Tipologia: CCNL
Data firma: 31 maggio 2023
Validità: 01.06.2023 - 31.01.2026
Parti: Unilavoro Pmi, Associazione Familycare, Fisdat e Confsal-Fisals
Settori: Lavoro domestico
Fonte: cnel


Sommario:

 

Parti stipulanti
Art. 1 - Sfera di applicazione
Art. 2 - Documenti di lavoro
Art. 3 - Contratto individuale di lavoro (lettera di assunzione)
Art. 4 - Il lavoro a tempo determinato
Art. 5 - Lavoro ripartito
Art. 6 - Contratto lungo orario
Art. 7 - Inquadramento dei lavoratori
Trattamento dei dati personali
Art. 8 - Prestazioni in orario notturno
Art. 9 - Periodo di prova
Art. 10 - Riposo settimanale
Art. 11 - Orario di lavoro
Art. 12 - Lavoro straordinario e supplementare
Art. 13 - Festività nazionali e infrasettimanali
Art. 14 - Ferie
Art. 15 - Sospensioni di lavoro extra feriali
Art. 16 - Permessi
Art. 17 - Permessi per formazione professionale
Art. 18 - Congedo per le donne vittime di violenza di genere
Art. 19 - Assenze
Art. 20 - Banca ore
Art. 21 - Diritto allo studio
Art. 22 - Matrimonio
Art. 23 - Tutela delle lavoratrici madri
Art. 24 - Tutela del lavoro minorile

 

Art. 25 - Malattia
Art. 26 - Tutela delle condizioni di lavoro
Art. 27 - Infortunio sul lavoro e malattia professionale
Art. 28 - Trasferimenti
Art. 29 - Trasferte
Art. 30 - Retribuzione e prospetto paga
Art. 31 - Certificazione di qualità
Art. 32 - Minimi retributivi
Art. 33 - Vitto e alloggio
Art. 34 - Scatti di anzianità
Art. 35 - Tredicesima mensilità
Art. 36 - Risoluzione del rapporto di lavoro e preavviso
Art. 37 - Trattamento di fine rapporto (T.F.R.)
Art. 38 - Permessi sindacali
Art. 39 - Indennità in caso di morte
Art. 40 - Interpretazione del Contratto
Art. 41 - Commissione Paritetica Nazionale
Art. 42 - Conciliazioni
Art. 43 - Ente bilaterale E.S.B.I.I.
Art. 44 - Contrattazione di secondo livello
Art. 45 - Assistenza sanitaria integrativa
Art. 46 - Previdenza complementare
Art. 47 - Contributi di assistenza contrattuale
Art. 48 - Decorrenza e durata
Allegati


Contratto collettivo nazionale di lavoro sulla disciplina del rapporto di lavoro domestico
Testo coordinato con le modifiche introdotte dall’Accordo integrativo del 31/05/2023

Parti stipulanti
1. Unilavoro Pmi - Federazione Nazionale delle Piccole e Medie Imprese
2. Associazione Familycare
3. Fisdat
e
2. Confsal Fisals

Articolo 1 - Sfera di applicazione
Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro si applica a tutti i lavoratori domestici come disciplinati dalla legge n. 339 del 1958 ed in ogni caso agli addetti al funzionamento ed alle necessità della vita familiare. Per lavoratori domestici si intendono coloro che prestano la loro opera per tutte le necessità di assistenza, cura e gestione delle persone e dei luoghi da essi usufruiti. E’ ammessa la contrattazione di 2° livello in sede territoriale.
L’esistenza di vincoli di coniugio, parentela o affinità entro il terzo grado con il datore di lavoro o con il soggetto assistito, non esclude la possibilità di assunzione del familiare assistente come lavoratore dipendente così come previsto dall’art. 1 DPR 31.12.1971, n. 1403 nonché nei casi di assistenza a soggetti fragili. Sul punto le parti auspicano anche l’introduzione di specifica normativa inerente alla figura del “caregiver”. In caso di riconoscimento normativo che estenda la portata della normativa attuale, il presente contratto si applicherà anche a tali fattispecie lavorative. Restano ferme le disposizioni previste dall’Accordo del 24 novembre 1969, n. 68, ratificato con la legge 18 maggio 1973, n.304 (Ratifica ed esecuzione dell’accordo europeo sul collocamento alla pari, con allegati e protocollo, adottato a Strasburgo il 24 novembre 1969).

