Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Decreto 14 giugno 2023
Modifica dell'allegato 1 al decreto dirigenziale 30 novembre 2010, n. 1340 recante: «Aggiornamento delle norme di sicurezza per il trasporto marittimo di carichi solidi alla rinfusa e delle procedure amministrative per il rilascio dell'autorizzazione all'imbarco e trasporto marittimo e per il nulla osta allo sbarco.»
G.U. 22 giugno 2023, n. 144

IL COMANDANTE GENERALE
del Corpo delle capitanerie di porto

Vista la legge 23 maggio 1980, n. 313, relativa alla ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare, adottata a Londra il 1° novembre 1974 e successive modificazioni (SOLAS 1974/78);
Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84 e successive modifiche e integrazioni, recante riordino della legislazione in materia portuale, ed in particolare l'art. 3 che attribuisce la competenza in materia di sicurezza della navigazione al Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto;
Vista la regola VI/1-2 della Convenzione SOLAS 1974/78, come emendata, che rende obbligatorie, a decorrere dal 1° gennaio 2011, le disposizioni contenute nel codice per il trasporto dei carichi solidi alla rinfusa (IMSBC Code) - adottato dall'Organizzazione internazionale marittima (IMO) con Risoluzione MSC 268 (85) del 4 dicembre 2008;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, 23 dicembre 2020, n. 190 e successive modificazioni ed integrazioni recante il «Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» ed in particolare l'art. 13, comma 1, lettera c);
Visto il proprio decreto 30 novembre 2010, n. 1340, recante aggiornamento delle norme di sicurezza per il trasporto marittimo di carichi solidi alla rinfusa e delle procedure amministrative per il rilascio dell'autorizzazione all'imbarco e trasporto marittimo e per il nulla osta allo sbarco.
Ritenuto necessario aggiornare i contenuti dell'allegato 1 al citato d.d. n. 1340/2010, relativamente al trasporto nazionale di carichi solidi non elencati nel codice IMSBC, nonché prevedere ulteriori fattispecie relativamente all'autorizzazione all'imbarco di alcuni carichi alla rinfusa da rilasciare a cura dell'Autorità marittima;
Visti gli esiti della riunione in data 22 marzo 2023 del Gruppo di lavoro merci pericolose, costituito presso il VI Reparto del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia Costiera;
 

Decreta:
 

Art. 1

La lettera e) del punto 2.1, paragrafo 2 (definizioni), dell'allegato 1 al decreto dirigenziale 30 novembre 2010, n. 1340, è sostituita dalla seguente:
e) carichi solidi alla rinfusa: le merci, elencate nell'appendice 1 del codice IMSBC e quelle espressamente ammesse al trasporto dall'Amministrazione, trasportate alla rinfusa nelle stive di una nave.
 

Art. 2

Il punto 3.3 del paragrafo 3 (Carichi solidi alla rinfusa) dell'allegato 1 al decreto dirigenziale 30 novembre 2010, n. 1340, è sostituito dal seguente:
3.3 L'imbarco, sbarco e trasporto marittimo alla rinfusa di carichi solidi non elencati nel codice IMSBC può essere effettuato, secondo le modalità previste dal successivo paragrafo 8, dopo aver ottenuto il relativo provvedimento di ammissione al trasporto marittimo da parte dell'Amministrazione che, per le navi in navigazione internazionale, verrà rilasciato secondo le modalità di cui alla Sezione 1.3 del citato Codice.
 

Art. 3

Al paragrafo 8 (Autorizzazione all'imbarco e nulla osta allo sbarco) dell'allegato 1 al decreto dirigenziale 30 novembre 2010, n. 1340, dopo l'alinea 8.13, viene aggiunta la seguente:
8.14 A fini dell'imbarco, trasporto e sbarco dei fanghi di dragaggio, l'Autorità marittima può rilasciare, in relazione a particolari esigenze locali, un'autorizzazione periodica all'imbarco e trasporto, comunque non superiore a novanta giorni, purché:
a) si tratti di un trasporto marittimo tra due porti nazionali con frequenza non inferiore alle due corse settimanali;
b) sia sempre imbarcato il medesimo carico, alle stesse condizioni e in quantità non superiore a quella dichiarata nella documentazione presentata dal richiedente;
c) il trasporto sia effettuato sempre con la medesima unità navale, come dichiarato nella documentazione presentata dal richiedente.
d) sia stato preventivamente acquisito il parere favorevole da parte dell'Autorità marittima del porto di sbarco.
Prima dell'inizio delle operazioni copia dell'autorizzazione sarà inviata, a cura dell'armatore o raccomandatario marittimo, all'Autorità marittima del porto di sbarco, tramite interfaccia unica nazionale, mediante digitazione nella maschera grafica prevista sul PMIS nell'interfaccia dedicata.
Laddove si rilevino problemi di funzionamento dell'interfaccia unica nazionale, l'Autorità marittima ne dichiari la temporanea indisponibilità o il sistema non sia ancora sviluppato, le informazioni saranno inviate all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'Autorità marittima del porto di sbarco.
La validità dell'autorizzazione periodica all'imbarco, relativamente alla permanenza delle condizioni stabilite dall'Amministrazione con il provvedimento di ammissione al trasporto, nonchè di quelle previste nell'autorizzazione periodica all'imbarco, è subordinata alle valutazioni locali dell'Autorità marittima del porto d'imbarco, anche avvalendosi della competenza tecnica del consulente chimico di porto.
 

Art. 4

Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 14 giugno 2023

Il Comandante generale: Carlone