 9 - Regolamenti aziendali e diritto alla riservatezza
Articolo 10 - Bilanciamento tempi di vita/tempi di lavoro
Articolo 11 - Tutela della malattia e della maternità
Articolo 12 - Sicurezza sul lavoro
Articolo 13 - Infortuni sul lavoro
Sezione II - Disciplina speciale
Capo I - Lavoro autonomo professionale e occasionale

Articolo 14 - Modalità di svolgimento

 

Articolo 15 - Sistema incentivante
Articolo 16 - Trattamento minimo di garanzia
Articolo 17 - Struttura dei compensi e delega alla contrattazione aziendale
Capo II - Collaborazioni coordinate e continuative
Articolo 18 - Modalità di svolgimento
Articolo 19 - Compenso
Articolo 20 - Attivazione di forme di welfare
Parte II - Impegni tra le parti
Articolo 21 - Diritti di informazione, Commissione Paritetica e agibilità sindacale
Articolo 22 - Condizioni di miglior favore
Articolo 23 - Secondo livello di contrattazione
Parte III - Disposizioni finali
Articolo 24 - Assenza di etero-organizzazione.
Articolo 25 - Delega per contributi sindacali conferita dagli Shopper
Articolo 26 - Rappresentanza sindacale dei Collaboratori Shopper tramite la costituzione di Sezioni Aziendali Sindacali (SAS)
Articolo 27 - Durata
Allegato 1 Sezioni Aziendali Sindacali dei collaboratori parasubordinati ed autonomi - Regolamento elettorale e di operatività


Accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dell’attività di collaborazione alle imprese che svolgono, attraverso l’ausilio di piattaforme digitali, attività di acquisto e rivendita di un carrello contenente i prodotti di largo consumo ordinati online dal cliente.

Il giorno 27 aprile 2023 in Milano si sono incontrati: la Associazione Assogrocery con sede in Milano Via Ludovico d’Aragona 11 […] e Fisi - settore shopper […] (di seguito denominate le “Parti”)

Premesso:
• che la normativa di legge delega le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale a prevedere una disciplina specifica riguardo al trattamento economico e normativo delle collaborazioni in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del settore, e ciò ai fini e per gli effetti di cui all’art. 2, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 15.6.2015 n. 81;
• che le Parti stipulanti il presente accordo collettivo nazionale (l’“Accordo”) condividono la necessità di regolamentare le collaborazioni instaurate dalle piattaforme operanti nel settore della commercializzazione e distribuzione di prodotti di largo consumo nell’ambito del D.Lgs. 15.6.2015 n. 81, al fine di garantire adeguata tutela ai lavoratori operanti nel settore;
• che tale necessità è rafforzata dalla funzione sociale che il servizio offerto dagli operatori di settore ha assunto soprattutto nel contesto della emergenza epidemiologica;
• che in data 28 gennaio 2021 Assogrocery e Unione Shopper Italia hanno sottoscritto un accordo nazionale, ai sensi della predetta normativa, cui Fisi - settore shopper ha recentemente dichiarato di voler aderire.
Tutto ciò premesso e considerato, le Parti concordano quanto segue.

Parte I Disciplina delle collaborazioni autonome e parasubordinate (shopper)
Articolo 1 - Ambito di applicazione

1.1 Il presente Accordo regola i rapporti tra le imprese che svolgono, attraverso l’ausilio di piattaforme digitali, attività di acquisto e rivendita di un carrello contenente i prodotti di largo consumo ordinati online dal cliente, e i lavoratori che intrattengono con le imprese anzidette rapporti di collaborazione autonoma, cui sono affidate attività di preparazione del carrello dei suddetti prodotti, effettuazione dell’acquisto e distribuzione presso il domicilio del cliente stesso, ovvero anche solo parte delle predette attività.
1.2 I collaboratori autonomi (di seguito “Shopper”) svolgono le predette attività mediante accettazione delle singole proposte di incarico rese disponibili dalla piattaforma in relazione agli ordini dei clienti acquisiti dalla piattaforma stessa.
1.3 Lo Shopper si avvale di norma di veicoli a quattro ruote per lo svolgimento della sua attività, con esclusione dei velocipedi o veicoli a motore di cui all’art. 47, c.2, lett a) del Codice della Strada.
1.4 Si considerano piattaforme digitali i programmi e le procedure informatiche utilizzati dal cliente per le operazioni di selezione del punto vendita e/o magazzino e/o dark store, scelta, acquisto e pagamento del carrello di prodotti di largo consumo, nonché individuazione della fascia oraria e del luogo di ricevimento del carrello stesso.

Articolo 2 - Attività svolte dallo Shopper
2.1 Lo Shopper svolge le attività di preparazione del carrello di prodotti ordinati on-line dal cliente, scelta di eventuali prodotti sostitutivi, supporto al cliente in caso di prodotti mancanti e/o sostituiti, effettuazione dell’acquisto e pagamento, raccolta, distribuzione e recapito presso il domicilio del cliente stesso.
2.2 Sono espressamente escluse dal campo di applicazione del presente Accordo le figure che svolgono attività di consegna di beni del comparto food delivery per conto altrui in ambito urbano (ivi compresi i c.d. “riders”), pertanto tale Accordo non potrà in alcun caso essere applicato alle predette figure professionali.