Articolo 3 - Contratto individuale di lavoro (lettera di assunzione)
L’assunzione viene formalizzata con il contratto di lavoro nel quale devono essere indicati:
tutti i dati identificativi delle parti contraenti ed eventuali soggetti beneficiari della prestazione;
[…]
c) dichiarazione del lavoratore di adeguata idoneità professionale e psicofisica all’espletamento della mansione richiesta: nella dichiarazione il lavoratore dovrà specificare che non sussistono motivazioni ostative allo svolgimento delle mansioni richieste;
[…]
f) patti di convivenza se concordata;
[…]
h) durata dell’orario di lavoro e sua distribuzione in fasce orarie specifiche per i non conviventi o per i rapporti a tempo determinato e in fascia giornaliera per i conviventi (nel caso di convivente specificare le ore di riposo giornaliere);
i) per i lavoratori conviventi, la collocazione della mezza giornata di riposo settimanale in aggiunta alla giornata di riposo settimanale spettante;
[…]
m) eventuale indicazione dello spazio che il lavoratore potrà utilizzare per i propri effetti personali;
n) eventuale presenza di impianti audiovisivi di videosorveglianza all’interno dell’abitazione;
[…]

Articolo 6 - Contratto lungo orario
Nel caso in cui si rinvenga l’esigenza di un rapporto di lavoro convivente ma senza la necessità di una presenza notturna, è possibile l’applicazione di tale particolare tipologia contrattuale che prevede un rapporto di lavoro di convivenza nel quale, per accordo fra le parti, il lavoratore al termine della propria prestazione lavorativa faccia ritorno presso la sua residenza o domicilio per il riposo notturno.
Tale vincolo contrattuale prevede il medesimo trattamento economico previsto per i lavoratori conviventi - cui si fa riferimento alle specifiche tabelle - ma non prevede la corresponsione, da parte del datore di lavoro, dell’indennità di vitto ed alloggio né di reperibilità, in considerazione della particolare tipologia di orario.
L’orario di lavoro, da specificarsi al momento dell’assunzione, previsto è dalle ore 8.00 alle ore 20.00 con pausa pranzo di due ore - da intendersi continuative - da concordare fra le parti nell’arco dell’orario di lavoro.
Si rimanda alla corrispondente disciplina prevista dal presente Accordo per i riposi settimanali.
Per tutto quanto non specificato si rimanda alle disposizioni generali.

Trattamento dei dati personali
È ammesso il trattamento dei dati personali dei dipendenti nell’ambito dei rapporti di lavoro di cui al presente contratto collettivo quando sono inerenti le finalità di assunzione e di esecuzione del contratto di lavoro. Detta ammissibilità comprende ogni adempimento degli obblighi stabiliti dalla legge o dal presente contratto collettivo ancorché inerente la gestione, la pianificazione, la sicurezza e l’organizzazione del lavoro.
Tale ammissibilità sussiste anche ai fini dell’osservanza dei principi di parità e rispetto delle diversità, della salute e sicurezza sul lavoro, nonché di ogni altro diritto legato all’effettivo esercizio e godimento, individuale o collettivo, dei diritti e dei vantaggi connessi al lavoro.
Dette possibilità si estendono anche alle procedure attivate per finalità di cessazione del rapporto di lavoro.
Al riguardo le parti dichiarano che il trattamento dei dati sopra riportati è autorizzato dal presente contratto collettivo in quanto costituisce un elemento comunque necessario per assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti specifici del titolare del trattamento o dell’ interessato in materia di diritto del lavoro e della sicurezza sociale e protezione sociale. A garanzia dei diritti fondamentali e degli interessi del lavoratore viene posto il limite della funzionalità di tali dati ai fini della gestione del rapporto. A titolo di esempio la gestione dell’appartenenza religiosa sarà utilizzabile ai fini della gestione dei riposi e così via.
È sempre ammessa la gestione dei predetti dati in vista della possibilità che possa verificarsi una emergenza che possa rendere necessario per tutelare un interesse vitale dell’interessato o di un’altra persona fisica qualora l’interessato si trovi nell’incapacità fisica o giuridica di prestare il proprio consenso.
Avendo il presente contratto collettivo un oggetto legato a problematiche familiari e/o personali spesso coincidenti con posizioni “fragili” o particolarmente “confidenziali” ’ è altresì ammesso ogni trattamento di cui sopra da parte di fondazioni od associazioni che abbiano sottoscritto il presente contratto collettivo o che vi abbiano successivamente aderito congiuntamente alle parti sindacali stipulanti, o ad altre entità di tipo religioso e comunque soggetti esterni alle stesse collegate, ovvero enti bilaterali costituiti in applicazione o come espressione del presente contratto collettivo, per il raggiungimento delle finalità in esso stabilite, a condizione che non vengano comunicati all’esterno di tali enti senza scopo di lucro.
A salvaguardia della dignità umana, degli interessi legittimi e dei diritti fondamentali degli interessati, in particolare per quanto riguarda la trasparenza del trattamento, il trasferimento di dati personali nell’ambito di un gruppo imprenditoriale o di un gruppo di imprese che svolge un’attività economica comune e i sistemi di monitoraggio sul posto di lavoro devono sempre avere una giustificazione funzionale, ancorché solo eventuale o in previsione di eventualità. La comunicazione a terzi non rientranti nella descrizione dei soggetti e delle finalità di cui sopra richiede il consenso dell’interessato o del soggetto che possa per suo conto esprimerne validamente la volontà.
È possibile, in casi di particolari esigenze familiari di vigilanza sui familiari e sulle cose, l’utilizzo di sistemi di video sorveglianza con esclusione delle parti riservate al dipendente ovvero dei servizi igienici. In caso di tale utilizzo, ciascuna parte interessata potrà dare informativa alle associazioni che hanno sottoscritto il presente contratto ed alle quali le parti siano regolarmente iscritte e nei confronti delle quali siano in regola con l’iscrizione.
In caso di disagio ciascuno dei contraenti potrà segnalare le circostanze relative all’associazione che ha sottoscritto il presente contratto collettivo che potrà attivarsi per verificare il rispetto delle legittime finalità del processo di sorveglianza o controllo a distanza.
Tutti i dati che verranno conosciuti dagli organismi indicati dal presente contratto collettivo saranno trattati nel rispetto di quanto sopra stabilito e delle vigenti norme in materia di riservatezza dei dati personali.

