PROTOCOLLO D’INTESA
PER LA LEGALITÀ E LA PREVENZIONE DEI TENTATIVI DI INFILTRAZIONE DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA
TRA
LA PREFETTURA DI BOLOGNA
E
INTERPORTO DI BOLOGNA S.P.A.

PREMESSO CHE

• la Società Interporto Bologna S.p.A., con sede nel Comune di Bentivoglio (BO), gestisce una delle piattaforme logistiche e intermodali più grandi in Europa, le cui attività principali consistono nella progettazione e realizzazione dell’infrastruttura, attraverso tutte le operazioni conseguentemente necessarie (acquisiti, costruzioni, vendite, permute, locazioni, ecc.), costituendo un complesso organico di strutture e servizi integrato e finalizzato allo scambio di merci tra le diverse modalità di trasporto;
• attese l’importanza strategica del sito e delle attività che ivi si svolgono nonché la complessità della rete di servizi attivati nell’ambito dell’Interporto è emersa l’esigenza di intraprendere incisive iniziative volte ad assicurare il rispetto di regole di sicurezza e legalità nelle attività economiche, promuovendo, presso le imprese insediate, l'adozione di comportamenti mirati al rispetto delle regole e della trasparenza, in particolare nell'ambito degli appalti per lavori, servizi e forniture.
• coerentemente con tali intenti, la Società Interporto Bologna S.p.A. ha sottoscritto, in data 13 luglio 2017, con il Comune di Bologna, la Città Metropolitana, il Comune di Bentivoglio e le Organizzazioni Sindacali e Datoriali più rappresentative, un protocollo di intesa in materia di appalti, legalità e sviluppo, avente quale obiettivo il contrasto alla concorrenza sleale, ai tentativi di corruzione, al coinvolgimento di imprese irregolari e di cooperative spurie, nonché di promuovere il lavoro regolare, la coesione sociale e l’efficienza nella realizzazione e/o nello sviluppo delle procedure per l’assegnazione di lavori, servizi e forniture;
• tra gli strumenti pattizi, è prevista l’acquisizione da parte della Società Interporto Bologna S.p.A., tramite le aziende insediate, dei nominativi di tutte le imprese appaltatrici e subappaltatrici che operano nell’Area, finalizzata alla verifica del possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di appalti e subappalti, del rispetto della regolarità fiscale e contributiva, nonché la corretta applicazione dei CC.CC.NN.LL. di categoria;
• la crescente tendenza delle organizzazioni criminali ad affermare nel territorio dell’Emilia Romagna, comprovata anche dalle recenti inchieste giudiziarie, richiede l’innalzamento della soglia di attenzione da parte di tutte le istituzioni, con l’adozione di iniziative ed interventi preventivi, preordinati ad impedire eventuali infiltrazioni nell’economia legale;
• è volontà delle parti firmatarie del presente documento assicurare la realizzazione del preminente interesse pubblico alla legalità ed alla trasparenza nell’economia, esercitando appieno - ciascuno per la parte di rispettiva competenza - le funzioni di monitoraggio e vigilanza nel settore;
• nel corso degli anni l’esperienza dei protocolli di legalità tra Prefetture e soggetti dell’economia legale ha affermato e consolidato l’utilità ed incisività di tali strumenti pattizi quale mezzo in grado di innalzare il livello di efficacia dell’attività di prevenzione generale amministrativa a garanzia della legalità, implementando, in via convenzionale, ulteriori e più ampie forme di verifica, monitoraggio e controllo volte a contrastare il pericolo di infiltrazioni criminali;
• è stato riscontrato come spesso nell’attività edilizia, logistica e dei trasporti, ancorché di valore relativamente modesto, o corrispondente agli appalti “sotto soglia” si possono annidare tentativi di infiltrazioni illecite, anche al fine di porre in essere operazioni di riciclaggio dei proventi derivanti da attività criminose;
• pertanto, nell’intento di assicurare ulteriori misure a tutela della legalità, a garanzia della trasparenza e della sicurezza e ad integrazione delle misure già previste dal predetto protocollo di intesa, a seguito di un approfondito confronto sul tema e in considerazione della avvertita esigenza di innalzare il livello dei controlli sui requisiti soggettivi delle ditte operanti nel circuito dell’Area Interporto, si è convenuto di estendere le misure già avviate attraverso lo strumento pattizio di cui si è fatto cenno, anche con iniziative volte a prevenire il pericolo delle infiltrazioni criminali, nella forma più stringente delle informazioni antimafia di competenza del Prefetto, ai sensi della vigente normativa, avuto anche riguardo al rispetto della normativa sul lavoro;
 

