Tribunale Siena, Sez. Pen., 25 ottobre 2022, n. 527 - Infortunio durante le lavorazioni di smussamento delle estremità di lastre di vetro di uno specchio



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI SIENA

SEZIONE PENALE


Il Tribunale Ordinario di Siena, Sezione penale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott. Andrea Grandinetti, all'esito dell'udienza, tenutasi il giorno 20 ottobre 2022, ha pronunciato e pubblicato la seguente

SENTENZA



nel procedimento penale di primo grado, iscritto al numero di R.G. DIB. in epigrafe indicato,

nei confronti di

(...) , nata ad ,(...) il (...), con domicilio eletto presso lo studio del difensore di fiducia (...)

libera, già presente, oggi non comparsa

difesa di fiducia dall'avvocato (...), del Foro di Siena (...)

assente, sostituito per delega scritta dall'avvocato (...), del Foro di Siena

e nei confronti di

(...), nato ad (...), il (...), residente e con domicilio determinato in (...),(...)

libero, assente

difeso di fiducia dall'avvocato (...), del Foro di (...) del Foro di (...)

presente la seconda, anche in sostituzione della prima

in cui è persona offesa, non costituitasi parte civile

(...) , nato a (...), il (...), residente in (...)

già presente, non comparso all'udienza del 20.10.2022

difeso di fiducia dall'avvocato (...), del Foro di (...)

non comparsa

IMPUTATI

per il delitto p. e p. dall'art. 590, terzo comma, cod pen., perché (...) nella qualità di legale rappresentante della ditta (...) s.r.l, e dunque datore di lavoro, e (...), socio della predetta impresae, di fatto, datore di lavoro, facevano sì che il dipendente (...), incaricato di seguire le lavorazioni di smussamento delle estremità delle lastre di vetro di uno specchio mediante l'utilizzo di un apposito macchinario, si procurasse lesioni personali consistite in "lesione vascolare del polso sinistro", della durata di oltre 40 giorni.

In particolare, il lavoratore, maneggiando lo specchio, a causa di movimenti maldestri e che non tenevano conto degli spazi necessari per effettuarne lo spostamento, non riusciva ad evitare che lo stesso oggetto urtasse contro una macchina ivi presente e che, di conseguenza, si rompesse e con la parte divenuta tagliente rovinasse sul suo avambraccio sinistro, procurandogli le predette lesioni.

Fatto avvenuto per colpa generica e specifica e, segnatamente:

-per la violazione dell'art. 57, primo comma, lett. a) e b), D.Lgs. n. 81 del 2008, perché non si assicuravano che il lavoratore D.D. avesse ricevuto una formazione sufficiente ed adeguata al lavoro da svolgere e, segnatamente, non lo istruivano a movimentare correttamente ed in spazi privi di ostacoli gli elementi oggetto di lavorazione;

-per la violazione dell'art. 18, primo comma, lett. d), D.Lgs. n. 81 del 2008, perché non fornivano al lavoratore D.D. idonei e necessari dispositivi di protezione individuale da utilizzare nello svolgimento delle mansioni lavorative cui era demandato (in particolare, il lavoratore maneggiava uno specchio con un paio di guanti 'di cotone', inidonei a prevenire il rischio di tagli).

In (...) (SI), il 4 aprile 2016.
 

 

FattoDiritto


I. Con atto ex art. 552 c.p.p.., emesso in data 29.10.2020, il locale Pubblico Ministero traeva a giudizio gli odierni imputati per rispondere dei reati loro ascritti, come meglio descritti nell'imputazione sopra compiutamente ritrascritta, indicando il giorno 18 maggio 2021 per la celebrazione della prima udienza dibattimentale.

II. All'udienza tenutasi nella data appena menzionata, innanzi ad altro Giudice, ritenuta rituale l'instaurazione del rapporto processuale, in ragione della regolarità delle notifiche, il Tribunale ordinava procedersi in assenza delle persone imputate, non comparse, eppure stimate a conoscenza del procedimento e del processo avuto riguardo a plurimi indici di cui all'art. 420-bis c.p.p.. (inter alia, quanto alla :(...) valida elezione di domicilio presso lo studio del difensore di fiducia, con il quale - a quanto constasse al Tribunale - si era data instaurazione di un effettivo rapporto fiduciario; quanto allo (...) nomina fiduciaria e conferimento di procura speciale in favore dei difensori di fiducia, con i quali si era data, parimenti, instaurazione di una effettiva relazione professionale). Esaurita la costituzione delle parti, in assenza di questioni preliminari o richieste di riti alternativi, il Tribunale dichiarava aperto il dibattimento e, data per letta l'imputazione, invitava le parti a rassegnare le rispettive richieste di prova. Sentite le parti, il Tribunale ammetteva i mezzi di prova come richiesti ed acquisiti i documenti prodotti dal Pubblico Ministero, nulla opponendo i difensori degli imputati, differiva il processo al 5.11.2021, per l'attività istruttoria.

III. All'udienza celebrata il 5 novembre 2021 il Tribunale, preliminarmente, dava atto del mutamento della persona fisica del giudicante, intervenuto a seguito di riassegnazione del procedimento in ossequio alle disposizioni tabellari. Invitate le parti a formulare eventuali osservazioni e/o richieste, la Difesa (...), ritenuto trattarsi di ipotesi accusatoria procedibile a querela, non rintracciabile nel fascicolo delle indagini preliminari, chiedeva adottarsi pronunzia di non doversi procedere per difetto ab origine della necessaria pertinente condizione di procedibilità, producendo all'uopo provvedimento di richiesta di archiviazione, formulata dal locale Pubblico Ministero, nell'ambito del procedimento penale n. (...), R.G.N.R. Sentita la Difesa (...), adesiva alla richiesta del co-imputato ed il Pubblico Ministero, contrario all'adozione della relativa pronunzia, il Tribunale non dava seguito alla sollecitazione ad opera della Difesa delle persone imputate, richiamando l'imputazione formulata dal locale Pubblico Ministero, in ordine a delitto procedibile d'ufficio, non emergendo, in quella fase processuale, alcun elemento di fatto divergente tale da corroborare la prospettazione difensiva. Preso atto dell'assenza di ulteriori questioni o richieste di riti riformulabili, il Giudice dichiarava nuovamente aperto il dibattimento e, come richiesto dalle parti, confermava, condividendone le valutazioni sottese, l'ordinanza ammissiva dei mezzi di prova già adottata da altro Giudice. Pur in assenza del Pubblico Ministero togato, nulla osservando le parti processuali, si procedeva quindi all'istruttoria dibattimentale, tramite l'escussione della persona offesa (...), nel corso della quale quest'ultimo - su richiesta del Tribunale - redigeva un disegno a firma libera dei luoghi rilevanti in vista dell'imputazione, che veniva acquisito al fascicolo del dibattimento all'esito della escussione, nulla opponendo le altre parti processuali. Riservata all'esito dell'istruttoria la decisione in ordine alla sollecitata - dalla Difesa (...)- escussione di (...) (indicato dal (...) come presente al momento dell'episodio di cui all'ipotesi accusatoria), il Tribunale rinviava in prosecuzione al giorno 24.01.2022.

IV.All'udienza del 24 gennaio 2022 (previo contraddittorio tra le parti in ordine alla qualificazione dei dichiaranti ed acquisizione dei pertinenti provvedimenti di separazione ed archiviazione delle relative posizioni, originariamente oggetto d'indagine) si procedeva all'escussione, quali testimoni semplici di (...) A. su accordo delle parti il rapporto di infortunio del 5.04.2016, nonché la "delega approfondimenti" redatta in data 12.12.2019, il Giudice rinviava - per esaurimento dell'istruttoria dibattimentale - al 21.02.2022.

V.All'udienza del 21 febbraio 2022, acquisiti i documenti prodotti dalla Difesa (...) (visura societaria, omologa separazione (...) e lettera inviata alla (...) quale legale rappresentante), nulla opponendo le altre parti processuali, si proseguiva oltre nell'istruttoria dibattimentale, tramite l'escussione di (...)., che edotta delle facoltà astensive previste dalla legge, dichiarava di voler rispondere alle domande poste dalle parti e dal Tribunale. Sentita la teste (...), il Giudice disponeva l'acquisizione di documenti prodotti dal Pubblico Ministero, senza alcuna opposizione ad opera della Difesa delle persone imputate. L'avvocato (...) nell'interesse di (...) insisteva nella sollecitazione del potere di cui all'art. 507 c.p.p.., in vista della citazione d'ufficio dei dichiaranti (...) e (...), stimati a conoscenza di circostanze la cui emersione veniva considerata assolutamente necessaria in vista della decisione. Sentito il Pubblico Ministero, che non si opponeva alla citazione, rappresentando comunque come non si sarebbero dati i presupposti d'operatività dell'art. 507 c.p.p.., il Tribunale dava seguito alla sollecitazione del potere officioso previsto dalla legge ed ordinava la citazione, a cura della Cancelleria dei dibattimento, dei dichiaranti (...) e (...) per l'udienza del 29 aprile 2022.

VI.All 'udienza tenutasi in data 29 aprile 2022 il Tribunale procedeva all'escussione, ai sensi dell'art. 507 c.p.p.., dei dichiaranti (...) All'esito, il processo veniva rinviato all'udienza del 16 settembre 2022 per la discussione.

VII. All'udienza del 16 settembre 2022, il Tribunale, preso atto della comparizione personale della persona imputata (...), revocava l'ordinanza dichiarativa dell'assenza della predetta, adottata in data 18.05.2021. Esaurita l'istruttoria dibattimentale previa acquisizione della sentenza n. (...)/2021, adottata in data 12.02.2021 dal Tribunale ordinario di Siena, in composizione monocratica (sprovvista di irrevocabilità), nonché di sentenza dichiarativa di fallimento n. (...)/2019, adottata dal Tribunale di Siena, sezione fallimentare, il Giudice indicava come utilizzabili tutti gli atti presenti nel fascicolo del dibattimento ed invitava le parti a rassegnare le rispettive conclusioni. Sentite le argomentazioni delle parti, il Tribunale rinviava per repliche all'udienza del 20.10.2022.

VIII. All'udienza del 20 ottobre 2020, preso atto della rinunzia alle repliche da parte del Pubblico Ministero, il Giudice dichiarava chiuso il dibattimento e si ritirava in camera di consiglio per deliberare. Terminata la deliberazione, veniva pronunziata la presente sentenza, dando lettura del dispositivo in udienza alla presenza delle parti processuali, fissando in giorni 15 il termine per il deposito in Cancelleria delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

S.: 1. L'ipotesi accusatoria oggetto dell'enunciato imputativo formulato dalla parte pubblica - pag. 5; 2. Ricognizione del compendio probatorio utilizzabile in vista della decisione - pag. 6; 3. Ricostruzione dei fatti alla luce del compendio probatorio utilizzabile in vista della decisione - pag. 13; 4. Qualificazione (in chiave attiva ovvero omissiva) dell'illecito penale oggetto dell'imputazione elevata nei confronti degli odierni imputati - pag. 26; 5. Sulla ricorrenza di una posizione di garanzia in capo alle persone imputate - pag. 30; 6. Sull'efficacia eziologica del contegno (omissivo) penalmente rilevante - pag. 34; 7. Considerazioni in materia di colpa - pag. 45 8. Conclusioni in punto di penale responsabilità delle persone imputate -pag. 53 9. Sulla insussistenza dei presupposti d'operatività della fattispecie attenuante di cui all'art. 62-bis c.p. - pag. 54; 10. Trattamento sanzionatorio e statuizioni conseguenti - pag. 55; 11. Sulla (mancata) concessione della sospensione condizionale della pena e della non menzione ex art. 175 cod. pen. - pag. 57; 12. Statuizioni volte all assolvimento del dovere di denunzia di cui all'art. 331 c.p.p.. -pag. 58; . Dispositivo - pag. 59.

1. L'IPOTESI ACCUSATORIA OGGETTO DELL'ENUNCIATO IMPUTATIVO FORMULATO DALLA PARTE PUBBLICA.

1.1. Il locale Pubblico Ministero traeva a giudizio le persone imputate per rispondere del reato di lesioni personali colpose, asseritamente inveratesi, in (...)(SI), il 4 aprile 2016, a cagione della violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

1.2. In particolare - secondo la prospettazione accusatoria (...)- , nella qualità di legale rappresentante della ditta (...) S.R.L.S. e dunque datore di lavoro (formale), nonché (...), socio e datore di lavoro di fatto della predetta impresa, "facevano sì che il dipendente (...) incaricato di eseguire le lavorazioni di smussamento delle estremità delle lastre di vetro di uno specchio", si procurasse - urtando con lo specchio contro un macchinario ivi presente, con conseguente rottura del citato oggetto di vetro e caduta di parti taglienti sull'avambraccio dell'odierna p.o. - lesioni personali consistite in "lesione vascolare del polso sinistro", della durata di oltre 40 giorni; lesioni:

(a) occorse, per colpa generica e specifica, a cagione:

- della violazione dell'obbligo di cui all'art. 37, primo comma, lett. a) e b), D.Lgs. n. 81 del 2008 di sufficiente ed adeguata formazione al lavoro da svolgere; segnatamente il (...) non sarebbe stato istruito a movimentare correttamente ed in spazi privi di ostacoli gli elementi oggetto di lavorazione;

- nonché del dovere specifico previsto dall'art. 18, primo comma, lett. d), D.Lgs. n. 81 del 2008 di dotare il lavoratore di idonei dispositivi di protezione individuale, da utilizzare necessariamente nello svolgimento delle mansioni lavorative cui era stato demandato; segnatamente, il (...) sarebbe stato dotato, per la lavorazione del vetro, soltanto di un 'paio di guanti di cotoni, inidonei a prevenire il rischio di tagli;

(b) che - secondo l'ipotesi accusatoria - non si sarebbero verificate qualora i datori di lavoro (formale e di fatto) avessero assicurato adeguata formazione ed idonea dotazione di dispositivi di protezione individuale.

2. RICOGNIZIONE DEL COMPENDIO PROBATORIO UTILIZZABILE IN VISTA DELLA DECISIONE.

2.1. Preliminarmente rispetto alla valutazione degli elementi di prova acquisiti all'esito dell'istruzione dibattimentale, giova premettere alcune considerazioni in ordine alla selezione del materiale probatorio utilizzabile in vista della presente decisione.

2.2. Ad avviso del Tribunale, anzitutto, alcun dubbio può seriamente predicarsi in ordine alla utilizzabilità degli elementi probatori traibili dall'attività istruttoria espletata all'udienza del 5.11.2021, celebrata alla presenza dei Difensori degli odierni imputati, nonché del vice-Procuratore onorario, espressamente delegato - nonostante il disposto di cui all'art. 17, terzo comma, D.Lgs. n. 116 del 2017 0 ' a rappresentare l'ufficio del Pubblico Ministero presso il Tribunale ordinario di Siena, per mezzo di apposito atto di delega n. 296/2021, conservato presso la Cancelleria del dibattimento di questo Tribunale. Conclusione che:

(a) s'impone alla luce dell'assenza di alcuna disposizione che preveda espressamente la sanzione-nullità (speciale), ovvero l'inutilizzabilità per il caso della violazione dei criteri che delimitino (l'insorgenza e) l'esercizio del potere di delega, da parte del Procuratore della Repubblica, al vice-Procuratore onorario delle funzioni di Pubblico Ministero innanzi al Giudice del dibattimento; ciò che, avuto riguardo ai principio di tassatività delle sanzioni processuali, positivizzato dall'art. 177 c.p.p.., impedisce possa rintracciarsi alcuna patologia differente dalla mera irregolarità (nell'intervento della parte pubblica) in ipotesi siffatte;

(b) non si presta ad essere falsificata dal riferimento all'art. 178, primo comma, lett. a), c.p.p.., applicabile (non già all'ufficio del Pubblico Ministero, bensì) esclusivamente a quello del Giudicante, peraltro in casi differenti dall'erronea instaurazione del processo innanzi al giudice onorario, piuttosto che a quello togato (cfr. Cass, pen., sez. III, 31 maggio 2011, n. 21772, rv. 250373-01, Pres. D.M., est. G., imp. M.);

(c) non può essere seriamente contrastata dal riferimento all'art. 178, primo comma, lett. b), c.p.p.., nella parte relativa alla partecipazione del Pubblico Ministero al procedimento nemmeno come ricostruita dalla recente opinione giurisprudenziale espressa da Cass, pen., sez. V, 28 dicembre 2020, n. 37524, rv. 280077-01, Pres. S., est. M., imp. Ambrosino, volta che si consideri come, lungi dal darsi alcun mancato conferimento, in rerum natura, di delega, con conseguente mancata - sostanziale partecipazione della parte pubblica, l'udienza del 5.11.2021 si è celebrata alla presenza di un soggetto, avente "i requisiti essenziali per ricoprire l'incarico", facente parte dell'Ufficio del Pubblico Ministero presso il Tribunale ordinario di Siena, espressamente incaricato - con delega nominativa, dal Procuratore della Repubblica, ovvero da suo delegato - dello svolgimento delle funzioni requirenti (cfr. già Cass, pen., sez. VI, 30 settembre 1996, rv. 205909-01, Pres. P., est. T., imp. B., in relazione all'art. 72 R.D. n. 12 del 1941; regula iuris estensibile al regime giuridico attualmente vigente, come modificato dal D.Lgs. n. 116 del 2017, trattandosi di principi che trascendono l'abrogato art. 72 cit.; cfr. più recentemente Cass, pen., sez. VI, 9 maggio 2017, n. 22555, rv. 270154-01, Pres. I., est. T., imp. P. e altro); ciò che impedisce possano estendersi al caso di specie i principi di diritto espressi dalla giurisprudenza di legittimità per i casi di mancato conferimento ab origine ed in rerum natura di delega.

2.2.1. Invero, anche a voler - speculativamente - ritenere che la violazione dei criteri di delega, da parte del Procuratore della Repubblica, al vice-Procuratore onorario, integri un'ipotesi capace di riverberarsi sulla partecipazione della parte pubblica, rilevante ai sensi dell'art. 178, primo comma, lett. b), c.p.p.., ad avviso del Tribunale non si darebbe, nell'attività espletata all'udienza del 5.11.2021:

(a) alcuna patologia eccepibile dalla Difesa degli imputati:

- che alcun interesse direttamente tutelato dal legislatore potrebbero vantare: 1) né m relazione alla precipua osservanza dell'art. 17, terzo comma, D.Lgs. n. 116 del 2017, regola di organizzazione interna all'ufficio del Pubblico Ministero; 2) né riguardo alla partecipazione all'attività istruttoria del Pubblico Ministero togato, in luogo del vice-Procuratore onorario, atteso che l'interesse sotteso alla esclusione di determinati reati dalla delegabilità ai magistrati onorari deve stimarsi tutelato (non già ex latere della parte privata, bensì) soltanto dal lato della parte pubblica, interessata ad assicurare la presenza del Pubblico Ministero togato in relazione a reati dotati di maggiore complessità tecnico-giuridica;

- che, comunque, non ha eccepito alcunché, prima, ovvero immediatamente dopo, l'attività asseritamente invalida, con quanto ne segua - in punto di (in)deducibilità - ai sensi dell'art. 182, secondo comma, c.p.p..;

- che, in ogni caso, avrebbe dato corso ad un'ipotesi di sanatoria, dandosi sostanziale accettazione dell'attività anche istruttoria espletata alla presenza del vice-Procuratore onorario, in luogo del P.m. togato;

(b) alcuna patologia eccepibile, nei limiti di cui all'art. 180 c.p.p.., dallo stesso Pubblico Ministero, poiché:

- proprio l'ufficio della parte pubblica avrebbe dato corso, ovvero quantomeno concorso all'inverarsi dell'ipotesi di nullità, con quanto ne segua - in punto di (in)deducibilità - ai sensi dell'art. 182, secondo comma, c.p.p..;

- comunque, alcuna eccezione è stata formulata prima, ovvero immediatamente dopo, l'attività asseritamente viziata, con quanto ne segua - in punto di (in)deducibilità - ai sensi dell'art. 182, secondo comma, c.p.p..;

- in ogni caso si sarebbe data sanatoria, ai sensi dell'art. 183 c.p.p.., ad opera della parte pubblica, dandosi sostanziale accettazione dell'attività anche istruttoria espletata all'udienza del 5.11.2021, con utilizzo degli elementi probatori in quella sede acquisiti in vista delle valutazioni di competenza formulate nel corso dell'istruttoria dibattimentale, nonché, da ultimo, in sede di discussione del procedimento.