Articolo 3 - Tipologie contrattuali
3.1 L’attività dello Shopper può essere svolta in regime di:
(i) contratto di collaborazione autonoma senza alcun vincolo di subordinazione ai sensi dell’articolo 2222 e ss. cod. civ. e art. 2, comma 2, D.Lgs. 81/2015, ovvero di
(ii) collaborazione coordinata e continuativa ex art. 409 cod. proc. civ. e art. 2, comma 2, D.Lgs. 81/2015.

Sezione I - Disciplina comune
Articolo 4 - Natura del rapporto di collaborazione e divieto di esclusiva
4.1 Lo Shopper svolge la sua attività in forma autonoma e senza vincoli di esclusiva; pertanto, lo Shopper, compatibilmente con gli impegni assunti, potrà prestare anche in favore di terzi la propria attività in forma sia autonoma (anche parasubordinata) che subordinata.
4.2 In luogo della disciplina degli artt.47 bis e s. del D.Lgs 81/2015 troverà integrale applicazione la presente disciplina specifica riguardante il trattamento economico e normativo delle collaborazioni, in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative delle imprese che svolgono, attraverso l’ausilio di piattaforme digitali, attività di acquisto e rivendita di un carrello contenente i prodotti di largo consumo ordinati online dal cliente.

Articolo 5 - Forma del contratto
5.1 Il contratto di collaborazione è stipulato in forma scritta, sottoscritto dall’impresa e dallo Shopper e a questi consegnato, e deve includere le seguenti informazioni e contenuti:
[…]
- misure e informative in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- il richiamo al presente Accordo.

Articolo 9 - Regolamenti aziendali e diritto alla riservatezza
9.1 Qualora l’impresa avesse adottato specifici regolamenti (procedurali, di sicurezza ecc.) e/o un codice etico, gli stessi sono trasmessi allo Shopper al momento della sottoscrizione del contratto individuale di collaborazione perché agisca coerentemente con essi. I regolamenti adottati successivamente all’inizio delle collaborazioni saranno messi a disposizione dall’impresa anche tramite piattaforma digitale. In nessun modo essi possono essere in contrasto con il presente Accordo.
[…]

Articolo 10 - Bilanciamento tempi di vita/tempi di lavoro
10.1 Lo Shopper che abbia prestato la propria collaborazione e che abbia eseguito almeno n. 500 incarichi nell’arco temporale di 6 mesi precedenti la richiesta può avvalersi della sospensione temporanea dell’account per un massimo di n. 8 giorni di calendario con corrispondente proroga del contratto di collaborazione.

Articolo 11 - Tutela della malattia e della maternità
10.2 In caso di malattia adeguatamente certificata, lo Shopper che abbia prestato la propria collaborazione per almeno 6 mesi nell’arco dell’anno ha diritto alla sospensione dell’account e conseguente proroga del termine di scadenza del contratto individuale di collaborazione per un massimo di n. 60 giorni di calendario, a condizione che lo Shopper abbia compiutamente dato seguito ad un minimo di n. 500 incarichi nei 12 mesi precedenti l’evento.
10.3 In caso di malattia comportante ricovero ospedaliero o per patologie oncologiche o ingravescenti con prognosi superiore a 15 giorni, lo Shopper avrà diritto nell’arco di ciascun anno solare ad un’indennità commisurata alla media giornaliera dei compensi conseguiti negli ultimi 6 mesi moltiplicata per i giorni di calendario di assenza, con un tetto massimo di euro 800,00 lordi per il primo evento e di euro 400,00 lordi per il secondo evento.
[…]
10.5 In caso di gravidanza la Shopper ha diritto alla sospensione dell’account e conseguente proroga del termine di scadenza del contratto individuale di collaborazione per un massimo di 9 mesi, di cui almeno 7 pre partum; in caso di adozione e di affidamento preadottivo la sospensione dell’account copre un periodo massimo di 6 mesi dall’ingresso del bambino in famiglia.
10.6 In caso di gravidanza la Shopper che abbia svolto un numero minimo di 500 incarichi, qualunque sia la durata del proprio contratto individuale purché lo stesso sia iniziato almeno 9 mesi prima della data presunta del parto, ha diritto ad un’indennità commisurata alla media giornaliera dei compensi conseguiti negli ultimi 5 mesi moltiplicata per 5 mesi di copertura, con un tetto massimo di euro 1.200,00 lordi.

