Decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75
Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025.
G.U. 22 giugno 2023, n. 144

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di definire misure volte a garantire il rafforzamento della capacità amministrativa e dell'organizzazione delle pubbliche amministrazioni;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di definire misure per il potenziamento di interventi nel settore agricolo, dello sport e delle politiche del lavoro, nonchè misure per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa Cattolica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 15 giugno 2023;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri per la pubblica amministrazione, per lo sport e i giovani, dell'interno, della giustizia, della difesa, dell'economia e delle finanze, dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, del lavoro e delle politiche sociali, dell'istruzione e del merito, dell'università e della ricerca, della cultura, della salute, del turismo, dell'ambiente e della sicurezza energetica e delle infrastrutture e dei trasporti;
 

E m a n a
il seguente decreto-legge:

Capo I
Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni

Art. 1
Disposizioni riguardanti la Presidenza del Consiglio dei ministri

1. Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria e il Dipartimento per le politiche della famiglia, in relazione agli incrementi di dotazione organica di cui all'allegato 1, tabella A, note numero 1) e 2), del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, possono procedere, in sede di prima applicazione, e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, alla copertura dei relativi posti in organico anche ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in deroga ai relativi limiti quantitativi previsti a legislazione vigente.
2. All'articolo 1 del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito, con modificazioni dalla legge 13 giugno 2023, n. 68, il comma 10 è sostituito dal seguente:
«10. Le funzioni di segreteria tecnica della Cabina di regia sono esercitate dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri. A tal fine, il Dipartimento può avvalersi fino a un massimo di due esperti o consulenti, di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, da inserire nell'ambito del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici del medesimo Dipartimento che, pertanto, è riorganizzato mediante apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante anche i criteri di designazione e le modalità di selezione delle professionalità necessitate, cui compete un compenso fino a un importo massimo annuo di euro 75.000 al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione per singolo incarico. A tal fine, è autorizzata la spesa di euro 87.500 per l'anno 2023 e di euro 150.000 per l'anno 2024. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».
3. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dopo il comma 801, è inserito il seguente:
«801-bis. La Cabina di regia di cui al comma 792 e, se nominato, il Commissario di cui al comma 797, possono avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, del Nucleo PNRR Stato-Regioni di cui all'articolo 33 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233.».
4. Ai fini della declassificazione automatica di cui all'articolo 42, comma 5, della legge 3 agosto 2007, n. 124, la disposizione ivi recata si interpreta, in caso di apposizione della classifica di segretezza di riservato, nel senso che, quando sono decorsi cinque anni dalla data di apposizione, cessa ogni vincolo di classifica.
5. All'articolo 13 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, in materia di riorganizzazione dei Ministeri, le parole: «fino al 30 giugno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 30 ottobre 2023». Resta, comunque, fermo il termine del 30 giugno 2023 per l'adozione dei regolamenti di riorganizzazione delle strutture e delle unità di missione di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41.
 

Art. 2
Misure urgenti in materia di lavoratori socialmente utili

1. Al fine di potenziare la propria organizzazione, le amministrazioni pubbliche hanno facoltà di assumere a tempo indeterminato i lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, nonchè i lavoratori già rientranti nell'abrogato articolo 7 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, i lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità, nonchè i lavoratori impegnati in attività socialmente utili della Regione Siciliana di cui all'articolo 30, comma 1, della legge della Regione Siciliana 28 gennaio 2014, n. 5, anche mediante contratti di lavoro a tempo determinato, tramite procedure di reclutamento conformi all'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adeguate alla tipologia della professionalità da reclutare e con valutazione dei titoli che tengano conto della anzianità di servizio.
2. Dall'attuazione del comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. L'amministrazione interessata provvede alle assunzioni di cui al comma 1 nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.
 

Art. 3
Politiche attive del lavoro, rafforzamento della capacità amministrativa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e misure per l'Ispettorato nazionale del lavoro

1. Al fine di garantire l'efficace coordinamento dei servizi e delle politiche attive del lavoro, incluso quello relativo all'utilizzo delle risorse europee e all'effettivo raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), le funzioni dell'Agenzia nazionale politiche attive del lavoro (ANPAL), come disciplinate dal decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 e da ogni altra previsione di legge, sono attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, recante regolamento di organizzazione del Ministero, da adottare con le modalità di cui all'articolo 13 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, come modificato dall'articolo 1, comma 5, del presente decreto e, conseguentemente, a decorrere dalla medesima data, l'ANPAL è soppressa. Con le medesime procedure di riorganizzazione di cui al primo periodo, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede, altresì, alla riorganizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro, per adeguarne compiti, funzioni e organico alla nuova organizzazione ministeriale.
2. Dalla medesima data di cui al comma 1, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali subentra nella titolarità di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, dell'ANPAL e le risorse umane, strumentali e finanziarie dell'Agenzia soppressa sono trasferite al medesimo Ministero, nei cui ruoli transita il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ad eccezione del personale appartenente al comparto ricerca, che viene trasferito, unitamente alle correlate risorse finanziarie, all'Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche, di seguito «INAPP». Al personale non dirigenziale trasferito ai sensi del presente articolo si applica il trattamento economico, compreso quello accessorio, previsto nell'amministrazione di destinazione e viene corrisposto un assegno ad personam riassorbibile pari all'eventuale differenza fra le voci fisse e continuative del trattamento economico dell'amministrazione di provenienza, ove superiore, e quelle riconosciute presso l'amministrazione di destinazione. Al personale dirigenziale trasferito ai sensi del presente articolo continuano ad applicarsi i contratti individuali di lavoro stipulati ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, nelle more dell'entrata in vigore del regolamento di organizzazione di cui al comma 1. Con il decreto di riorganizzazione di cui al comma 1 è disciplinato il trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali da ANPAL al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ivi compreso il subentro nei contratti ancora in corso, nonchè le modalità e le procedure di trasferimento. Con il decreto di cui al comma 1 è, altresì, disciplinato il trasferimento del personale dell'ANPAL, afferente al comparto ricerca, all'INAPP, unitamente alle correlate risorse finanziarie. È conseguentemente rideterminata la dotazione organica del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dell'INAPP. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le conseguenti variazioni di bilancio. Al fine di garantire la continuità delle attività svolte dal personale del comparto ricerca in ANPAL a seguito del trasferimento delle funzioni al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nonchè per obiettivi di interesse comune di analisi, monitoraggio e valutazione delle politiche del lavoro e sociali, il Ministero medesimo può avvalersi, fino al 31 dicembre 2026, di un contingente del personale dell'INAPP fino a un numero massimo di unità di personale pari a quello trasferito dall'ANPAL. Le attività e il contingente di personale interessato sono regolati da apposita convenzione non onerosa tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l'INAPP. Gli oneri restano a carico dell'ente di appartenenza.
3. Il bilancio di chiusura di ANPAL è deliberato dagli organi in carica alla data di cessazione dell'Agenzia, corredato della relazione redatta dall'organo interno di controllo in carica alla medesima data di cessazione dell'ANPAL e trasmesso, per l'approvazione, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.
4. Ogni riferimento all'ANPAL contenuto in norme di legge o in norme di rango secondario è da intendersi riferito al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, è abrogato nelle parti incompatibili con le disposizioni del presente decreto.
5. Per lo svolgimento dei propri fini istituzionali e nelle materie di interesse comune con gli enti vigilati, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali può avvalersi, fino al 31 dicembre 2026, di personale non dirigenziale con contratto di lavoro a tempo indeterminato proveniente dagli enti dallo stesso vigilati, attraverso l'istituto dell'assegnazione temporanea o altri analoghi istituti previsti dai rispettivi ordinamenti. Gli oneri relativi al trattamento economico, compresi quelli accessori, restano a carico degli enti di provenienza.
6. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 46 è sostituito dal seguente:
«Art. 46 (Aree funzionali). - 1. Il Ministero, in particolare, svolge le funzioni e i compiti di spettanza statale nelle seguenti aree funzionali:
a) politiche sociali, di inclusione, coesione e protezione sociale; terzo settore; politiche per i flussi migratori per motivi di lavoro e politiche per l'inclusione dei cittadini stranieri; coordinamento e raccordo con gli organismi europei e internazionali, nelle materie di competenza;
b) politiche del lavoro e per l'occupazione, anche in ottica di genere; servizi per il lavoro; regolazione dei rapporti di lavoro e tutela dei lavoratori; tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; mediazione per la soluzione di controversie collettive di lavoro; rappresentatività sindacale; politiche previdenziali e assicurative; coordinamento e raccordo con gli organismi europei e internazionali, nelle materie di competenza;
c) amministrazione generale; servizi comuni e indivisibili; affari generali e attività di gestione del personale; programmazione generale del fabbisogno del Ministero e coordinamento delle attività in materia di reclutamento del personale; rappresentanza della parte pubblica nei rapporti sindacali; tenuta e gestione di banche dati, delle piattaforme e dei sistemi informatici; acquisti centralizzati e gestione logistica; coordinamento della comunicazione istituzionale; attività di analisi, ricerca e studio sulle attività di competenza del Ministero; coordinamento e raccordo con gli organismi europei e internazionali, nelle materie di competenza.
2. Il Ministero svolge, altresì, i compiti di vigilanza su enti e attività previsti dalla legislazione vigente e assicura il coordinamento e la gestione delle risorse e programmi a valere sul bilancio comunitario o a questo complementari.»;
b) all'articolo 47, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Il Ministero si articola in dipartimenti, disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5. Il numero dei dipartimenti non può essere superiore a tre, in riferimento alle aree funzionali di cui all'articolo 46, e il numero delle posizioni di livello dirigenziale generale non può essere superiore a quindici, ivi inclusi i capi dei dipartimenti. All'individuazione e all'organizzazione dei dipartimenti e delle direzioni generali si provvede sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.».
7. A decorrere dalla data di soppressione di ANPAL, di cui al comma 1, la società ANPAL Servizi S.p.a. assume la denominazione di «Sviluppo Lavoro Italia S.p.A.» e tutte le disposizioni normative riferite ad ANPAL Servizi S.p.a. devono intendersi riferite alla suddetta società.
8. Sviluppo Lavoro Italia S.p.A. è soggetto in house del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
9. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali esercita in via esclusiva la vigilanza e il controllo analogo sulla società. Gli indirizzi di carattere generale sono proposti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e approvati, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
10. Il consiglio di amministrazione della società è composto da cinque membri, di cui tre, incluso il Presidente, nominati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, uno nominato dal Ministro dell'economia e delle finanze e uno nominato su designazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
11. La società si avvale, altresì, di un comitato consultivo strategico composto di dieci membri, in rappresentanza delle parti sociali più rappresentative. Il comitato è presieduto dal presidente del consiglio di amministrazione di Sviluppo Lavoro Italia S.p.A. e i suoi componenti non hanno diritto a compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spesa o altri emolumenti, comunque denominati.
12. Le regioni e le province autonome, nell'ambito delle proprie competenze costituzionali e delle risorse disponibili a legislazione vigente, favoriscono la collaborazione e ogni forma utile di integrazione su programmi definiti di attività, tra la società e i propri uffici e le strutture di promozione dell'occupazione, dei servizi e delle politiche attive del lavoro.
13. Lo statuto della società è corrispondentemente adeguato entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
14. All'articolo 46, comma 4, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: «e dell'ANPAL» e le parole: «, sentita l'ANPAL» sono soppresse.
15. Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: «A decorrere dal 1° luglio 2023 la dotazione organica dell'Ispettorato, non superiore a 7.846 unità ripartite tra le diverse qualifiche, dirigenziali e non dirigenziali, è definita con provvedimento del direttore dell'Ispettorato, previa approvazione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e nei limiti delle dotazioni finanziarie, nel rispetto di quanto previsto dal comma 2 e dall'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Nell'ambito della predetta dotazione organica sono ricompresi un numero massimo di otto posizioni dirigenziali di livello generale, di cui una da conferire ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ottantasei posizioni dirigenziali di livello non generale.».
16. A decorrere dalla data di entrata in vigore del provvedimento di cui al comma 15 sono abrogate le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2016, recante «Disposizioni per l'organizzazione delle risorse umane e strumentali per il funzionamento dell'Ispettorato», incompatibili con il medesimo provvedimento.
 

