PROTOCOLLO DI INTESA
per la promozione della salute e sicurezza negli ambienti di lavoro mediante lo sviluppo di interventi congiunti
tra
REGIONE TOSCANA

con sede in palazzo Strozzi Sacrati - piazza Duomo, 10, - 50122 Firenze
rappresentata dal Presidente Eugenio Giani
INAIL DIREZIONE REGIONALE TOSCANA
con sede in via delle Porte nuove, 61- 50144 Firenze
rappresentata dal Direttore regionale Anna Maria Pollichieni


PREMESSO che:
la Regione Toscana e Inail Toscana ritengono prioritario il perseguimento dei più alti standard di sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro e da tempo, nell’ambito delle proprie competenze, mediante interventi normativi, di formazione a tutti i livelli e di coordinamento delle azioni in materia di vigilanza attribuiscono priorità al tema della prevenzione e della salute e sicurezza dei lavoratori;
è necessario allargare il raggio delle azioni necessarie per assicurare le condizioni di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro coinvolgendo tutti i soggetti con competenze in materia;
è interesse di tutte le parti potenziare ulteriormente le strategie di miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori, assegnando particolare rilievo alla crescita professionale di coloro che lavoreranno su tali tematiche;
l’Inail è un ente pubblico non economico la cui attività amministrativa è svolta secondo i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza e dalle altre disposizioni che disciplinano i singoli procedimenti, nonché dai principi dell’ordinamento comunitario come previsto dall’art.1, comma 1 della legge 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i.;
il d.lgs. 38/2000 ha rimodulato ed ampliato i compiti dell’Inail contribuendo alla sua evoluzione da soggetto erogatore di prestazioni assicurative a soggetto attivo di protezione sociale, orientato alla tutela globale delle lavoratrici e dei lavoratori contro gli infortuni sul lavoro e le tecnopatie, estendendo la tutela anche ad interventi prevenzionali;
il d.lgs. 81/2008 e s.m.i. in materia di salute e sicurezza sul lavoro ha collocato l’Inail nel sistema prevenzionale con compiti di informazione, formazione, assistenza, consulenza e promozione della cultura della prevenzione, in particolare nei confronti delle medie, piccole e micro imprese;
l’Inail persegue le finalità prevenzionali privilegiando le sinergie con i diversi soggetti del sistema prevenzionale nazionale, le Istituzioni pubbliche e con i principali Organismi rappresentativi del mondo del lavoro;
il d.l. 78/2010, convertito nella legge n.122 del 30 luglio 2010, al fine di integrare le funzioni connesse alla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ed il coordinamento stabile delle attività previste dall’art. 9 del d.lgs. 81/2008 e s.m.i., ha conferito all’Inail le funzioni di unico Ente pubblico nazionale del sistema istituzionale avente compiti in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;
all’Inail è attribuito, altresì, ai sensi del citato art. 9 del d.lgs.81/2008 e s.m.i., il compito di svolgere e promuovere programmi di interesse nazionale nel campo della prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, anche attraverso attività di informazione, formazione, assistenza e consulenza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
per la realizzazione delle attività di sviluppo della funzione prevenzionale, l’Istituto adotta iniziative in coerenza con gli indirizzi espressi nella Relazione programmatica 2021-2023 del Consiglio di indirizzo e vigilanza (Delibera Inail CIV n. 8 del 12 maggio 2020), declinati negli obiettivi di programmazione strategica e gestionale;
l’Inail agisce, altresì, in linea di coerenza con il Piano Nazionale della Prevenzione 2020-2025 del Ministero della Salute (approvato in sede di Conferenza Stato-Regioni il 6 agosto 2020) che definisce aree d’intervento ritenute particolarmente critiche;
la Regione Toscana presiede, ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. 81/08, Il Comitato regionale di coordinamento sulla sicurezza sul lavoro, composto, oltre che dai rappresentanti della Regione Toscana e dei Servizi di prevenzione sui luoghi di lavoro delle Aziende USL, da quelli di tutte le Amministrazioni statali decentrate sul territorio regionale con competenze in materia di sicurezza e prevenzione sui luoghi di lavoro, tra cui Inail, fondato sulla compartecipazione di tutti i soggetti istituzionali e organismi sociali chiamati a ideare e progettare le politiche della prevenzione e a favorirne la corretta attuazione su tutto il territorio, nella convinzione che la piena collaborazione interistituzionale sia uno strumento irrinunciabile per massimizzare l'efficacia delle azioni delle amministrazioni pubbliche e degli organismi deputati alla tutela della legalità del lavoro;
