Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti
Comando generale
del Corpo delle Capitanerie di porto
Reparto VI
Sicurezza della Navigazione e Marittima
3°Ufficio

Roma, data del protocollo

 

A: VEDASI ELENCO INDIRIZZI
…omissis…


Circolare Titolo: Security n. 57/2023


Argomento: Tessere di libero accesso ai porti nazionali (articolo 5 del DM 8 giugno 1987); coerenza dell’istituto con le norme di security - Chiarimenti.

1. Scopo
Fornire ai Comandi territoriali gli opportuni chiarimenti in relazione all’argomento - già comunicati alla Capitaneria di porto di Ancora in sede di risposta a quesito - per l’opportuna ed omogenea applicazione delle norme di Maritime security a livello locale.

2. Premessa
È pervenuto a questo Comando generale un quesito da parte della Capitaneria di porto di Ancona relativamente alla coerenza dell’istituto delle tessere di libero accesso ai porti nazionali - di cui al DM 8 giugno 1987 - con le norme internazionali, unionali e nazionali applicabili in materia di security. La richiesta, in particolare, riguarda la legittimità di prevedere, all’interno dei piani di security portuali (PSP) - come approvati dal Prefetto, a seguito di adozione da parte della Conferenza di servizi per la sicurezza portuale - eventuali misure di controllo ulteriori per il personale dotato del tesserino di accesso ai porti nazionali.
Al riguardo, è necessario considerare che:
> il D.lgs. n° 203/2007 e il DM dell’8.06.2007 sono fonti normative aventi diversa gerarchia, fonte primaria il primo, fonte secondaria il secondo, cosicché eventuali antinomie tra norme dell’una e dell’altra fonte devono essere risolte attribuendo preferenza alle norme previste dalla fonte primaria;
> il D.lgs. 203/2007 prevede, all’allegato 2, che il Piano di Sicurezza dettagli i requisiti di accesso al porto.

3. Disposizioni
Per quanto precede, l’accesso al porto non sarà automaticamente assicurato solo in ragione del possesso del tesserino di libero accesso ai porti nazionali di cui all’art. 5 del DM 8 giugno 1987, qualora il Piano preveda diverse misure di controllo cui sottoporre coloro che necessitano di accedere alla sola area portuale come definita ed individuata all’interno del Piano di sicurezza del porto.
Resta inteso, tuttavia, che eventuali controlli di “background check” - obbligatori, a norma del PNSM rev. (DM n. 287 del 20.09.2022) solo per il personale che debba accedere in maniera continuativa ai singoli impianti portuali per un’attività professionale “stabile” a bordo o all’interno della facility - possono esser richiesti - tramite la necessaria collaborazione della Polizia di frontiera - solo se previsti e regolamentati espressamente all’interno del Piano e qualora, nella pertinente valutazione di sicurezza (PSA), siano stati espressamente individuati “i membri del personale del porto da sottoporre ad un controllo dei precedenti penali e/o ad una verifica di sicurezza a causa della loro interazione con aree ad alto rischio” (cfr. allegato 1 D.lgs. 203/2007).

4. Conclusioni
La presente Circolare è pubblicata sul sito istituzionale del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera alla sezione “Sicurezza della Navigazione”¹ a fini di pubblicità legale ai sensi dell’articolo 32 della legge n. 69/2009 e, esclusivamente, inviata alle parti interessate cui compete la puntuale implementazione delle misure ivi indirizzate.
Il personale del 3° Ufficio - Maritime security è a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
 

IL CAPO REPARTO
Amm. Isp. Capo (CP) aus. rich. Luigi GIARDINO

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¹ https://www.guardiacostiera.gov.it/normativa-e-documentazione