PROTOCOLLO DI INTESA
IN MATERIA DI APPALTI, LEGALITÀ E SVILUPPO
tra
COMUNE DI BOLOGNA, CITTÀ METROPOLITANA
AUTOSTAZIONE DI BOLOGNA SRL
OOSS CGIL CISL E UIL
 

In data odierna si sono incontrati il Comune di Bologna, rappresentato dall'Assessore Marco Lombardo, la Città Metropolitana rappresentata dal Consigliere delegato Massimo Gnudi, Autostazione srl rappresentata dal Presidente David Pierinelli, le OO.SS. rappresentate rispettivamente da Isabella Crea (Filt-Cgil), Alessio Festi (Cgil), Galea Michele (Fit-Cisl), Vincenzo Curcio (Fit-Cisl), Fatima Mochrik (Cisl Area metropolitana), Mirko Fabbretti (Uiltrasporti E.R.), Roberto Rinaldi (Uil E.R. E Bologna), per condividere la definizione di un accordo di sito.

1. Premessa
Il Comune di Bologna, le organizzazioni sindacali e le associazioni di categoria (Alleanza delle Cooperative italiane, Confindustria Emilia Area Centro, Cna, Confartigianato, Ancebologna) hanno sottoscritto nel 2015 un Protocollo in materia di appalti di lavori, forniture e servizi, che ha introdotto importanti elementi per la definizione della cornice per gli affidamenti della pubblica amministrazione finalizzata ad ottenere servizi, lavori e forniture di qualità per la città garantendo al contempo legalità, efficienza e coesione sociale, tutelando il lavoro, la qualità e la sicurezza nei luoghi di lavoro.
Il patto metropolitano per il lavoro e lo sviluppo economico e sociale nella stessa direzione afferma la necessità di definire uno strumento che coniughi i principi di legalità e lotta alle infiltrazioni mafiose, la coesione sociale del territorio e le finalità del mantenimento della situazione occupazionale, con l’obiettivo della continuità dei rapporti di lavoro.
Il contesto normativo più recente (a partire dall'intervento del Parlamento europeo con le Direttive 23, 24 e 25 del 2014 - recepite dal Dlgs n. 50 del 18 aprile 2016 e alla luce delle modifiche apportate dal d.lgs. n. 56/2017 "Codice dei Contratti") ha introdotto novità significative a garanzia della tutela del lavoro e della sua qualità, rafforzano gli elementi già introdotti dal Comune di Bologna, dalla Città Metropolitana di Bologna e dalla Regione Emilia Romagna
Obiettivi tra l'altro ribaditi dal nuovo "Testo Unico per la promozione della legalità e per la valorizzazione della cittadinanza e dell'economia responsabile", approvato dalla Regione Emilia Romagna (LR n. 18/2016), che, riordinando misure esistenti e introducendone delle nuove, è volto all’adozione di diverse azioni di promozione della cultura della legalità, di contrasto della corruzione ma anche di controllo sugli appalti e sicurezza sul lavoro.
Le istituzioni intendono condividere con gli stakeholder del territorio i principi fondamentali che contraddistinguono una economia sana che assume come priorità l’occupazione e la sua qualità. Il Comune di Bologna con il Protocollo Appalti si è impegnato a condividere con le Società partecipate, gli obiettivi e i principi stabiliti nel testo. Nella consapevolezza che gli appalti sono una delle leve fondamentali per sostenere l'economia, dare opportunità alle imprese, mantenere e creare buoni posti di lavoro e devono essere strumento di legalità.
Per tale ragione, a partire dai precedenti tavoli con le ooss che hanno affrontato responsabilmente situazioni specifiche di cambi appalti all'interno del sito Autostazione, si è avviato un confronto tra le organizzazioni sindacali, le istituzioni e la società che, a partire dalla condivisione dei principi e delle finalità del Protocollo Appalti del Comune di Bologna, del Patto metropolitano e del Patto per il Lavoro Regionale, individuasse elementi di cui rendere partecipi la società stessa e tutti i soggetti che svolgono e che svolgeranno le loro attività all'interno di Autostazione.
Il protocollo in oggetto si pone l'obiettivo di favorire il processo di riqualificazione e sviluppo di Autostazione di Bologna, quale principale moderna stazione polifunzionale, operando in sinergia con gli operatori pubblici e privati che in essa svolgono le proprie attività.
Le parti ritengono di particolare rilevanza accompagnare l'attuazione del piano industriale, che prevede significativi investimenti volti alla innovazione delle funzioni di Autostazione, in una ottica di rilancio nell'ambito del territorio metropolitano e di integrazione nel contesto urbano.