la Regione Toscana con il Piano Sanitario e Sociale Integrato Regionale (PSSIR) 2018/2020, approvato con la Deliberazione del Consiglio Regionale 9 ottobre 2019, n. 73, ha individuato specifiche azioni che il SSR promuove a favore di tutti i lavoratori, prevedendo tra l'altro: il potenziamento della condivisione delle conoscenze sui rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro; l'adozione di buone pratiche per la loro prevenzione; la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali anche attraverso azioni mirate e condivise con gli attori del sistema; il miglioramento della capacità comunicativa e dell'empowerment dei lavoratori più giovani per partecipare attivamente alle dinamiche aziendali;
la Regione Toscana, con la deliberazione della Giunta regionale n.231 del 15 marzo 2021, ha approvato specifiche Linee di indirizzo per l’attività di Prevenzione e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro di competenza della Regione e dei Dipartimenti delle Aziende Sanitarie Territoriali, documento in cui è stata più volte sottolineata l’importanza di mettere a sistema le sinergie con Inail, al fine di potenziare i flussi informativi e promuovere azioni condivise sempre più mirate a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori;
VISTI:
1) il Programma di Governo per la XI Legislatura della Regione Toscana, approvato con Risoluzione del 21 ottobre 2020, n. 1 (Approvazione del Programma di Governo 2020-2025), che richiama la prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro come “presupposti per una buona occupazione”
2) la deliberazione della Giunta regionale n. 1406 del 27 dicembre 2021, con la quale la Regione Toscana ha approvato il “Piano Regionale della Prevenzione (PRP) 2020-2025”, che nell’Allegato A “Piano regionale della prevenzione 2020-2025”, riporta i programmi predefiniti PP06, PP07 e PP08, specificatamente dedicati alle azioni di prevenzione, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
3) il Protocollo d’intesa per la promozione della salute e sicurezza negli ambienti di lavoro mediante lo sviluppo di interventi congiunti tra la Regione Toscana INAIL Direzione Regionale Toscana e altri sottoscritto in data 01.10.2019;
4) il protocollo d’intesa sottoscritto il 9 giugno 2009, con il quale era stato previsto, tra l’altro, di rafforzare lo scambio di flussi informativi sugli infortuni mortali, utili per la definizione dei profili di rischio e per l’attuazione della LR 57/2008 “Fondo di solidarietà per le famiglie delle vittime di infortuni mortali sul luogo di lavoro”;
5) il protocollo d'intesa tra Regione Toscana, Direzione regionale INAIL per la Toscana e Ufficio scolastico regionale per la Toscana - Sistema regionale in materia di sicurezza e salute nelle scuole di cui alla DGRT 834/2019
4) la Convenzione di collaborazione tra l’Azienda Usl Toscana Centro- Safe - polo regionale per la formazione sulla sicurezza e INAIL Direzione regionale per la Toscana e le Parti sociali, datoriali e sindacali, afferenti al comitato regionale di coordinamento ai sensi dell’ art. 7 d.lgs. 81/2008 e s.m.i. e loro comitati paritetici, per la progettazione, promozione, realizzazione e valutazione delle attività formative in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nell’area della prevenzione e della sicurezza nei luoghi di lavoro nei comparti dell’Edilizia, Estrattivo e Lapideo, agricolo e forestale e nell’ambito trasversale/artigianato del 02.09.2022;
5) i Protocolli e Accordi sottoscritti da INAIL Direzione Regionale per la Toscana con tutti i soggetti privilegiati individuati dal Legislatore all’art.10 D.Lgs 81/08 e con il mondo Accademico a dimostrazione del costante impegno per una piena tutela della salute, dell’integrità, della dignità della persona in ogni ambiente di lavoro, atti a promuovere e avviare misure adeguate ed azioni positive volte a consolidare e diffondere la cultura della sicurezza e della prevenzione;
RICORDATO
che la normativa vigente impegna altresì le Regioni e l'INAIL a coordinare le proprie competenze in funzione di una efficace e piena tutela dei lavoratori sviluppando iniziative condivise volte alla semplificazione dei procedimenti e all'omogeneità delle politiche e degli interventi di prevenzione evitando sovrapposizioni e duplicazioni e privilegiando i profili sostanziali della sicurezza e salute;
che la promozione, la diffusione ed il consolidamento della cultura della salute e della sicurezza in ogni ambiente di vita, studio e lavoro costituiscono obiettivi primari per Regione Toscana e Inail Direzione Regionale Toscana, e che, pertanto, entrambi intendono proseguire la proficua collaborazione, già in essere, diretta all'adozione di misure condivise per migliorare la qualità e le condizioni di lavoro e per favorire la competitività e la sostenibilità dei sistemi di sicurezza sociale;