Articolo 8 - Prestazioni in orario notturno
1) Discontinue prestazioni notturne di cura alla persona (Assistenza Notturna)
Per discontinua prestazione notturna di cura alla persona si intende la prestazione lavorativa ove al lavoratore è richiesto non solo di essere a disposizione durante l’orario notturno ma anche di rimanere sveglio per svolgere mansioni di assistenza attiva. Ove il lavoratore non sia convivente dovrà essere fornita la prima colazione e/o la cena in base all’orario della prestazione oltre ad una idonea sistemazione. Al personale convivente di cui al presente articolo dovranno essere in ogni caso garantite undici ore di riposo consecutivo nelle ventiquattro ore successive alla prestazione notturna. Al personale non infermieristico espressamente assunto per discontinue prestazioni assistenziali di attesa notturna in favore di autosufficienti - B Super - ovvero al personale assunto per discontinue prestazioni assistenziali notturne in favore di soggetti non autosufficienti - livello C super ovvero D Super - si applicherà la retribuzione prevista nella tabella D allegata corrispondente al livello specifico del lavoratore, ove la prestazione sia collocata temporalmente tra le ore 20.00 e le ore 8.00 del mattino.
In considerazione del fatto che il lavoro di assistenza notturna è normalmente caratterizzato da attività riconducibile prevalentemente a semplice attesa o custodia, l’orario normale da considerare ai fini retributivi e contributivi, fatte salve le ipotesi di diverso e più intenso e continuativo impegno, è pari ad otto ore giornaliere convenzionalmente determinate anche ai fini contributivi. Laddove il rapporto venga definito ad ore la prestazione del lavoratore sarà retribuita sulla base delle ore lavorate, resta salva la disciplina ai fini contributivi.
L’assunzione per prestazioni discontinue dovrà essere determinata in forma scritta specificando la fascia orario dell’assistenza ed il suo carattere discontinuo.
2) Prestazioni esclusivamente di attesa (Presenza Notturna)
Al personale assunto esclusivamente per garantire la presenza notturna (che si verifica qualora l’assistito abbia necessità di avere una persona a disposizione in caso di bisogno o per non rimanere solo durante la notte), verrà applicata la specifica tabella retributiva inerente alle prestazioni di attesa che si svolgono all’interno della fascia oraria tra le ore 21.00 e le ore 8.00. Deve essere garantito al lavoratore il riposo notturno in un alloggio idoneo.
Eventuali prestazioni non di mera attesa, verranno retribuite sulla base delle retribuzioni previste per i non conviventi come da tabella C allegata, limitatamente al tempo effettivamente impiegato per gli specifici interventi.
Fatta salva la fascia oraria indicata al comma 1, ai soli fini dell’assolvimento dell’obbligo contributivo di cui all’art. 44, l’orario convenzionale di lavoro è pari a cinque ore giornaliere, oltre alle prestazioni eventualmente retribuite ai sensi del comma 2.
L’assunzione con l’indicazione del rapporto di mera attesa dovrà risultare da apposito atto sottoscritto dalle parti.

