T.A.R. Puglia Lecce, Sez. 2, 06 giugno 2023, n. 752 - Trasferimento e benefici ex. Legge 104
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1603 del 2019, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Alberto Pepe, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, ex lege, dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, presso la medesima per legge domiciliato;
per l'annullamento
- del Provv. del 22 novembre 2019, notificato al ricorrente in data 26 novembre 2019, a mezzo del quale la Direzione per l'Impiego del personale Militare dell'Aeronautica (PERSAEREO) ha disposto il trasferimento del ricorrente dal 61 Stormo di Galatina (LE) al 3 Reparto Genio A.M. di Bari, con decorrenza 2 dicembre 2019;
- di ogni altro atto connesso, consequenziale e/o comunque collegato e, in particolare, della determinazione con cui la Direzione per l'Impiego del Personale Militare dell'Aeronautica (PERSAEREO) ha comunicato la decadenza dai benefici di cui alla L. n. 104 del 1992.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 31 maggio 2023 il dott. Andrea Vitucci e udito l'avv. A Pepe per la parte ricorrente;
FattoDiritto
1) Premesso che:
- a) il ricorrente si duole del suo trasferimento dal 61 Stormo di Galatina al 3 Reparto Genio di Bari dell'Aeronautica Militare, in ragione della decadenza dai benefici di cui alla L. n. 104 del 1992 (in ragion dei quali il ricorrente era stato in origine trasferito da Taranto a Galatina);
- b) espone all'uopo il ricorrente che era stato precedentemente assegnato alla sede di G. in quanto il figlio minore versava in situazione di handicap grave, ai sensi dell'art. 3, comma 3, L. n. 104 del 1992, il quale prevede che "3. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici";
- c) a seguito di nuova visita medica del 16 aprile 2019, l'INPS derubricava la connotazione di gravità dell'handicap del figlio del ricorrente, ai sensi dell'art. 3, comma 1, L. n. 104 del 1992, secondo cui "È persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione";
- d) il datore di lavoro del ricorrente adottava quindi l'impugnata decisione, motivata nell'assunto che il ricorrente fosse decaduto dai benefici di cui alla L. n. 104 del 1992.
2) Premesso che il ricorrente deduce all'uopo che:
- a) egli non ha dato il proprio assenso al trasferimento a Bari, risultando così violato l'art. 33 L. n. 104 del 1992;
- b) vi era possibilità di permanenza a Galatina in ragione della disponibilità d'organico e la sede di Bari non corrisponde né a quella di originaria provenienza del ricorrente (Taranto) né a quelle da lui indicate;
- c) non sono comprovate le esigenze datoriali in virtù delle quali è stato disposto il trasferimento d'autorità;
- d) il trasferimento è del tutto immotivato;
- e) è stato concesso un ridotto lasso di tempo tra la notifica del trasferimento e la sua efficacia, in violazione del termine di 90 giorni previsto dalla stessa Amministrazione per tali procedimenti.
3) Premesso ancora che all'udienza pubblica del 31 maggio 2023 la causa è stata trattenuta in decisione.
4) Rilevato che:
- a) ai sensi dell'art. 33, comma 7-bis, L. n. 104 del 1992 (secondo cui "Ferma restando la verifica dei presupposti per l'accertamento della responsabilità disciplinare, il lavoratore di cui al comma 3 decade dai diritti di cui al presente articolo, qualora il datore di lavoro o l'INPS accerti l'insussistenza o il venir meno delle condizioni richieste per la legittima fruizione dei medesimi diritti. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica"), la permanenza del ricorrente presso la sede di G. non poteva più giustificarsi, essendone venuto meno il presupposto giustificativo;
- b) il fatto che la sede di nuova destinazione (Bari) non abbia ricevuto l'assenso del ricorrente o non coincida con quella di originaria provenienza (Taranto) né con quelle indicate dal ricorrente non è di per sé causa di illegittimità del contestato movimento, posto che vanno ritenute salve le esigenze organizzative datoriali, come del resto esplicitato dalla Direttiva dell'Aeronautica in tema di trasferimento del personale militare (v. estratto in all.13 della documentazione depositata dall'Avvocatura dello Stato il 19 dicembre 2019), che, per l'appunto, fa salve "eventuali, diverse esigenze funzionali della Forza Armata" (v. pag. 28 dell'estratto depositato) e considerato, inoltre, che il reparto di originaria provenienza del ricorrente (65 Deposito Territoriale A.M. di Taranto) è stato soppresso (v. all. 6 cit. deposito difesa erariale);
- c) non rileva, in senso favorevole al ricorrente, dedurre che sulle sedi da lui indicate vi siano carenze di organico, posto che, nel caso di specie, ricorre una scelta organizzativa del datore di lavoro, quindi discrezionale, sindacabile solo per manifesta irragionevolezza/illogicità e il ricorrente non deduce elementi tali da consentire al Giudice una valutazione di tal genere, limitandosi, per converso, a sovrapporre le proprie aspirazioni alle scelte datoriali;
- d) infatti, il trasferimento del ricorrente a Bari è stato deciso sulla base di una ricognizione di organico presso le sedi pugliesi, in esito alla quale è risultata una posizione organica tabellare utile per la professionalità di appartenenza del ricorrente presso il Reparto di Bari (v. foglio prot.-OMISSIS- del 15.11.2019, in all. 10 cit. deposito erariale);
- e) con riferimento poi al breve lasso di tempo (di pochi giorni) che sarebbe stato concesso al ricorrente per il trasferimento, in disparte ogni considerazione sul fatto che si tratta pur sempre di un movimento all'interno della medesima regione, il termine di 90 giorni - che, a dire del ricorrente, non sarebbe stato rispettato - è riferito, dalla citata Direttiva dell'Aeronautica (all. 13 cit.), non già alla concreta effettuazione del trasferimento (come preteso da parte ricorrente) ma alla conclusione del procedimento che si instaura a seguito della presentazione delle istanze per godere di alcuni benefici (tra i quali quelli previsti dalla L. n. 104 del 1992).
5) Ritenuto quindi che il ricorso vada respinto e che le spese di lite possano essere compensate, considerata la fattispecie nel suo complesso.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia di Lecce, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all'articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all'articolo 2-septies, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 31 maggio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Andrea Vitucci, Primo Referendario, Estensore
Nino Dello Preite, Referendario