2. La società Autostazione di Bologna srl
La Società Autostazione di Bologna S.r.L, soggetta alla direzione e al coordinamento di Comune e Città Metropolitana di Bologna, ha per oggetto esclusivo la gestione del servizio di interesse generale della stazione terminale di partenza e transito di tutti gli autoservizi pubblici di linea in concessione facenti capo alla Città di Bologna.
In tale veste, la Società gestisce altresì gli impianti, le attrezzature e ì servizi comunque funzionali al servizio, essendole altresì demandato il compito di provvedere all'ammodernamento ed al potenziamento degli spazi costituenti il complesso immobiliare anche al fine della loro locazione commerciale.
La Società svolge compiti e funzioni anche molto diversi tra loro, così sintetizzabili:
a) gestore della "infrastruttura", ovvero degli spazi e dell'immobile attraverso cui si espleta il servizio;
b) soggetto a cui compete la gestione del terminal bus (con rapporti che intercorrono principalmente con le società che erogano servizi di trasporto su scala nazionale ed internazionale);
c) gestore degli spazi dedicati allo svolgimento dei servizi e delle attività commerciali.
Nell'ottica della definizione dei contenuti e degli impegni oggetto del presente Protocollo, assumono particolare rilievo i compitile le funzioni di cui al punto a), con specifico riferimento all'esigenza di assicurare la complessiva gestione dell'infrastruttura mediante la stipulazione di contratti di appalto con imprese ed operatori economici esterni, rispetto ai quali Autostazione di Bologna si impegna a garantire il perseguimento delle finalità indicate all'art. 1.
Autostazione di Bologna S.r.l. non essendo titolare di poteri di ingerenza e controllo o vigilanza sull'organizzazione delle singole imprese operanti all'interno del sito, con cui intrattiene rapporti contrattuali nell'esercizio dei compiti e funzioni di cui ai precedenti punti b) e c), e pur non potendo quindi imporre obblighi specifici previsti nel presente protocollo, si impegna a promuoverne gli obiettivi ed i principi, affinché tutti i soggetti operanti all'interno del sito adottino comportamenti improntati alla legalità e alla tutela della qualità e sicurezza nei luoghi di lavoro.

3. Obiettivi
Il testo ha l'obiettivo di definire strumenti adeguati alla realtà specifica per garantire lavoro regolare, di qualità e sicuro, con appalti improntati alla legalità e trasparenza e il monitoraggio delle attività affidate in appalto e in subappalto e per, ove possibile, garantire e comunque promuovere, nei cambi di appalto, la piena occupazione, in coerenza con i principi condivisi, creando le condizioni per un rilancio del sito all'insegna della sostenibilità ambientale e sociale.
È la consapevole partecipazione di tutti i soggetti che operano all'interno del sito a consentire di raggiungere gli obiettivi prefissati.
Il presente protocollo si pone l'obiettivo di promuovere il lavoro regolare e l'efficienza nella realizzazione e/o nello sviluppo delle procedure per l'assegnazione di lavori, servizi e forniture, affidate da Autostazione srl, contrastando la concorrenza sleale e il potenziale coinvolgimento di imprese irregolari e di cooperative spurie.
Erogare un servizio deve essere una leva per creare sviluppo compatibile con l'ambiente, sostenibile e finalizzato a creare lavoro ed opportunità di innovazione tecnologica ed organizzativa.
In particolare, le parti convengono di operare congiuntamente sulle seguenti finalità:
• legalità e buona occupazione nelle attività svolte all'interno del sito;
• lavoro regolare nel rispetto dei CCNL sottoscritti dalle OO.SS. comparativamente più rappresentative a livello nazionale e dalle Associazioni di Categoria per le imprese, anche cooperative, applicati ai lavoratori impegnati negli appalti, e dell'eventuale contrattazione di secondo livello, delle leggi in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