Articolo 12 - Sicurezza sul lavoro
12.1 Ferma restando la disciplina di cui agli artt. 21 e 26 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, le Parti stabiliscono che:
a) la valutazione dei rischi dovrà tenere conto delle peculiarità del settore e dell’attività, nonché delle modalità autonome di svolgimento del rapporto di collaborazione stesso;
b) l’impresa potrà richiedere allo Shopper un’autocertificazione di assenza di controindicazioni al lavoro e idoneità all’attività;
c) l’impresa fornirà informativa specifica allo Shopper in relazione ai rischi connessi all’attività e agli standard di qualità del servizio;
d) su base annuale, l’impresa renderà disponibile allo Shopper e alla parte sindacale le statistiche sugli infortuni sul lavoro registrati nel corso dell’anno, classificati in base alla casistica, anche al fine di mettere in atto idonee misure di prevenzione.

Articolo 13 - Infortuni sul lavoro
13.1 In caso di infortunio allo Shopper è riconosciuto il diritto alla sospensione dell’account e conseguente proroga del termine di scadenza del contratto individuale di collaborazione per la durata dell’inabilità temporanea da infortunio, nel limite massimo di 6 mesi.

Sezione II - Disciplina speciale
Capo I - Lavoro autonomo professionale e occasionale
Articolo 14 - Modalità di svolgimento

[…]
14.3 Lo Shopper opera senza alcun vincolo di orario; è libero di dare la propria disponibilità per svolgere l’attività nelle fasce orarie disponibili (Slot) nei giorni della settimana prescelti, restando ferma la facoltà incondizionata dello Shopper di revocare in ogni momento una disponibilità già manifestata. Non costituisce vincolo di orario né di coordinamento l’indicazione da parte della piattaforma degli Slot di volta in volta disponibili nonché delle relative giornate.
14.4 Lo Shopper è libero di accettare o meno ogni eventuale proposta di incarico trasmessa dalla piattaforma negli Slot prescelti, senza che l’eventuale rifiuto debba essere giustificato.
14.5 Lo Shopper è libero di scegliere l’area territoriale di disponibilità all'interno delle aree proposte dall’impresa al momento dell’attivazione della collaborazione.
14.6 Per area territoriale di disponibilità si intende l’ambito geografico di riferimento (quale ad esempio, la provincia, la città ovvero il quartiere di riferimento), all'interno del cui comprensorio sono collocati i vari punti vendita e/o magazzini e/o dark store che saranno di volta in volta indicati nelle proposte di incarico che lo Shopper riceverà.
14.7 Non costituisce coordinamento, ai fini del presente Accordo, l’indicazione da parte della piattaforma del punto vendita e/o magazzino e/o dark store presso cui eseguire ciascuna proposta di incarico.
14.8 L’impresa prenderà in considerazione eventuali richieste di modifica dell’area territoriale di disponibilità, ferme restando le proprie insindacabili ragioni tecnico, organizzative e produttive.
14.9 Fermo restando che lo Shopper svolgerà l’attività con mezzi propri, allo stesso potrà essere richiesto di utilizzare eventuali kit della impresa, di proprietà aziendale, quali, a titolo esemplificativo, borse frigo o indumenti con marchio aziendale. Le modalità di consegna ed utilizzo del kit dovrà essere disciplinata da apposito regolamento aziendale.

Capo II - Collaborazioni coordinate e continuative
Articolo 18 - Modalità di svolgimento

18.1 Lo Shopper che instaura un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa ha l’obbligo di svolgere l’attività con carattere di continuità e in coordinamento con l’impresa.
18.2 L’impresa concorda preventivamente con lo Shopper l’ambito territoriale e le fasce orarie di disponibilità nelle quali il collaboratore è tenuto ad accettare gli incarichi trasmessi dalla piattaforma.
18.3 Lo Shopper utilizzerà i kit della impresa, quali, a titolo esemplificativo, borse frigo o indumenti con marchio aziendale. L’impresa potrà assegnare in uso allo Shopper il veicolo per lo svolgimento, degli incarichi.

Parte II - Impegni tra le parti
Articolo 23 - Secondo livello di contrattazione

23.1 Fermo restando quanto previsto dal presente Accordo e nei limiti consentiti dalla disciplina di legge di volta in volta applicabile, è fatta salva la possibilità per la contrattazione collettiva aziendale e di secondo livello di modificare non in pejus e integrare il presente Accordo.

Parte III - Disposizioni finali
Articolo 26 - Rappresentanza sindacale dei Collaboratori Shopper tramite la costituzione di Sezioni Aziendali Sindacali (SAS)

26.1 Le SAS, unitamente ai RSA/RSU dei dipendenti subordinati, sono a tutti gli effetti soggetti negoziali. Esse sono costituite su iniziativa di parte sindacale firmataria il presente Accordo ed elette dai Collaboratori Shopper con contratto di collaborazione autonoma senza alcun vincolo di subordinazione e dai Collaboratori Shopper con contratto di collaborazione coordinata e continuativa.
26.2 Le elezioni dei componenti le SAS e la loro operatività sono disciplinate dal Regolamento allegato al presente Accordo (Allegato 1) e che ne costituisce parte integrante.
[…]