TUTTO CIO’ PREMESSO
LA PREFETTURA DI BOLOGNA E LA SOCIETÀ’ INTERPORTO BOLOGNA SPA
CONVENGONO QUANTO SEGUE

ART. 1
(Finalità)

Con la sottoscrizione del presente Protocollo, la Prefettura di Bologna e la Società Interporto Bologna S.p.A. regolano i rispettivi e reciproci impegni, al fine di rafforzare la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata e di ogni iniziativa illecita negli appalti per lavori, servizi e forniture stipulati dalla Società stessa con le imprese insediate con le quali abbia rapporti contrattuali diretti e per quelli stipulati dalle imprese insediate con soggetti terzi, secondo le modalità di cui agli articoli che seguono.
 

ART. 2
(Impegni di Interporto Bologna S.p.A.)

Interporto Bologna S.p.A. si impegna a:
• promuovere l’adesione, presso le imprese insediate, attraverso l’invito alla sottoscrizione del presente Protocollo, di regole mirate a disciplinare la scelta responsabile dei propri partner, subappaltatori e fornitori di cui all’allegato sub 1;
• acquisire e trasmettere alla Prefettura di Bologna i dati dei soggetti indicati dall'articolo 85 del Codice antimafia, relativi alle imprese insediate che hanno aderito al presente Protocollo ed alle imprese cui le stesse affidano servizi di trasporto e/o comunque connessi alla logistica, nonché l’esecuzione di attività edilizia;
• informare le imprese insediate che l'adesione al presente Protocollo comporta l'assunzione degli impegni suindicati e, in particolare, la sottoposizione all'accertamento, volto a escludere la sussistenza di motivi automaticamente ostativi o di tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata e di forme di illecite interferenze nelle medesime imprese.
 

ART. 3
(Impegni delle imprese insediate)

Le imprese insediate si impegnano a:
• comunicare a Interporto Bologna S.p.A., ai fini della trasmissione alla Prefettura di Bologna, i dati relativi ai soggetti indicati dall'art. 85 del Codice antimafia con riferimento al proprio assetto proprietario e gestionale, necessari allo svolgimento delle verifiche antimafia;
• comunicare a Interporto Bologna S.p.A., per il successivo inoltro alla Prefettura e le consequenziali verifiche, le eventuali modifiche del proprio assetto proprietario e gestionale a qualunque titolo intervenute;
• richiedere ai soggetti terzi titolari delle imprese cui si intesta la filiera di tutte le prestazioni affidate in appalto o subappalto, concernenti i servizi di trasporto, di logistica nonché l’esecuzione di attività edilizia, la documentazione comprovante l’iscrizione negli “elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafioso”, cc.dd. white list ai sensi della legge 190/2012, tenuti dalle Prefetture territorialmente competenti o, in alternativa, la documentazione comprovante la presentazione della relativa istanza di iscrizione;
• prevedere la sottoscrizione con le imprese delle dette filiere di apposite clausole dalle quali scaturisca l’impegno a subordinare la stipula dei contratti alla succitata iscrizione nelle white list o all’avvenuta presentazione della relativa istanza di iscrizione;
• prevedere altresì, in assenza delle condizioni indicate al punto precedente del presente articolo, l’acquisizione della prescritta documentazione di cui all’art. 85 del Codice antimafia, ai fini degli accertamenti previsti dallo stesso Codice volti ad escludere la sussistenza di motivi automaticamente ostativi o di tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata e di forme di illecite interferenze nelle medesime imprese, fermo restando che anche tale previsione dovrà formare oggetto di apposite clausole contrattuali.
 

ART. 4
(Impegni della Prefettura)

La Prefettura di Bologna:
• effettua gli accertamenti, nella forma dell’informazione antimafia di cui all’art. 91 del D.Lgs. 159/2011, mediante la consultazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia ed il supporto quando necessario del Gruppo Interforze;
• riferisce l'esito di tali verifiche alla Interporto Bologna S.p.A. e/o alle imprese insediate;
• adotta se del caso provvedimenti di accesso ai cantieri ai sensi del comma 1 dell’art. 93 del D.Lgs. 159/2011 e/o di accesso alle ditte ai sensi della legge 629/1982;
• promuove attività di verifica di competenza dell’ispettorato Territoriale del Lavoro.
 