2.3. Sempre in tema di selezione del materiale probatorio, giova soffermarsi, funditus, sulla questione relativa all'utilizzabilità degli elementi probatori traibili dall'escussione, in qualità - ab origine - di teste "puro", della persona offesa, (...), che:

(a) dopo aver descritto, nel dettaglio, l'attività di lavorazione dello specchio durante la quale egli - a cagione della rottura del citato oggetto - subiva le lesioni di cui all'imputazione, a specifica domanda del Pubblico Ministero d'udienza, ha chiarito come nell'immediatezza dei fatti: 1) dapprima, avesse confermato alle forze dell'ordine - nel frattempo intervenute presso i locali della (...) - di essersi ivi recato in qualità di cliente, al fine di acquistare uno specchio, la caduta del quale avrebbe costituito la causa di quanto occorsogli, come riferito loro dallo (...) ; 2) successivamente, avesse ribadito la dianzi descritta versione dei fatti alla polizia giudiziaria intervenuta per accertamenti investigativi al Pronto Soccorso dell'Azienda O.U.S.C. - queste ultime - oggetto di iniziale, sostanziale, conferma ad opera di ciascuno dei dipendenti della (...) presenti in data 4.04.2016 e sentiti a sommarie informazioni e successivamente iscritti diversamente dal (mai sottoposto ad indagini, a quanto consti a questo Giudice) nel registro delle notizie di reato in ordine al delitto di favoreggiamento personale, la cui posizione veniva definita con apposito decreto di archiviazione adottato dal locale G.i.p. a cagione dell'intervenuta, spontanea, ritrattazione ad opera dei medesimi (vedasi, amplius, infra);

(b) ribadiva - in sede di contro-esame, ad opera della Difesa degli odierni imputati (cui si procedeva senza alcuna interruzione dell'audizione) - di aver inizialmente reso una versione dei fatti divergente da quanto, successivamente, riferiva esser realmente accaduto; ciò che veniva, alfine, posto a base della riapertura del procedimento penale inizialmente archiviato dal locale G.i.p.

2.3.1. È opinione del Tribunale che, diversamente da quanto potrebbe, prima facie, ritenersi, alcun dubbio possa nutrirsi in ordine alla utilizzabilità nei confronti degli odierni imputati, nella sua integralità, del materiale probatorio traibile dall'escussione del

2.3.1.1. Anzitutto, occorre escludere che il (...) dovesse essere, fin dall'inizio, escusso secondo modalità differenti e maggiormente garantite rispetto a quelle assicurategli all'udienza del 5.11.2021, con quanto ne segua in tema di (in)applicabilità del disposto di cui all'art. 63, secondo comma, c.p.p.. Conclusione:

(a) che trova adeguata giustificazione, in fatto, nella circostanza che, silenti le parti processuali, avuto riguardo al fascicolo processuale a disposizione del Tribunale in data 5.11.2021, non era dato rinvenire alcun elemento tale da indiziare la necessità di escutere il (...) (mai sottoposto, a quanto constasse questo Giudice, formalmente, ad indagini preliminari, per il reato per cui si procede ovvero per illeciti connessi ovvero probatoriamente collegati) secondo forme assistite ovvero garantite;

(b) che non si presta ad essere falsificata dal riferimento al documento prodotto dalla Difesa (...) in data 5.11.2021, a supporto della richiesta di definizione ex art. 129 c.p.p.. del procedimento per difetto, ab origine, di querela; atto giuridico - quello prodotto - dal quale limitandosi il Pubblico Ministero (allora) titolare del procedimento n. 1215/2016 R.G.N.R. (dott. A.N.) a chiedere l'archiviazione per infondatezza della notizia di reato e per difetto della "necessaria querela" non è possibile rinvenire nei confronti del (...) alcun elemento rilevante ai sensi dell'art. 63, secondo comma, c.p.p.. ossia indiziarne l'eventuale (necessaria) sottoposizione del (...) ad indagini preliminari, per il medesimo reato ovvero per fattispecie connesse ovvero probatoriamente collegate, capace di imporre una differente qualificazione del dichiarante, assicurandogli le debite garanzie processuali.

2.3.1.2. Nemmeno potrebbero porsi questioni di (in)utilizzabilità delle dichiarazioni del (...) richiamando il disposto di cui all'art. 63, primo comma, c.p.p.., non essendo emersi, nel corso dell'escussione della persona offesa, in data 5.11.2021, elementi tali integrare "indiai di reità" (arg. ex art. 63, primo comma, cit.). Conclusione, quella dianzi rassegnata:

(a) che trova supporto nell'analisi dell'intero contributo testimoniale fornito dal (...) che, in sede dibattimentale, ha, in guisa sostanzialmente sincronica: 1) fornito una descrizione dei fatti intrinsecamente coerente e munita di riscontri estrinseci peraltro, corroborata (come si dirà amptius infra) da quanto dichiarato in sede dibattimentale da altri soggetti; 2) chiarito di aver inizialmente prospettato un incedere degli accadimenti divergente da quanto realmente occorso, indicandone i motivi; 3) nuovamente tratteggiato, in modo veritiero, quanto accaduto presso la

(b) che può essere ragionevolmente argomentata - specie ove si muova dall'adesione alla nota teorica quadripartita del reato, secondo cui in tanto si darebbe illecito penale, in quanto possa rintracciarsi (non soltanto tipicità, antigiuridicità e colpevolezza, bensì) un fatto tipico, antigiuridico, colpevole e punibile (in concreto) - ponendo mente alla circostanza che non possono seriamente dirsi integrati "indiai di reità" nei casi in cui emergano, ittico et immediate, in guisa sostanzialmente sincronica:

- da un lato, un elemento capace di indiziare circa la possibile tipicità di un contegno antigiuridico tenuto dall'agente;

- dall'altro, elementi propri di cause (personali, originarie, ovvero sopravvenute) di non punibilità, quali la ritrattazione, di cui all'art. 376 cod. pen., avendo (...) sostanzialmente chiarito - spontaneamente e nei limiti previsti dal legislatore - il reale incedere degli accadimenti.

2.3.1.3. Occorre, pertanto, concludere che, non potendo trovare applicazione, per le ragioni sopra tratteggiate, né l'art. 63, secondo comma, c.p.p.., né il disposto di cui all'art. 63, primo comma, c.p.p.., alcun dubbio può seriamente predicarsi in ordine all'utilizzabilità delle dichiarazioni rese dal (...) in data 5.11.2021.

2.3.2. Invero - anche a voler speculativamente ritenere (come detto non convincentemente) che le circostanze di fatto emerse nel corso dell'escussione del (...), in data 5.11.2021, fossero tali da integrare l'espressione "indiai di reità", rilevante ai sensi dell'art. 63, primo comma, c.p.p.. - è opinione del Tribunale che la pretesa omessa interruzione dell'escussione della persona offesa citata non possa, in alcun modo, incidere, negativamente, sulla utilizzabilità nei confronti degli odierni imputati di ciascuno degli elementi di prova emersi all'esito della menzionata audizione.

2.3.2.1. In vista della giustificazione dell'assunto, occorre, preliminarmente, procedere all'individuazione dei profili funzionati della disciplina dettata dall'art. 63, primo comma, c.p.p.., alla luce dei quali rintracciare la sanzione processuale da eventualmente comminarsi nell'ipotesi (non espressamente presa in considerazione dalla citata disposizione) in cui si contravvenga al dovere esplicitamente sancito di interrompere l'audizione del dichiarante auto-indiziatosi per un fatto di reato.

2.3.2.2. Ad avviso di questo Giudice merita seguito quella opinione dottrinale e giurisprudenziale secondo cui:

(a) l'art. 63, primo comma, c.p.p.., sarebbe da ricostruire in termini attuativi del principio del nemo tenetur se detegere, quindi, funzionale a schermare il soggetto inizialmente sentito quale testimone "puro" dal rischio dell'auto-incriminazione;

(b) l'espressione "le precedenti dichiarazioni non possono essere utilizate contro la persona che le ha rese", contenuta nel citato art. 63, primo comma, ultima proposizione, c.p.p.., descriverebbe la sanzione processuale della inutilizzabilità soggettivamente relativa, che troverebbe giustificazione proprio nel profilo funzionale sopra delineato;

(c) quanto al caso delle dichiarazioni "successive" all'emersione di indizi di reità, in assenza di interruzione dell'audizione, gli elementi probatori tratti da quel mezzo di prova non sono utilizzabili nei confronti del soggetto auto-indiziatosi, ma "sono pienamente utiliggabili contro i tergi, posto che la garanzia di cui all'art. 63, comma 1, c.p.p.., è posta a tutela del solo dichiarante" (cfr. Cass. pen., sez. II, 22 luglio 2021, n. 28583, Rv. 281807-01, Pres. Cammino, est. Pardo, imp. Costantino, relativo ad un'ipotesi di omessa interruzione del verbale di sommarie informazioni in momento successivo all'emersione di indizi di reità, ai sensi dell'art. 63, primo comma, c.p.p..; ipotesi estensibile, per eadem ratio, alla situazione in cui indizi di reità emergano, a quanto consti all'Autorità procedente, in sede dibattimentale, trattandosi comunque di tutelare il dichiarante da propalazioni contra se).

2.3.4. Deve, pertanto e comunque, concludersi nel senso dell'utilizzabilità - quantomeno contra alios - delle dichiarazioni rese dal (...) all'udienza del 5.11.2021.

2.3.5. Tale conclusione, ad avviso del Tribunale, resiste alle argomentazioni spese da diverso (e meno recente) orientamento di legittimità secondo cui "l'inutilizgabilità prevista dall'art. 63, comma 2, c.p.p.. ricorre anche in caso di dichiarazioni rese nella fase delle indagini da chi, sin dall'inizio dell'esame o dopo l'emersione di indizi a suo carico nel corso di tale atto, senza che lo stesso sia stato interrotto, avrebbe dovuto essere sentito in qualità di indagato o imputato di reato connesso o di reato collegato a norma dell art. 371, comma 2, lett. b), c.p.p.." (Cass. pen, sez. III, 6 novembre 2020, n. 30922, rv. 280277-01, Pres. Andreazza, est. Corbe, imp. I, estensibile all'ipotesi in cui gli indizi di reato emergano in sede dibattimentale, come sopra prospettato). Ciò in quanto - si pretende - l'art. 63, primo comma, c.p.p., nel prevedere espressamente l'obbligo di interrompere l'audizione in caso di emersione di indizi di reità, costituirebbe un vero e proprio "divieto di acquisire ulteriori dichiarazioni da chi è sentito come persona informata sui fatti quando da quelle rese precedentemente dal medesimo siano emersi indizi di reità a suo carico, se prima non si procede ad interrompere l'esame e a dare al dichiarante gli avvertimenti puntualmente indicati dall'art. 63, comma 1, c.p.p.."; divieto la cui violazione sarebbe talmente grave - si asserisce - da giustificare la sanzione della inutilizzabilità (patologica) assoluta sancita dall'art. 63, secondo comma, c.p.p..

2.3.5.1. Trattasi di impostazione assai suggestiva, che, tuttavia, non merita seguito, atteso che:

(a) darebbe luogo ad un'applicazione analogica dell'art. 63, secondo comma, c.p.p.., ad un'ipotesi di fatto non espressamente presa in considerazione dalla citata disposizione; operazione:

- che, in linea generale, configgerebbe con il principio (ricavabile dall'art. 177 c.p.p.., nonché dal sistema processuale nel suo complesso) di tassatività delle sanzioni processuali, ovvero, quantomeno, con il dovere - da più parti rivolto all'interprete da dottrina e giurisprudenza - di procedere ad ermeneusi non-estensive delle sanzioni processuali predisposte dal regolatore pubblico;

- che, in definitiva, darebbe luogo ad una indebita addizione (di cui v'è chiara espressione nella formulazione dello stesso principio di diritto massimato, che riprende la parte motiva della sentenza sopra menzionata) di un presupposto fattuale ("o dopo l'emersione di indizi a suo carico nel corso di tale atto") cui ricollegare la sanzione dell'inutilizzabilità assoluta, erga omnes, affatto preso in considerazione dall'art. 63, secondo comma, c.p.p..;

- che pretende, erroneamente, di estendere la sanzione, espressamente prevista dall'art. 63, secondo comma, c.p.p.., per il caso della pre-esistenza (e pre-cognizione) di indizi di reato rispetto all 'incipit dell'escussione (asseritamente funzionale alla neutralizzazione/minimizzazione del rischio di dichiarazioni accusatorie compiacenti o negoziate, con conseguente compromissione della genuinità della prova) ad un'ipotesi fattuale differente (quale quella dell'emersione di indizi di reato nel corso dell'escussione), che involge l'esigenza di garanzia contro l'auto-incriminazione, imposta dal canone del nemo tenetur se detegere. Divaricazione funzionale che impedisce possa rintracciarsi quella medesimezza di ratio che - sola - sarebbe capace di giustificare una estensione analogica (comunque dubbia, avuto riguardo al principio di tassatività) della sanzione processuale prevista dall'art. 63, secondo comma, c.p.p..;

(b) avuto riguardo alle esigenze di tutela del soggetto che, sentito legittimamente quale teste "puro", nel corso dell'escussione emetta propalazioni auto-indizianti, non giustificata sarebbe la comminatoria dell'inutilizzabilità assoluta, che darebbe luogo ad una conseguenza sanzionatoria, avente propagazione soggettiva a tutt'oltranza, sproporzionata rispetto alle istanze di protezione sottese alla situazione fattuale richiamata (e descritta dall'art. 63, primo comma, c.p.p..), che - involgendo, come più volte detto, il privilegio contro l'auto-incriminazione del dichiarante - già troverebbero adeguata soddisfazione tramite la sanzione dell'inutilizzabilità soggettivamente relativa, prevista espressamente dallo stesso articolo 63, primo comma, c.p.p.., in relazione alle dichiarazioni precedentemente rese.

2.4. Nemmeno dubbi possono seriamente predicarsi in ordine alla utilizzabilità degli elementi probatori traibili dall'escussione, quali testimoni "puri", dei dichiaranti (...) , originariamente iscritti nel registro delle notizie di reato, la cui posizione è stata successivamente, definitivamente, archiviata, su richiesta del locale Pubblico Ministero, dal G.i.p. presso il Tribunale ordinario di Siena, come da provvedimenti acquisiti all'udienza del 24 gennaio 2022; qualificazione giuridica, di cui si trova espressa menzione nel verbale della citata udienza pubblica, che: (a) in fatto, ha trovato adeguato supporto negli atti acquisiti dal Tribunale;

(b) in diritto, si stima in linea con il consolidato orientamento di legittimità, che ha chiarito come "non sussiste incompatibilità ad assumere l'ufficio di testimone per la persona già indagata, la cui posizione sia stata definita con provvedimento di archiviamone, in quanto la disciplina limitativa della capacità di testimoniare prevista dagli artt. 197, comma 1, lett. a) e b), 197-bis, e 210 c.p.p.. si applica solo all'imputato, al quale è equiparata la persona indagata, nonché al soggetto già imputato, salvo che sia stato irrevocabilmente prosciolto per non aver commesso il fatto" (cfr Cass. pen., sez. VI, 16 settembre 2021, n. 34562, rv. 281982-01, Pres. P., est. R., imp. C., che sviluppa l'orientamento già fatto proprio da Cass, pen., sez. un., 29 marzo 2010, n. 12067, rv. 246376-01, Pres. F., est. C., imp. D.S. e altro).

2.5. Deve pertanto affermarsi, con le precisazioni di cui supra, l'utilizzabilità di tutti gli elementi probatori tratti dai mezzi di prova assunti nell'istruttoria dibattimentale espletata.

3. RICOSTRUZIONE DEI FATTI ALLA LUCE DEL COMPENDIO PROBATORIO UTILIZZABILE IN VISTA DELLA DECISIONE.

3.1. Gli elementi di prova traibili dal compendio probatorio rilevante (ed utilizzabile, come sopra argomentato) in vista della decisione (composto da fonti dichiarative e documentali in atti) hanno permesso di ricostruire i fatti oggetto del presente procedimento secondo le cadenze di cui appresso.

3.2. In particolare, è emerso:

(a) che, in data 7 gennaio 2014, veniva costituita - con apposito atto rogato dal notaio (...) al (...) - la società (...), iscritta nel registro delle imprese, sezione ordinaria, in data 23 gennaio 2014; società:

- che aveva sede in (...) strada regionale

- che aveva ad oggetto sociale, inter alia., la lavorazione di vetri, senza, tuttavia, la previsione di vendita al dettaglio del prodotto lavorato;

- di cui, al momento del fatto, erano contitolari gli odierni imputati (...) e (...);

- che veniva "governata", in qualità di amministratore unico, dalla persona imputata (...) a far data dalla costituzione, fino al 29 aprile 2016, quando subentrava, nella medesima qualità di amministratore unico, il sig. (...);

- che veniva sottoposta a procedura fallimentare, a far data dal 7 marzo 2019, a seguito di provvedimento adottato il 27 febbraio 2019;

(b) che, nell'ambito della citata società:

- la (...) si occupava perianalmente del profilo amministrativo-contabile, salvo interessarsi, generalmente, della distribuzione di dispositivi di protezione ai lavoratori dell'impresa;

- lo (...), invece, oltre a procedere in prima persona ai colloqui ed alle interlocuzioni con soggetti interessati all'occupazione, procedeva direttamente all'assunzione ed all'impiego del personale e si curava del profilo operativo dell'attività, valendosi - per i casi in cui egli non fosse presente fisicamente in azienda - della collaborazione, principalmente, del dipendente P.D.;

(c) che, qualche tempo prima del 4 aprile 2016, (...) - dipendente della società (...), per la quale svolgeva l'attività di pulizia, inter alia, nella caserma dei (...), ove aveva conosciuto la persona imputata (...) I - veniva contattato da quest'ultimo, che proponeva all'odierna persona offesa di lavorare, a chiamata, presso la (...), con mansioni di pulizia dei locali aziendali, nonché, alla bisogna, quale operaio impiegato nel reparto produttivo;

(d) che, accettata la proposta rivoltagli, il (...) - previa chiamata ad opera dello (...) - si recava, in sparute occasioni (circa "quattro"), presso i locali della (...) (ove non aveva a disposizione un armadietto a suo nome, servendosi, piuttosto, di porta oggetti di altri lavoratori, occasionalmente assenti), per effettuare lavorazioni sul vetro, senza una previa frequenza di corsi di formazione, limitandosi, piuttosto, lo (...) a fornire semplici istruzioni visive e vocali sulle modalità dello svolgimento del lavoro;

(e) che, in data 4 aprile 2016, il (...) si recava, di prima mattina, presso i locali della (...), per concorrere alla lavorazione del vetro tramite un macchinario, in precedenza mai utilizzato, ponendovisi innanzi per poi prendere dalla propria sinistra il vetro da lavorare ed inserirlo all'interno della c.d. "bilaterale", all'estremità opposta della quale si trovava un altro soggetto, (...); lavorazione:

- per la quale il (...) non aveva ricevuto alcuna previa formazione, né generica, né specifica, ovvero previo addestramento o affiancamento, essendosi limitato lo (...) ad inizio giornata, prima di lasciare il capannone della società, a fornirgli una "breve istruzione", cioè indicazioni di massima sulle modalità di svolgimento del lavoro da un determinato lato della "bilaterale";

- per effettuare la quale al (...) -rano stati fomiti dallo (...) esclusivamente "guanti in cotone", ossia dispositivi di protezione che "coprivano giusto la fine della mano", differenti da "guanti gommati", che non gli erano stati mai fomiti, in alcuna delle occasioni di lavorazione presso la società più volte menzionata;