Art. 4
Disposizioni in materia di personale del Ministero della difesa

1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al libro primo, titolo III, capo II:
1) all'articolo 16, comma 2, le parole: «articolata in» sono sostituite dalle seguenti: «articolata nella Direzione nazionale degli armamenti, nelle» e le parole: «e gli uffici centrali sono disciplinati» sono sostituite dalle seguenti: «e negli uffici centrali, è disciplinata»;
b) al libro primo, titolo III, capo III:
1) all'articolo 25, comma 2, lettera b), il numero 3) è sostituito dal seguente:
«3) al Segretario generale della difesa e al Direttore nazionale degli armamenti in relazione alle funzioni agli stessi affidate;»;
2) all'articolo 28:
2.1) al comma 1, dopo le parole: «il Segretario generale della difesa,» sono inserite le seguenti: «il Direttore nazionale degli armamenti,»;
2.2) al comma 2, dopo le parole: «limitatamente ai compiti militari dell'Arma,» sono inserite le seguenti: «per il Direttore nazionale degli armamenti»;
3) all'articolo 33, comma 1, lettera b), le parole: «e direzioni del Segretariato generale» sono sostituite dalle seguenti: «coordinate dal Segretario generale e delle direzioni della Direzione nazionale degli armamenti»;
c) al libro primo, titolo III, capo IV, sezione I:
1) la rubrica della sezione I è sostituita dalla seguente: «Direttore nazionale degli armamenti»;
2) l'articolo 40 è sostituito dal seguente:
«Art. 40 (Configurazione della carica di Direttore nazionale degli armamenti). - 1. Il Direttore nazionale degli armamenti è scelto tra gli ufficiali in servizio permanente con il grado di generale di corpo d'armata, o grado corrispondente, delle Forze armate, ovvero tra i dirigenti civili di prima fascia del ruolo dei dirigenti del Ministero della difesa o delle altre amministrazioni dello Stato o anche tra personale estraneo alle stesse, se il Segretario generale della difesa è un generale di corpo d'armata, o grado corrispondente, delle Forze armate. È nominato ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, sentito il Capo di stato maggiore della difesa.
2. Il Direttore nazionale degli armamenti dipende dal Ministro della difesa e, per le attribuzioni tecnico-operative connesse all'efficientamento tecnologico e capacitivo dei sistemi destinati allo strumento militare, dal Capo di stato maggiore della difesa. In caso di assenza, impedimento o vacanza della carica è sostituito dal Vice Direttore nazionale degli armamenti.
3. Le ulteriori attribuzioni del Direttore nazionale degli armamenti sono disciplinate dal regolamento.»;
3) all'articolo 41:
3.1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Attribuzioni del Direttore nazionale degli armamenti»;
3.2) al comma 1:
3.2.1) all'alinea, le parole: «Segretario generale della difesa» sono sostituite dalle seguenti: «Direttore nazionale degli armamenti»;
3.2.2) alla lettera b), le parole: «e tecnico-amministrativa della Difesa» sono sostituite dalle seguenti: «, nonchè delle attività di innovazione e ricerca tecnologica e di sviluppo, produzione e approvvigionamento dei sistemi d'arma»;
3.2.3) la lettera c) è abrogata;
3.2.4) alla lettera d), le parole: «nell'area tecnico-amministrativa e» sono soppresse e le parole: «Segretario generale» sono sostituite dalle seguenti: «Direttore nazionale degli armamenti»;
3.3) al comma 2, le parole: «Segretario generale della difesa» sono sostituite dalle seguenti: «Direttore nazionale degli armamenti»;
4) all'articolo 42:
4.1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Organi di supporto del Direttore nazionale degli armamenti»;
4.2) al comma 1:
4.2.1) all'alinea, le parole: «Segretario generale della difesa» sono sostituite dalle seguenti: «Direttore nazionale degli armamenti»;
4.2.2) alla lettera a), dopo le parole: «i direttori generali del Ministero» sono inserite le seguenti: «facenti parte della Direzione nazionale degli armamenti»;
4.2.3) la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) si avvale di un Vice direttore nazionale degli armamenti, scelto tra gli ufficiali in servizio permanente con il grado di generale di corpo d'armata, o grado corrispondente, delle Forze armate, se il Direttore nazionale degli armamenti riveste la qualifica dirigenziale civile, ovvero tra i dirigenti civili di prima fascia del ruolo dei dirigenti del Ministero della difesa o delle altre amministrazioni dello Stato, se il Direttore nazionale degli armamenti è un generale di corpo d'armata, o grado corrispondente, delle Forze armate. Il Vice direttore nazionale degli armamenti è nominato su proposta del Ministro della Difesa, sentito il Direttore nazionale degli armamenti, ai sensi dall'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;»;
4.2.4) alla lettera c) le parole: «del Segretariato generale della difesa, disciplinato», sono sostituite dalle seguenti: «della Direzione nazionale degli armamenti, disciplinata»;
d) al libro primo, titolo III, capo IV, sezione II:
1) la rubrica della sezione II è sostituita dalla seguente: «Direzione nazionale degli armamenti»;
2) all'articolo 43:
2.1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Competenze della Direzione nazionale degli armamenti»;
2.2) al comma 1, le parole: «il Segretariato generale della difesa» sono sostituite dalle seguenti: «la Direzione nazionale degli armamenti» e le parole: «la ricerca» sono sostituite dalle seguenti: «l'innovazione e ricerca tecnologica»;
2.3) al comma 2, le parole: «del Segretariato generale della difesa» sono sostituite dalle seguenti: «della Direzione nazionale degli armamenti» e le parole: «dall'articolo 106 del» sono sostituite dalla seguente: «dal»;
3) all'articolo 44, comma 1, le parole: «il Segretariato generale della Difesa» sono sostituite dalle seguenti: «la Direzione nazionale degli armamenti»;
e) al libro primo, titolo III, capo IV, dopo la sezione II è inserita la seguente:
«Sezione II-bis
Segretario generale della difesa
Art. 44-bis (Configurazione della carica di Segretario generale della difesa). - 1. Il Segretario generale della difesa è scelto tra i dirigenti civili di prima fascia del ruolo dei dirigenti del Ministero della difesa o delle altre amministrazioni dello Stato o anche tra personale estraneo alle stesse, ovvero tra gli ufficiali in servizio permanente con il grado di generale di corpo d'armata, o grado corrispondente, delle Forze armate, se il Direttore nazionale degli armamenti riveste la qualifica dirigenziale civile. È nominato ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, sentito il Capo di stato maggiore della difesa.
2. Il Segretario generale assicura l'espletamento delle funzioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, dipende direttamente dal Ministro della difesa e, limitatamente alle funzioni tecnico-operative, dal Capo di stato maggiore della difesa. In caso di assenza, impedimento o vacanza della carica è sostituito dal Vice segretario generale.
3. Le ulteriori attribuzioni del Segretario generale della difesa sono disciplinate dal regolamento.
Art. 44-ter (Organi di supporto del Segretario generale della difesa). - 1. Il Segretario generale della difesa per l'esercizio delle sue attribuzioni si avvale:
a) di un Vice segretario generale scelto tra i dirigenti civili di prima fascia del ruolo dei dirigenti del Ministero della difesa o delle altre amministrazioni dello Stato, se il Segretario generale è un generale di corpo d'armata, o grado corrispondente, delle Forze armate, ovvero, tra gli ufficiali in servizio permanente con il grado di generale di corpo d'armata, o grado corrispondente, delle Forze armate, se il Segretario generale riveste la qualifica dirigenziale civile. Il Vice segretario generale è nominato su proposta del Ministro della difesa, sentito il Segretario generale, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
b) del Segretariato generale della difesa, disciplinato dal regolamento.»;
f) al libro primo, titolo III, capo V:
1) all'articolo 47:
1.1) al comma 1, lettera b), le parole: «dal Segretariato generale della difesa» sono sostituite dalle seguenti: «dalla Direzione nazionale degli armamenti»;
1.2) al comma 3, le parole: «dal Segretariato generale» sono sostituite dalle seguenti: «dalla Direzione nazionale degli armamenti»;
2) all'articolo 50, comma 1, le parole: «, nominato con decreto del Ministro della difesa,» sono soppresse;
g) al libro primo, titolo III, capo VI:
1) all'articolo 54, comma 2, lettera c), numero 3), dopo le parole: «Segretario generale della difesa» sono inserite le seguenti: «e il Direttore nazionale degli armamenti»;
2) all'articolo 57, comma 4, lettera c), numero 3), dopo le parole: «Segretario generale della difesa» sono inserite le seguenti: «e il Direttore nazionale degli armamenti»;
h) al libro secondo:
1) all'articolo 282, comma 3, lettera a) le parole: «Segretario generale della difesa» sono sostituite dalle seguenti: «Direttore nazionale degli armamenti»;
2) all'articolo 306:
2.1) al comma 4, le parole: «la Direzione dei lavori e del demanio del Segretariato generale della difesa» sono sostituite dalle seguenti: «l'Ufficio centrale competente»;
2.2) al comma 5-bis, le parole: «Direzione dei lavori e del demanio del Segretariato generale della difesa» sono sostituite dalle seguenti: «Ufficio centrale competente»;
3) all'articolo 307, comma 10, le parole: «Direzione dei lavori e del demanio del Segretariato generale della difesa», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «Ufficio centrale competente»;
4) all'articolo 324, comma 10, le parole: «alla Direzione dei lavori e del demanio del Segretariato generale della difesa» sono sostituite dalle seguenti: «all'Ufficio centrale competente»;
5) all'articolo 357, comma 1, le parole: «segretario generale della difesa» sono sostituite dalle seguenti: «direttore dell'Ufficio centrale competente»;
i) al libro terzo:
1) all'articolo 553, comma 1, dopo le parole: «Segretariato generale della difesa» sono inserite le seguenti: «e alla Direzione nazionale degli armamenti»;
l) al libro quarto:
1) all'articolo 751, comma 4, dopo le parole: «e, per quanto di interesse,» sono inserite le seguenti: «il Direttore nazionale degli armamenti e»;
2) all'articolo 833-bis, comma 2, le parole: «della Direzione dei lavori e del demanio del Segretariato generale della difesa» sono sostituite dalle seguenti: «della Direzione generale dei lavori, dell'Ufficio centrale competente»;
3) all'articolo 909, comma 2, lettera c), dopo le parole: «Segretario generale» sono inserite le seguenti: «e il Direttore nazionale degli armamenti»;
4) all'articolo 1041:
4.1) al comma 1, le parole: «partecipa, quale componente,» sono sostituite dalle seguenti: «e il Direttore nazionale degli armamenti, ovvero il Vice direttore nazionale degli armamenti militare se il Direttore nazionale degli armamenti riveste qualifica dirigenziale civile, partecipano, quali componenti,»;
4.2) al comma 2:
4.2.1) all'alinea, le parole: «Il Vice Segretario generale militare del Ministero della difesa,» sono sostituite dalle seguenti: «Il Vice Segretario generale e il Vice Direttore nazionale degli armamenti del Ministero della difesa, se militari,»;
4.2.2) alla lettera a), le parole: «il Vice Segretario generale militare del Ministero della difesa,» sono sostituite dalle seguenti: «il Vice Segretario generale e il Vice Direttore nazionale degli armamenti del Ministero della difesa, se militari,»;
5) all'articolo 1094:
5.1) al comma 2-bis, le parole: «e Segretario generale» sono sostituite dalle seguenti: «, Segretario generale o Direttore nazionale degli armamenti»;
5.2) al comma 3, le parole: «e il Segretario generale» sono sostituite dalle seguenti: «, il Segretario generale ovvero il Direttore nazionale degli armamenti»;
6) all'articolo 1378, comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) al Segretario generale della difesa o al Direttore nazionale degli armamenti, se militari, ovvero, quando gli stessi rivestono la qualifica dirigenziale civile, al Vice Segretario generale o al Vice direttore nazionale degli armamenti, nei confronti del personale militare dipendente, dell'area tecnico-amministrativa e dell'area tecnico-industriale;»;
7) all'articolo 1380, comma 3, lettera d), dopo le parole: «Segretario generale,» sono inserite le seguenti: «Direttore nazionale degli armamenti,»;
8) all'articolo 1473, comma 1:
8.1) dopo la lettera e), è inserita la seguente:
«e-bis) per i militari in servizio presso la Direzione nazionale degli armamenti e i dipendenti enti e organismi, dalla Direzione nazionale degli armamenti;»;
8.2) alla lettera f), le parole: «ed e)» sono sostituite dalle seguenti: «, e) ed e-bis)»;
m) al libro nono:
1) all'articolo 2186, comma 2, dopo le parole: «del Segretariato generale della difesa,» sono inserite le seguenti: «della Direzione nazionale degli armamenti,»;
2) all'articolo 2190, comma 2, le parole: «dal Segretariato generale della difesa» sono sostituite dalle seguenti: «dalla Direzione nazionale degli armamenti»;
3) all'articolo 2259-ter:
3.1) al comma 2, le parole: «per l'area» sono sostituite dalle seguenti: «e il Direttore nazionale degli armamenti per le aree»;
3.2) al comma 3, dopo le parole: «del Segretario generale della difesa,» sono inserite le seguenti: «del Direttore nazionale degli armamenti,».
2. Le disposizioni di adeguamento dell'organizzazione del Ministero della difesa sono adottate con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, acquisito il parere del Consiglio di Stato, entro il 30 giugno 2024.
3. Nelle more dell'attuazione delle disposizioni di riorganizzazione di cui al presente articolo, il Segretario generale della difesa mantiene anche l'incarico di Direttore nazionale degli armamenti e continua a svolgere le relative funzioni.
 