4. Strumenti
Le parti, condividendo il principio di responsabilità sociale di impresa, promuovono, ognuno per le proprie competenze:
- adeguata promozione del presente protocollo presso le aziende insediate e condivisione degli obiettivi dei principi del presente protocollo da parte dei soggetti operanti in Autostazione;
- la regolarità in tema di contratti di lavoro, nel rispetto integrale dei CCNL sottoscritti dalle OOSS comparativamente più rappresentative a livello nazionale strettamente connessi all'attività prevalente, nonché della contrattazione di II livello e dalle Associazioni di Categoria per le imprese, anche cooperative, applicati ai lavoratori impegnati negli appalti e nei subappalti di Autostazione, coerentemente a quanto previsto dall'art 30, commi 4 e 6 del Codice dei Contratti;
- il rispetto, nell'affidamento di lavori da eseguire in appalto o subappalto o con qualsiasi altra tipologia contrattuale all'interno dell'Autostazione, delle tariffe minime non inferiori al costo del lavoro, che vengono periodicamente indicate dall'ispettorato territoriale del lavoro, sentite le parti sociali;
- l'acquisizione da parte di Autostazione dell'elenco delle aziende che operano all'interno del sito con la quantificazione e qualificazione del personale impiegato; verranno individuati strumenti di monitoraggio efficaci di cui Autostazione potrà dotarsi per verificare situazioni di irregolarità all'interno del sito; la verifica della regolarità contributiva e qualificazione delle imprese con particolare riguardo al possesso del DURC e del DUVRI ;
- la previsione di un sistema sanzionatorio efficace (qualificazione delle imprese che penalizzi fino ad escludere la partecipazione di imprese con posizioni fiscali e contributive non regolari e penalizzi il mancato rispetto della contrattazione dei CCNL sottoscritti dalle OO.SS comparativamente più rappresentative e di tutte le norme sull'ambiente e sulla sicurezza sul lavoro);
- un’informazione preventiva da parte delle aziende alle OO.SS. per il tramite, ove possibile, di Autostazione, nelle situazioni di cambio appalto o più in generale che comportino ripercussioni sull’occupazione, anche rispetto ad eventuali piani di crisi delle cooperative operanti nel sito;
- inserimento della clausola sociale in ogni caso di cambio appalto, come previsto dall'art 50 del Dlgs 50/2016, ove non sia possibile ricondursi alle condizioni previste per l'applicazione dell'art 2112 c.c.; clausole sociali volte a favorire la continuità occupazionale del personale impiegato, e il mantenimento delle condizioni economiche e normative, compatibilmente con il diritto dell’unione europea e con ì principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità;
- impegno da parte di Autostazione ad inserire nei bandi di gara anche la clausola per l'inserimento lavorativo delle persone in condizione di svantaggio, tranne nei casi ove fosse oggettivamente incompatibile con la natura del lavoro o del servizio o con la clausola sociale di salvaguardia di riassorbimento di manodopera e in caso di lavoro aggiuntivo. Nei casi di incompatibilità, si impegna a valutare l'inserimento di elementi premiali facoltativi tra i criteri oggetto di valutazione per la parte tecnica attraverso punteggi specifici relativi all'inserimento lavorativo di persone socialmente svantaggiate;
- Obbligo da parte di Autostazione ad includere nei bandi di gara quanto previ dalla Legge 68/99 relativamente all'inserimento-lavorativo di categorie protette, autostazione si impegna altresì a fornire specifiche informazioni periodiche alle OO.SS firmatarie su tale materia.
- criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (dove l'offerta tecnica ha un peso superiore rispetto al precedente affidamento e significativamente superiore rispetto all'offerta economica, almeno 70 punti per offerta tecnica e 30 punti per offerta economica), da adottare negli affidamenti di servizi e da privilegiare negli affidamenti di lavori e forniture da parte di Autostazione a garanzia delle finalità sociali ed ambientali ribadite dalla Direttiva 2014, con la previsione di alcuni elementi che valorizzino le professionalità esistenti, favoriscano la tutela e impegnino al rispetto di una buona occupazione, sempre all'interno di una procedura ad evidenza pubblica; si ritiene importante prevedere alcuni impegni a carico dell'aggiudicatario:
a) qualora l'operatore aggiudicatario abbia forma cooperativa, i lavoratori impiegati nell'appalto non possono essere obbligati ad associarsi, in particolare per la finalità del mantenimento occupazionale; i regolamenti interni all'operatore economico costituito in forma cooperativa non possono essere in contrasto con leggi o contratti nazionali e/o territoriali di riferimento firmati dalle oo.ss comparativamente maggiormente rappresentative a livello nazionale;
b) per i lavoratori già impiegati nella gestione del servizio oggetto dell'affidamento in data anteriore al 7 marzo 2015, l'impegno ad applicare, relativamente ai profili disciplinari, il regime di tutela previgente all'entrata in vigore del D.lgs. 4 marzo 2015, n. 23 in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti;
- impegno a limitare il ricorso al subappalto, secondo criteri di logicità e ragionevolezza, in relazione alla tipologia di appalto, ai requisiti di partecipazione richiesti e alla tipologia di prestazioni; le tutele e gli obiettivi del presente Protocollo saranno estesi anche alle imprese che vengono coinvolte in regime di subappalto.