(f) che, ripresa la lavorazione dopo la pausa pranzo, il (...) si collocava dalla parte opposta del macchinario, al fine (non già di inserire nella bilaterale i vetri da lavorare, come accadeva la mattina del 4.04.2016, bensì) di ritirare gli specchi già (inseriti da altri dalla parte opposta e) lavorati, avente forma rettangolare e dimensioni di circa 100x80 cm e di riporli in apposito cestello, collocato sulla destra a circa un metro dalla citata "bilaterale", raggiungibile attraverso una torsione del busto, seguita da un passo verso destra;

(g) che, d'un tratto, il (...), collocato davanti al macchinario, faceva un mezzo passo in avanti, per sporgersi e prendere, di piatto, lo specchio lavorato, per poi, impugnato il citato oggetto, effettuare una leggera torsione verso destra in direzione del cestello, ove doveva essere riposto lo specchio di taglio ; movimento nell'effettuare il quale l'odierna persona offesa urtava una "sporgenti" propria del macchinario (che si trovava all'estremità, "alla fine della macchina") "con la parte più bassa dello specchio" che - frantumatosi - rovinava sul polso sinistro del (...), che, sentito il rumore della rottura dello specchio, immediatamente si avvedeva di una perdita di sangue, per poi lasciare la presa di quanto rimastogli in mano, per stringersi il braccio, così da perdere meno liquido ematico possibile;

(h) che, avvertito il rumore della rottura dello specchio, il dipendente C. soccorreva immediatamente il (...) facendolo sdraiare e facendogli tenere il braccio in alto, stringendo la parte lacerata utilizzando un laccio emostatico, prima di accompagnarlo all'esterno del capannone e di chiamare i soccorsi, digitando il numero di emergenza 118, al cui operatore veniva rappresentato che un "operaio" della (...) "si era fatto mali";

(i) che, subito dopo, allontanato dai locali sociali il (...), giungevano sul posto (all'esterno del capannone della società): l'odierno imputato (...); il dipendente (...); la persona imputata (...); il personale sanitario; e, ancora successivamente, dopo che i dipendenti della società avevano "ripulito", come richiesto dallo (...), il luogo dell'infortunio, gettando i vetri rotti in apposito cassonetto posto all'esterno del capannone della ditta, il personale delle forze dell'ordine;

(L) che, immediatamente dopo l'infortunio, richiamando ai dipendenti un asserito accordo in tal senso con il (...), nonché la pretesa esigenza di evitare eventuali rischi per la società e per i posti di lavoro fino ad allora assicurati ai presenti in caso di ostensione del reale atteggiarsi degli accadimenti (...), alla presenza di invitava i presenti a riferire a terzi che l'odierna persona offesa, lungi dall'esser dipendente della società, si era recato al capannone della ditta, quale cliente, per acquistare uno specchio, nel trasportare il quale all'esterno dei locali della (...) si verificava l'accidente della rottura del vetro, che lacerava il polso sinistro del ; versione concordata:

- di cui veniva resa edotta (...) compagna del (...), che - contattata per il medio del telefono dallo (...) nell'immediatezza dell'infortunio occorso all'odierna persona offesa - veniva invitata a rappresentare, a chiunque le chiedesse lumi su quanto accaduto, che il (...) non lavorava per la società più volte menzionata, presso i cui locali si era recato in qualità (non già di lavoratore, bensì, meramente) di cliente;

- cui lo stesso (...) dava seguito: 1) in una prima occasione, nell'immediatezza dell'infortunio e nella concitazione del momento, confermando alle forze dell'ordine intervenute quanto fosse già stato rappresentato dallo (...); 2) in un secondo momento, giunto all'ospedale, nonché in sede di approfondimenti investigativi, quando, sentito a sommarie informazioni, riferiva alla polizia giudiziaria essersi recato presso i locali della (...) quale cliente e non già come lavoratore;

- cui i testi (...) prestavano, in un primo momento, ossequio, rappresentando - nel corso delle indagini preliminari - proprio quella versione dei fatti, specificamente indicata loro da (...) nell'immediatezza del sinistro, nonché da entrambi gli odierni imputati nei momenti successivi;

- a supporto della quale la (...), nell'interloquire con il (...), esibiva una fattura relativa all'asserito acquisto del (...), poi strappata dall'odierna imputata e gettata nell'immediatezza in un cestino, ove veniva recuperata dalla polizia giudiziaria;

(m) che il (...), tramite elisoccorso, veniva trasportato d'urgenza al Pronto Soccorso dell'Ospedale di (...), ove, in data 4.04.2016, ore 15:52, veniva refertato con diagnosi di "lesione vascolare polso sx", con prognosi di "giorni 40 s.c", con dimissione dal citato Pronto Soccorso alle ore 16:58, al fine di consentire l'immediato ricovero presso il reparto di Chirurgia vascolare dell'Azienda Ospedaliera universitaria senese, ove, in pari data, veniva sottoposto, con diagnosi operatoria di "rottura di arterie", ad intervento chirurgico, di "ricostruzione diretta con anastomosi termino-terminale dell'arteria ulnare sinistri", nonché di ricostruitone mediante tenorrafia termino-terminale dei tendini lesionati', con "sutura a strati di piani, cute a punti staccati, resa necessaria a cagione della accertata "sezione completa arteria ulnare sinistra, lesione parlale tendine flessore superficiale 5 dito sinistro, lesione completa tendine flessore ulnare del carpo sinistro, lesione completa nervo ulnare sinistro in esiti di intervento traumatico";

(n) che il (...) cui veniva apposta, immediatamente dopo l'intervento del 4.04.2016, una "doccia di gesso all'avambraccio sinistro" - veniva sottoposto, in data 10.04.2016, a nuovo intervento operatorio, neuro-chirurgico, di "sutura termino-terminale nervo ulnare sinistro", "in anestesia generale", con "sutura per piani' , con successiva, definitiva, dimissione dal reparto di chirurgia vascolare dell'Azienda Ospedaliera universitaria senese, in data 11.04.2016;

(o) che al (...) veniva rimossa, dal dott. (...) la "doccia di gesso" (applicatagli il giorno dell'infortunio, in data 4.04.2016) dopo circa 60 giorni, nel periodo estivo del medesimo anno, cui seguiva attività di riabilitazione;

(p) che il (...) in data 18 luglio 2016, ai fini della presentazione di domanda di invalidità al competente ente statuale (trasmessa in data 20.07.2016), veniva sottoposto a visita medica dal medico curante, dott. (...), il quale, all'esito dell'esame obiettivo, recante "atteggiamento delle dita in posizione semi-flessa, mano ad artiglio", emetteva la seguente diagnosi: "postumi segone completa nervo ulnare, arteria ulnare del carpo di sinistri', derivante da "ferita del polso, con complicazioni";

(q) che il

- in data 25 marzo 2019, veniva sottoposto, su indicazione dell'INAIL, a visita specialistica, presso il Poliambulatorio di Siena, in persona del dott. (...) il quale, all'esito di elettromiografia ed esame dei nervi mediano sinistro e ulnare sinistro, concludeva che "l'emg dei muscoli esaminati mostra gravissimi segni di danno neurogeno con ancora attività di de-nervazione in atto e comparsa di lievi segni di reinnervazione collaterale, La neurografia del n. mediano ed ulnare sinistro mostra un rallentamento della latenza motoria distale, ampiezze delle risposte motorie molto ridotte ed ineccitabilità dei potenziali sensitivi. I dati elettrofisiologici confermano la grave neuropatia distale dei nervi mediano ed ulnare sinistro. Si segnala, rispetto al precedente esame del 30.07.2016, una minima reinnervazione collaterale dei muscoli intrinseci della mano sinistra precedentemente del tutto denervati, permane l'inevocabilità di tutti i potenziali sensitivi";

- in data 29 maggio 2019, veniva sottoposto ad ulteriore visita medica, per "accertamento della menomatone dell'integrità psicofisica in opposizione del 17.04.2019", dalla cui relazione si legge: "esame obiettivo: (...) residuo flusso arterioso ridotto per circa 70% tenorrafia t.t. tendine flessore superficiale V dito e flessore ulnare del carpo, neurorrafia t.t. nervo ulnare con residua mononeuropatia distale n. medianto e ulnare apprezzabile strumentalmente, con residuo deficit articolare del polso di media entità, suv anchilosi in flessione delle dita lunghe e sub anchilosi del pollice", con accertato grado del 36% di menomazione dell'integrità psicofisica per accertamento postumi;

(r) che, successivamente, attivato il procedimento per il riconoscimento di invalidità civile, esitato con la corresponsione di un assegno di circa Euro 682 mensili, a far data dall'ottobre 2019, da parte del competente ente statuale, il (...), sul finire del 2019 (specificamente: 26.11.2019), veniva nuovamente sentito dall'ispettorato del lavoro, fornendo la versione ritenuta aderente a quanto realmente accaduto in data 4.04.2016;

(s) che, nel medesimo periodo, edotti di quanto deciso dal (...), anche gli altri dipendenti della (...), previa consultazione di un legale, al fine di comprendere le conseguenze delle proprie azioni, decidevano di dar seguito all'invito, rivolto loro dall'odierna persona offesa, di riferire all'autorità giudiziaria quanto fosse realmente occorso in data 4.04.2016 presso i locali della società sopra indicata.

3.3. Deve, pertanto, considerarsi, giudizialmente accertato e processualmente provato, nei limiti sopra tratteggiati, il fatto materiale oggetto del presente procedimento. Incedere accadimentale - quello delineato - nella cui ricostruzione centrale è stato il contributo dichiarativo offerto dalla persona offesa, non costituitasi parte civile, la cui valutazione, come noto, è operazione da condurre nel rispetto delle coordinate tratteggiate dalla consolidata giurisprudenza di legittimità che, da tempo, ha avuto modo di chiarire (con regulae iuris estensibili a tutt'oltranza, a prescindere dalle fattispecie concrete che ne hanno occasionato l'enucleazione):

(a) che le dichiarazioni della persona offesa "possono essere legittimamente poste da sole a base dell'affermatone di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivatone, della loro credibilità soggettiva e dell'attendibilità intrinseca del racconto" (Cass, pen., sez. un., 24 ottobre 2012, n. 41461, Pres. L., est. C., imp. B.A. ed altri, par. 11.1 Considerato in diritto; adesivamente, ex multis, Cass, pen., sez. II, 27 ottobre 2015, n. 43278, rv. 265104-01, Pres. F., est. R., imp. M.);

(b) che, "quanto ai criteri per la valutazione delle dichiarato ni accusatorie della persona offesa (...) per ormai consolidato indirizzo interpretativo, il relativo procedimento debba realizzarsi secondo una precisa scansione logica: dall'analisi della capacità a testimoniare, che va intesa come l'abilità soggettiva a recepire le informazioni, ricordarle, raccordarle e riferirle in modo coerente e compiuto (che deve, ovviamente, presumersi, salvo che ricorrano specifiche situazioni che possano porla in dubbio: dall'età del dichiarante, alle sue particolari conditoni psichiche), alla disamina della credibilità soggettiva (onde verificare che il narrato non sia inquinato da situazioni, attinenti alla sfera personale del dichiarante, in grado di alterarne, finanche in maniera inconsapevole, la genuinità); dal vaglio della attendibilità intrinseca (intesa come capacità del racconto di offrire una rappresentazione coerente e logicamente congrua degli eventi evocati" (Cass, pen., sez. I, 27 aprile 2020, n. 13016, Pres. D.T., est. R., par. 3.1. Considerato in diritto);

(c) che "le dichiarazioni di un testimone (anche se si tratti della persona offesa), per essere positivamente apprezzate dal giudice, devono risultare credibili, oltreché avere ad oggetto fatti di diretta cognizione e specificamente indicati, con la conseguenza che, contrariamente ad altre fonti di conoscenza, come le dichiarazioni rese dai coimputati o da imputati in reati connessi, esse non necessitano di riscontri esterni" (Cass, pen., sez. I, 27 febbraio 2020, n. 7898, rv. 278499-03, Pres. I., est. C., imp. H.M.), ferma l'opportunità - più intensamente avvertita nei casi in cui la persona offesa sia costituita parte civile - di "procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi qualora la persona offesa si sia anche costituita parte civile e sia, perciò, portatrice di una specifica pretesa economica la cui soddisfazione discenda dal riconoscimento della responsabilità dell'imputato" (Cass, pen., sez. un., 24 ottobre 2012, n. 41461, Pres. L., est. C., imp. B.A. ed altri, par. 11.1 Considerato in diritto-, adesivamente, ex plurimis, Cass, pen., sez. V, 15 maggio 2019, n. 21135, Pres. D.G., est. P., imp. S., par. 2 Considerato in diritto, ove si precisa, altresì, che i riscontri estrinseci "possono consistere in qualsiasi elemento idoneo a escludere l'intento calunniatorio del dichiarante, non dovendo risolversi in autonome prove del fatto, né assistere ogni segmento della narrazione, posto che la loro funzione è sostanzialmente quella di asseverare esclusivamente ed in via generale la sua credibilità soggettivi').

3.3.1. Ebbene, coerentemente a tali principi di diritto, nel caso di specie, in punto di capacità a rendere dichiarazioni da parte della persona offesa , giova rilevare:

(a) come tale capacità non sia mai stata seriamente revocata in dubbio dalle parti processuali, fermo restando che alcun rilievo escludente l'idoneità a rendere dichiarazioni possa essere tratto dal mancato espletamento di apposita perizia (cfr., ex plurimis, Cass, pen., sez. III, 22 febbraio 2018, n. 8541, rv. 272299-01, Pres. D.N., est C., imp. M.);

(fi) che la persona offesa ha mostrato una piena competenza intellettiva, nonché attitudine a recepire le informazioni, ricordarle ed esprimerle logicamente e con abilità espressiva e linguistica, elaborandole analiticamente ed in guisa di sintesi, collocandole in quadro accadimentale più ampio; valutazione - quella appena riferita - che poggia saldamente su quanto emerge dall'escussione della persona offesa all'udienza del 5.11.2021;

(c) come alcun rilievo, in punto di capacità a rendere dichiarazioni, può assumere la circostanza (su cui v., amplius, infra), che il (...) abbia, inizialmente, rappresentato alle forze dell'ordine, d'intesa con i propri datori di lavoro, esser occorsi accadimenti divergenti da quanto emerso esser aderente alla realtà.

3.3.1.1. Tutte circostanze - quelle dianzi richiamate - che inclinano univocamente nel senso dell'affermazione della piena capacità a rendere dichiarazioni da parte della persona offesa

3.3.2. Quanto, invece, alla credibilità soggettiva del dichiarante, (...), si osserva:

(a) che non sono emersi rilevanti motivi di astio, rancore, ovvero malanimo che possano supportare un - nel caso di specie non predicabile - intento calunniatorio nei confronti delle persone imputate; piuttosto, il (...) confessava di aver inizialmente aderito alla richiesta dei propri datori di lavoro, per poi determinarsi, all'esito del travagliato decorso post-infortunio, nonché di una legittima rimeditazione di quanto inizialmente concordato, a rappresentare precisamente alle forze dell'ordine quanto realmente occorso in data 4.04.2016, invitando, peraltro, i propri colleghi presso la (...) a fare altrettanto. Conclusione che non si presta ad essere falsificata, nemmeno speculativamente, dal riferimento a quanto dichiarato dalla testo (...) che riferiva di non aver inizialmente denunziato, d'intesa con il compagno, quanto realmente accaduto a quest'ultimo nella speranza - fondata su espresse indicazioni da parte dello (...) nei momenti successivi all'infortunio -, invero tradita, di beneficiare di un ausilio da parte dell'odierno imputato (non soltanto economico, bensì) anche nella (fattiva) ricerca di una occupazione per il (...); dichiarazioni che, ad avviso di questo Giudice, non si prestano affatto a giustificare, ex se, la pretesa ricorrenza di motivi di astio o rancore tali da infirmare la credibilità dell'odierna persona offesa, fornendo piuttosto una ragionevole spiegazione del legittimo diverso avviso maturato, nel corso del tempo, dal (...)

(b) come non sia dato scorgere alcun condizionamento efficace, e nemmeno rilevante, in vista della valutazione di credibilità subiettiva del dichiarante, derivante dal contesto sociale, familiare ed ambientale (cfr. Cass, pen., sez. III, 20 febbraio 2013, n. 8057, rv. 254741-01, Pres. G., est. A., imp. P.G. in proc. V. e altro). Conclusione che non si presta ad essere contrastata dal riferimento alle dichiarazioni, già richiamate, della teste (...), in cui (lungi dall'emergere alcun input di quest'ultima nei confronti del (...) al fine di convincere quest'ultimo a dichiarare, alfine, circostanze divergenti da quanto realmente accaduto, piuttosto) è dato rintracciare specifici motivi portanti (tra cui spicca la solidarietà nei confronti dei colleghi formalmente occupati presso la società più volte menzionata) della deliberazione, presa dalla coppia, di dare seguito, almeno inizialmente, alla "versione concordata", imposta loro dagli odierni imputati; ciò che, lungi dal porvisi in contrasto, ben può considerarsi corroborare l'ipotizzata credibilità soggettiva del (...)

(c) che, nel caso di specie, a cagione della deliberazione della persona offesa di non costituirsi parte civile, affatto pertinente è il riferimento ad astratti ed ipotetici moventi di natura economica incidenti sulla valutazione di credibilità subiettiva del dichiarante. Conclusione che:

- non può essere contrastata da quanto dedotto dalla Difesa (...), in ordine ad un'asserita irragionevolezza comportamentale insita - si pretenderebbe - nell'assenza di richiesta di risarcimento del danno nei confronti degli odierni imputati; ciò in quanto alcun elemento contrario (anzi: semmai positivo) ad una valutazione di credibilità del (...) può essere tratto dal mancato esercizio, da parte di quest'ultimo, di una facoltà, quale quella di formulare richiesta di risarcimento del danno, comunque attribuitagli dalla legge e probabilmente non ancora estimasi per prescrizione specie ove si intenda tale pretesa avente fonte (non già extracontrattuale, bensì) da inadempimento di doveri specifici di protezione gravanti sul datore di lavoro, anche solo di fatto;

- non può essere seriamente falsificata dal riferimento all'ottenuta, da parte del (...) tutela indennitaria versata mensilmente dal competente ente statuale; circostanza che, anzi, è capace di infirmare la forza dimostrativa di qualsivoglia enunciato predicativo di un indebito intento di lucro sol che si consideri l'intervenuta soddisfazione, almeno in parte qua, a cagione del versamento mensile dell'assegno da parte dell'Inail, dell'interesse - ordinariamente ricorrente, secondo l'id quod plerumque accidit, in casi siffatti - ad essere tenuto indenne da conseguenze derivanti da un sinistro/infortunio.

3.3.2.1. Argomenti - quelli appena spesi - capaci di sostenere un giudizio di elevata credibilità subiettiva della persona offesa; conclusione che:

(a) non può essere contrastata dal riferimento, su cui s'impegna la Difesa degli odierni imputati, alla discrasia esistente tra quanto riferito dal (...) nell'immediatezza dei fatti occorsi il 4.04.2016 e quanto successivamente rappresentato esser "realmente" accaduto presso i locali della (...) , volta che si consideri come la versione successivamente fornita dal (...), lungi dall'esser occasionata da intenzioni ritorsive ovvero calunniatone nei confronti degli odierni imputati, trae ulteriore forza dall'esistenza di riscontri estrinseci relativi all'inverarsi di alcuni (plurimi, per vero) segmenti della complessa vicenda narrata dalla persona offesa, che non possono che riverberarsi positivamente sul giudizio relativo alla ridetta credibilità personale del dichiarante (v. amplius infra);

(b) resiste, ad avviso di questo Giudice, al riferimento - su cui ha insistito già in istruttoria dibattimentale la Difesa (...) - all'asserito zelo del (...) nel sollecitare la riapertura delle indagini preliminari in relazione a quanto occorso in data 4.04.2016; circostanza che - diversamente da quanto preteso dalla citata Difesa - non si presta ad infirmare la credibilità del dichiarante, volta che si consideri:

- come la legge non vieti agli interessati di sollecitare la riapertura delle indagini preliminari, quale conseguenza, peraltro, non automatica, né dipendente dalla persona offesa, bensì dalla deliberazione del G.i.p. su richiesta del Pubblico Ministero;

- come, peraltro, non siano nemmeno emerse modalità dell'asserita sollecitazione da parte del (...)eccedenti al punto da incidere sul giudizio, complessivo, di credibilità della persona offesa;

3.3.3. Quanto, infine, all'attendibilità intrinseca delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, basti rilevare:

(a) la perfetta coerenza delle proposizioni che compongono il racconto dello svolgimento dei fatti, prive di incongruenze ovvero contraddizioni logiche in relazione al nucleo dell'ipotesi accusatoria in fatto, ferma - peraltro - la regola, che poggia sull'id quod plerumque accidit, secondo cui eventuali discrasie interne alla narrazione ovvero rispetto ad altri elementi probatori traibili aliunde non sono comunque, ex se, indici di un mendacio suscettibile di invalidare tout court la versione fornita dal dichiarante, potendo, piuttosto, trovare adeguata giustificazione nel decorso del tempo, ovvero nella particolare condizione psicologica ed emotiva della persona offesa;

(b) la linearità e costanza delle affermazioni della persona offesa riguardo agli accadimenti cardine della vicenda narrata; linearità e costanza che hanno resistito agli stimoli propri del metodo della cross-examination;

(c) la plausibilità - nel merito - delle dichiarazioni del(...) , affatto generiche, bensì sufficientemente (anzi: apprezzabile) specifiche nella descrizione dell'revolver della giornata in cui sono occorsi i fatti di cui è processo, organiche anche quanto alle coordinate spazio-temporali; sequenza di accadimenti riferita senza apprezzabili fratture dichiarative e senza penalizzazioni rilevanti ai presenti fini.