Art. 5
Valorizzazione del personale tecnico-amministrativo degli atenei

1. All'articolo 1, comma 297, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 finalizzati alla valorizzazione del personale tecnico-amministrativo delle università statali e al raggiungimento, da parte delle università, di più elevati obiettivi nell'ambito della didattica, della ricerca e della terza missione. Le singole università provvedono all'assegnazione del 50 per cento delle risorse al personale di cui al primo periodo in ragione della partecipazione dello stesso ad appositi progetti finalizzati al raggiungimento di più elevati obiettivi nell'ambito della didattica, della ricerca e della terza missione, nel limite massimo pro capite del 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo, secondo criteri stabiliti mediante la contrattazione collettiva integrativa nel rispetto di quanto previsto dal contratto collettivo nazionale. Il restante 50 per cento è destinato all'integrazione delle componenti del trattamento fondamentale diverse dallo stipendio, negli importi da definirsi nell'ambito del contratto collettivo nazionale.».
 

Art. 6
Incremento del Fondo risorse decentrate del Ministero della salute

1. Il Fondo risorse decentrate del Ministero della salute, istituito ai sensi dell'articolo 76 del contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale del comparto delle funzioni centrali 2016-2018, è incrementato di euro 2.500.000 per l'anno 2023 e di euro 2.963.996 annui a decorrere dall'anno 2024, in deroga ai limiti previsti dalla normativa vigente in materia. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 

Art. 7
Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana in liquidazione coatta amministrativa

1. A decorrere dal 1° luglio 2023, la Siciliana Servizi di Emergenza spa (SISE) partecipata in forma totalitaria dall'Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana in liquidazione coatta amministrativa (ESACRI) è estinta ed è cancellata d'ufficio dal registro delle imprese, con contestuale trasferimento delle attività, delle passività e dei giudizi pendenti, attivi e passivi, a ESACRI.
2. Le attività e le passività trasferite a ESACRI devono risultare da un apposito bilancio di liquidazione che gli organi della società partecipata sono tenuti a redigere e a pubblicare presso il registro delle imprese entro la data indicata nel comma 1.
3. Il trasferimento di cui al comma 1 determina l'estinzione per confusione delle obbligazioni intercorrenti tra ESACRI e la SISE e la conseguente cessazione della materia del contendere nei giudizi pendenti tra le medesime parti. Il trasferimento è esente da tasse, imposte o tributi.
 

Art. 8
Disposizioni in materia di Piano oncologico nazionale e per l'attuazione del Registro dei tumori

1. All'articolo 4, comma 9-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole: «da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono inserite le seguenti: «previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,»;
b) dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Al finanziamento con oneri a carico dello Stato accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative vigenti in materia di compartecipazione della spesa sanitaria, nonchè alle condizioni di erogabilità delle somme ivi previste.».
2. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 463, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si interpretano nel senso che le risorse ivi previste sono ripartite, secondo le modalità individuate dal medesimo comma 463, a decorrere dal 2020, tra tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative vigenti che stabiliscono, per le autonomie speciali, il concorso della regione o della provincia autonoma al finanziamento sanitario corrente.
 

Art. 9
Disposizioni urgenti per il rafforzamento dell'operatività e dell'organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

1. Al fine di rafforzare l'operatività e l'organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, è autorizzato l'incremento di una posizione di dirigente generale della dotazione organica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2020, n. 190. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a euro 130.834 per l'anno 2023 e a euro 261.668 annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 

Art. 10
Disposizioni urgenti per il funzionamento dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali

1. Al fine di consentire l'immediata operatività degli investimenti sulle reti di trasporto realizzati anche in attuazione delle relative misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), potenziando lo svolgimento dei connessi servizi autorizzativi e di vigilanza di competenza dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA), il personale trasferito alla medesima Agenzia, ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, già inquadrato presso l'Amministrazione di provenienza con qualifica di Funzionario e in possesso dei necessari requisiti per lo svolgimento delle citate attività di verifica e di autorizzazione, può essere inquadrato, ai sensi del comma 2 del presente articolo, nell'area dei professionisti di prima qualifica, posizione economica prima, della medesima Agenzia.
2. Il contingente massimo del personale da inquadrare, le modalità di inquadramento, nel rispetto dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonchè i relativi criteri e requisiti per l'inquadramento in conformità alla vigente disciplina contrattuale per l'accesso all'area dei professionisti, sono determinati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. All'inquadramento di cui al primo periodo si procede mediante rimodulazione della dotazione organica di ANSFISA. Il decreto di cui al presente comma stabilisce anche la variazione dei fondi per il finanziamento del trattamento accessorio delle categorie di personale interessate dalla rimodulazione della dotazione organica, assicurando l'invarianza della spesa complessiva.
3. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo l'Agenzia provvede, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
 

Art. 11
Semplificazione delle procedure per l'attuazione delle misure di contrasto "caro materiali"

1. All'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, lettera b), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sulle istanze presentate ai sensi della presente lettera il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti svolge controlli anche a campione.»;
b) al comma 6-quater, dopo le parole «limite di spesa» sono aggiunte le seguenti: «e su tali richieste il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti svolge controlli anche a campione».
2. Alle attività di controllo di cui al comma 1 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede nell'ambito delle risorse umane disponibili a legislazione vigente.
 

Art. 12
Disposizioni in materia di personale del Ministero della cultura

1. Al fine di consentire il rafforzamento della capacità organizzativa del Ministero della cultura e garantire l'efficacia delle relative azioni, la dotazione organica del medesimo Ministero è incrementata di cento unità di personale non dirigenziale, da inquadrare nell'ambito dell'area delle elevate professionalità. A tali fini, il Ministero della cultura è autorizzato ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, un contingente pari a cento unità di personale non dirigenziale, da inquadrare nell'ambito dell'area delle elevate professionalità, mediante lo svolgimento di procedure concorsuali pubbliche, anche senza il previo esperimento delle procedure di mobilità, per una quota non inferiore al cinquanta per cento, e per la restante quota tramite procedure comparative secondo le modalità di cui all'articolo 52, comma 1-bis, quarto periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e, in ogni caso, nel rispetto delle disposizioni contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro.
2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 52, comma 1-bis, ultimo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è autorizzata una spesa pari a 600.000 euro per l'anno 2023 per lo svolgimento delle procedure concorsuali e a 9.676.734 euro annui a decorrere dall'anno 2024. Ai relativi oneri, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 

Art. 13
Disposizioni in materia di personale del Ministero della giustizia e di misure organizzative finalizzate al rafforzamento delle competenze in materia di analisi, valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa

1. All'articolo 14, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, dopo le parole: «per titoli e prova scritta» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, in deroga all'articolo 35-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».
2. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi di efficientamento e innovazione, in coerenza con le linee progettuali del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), attraverso la parziale copertura delle vacanze della dotazione organica del personale di livello dirigenziale non generale, il Ministero della giustizia è autorizzato, in deroga alle ordinarie facoltà assunzionali, ad assumere, nel biennio 2023-2024, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e nei limiti della vigente dotazione organica, settanta unità di personale dirigenziale di livello non generale. Una quota non inferiore al 50 per cento dei posti messi a bando è ricoperta attraverso procedure concorsuali pubbliche. Una quota non superiore al 30 per cento dei posti residui è riservata, attraverso procedure comparative che tengono conto dei criteri e requisiti previsti dall'articolo 28, comma 1-ter, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al personale appartenente ai ruoli dell'amministrazione giudiziaria in possesso dei titoli di studio previsti dalla legislazione vigente e che abbia maturato almeno cinque anni di servizio nella terza area professionale. Una ulteriore quota non superiore al 15 per cento dei medesimi posti residui è altresì riservata al personale di cui al periodo precedente, in servizio a tempo indeterminato, che ha ricoperto o ricopre incarichi di livello dirigenziale non generale di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per almeno un triennio e con valutazione positiva.
3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2 è autorizzata la spesa di euro 935.200 per l'anno 2023 per la gestione delle procedure concorsuali, di euro 9.074.837, di cui euro 315.000 per le spese di funzionamento, per l'anno 2024, e di euro 8.791.337 annui, di cui euro 31.500 per le spese di funzionamento, a decorrere dall'anno 2025, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
4. Ai fini del potenziamento e del rafforzamento delle competenze del Ministero della giustizia in materia di analisi, valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa, in coerenza con lo specifico obiettivo del PNRR e delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 891 a 893, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e nell'ottica di un progressivo efficientamento del processo di programmazione delle risorse finanziarie e degli investimenti a supporto delle scelte allocative, è istituito, a decorrere dal 1° luglio 2023, nell'ambito dell'Ufficio di Gabinetto del Ministro della giustizia, in aggiunta all'attuale dotazione organica ministeriale, un posto di funzione dirigenziale di livello generale, con compiti di studio e di analisi in materia di valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa, nonchè per coadiuvare e supportare l'organo politico nelle funzioni strategiche di indirizzo e di coordinamento delle articolazioni ministeriali nel settore delle politiche di bilancio.
5. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 4, il direttore generale si avvale delle specifiche professionalità indicate all'articolo 7, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 100, dei delegati dai vertici delle articolazioni ministeriali interessate dai processi di revisione della spesa nonchè di esperti in materia di analisi, valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa anche attraverso convenzioni con università e formazione, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 891, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, ripartite a favore del Ministero della giustizia, secondo le modalità e nei limiti previsti dal medesimo articolo 1, comma 891, lettere a) e b) con riferimento alla destinazione delle citate risorse per assunzioni di personale non dirigenziale a tempo indeterminato e al conferimento di incarichi a esperti in materia di analisi, valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa, nonchè a convenzioni con università e formazione.
6. Per le finalità di cui al comma 4 è autorizzata la spesa di euro 144.775 per l'anno 2023 e di euro 289.550 annui a decorrere dal 2024, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
 

Art. 14
Amministrazione penitenziaria

1. A decorrere dal primo settembre 2023, nelle more dell'adozione del decreto del Presidente della Repubblica di recepimento degli accordi sindacali, previsto dall'articolo 23, comma 5, del decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, al personale della carriera dirigenziale penitenziaria in servizio nei ruoli del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia, al fine di riconoscere la specificità delle funzioni in relazione alle responsabilità e peculiarità connesse allo svolgimento dell'incarico di direzione conferito, è corrisposta un'indennità annua lorda aggiuntiva rispetto agli attuali istituti retributivi, determinata nelle seguenti misure:
a) dirigente di istituto penitenziario per adulti e per minorenni, dirigente di esecuzione penale esterna con posto di funzione di direzione di primo livello con incarico superiore: euro 13.565;
b) dirigente di istituto penitenziario per adulti e per minorenni, dirigente di esecuzione penale esterna con posto di funzione di direzione di primo livello: euro 11.681;
c) dirigente di istituto penitenziario per adulti e per minorenni, dirigente di esecuzione penale esterna con posto di funzione di direzione di secondo livello: euro 10.174;
d) dirigente di istituto penitenziario per adulti e per minorenni, dirigente di esecuzione penale esterna con posto di funzione di direzione di terzo livello: euro 9.420.
2. Al fine di assicurare il regolare espletamento delle funzioni istituzionali dell'Amministrazione penitenziaria e del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità e far fronte alla scopertura degli organici nei ruoli di livello dirigenziale non generale, il Ministero della giustizia - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità sono autorizzati ad assumere, nel corso del triennio 2023-2025, nei limiti delle vigenti facoltà assunzionali, un contingente massimo di sette unità di personale dirigenziale non generale, area funzioni centrali, per la copertura dei posti vacanti, mediante scorrimento delle graduatorie dei concorsi pubblici di cui al decreto direttoriale 5 maggio 2020 del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e di cui al decreto direttoriale 28 agosto 2020 del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità.
3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di euro 1.214.221 per l'anno 2023 e di euro 3.642.662 annui a decorrere dall'anno 2024, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025 nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
4. Per il compiuto svolgimento delle specifiche attribuzioni demandate all'amministrazione penitenziaria, la dotazione organica del personale dirigenziale penitenziario è aumentata di trenta unità di dirigente penitenziario.
5. Per la copertura della dotazione organica come rideterminata ai sensi del comma 4, il Ministero della Giustizia è autorizzato, nel triennio 2023-2025, a bandire procedure concorsuali pubbliche e ad assumere a tempo indeterminato, anche mediante scorrimento delle graduatorie dei concorsi già banditi, un corrispondente contingente di personale dirigenziale in aggiunta alle normali facoltà assunzionali dell'amministrazione penitenziaria previste dalla normativa vigente.
6. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 4 e 5 è autorizzata la spesa nel limite di euro 519.442 per l'anno 2023, di euro 2.447.432 per l'anno 2024, di euro 3.096.576 per l'anno 2025, di euro 3.160.157 per l'anno 2026, di euro 3.172.873 per l'anno 2027, di euro 3.236.454 per l'anno 2028, di euro 3.249.171 per l'anno 2029, di euro 3.312.752 per l'anno 2030, di euro 3.325.468 per l'anno 2031, di euro 3.389.049 per l'anno 2032, di euro 3.401.766 per l'anno 2033 e di euro 3.465.347 annui a decorrere dall'anno 2034, di cui euro 135.000 per l'anno 2023 ed euro 13.500 annui a decorrere dall'anno 2024 per le spese di funzionamento.
7. Agli oneri di cui al comma 6 si provvede per 519.442 euro per l'anno 2023, per euro 2.447.432 per l'anno 2024 e per euro 3.465.347 annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
8. Per il compiuto svolgimento delle specifiche attribuzioni demandate all'amministrazione penitenziaria ed il potenziamento dei relativi servizi istituzionali, la dotazione organica del personale dirigenziale penitenziario è aumentata di 1 unità di dirigente generale penitenziario.
9. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 8 è autorizzata la spesa di euro 55.234 per l'anno 2023, euro 220.935 per l'anno 2024, euro 221.899 per l'anno 2025, euro 224.792 per l'anno 2026, euro 225.757 per l'anno 2027, euro 228.650 per l'anno 2028, euro 229.614 per l'anno 2029, euro 232.507 per l'anno 2030, euro 233.472 per l'anno 2031, euro 236.365 per l'anno 2032 e euro 237.329 annui a decorrere dall'anno 2033.
10. Agli oneri di cui al comma 9 si provvede per euro 55.234 euro per l'anno 2023, per euro 220.935 per l'anno 2024 e per euro 237.329 annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
11. All'adeguamento delle tabelle concernenti le dotazioni organiche di personale dirigenziale penitenziario, indicate nel regolamento di organizzazione del Ministero della giustizia di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, come modificato dall'articolo 1, comma 5, del presente decreto.
 

Art. 15
Disposizioni in materia di accesso in magistratura

1. All'articolo 5 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, la parola: «nei» è sostituita dalla seguente: «almeno» e le parole «antecedenti l'» sono sostituite dalle seguenti: «prima dell'»;
b) al comma 1-bis, dopo la parola: «conseguito» è inserita la seguente: «almeno»;
c) dopo il comma 1-bis sono inseriti i seguenti:
«1-ter. Con il decreto di cui al comma 1 sono nominati anche componenti supplenti in misura pari a dieci magistrati che abbiano conseguito almeno la terza valutazione di professionalità, a tre professori universitari di ruolo titolari di insegnamenti nelle materie oggetto di esame, nominati su proposta del Consiglio universitario nazionale, e a due avvocati iscritti all'albo speciale dei patrocinanti dinanzi alle magistrature superiori, nominati su proposta del Consiglio nazionale forense.
1-quater. Se i candidati che hanno portato a termine la prova scritta sono più di duemila, la commissione è integrata nella sua composizione con i componenti supplenti, fino a raggiungere il numero di ventitrè magistrati, di sei professori universitari e di quattro avvocati, oltre il presidente.»
d) al comma 2, dopo le parole: «componenti della commissione» sono inserite le seguenti: «o di supplenti»;
e) al comma 3, dopo le parole: «elaborati scritti;» sono inserite le seguenti: «nel definire i criteri per la valutazione omogenea degli elaborati scritti deve essere dato particolare rilievo alla chiarezza espositiva, alla capacità di sintesi e alla capacità di inquadramento teorico-sistematico.» e le parole «i criteri per la valutazione delle prove orali» sono sostituite dalle seguenti «I criteri per la valutazione delle prove orali»;
f) al comma 4, dopo le parole: «altri componenti» sono inserite le seguenti: «, effettivi o supplenti,»;
g) dopo il comma 6 è inserito il seguente:
«6-bis. Nel caso di cui al comma 1-quater il presidente forma per ogni seduta tre sottocommissioni, a ciascuna delle quali assegna, secondo criteri obiettivi, un terzo dei candidati da esaminare.».
2. All'articolo 6 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, la parola: «nove» è sostituita dalla seguente: «otto»;
b) al comma 2, la parola: «dodici» è sostituita dalla seguente: «dieci»;
c) al comma 8, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Il presidente trasmette mensilmente al Ministro della giustizia e al Consiglio superiore della magistratura una relazione riassuntiva contenente il numero delle sedute settimanali tenute, specificando se è rispettata l'indicazione del comma 3 e, in caso negativo, le ragioni del mancato rispetto, nonchè il numero dei candidati esaminati, specificando se è rispettata l'indicazione del comma 7, e, in caso negativo, le ragioni del mancato rispetto.»;
d) dopo il comma 8 è aggiunto il seguente: «8-bis. Qualora dalla relazione di cui al comma 8 non risultano rispettate le indicazioni di cui ai commi 3 e 7, il presidente ha l'onere di apprestare ogni intervento idoneo a garantirne il rispetto, anche provvedendo ai sensi del comma 4 o formando per ogni seduta tre sottocommissioni ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 5, comma 6 oppure, nel caso previsto dall'articolo 5, comma 6-bis, quattro sottocommissioni. In questi stessi casi, la commissione può essere integrata, con le modalità di cui all'articolo 5, comma 1, attingendo ai membri supplenti individuati a sensi all'articolo 5, comma 1-ter che non siano già stati nominati componenti della commissione. I membri supplenti sono informati dal presidente dei criteri di valutazione adottati.»
3. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di euro 89.000 annui a decorrere dal 2023, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 

Art. 16
Disposizioni concernenti la Scuola superiore della magistratura

1. All'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, dopo le parole «a carico dalla Scuola» sono aggiunte le seguenti: «e, in attesa di specifica disposizione contrattuale ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è costituito da un'indennità di funzione in quota fissa, da corrispondersi mensilmente e in quota variabile, da corrispondersi annualmente, all'esito del processo di valutazione della performance individuale, da considerarsi integralmente sostitutiva degli emolumenti accessori attualmente previsti, ad eccezione dei buoni pasto. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta della Scuola, sono individuati i criteri, le misure nonchè le modalità di erogazione della predetta indennità, nel rispetto dei limiti annuali previsti dalla legislazione vigente in materia di trattamento economico accessorio dei dipendenti pubblici e nell'ambito delle risorse disponibili nel bilancio annuale della Scuola. Il Fondo risorse decentrate del Ministero della giustizia è proporzionalmente ridotto in relazione al numero di unità di personale assegnato alla Scuola Superiore della Magistratura.
2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di euro 269.355 per l'anno 2023 e a regime cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. Al fine di garantire il potenziamento dei servizi istituzionali del Ministero della giustizia, nello stato di previsione del predetto Ministero è istituito un fondo con uno stanziamento di 5.000.000 di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 da ripartire con uno o più decreti ministeriali, ai cui oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 37, comma 1, del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26.
 