ART. 5
(Azioni a tutela della legalità)

Con l’adesione al presente protocollo Interporto Bologna S.p.A e le imprese insediate che vi abbiano aderito si impegnano ad introdurre, nei contratti stipulati con i propri prestatori di servizi e/o fornitori e/o esecutori di attività edilizie, clausole risolutive espresse per le ipotesi di sopravvenuta adozione di un provvedimento interdittivo antimafia da parte della Prefettura.
Si impegnano, inoltre, a denunciare all'Autorità Giudiziaria e alla Prefettura, nonché, nel caso di appalti pubblici, alla Stazione appaltante, ogni illecita richiesta di denaro o altra utilità, ovvero offerta di protezione o estorsione, avanzata, nei propri confronti ovvero nei confronti di propri rappresentanti o dipendenti, sia in sede di affidamento sia nel corso della prestazione del servizio, dell’erogazione della fornitura ovvero dell'esecuzione dei lavori.
Qualora la Prefettura accerti la sussistenza di elementi relativi a tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata e conseguentemente adotti un provvedimento interdittivo antimafia, la Società Interporto Bologna S.p.A. e/o l’impresa insediata porranno in essere quanto previsto dalle clausole che costituiscono parte integrante del presente protocollo.
A tutela della riservatezza degli eventuali dati di natura giudiziaria degli operatori "scrutinati", la comunicazione che la Prefettura invia è priva di qualsiasi riferimento ai suddetti dati e si limita ad attestare la sussistenza o meno dei motivi ostativi di cui all'art. 67 del Codice antimafia e/o dei tentativi di infiltrazione maliosa, meglio descritti nel provvedimento che, invece, viene trattenuto al fascicolo aperto presso l'Ufficio antimafia della Prefettura.
 

ART. 6
(Durata del Protocollo)

1. Il presente Protocollo ha durata biennale, con possibilità di rinnovo tacito per altri due anni.
2. L'eventuale intenzione di non rinnovare il Protocollo deve essere manifestata alla controparte, per iscritto, con almeno un mese di preavviso.

Bologna, 5 aprile 2018
 

ALLEGATO 1
CLAUSOLE CONTRATTUALI

Clausola n. 1

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità, sottoscritto il ................ tra la Società Interporto Bologna S.p.a. e la Prefettura di Bologna, tra l’altro consultabile al sito .................., e che qui si intendono integralmente riportate, e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.
 

Clausola n. 2

La sottoscritta impresa si impegna a comunicare a Interporto Bologna S.p.a. l’elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento nell’esecuzione dei lavori, servizi o forniture con riguardo alle forniture ed ai servizi di cui all’art. 3 del protocollo, nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.
 

Clausola n. 3

La sottoscritta impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o aH’Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell’imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).
 

Clausola n. 4

La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l’avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 3 e ciò al fine di consentire, nell’immediato, eventuali iniziative di competenza.
 

Clausola n. 5

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere, di accettare e di inserire nei propri contratti con imprese che svolgono attività di logistica, trasporto ed edilizia la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell’autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive analoghe a quelle di cui agli arti. 91 e 94 del D.Lgs. 159/2011, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d’interesse.
 

Clausola n. 6

La sottoscritta impresa si impegna ad inserire nei propri contratti con gli affidatari dei servizi di logistica, trasporto ed edilizia una clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell’autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.
 

Clausola n. 7

La sottoscritta impresa impegna se stessa ed inoltre si impegna ad inserire nei propri contratti con gli affidatari dei servizi di logistica, trasporto ed edilizia una clausola che preveda la comunicazione tempestiva alla Prefettura e all’Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell’imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Gli affidatari dei servizi di logistica, trasporto ed edilizia dovranno altresì dichiarare di essere a conoscenza che il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell’esecuzione del contratto e che il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell’art. 1456 C.C..
 

Clausola n. 8

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa, di cui all’art. 1456 C.C., ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell’impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p. e 353 bis c.p..