3.3.3.1. Tutte circostanze - quelle dianzi richiamate - che permettono di affermare la piena attendibilità intrinseca delle dichiarazioni rese dalla persona offesa.

3.3.4. Alla riferita conclusione può essere assicurata ulteriore stabilità, nonché, in parte qua, efficacia dimostrativa, tramite la valorizzazione (non già necessaria, come chiarito dalla consolidata giurisprudenza supera richiamata, bensì meramente opportuna, ad adiuvanti), di riscontri estrinseci (documentali e dichiarativi) rispetto ad alcuni segmenti della seriazione accadimento tratteggiata dalla persona offesa. Si pensi, ad esempio:

(a) quanto alla presenza del(...) fin dalla mattina, nei locali della(...) , per attività (non già di pulizia degli spazi, bensì) di lavorazione del vetro, a quanto riferito sostanzialmente da tutti i testi dipendenti della citata società, escussi all'udienza del 24.01.2022;

(b) quanto alla presenza del(...) , nel primo pomeriggio, presso i citati locali sociali, nei pressi della c.d. macchina bilaterale, a quanto riferito dal teste (...), oltre che dal teste(...)

(c) quanto al ferimento del(...) (non già all'esterno del capannone, bensì) all'interno dei locali della(...) , più precisamente nei pressi della c.d. macchina bilaterale, nell'atto della lavorazione di vetro, a quanto riferito dal teste (...)., intervenuto immediatamente;

(d) quanto alla seriazione degli accadimenti successivi al ferimento della persona offesa ed all'arrivo del personale medico-sanitario, a quanto riferito dal teste(...) , cui si deve la chiamata al 118, con immediata indicazione del motivo della richiesta di intervento (lavoratore - e non già cliente - feritosi);

(e) quanto alla versione concordata, imposta dallo(...) e dalla(...0 , immediatamente dopo l'infortunio, cui davano seguito, inizialmente, i soggetti sentiti nel corso delle indagini preliminari, a quanto riferito concordemente dai testi escussi all'udienza del 24.01.2022;

(f) quanto alle conseguenze fisiche sopportate dal(...) a quanto emergente dalla documentazione medico-sanitaria in atti, coerente rispetto a quanto riferito dalla persona offesa.

3.3.4.1. S'impone, pertanto, alla luce di quanto sopra argomentato, una valutazione di piena credibilità della persona offesa, le cui dichiarazioni hanno trovato riscontro, come visto, oltre che nei documenti in atti, in quanto riferito dai testi escussi nel corso dell'istruttoria dibattimentale. Conclusione, quella dianzi menzionata, che:

(a) non si presta ad essere falsificata dal riferimento - su cui s'impegna la Difesa(...) - alla discrasia esistente tra quanto, inizialmente, riferito dai testi(...) e(...) nell'immediatezza dei fatti occorsi il 4.04.2016 e quanto, successivamente, rappresentato esser "realmente" occorso presso i locali della ;(...) (...), volta che si consideri come - diversamente da quanto preteso dalla Difesa - la versione successivamente fornita dai citati soggetti, lungi dall'esser occasionata da intenzioni ritorsive ovvero calunniatone nei confronti degli odierni imputati, deve ritenersi dovuta all'esigenza di assicurare l'emersione della reale seriazione accadimentale, resa attuabile - l'esigenza appena richiamata - dal venir meno, in capo ai dichiaranti, del timore (di ritorsioni nei loro confronti ovvero di perdere il lavoro) che aveva costituito il motivo portante della decisione, inizialmente presa, di prestare ossequio all'invito di rendere dichiarazioni mendaci, formulato loro dalle persone imputate;

(b) non può essere contrastata dal riferimento - su cui si è impegnata la Difesa(...) nel corso della discussione - al progressivo deterioramento delle "condizioni" della ,(...) ormai irrecuperabili sul finire del 2018, quando (in data 31.12.2018) veniva depositato in cancelleria ricorso, da parte di ex dipendenti, per la declaratoria di fallimento della citata società; atto - si pretende a discarico - da cui emergerebbero dati probatori capaci di fornire adeguato sostegno alla prospettata ricorrenza di un intento ritorsivo da parte dei lavoratori dell'impresa, tra cui anche degli odierni dichiaranti. Prospettazione assai suggestiva, eppure priva di effettivo pregio, atteso che:

- pur rintracciandosi nelle pieghe motivazionali della sentenza fallimentare prodotta, il riferimento ad "ex dipendenti" (...) ", quali istanti, avuto riguardo agli atti a disposizione del Tribunale non è dato sapere se tra i ricorrenti si dessero i soggetti sentiti quali testi nel corso dell'istruttoria dibattimentale; ciò che impedisce radicalmente di riferire ai testi(...) alcun intento ritorsivo rilevante ai presenti fini;

- a prescindere dalla riferibilità (come detto non predicabile) ai testi appena menzionati, alcun intento immediatamente e direttamente ritorsivo può essere tratto dall'esercizio, da parte di lavoratori, della facoltà, prevista dalla legge, di formulare istanza di fallimento in funzione della tutela delle proprie pretese creditorie rimaste insoddisfatte, volta che si consideri che altro è l'aspettativa di vedere soddisfatto un proprio credito, altro è maturare intendimenti ritorsivi nei confronti del proprio datore di lavoro, la cui soddisfazione passi attraverso la radicale tra figurazione della realtà, in funzione dell'ottenimento di un qualche vantaggio personale, peraltro nemmeno prospettato dalla Difesa (...), né emergente aliunde-,

(c) resiste al riferimento - su cui s'impegna la Difesa(...) - a quanto dichiarato dal(...) , che, escusso ex art. 507 c.p.p.., in data 29.04.2022, ha riferito, inter alia, di non esser stato presente, in data 4.04.2016, presso i locali della(...) Dichiarazioni, comunque nel loro complesso assai generiche, contrastanti, con specifico riferimento al dato della presenza in beo nell'occasione dell'infortunio del(...) , con quanto emergente dalle deposizioni dei testi(...) ; ciò che:

da un lato, impedisce di attribuire alcuna forza dimostrativa alle dichiarazioni rese dal nel corso dell'istruttoria dibattimentale;

- dall'altro lato, impone, ai sensi dell'art. 331 c.p.p.., come verrà infra dettagliato, la trasmissione della presente sentenza, nonché del verbale di udienza del 29.04.2022, redatto con il sistema della fonoregistrazione e successiva trascrizione, al locale Pubblico Ministero, in vista delle determinazioni di competenza in ordine all'emergente falsità dichiarativa, astrattamente integrante l'art. 372 cod. pen., commessa in , in data 29.04.2022, ad onta del rituale avvertimento circa la ricorrenza dell'obbligo di dire la verità, nonché in ordine alle conseguenze penali della sua violazione, formulato da questo Giudice, non soltanto prima, ma anche nel corso dell'audizione testimoniale.

3.4. Conclusivamente, sul thema, occorre ribadire la già riferita conclusione circa la piena credibilità della persona offesa, le cui attendibili dichiarazioni, riscontrate in parte qua, dai documenti in atti e dai testi escussi nel corso dell'istruttoria dibattimentale, hanno permesso di ricostruire i fatti oggetto del presente procedimento, da ritenersi processualmente accertati secondo le cadenze sopra tratteggiate.

4. QUALIFICAZIONE (IN CHIAVE ATTIVA OVVERO OMISSIVA) DELL'ILLECITO PENALE OGGETTO DELL'IMPUTAZIONE ELEVATA NEI CONFRONTI DEGLI ODIERNI IMPUTATI.

4.1. Preliminare rispetto a qualsivoglia considerazione in ordine alla responsabilità delle persone imputate è la qualificazione, in termini attivi ovvero omissivi, dell'illecito penale oggetto dell'imputazione elevata dal locale Pubblico Ministero; operazione:

(a) particolarmente problematica, specie in relazione ad ascrizioni a titolo di colpa, a cagione della spiccata normatività del rimprovero, che acuisce la difficoltà di tenere distinti i profili della causalità della condotta e della causalità della colpa,, in contesti - peraltro, sovente, a base lecita (come nella specie) - che si strutturano intorno ad una divaricazione dell'essere {id est il contegno tenuto dall'agente) dal dover-essere individuabile sulla scorta del pertinente apparato nomologico di riferimento;

(b) il cui esito - avuto riguardo alla nota teorica della costruzione separata delle fattispecie da tempo patrocinata dalla migliore D. e di cui recentemente si ritrova un'eco in seno alla stessa giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass, pen., sez. un., 18 settembre 2014, n. 38343, rv. 261103, Pres. S., est. B., imp. E.) - è capace di incidere, anche in misura apprezzabile:

- in via immediata e diretta, sulla direzione e sull'oggetto dello sforzo accertativo gravante sulle parti processuali, ed in particolare sull'incedere logico-giuridico, nonché finanche su regole e standard probatori funzionali all'accertamento del fatto-reato (adesivamente, Cass, pen., sez. un., 18 settembre 2014, n. 38343, rv. 261103, Pres. S., est. B., imp. E., 27 Considerato in diritto)-,

- in via mediata ed indiretta, oltre che sulla definizione giuridica in termini di reato commissivo tout court ovvero commissivo mediante omissione, sulla stessa valutazione circa l'integrazione del fatto-reato, volta che si consideri che, come chiarito dalla D., "una stessa condotta può dunque risultare punibile o meno a seconda della sua qualificazione come azione od omissione".

4.2. In guisa parimenti preliminare, occorre osservare come, lungi dal darsi concordia, proprio sul citato thema (della qualificazione in termini attivi ovvero omissivi dell'illecito, specie ove colposo) è possibile rintracciare differenti impostazioni in D. e giurisprudenza, che paiono pencolare tra:

- "naturalismo", ovvero "ontologismo": espressioni di sintesi - quelle appena richiamate - che si riferiscono ad impostazioni (dottrinali e giurisprudenziali) che attribuiscono rilievo centrale, in vista della qualificazione di un contegno, all'individuazione, nell'incedere accadimentale portato all'attenzione della magistratura, dell 'impiego, da parte dell'agente, di energia, dal punto di vista fisicomateriale", ovvero di un quid dotato di fisicità, plasticità, naturalisticamente percepibile con i sensi, nonché caratterizzato da potenzialità d'incidenza (ossia di "effettiva efficacia condizionante") sulla seriazione eziologica inveratasi nella specie;

- e "normativismo";sintagma utilizzato per indicare quelle ricostruzioni (parimenti dottrinali e giurisprudenziali) che assegnano primaria importanza, ai fini qualificatori, alla "rilevanza giuridica del comportamento illecito", da rintracciarsi in base all'oggetto del rimprovero penale, ovvero al significato (antisociale del comportamento tenuto dall'agente.

4.2.1. Abbandonate letture prettamente naturalistiche (invero talvolta rintracciabili anche di recente, specie riguardo alla qualificazione del contegno di disattivazione di dispositivi artificiali salvavita), pare, condivisibilmente, consolidarsi un'impostazione di fondo spiccatamente normativa, al cui interno, è ben possibile rintracciare plurime varianti:

(a) secondo una prima ricostruzione (patrocinata da autorevole, risalente, opinione dottrinale ed assai diffusa, fino a tempi recenti, anche in giurisprudenza), in vista della definizione giuridica del contegno penalmente rilevante, occorrerebbe guardare all'oggetto (recte: all'atteggiarsi) del dovere specifico la cui in-attuazione viene imputata all'agente; di talché: "se l'obbligo ha un contenuto negativo (divieto), il comportamento che allo stesso trasgredisce andrebbe qualificato come azione; se, al contrario, l'obbligo ha un contenuto positivo (comando), la condotta che lo viola assumerebbe i contorni di un'omissione" cfr. nella giurisprudenza di legittimità: Cass, pen., sez. IV, 22 giugno 2009, n. 26020, rv. 243931-01, Pres. M., est. B., imp. C. e altri, 6 Considerato in diritto, che però, nel prosieguo dell'ordito motivazionale, pare dare seguito al criterio sub b), su cui v. appena infra);

(b) secondo una differente prospettazione (patrocinata da autorevole D., che ha affrontato funditus il thema dei rapporti tra omissione e colpa, specie in ambito medico, ma con affermazioni estensibili a tutt'oltranza anche a settori differenti, specie a contesto di base lecito), al fine di evitare di incorrere nello "stratagemma dogmatico" di dar corso ad indebite trasformazioni di condotte attive in omissive, occorrerebbe qualificare:

- come attive le ipotesi in cui "è il soggetto agente ad aver creato il rischio concretizzatosi nell'evento, o ad aver contribuito a crearlo, o ad averlo incrementato, o - ancora - ad avere esposto a rischio il soggetto passivo"-,

- come omissive, viceversa, le ipotesi in cui "si assuma che il garante non abbia fronteggiato adeguatamente un rischio promanante aliunde, ossia 'pendente' sul soggetto passivo a prescindere dalla condotta del garante medesimo"-,

(c) secondo un'ulteriore opzione interpretativa il thema della qualificazione del contegno (reso difficoltoso dall'assenza di un "confine netto" tra agire ed omettere) deve essere condotto nel solco della decisa ricerca della giuridica attribuzione di paternità del fatto, tentando di comprendere "se nella spiegazione dell'evento abbia avuto un ruolo significativo e preponderante la condotta commissiva o quella omissiva" (Cass, pen., sez. un., 18 settembre 2014, n. 38343, rv. 261103, Pres. S., est. B., imp. E., 27 Considerato in diritto).

4.2.2. È opinione del Tribunale che:

(a) non ci si possa contentare della regola rimessa al prudente apprezzamento del giudicante, eppure sostanzialmente "bonne à tout faire" (come efficacemente sottolineato dalla dottrina) della (maggiore) significatività dell'agire ovvero dell'omettere nella spiegazione dell'accadimento ascritto alla persona imputata, dovendosi, piuttosto, rintracciare un criterio capace di assicurare una compiuta attuazione dell'interesse (avente rilievo costituzionale, nonché sovra-nazionali) alla previa calcolabilità delle conseguenze del proprio agire, il cui ambito operativo può considerarsi ormai estesosi fino a ricomprendervi la definizione giuridica del quid oggetto d'imputazione;

(b) muovendo dalla premessa secondo cui "ogni azione umana implica un rischio", ossia una potenzialità eziologica che l'ordinamento mira a governare attraverso l'imputazione delle eventuali conseguenze offensive a determinati soggetti, è proprio tutt'intorno al concetto di fattore di rischio che può essere articolata la dicotomia tra agire ed omettere; di modo che si possa, ragionevolmente, affermare che:

- debba stimarsi attivo il comportamento dell'agente che, incidendo sulla seriazione eziologica, abbia creato, ovvero introdotto (ex novo) un fattore di rischio (concretizzatosi l'nell'evento) eterogeneo rispetto a quello eventualmente già innescatosi nell'incedere accadimentale;

- debba considerarsi, viceversa, omissivo il contegno (rilevante in criminalibus nella misura in cui fosse ex ante oggetto di un dovere di gestione previsto dalla legge) di colui il quale non abbia governato adeguatamente la seriazione di rischio, promanante aliunde, "pendente" sul soggetto passivo.

4.3. Proprio facendo applicazione delle coordinate ermeneutiche sopra tratteggiate, ad avviso di questo Giudice il contegno ascritto alle persone imputate non può che essere qualificato in termini omissivi, volta che si consideri come(...) e(...) venga sostanzialmente imputata (non già l'introduzione di un nuovo, eterogeneo fattore di rischio, bensì) l'in-attuazione del dovere di garanzia su questi ultimi gravante per scelta ordinamentale funzionale all'adeguato governo della situazione di rischio pre-esistente, connaturata all'attività lavorativa effettuata presso la (...)dovere di garanzia il cui oggetto è individuato: in linea generale dalle regole cautelari, quali regole modali che prescrivono determinate modalità di svolgimento di contegni pericolosi, e nel caso di specie dalla pretesa ad una prema, adeguata formazione dei lavoratori impiegati, da munirsi di dispositivi di protezione adeguati al tipo di lavorazione effettuata (arg. ex artt. 37, primo comma, e 18, primo comma, D.Lgs. n. 81 del 2008).

4.3.1. Conclusione - quella appena rassegnata - che non si presta ad essere contrastata dal riferimento all'aver gli odierni imputati tenuto comportamenti materiali, dotati di rilievo fenomenico, quali: 1) l'aver fornito (brevi ed in-esaustive) istruzioni orali circa le modalità di funzionamento della macchina bilaterale alla cui lavorazione è stato adibito il 4.04.2016 il "(...) 2) l'aver munito l'odierna persona offesa di guanti di cotone, non anti- taglio-, contegni naturalisticamente positivi, che:

- esclusa l'adesione alle impostazioni ontologiche sopra richiamate, non possono essere valorizzati al punto da condurre ad un (indebito) scivolamento dell'omissione in un contegno attivo;

- non sono portatori di ulteriori fattori di rischio eterogenei, collocandosi piuttosto quali comportamenti (ex ante ed ex post) inidonei a governare (tramite l'attivazione di decorsi salvifici) il rischio promanante dall'attività di lavorazione e trasformazione del vetro oggetto sociale della

4.3.2. Nemmeno seriamente ostativa alla conclusione rassegnata è l'analisi dell'enunciato imputativo formulato dal locale Pubblico Ministero, agli effetti della verifica della correlazione tra imputazione e sentenza, di cui è onerato il giudicante, al fine di non incorrere nella sanzione processuale tipica prevista dall'art. 522 c.p.p.. A ben guardare:

(a) proprio muovendo dall'analisi testuale dell'enunciato - ove, dopo il riferimento alla asserita qualità di(...) e(...) , quali datori di lavoro (formale e di fatto), si rinviene l'espressione "facevano sì che il dipendente (...) si procurasse lesioni personali" - è ragionevole inferire come, secondo la prospettiva accusatoria, ad essere ascritto alle persone imputate sarebbe proprio l'omessa attuazione dei doveri (di comportamento) di protezione gravanti per legge su queste ultime a cagione dell'ipotizzata loro qualità e non già l'aver tenuto un comportamento fattivo, portatore di ulteriore rischi (eterogenei);

(b) alcun rilievo, in vista della qualificazione, può assumere la mancata indicazione dell'art. 40 cod. pen. (la cui necessità avuto riguardo alla costruzione dell'illecito di cui all'art. 590, terzo comma, c.p., è tutto fuorché scontata) nell 'incipit dell'enunciato accusatorio, volta che si consideri come - alla stregua della consolidata opinione giurisprudenziale, cui, in questa sede, s'intende assicurare continuità, "in tema di contestazione dell'accusa, si deve avere riguardo alla specificazione del fatto, più che all'indicazione delle norme di legge violate, per cui ove il fatto sia descritto in modo puntuale, la mancata o erronea individuazione degli articoli di legge violati è irrilevante e non determina nullità, salvo che non si traduca in una compressione dell'esercizio del diritto di difesa" (Cass. Pen., sez. I, 9 luglio 2019, n. 30141, rv. 276602-01, Pres. D.T., est. C., imp. P.);

(c) anche a voler speculativamente ritenere (come detto non correttamente) contestato l'illecito in termini commissivi tout court, alcuna preclusione alla libera esplicazione del canone tura novit curia può darsi nel caso di specie, volta che si ponga mente alla regula iuris, ormai assurta a ius receptum, secondo cui la ri-qualificazione di una condotta (contestata in termini attivi) quale "colposamente omissiva non viola il principio di correlazione tra accusa e sentenza qualora l'imputato abbia avuto la concreta possibilità di apprestare in modo completo la sua difesa in relazione ad ogni possibile profilo dell'addebito" (Cass, pen., sez. IV, 14 giugno 2018, n. 27389, rv. 273588-01, Pres. P., est. R., imp. S.); difesa compiutamente dispiegatasi, nella specie, in ordine a ciascuno dei profili giuridici che eventualmente verrebbero a rimodularsi in caso di tra formazione della contestazione attiva in omissiva, avendo la Difesa degli imputati, a tacer d'altro, approfondito il thema della ricorrenza di una posizione di garanzia, rilevante agli effetti dell'art. 40, secondo comma, cod. pen. sia nel corso dell'istruttoria, che in sede di discussione.