Art. 17
Modifica all'articolo 94 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 in materia di disciplina transitoria per i giudizi di impugnazione

1. All'articolo 94, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, il comma 2 è sostituito dal seguente: «Per le impugnazioni proposte sino al quindicesimo giorno successivo alla scadenza del termine del 31 dicembre 2023, di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 87 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui agli articoli 23, commi 8, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, e 9, e 23-bis , commi 1, 2, 3, 4 e 7, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. Se sono proposte ulteriori impugnazioni avverso il medesimo provvedimento dopo la scadenza dei termini indicati al primo periodo, si fa riferimento all'atto di impugnazione proposto per primo.».
 

Art. 18
Misure in materia di giustizia tributaria

1. All'articolo 1, comma 10, della legge 31 agosto 2022, n. 130, le parole da «, e 68 unità» a «del presente articolo.» sono sostituite dalle seguenti: «. Il Ministero dell'economia e delle finanze è altresì autorizzato ad assumere, con le procedure di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, le seguenti ulteriori unità di magistrati tributari: nell'anno 2024, le unità di magistrati non assunte ai sensi del precedente periodo, aumentate di 68 unità; nell'anno 2026, 204 unità; nell'anno 2029, 204 unità.».
2. Nel decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4:
1) al comma 3 le parole: «di diritto processuale tributario» sono sostituite dalle seguenti: «consistente nella redazione di una sentenza in materia tributaria»;
2) al comma 4:
2.1 nella lettera c), dopo la parola: «penale» è aggiunta la seguente: «tributario»;
2.2 nella lettera e) le parole: «e fallimentare» sono soppresse;
2.3 la lettera g) è soppressa;
b) all'articolo 4-ter, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis. La domanda di partecipazione al concorso per esami per magistrato tributario è presentata, telematicamente, al Ministero dell'economia e delle finanze secondo le modalità e nei termini stabiliti con il bando di concorso. Il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria non ammette a partecipare al concorso i candidati le cui domande sono inviate in difformità da quanto stabilito nel bando di concorso. Il provvedimento di esclusione è comunicato agli interessati almeno trenta giorni prima dello svolgimento della prova scritta.»;
c) all'articolo 4-quater:
1) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. La commissione di concorso è composta dal presidente di una corte di giustizia tributaria di secondo grado, che la presiede, da venti magistrati scelti tra magistrati tributari, ordinari, amministrativi, contabili e militari con almeno quindici anni di anzianità, da quattro professori universitari di ruolo, di cui uno titolare dell'insegnamento di diritto tributario, gli altri titolari di uno degli insegnamenti delle altre materie oggetto di esame, nonchè da due avvocati iscritti all'albo speciale dei patrocinanti dinanzi alle magistrature superiori, nominati su proposta del Consiglio nazionale forense e da due dottori commercialisti con almeno quindici anni di anzianità, nominati su proposta del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Ai professori universitari componenti della commissione si applicano, a loro richiesta, le disposizioni di cui all'articolo 13, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Al presidente e ai magistrati componenti della commissione si applica la disciplina dell'esonero dalle funzioni giudiziarie o giurisdizionali, ai sensi del comma 9 del presente articolo. Non possono essere nominati componenti della commissione coloro che, nei dieci anni precedenti, hanno prestato, a qualsiasi titolo e modo, attività di docenza nelle scuole di preparazione al concorso per magistrato tributario, ordinario, amministrativo e contabile. Con il decreto di cui al comma 1 possono essere nominati i commissari supplenti destinati a sostituire i titolari in caso di assenza o di impedimento.»;
2) il comma 7 è sostituito dal seguente: «7. Se i candidati che hanno portato a termine la prova scritta sono più di trecento, il presidente, dopo aver provveduto alla valutazione di almeno venti candidati in seduta plenaria con la partecipazione di tutti i componenti della commissione, forma per ogni seduta due sottocommissioni, a ciascuna delle quali assegna, secondo criteri obiettivi, la metà dei candidati da esaminare. Le sottocommissioni sono rispettivamente presiedute dal presidente o dal magistrato più anziano presenti, a loro volta sostituiti, in caso di assenza o impedimento, dai magistrati più anziani presenti, e assistite ciascuna da un segretario. La commissione delibera su ogni oggetto eccedente la competenza delle sottocommissioni. Per la valutazione degli elaborati scritti il presidente suddivide ciascuna sottocommissione in tre collegi, composti ciascuno di almeno tre componenti, presieduti dal presidente o dal magistrato più anziano. In caso di parità di voti, prevale quello di chi presiede. Ciascun collegio della medesima sottocommissione esamina gli elaborati di una delle materie oggetto della prova relativamente ad ogni candidato.»;
3) il comma 8 è sostituito dal seguente: «8. Per i requisiti di ammissione, le procedure di concorso e i lavori della commissione e delle sottocommissioni se istituite si applicano, in quanto compatibili e per quanto non espressamente previsto nel presente decreto, le disposizioni degli articoli 12, 13, 14, 15 e 16 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, e del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160.»;
d) all'articolo 4-quinquies:
1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Nomina e tirocinio del magistrato tributario»;
2) prima del comma 1 è inserito il seguente: «01. I concorrenti dichiarati idonei all'esito del concorso per esami sono classificati secondo il punteggio complessivo conseguito e, nello stesso ordine, sono nominati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, magistrato tributario, nei limiti dei posti messi a concorso. I documenti comprovanti il possesso di titoli di preferenza, a parità di punteggio, ai fini della nomina, sono presentati, a pena di decadenza, entro il giorno di svolgimento della prova orale.».
3. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo pari a 6,74 milioni di euro per l'anno 2026, 4,97 milioni di euro per l'anno 2029, 1,2 milioni di euro per l'anno 2030, 0,77 milioni di euro per l'anno 2033, 2,17 milioni di euro per l'anno 2039, 0,02 milioni di euro per l'anno 2042, 0,04 milioni di euro per l'anno 2043, 1,36 milioni di euro per l'anno 2045, 0,25 milioni di euro per l'anno 2046 e 1,61 milioni di euro per l'anno 2048, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
 

Art. 19
Disposizioni in materia di Comitato ETS - Emission Trading System

1. All'articolo 4 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6:
1) al primo periodo, le parole «relativi agli impianti fissi e al trasporto aereo» sono soppresse e le parole «una Segreteria tecnica composta da cinque funzionari di ruolo appartenenti alla stessa Direzione, uno dei quali con funzioni di coordinatore» sono sostituite dalle seguenti: «la Segreteria tecnica di cui al comma 7-bis»;
2) al secondo periodo, dopo le parole «ISPRA,» sono inserite le seguenti: «nonchè di Unioncamere per l'implementazione informatica del Portale di cui al comma 8,»;
b) dopo il comma 7, è inserito il seguente:
«7-bis. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai fini di cui al comma 6, istituisce, presso la Direzione generale competente per materia, una Segreteria tecnica composta da cinque membri e da un coordinatore nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica. Dei cinque membri, uno è designato da ISPRA, uno da ENAC, uno dal GSE, uno dalla società in house del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica avente compiti in materia di ETS e uno da Unioncamere. Il coordinatore, scelto tra persone dotate di comprovata esperienza nel settore ETS, è designato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.»;
c) al comma 12:
1) al primo periodo, dopo la parola «Comitato» sono inserite le seguenti: «e della Segreteria tecnica di cui al comma 7-bis»;
2) il secondo periodo è soppresso.
 

Art. 20
Disposizioni in materia di reclutamento del personale scolastico e acceleratorie dei concorsi PNRR

