T.A.R. Campania Napoli, Sez. 6, 05 giugno 2023, n. 3400 - Infortunio in itinere. L'uso del mezzo privato per il tragitto casa-lavoro era da considerarsi necessitato
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2670 del 2019, proposto da -OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Paolo Pirozzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in San Leucio, via Giardini Reali 43/45;
contro
il Ministero della Difesa, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento
del decreto del Ministero della Difesa - Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva - II reparto VII divisione - emesso in data 25.03.2019, n. -OMISSIS-/N.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 16 marzo 2023 la dott.ssa Angela Fontana e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FattoDiritto
1. Il ricorrente, caporale dell'Esercito, impugna il decreto del Ministero della Difesa - Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva - II reparto VII divisione - emesso in data 25.03.2019, n. -OMISSIS-/N, notificato in data 09.04.2019, con il quale è stata respinta la sua istanza di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e dell'equo indennizzo per le infermità sorte a seguito di incidente stradale verificatosi mentre il militare si recava in servizio presso la caserma di santa Maria Capua Vetere.
2. La motivazione del provvedimento di rigetto si fonda sul parere reso dal Comitato di Verifica delle Cause di Servizio il quale aveva ritenuto che le circostanze che avevano determinato l'insorgenza della patologia non potevano essere riconducibili allo svolgimento del servizio ed in particolare che l'incidente dal quale erano derivate le lesioni non poteva essere riconosciuto come avvenuto "in itinere" poiché il dipendente, al momento del fatto, era alla guida di un automezzo privato al cui utilizzo non era stato autorizzato dall'amministrazione.
3. Deduce il ricorrente, con unica articolata censura, che il provvedimento sarebbe viziato da difetto di motivazione ed eccesso di potere in quanto l'amministrazione non avrebbe adeguatamente considerato che, di fatto, tenendo conto del luogo di residenza e della ubicazione della sede di servizio, l'unica modalità per recarsi tempestivamente in servizio era rappresentata dall'uso del mezzo privato.
L'amministrazione, dunque, avrebbe dovuto valorizzare tale circostanza e riconoscere che, nel caso di specie, l'uso del mezzo privato era da considerarsi necessitato.
4. Si è costituita in difesa l'amministrazione intimata. Essa, nelle more della definizione della causa, ha depositato una memoria rilevando che avrebbe proceduto al riesame della vicenda.
Alcun successivo provvedimento, tuttavia, risulta essere stato adottato.
5. Il ricorso è fondato.
La giurisprudenza ha elaborato specifici criteri per l'individuazione dell'infortunio "in itinere", affermando che ai fini del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio degli infortuni subiti dal dipendente nel tragitto dalla propria abitazione al luogo di lavoro e viceversa deve sussistere un nesso causale tra il percorso seguito e l'evento-infortunio, nel senso che tale percorso deve rappresentare per l'infortunato quello normale, seguito per recarsi al lavoro e per tornare alla propria abitazione; che non deve trattarsi di un itinerario percorso dal lavoratore per ragioni personali o in orari non ricollegabili ai tempi dell'attività lavorativa; che la necessità dell'uso del mezzo di trasporto privato derivi dagli orari lavorativi e da quelli dei pubblici servizi di trasporto (Cons. Stato, Sez. VI, 24 dicembre 2018, n. 7209); inoltre il nesso di causalità si ritiene interrotto quando l'evento dannoso sia stato determinato dalla condotta del dipendente in dolo o colpa grave (Cons. Stato, Sez. V, 19 novembre 2012, n. 5850).
5.1 Dagli atti del giudizio e, in particolare, dalla allegata certificazione del Comune di Giano Vetusto, ove risiede il ricorrente, si evince che l'unico mezzo di traporto pubblico che collega tale Comune con quello di Santa Maria Capua Vetere (ovvero con il luogo di lavoro) è l'autolinea "6", con partenza del primo mezzo utile alle ore 06.55 ed arrivo alle ore 07.55.
Orbene risulta condivisibile la prospettazione del ricorrente il quale ha evidenziato nelle sue difese che tale unico mezzo di collegamento pubblico non consente di rispettare i turni di servizio che spesso hanno inizio antecedentemente alla partenza dell'unica linea pubblica disponibile.
Su tale rilievo, che risulta attendibile in considerazione della tipologia di servizio a cui sono addetti i militari, nulla ha controdedotto l'amministrazione.
Alla luce delle esposte considerazioni, e facendo applicazione degli enunciati principi della giurisprudenza, può ritenersi che effettivamente l'uso del mezzo privato avesse il connotato della indispensabilità ai fini del rispetto dello svolgimento del lavoro del ricorrente.
Per altri versi, va rilevato che nel caso in esame alcuna contestazione è stata mossa nei confronti del dipendente del quale non sono state rilevate responsabilità dolose o colpose nella causazione dell'incidente.
6. Per quanto sin qui esposto, il ricorso va accolto e va annullato il decreto impugnato, salvi gli ulteriori provvedimenti.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania- Napoli (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto annulla il decreto del Ministero della Difesa - Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva - II reparto VII divisione - emesso in data 25.03.2019, n. -OMISSIS-/N.
Condanna il Ministero della Difesa al pagamento in favore del ricorrente delle spese del presente giudizio che liquida in euro 1.500,00 (millecinquecento/00) oltre accessori di legge ed al rimborso del contributo unificato, se versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 16 marzo 2023, tenuta da remoto con modalità Microsoft Teams, con l'intervento dei magistrati:
Maria Abbruzzese, Presidente
Maria Grazia D'Alterio, Consigliere
Angela Fontana, Consigliere, Estensore