4.4. Deve conclusivamente affermarsi come il contegno ascritto alle persone imputate debba essere qualificato in termini omissivi.

5. SULLA RICORRENZA DI UNA POSIZIONE DI GARANZIA IN CAPO ALLE PERSONE IMPUTATE.

5.1. Come accennato, secondo l'impostazione fatta propria dalla parte Pubblica,(...) e(...) , nelle proprie qualità di datori di lavoro (rispettivamente di fatto e di diritto), avrebbero fatto sì che il (...), impiegato presso la(...) , si procurasse lesioni personali; prospettazione -quella relativa alla rilevanza, ai fini ascrittivi dell'evento, della posizione delle persone imputate - che (implicitamente, ma non meno chiaramente) si fonda sulla qualificazione dei datori di lavoro quali titolari, ex lege, di una posizione di garanzia nei confronti dei soggetti impiegati nell'attività d'impresa.

5.2. Come noto, in linea generale, nel delineare il paradigma imputativo commissivo mediante omissione, specie nell'ambito di organizzazioni complesse, centrale è il thema della selezione dei soggetti gravati dall'obbligo giuridico di impedire l'evento offensivo occorso. Questione che, per quanto d'interesse, avuto riguardo al settore della sicurezza sul lavoro:

(a) è stata tradizionalmente affrontata tramite il richiamo all'art. 2087 c.c., "architrave del sistema degli obblighi gravanti sul datore di lavoro", "norma in bianco", di fonte legale, capace di costituire in capo all'imprenditore doveri (generici) di tutela a tutt'oltranza dell'incolumità del lavoratore e della sua personalità morale, da assicurare attraverso l'adozione di standard tali da assicurare la massima sicurezza fattibile;

(b) ha subito una radicale trasformazione con l'entrata in vigore dell'art. 4 D.Lgs. n. 626 del 1994, stabilizzata con l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 81 del 2008 (T.U.S.L.), che:

- ha proceduto ad una chiara selezione, in astratto, dei soggetti gravati dal "debito di sicurezza" confronti dei lavoratori:

- "datore di lavoro", quale soggetto "titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque (...) che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa" cfr. art. 2, primo comma, lett. b), D.Lgs. n. 81 del 2008;

- "dirigente", quale soggetto che, "in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro, organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa" cfr. art. 2, primo comma, lett. d), D.Lgs. n. 81 del 2008;

- "preposto", quale soggetto che, "in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori, esercitando un funzionale potere di iniziativa" cfr. art. 2, primo comma, lett. e), D.Lgs. n. 81 del 2008;

recependo orientamenti diffusisi in D. e giurisprudenza, ha positivizzato il c.d. "principio di effettività', stabilendo che "le posizioni di garanzia relative ai soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettere b), d), ed e),gravano altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti" (cfr. art. 299 D.Lgs. n. 81 del 2008); concetto - quello dell'esercizio in concreto di poteri - declinato in termini di ingerenza dalla recente giurisprudenza di legittimità che ha chiarito come "in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, in base al principio di effettività, assume la posizione di garante colui il quale di fatto si accolla e svolge i poteri del datore di lavoro, del dirigente o del preposto, indipendentemente dalla sua funzione nell'organigramma dell'azienda' (cfr. Cass. pen., sez. IV, 18 luglio 2019, n. 31863, rv. 276586-01, Pres. P., est. B., imp. A.);

(c) è stata di recente ri-semantizzata (di qui l'espressione: garante quale gestore del rischiò), in funzione dell'attuazione del principio di personalità della responsabilità penale, sub specie di responsabilità per fatto proprio, muovendo dalla centralità dell'idea di rischio nel contesto della sicurezza del lavoro; rischio "categorialmente unico", ma atteggiatesi "concretamente in diverse guise, in relazione alle differenti situazioni lavorative", di modo che possono dirsi esistere "diverse aree di rischio", cui si correlano "distinte sfere di responsabilità" che "conformano e limitano l'imputazione penale" (non già sulla scorta della mera ricorrenza di una posizione formale di garanzia tout court, bensì) al solo soggetto che possa stimarsi "gestore"di quello specifico rischio inveratosi (nell'incedere accadimentale esitato) nell'evento indicato nell'enunciato imputativo (cfr. Cass. pen., sez. un., 18 settembre 2014, n. 38343, rv. 261103, Pres. S., est. B., imp. E., par.par. 12 s. Considerato in diritto).

5.3. Proprio applicando le coordinate ermeneutiche sopra tratteggiate, è opinione del Tribunale che non possano seriamente nutrirsi dubbi in ordine alla ricorrenza, in capo a 9 (...) e (...), di una posizione di garanzia nei confronti dell'odierna persona offesa.

5.3.1. Quanto alla posizione di (...), l'istruttoria ha permesso di accertare, oltre ogni ragionevole dubbio, come ella:

(a) rivestisse, al momento dei fatti, il ruolo di amministratore unico e legale rappresentante della società .(...)titolare, quindi, del rapporto di lavoro (avente fonte contrattuale) con i

soggetti regolarmente assunti, nonché parte del rapporto di fatto instauratosi con il (...) poiché gravata da doveri di protezione (Schutzpflichten) nei confronti di quest'ultimo, impiegato presso i locali della propria unità produttiva;

(b) accanto al dato formale, svolgesse funzioni (non soltanto amministrativo-contabili, bensì) anche di diretta gestione "dell'immane rischio" (secondo l'espressione utilizzata in Cass. pen., sez. un., 18 settembre 2014, n. 38343, rv. 261103, Pres. S., est. B., imp. E., par.par. 13 Considerato in diritto) che caratterizza l'attività lavorativa (in particolare la lavorazione e trasformazione del vetro), occupandosi in concreto anche della distribuzione di dispositivi di protezione ai lavoratori dell'impresa (81).

2.3.1.1. Conclusione - quella appena rassegnata - che non si presta ad essere falsificata da quanto argomentato dalla Difesa (...) che, in sede di discussione, muovendo da un'analisi degli elementi fattuali restituiti dall'istruttoria dibattimentale in relazione alla posizióne della citata persona imputata, ha escluso che la (...) avesse "la perfetta conoscenza di rivestire una posizione di garanzia" (82); prospettazione assai suggestiva che, tuttavia, non merita seguito, volta che si consideri come:

(a) in funzione della predicabilità della ricorrenza di un dovere specifico di garanzia (recte: di una posizione di garanzia), funzionale all'accertamento di un reato omissivo (peraltro colposo, come nella specie), lungi dall'essere necessario il positivo accertamento di (qualsivoglia stato psicologico, tantomeno di) uno stato psicologico effettivo di conoscenza, debba stimarsi bastevole (a questi fini) la ricognizione - sulla scorta del pertinente apparato nomologico - della mera esistenza, validità ed integratone di una o più disposizioni capaci di fungere da fonte del relativo obbligo giuridico; disposizioni già indicate come ricorrenti nella specie nel corpo della presente motivazione;

(b) trattasi comunque di un aspetto afferente - ad avviso del Tribunale - non già alla esistenza di un "dovere di garanzid', bensì alla ricorrenza della riconoscibilità della situazione di rischio, quale situazione (precomportamentale) su cui si innesta il dovere di diligenza, co-elemento perfezionativo del rimprovero colposo (sul thema v. amplius infra).

5.3.2. Diversamente da quanto argomentato dalla Difesa, nemmeno seriamente revocabile in dubbio è la ricorrenza, in capo allo (...), di una posizione di garanzia, quale datore di lavoro di fatto. Conclusione - quella appena rassegnata - che:

(a) costituisce piana attuazione del principio di effettività canonizzato dall'art. 299 D.Lgs. n. 81 del 2008, capace di "elevare a garante colui che di fatto assume e svolge i poteri del datore di lavoro, del dirigente o del preposto'' (cfr. Cass. pen., sez. IV, 29 maggio 2014, n. 22246, rv. 259224-01, Pres. Z., est. D., imp. C.);

(b) trova adeguato supporto, in fatto, negli elementi traibili dall'istruttoria dibattimentale espletata, che ha permesso di accertare come lo (...), oltre ad effettuare, in prima persona, colloqui ed interlocuzioni con soggetti interessati all'impiego presso la (...) , procedeva direttamente, sulla scorta di proprie autonome determinazioni all'assunzione del personale e si curava del profilo operativo dell'attività, valendosi - per i casi in cui egli non fosse presente fisicamente in azienda - della collaborazione, principalmente, del dipendente (...) (83); tutti contegni - quelli dianzi menzionati - attuativi di poteri tipici del datore di lavoro.

5.3.2.1. La valutazione appena esplicitata - quella relativa alla predicabilità della ricorrenza in capo allo di una posizione di garanzia, quale datore di lavoro di fatto della (...) - non si presta ad essere contrastata da quanto argomentato, in sede di discussione, dalla Difesa (...) che ha evidenziato come, all'esito dell'istruttoria, non fosse emersa affatto la ricorrenza di poteri di spesa in capo all'imputato. Trattasi di prospettazione suggestiva, eppure priva di pregio, volta che si consideri come proprio le specificità della vicenda di cui è processo - caratterizzata da una pienezza di poteri sostanziali, di selezione dei dipendenti, di direzione dell'attività, anche dal punto di vista operativo da parte dello -permettono di delineare una stabile premessa fattuale da cui inferire, tramite il ricorso a massime esperienziali, il dato (asseritamente ignoto) della sussistenza di poteri di spesa in capo all'imputato, ossia a colui il quale soleva prendere scelte organizzative, anche relative al personale e all'impiego di nuova forza lavoro, da cui derivavano - automaticamente - oneri economico finanziari per la,

5.4. S'impone, alla luce di quanto argomentato, una valutazione positiva in ordine alla ricorrenza di una posizione di garanzia in capo a (...) e (...), rispettivamente datori di lavoro formale e di fatto, presso la

5.5. Nemmeno seriamente revocabile in dubbio è la ricorrenza, in capo ad entrambi, di un potere di adeguatamente neutralizzare ovvero minimizzare il rischio per l'incolumità personale dei lavoratori, in funzione del governo del quale il legislatore ha selezionato quale garante il datore di lavoro (formale e sostanziale)-, conclusione:

(a) nemmeno seriamente avversata dalla Difesa (...) che ha appuntato la propria strategia difensiva su aspetti affatto differenti;

(b) che resiste alle argomentazioni spese dalla Difesa (...) che - come visto - ha richiamato un asserito difetto di potere di spesa, per inferirne l'inoperatività degli effetti estensivi del dovere di garanzia previsti dall'art. 299 D.Lgs. n. 81 del 2008; prospettazione, su cui ci si è già soffermati ad altri fini, ma che non coglie nel segno neanche sotto il profilo qui analizzato, atteso che l'istruttoria dibattimentale ha chiarito come, in data anteriore o prossima all'infortunio occorso al (...) non si desse alcuna difficoltà, tantomeno impossibilità, dal punto di vista operativo, ovvero economico-finanziario, nel dare corso - come praticato in relazione ad altri soggetti impiegati nella società - a virtuose prassi formative, ovvero a munire i lavoratori di idonei strumenti di lavoro, adeguati al rischio insito nell attività lavorativa oggetto sociale della

5.6. Invero, dall'istruttoria dibattimentale espletata pare emergere un'ulteriore posizione che avrebbe richiesto attenzione: quella di (...) ulteriore gestore del rischio categorizzabile ex ante nell'attività lavorativa dell'impresa più volte menzionata, privo di attribuzioni formali, eppure inquadrabile in termini di preposto di fatto, ai sensi dell'art. 299 D.Lgs. n. 81 del 2008, in relazione all'art. 2, primo comma, lett. e), d.lgs. cit., avuto riguardo all'attività concretamente espletata su ordine, direttiva ed indicazione dello , quanto all'aspetto più prettamente operativo.

6. SULL'EFFICACIA EZIOLOGICA DEL CONTEGNO (OMISSIVO) PENALMENTE RILEVANTE.

6.1. Come noto, assolutamente consolidata è ormai l'opinione secondo cui, sulla scorta della c.d. teoria condizionalistica, debba considerarsi causa penalmente rilevante, ai sensi degli artt. 40 e 41 cod. pen., un quid (x), attivo ovvero omissivo, che si ponga quale condizione contingentemente necessaria (c.d. condicio sine qua non) nella catena degli antecedenti che abbiano determinato (ovvero concorso a produrre) un accadimento conseguente (y); condizione senza la quale l'evento (non già giuridico, bensì) naturalistico penalmente rilevante non si sarebbe verificato (cfr. già Cass. pen., sez. un., 11 settembre 2002, n. 30328, rv. 222138, Pres. M., est. C., imp. F., par. 2 Considerato in diritto).

6.2. Parimenti accettata, quantomeno in criminalibus, è ormai la definitiva affermazione di un "modello euristico di causalità', funzionale all'attribuzione ad un soggetto della paternità di una seriazione accadimentale tramite il ricorso al pertinente sapere scientifico ed esperienziale, che:

(a) presenta la struttura logica dell' enunciato condizionale congiuntivo se (x) → allora (y) controfattuale, identificabile tramite lo schema del periodo ipotetico dell'irrealtà, in cui il fatto prospettato nella protasi (x) è scientemente contrario ad un fatto conosciuto come vero {cfr. già Cass. pen., sez. un., 11 settembre 2002, n. 30328, rv. 222138, Pres. M., est. C., imp. F., par. 2 Considerato in diritto)-,

(b) impone, in chiave esplicativa (ovvero predittiva, v. infra) dell'incedere degli accadimenti, l'adozione di c.d. regole di copertura (c.d. modello di analisi di regolarità, ovvero della sussunzione sotto leggi), capaci di "coprire" l'evento da spiegare (ovvero anti-vedere), con una legge, sussumendo quell'accadimento entro l'ambito denotativo di enunciati asserenti regolarità accadimentali, sotto-determinandoli (84); apparato nomologico che superati orientamenti, anche dottrinali, di stampo neopositivista, secondo cui sarebbe ammesso soltanto l'utilizzo di leggi universali o dotate di un coefficiente probabilistico prossimo a uno ben può estendersi fino a ricomprendere leggi statistiche, pur se dotate di coefficienti medio-bassi di probabilità frequentista, nonché generalizzazioni empiriche del senso comune (c.d. massime di esperienza, quali regole desunte dall'id. quod plerumque accidit) e rilevazioni epidemiologiche (cfr. già Cass. pen., sez. IV, 24 marzo 2016, n. 12478, rv. 267812, Pres. I., est. D.U. e D., imp. B. e altri, par.par. 15 e 16 Considerato in diritto);

(c) si propone l'obiettivo di attribuzione della paternità di un fatto ad un soggetto tramite la decodificazione dell'incedere accadimentale, secondo la seguente "doppia formula" (cfr. già Cass. pen., sez. un., 11 settembre 2002, n. 30328, rv. 222138, Pres. M., est. C., imp. F., par. 2 Considerato in diritti):

- la condotta umana è condizione necessaria dell'evento se, eliminata (ovvero aggiunta) mentalmente dal novero dei fatti realmente accaduti, l'evento non si sarebbe verificato;

- la condotta umana non può dirsi condizione necessaria dell'evento se, eliminata (ovvero aggiunta) mentalmente dal novero dei fatti realmente accaduti, l'evento si sarebbe egualmente verificato.

6.3. Del pari, una certa concordia è ormai rintracciabile in ordine al thema delle caratteristiche dell'evento la cui resilienza, all'esito del ragionamento controfattuale, è oggetto d'indagine, in funzione ascrittiva di responsabilità. Trattasi di una questione - quella relativa alla c.d. (ri)descrizione dell'evento - variamente affrontata da D. e giurisprudenza, dalla cui analisi è possibile ragionevolmente distinguere:

(a) una prima fase, in cui - a fronte dell'evento concretamente verificatosi - è onere di colui il quale debba formulare un'ipotesi esplicativa procedere ad una (ri)descrizione dell'accadimento, cogliendone le note costanti ed aspetti ripetibili, in vista della ricerca (e non già costruzione) di una plausibile regola di spiegazione di quanto occorso, capace di fungere da "legge di copertura" dell'inferenza causale; (ri)descrizione da coniugarsi con una "correzione" tramite il richiamo ad assunzioni tacite e condizioni iniziali non conosciute o congetturate, sulla scorta delle quali, ceteris paribus, mantenga validità l'impiego della legge di spiegazione rintracciata;

(b) una seconda fase, in cui - superato il momento 'generalizzante ' ed appurato che l'evento verificatosi appartiene alla classe di quelli presi in consideratone dalla regola di spiegazione dell'incedere accadimentale - occorre chiedersi se "eliminata ovvero aggiunta mentalmente dal novero dei fatti realmente accaduti la condotta indiziata di efficacia eziologica, si sarebbe o meno inverato l'evento hic et nunc verificatosi, nella sua unicità ed irripetibilità' (cfr. Cass. pen., sez. un., 11 settembre 2002, n. 30328, rv. 222138, Pres. M., est. C., imp. F., par. 2 Considerato in diritto).