per quanto su esposto
si conviene quanto segue

Art. 1
(Premessa)

1. La premessa costituisce parte integrante del presente Protocollo d’intesa.
 

Art. 2
(Oggetto e finalità)

1. Le parti intendono sviluppare la più ampia collaborazione, in attuazione degli obiettivi generali sopra indicati, per lo sviluppo delle attività congiunte, con particolare riferimento agli ambiti di cui al successivo articolo 3, nel rispetto delle competenze di ciascuno, per migliorare gli standard sulla sicurezza del lavoro.
 

Art. 3
(Ambiti di collaborazione)

1. Con il presente Protocollo d’intesa sono definiti gli ambiti e le modalità di realizzazione delle attività finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e alla diffusione della cultura della sicurezza che le parti intendono realizzare congiuntamente, quali, in particolare, quelle di seguito elencate:
- organizzazione congiunta di eventi, seminari a carattere divulgativo, finalizzati a promuovere la cultura della salute e sicurezza sul lavoro;
- attività di informazione e formazione rivolte alle imprese e ai loro lavoratori, allo scopo di veicolare risultati e prodotti delle sinergie che saranno espresse nell’ambito del presente Protocollo di intesa;
- promozione di progetti e iniziative, a livello territoriale, finalizzati allo sviluppo, diffusione e condivisione delle conoscenze tecnico-scientifiche collegate al sistema di prevenzione infortuni;
- sviluppo di azioni congiunte di elaborazione dei dati relativi a infortuni e malattie professionali e delle conseguenti analisi sul rischio lavorativo, anche con riferimento a ambiti territoriali specifici o a taluni comparti lavorativi, utili per meglio definire le successive azioni di prevenzione;
- proseguire e rafforzare lo scambio di flussi informativi sugli infortuni mortali, utili per la definizione dei profili di rischio e per l’attuazione della LR 57/2008 “Fondo di solidarietà per le famiglie delle vittime di infortuni mortali sul luogo di lavoro”
- incrementare le “buone pratiche” volte al miglioramento dell’efficienza e dell’efficacia della Pubblica Amministrazione, anche in una logica di semplificazione;
- sviluppare e diffondere soluzioni tecnologiche avanzate finalizzate a risolvere specifiche situazioni di rischio;
- potenziare l’integrazione di banche dati e flussi informativi su infortuni e malattie professionali (ripristinando l’Osservatorio regionale congiunto - INAIL- RT CeRIMP);
- attuare iniziative di prevenzione in ambito domestico;
2. La realizzazione delle iniziative di cui ai punti sopra indicati potrà avvenire individuando la modalità ritenuta più adeguata rispetto sia alle finalità di ciascuna iniziativa sia alle condizioni di fattibilità che caratterizzano di volta in volta il contesto.
3. Nella realizzazione delle attività programmate, le parti convengono circa l’opportunità del coinvolgimento, laddove necessario, di altri competenti soggetti istituzionali, sia per le fasi di progettazione che per quelle relative alla esecuzione delle iniziative.
 

