Interpello n. 03 del 29 maggio 2023 “Guida alla lettura” a cura di Michela Bramucci Andreani |
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SOMMARIO: Oggetto - Ente proponente - Quesito - Risposta - Normativa di riferimento - Note |
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Ore di frequenza obbligatoria per i partecipanti ai corsi di formazione per Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), di cui all’art. 37, co. 11 del d. lgs. 81/08. |
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Regione autonoma della Sardegna – Assessorato dell’igiene e sanità e dell’assistenza sociale. |
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Se la frequenza al corso di formazione obbligatoria per RLS deve rispettare pedissequamente quanto previsto dalla norma senza ammettere alcuna assenza, o se, per similitudine con i corsi di formazione per altre figure della sicurezza, può essere ammessa l’assenza del 10% rispetto alla durata minima del corso di 32 ore stabilita dal d. lgs. 81/08. |
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L’articolo 37 del d. lgs. 81/08 prevede già in modo esplicito la durata minima dei corsi di formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (R.L.S.), di 32 ore iniziali, disponendo, altresì, espressamente, che le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del R.L.S., vengano stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale. |
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D.lgs. n. 81/2008, art. 37. |
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- L’articolo 37 del d. lgs. 81/08 rubricato “Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti”, al comma 1, prevede che: “Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a: |
Interpello 29 maggio 2023, n. 03 - Ore di frequenza obbligatoria per i partecipanti ai corsi di formazione per Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), di cui all’art. 37, co. 11 del d. lgs. 81/08
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