MINISTERO DELLA DIFESA
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE CIVILE


OGGETTO: esonero dall’obbligo di prestare lavoro notturno per i cd. caregiver (ordinanza Corte di Cassazione n. 12649/2023).
 

A: ELENCO INDIRIZZI (in allegato)
…omissis…


La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in oggetto, riguardante i diritti dei lavoratori che si occupano di persone con disabilità ai sensi della legge 104/1992, ha affermato che i lavoratori con disabili a carico non sono tenuti a prestare lavoro notturno.
Ai fini della fruizione di tale diritto - sulla base degli artt. 53, comma 3, del D. Lgs. n.151/2001 e 11 comma 2, lett. c), del D. Lgs n. 66/2003, anche in relazione all’artt. 3 e 33 della L. 104/1992 - non è richiesta la dichiarazione di gravità dello stato di handicap del familiare a carico del lavoratore, ma solamente una relazione di assistenza che deve evidentemente sussistere tra lavoratore e disabile, senza far riferimento al grado di invalidità della persona con handicap.
La Corte di Cassazione ha sottolineato come l’articolo 3 della legge 104/1992 definisce sia la condizione di handicap (comma 1) che quella di handicap grave (comma 3) e che chiunque presenti le menomazioni descritte nel succitato comma 1 è già considerato in condizione di disabilità.
La Suprema Corte ha affermato pertanto che il diritto all’esonero in argomento sia del tutto indipendente dal grado di disabilità, ritenendo quindi scorretto che il diritto medesimo possa essere subordinato all’assistenza da parte del lavoratore di un disabile in situazione di gravità ex art.3 comma 3 L.n.104/1992 (cfr. interpello n.4/2009 del Ministero del Lavoro).
Alla luce di questa importante statuizione (che ad ogni buon fine si allega), il lavoratore può chiedere l’esonero dal turno notturno indipendentemente dalla gravità dell’handicap del familiare cui presta assistenza, riconducibile sia al comma 3 sia al comma 1 dell’art. 3 Legge 104/1992.
Gli Enti in indirizzo sono invitati a curare la capillare diramazione della presente circolare, che viene trasmessa anche alle organizzazioni sindacali, consultabile - unitamente a tutte le altre circolari - sul sito istituzionale di questa Direzione Generale, nelle aree “circolari e altra documentazione”.
 

IL DIRETTORE GENERALE IN S. V.
IL VICE DIRETTORE GENERALE
Dott. Lorenzo MARCHESI

 

Ordinanza Corte di Cassazione n. 12649/2023