Articolo 10 - Riposo settimanale
Il riposo settimanale, per i lavoratori conviventi, è di 36 ore e deve essere goduto in maniera siffatta;
• 24 ore alla domenica;
• 12 ore possono essere godute in qualsiasi altro giorno della settimana, concordato tra le parti.
In tale giorno il lavoratore presterà la propria attività per un numero di ore non superiore alla metà di quelle che costituiscono la durata normale dell'orario di lavoro giornaliero.
Qualora vengano effettuate prestazioni nelle 12 ore di riposo non domenicale, esse saranno retribuite con la retribuzione globale di fatto maggiorata del 40%, a meno che tale riposo non sia goduto in altro giorno della stessa settimana diverso da quello concordato ai sensi del precedente comma.
Il riposo settimanale, per i lavoratori non conviventi, è di 24 ore da godersi la domenica. Il riposo settimanale domenicale è irrinunciabile. Qualora fossero richieste prestazioni di lavoro per esigenze imprevedibili e che non possano essere altrimenti soddisfatte, sarà concesso un uguale numero di ore di riposo non retribuito nel corso della giornata immediatamente seguente […]
Qualora il lavoratore professi una fede religiosa che preveda la solennizzazione in giorno diverso dalla domenica, le parti potranno accordarsi sulla sostituzione, a tutti gli effetti contrattuali, della domenica con altra giornata; in difetto di accordo, sarà data integrale applicazione ai commi precedenti.

Articolo 11 - Orario di lavoro
La durata normale dell’orario di lavoro è quella concordata fra le parti, con un massimo di:
A) per i lavoratori conviventi:
- 10 ore giornaliere intervallate da una o più pause di complessive ore 2 da poter godere sia in casa che fuori casa;
[…]
B) per i lavoratori non conviventi:
• 8 ore giornaliere, per un totale di 40 ore settimanali, distribuite su 5 giorni oppure su 6 giorni.
I lavoratori di cui ai livelli Cs e Ds adibiti alla sostituzione, nelle ore o nelle giornate di riposo, di lavoratore convivente addetto all’assistenza di persona non autosufficiente potranno essere assunti con orari che variano dalle 12 alle 16 ore settimanali:
• 12 ore, nel caso la sostituzione sia per le 24 ore
• 16 ore nel caso la sostituzione sia per le 36 ore
[…]
I lavoratori conviventi inquadrati nei livelli C, B e B super, nonché gli studenti fra i 16 e i 40 anni che svolgano corsi di studio volti all’ottenimento di titoli riconosciuti dallo Stato o da enti pubblici italiani, possono essere assunti anche in regime di convivenza anche con orario fino a 30 ore settimanali; il loro orario di lavoro dovrà essere articolato in una delle seguenti tipologie:
a. interamente collocato tra le ore 6.00 e le ore 14.00;
b. interamente collocato tra le ore 14.00 e le ore 22.00;
c. interamente collocato, nel limite massimo di 10 ore al giorno non consecutive, in non più di tre giorni settimanali. […]
Il lavoratore convivente ha diritto ad un riposo di almeno 11 ore consecutive nell’arco della stessa giornata e un riposo giornaliero di 2 ore da poter usufruire all’ interno o all’esterno dell’abitazione, come da accordi tra le parti. Ove il lavoratore aderisca alla banca ore, le eventuali ora lavorate in più, saranno riposate successivamente come da rendicontazione specifica e fatti sempre salvi i limiti di legge.
Durante tale riposo il lavoratore potrà uscire dall'abitazione del datore di lavoro, fatta salva in ogni caso la destinazione di tale intervallo all'effettivo recupero delle energie psicofisiche.
L’orario di lavoro è determinato dal datore di lavoro, nell’ambito della durata di cui al comma 1, nei confronti del personale convivente a servizio pieno; mentre per il personale convivente con servizio ridotto o non convivente è concordata fra le parti. […]
Le cure personali del lavoratore ovvero dei beni propri non connessi strettamente al servizio, saranno gestiti dallo stesso all’esterno dell’orario di lavoro.
Al lavoratore che svolge un orario di lavoro giornaliero pari o superiore alle 6 ore di presenza sul posto di lavoro, spetta un pasto, ovvero, un’indennità pari al suo valore convenzionale.
La pausa pasto, della durata concordata tra le parti, non sarà conteggiata a fini retributivi, salvo che nella stessa non venga svolta specifica attività lavorativa.
Il tempo necessario alla fruizione del pasto, in quanto trascorso senza effettuare prestazioni lavorative, sarà concordato fra le parti e non retribuito.