1. All'articolo 59 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 10:
1) alla lettera a) il primo e il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: «per i concorsi banditi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e per tutto il periodo di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, sostenimento mediante l'ausilio di mezzi informatizzati, di una prova scritta con più quesiti a risposta multipla volta all'accertamento delle conoscenze e competenze del candidato in ambito pedagogico, psicopedagogico e didattico-metodologico, nonchè sull'informatica e sulla lingua inglese. Al termine del periodo di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, possibilità di optare per una prova scritta con più quesiti a risposta aperta volta all'accertamento delle medesime competenze di cui al primo periodo. Nell'ipotesi di cui al secondo periodo della presente lettera, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, l'accesso alla prova scritta può essere riservato a coloro che superano una prova preselettiva.»;
2) la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) prova orale volta ad accertare, in particolare, le conoscenze e le competenze del candidato sulla disciplina della classe di concorso o tipologia di posto per la quale partecipa, nonchè le competenze didattiche e l'abilità nell'insegnamento anche attraverso un test specifico;»;
3) alla lettera d), dopo le parole: «nel limite dei posti messi a concorso» sono aggiunte le seguenti: «fatta salva l'integrazione, nel limite dei posti banditi, della graduatoria nella misura delle eventuali rinunce intervenute, con i candidati che hanno raggiunto almeno il punteggio minimo previsto per il superamento delle prove concorsuali»;
4) la lettera d-bis) è abrogata;
b) al comma 10.1 dopo le parole: «ad una o più università» sono inserite le seguenti: «o consorzi universitari ovvero enti pubblici di ricerca nonchè al Formez PA» e il secondo periodo è abrogato;
c) il comma 10-ter è abrogato.
2. All'articolo 47, comma 11, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, dopo le parole: «decreto-legge n. 73 del 2021» sono aggiunte le seguenti: «e sono prorogate sino al loro esaurimento. A decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, le graduatorie di cui al primo periodo sono utilizzate nei limiti delle facoltà assunzionali residuali rispetto alle immissioni in ruolo necessarie al raggiungimento dei target previsti dal PNRR. La disposizione di cui al primo periodo non si applica ai concorsi banditi successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione».
3. Al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2-bis, comma 2, le parole: «senza che, in generale o su specifiche classi di concorso, si determini una consistenza numerica di abilitati tale che il sistema nazionale di istruzione non sia in grado di assorbirla» sono soppresse;
b) all'articolo 2-ter, comma 4, le parole da «di cui 20 CFU/CFA» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «nell'ambito delle metodologie e tecnologie didattiche applicate alla disciplina di riferimento. I percorsi di cui al presente comma possono essere svolti anche mediante modalità telematiche, comunque sincrone, anche in deroga al limite previsto dall'articolo 2-bis, comma 1, secondo periodo, esclusivamente presso i Centri che organizzano e impartiscono percorsi accreditati ai sensi del medesimo articolo 2-bis, comma 1.»;
c) all'articolo 13, comma 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per gli effetti di cui al presente comma, la prova finale del percorso universitario e accademico, svolta con le modalità di cui all'articolo 2-bis, comma 5, può essere sostenuta per non più di due volte. Il secondo mancato superamento della prova finale determina la cancellazione del vincitore del concorso dalla relativa graduatoria.»;
d) all'articolo 18-bis:
1) al comma 4:
1.1 al primo periodo, le parole: «completano il», sono sostituite dalle seguenti: «integrano i CFU/CFA, ove mancanti, per il completamento del»;
1.2 dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Con il decreto di cui all'articolo 2-bis, comma 4, sono definiti i contenuti dell'offerta formativa corrispondente a 36 CFU/CFA, che i vincitori del concorso di cui al comma 1, ultimo periodo, conseguono per il completamento del percorso universitario e accademico di formazione iniziale ai sensi del primo periodo.»;
1.3 è aggiunto in fine il seguente periodo: «Per gli effetti di cui al presente comma, la prova finale del percorso universitario e accademico, svolta con le modalità di cui all'articolo 2-bis, comma 5, può essere sostenuta per non più di due volte. Il secondo mancato superamento della prova finale determina la cancellazione del vincitore del concorso dalla relativa graduatoria.»;
2) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente: «6-bis. Per gli anni accademici 2023/2024 e 2024/2025 i percorsi universitari e accademici di formazione iniziale possono essere svolti, a esclusione delle attività di tirocinio e di laboratorio, con modalità telematiche, comunque sincrone, anche in deroga al limite previsto dall'articolo 2-bis, comma 1, secondo periodo, e in ogni caso in misura non superiore al 50 per cento del totale. Restano fermi, anche negli anni accademici di cui al primo periodo, i requisiti di accreditamento dei percorsi individuati dal decreto di cui all'articolo 2-bis, comma 4.»;
e) all'articolo 22, comma 2, le parole: «successivamente all'anno scolastico 2024/2025» sono sostituite dalle seguenti: «dopo il 31 dicembre 2024».
4. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono determinati, anche in deroga all'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, i compensi da corrispondere al presidente, ai membri e al segretario delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici banditi dal Ministero dell'istruzione e del merito per il reclutamento del personale dirigenziale, docente ed ATA delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nonchè al personale addetto alla vigilanza delle medesime prove concorsuali e al referente informatico d'aula in caso di procedure informatizzate, nonchè gli ulteriori compensi premiali a favore dei membri delle commissioni dei concorsi connessi all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e al conseguimento del target PNRR M4C1-14 al fine di assicurare la conclusione delle operazioni concorsuali nelle tempistiche stabiliti dal Piano medesimo. All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
5. L'onere complessivo per ogni procedura concorsuale derivante dalla revisione dei compensi prevista dal comma 4 non deve superare quello determinato in applicazione delle disposizioni vigenti.
6. All'articolo 1-bis, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «del 50 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «del 30 per cento»;
b) al comma 2, secondo periodo, le parole: «il 50 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «il 70 per cento».
 

Art. 21
Rafforzamento della capacità amministrativa del Ministero dell'istruzione e del merito

1. In ragione delle maggiori funzioni amministrative del Ministero dell'istruzione e del merito e, in particolare, alla necessità di garantire l'organizzazione e il funzionamento del sistema terziario di istruzione tecnologica superiore e del sistema di istruzione e formazione professionale (IeF.P.), nonchè alla necessità di rafforzare le funzioni di controllo e ispettive verso le istituzioni scolastiche e l'Amministrazione centrale e periferica del Ministero dell'istruzione e del merito, la vigente dotazione organica del Ministero dell'istruzione e del merito è incrementata di due posizioni dirigenziali di livello generale e di otto posizioni dirigenziali amministrative di livello non generale. A tal fine, è autorizzata la spesa di euro 523.711 per l'anno 2023 e di euro 1.571.133 a decorrere dall'anno 2024. Alla conseguente riorganizzazione si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, come modificato dall'articolo 1, comma 5, del presente decreto.
2. Il Ministero dell'istruzione e del merito, per le medesime finalità di cui al comma 1, è autorizzato nei limiti della vigente dotazione organica, a reclutare, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, un contingente pari a 40 unità di personale da inquadrare nell'Area dei funzionari del CCNL Comparto Funzioni Centrali 2019-2021 mediante l'indizione di procedure concorsuali pubbliche o anche attraverso lo scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici. A tal fine, è autorizzata la spesa di euro 594.646 per l'anno 2023 e di euro 1.783.937 a decorrere dall'anno 2024. È altresì autorizzata in favore del suddetto Ministero, per l'anno 2023, una spesa pari ad euro 467.754, di cui euro 300.000 per la gestione delle predette procedure concorsuali e di euro 167.754 per le maggiori spese di funzionamento connesse all'istituzione dei posti di dirigenziali di cui al comma 1 e all'assunzione del personale di cui al comma 2, e pari ad euro 33.551 annui, a decorrere dall'anno 2024, per le medesime spese di funzionamento.
3. La consistenza del fondo risorse decentrate del Ministero dell'istruzione e del merito è incrementata, in deroga ai limiti e ai termini finanziari previsti dalla legislazione vigente, di 6 milioni di euro per l'anno 2023, di 7,5 milioni di euro per l'anno 2024 e di 9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
4. Alla copertura degli oneri di cui ai commi 1, 2, 3, pari a euro 7.586.111 per l'anno 2023, a euro 10.888.621 per l'anno 2024 e a euro 12.388.621 annui a decorrere dall'anno 2025, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 

Art. 22
Rafforzamento della capacità amministrativa del Ministero dell'interno

1. In coerenza con gli obiettivi di valorizzazione delle competenze acquisite dal personale della pubblica amministrazione contenuti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), al fine di agevolare i percorsi di carriera del personale civile di livello dirigenziale che ha acquisito specifiche professionalità, fino al 31 dicembre 2027, gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale previsti nella dotazione organica del Ministero dell'interno possono essere conferiti a dirigenti di seconda fascia appartenenti ai ruoli dei dirigenti del medesimo Ministero, in deroga al limite percentuale di cui all'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e, comunque, nel limite massimo di due unità ulteriori.
2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
 

Art. 23
Istituzione dell'Ispettorato assistenza, attività sociali, sportive e di supporto logistico al Dipartimento della pubblica sicurezza

1. Allo scopo di assicurare l'immediato svolgimento in forma coordinata ed efficace dei compiti in materia di assistenza e attività sociali in favore del personale della Polizia di Stato e dei relativi familiari, di attività dei Gruppi sportivi della Polizia di Stato-Fiamme Oro, di approvvigionamento di beni, servizi e lavori, di monitoraggio e gestione delle risorse delle Direzioni Centrali ed Uffici di livello equiparato del Dipartimento della pubblica sicurezza e degli altri uffici dell'Amministrazione della Pubblica sicurezza privi di competenza territoriale aventi sede nel territorio di Roma Capitale, nonchè al fine di assicurare il supporto strumentale per soddisfare le esigenze generali del Ministero dell'interno è istituito l'Ispettorato assistenza, attività sociali, sportive e di supporto logistico al Dipartimento della pubblica sicurezza cui è preposto un dirigente generale di pubblica sicurezza, nell'ambito della dotazione organica vigente.
2. Con decreto del Ministro dell'interno sono definite l'articolazione, le competenze e la dotazione organica dell'Ispettorato di cui al comma 1, che acquisisce le risorse umane, strumentali e finanziarie dalle competenti articolazioni del Dipartimento della pubblica sicurezza che attualmente assolvono ai summenzionati compiti.
3. Ai fini dell'esercizio in forma coordinata di funzioni di carattere strumentale e di supporto, l'Amministrazione della pubblica sicurezza può articolarsi sul territorio anche con Ispettorati della Polizia di Stato, posti alle dipendenze del Dipartimento della pubblica sicurezza.
4. Conseguentemente, alla tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, nella colonna relativa alle funzioni, alla riga relativa alla qualifica di dirigente generale di pubblica sicurezza, dopo le parole «dirigente di ispettorato o di ufficio speciale di pubblica sicurezza;», sono aggiunte le seguenti: «dirigente di Ispettorato della Polizia di Stato;».
5. Con regolamento di cui all'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono apportate le modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208, conseguenti a quanto previsto dal comma 3.
6. Con successivi provvedimenti sono apportate le conseguenti modificazioni alle disposizioni concernenti l'organizzazione del Ministero dell'interno e del Dipartimento della pubblica sicurezza.
7. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai relativi adempimenti si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
 

Art. 24
Disposizioni per la funzionalità delle Prefetture-Uffici territoriali del Governo

1. All'articolo 5 del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Per le esigenze di funzionalità delle Prefetture-Uffici territoriali del Governo, a decorrere dall'anno 2023 e fino all'anno 2027, una quota pari al 30 per cento delle risorse di cui al comma 1 è riassegnata ad apposito programma dello stato di previsione del Ministero dell'interno.».
2. Allo scopo di garantire supporto alle Prefetture-Uffici territoriali del Governo delle province interessate dallo stato di emergenza, dichiarato con delibere del Consiglio dei Ministri in data 4, 23 e 25 maggio 2023, per gli eventi alluvionali verificatisi a far data dal 1° maggio 2023, il Ministero dell'interno è autorizzato ad assumere a decorrere dal 1°settembre 2023, con contratti di lavoro a tempo determinato di durata annuale, e comunque non superiore al 31 agosto 2024, per una spesa complessiva pari a euro 1.414.037 al lordo degli oneri a carico dello Stato, di cui euro 471.346 per l'anno 2023 ed euro 942.691 per l'anno 2024, 30 unità di personale non dirigenziale, con professionalità di tipo tecnico o amministrativo-contabile, appartenente all'Area funzionari, da destinare alle suddette Prefetture-Uffici territoriali del Governo. A tal fine, il Ministero dell'interno può ricorrere anche allo scorrimento delle graduatorie di concorsi pubblici, banditi da altre amministrazioni, per la medesima Area professionale. Il Ministro dell'interno individua con proprio provvedimento il numero delle unità di personale, di cui al primo periodo, da assegnare a ciascuna Prefettura-Ufficio territoriale del Governo.
3. Per le medesime finalità di cui al comma 2, il Ministero dell'interno è autorizzato all'acquisto di strumenti e prodotti informatici destinati a potenziare la funzionalità delle sale operative di protezione civile, per il supporto tecnico alle decisioni dei Centri coordinamento soccorsi delle Prefetture-Uffici territoriali del Governo e dei Centri operativi misti istituiti dai Prefetti. Ai fini dell'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di euro 260.000 per ciascuno degli anni 2023 e 2024.
4. Al fine di rafforzare l'azione delle Prefetture-Uffici territoriali del Governo di cui al comma 2, è altresì autorizzata la spesa al lordo degli oneri a carico dello Stato, di euro 376.920 per ciascuno degli anni 2023 e 2024, per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario rese dal personale in servizio presso le medesime Prefetture-Uffici territoriali del Governo.
5. All'articolo 6, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero», le parole: «nell'ambito delle quote stabilite a norma dell'articolo 3, comma 4, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione» sono soppresse.
6. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 2 a 4 del presente articolo, pari a euro 1.108.266 per l'anno 2023 ed euro 1.579.611 per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali», della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 