6.4. Superati orientamenti (presenti in dottrina e giurisprudenza) predicativi di una sostanziale omogeneità a tutt'oltranza tra causalità attiva ed omissiva, un certo accordo può dirsi ormai raggiunto nella valorizzazione delle "neglette peculiarità della causalità omissiva' (Cass. pen., sez. un., 18 settembre 2014, n. 38343, rv. 261103, Pres. S., est. B., imp. E., par. 10 Considerato in diritto), quale relazione (non già tra un antecedente dinamico ed un conseguente naturalisticamente percepibile, bensì) che si struttura intorno ad un nibil, che assume giuridica rilevanza nella sua dimensione di non facere quod debetur, ossia di scostamento dal dover- essere (Sollen) imposto dal dovere di garanzia, il cui oggetto (e contenuto) viene a specificarsi tramite il c.d. comportamento doveroso omesso (secondo la terminologia utilizzata da accorta D.); contegno la cui mancata attuazione costituisce il nucleo fondante del rimprovero penale

6.4.1. Peculiarità, di cui è possibile rintracciare un'eco:

- a) nella struttura logica dell'enunciato condizionale congiuntivo controfattuale, già menzionato, volta che si consideri come:

- nelle ipotesi di causalità attiva, colui il quale prospetti ex post facto un nesso eziologico tra (x) ed (y), si trova innanzi a due elementi storicamente reali: l'azione tenuta dall'agente e l'evento offensivo concretamente inveratosi; ed è chiamato alla eliminazione mentale (contra-factum) della condotta indiziata di efficacia eziologica al fine di comprendere, sulla scorta del pertinente apparato nomologico, se l'evento (y) si sarebbe ugualmente verificato;

- nelle ipotesi di causalità omissiva, colui il quale si proponga di istituire ex post facto un legame causale tra un antecedente ed un conseguente, si trova innanzi (non già a due elementi empiricamente apprezzabili, bensì) un solo elemento storicamente datosi, l'evento; e pertanto è chiamato (non già ad una eliminazione mentale, bensì, ad una doppia eliminatone ovvero come icasticamente sottolineato da autorevole D.) ad aggiungere mentalmente (in guisa controfattuale) il comportamento doveroso omesso, al fine di comprendere, sulla scorta del già menzionato compendio nomo logico disponibile, se l'evento (y) si sarebbe ugualmente verificato;

- b) nell'incedere accertativo della ricorrenza della causalità omissiva, che impone di distinguere plurimi steps. primo step: formulazione di un'ipotesi in ordine alla causa reale dell'evento (c.d. causalità reale, ovvero decorso reale), da accertare secondo lo schema causale sopra delineato, eliminando mentalmente l'antecedente (ovvero la seriazione di antecedenti) indiziato di efficacia eziologica reale rispetto all'evento verificatosi (cfr. in giurisprudenza, ex plurimis, già Cass. pen., sez. IV, 12 luglio 2005, n. 25233, rv. 232013-01, Pres. C., est. R., imp. L.);

- secondo step: formulazione di un'ipotesi in ordine all'efficacia impeditiva dell'azione doverosa omessa (previamente individuata, tramite un atto immaginativo, a muovere dall'apparato nomologico pertinente rispetto all'incedere accadimentale reale come inveratosi) (c.d. causalità ipotetica), da accertare secondo lo schema "doppiamente ipotetico" sopra tratteggiato, aggiungendo il contegno imposto, eppure in concreto non tenuto, al fine di comprendere se l'evento (y) si sarebbe o meno verificato-,

(c) nella individuatone del più volte menzionato comportamento doveroso omesso, che, nello specifico ambito del rimprovero omissivo colposo (quello d'interesse avuto riguardo alla vicenda oggetto di giudizio), esibisce (problematici) profili di interferenza con la ricognizione del contegno imposto dal pertinente apparato cautelare. Operazioni - quelle relative alla identificazione (e non già creazione) della regola comportamentale - da condurre sulla (sostanzialmente) medesima base deontica funzionale all'impedimento del tipo di eventi cui pertenga l'accadimento inveratosi nel caso concreto; (sostanziale) medesimezza che giustifica l'affermazione (per vero, affatto incontroversa), su cui si è impegnata di recente anche la giurisprudenza di legittimità (recependo le sollecitazioni di autorevole D.), secondo cui "in ambito di causalità omissiva (...) l'individuazione di una condotta appropriata ed omessa che avrebbe scongiurato l'esito avverso" è una questione "ad un tempo propria della causalità e della colpa' (nella sua dimensione in parte qua oggettiva, ferma la distinzione rispetto alla c.d. misura soggettiva del rimprovero colposo) (Cass. pen., sez. un., 18 settembre 2014, n. 38343, rv. 261103, Pres. S., est. B., imp. E., par. 27 Considerato in diritto).

6.4.2. Del pari acquisita, da parte degli interpreti, è la consapevolezza:

(a) che le peculiarità (sopra menzionate) proprie della causalità omissiva non possono essere (sovra)- dimensionate al punto da "legittimare " quella "attenuazione del rigore nell'accertamento del nesso di condizionamento necessario", cui dava la stura l'adesione alla c.d. teoria dell'aumento del rischio, secondo cui in funzione imputativa dell evento penalmente rilevante sarebbe stato bastevole accertare che il "non facere quod debetur " avesse aumentato ovvero mancato di diminuire il rischio di offesa al bene giuridico protetto; impostazione - patrocinata da parte della D. (specie di origine tedesca) e da risalente giurisprudenza - recisamente avversata dalla nota pronunzia F., ove si è evidenziato, magistralmente, come l'adesione alla contestata teoria dell'aumento (o mancata diminuzione) del rischio avrebbe delineato una "nozione debole della causalità", che avrebbe finito per "comportare un'abnorme espansione della responsabilità per omesso impedimento dell'evento, in violazione dei principi di legalità e tassatività della fattispecie e della garanzia di responsabilità per fatto proprio'' (cfr. già Cass. pen., sez. un., 11 settembre 2002, n. 30328, rv. 222138, Pres. M., est. C., imp. F., par.par. 3 e 4 Considerato in diritto)-,

(b) che - ferma l'adesione al sopra delineato modello condizionalistico - le citate peculiarità del modulo omissivo non possono essere superate sul terreno della selezione di (soltanto talune delle) astratte regole di spiegazione degli accadimenti, eliminando (come proposto da autorevole D.) dal compendio nomo logico utilizzabile in vista della formulazione dell'ipotesi di condizionamento regole di copertura dotate, per tipi di evento, di coefficienti medio-bassi di probabilità frequentista ovvero comunque di percentuali diverse da (o non prossime a) ciò in quanto, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità:

da un lato, "è indubbio che coefficienti medio-bassi di probabilità c.d. frequentista per tipi di evento rivelati dalla legge statistica (e ancor più da generalizzazioni empiriche del senso comune o da rilevazioni epidemiologiche) impongano verifiche attente e puntuali sia della fondatezza scientifica che della specifica applicabilità nella fattispecie concreta', eppure "nulla esclude che anch'essi, se corroborati dal positivo riscontro probatorio (...) circa la sicura non incidenza nel caso di specie di altri fattori interagenti in via alternativa, possano essere utilizzati per il riconoscimento giudiziale del necessario nesso di condizionamento" (cfr. già Cass. pen., sez. un., 11 settembre 2002, n. 30328, rv. 222138, Pres. M., est. C., imp. F., par. 7 Considerato in diritto; di recente, adesivamente, ex plurimis, Cass. pen., sez. III, 17 marzo 2021, n. 10209, rv. 281710-01, Pres. D.N., est. Z., imp. C.);

- dall'altro lato, "livelli elevati di probabilità statistica o schemi interpretativi dedotti da leggi di carattere universale, pur configurando un rapporto di successione tra eventi rilevato con regolarità o in numero percentualmente alto di casi, pretendono sempre che il giudice ne accerti il valore eziologico effettivo, insieme con l'irrilevanza nel caso concreto di spiegazioni diverse, controllandone quindi l'attendibilità in riferimento al singolo evento e all'evidenza disponibile" (cfr. già Cass. pen., sez. un., 11 settembre 2002, n. 30328, rv. 222138, Pres. M., est. C., imp. F., par. 7 Considerato in diritto-, adesivamente, ex multis Cass. pen., sez. IV, 27 febbraio 2014, n. 9695, rv. 260159-01, Pres. B., est. lannello, imp. S.);

(c) che le peculiarità del modulo causale (in ispecie) omissivo debbono essere colte e superate (non già sul terreno astratto di un sapere scientifico di cui si pretenda un'applicazione automatica, senza verifiche di attendibilità del suo impiego per il singolo evento, bensì) in sede dell accertamento giudiziale - sulla scorta di basi induttive (ossia delle emergenze del caso concreto) - dell'ipotesi ricostruttiva del fatto storico sottesa all'enunciato imputativo. Accertamento che - attesa la funzione ascrittiva dell'imputazione causale, quale co-elemento perfezionativo del tipo legale - per poter esser svolto positivamente deve assicurare standard di "certezza processuali o di alto grado di credibilità razionale (cfr. già Cass. pen., sez. un., 11 settembre 2002, n. 30328, rv. 222138, Pres. M., est. C., imp. F., par. 8 Considerato in diritto); espressioni di sintesi descrittive dell'esito della "discussione critica sulle prove" (condotta nel solco del percorso probatorio delineato dall'art. 192 c.p.p..), alimentata da "segni di conferme" ovvero di "confutazione" dell'ipotesi esplicativa oggetto dell'enunciato imputativo, di cui vagliare il grado di resistenza rispetto a prospettazioni antagoniste ovvero alternative di decodificazione della quaestio farti relativa all'incedere accadimentale (cfr. già Cass. pen., sez. un., 11 settembre 2002, n. 30328, rv. 222138, Pres. M., est. C., imp. F., par. 8 Considerato in diritto-, nonché Cass. pen., sez. un., 18 settembre 2014, n. 38343, rv. 261103, Pres. S., est. B., imp. E., par. 9.3 Considerato in diritto).

6.5. P. tali premesse epistemologiche, metodologiche, nonché logico-giuridiche, è possibile confrontarsi con l'ipotesi esplicativa degli accadimenti prospettata dalla locale Procura della Repubblica, formalizzabile nel senso di cui appresso:

(a) quanto al decorso reale: l'evento "lesione vascolare del polso sinistro" del (...) impiegato nella lavorazione del vetro presso la (...) , deriva dall'urto del vetro lavorando contro

(una sporgenza del)la macchina (c.d. bilaterale) di lavorazione che, rottosi, diveniva tagliente ed immediatamente rovinava sull'avambraccio sinistro del

(b) quanto al decorso ipotetico (ed all'efficacia impeditiva del comportamento doveroso omesso): premessa la ricorrenza di una posizione di garanzia in capo agli odierni imputati, l'evento "lesione vascolare del polso sinistro" non si sarebbe verificato ove (fosse stato tenuto il comportamento doveroso omesso da(...) e (...), ossia) il lavoratore avesse ricevuto: 1) una formazione sufficiente ed adeguata al lavoro da svolgere (in particolare ove fosse stato istruito a movimentare correttamente ed in spazi privi di ostacoli gli elementi oggetto di lavorazione); 2) dispositivi di protezione adeguati alle caratteristiche della lavorazione del vetro, capaci di neutralizzare ovvero minimizzare i rischi sottesi all'attività menzionata.

6.5.1. Ipotesi esplicativa - quella formulata dal Pubblico Ministero - che:

(a) quanto al decorso reale degli accadimenti non è nemmeno stata revocata in dubbio da parte degli odierni imputati, che hanno appuntato la propria strategia difensiva su aspetti affatto differenti, dando per incontestata la seriazione accadimentale reale che ha condotto all'evento bic et nunc verificatosi;

(b) quanto al decorso ipotetico, funzionale all'ascrizione a titolo omissivo:

- non è stata contrastata dalla Difesa (...) che ha sviluppato la propria strategia a discarico su un elemento quale quello della rappresentabilità della situazione di rischio sottesa all'impiego del D. (non già tout court presso la (...) ., bensì) al macchinario c.d. bilaterali afferente

- ad avviso del Tribunale - non già al thema della causalità della condotta (omissiva), bensì alla ricorrenza di un (asserito) co-elemento perfezionativo del rimprovero colposo, quale situazione (pre- comportamentale) su cui si innesta il dovere di diligenza (sul thema v. amplius infra);

- è stata contrastata dalla Difesa (...), che - in sede di discussione - ha revocato in dubbio la possibilità d'intendere come accertato oltre ogni ragionevole dubbio l'intervenire di violazioni lavoristiche, adducendo a sostegno: 1) la (pretesa) inattendibilità delle dichiarazioni sul thema rese dai (ritenuti non credibili) dichiaranti escussi nel corso dell'istruttoria dibattimentale; 2) quanto statuito dal Tribunale ordinario di Siena, nella sentenza n.(...) /2021, adottata in data 12.02.2021, depositata in data 22.02.2021, che ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di (...) e (...), in relazione ai reati di cui all'art. 55, quinto comma, in relazione all'art. 37, primo comma, lett. a) e b), nonché all'art. 18, primo comma, lett. d), D.Lgs. n. 81 del 2008, per difetto di procedibilità (derivante dalla ritenuta come necessaria previa mancata attivazione della procedura prevista dagli artt. 19-25 D.Lgs. n. 758 del 1994). Elementi che impedirebbero - si pretende - di rinvenire in quelle disposizioni con funzione preventivo-cautelare l'apparato nomologico di riferimento in funzione della ricognizione della compiuta descrizione del comportamento doveroso omesso, capace di concretizzare, nella specie, il dovere di garanzia gravante sulle persone imputate.

6.6. Quanto alla ricostruzione del decorso reale, ad avviso del Tribunale merita seguito, oltre ogni ragionevole dubbio, la prospettazione dell'incedere accadimentale formulata dal locale Pubblico Ministero. Conclusione, quella appena rassegnata:

(a) che poggia stabilmente su plurimi segni di conferma, univoci, precisi e concordanti emersi all'esito dell'istruttoria dibattimentale, che ha restituito una vicenda caratterizzata dalla sicura presenza del (...)nei pressi della macchina bilaterale, incaricato della lavorazione del vetro, durante la quale, a cagione dell'urto contro una sporgenza del macchinario utilizzato, il citato materiale si rompeva per poi immediatamente rovinare, in parte qua, sull'avambraccio sinistro del (...), cagionandogli una lesione vascolare del polso sinistro;

(b) che, come anticipato, non è nemmeno stata avversata dalla Difesa delle persone imputate, che non hanno fornito alcuna ipotesi esplicativa degù accadimenti differente da quella prospettata dalla parte pubblica, corroborata, come visto, da plurimi segni di conferma.

6.7. Quanto al decorso ipotetico (ed all'efficacia impeditiva del comportamento doveroso omesso), occorre preliminarmente osservare come:

(a) diversamente da quanto preteso dalla Difesa (...) , alcun dubbio, come sopra argomentato, può darsi in ordine alla credibilità dei dichiaranti escussi nel corso dell'espletata istruttoria dibattimentale, anche in relazione al sotto-thema della ricorrenza delle violazioni lavoristiche, volta che si consideri come il (...) ha convincentemente rappresentato:

- di non aver ricevuto alcuna adeguata formazione, ovvero addestramento, da parte dei datori di lavoro, essendosi limitato lo (...) a fornire indicazioni verbali, di massima, in ordine al funzionamento operativo del macchinario da utilizzarsi in funzione della lavorazione cui era stato destinato;

di aver ricevuto dispositivi di sicurezza privi di sistema anti-taglio ed aventi dimensioni tali da non assicurare la copertura del polso, ove poi è intervenuta la lesione;

(b) alcun rilievo, diversamente da quanto preteso a discarico, può assumere la sentenza sopra richiamata (peraltro prodotta priva del timbro di irrevocabilità e quindi utilizzabile esclusivamente agli effetti e con i limiti dell'art. 234 c.p.p..) che - a prescindere dalla condivisibilità del principio di diritto cui ha mostrato di aderire la pronunzia di questo Tribunale in composizione monocrarica) (86) - ha natura prettamente processuale, non potendo fornire alcun elemento utile in vista della valutazione in ordine alla ricorrenza, nel merito ed incidenter tantum, per quanto qui d'interesse, di violazioni lavoristiche;

(c) ben possano considerarsi integrate, nella specie, entrambe le disposizioni richiamate nell'ipotesi accusatoria in funzione di individuazione del (più preciso contenuto del) comportamento oggetto del dovere di garanzia gravante sui datori di lavoro (formale e sostanziale).

6.8. Tanto premesso, è opinione del Tribunale che possa concludersi, oltre ogni ragionevole dubbio, che, ove (...)e(...)avessero tenuto il comportamento doveroso omesso,

ricostruito sulla scorta di entrambe le (regole descritte dalle) disposizioni indicate in imputazione, l'evento bic et nunc, emerso all'esito dell'istruttoria dibattimentale, non si sarebbe verificato.

6.8.1. In chiave giustificativa dell'assunto, ferma l'individuazione dell'evento occorso nei termini già argomentati in sede di accertamento del decorso reale, occorre muovere dalla ricognizione (e non già creazione) del c.d. comportamento doveroso omesso; operazione soltanto in parte debitoria della previsione, da parte del legislatore, delle norme comportamentali indicate in imputazione, che - per la loro genericità - ben possono qualificarsi come "regole elastiche", atteso che la precisa individuazione del contegno imposto deve stimarsi "aperta alle circostanze del caso concreto" (87).

6.8.2. Come noto, l'art. 37 D.Lgs. n. 81 del 2008, rubricato "formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti"prescrive al datore di lavoro di assicurare al lavoratore lato sensu inteso, a prescindere dalla ricorrenza di un contratto formale di assunzione (cfr. Cass. pen., sez. IV, 28 ottobre 2021, n. 38623, rv. 282102-01, Pres. D., est. S., imp. P.), una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza (arg. ex art. 37, primo comma, cit.); attività di formazione ed informazione:

(a) che deve avere, in particolare, ad oggetto "i concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione" arg. ex art. 37, primo comma, lett. a), d.lgs. cit., nonché "i rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda"arg. ex art. 37, primo comma, lett. b), d.lgs. cit.;

(b) che, come chiarito dalla consolidata giurisprudenza di legittimità:

"non può esaurirsi nella mera formulatone di un divieto, ma deve essere costituita da quelle attività che, secondo le circostanze del caso, sono idonee a determinare nel lavoratore il compendio di conoscenze e consapevolezze necessarie allo svolgimento delle mansioni in totale sicurezza"; ciò che "non può prescindere da un momento valutativo conclusivo, che verifichi il conseguimento dell'obiettivo formativo prima della concreta adibizione del lavoratore alle mansioni previste" (cfr. ex plurimis Cass. pen., sez. IV, 16 febbraio 2015, n. 6736, Pres. Z., est. D., imp. M. e altro, par. 5.2. Considerato in diritto)',

- non può considerarsi come positivamente assolta "per fatto del lavoratore" ovvero per "socializzazione delle esperienze e della prassi di lavoro", eventualmente in collaborazione tra plurimi soggetti, capace di incidere de facto proficuamente sullo stardard di sicurezza della complessiva attività lavorativa (cfr. Cass. pen., sez. IV, 26 maggio 2014, n. 21242, rv. 259219-01, Pres. B., est. D., imp. N.);

- deve comunque essere assicurata anche nel caso in cui il lavoratore venga destinato occasionalmente ad una mansione differente rispetto a quella abituale (cfr. Cass. pen., sez. IV, 26 maggio 2014, n. 21242, rv. 259219-01, Pres. B., est. D., imp. N.);

(c) che deve ritenersi funzionale alla minimizzazione del rischio per la incolumità psico-fisica del lavoratore, quale bene (finale) la cui tutela è presa di mira dal legislatore, tramite la costruzione in capo al lavoratore di un congruo apparato cognitivo circa: 1) rischi genericamente legati all'attività prestata presso una determinata impresa, 2) rischi genericamente legati all'attività concreta di destinazione all'interno dell'impresa, 3) rischi specifici legati all'esecuzione della prestazione nell'ambito dell'attività concreta di destinazione all'interno dell'impresa. Tutti elementi - quelli richiamati - capaci di comporre un insieme di conoscenze (appunto apparato cognitivo) alla luce delle quali il lavoratore - previo controllo da parte del datore di lavoro circa la proficuità della formazione - sarà chiamato ad orientare il proprio comportamento.

6.8.3. Diversamente, l'art. 18, primo comma, lett. d), D.Lgs. n. 81 del 2008, tra gli "obblighi del datore di lavoro e del dirigente" (così la rubrica legis), prevede quello di "fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale"', dovere specifico:

(a) capace di atteggiarsi in diverse guise a seconda delle specificità dei rischi che il singolo lavoratore è chiamato a fronteggiare nel corso della lavorazione che lo impegni;

(b) che deve ritenersi, in linea generale, funzionale alla minimizzazione del rischio per la incolumità psicofisica del lavoratore, quale bene (finale) da tutelare preso di mira dal legislatore.

6.8.4. Invero, poste tali premesse, è opinione del Giudice che l'operazione di ricognizione del comportamento doveroso omesso non possa essere effettuata obliterando la reciproca integratone delle indicazioni comportamentali sottese alle disposizioni del T.U.S.L. richiamate, volta che si consideri come la concreta individuazione della doverosa tipologia di dispositivi di sicurezza, anche personale, da mettersi a disposizione del lavoratore non può prescindere da una (compiuta e piena) attuazione del dovere di formazione ed informazione sui rischi anche specifici del tipo di lavorazione, che - a sua volta - circolarmente - risente delle scelte praticate (e praticabili) dall'impresa in thema di (congegni di) sicurezza.