Articolo 12 - Lavoro straordinario e supplementare
Al lavoratore può essere richiesta una prestazione lavorativa oltre l’orario stabilito, sia di giorno che di notte, salvo suo giustificato motivo di impedimento. In nessun caso il lavoro straordinario o supplementare dovrà pregiudicare il diritto al riposo giornaliero.
È considerato lavoro straordinario quello che eccede la durata giornaliera definita secondo l’orario massimo settimanale previsto dal presente CCNL. […]
Qualora il lavoratore effettui prestazioni lavorative all’ interno delle due ore dedicate alla pausa pranzo dette ore verranno computate e gestite come straordinario.
Il lavoro straordinario o supplementare deve essere comunicato almeno 12 ore prima salvo casi di urgenza, emergenza comunque impreviste. In quest’ultimo caso, ove la prestazione si inserisca all’interno di orari di riposo siano essi notturni o diurni, l’attività viene considerata normale e prevedibile, dando luogo al solo prolungamenti di riposo ove abbiano natura episodica e sporadica. Le ore di lavoro straordinario debbono essere richieste con almeno un giorno di preavviso, salvo casi di emergenza o particolari necessità impreviste.
In caso di emergenza, le prestazioni effettuate negli orari di riposo notturno e diurno sono considerate di carattere normale e daranno luogo soltanto al prolungamento del riposo stesso; tali prestazioni devono avere carattere di assoluta episodicità e imprevedibilità.

Articolo 14 - Ferie
[…]
Il diritto al godimento delle ferie è irrinunciabile salvi i casi di interruzione del rapporto di lavoro e quanto previsto ai successivi commi.
Nel caso di lavoratore che abbia necessità di godere di un periodo di ferie più lungo, al fine di utilizzarlo per un rimpatrio non definitivo, su sua richiesta e con l'accordo del datore di lavoro, è possibile l'accumulo delle ferie nell'arco massimo di un biennio, anche in deroga a quanto previsto al comma precedente.
[…]
Nel caso in cui il lavoratore, in accordo con il datore, voglia usufruire di un periodo di ferie maggiore a quelle maturate, i giorni eccendenti le ferie maturate andranno computate nella banca ore ove prevista dalle parti ovvero detto periodo verrà considerato come assenza non retribuita. […]

Articolo 18 - Congedo per le donne vittime di violenza di genere
In relazione a quanto previsto dell’art. 24 D.Lgs. 80/2015 e successive modificazioni ed integrazioni la lavoratrice inserita nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, ove documentati dai servizi sociali del Comune di residenza o dai centri antiviolenza o dalle case rifugio, potrà astenersi dal lavoro in ragione del percorso di protezione, per un periodo massimo di tre mesi.
Per l’esercizio di tale astensione, la lavoratrice è tenuta a preavvisare il datore di lavoro almeno gironi prima dell’inizio e della fine del periodo di congedo, producendo la relativa certificazione.
Detto periodo comunque computato ai fini dell’anzianità nonché degli altri istituiti contrattuali indiretti.
La lavoratrice, escluso quanto previsto dal comma 3, durante il periodo di sospensione ha diritto a percepire un’indennità corrispondente all’ultima retribuzione - erogata a seguito di domanda dell’interessata direttamente dall’INPS - oltre a ricevere contribuzione figurativa per il periodo in oggetto.
Il congedo, gestito su base oraria o giornaliera, nell’arco del triennio dall’avvio della procedura, verrà concordato dalle parti. In caso di mancato accordo si precisa che la fruizione oraria è consentita nella misura pari alla metà dell’orario medio giornaliero parametrato sulla media degli ultimi due mesi di lavoro prima dell’avvio del congedo.