Art. 25
Disposizioni in materia di personale proveniente dai ruoli delle soppresse Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali e Scuola superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale

1. Il personale, di livello dirigenziale e non dirigenziale, proveniente dai ruoli delle soppresse Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali e Scuola superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale, che risulta inquadrato, alla data del 1° gennaio 2023, nell'elenco allegato al ruolo del personale civile dell'Amministrazione dell'interno confluisce definitivamente, in ordine di anzianità di servizio, nel rispetto delle aree di appartenenza, in un'apposita sezione ad esaurimento, contestualmente istituita nei ruoli del personale dell'Amministrazione civile dell'interno. Dall'attuazione del presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'amministrazione provvede ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Ai fini dell'attuazione del presente comma, si provvede alla riorganizzazione delle strutture del Ministero dell'interno mediante le procedure di cui all'articolo 13 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, come modificato dall'articolo 1, comma 5, del presente decreto. L'articolo 10, comma 6, secondo periodo, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, è soppresso. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
 

Art. 26
Riorganizzazione del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno e disposizioni concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco

1. Al fine di un più efficace riassetto organizzativo, maggiormente corrispondente alle esigenze delle strutture cui sono affidate funzioni di soccorso pubblico, difesa civile e prevenzione incendi, presso il Ministero dell'interno, nell'ambito del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, sono istituiti due uffici di livello dirigenziale generale, uno dei quali a competenza generale per l'attività ispettiva e per gli affari legali, al quale è preposto un prefetto, l'altro per la trattazione delle tematiche in tema di sicurezza sul lavoro e di salute fisica individuale del personale appartenente ai ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al quale è preposto un dirigente generale del predetto Corpo.
2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, la dotazione organica del Ministero dell'interno è incrementata, non prima del 1° settembre 2023, di un posto di prefetto, per la copertura dei cui oneri, pari ad euro 87.789 per l'anno 2023 e ad euro 263.365 annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Per l'ulteriore posizione di dirigente generale, si provvede con quanto disposto dall'articolo 15, comma 19, lett. a), n. 1 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44.
3. Fermo restando quanto previsto al comma 2, all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, come modificato dall'articolo 1, comma 5, del presente decreto.
4. Al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, mediante la pronta operatività, la funzionalità e l'efficienza del dispositivo di soccorso del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in deroga a quanto previsto dall'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, la durata del corso di formazione della procedura concorsuale per l'accesso al ruolo dei capi squadra e capi reparto con decorrenza dal 1° gennaio 2022, per un numero di posti corrispondente a quelli vacanti al 31 dicembre 2021, è ridotta, in via eccezionale, a cinque settimane.
5. Per le medesime finalità di cui al comma 4, in deroga a quanto previsto dagli articoli 38, comma 1, e 55, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, la durata dei corsi di formazione delle selezioni interne per la promozione alle qualifiche di pilota di aeromobile capo squadra, di nautico di coperta capo squadra, di nautico di macchina capo squadra e di sommozzatore capo squadra, con decorrenza 1° gennaio 2020, 1° gennaio 2021 e 1° gennaio 2022, per un numero di posti corrispondente rispettivamente a quelli vacanti al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021, è ridotta, in via eccezionale, a cinque settimane.
6. Agli oneri di cui ai commi 4 e 5, pari a euro 402.065 per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali», della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 

Art. 27
Disposizioni per il potenziamento dell'organico dell'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata

1. All'articolo 113-bis del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, la parola: «duecento» è sostituita dalla seguente: «trecento» e le parole: «con il regolamento adottato ai sensi dell'articolo 113, comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165»;
b) al comma 2, la parola: «centosettanta» è sostituita dalla seguente: «duecentosettanta» e la parola «cento» è sostituita dalla seguente: «duecento»;
c) al comma 4-bis, le parole: «2019/2021», sono soppresse.
2. Per l'incremento della dotazione organica di cui al comma 1, lettera a), pari a 100 unità appartenenti all'Area dei funzionari, da reclutare tramite le procedure di mobilità di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è autorizzata la spesa di euro 2.027.858 per l'anno 2023 e di euro 6.083.572 annui a decorrere dall'anno 2024.
3. Per gli oneri di funzionamento conseguenti all'incremento di cui al comma 2 è autorizzata la spesa di 202.732 euro per il 2023 e di 608.195 annui a decorrere dal 2024.
4. Per la corresponsione dei compensi per il lavoro straordinario è autorizzata la spesa di euro 170.918 per il 2023 e di euro 512.753 annui a decorrere dall'anno 2024.
5. Agli oneri complessivi di cui ai comma 2, 3 e 4, pari a euro 2.401.507 per il 2023 e a euro 7.204.519 annui a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali», della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 

Art. 28
Disposizioni di modifica del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44 recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche

1. Al decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, comma 3-bis, le parole: «previo superamento di una prova selettiva,» sono soppresse e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, previo superamento di una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con una riserva del 50 per cento dei posti banditi a favore dei predetti tirocinanti»;
b) all'articolo 3-ter:
1) al comma 1, dopo le parole: «procedure per il reclutamento» sono aggiunte le seguenti: «, nel rispetto dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,»;
2) al comma 2, dopo le parole: «le modalità di cui al medesimo comma 1» sono aggiunte le seguenti: «e nel rispetto dell'articolo 35 del decreto legislativo n. 165 del 2001».
2. Al decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, come modificato dall'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 12, comma 3-bis, dopo le parole: «di cui al comma 2, lettera b),» sono inserite le seguenti: «nonchè del personale proveniente dalle società a controllo pubblico ai sensi dell'articolo 17, comma 8.1,»;
b) all'articolo 17, comma 8.1, terzo periodo, dopo le parole: «primo periodo» sono inserite le seguenti: «, fatta eccezione per il personale proveniente dalle società a controllo pubblico,».
 

Capo II
Disposizioni in materia di agricoltura

Art. 29
Misure di contrasto alla peste suina africana

1. All'articolo 2, del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2022, n. 29, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole «per prevenire, contenere ed eradicare la peste suina africana» sono sostituite dalle seguenti: «per prevenire ed eradicare la peste suina africana anche mediante misure di contenimento della specie cinghiale (sus scrofa)»;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Il Commissario straordinario di cui al comma 1:
a) coordina i servizi veterinari delle aziende sanitarie locali competenti per territorio, per le finalità eradicative della peste suina africana ed il contenimento della specie cinghiale;
b) definisce, sentite le regioni interessate, il piano straordinario delle catture a livello nazionale e regionale con tempistica, obiettivi numerici di cattura e, sentita ISPRA, abbattimento e smaltimento, e lo comunica alle regioni;
c) individua all'interno del piano di cui alla lettera b) le aree di stoccaggio degli animali catturati o abbattuti e dell'eventuale smaltimento delle carcasse;
d) ordina alle competenti Autorità regionali di procedere all'attuazione del piano di cui alla lettera b) secondo le modalità previste;
e) monitora le attività delle regioni e verifica il raggiungimento degli obiettivi prefissati nei termini indicati;
f) verifica la regolarità delle procedure dell'abbattimento e della distruzione degli animali infetti e dello smaltimento delle carcasse di suini nonchè le procedure di disinfezione svolte sotto il controllo della ASL competente;
g) in caso di inerzia o mancato raggiungimento degli obiettivi da parte delle competenti autorità regionali attiva la procedura di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, per l'esercizio dei poteri sostitutivi con le medesime prerogative e strutture regionali, oppure affida a ditte specializzate il servizio utilizzando i fondi di cui al comma 2-quinquies del presente articolo.».
 

Art. 30
Potenziamento sistemi controllo PAC 2022/2027

1. All'articolo 1 del decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986, n. 898, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. Agecontrol S.p.A. svolge, inoltre, le seguenti attività in materia di controlli e di contrasto alle frodi agro-alimentari:
a) esecuzione dei controlli di conformità alle norme di commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli freschi e delle banane sia per il mercato interno sia per l'importazione e l'esportazione;
b) gestione della banca dati nazionale degli operatori ortofrutticoli (BDNOO);
c) esercizio della potestà sanzionatoria per gli illeciti amministrativi di cui al decreto legislativo 10 dicembre 2002, n. 306, fatte salve le competenze attribuite alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano;
d) esecuzione dei controlli ex post di cui al regolamento (UE) n. 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021;
e) verifiche istruttorie, contabili e tecniche nei settori di intervento di cui all'articolo 42 del regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, nonchè sugli aiuti per la distribuzione di ortofrutticoli, latte e prodotti lattiero-caseari agli istituti scolastici di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013;
f) esecuzione dei controlli sulle attività delegate dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura ai sensi del regolamento delegato (UE) n. 2022/127 della Commissione del 7 dicembre 2021;
g) ogni altra attività di controllo affidata dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, dalle regioni o dagli organismi pagatori regionali sulla base di appositi accordi ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.».
2. Agecontrol S.p.A. procede alla modifica del proprio statuto al fine di renderlo coerente con il quadro delle competenze di cui al comma 1.
3. Al decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, sono abrogati il comma 1 e il comma 3, lettere c) e d), dell'articolo 01 e l'articolo 16.
 