6.8.5. Alla luce di quanto argomentato deriva, ad avviso del Tribunale, che (...)e (...), nelle rispettive qualità, avrebbero dovuto:

(a) primo profilo del comportamento doveroso omesso: fornire al (...) un congruo apparato cognitivo circa:

- i rischi genericamente legati all'attività di lavorazione del vetro, effettuata presso la S.R.L.S., nonché le astratte misure preventive adottate ed adottabili;

- i rischi concretamente sottesi - secondo l'id quod plerumque accidit - alla concreta attività effettuata presso il macchinario c.d. bilaterale presente nei locali della citata impresa, nonché le concrete misure preventive adottate ed adottabili;

i rischi attinenti al momento (reso difficoltoso dal peso e dalla forma dell'oggetto, nonché dalla conformazione del macchinario e dal movimento richiesto all'operatore) del recupero della lastra appena lavorata dal macchinario, in funzione dell'accomodamento di taglio, all'esito di una torsione del busto verso destra, nell'apposito cestello; nonché circa le misure di prevenzione (anche gravanti sul lavoratore) adottate o adottabili;

1 rischi derivanti da un contatto della lastra lavorata con un ostacolo e le misure di prevenzione (anche gravanti sul lavoratore) adottate o adottabili;

(b) quanto al secondo, inscindibile, profilo del comportamento doveroso omesso: fornire al (...) dispositivi di sicurezza personali, in ispecie guanti ed attrezzatura anti-taglio, capaci di coprire quantomeno tutto l'avambraccio e quindi:

congrui rispetto al tipo di rischio da lavorazione del vetro, materiale tagliente, specie ove si dia una rottura della lastra oggetto di lavorazione;

- coerenti rispetto alle misure di prevenzione (anche attuative di comportamenti del lavoratore) adottate in relazione ai rischi prevedibili secondo regolarità accadimentale, oggetto di previa debita indicazione al lavoratore;

adeguati rispetto alle aree di diretto contatto con il vetro, nonché con le possibili rotture del materiale lavorato.

(c) quanto ad un ulteriore profilo comportamentale, cronologicamente successivo, non espressamente indicato in imputazione, eppure parimenti doveroso, avuto riguardo alla normativa antinfortunistica. assicurare l'effettivo controllo circa l'adeguatezza dell'apparato preventivo rispetto ai rischi sottesi all'attività svolta dai lavoratori.

6.8.6. Così perimetrato il contegno doveroso omesso da utilizzare in funzione predittiva dell'explandum, per una compiuta giustificazione della ritenuta evitabilità altrimenti dell'evento hic et nunc verificatosi, occorre procedere ad una ricognizione della portata prevenzionistica delle norme comportamentali sopra tratteggiate nell'ottica di attribuzione di paternità dell'incedere accadimentale alle persone imputate.

6.8.6.1. Ad avviso del Tribunale, in ciascuno dei profili comportamentali, componenti dell'unitario (complesso) contegno doveroso omesso, per come ricostruito supra, utilizzando stilemi cari ad autorevole D. penalistica, si è innanzi a regole (non già proprie, bensì) improprie (88), atteso che la loro postulata (in guisa controfattuale) osservanza è in grado esclusivamente di minimizzare (senza escluderlo a tutt'oltranza) il rischio dell'evento (offesa all'integrità psicofisica) che la norma comportamentale descritta mirava alfine a prevenire. Ciò che - in funzione del raggiungimento della certezza processuale (recte: dell'elevato grado di credibilità razionale) in ordine all'evitabilità dell'evento in caso di tenuta del comportamento doveroso omesso - impone una composizione (ed un superamento) delle incertezze proprie del ragionamento predittivo avente base nomologica probabilistica tramite la valorizzazione della ricorrenza di segni di conferma capaci di assicurare resistenza alla conclusione rassegnata rispetto a prospettazioni antagoniste.

6.8.6.2. Ebbene stima il Tribunale che giudizio enunciato in ordine all'evitabilità altrimenti dell'evento occorso al

(a) trovi adeguata giustificazione, in fatto, nella valorizzazione degli elementi traibili dall'espletata istruttoria dibattimentale, che ha restituito, quanto al profilo qui d'interesse, una vicenda caratterizzata dalla patente violazione: 1) di qualsivoglia dovere di informazione e formazione (a nulla valendo le indicazioni verbali, di massima, fomite al (...) dallo (...) il giorno dell'infortunio poco prima dell'inizio della lavorazione (peraltro da altra parte del macchinario bilaterale, che richiedeva differenti specificità comportamentali); 2) del dovere di munire il lavoratore di guanti anti-taglio, capaci di assicurare copertura adeguata al corpo della persona offesa; 5) del dovere di effettivo controllo circa l'adeguatezza dell'apparato preventivo predisposto dall'impresa. Tutti elementi che posti in funzione di premessa (in fatto) del ragionamento, consentono di affermare - in ossequio all'id quod plerumque accidit - che in caso di compiuta cognizione circa rischi dell'attività e di compiuta predisposizione di misure di sicurezza (anche quanto a dispositivi personali di protezione) congrue a fronte della lavorazione richiesta, non sarebbe conseguito l'evento offensivo dell'integrità psico-fisica del lavoratore, poiché-.

il lavoratore non avrebbe aderito alla richiesta di lavorazione non in sicurezza;

ovvero il datore di lavoro, a seguito di doveroso controllo, non avrebbe dato seguito all'attività pericolosa illegittima, poiché posta in essere al di fuori della sfera di rischio consentito;

- ovvero ancora non si sarebbe verificato l'urto della lastra lavorata, da cui è derivata la rottura del vetro, con successivo ferimento del polso del

- ovvero - pur dandosi la rottura - il (...) avrebbe adottato contromisure comportamentali per evitare lo scivolamento del materiale tagliente sul polso;

- ovvero ancora pur dandosi il contatto, a cagione della presenza di adeguati dispositivi di sicurezza, costruiti con materiale anti-taglio, non si sarebbe verificata la lesione vascolare al polso sinistro, quantomeno nelle modalità e secondo l'intensità concretamente datesi;

(b) non si presta ad essere falsificato da alcuna ipotesi o prospettazione antagonista, nemmeno formulata dalle parti processuali.

6.9. Conclusivamente, è opinione del Tribunale che l'evento concretamente occorso al per quanto d'interesse avuto riguardo all'imputazione, debba stimarsi imputabile oggettivamente a (...) e (...) non avendo questi ultimi tenuto il comportamento doveroso etiologicamente efficiente imposto loro dalla legge, in qualità di datori di lavoro (formale e di fatto) dell'odierna persona offesa.

6.10. La conclusione dianzi rassegnata non si presta ad essere falsificata dall'argomento, speculativamente formulabile a discarico, afferente all'asserita eccentricità del contegno del (...) (in parte qua) (auto-)espostosi a pericolo per aver proceduto ad una lavorazione di materiale tagliente in assenza di un compiuto apparato cognitivo ed esperienziale, nonché senza adeguati dispositivi di protezione.

6.10.1. Trattasi di questione:

(a) tradizionalmente inquadrata dalla D. nell'ambito degli studi sulla auto-responsabilità della persona offesa, in ispecie sulla rilevanza del contributo della vittima al reato, strumentali alla ricerca di punti demersione dell'auto-esposizione a pericolo nella sistematica dell'illecito penale;

(b) inquadrata di recente (non più entro il tema del comportamento abnorme del lavoratore, bensì) nell'ambito della (re-)interpretazione della espressione "causa da sola sufficiente a cagionare l'evento", utilizzata nell'art. 41, secondo comma, cod. pen. in funzione dell'elisione del postulato rapporto di condizionamento contingentemente necessario tra un contegno (attivo ovvero omissivo) penalmente rilevante e l'evento; operazione che ha spinto la giurisprudenza (più sensibile agli approdi dottrinali nell'implementazione nel sistema penale del principio di responsabilità per fatto proprio) a chiarire come interruttiva del nesso di condizionamento deve stimarsi la condotta (già definita abnorme) del lavoratore nei soli casi in cui "essa si collochi in qualche guisa al di fuori dell'area di rischio definita dalla lavorazione in corso", atteso che soltanto in tali ipotesi, lungi dal darsi eccezionalità alcuna, l'evento occorso deve stimarsi concretizzazione di un rischio eccentrico rispetto a quello (lavorativo) che il garante è chiamato a governare (Cass. pen., sez. un., 18 settembre 2014, n. 38343, rv. 261103, Pres. S., est. B., imp. E., par. 13.1 Considerato in diritti).

6.10.2. Ebbene, proprio facendo applicazione delle coordinate sommariamente tratteggiate, è opinione del Tribunale che:

(a) il (...) infortunatosi nell'esecuzione della lavorazione cui era stato indirizzato, non abbia tenuto alcun contegno portatore di un rischio eccentrico rispetto a quello pre-esistente, non (adeguatamente) governato dal contegno (omissivo) dei datori di lavoro, dovendo questi ultimi, peraltro, vigilare sulla corretta attuazione delle misure di sicurezza assicurate ai propri lavoratori;

(b) alcun rilievo possa assumere l'espressione "movimenti maldestri" riferita, in imputazione, al espressione che - avuto riguardo ad una lettura dell'intero enunciato imputativo attribuendogli il significato fatto palese dalle parole, iscritte nella loro cornice di senso - deve essere intesa (non già come volta a far emergere la portata speculativamente eccentrica del contegno della persona offesa, bensì) come volta a valorizzare gli effetti sul comportamento tenuto dal (...) derivanti dall'omessa formazione,

informazione ed addestramento all'utilizzo del macchinario di lavorazione da parte di quest'ultimo.

7. CONSIDERAZIONI IN MATERIA DI COLPA.

7.1. Costituisce affermazione ricorrente quella secondo cui il reato colposo - da sempre pencolante tra ontologismo e normativismo - consista nella realizzazione di un fatto illecito che si caratterizzi al contempo come: non voluta; collegata alla inosservanza di una o più regole cautelari doverose nella situazione data, prevedibile ed evitabile a mezzo del comportamento corretto; colpevole, ossia personalmente rimproverabile al soggetto agente (cfr. Cass. pen., sez. un., 18 settembre 2014, n. 38343, rv. 261103, Pres. S., est. B., imp. E., par. 26 Considerato in diritto).

7.2. Ormai sufficientemente stabilizzatasi, parimenti, è l'opinione secondo cui il rimprovero colposo presenti struttura complessa, a cavaliere tra T. (fatto tipico) e S. (colpevolezza), composta:

(a) da una componente oggettivo-normativa, avente ruolo autenticamente fondativo del tipo colposo, costruito intorno ad un "macro elemento normativo" - bisognoso di etera-integrazioni e completamento mediante valutazioni giudiziali supplementari - entro cui si suole far rientrare:

- la regola cautelare, cardine del crimen culpae, modello scritto (colpa specifica) ovvero non scritto (colpa generica) di previsione e prevenzione, da individuarsi, in linea generale, alla luce di un giudizio: 1) di risk assessment, ossia di prevedibilità dell'evento, diretto ad individuare le situazioni di rischio che possano sfociare nella verificazione di un accadimento disvoluto dall'ordinamento; 2) e di risk. management, ossia di evitabilità (anche detto prevenibilità) dell'evento, volto alla individuazione (in misura rigida ovvero elastica, ossia aperta alla rilevanza di contingenze concrete) del comportamento capace di fronteggiare la situazione di rischio, neutralizzandola tout court (c.d. regole cautelari proprie), ovvero minimizzandone il grado di verificabilità (c.d. regole cautelari improprie); indicazioni comportamentali, autenticamente "pre-date" , la cui ricognizione (e non già creazione) risente della nota dicotomia tra: 1) il (prevalente) criterio (sociologico) dell'agente-modello (Maβfigur), soggetto ragionevole e coscienzioso, definito dall'appartenenza ad una determinata categoria sodale, individuata dal tipo di attività, anche solo occasionalmente svolta (c.d. agente differenziato), costruito per astrazione a muovere da (categorizzabili) connotazioni proprie dell'agente reale', 2) ed il (minoritario, anche se autorevolmente sostenuto) criterio della migliore scienza ed esperienza, che propone di perimetrare la pretesa comportamentale ordinamentale sulla scorta del più evoluto apparato nomologico disponibile in un dato momento storico nell'ambito di uno specifico settore;

- l'inosservanza della citata pretesa ordinamentale, tramite un contegno trasgressivo di generiche regole di diligenza, prudenza o perizia, ovvero violativo di regole preventivo-cautelari positivizzate in leggi, regolamenti, discipline od ordini;

- il c.d. nesso di rischio tra colpa ed evento (c.d. causalità della colpa) , quale espressione di sintesi, capace di identificare due, distinti, momenti accertativi: 1) il primo, volto a stabilire se l'evento verificatosi rifletta congruentemente l'ambito o lo scopo di protezione della cautela violata, ossia se costituisca la concretizzazione del rischio che la pretesa comportamentale inattuata mirava a prevenire; 2) il secondo, volto a verificare se il comportamento alternativo lecito (previamente individuato sulla scorta della regola di condotta inosservata) avrebbe consentito di evitare la verificazione dell'evento datosi (c.d. evitabilità dell'evento, ovvero "idoneità impeditiva del comportamento alternativo lecito");

(b) da una componente soggettiva, strumentale alla esibizione di una relazione psico-conoscitiva che deve intercorrere tra il soggetto agente e gli elementi costitutivi del fatto tipico, a pena di violazione del principio di personalità della responsabilità penale, componente entro cui si suole far rientrare:

- un primo elemento, espressamente previsto dall'art. 43, primo comma, terzo alinea, cod. pen.: l'assenza di volontà (del fatto, comprensivo) dell'evento, quale autentico elemento di discrimen rispetto al rimprovero doloso (Cfr. Cass, pen., sez. un., 18 settembre 2014, n. 38343, rv. 261103, Pres. S., est. B., imp. E., 50 Considerato in diritto);

- un secondo elemento logicamente (e giuridicamente) successivo rispetto alla oggettiva ricostruzione dei profili obiettivo-normativi del rimprovero, usualmente denominato "colpevolezza colposa", ovvero "misura soggettiva della colpa"; espressione di sintesi, che prefigura una tensione dialettica tra la sfera del dover-essere (Sollen) (ossia della diligenza obiettivamente richiesta dall'ordinamento, in funzione preventiva) e del poter-essere (Können) (ossia della capacità dell'agente di ottemperare alla pretesa ordinamentale, avuto riguardo a fattori situazionali anomali o contingenze individuali peculiari).

7.3. Sempre in punto di ricognizione degli elementi del rimprovero colposo, minore concordia è da registrarsi in ordine al thema dischiuso dalla prospettata rilevanza della situazione (di rischio) il cui (doveroso) riconoscimento concretizza l'obbligo di attuare le indicazioni comportamentali descritte dalla regola di cautela (c.d. anlaβ).

7.3.1. Invero, al netto di differenze terminologiche, i disorientamenti non riguardano (tanto) l'ubi consistam dell'anlaβ, volta che si consideri come, da tempo, la D.I., sviluppando le elaborazioni di quella tedesca, ha chiarito come tramite l'espressione di sintesi sopra menzionata si intenda fare riferimento alla situazione tipica indicata quale premessa fattuale per l'adozione del comportamento doveroso, ovvero l'insieme delle circostanze della vicenda concreta capaci di fungere da 'monito', per un soggetto, avvertendolo in qualche modo delle potenzialità di danno insite - sulla scorta del pertinente apparato nomologico - nella condotta che egli si accinga a porre in essere (o ad omettere). Di talché, si è detto:

(a) può darsi rimprovero colposo soltanto allorché la situazione concreta sia stata caratterizzata dalla presene di elementi, giuridici e fattuali (comprensivamente abbracciati nel concetto di anlaβ), che, in correlazione con leggi scientifiche e conoscenze empiriche utilizzate in vista dell'imputazione di un accadimento, avrebbero permesso all'agente di rappresentarsi la concreta realizzazione del fatto previsto dalla legge come reato-,

(b) non potrebbe darsi rimprovero colposo, viceversa, nei casi:

- di fallimento non imputabile (dovuto ad errore incolpevole ovvero ignoranza inevitabile) nella ricognizione della base ontologico-cognitiva del giudizio di riconoscibilità della ricorrenza della situazione di rischio tipizzata da una pre-esistente indicazione comportamentale traibile dal pertinente apparato nomologico di riferimento-,

- di fallimento non imputabile (dovuto ad errore incolpevole ovvero ignoranza inevitabile) nella ricognizione della base nomologico del giudizio di riconoscibilità della ricorrenza della situazione di rischio.

7.3.2. La minore concordia sopra evidenziata, a ben guardare, attiene:

(a) anzitutto al thema della (autonoma) rilevanza (se del caso in chiave meramente argomentativa) dell'anlaβ nella struttura del rimprovero colposo, volta che si consideri:

- che - come evidenziato da taluni - assai rara è 1'evocazione del concetto di riconoscibilità della situazione di rischio da parte della giurisprudenza, anche di legittimità (per una applicazione, v. Cass. pen., sez. IV, 2 novembre 2015, n. 44131, rv. 264974-01, Pres. B., est. D., imp. H. ed altri, ove si rinviene il riferimento ad un filone giurisprudenziale, relativo alla responsabilità del committente in ipotesi di appalto di lavori, all'interno del quale spicca la pronunzia Cass, pen., sez. IV, 19 aprile 2010, n. 15081, rv. 247033-01, Pres. Z., est. R., imp. C. e altri); riferimento, privo di approfondimenti (e - secondo la D. - carente di consapevolezza dogmatica), effettuato, peraltro, in ipotesi - affatto peculiari - in cui tra la situazione di pericolo ed il soggetto cui si rimprovera la violazione cautelare si interponga un ulteriore soggetto, più prossimo alla fonte pericolosa, della cui gestione è, di fatto, gravato;

che soltanto secondo l'opinione di parte della D., che questo Giudice condivide, meriterebbe di esondare dalle secche concettuali del rilievo implicito (nella disamina dell'inosservanza della regola di cautela), per assurgere ad autonoma rilevanza nella costruzione del rimprovero colposo;

(b) alla collocazione sistematica della situazione (di rischio) da riconoscersi più volte menzionata, che pare pencolare tra componente oggettiva e soggettiva del rimprovero colposo, non necessariamente in guisa alternativa, specie ove si dia seguito all'opinione, prospettata di recente da una parte della D., secondo la quale l'anlaβ meriterebbe valorizzazione tanto nella definizione della tipicità oggettiva, quanto nella verifica in ordine al giudi fio di colpevolezza colposa, volta che si consideri come la diagnosi giuridico-strutturale del crimine colposo dovrebbe muovere dall'analisi della situazione che il soggetto agente si trovava ad affrontare, così da poter assumere: 1) rilievo oggettivo (quindi circa la sussistenza del fatto tipico di reato) nel caso in cui non sussista il presupposto operativo della regola cautelare; 2) rilievo in punto di colpevolezza colposa, nei casi di anlaβ confusa, oscura, contraddittoria.

7.4. Ferma una certa condivisione dell'assunto secondo cui sarebbe irrazionale muovere un rimprovero colposo qualora le indicazioni comportamentali doverose non tenute (ovvero tenute in guisa inesatta) non avrebbero comunque evitato l'evento, e viceversa, non muovere alcun rimprovero quando la condotta appropriata avrebbe certamente evitato l'esito antigiuridico disvoluto dall'ordinamento, minore concordia, tradizionalmente, è rinvenibile nella individuazione del livello di probabilità richiesto per ritenere accertata l'evitabilità dell'evento (Cass. pen., sez. un., 18 settembre 2014, n. 38343, rv. 261103, Pres. S., est. B., imp. E., 26 Considerato in diritto), ossia del grado (o tasso) di efficacia del comportamento alternativo lecito necessario al fine di predicare come sussistente l'evitabilità altrimenti dell'evento occorso che l'ordinamento pretenda di imputare al contegno inosservante dell'agente.