Articolo 20 - Banca ore
Nei rapporti di lavoro individuali, è possibile concordare l’istituzione di una banca ore per fronteggiare periodi nei quali, il datore di lavoro possa richiedere prestazioni aggiuntive rispetto all’orario contrattualmente stabilito.
Le ore lavorate in misura superiore all’orario contrattualmente previsto, saranno recuperate sotto forma di permessi, da potersi godere anche a giornate, entro e non oltre il 31 dicembre dell’anno seguente.
Nel caso in cui non sia consentito al lavoratore il recupero di tali ore entro il termine sopra indicato, le ore totalmente o parzialmente non recuperate dovranno essere retribuite come ore di lavoro ordinario, supplementare o straordinario determinato sulla base dell’orario normale stabilito nel contratto individuale.
Lo svolgimento delle ore di recupero dovrà comunque sempre avvenire all’interno dei limiti legali previsti per l’attività giornaliera o settimanale.
Le ore svolte in eccedenza rispetto a quanto concordato nel contratto di assunzione, non potranno comunque eccedere, su base annuale, una percentuale pari al 10% dell’orario complessivo.
Il lavoratore può aderire alla banca ore con il contratto di assunzione o con atto successivo comunque in forma scritta,
La banca ore sarà da considerarsi sia a debito che a credito. In caso di impossibilità nella prestazione lavorativa per causa inerente il datore di lavoro, il lavoratore maturerà un debito di ore da svolgere, ove invece siano richieste ore maggiori per esigenze familiari, le stesse verranno riposate dal lavoratore successivamente. Per la fruizione di tali riposi è necessario che il lavoratore li richieda con almeno 3 giorni di anticipo e previo accordo con il datore di lavoro.

Articolo 23 - Tutela delle lavoratrici madri
In caso di stato di gravidanza durante il rapporto di lavoro si applicano tutte le norme generali di tutela delle lavoratrici madri e lavoratori con prole.
• È vietato adibire al lavoro le donne:
1. durante i 2 mesi precedenti la presunta data del parto, salvo eventuali anticipi o posticipi previsti dalla normativa di legge
2. per il periodo eventualmente intercorrente tra tale data e quella effettiva del parto
3. durante i 3 mesi dopo il parto, salvo posticipi autorizzati
[…]

Articolo 24 - Tutela del lavoro minorile
L’assunzione di minori è consentita nei limiti e secondo i requisiti di legge. L’adibizione al lavoro notturno di minori è vietata salvo casi eccezionali dovuti a forza maggiore.

Articolo 26 - Tutela delle condizioni di lavoro
Il datore di lavoro dovrà garantire un ambiente di lavoro adeguato alla prestazione richiesta e comunque sicuro in base alla normativa vigente.
Ove la prestazione necessiti dell’utilizzo di strumentazione peculiare di cui il lavoratore non abbia precedente esperienza o l’ambiente di lavoro presenti rischi atipici, il datore di lavoro provvederà ad informare lo stesso lavoratore sulle regole di sicurezza connesse alle specificità.
L’informativa dovrà essere condivisa con il lavoratore al momento dell’assunzione ovvero nel momento in cui vi sia concreta necessità ove successiva a tale momento. Il documento potrà essere elaborato dal datore di lavoro ovvero lo stesso potrà fare riferimento - previo adeguamento alle specificità del caso - a quello elaborato dall’Ente bilaterale di settore.
Come già sopra indicato, negli ambienti domestici è sempre possibile installare impianti audiovisivi, previa informativa al dipendente. Sono vietate, salvo ragioni peculiari e comunque previa autorizzazione del lavoratore, gli impianti audiovisivi all’interno dell’alloggio del dipendente ovvero nei servizi igienici.

Articolo 33 - Vitto e alloggio
Il vitto e l’alloggio devono garantire al lavoratore una alimentazione salubre nelle qualità e sufficiente nella quantità mentre gli ambienti domestici dovranno essere salubri e dignitosi. Nel caso di convivenza l’alloggio dovrà poter garantire al lavoratore la necessaria riservatezza.
[…]

Articolo 43 - Ente bilaterale E.S.B.I.I.
Le Parti concordano che l’Ente Bilaterale, in sigla ESBII (Ente Sviluppo Bilaterale Imprese per l’Italia) costituisce lo strumento per lo svolgimento delle attività individuate delle Parti stipulanti il CCNL in materia di occupazione, mercato del lavoro, formazione e qualificazione professionale.
L’Ente bilaterale ha le seguenti funzioni:
[…]
b. promuove ai vari livelli iniziative in materia di formazione, qualificazione professionale e certificazione delle competenze, anche in collaborazione con le Regioni e gli altri Enti competenti, nonché di informazione in materia di sicurezza.
[…]
d. svolge I compiti allo stesso demandati dalla contrattazione collettiva in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;
e. svolge tutte le funzioni demandate alle parti sociali e dagli accordi territoriali.
[…]