Art. 31
Disposizioni urgenti di semplificazione per il settore zootecnico

1. Nelle more della realizzazione di un efficiente coordinamento informatico dei dati relativi al patrimonio zootecnico nazionale che garantisca l'operatività della Banca dati unica zootecnica (BDUZ) di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52, al fine di assicurare la disponibilità, senza soluzione di continuità ed in forma digitale ed organizzata, dei dati di natura produttiva e riproduttiva, riconducibili all'ambito identificativo, di benessere animale, qualitativo, fisiologico e sanitario è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2023 e di 5 milioni di euro per l'anno 2024 per la prosecuzione del Progetto LEO Livestock Environment Opendata.
2. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 1, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2023 e a 5 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 

Art. 32
Implementazione della carta dell'uso dei suoli

1. Per consentire la completa realizzazione della Carta dell'uso dei Suoli, nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 18 milioni di euro per l'anno 2024.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023 e 18 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 

Capo III
Disposizioni urgenti in materia di sport

Art. 33
Disposizioni urgenti in materia di plusvalenze

1. All'articolo 86, comma 4, del testo unico delle imposte sul reddito, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole «o a un anno per le società sportive professionistiche,» sono sostituite dalle seguenti: «o a due anni per le società sportive professionistiche,»;
b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le plusvalenze realizzate mediante cessione dei diritti all'utilizzo esclusivo della prestazione dell'atleta per le società sportive professionistiche concorrono a formare il reddito in quote costanti ai sensi del primo periodo e alle condizioni indicate nel secondo periodo nei limiti della parte proporzionalmente corrispondente al corrispettivo eventualmente conseguito in denaro; la residua parte della plusvalenza concorre a formare il reddito nell'esercizio in cui è stata realizzata.».
2. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai contratti stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 34, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato di 2.740.000 euro nell'anno 2024, di 880.000 euro nell'anno 2025, di 490.000 euro nell'anno 2026, di 100.000 euro nell'anno 2027.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2.740.000 euro per l'anno 2024, 880.000 euro per l'anno 2025, 490.000 euro per l'anno 2026, 100.000 euro per l'anno 2027 e valutati in 290.000 euro per l'anno 2028, si provvede, per gli anni dal 2023 al 2027, mediante l'utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 1 e, per l'anno 2028, mediante riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
 

Art. 34
Disposizioni urgenti per lo svolgimento dei processi sportivi

1. Nei giudizi dinanzi alla giustizia sportiva aventi ad oggetto l'impugnazione di sanzioni comportanti penalizzazioni che hanno l'effetto di mutare la classifica finale delle competizioni a squadre, quale definitasi sulla base dei risultati dei singoli incontri, il CONI, le federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate, adeguano i propri statuti e regolamenti con l'obiettivo di rendere applicabili le penalità solo una volta esauriti i gradi della giustizia sportiva e favorire la formazione del giudicato prima della scadenza del termine per l'iscrizione al campionato successivo a quello sulla cui classifica va a incidere la penalizzazione, nel rispetto dei principi dell'equa competizione, della tempestività delle decisioni e del giusto processo. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il CONI stabilisce, con proprio provvedimento, i principi e le norme che assicurano l'attuazione di quanto previsto al precedente periodo. Entro i successivi quarantacinque giorni, le federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate adeguano i propri statuti e regolamenti ai predetti principi e norme. In difetto, il CONI, previa diffida, nomina un commissario ad acta e ne riferisce all'Autorità vigilante. Il commissario vi provvede entro sessanta giorni dalla nomina.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle sanzioni inflitte per i procedimenti che derivano dal mancato pagamento degli emolumenti, delle imposte e contributi riferiti ai rapporti di lavoro
 

Art. 35
Disposizioni urgenti in materia razionalizzazione e accelerazione dei processi sportivi

1. All'articolo 5-quaterdecies, comma 1, del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199, le parole: «e dilettantistici» sono soppresse.
 

Art. 36
Disposizioni urgenti in materia di controlli finanziari sulle società sportive professionistiche

1. All'articolo 13 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, dopo il comma 10, è aggiunto il seguente:
«10-bis. Allo scopo di garantire la possibilità di iscrizione ai prossimi campionati sportivi, il regolare svolgimento degli stessi e l'equa competizione, le società sportive professionistiche sono sottoposte, al fine di verificarne l'equilibrio economico e finanziario, a tempestivi, efficaci ed esaustivi controlli e ai conseguenti provvedimenti stabiliti dalle federazioni sportive nazionali nei rispettivi statuti, secondo modalità e principi approvati dal CONI, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.».
 

Art. 37
Misure urgenti in materia di credito d'imposta a sostegno dell'associazionismo sportivo

1. All'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole: «dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11,» sono inserite le seguenti: «nonchè per contrastare l'aumento dei costi dell'energia elettrica e del gas»;
b) al primo periodo, dopo le parole: «dal 1° gennaio 2023 al 31 marzo 2023» sono inserite le seguenti: «, nonchè per quelli effettuati dal 1° luglio 2023 al 30 settembre 2023.»;
c) al terzo periodo, dopo le parole: «primo trimestre 2023» sono inserite le seguenti: «, nonchè a 1 milione di euro per il trimestre compreso tra il 1° luglio 2023 e il 30 settembre 2023».
2. Le agevolazioni previste al comma 1 sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo, e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura.
3. L'investimento di cui al comma 1 in campagne pubblicitarie, relativamente al trimestre compreso tra il 1° luglio 2023 e il 30 settembre 2023, deve essere di importo complessivo non inferiore a 10.000 euro e rivolto a leghe e società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche con ricavi, di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relativi al periodo d'imposta 2022, e comunque prodotti in Italia, almeno pari a 150.000 euro e fino a un massimo di 15 milioni di euro. Per le società e associazioni sportive costituite a partire dall'anno 2022, ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, deve ritenersi rilevante esclusivamente la soglia dell'investimento complessivo minimo non inferiore a 10.000 euro e non anche la soglia relativa ai ricavi delle medesime società e associazioni. Le società sportive professionistiche e società e associazioni sportive dilettantistiche, oggetto della presente disposizione, devono certificare di svolgere attività sportiva giovanile.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 1 milione di euro per l'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 

Art. 38
Misure urgenti per la corretta realizzazione dei Giochi di «Milano-Cortina 2026»

1. Al decreto-legge 11 marzo 2020, n. l6, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, dopo il comma 2, è inserito il seguente:
«2-bis. Alle assunzioni a tempo determinato effettuate dalla Fondazione per lo svolgimento delle attività di cui al comma 2, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96. Alle già menzionate assunzioni non si applicano, altresì, le previsioni di cui agli articoli 23 e 31 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, comunque entro il limite dei trentasei mesi.»;
b) all'articolo 3, dopo il comma 2-quater è inserito il seguente:
«2-quinquies. La Società è iscritta di diritto nell'elenco di cui all'articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 per la progettazione, l'affidamento e l'esecuzione delle opere di cui ai commi 2 e 2-quater.».
 

Art. 39
Misure straordinarie sul personale del Comune di Cortina d'Ampezzo in ordine ai XXV Giochi olimpici invernali «Milano Cortina 2026»

1. Al fine di consentire l'organizzazione e la realizzazione delle attività connesse ai XXV Giochi olimpici e paralimpici invernali "Milano Cortina 2026", a decorrere dall'esercizio finanziario 2023 e fino al 31 dicembre 2026, ai comuni di Anterselva, Bormio, Cortina d'Ampezzo, Livigno, Predazzo, Tesero e Valdisotto, non si applicano i limiti di spesa per lavoro flessibile di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per la quota di spesa finalizzata alla realizzazione delle relative attività. Le assunzioni nei predetti comuni sono comunque subordinate all'asseverazione da parte dell'organo di revisione del rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio.
2. Al fine di accelerare le procedure di reclutamento di cui al comma 1, i suddetti comuni possono anche procedere a procedure selettive semplificate, che prevedano solo la valutazione dei titoli e un colloquio. I contratti di lavoro a tempo determinato di cui al presente articolo possono essere stipulati per un periodo complessivo comunque non eccedente il termine del 31 dicembre 2026. Le graduatorie delle procedure semplificate di cui al primo periodo sono utilizzabili esclusivamente per le attività di cui al presente articolo.
3. La spesa di personale derivante dall'applicazione del presente articolo non rileva ai fini dell'articolo 1, commi 557, 557-bis, 557-ter e 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
 

Art. 40
Misure urgenti sulla composizione del tavolo tecnico in materia di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali

1. All'articolo 10-quater, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, dopo le parole: «Ministro per gli affari europei,» sono inserite le seguenti: «del Ministro per lo sport e i giovani,».
 

Art. 41
Disposizioni urgenti in materia di vincolo sportivo

1. A decorrere dal 1° luglio 2023, al fine di tutelare i vivai giovanili e i relativi investimenti operati dalle associazioni e società sportive dilettantistiche, l'articolo 31, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, non si applica agli atleti praticanti discipline sportive dilettantistiche, per i quali le federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate possono prevedere un tesseramento soggetto a vincolo per una durata massima di due anni. I regolamenti delle federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate prevedono altresì le modalità e le condizioni per i trasferimenti degli atleti di cui al primo periodo, determinando gli eventuali premi di formazione tecnica sulla base dei criteri stabiliti dall'articolo 31, comma 3, del decreto legislativo n. 36 del 2021.
 

Capo IV
Disposizioni in materia di lavoro

Art. 42
Disposizioni in materia di cassa integrazione straordinaria in deroga

1. Per le imprese di interesse strategico nazionale con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a mille, che hanno in corso piani di riorganizzazione aziendale non ancora completati per la complessità degli stessi, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze può essere autorizzato, a domanda, in via eccezionale e in deroga agli articoli 4 e 22 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, in continuità con le tutele già autorizzate, un ulteriore periodo di cassa integrazione straordinaria per una durata massima di ulteriori quaranta settimane fruibili fino al 31 dicembre 2023, al fine di salvaguardare il livello occupazionale e il patrimonio delle competenze dell'azienda medesima.
2. Alla fattispecie di cui al comma 1 non si applicano le procedure e i termini di cui agli articoli 24 e 25 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
3. I trattamenti di cui al comma 1 sono riconosciuti nel limite di spesa di 46,1 milioni di euro per l'anno 2023. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al primo periodo. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.
4. Alla copertura degli oneri di cui al comma 3, pari a 46,1 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per l'occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
 

Capo V
Disposizioni per il Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025 e finali

Art. 43
Disposizioni per il Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025

1. Per la realizzazione di investimenti di digitalizzazione dei cammini giubilari e di una applicazione informatica sul patrimonio sacro di Roma, funzionali all'ospitalità e alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025 da parte della Santa Sede, che hanno importanti ricadute turistiche per lo Stato italiano e sono funzionali all'accoglienza dei pellegrini, è autorizzata la spesa di 7.630.000 euro per l'anno 2023 che sono assegnati alla Santa Sede.
2. Gli investimenti di cui al comma 1 sono avviati e realizzati a seguito della stipulazione, tra la Santa Sede e il Ministero del turismo per l'Italia, di una intesa, con la quale sono individuati gli indirizzi e le azioni, nonchè il piano degli interventi e delle opere necessari, e definiti i reciproci impegni nell'ambito delle risorse di cui al medesimo comma 1.
3. Agli oneri determinati dal comma 1, pari a 7.630.000 di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo unico nazionale per il turismo di conto capitale, di cui all'articolo 1, comma 368, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
4. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo il comma 427-bis è inserito il seguente:
«427-ter. La società «Giubileo 2025» è iscritta di diritto nell'elenco di cui all'articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, per gli appalti di lavori, di servizi e di forniture funzionali ai compiti ad essa assegnati dall'articolo 1, commi da 420 a 443.».
 

Art. 44
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 giugno 2023
 

MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio dei Ministri
Zangrillo, Ministro per la pubblica amministrazione
Abodi, Ministro per lo sport e i giovani
Piantedosi, Ministro dell'interno
Nordio, Ministro della giustizia
Crosetto, Ministro della difesa
Giorgetti, Ministro dell'economia e delle finanze
Lollobrigida, Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste
Calderone, Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Valditara, Ministro dell'istruzione e del merito
Bernini, Ministro dell'università e della ricerca
Sangiuliano, Ministro della cultura
Schillaci, Ministro della salute
Garnero Santanchè, Ministro del turismo
Pichetto Fratin, Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica
Salvini, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Visto, il Guardasigilli: Nordio