Art. 4
(Comitato di Coordinamento)

1. Le parti costituiscono un Comitato di coordinamento, composto da quattro referenti, di cui due individuati da Inail e due da Regione Toscana.
2. Al Comitato di coordinamento vengono affidati i compiti di indirizzo, di programmazione, di coordinamento e monitoraggio delle attività oggetto della collaborazione, di cui all’articolo 3 del presente Protocollo.
 

Art. 5
(Obblighi delle parti)

1. Per la realizzazione degli obiettivi previsti all’articolo 3, le parti, in funzione delle specifiche competenze e disponibilità, si impegnano a rendere disponibile il proprio patrimonio di conoscenze e le risorse professionali, tecniche, strumentali destinate alle finalità d’interesse, individuate in logica di paritaria partecipazione.
2. Tali ambiti di collaborazione saranno regolati attraverso la redazione, a cura del Comitato di coordinamento, di specifici piani operativi annuali, secondo quanto indicato al successivo articolo 6
3. I risultati delle iniziative realizzate nell’ambito del Protocollo d’intesa saranno considerati anche in ottica di replicabilità delle iniziative sviluppate e di ricaduta in termini di numero di destinatari raggiunti.
 

Art. 6
(Piani operativi annuali)

1. I piani operativi annuali, di cui all’articolo 5 dovranno indicare:
- gli obiettivi da conseguire, le specifiche attività da espletare, gli impegni da assumere e la relativa programmazione temporale;
- l’impegno di risorse umane e strumentali necessario per la realizzazione delle specifiche attività;
- i tempi e le modalità di monitoraggio dell’attività svolta;
- gli aspetti riguardanti la proprietà intellettuale dei prodotti realizzati, nonché il diritto alla riproduzione e alla diffusione dei prodotti stessi;
 

Art. 7
(Validità)

1. Il presente Protocollo ha validità fino alla conclusione della legislatura regionale corrente.
 

Art. 8
(Trattamento dei dati)

1. Le parti provvedono al trattamento, alla diffusione e alla comunicazione dei dati personali relativi al presente Protocollo d’intesa nell’ambito del perseguimento dei propri fini, nonché si impegnano a trattare i dati personali unicamente per le finalità connesse all’esecuzione del presente Protocollo d’intesa, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal regolamento UE 679/2016 e dal d.lgs. 196/2003, “Codice in materia di protezione dei dati personali”, così come novellato dal decreto legislativo del 10 agosto 2018 n.101.
 

Articolo 9
(Proprietà intellettuale)

1. Le Parti valutano insieme l’opportunità di procedere al deposito di eventuali brevetti concernenti i risultati o le invenzioni frutto del progetto collaborativo, fatti salvi i diritti di proprietà intellettuale e quelli derivanti dallo sfruttamento dell’invenzione, che sono disciplinati dalle leggi vigenti in materia.
In ogni caso la proprietà intellettuale relativa alle metodologie ed agli studi, frutto del progetto collaborativo, sarà riconosciuta a ciascuna Parte.
Le Parti si impegnano ad assicurare la riservatezza nei riguardi di terzi in relazione a dati, notizie ed informazioni eventualmente trasmesse, nonché tra le Parti.
 

Art. 10
(Successive adesioni e modifiche)

1. Il presente Protocollo potrà essere esteso ad altre amministrazioni statali od enti pubblici.
2. Le nuove adesioni di cui al comma 1 sono formalizzate tramite sottoscrizione del presente Protocollo da parte del nuovo soggetto, previo consenso unanime di coloro che lo hanno già sottoscritto manifestabile reciprocamente con modalità digitali.
3. Eventuali modifiche al presente Protocollo dovranno essere concordate tra le parti sottoscrittrici attraverso l'approvazione e la sottoscrizione di un successivo atto integrativo.
4. Per gli enti che sottoscrivono il presente protocollo non ci sarà alcun onere economico da sostenere a loro carico.
Letto, confermato e sottoscritto digitalmente, ai sensi dell’art. 15, comma 2 bis (così come modificato dall’art. 6, comma 2, Legge n. 221/2012) della L. n. 241/1990 e ss. mm. ii.
 

Per Regione Toscana
GIANI EUGENIO

Per Inail
ANNA MARIA POLLICHIENI