5. Gestione del protocollo
Le parti ritengono importante istituire un tavolo di confronto "di sito" tra società Autostazione e le parti sindacali per la verifica sull'andamento delle attività all'interno del sito e su problematiche eventualmente connesse alla tutela del lavoro complessivamente intese, da convocare su richiesta di una delle parti, con i seguenti obiettivi:
• verifica dell'implementazione del presente protocollo;
• confronto preventivo, preliminarmente tra l'Azienda e le OOSS, rispetto ad ogni situazione che produca effetti di carattere occupazionale;
• informazioni preventive rispetto a investimenti sul sito.
- informazioni sulle aziende che operano all'interno di sito con dettagliò (quantitativo e qualitativo della occupazione e dei CCNL applicati, con modalità congrue e periodicità annuale;
- iniziative di coordinamento dei soggetti che operano nel sito in qualità di affittuari degli spazi commerciali e degli appaltatori diretti sulle tematiche relative alla tutela della salute e della sicurezza, prevedendo la figura pel RLS di sito;
- la possibilità di svolgere assemblee di sito per i lavoratori anche attraverso la messa a disposizione alle OOSS firmatarie del presente protocollo di locali idonei compatibilmente con la disponibilità degli stessi;
- verifica della fattibilità di convenzioni e agevolazioni a favore dei lavoratori del sito;
In particolare Autostazione di Bologna si impegna a rispettare i contenuti e i principi del presente protocollo e a renderne partecipi le aziende presenti al suo interno.
Il presente protocollo sarà trasmesso al Prefetto di Bologna ed all'ispettorato Territoriale del Lavoro di Bologna.

6. Durata
Il presente protocollo, che entra in vigore a partire dalla data di sottoscrizione, ha durata di 4 anni fatti salvi gli adeguamenti dovuti all'evoluzione legislativa.
I soggetti firmatari si impegnano ad incontrarsi entro l'anno corrente per una verifica sull'andamento del presente protocollo e comunque periodicamente almeno una volta l’anno.
Comune di Bologna e Città metropolitana si impegnano inoltre, a fronte di inadempimenti rispetto ai contenuti del presente protocollo, a convocare, su richiesta dei sottoscrittori, le parti tempestivamente e comunque entro i 15 giorni.

Bologna, 25 maggio 2018