Tipologia: Accordo
Data firma: 9 giugno 2023
Validità: 31.12.2023
Parti: Agenzia delle Entrate - Riscossione, Fabi, First-Cisl, Fisac-Cgil, Uilca, Unisin
Settori: P.A.-Credito Assicurazioni, Agenzia delle Entrate - Riscossione
Fonte: fisac-cgil.it


Verbale di Accordo del giorno 9 giugno 2023 in Roma tra Agenzia delle Entrate – Riscossione e le Segreterie degli Organi di coordinamento delle Rappresentanze Sindacali aziendali delle OO.SS. Fabi, First/Cisl, Fisac/Cgil, Uilca e Unisin assistite dalle rispettive Segreterie Nazionali

Premesso che
• Con la stipula del Verbale di Accordo del 28 marzo 2023 le Parti avevano concordato di prorogare la flessibilità oraria prevista dal Protocollo 21 giugno 2022 sino al 30 giugno 2023, data entro la quale le medesime Parti avevano stabilito di incontrarsi al fine di individuare “soluzioni condivise" in materia di “orari e flessibilità” e “Pausa Pranzo”.
• Il regime della flessibilità oraria allargata, applicato durante il periodo emergenziale e nella fase successiva alla cessazione del medesimo, esige necessari approfondimenti e valutazioni sui riflessi che riverbera sull'assetto complessivo degli orari contrattuali di lavoro e di apertura al pubblico degli sportelli vigenti.
• In attesa, pertanto, di consolidare i predetti approfondimenti e valutazioni, le Parti concordano sul procedere ad un’ulteriore proroga temporanea del regime della flessibilità oraria e della pausa pranzo in deroga
Tanto premesso le Parti, in data odierna, convengono quanto segue:
1. in via transitoria, le previsioni del Protocollo 21 giugno 2022 in materia di “Orari e Flessibilità" e “Pausa Pranzo” sono prorogate, in via eccezionale, fino al 31 dicembre 2023;
2. le Parti si impegnano ad incontrarsi, entro il 31 ottobre p.v„ al fine di apportare eventuali modifiche all’assetto degli ordinari orari di ingresso di lavoro e di apertura al pubblico di sportello vigenti, ivi comprese le flessibilità, tenendo conto delle esigenze organizzative, produttive e di servizio all’utenza consolidatesi nella fase di piena ripresa delle attività, successiva al periodo di emergenza sanitaria;
3. Le Parti confermano infine il reciproco impegno ad incontrarsi al fine di esaminare congiuntamente eventuali criticità connesse all’attuale sistema di accesso dei contribuenti agli sportelli.
4. I lavoratori affetti dalle patologie individuate dal Decreto del Ministero della Salute 4 febbraio 2022 e i lavoratori disabili destinatari diretti della situazione di gravità ai sensi dell'art.3, comma 3, della Legge 104/92, continueranno a svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile sino al 30 giugno 2023. Si conferma che tale termine sarà automaticamente adeguato alla normativa di legge tempo per tempo emanata in materia.