7.4.1. Trattasi di questione - quella appena menzionata - che - oltre a risentire dell'atteggiarsi dell'incedere accadimentale, portatore di pluralità di rischi, non tutti governabili, ovvero neutralizzabili a tutt'oltranza, avuto riguardo allo stato delle conoscenze scientifiche - è resa assai difficoltosa dalla reciproca interferenza tra causalità (attiva ovvero omissiva) e colpa, variamente tematizzata in dottrina e giurisprudenza, ma dovuta alla natura ubiquitaria del giudizio sull'evitabilità dell'evento, capace di assumere rilievo in vista dell'imputazione sia oggettiva che soggettiva secondo schemi inferenziali (non già esplicativi, bensì) predittivi. In particolare:

(a) secondo una prima ricostruzione - che muove da pretese esigenze di unitarietà del modello accertativo, che prescinda dalla natura attiva ovvero omissiva dell'illecito colposo - alla stregua della causalità strido sensu intesa, anche la c.d. causalità della colpa andrebbe ricostruita in termini di certezza, ovvero di probabilità confinante con la certezza (c.d. probabilità pascaliana): di talché - si osserva criticamente ad opera di autorevole D. - si darebbe una eccessiva riduzione dell'alveo della penale rilevanza di contegni inosservanti, atteso che si darebbe responsabilità soltanto nei casi in cui la condotta risulti violativa di una o più regole cautelari c.d. proprie (ossia che garantiscano l'azzeramento del rischio, ovvero l'evitabilità dell'evento con una probabilità confinante con la certezza), con radicale atipicità di qualsivoglia contegno inosservante indicazioni di comportamento c.d. improprie, capaci esclusivamente di minimizzare (senza escluderlo) il rischio di verificazione di eventi offensivi;

(b) secondo altra impostazione teorica - che muove dall'osservazione secondo cui l'ordinamento mira in prima battuta all'azzeramento dei rischi, nonché, sia pure solo in guisa subordinata, alla riduzione degli stessi - occorrerebbe distinguere due ipotesi:

- caso in cui esistano regole comportamentali la cui osservanza è capace di assicurare con certezza (ovvero con probabilità confinante con la certezza) l'evitabilità dell'evento lesivo: la c.d. causalità della colpa andrebbe ricostruita in termini (quantomeno di quasi) certezza e quindi il comportamento alternativo lecito avrebbe con probabilità confinante con la certezza evitato l'evento-,

caso in cui si diano indicazioni comportamentali c.d. improprie (incapaci di neutralizzare l'evento, potendosi limitare esclusivamente a ridurne il rischio di verificazione): la c.d. causalità della colpa potrebbe dirsi ricorrente anche qualora l'inosservanza abbia (soltanto) aumentato il rischio di verificazione dell'accadimento e, quindi, il comportamento alternativo lecito avrebbe ridotto le chances d'inveramento nell'evento del fattore di rischio che l'agente avrebbe dovuto governare;

(c) secondo una differente opzione interpretativa (patrocinata, in giurisprudenza, da (Cass, pen., sez. un., 18 settembre 2014, n. 38343, rv. 261103, Pres. S., est. B., imp. E., 26 e 27 Considerato in diritto), che muove dalla premessa adesione alla costruzione separata delle fattispecie (specie quanto al segno del contegno penalmente rilevante), occorrerebbe distinguere:

- in caso di condotta attiva; al fine di predicarsi come sussistente la causalità della colpa non occorrerebbe la certezza che il comportamento alternativo lecito avrebbe impedito la verificazione dell'evento (necessaria invece per la causalità della condotta), risultando bastevole, piuttosto, a pena di irrazionalità, la prova che la condotta osservante delle indicazioni comportamentali preventive avrebbe avuto significative, non trascurabili, probabilità di evitare l'accadimento antigiuridico (Cfr.: ex multis, Cass, pen., sez. IV, 24 marzo 2016, n. 12478, rv. 267812, Pres. I., est. D.U. e D., imp. B. e altri, 10 Considerato in diritto);

-,in caso di condotta omissiva, ove - si afferma - il dubbio sulla causalità della colpa altro non è che incertezza sulla causalità della condotta (omissiva), un evento potrebbe essere ascritto all'agente soltanto qualora si accerti che il comportamento alternativo lecito (ovvero il comportamento doveroso omesso) avrebbe con certezza (ovvero con probabilità confinante con la certezza) evitato l'accadimento antigiuridico-,

(d) secondo una ulteriore, recente - condivisa da questo Giudice - opinione dottrinale, che muove dal mutamento di prospettiva già dischiuso sul thema della causalità della condotta dalle sezioni unite F., attesa la natura costitutiva del rimprovero colposo propria dell'evitabilità altrimenti dell'evento, al fine di evitare che si dia un indebito, irragionevole, declassamento probatorio, l'accertamento giudiziale della ricorrenza di tale elemento deve assicurare standard di "certezza processuale" o di alto grado di credibilità razionale-, regola di giudizio che permette di governare eventuali difficoltà derivanti dalla struttura (ed efficacia) prevenzionistica della indicazione comportamentale inosservata.

7.5. P. tali premesse logico-giuridiche, è opinione del Tribunale che debbano ritenersi - nei confronti di entrambi gli imputati - sussistenti tutti e ciascuno degli elementi, oggettivi e soggettivi, del rimprovero colposo ascritto loro.

7.5.1. Alcun dubbio, anzitutto, in ordine all'inosservanza delle indicazioni comportamentali richiamate in imputazione; conclusione a supporto della quale si stima bastevole rinviare a quanto già supra argomentato in funzione della perimetrazione del comportamento doveroso omesso.

7.5.2. Nemmeno seriamente dubitabile è la ricorrenza del c.d. primo nesso di rischio tra colpa ed evento, volta che si consideri come - alla luce della già riferita ricostruzione funzionale dell'apparato normativo prevenzionistico indicato in imputazione - è possibile ritenere che l'evento occorso al(...) non possa che dirsi concretizzazione della precisa tipologia di rischi che le cautele inosservate miravano a prevenire.

7.5.3. Del pari integrato, oltre ogni ragionevole dubbio, deve stimarsi il c.d. secondo nesso tra colpa ed evento; conclusione:

(a) anch'essa, fortemente tributaria della già rassegnata valutazione in thema di causalità omissiva, volta che si consideri come gli elementi traibili dall'espletata istruttoria dibattimentale che ha restituito, quanto al profilo qui d'interesse, una vicenda caratterizzata dalla patente violazione: 1) di qualsivoglia dovere di informazione e formazione (a nulla valendo le indicazioni verbali, di massima, fomite al(...) dallo (...)il giorno dell'infortunio poco prima dell'inizio della lavorazione, peraltro da altra parte del macchinario bilaterale, che richiedeva differenti specificità comportamentali); 2) del dovere di munire il lavoratore di guanti anti-taglio, capaci di assicurare copertura adeguata al corpo della persona offesa,; 3) del dovere di effettivo controllo circa l'adeguatezza dell'apparato preventivo predisposto dall'impresa consentono di affermare - in ossequio all 'id quod plerumque accidit - che in caso di osservanza del comportamento alternativo lecito id est', in caso di compiuta cognizione circa rischi dell'attività e di compiuta predisposizione di misure di sicurezza (anche quanto a dispositivi personali di protezione) congrue a fronte della lavorazione richiesta l'evento offensivo dell'integrità psicofisica del lavoratore non si sarebbe verificato, poiché: 1) il lavoratore non avrebbe aderito alla richiesta di lavorazione non in sicurezza; 2) ovvero il datore di lavoro, a seguito di doveroso controllo, non avrebbe dato seguito all'attività pericolosa illegittima, poiché posta in essere al di fuori della sfera di rischio consentito; 3) ovvero ancora non si sarebbe verificato l'urto della lastra lavorata, da cui è derivata la rottura del vetro, con successivo ferimento del polso del :(...) 4) ovvero - pur dandosi la rottura - il(...) avrebbe adottato contromisure comportamentali per evitare lo scivolamento del materiale tagliente sul polso; 5) ovvero ancora pur dandosi il contatto, a cagione della presenza di adeguati dispositivi di sicurezza, costruiti con materiale anti-taglio, non si sarebbe verificata la lesione vascolare al polso sinistro, quantomeno nelle modalità e secondo l'intensità concretamente datesi;

(b) che non si presta ad essere falsificata da alcuna ipotesi o prospettazione antagonista, nemmeno formulata dalle parti processuali.

7.6. La conclusione sopra rassegnata - predicativa della ricorrenza di ciascun elemento del rimprovero colposo - è avversata dalla Difesa(...) , che - in sede di discussione - ha operato un riferimento alla assenza di rappresentabilità del fatto in capo all'imputata; prospettazione - pur modulata dalla Difesa in vista di una rilevanza nell'ambito dello scrutinio della ricorrenza di una posizione di garanzia (su cui v. amplius supra) - che, invero, merita di essere affrontata e superata nella prospettiva della tenuta del postulato rimprovero colposo sub specie di riconoscibilità della sussistenza di una situazione di rischio capace di (integrare il dovere di garanzia, nonché di) attualizzare le indicazioni comportamentali descritte dalla regola di cautela pertinente nella specie\.

7.6.1. Questo l'incedere argomentativo a discarico-.

(premessa fattuale)-, l'istruttoria dibattimentale avrebbe - si pretende - fatto emergere come:

1) nell'ambito della(...) , la(...) , pur amministratrice di diritto (e legale rappresentante), avrebbe svolto ruolo meramente contabile-amministrativo, a differenza dello (...)a governo dell'intero ciclo produttivo, valendosi - per le ipotesi di sua assenza -

dell'ausilio del

2) a cagione del molo di dominus operativo, lo(...) si occupava anche dell'assunzione di prestatori di lavoro; tra questi si sarebbe curato anche del reclutamento del(...) , originariamente orientato verso mansioni di pulizia dei locali e successivamente destinato autonomamente all'attività di lavorazione del vetro;

3) l'infortunio del(...) si verificava nella prima o seconda occasione di lavorazione del vetro, nell'ambito di un locale separato rispetto a quello in cui si trova l'ufficio della(...) all'oscuro del mutamento di mansioni deliberato autonomamente dallo(...) (conclusione, con applicatone dell'implicita regola inferenziale utilizzata); non avendo contezza, ovvero non potendo avere contezza, della destinazione del(...) all'attività lavorativa del vetro, (allora) la (...)non potrebbe rispondere penalmente dell'evento occorso al lavoratore.

7.6.2. È opinione del Tribunale che tale prospettazione difensiva, pur assai suggestiva, non meriti seguito.

7.6.2.1. Anzitutto, la tenuta della conclusione formulata dalla Difesa è avversata:

(a) dalla contrarietà della premessa sub (...)) alle risultanze dell'istruttoria dibattimentale, che ha restituito una vicenda in cui è sine dubio emerso che la(...) , amministratrice di diritto e legale rappresentante, quindi datrice di lavoro, accanto all'attività contabile-amministrativa, si occupava altresì generalmente della distribuzione dei dispositivi di protezione personale; ciò che impedisce di considerare la estranea a tutt'oltranza al governo del ciclo produttivo, quantomeno in relazione all'aspetto, di maggiore interesse per il presente procedimento, relativo alla predisposizione di misure di sicurezza volte a governare il rischio insito nell'attività lavorativa oggetto sociale della

(b) dalla contrarietà della premessa sub (...)) a quanto emerso dall'istruttoria nel contraddittorio tra le parti, che ha permesso di acclarare come il(...) veniva destinato, presso la(...) ., alla lavorazione (non già della specifica macchina c.d. bilaterale, bensì, genericamente) del vetro non già nella sola (asseritamente imprevedibile ed imprevista,) occasione del 4.04.2016, bensì in ulteriori, sia pure sparute, precedenti occasioni (circa quattro, prima di quella in cui è occorso l'infortunio). Circostanza che:

- da un lato, impedisce di attribuire rilievo totalmente innovativo, extra-ordinem (e quindi imprevedibile) alla destinazione del(...) alla lavorazione del citato materiale;

- dall'altro funge da idonea base giustificativa, in fatto, dell'affermazione secondo cui la (...)avrebbe potuto-e-dovuto avvedersi, in ciascuna (e a cagione dell'intervenire) delle (anteriori rispetto al 4.04.2016) plurime occasioni, della adibizione di lavoratori da parte dello (...)a mansioni differenti rispetto a quelle per le quali i primi sarebbero stati assunti, ovvero chiamati a prestare la propria forza-lavoro.

7.6.2.2. Circostanze - quelle sopra menzionate - che, unitamente intese, avrebbero dovuto costituire solida base indicante l'intervenire di una situazione di destinazione del(...) (su impulso dello(...) ) ad una lavorazione affatto differente rispetto a quella oggetto d'ini tale accordo-, situazione portatrice del rischio che il datore di lavoro avrebbe dovuto governare, tramite contegni orientati alle indicazioni comportamentali proprie della normativa in materia di sicurezza sul lavoro, tra cui quelle sottese alle previsioni speciali cui fa riferimento l'imputazione che la (...)si è rappresentata, ovvero, quam minime, avrebbe dovuto rappresentarsi.

7.6.3. Invero, nemmeno a voler speculativamente seguire - a tutt'oltranza - l'argomentare (come visto in parte qua erroneo) della Difesa sarebbe possibile escludere la penale responsabilità della (...)Conclusione:

(a) che, da un lato, ben potrebbe trovare giustificazione osservando come (lungi dall'essere innanzi ad un fallimento non imputabile nella ricognizione della base ontologico-cognitiva del giudizio di riconoscibilità della ricorrenza della situatone di rischio tipizzata da una pre-esistente indicazione comportamentale traibile dal pertinente apparato nomologico di riferimento), a cagione dell'intervenuta lavoratone del vetro in altre occasioni, la mancata cognizione circa l'adibizione del(...) ad attività diversa da quella di mera pulizia dei locali sarebbe dovuta ad una ignoranza evitabile, ovvero ad errore colpevole da parte della

(b) che, d'altro lato, potrebbe trovare giustificazione argomentando a muovere dalla teorica della colpa per assunzione, dovuta alla (rimproverabile) auto-esposizione della(...) (legale rappresentante e datrice di lavoro della(...) ) - tramite il proprio deliberato disinteressamento a quanto occorresse nella citata società, con sostanziale delega in bianco in favore dello (...)avente ad oggetto qualsivoglia aspetto dell'ambito operativo della società - all'impossibilità di avvedersi della ricorrenza di segnali di allarme, capaci di attualizzare il dovere specifico di garanzia in favore dei lavoratori, il cui oggetto è perimetrato tramite le regole di cautela inosservate indicate in imputazione.

7.7. Alcun dubbio, infine, circa la ricorrenza della colpevolezza colposa, atteso che:

(a) assolutamente certa, alla luce dell'espletata istruttoria dibattimentale, è l'affermazione secondo cui l'evento occorso a(...) non era voluto né da(...) , né da

(b) non è emerso alcun elemento capace di incidere, neutralizzandolo, sul potere di adeguamento delle persone imputate al dover-essere imposto dall'apparato cautelare violato.

7.8. Conclusivamente, è opinione del Tribunale per quanto d'interesse avuto riguardo all'imputazione, debba stimarsi imputabile anche soggettivamente a(...) e (...)l'evento concretamente occorso al(...) , inveratosi a causa della rimproverabile inosservanza del comportamento alternativo lecito imposto loro dalla legge in qualità di datori di lavoro (formale e di fatto) dell'odierna persona offesa.

8. CONCLUSIONI IN PUNTO DI PENALE RESPONSABILITÀ DELLE PERSONE IMPUTATE.

8.1. Alla luce di quanto argomentato, deve essere affermata, oltre ogni ragionevole dubbio, la penale responsabilità di(...) e(...) per il fatto loro ascritto dal locale Pubblico Ministero.

8.2. Conclusione - quella da ultimo rassegnata - che non si presta ad essere avversata da quanto evidenziato dalla Difesa(...) in ordine alla durata della malattia occorsa al(...) Questo l'incedere argomentativo:

(premessa fattuale)-, l'istruttoria dibattimentale avrebbe - si pretende - fatto emergere come il referto medico relativo alle condizioni di salute del(...) recherebbe una prognosi di (soli) giorni 40, senza alcuna ulteriore certificazione di prolungamento della malattia;

(catena di conclusioni, con applicazione dell'implicita regola inferenziale utilizzata)-, trattandosi di malattia non superiore a 40 giorni, si sarebbe innanzi ad un reato procedibile a querela, la cui mancanza in atti imporrebbe l'adozione di pronunzia di non doversi procedere per difetto ab origine di querela.

8.2.1. E opinione del Tribunale che la prospettazione della Difesa(...) non meriti seguito, atteso che la premessa fattuale dell'intero ragionamento portato all'attenzione del giudicante contrasta con le risultanze dell'istruttoria dibattimentale, volta che si consideri:

(a) il(...) escusso all'udienza del 5.11.2021, ha convincentemente chiarito come, lungi dal darsi postumi per soli 40 giorni, come indicato nel referto del pronto soccorso, del 4.04.2016, egli teneva il gesso (applicatogli il giorno dell'infortunio) fino al periodo estivo del medesimo anno, per almeno 60 giorni, cui seguiva attività di riabilitazione;

(b) la diagnosi di 40 giorni, contenuta nel citato referto del pronto soccorso, reca la - fondamentale -espressione "s.c", da intendersi come "salvo complicazioni", complicazioni il cui inverarsi: 1) è sostanzialmente confermato expressis verbis nel referto di visita medica effettuata dal dott.(...) , in data 18.07.2016, ove si legge: "postumi segone completa nervo ulnare, arteria ulnare del carpo di sinistra", derivante da "ferita del polso, con complicazioni"; 2) ben può essere ragionevolmente inferito dall'esame dell'intero iter medico cui si è sottoposto il(...) . (sopra compiutamente ricostruito), che ha restituito una situazione di accertato "deficit articolare del polso di media entità' , con "gravissimi segni di danno neurogeno" ed "inevocabilità di tutti i potenziali sensitivi". Circostanze - quelle appena menzionate - che avrebbero potuto spingere il locale Pubblico Ministero alla contestazione di lesioni (non già meramente gravi, bensì) gravissime , la cui valorizzazione ai fini (ri)qualificatori dell'illecito contestato dalla parte pubblica è impedita al giudicante, trattandosi di aspetto valutativo, che non può - a quel fine (e non già in guisa meramente argomentativa dell'inconcludenza della prospettazione difensiva) - essere ritenuto autonomamente sussistente dal Tribunale, a pena di una violazione del principio di correlazione tra imputazione e sentenza, agli effetti di cui all'art. 522 c.p.p..

9. SULLA INSUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI D'OPERATIVITÀ DELLA FATTISPECIE ATTENUANTE DI CUI ALL'ART. 62-BIS C.P.

9.1. Ad avviso del Tribunale non può trovare applicazione, nei confronti di alcun imputato, la fattispecie circostanziale di cui all'art. 62-bis cod. pen.

9.1.1. Quanto alla posizione(...) la conclusione sopra rassegnata trova adeguata giustificazione:

(a) nell'assenza di qualsivoglia elemento avente portata positiva tale da esser valorizzata al fine menzionato; affermazione che non può di certo essere falsificata dall'esser stata la(...) presente all'udienza del 19.09.2022, volta che si consideri come la presenza personale all'attività d'udienza non può costituire, ex se, elemento positivo valorizzabile agli effetti dell'integrazione dell'art. 62-bis cod. pen.;

(b) nella valorizzazione del contegno post-delittuoso, pregno di disvalore, tenuto dalla persona imputata, che:

- ha partecipato, senza nulla opporre, all'attività di interlocuzione dello(...) con i lavoratori, al fine di assicurare la "copertura"del sinistro occorso presso la - ha fornito il proprio contributo fattivo, sia pure maldestro, all'attività di disorientamento dell'attività accertativa demandata alla polizia giudiziaria, esibendo al(...) la fattura relativa all'asserito acquisto del(...) , per poi strapparla e gettarla nell'immediatezza in un cestino, ove poi veniva recuperata dagli investigatori.

9.1.2. Quanto alla posizione(...) , tale conclusione si giustifica ponendo mente:

(a) all'assenza di qualsivoglia elemento avente portata positiva tale da esser valorizzata al fine menzionato; ciò che già ex se potrebbe dirsi bastevole ai fini dell'esclusione della citata circostanza (Cfr. Cass, pen., sez. IV, 7 settembre 2022, n. 32872, rv. 283489-01, Pres. P., est. B., imp. G., ove si precisa: "il mancato riconoscimento delle circostante attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenta di elementi o circostante di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato")-,

(b) al grave contegno post-delittuoso serbato dall'imputato, caratterizzato, a tacer d'ulteriori elementi: 1) da una pervicace insistenza nel tentativo di indurre i soggetti presenti (e quelli comunque coinvolti, sia pure mediatamente, nella vicenda) a fornire una versione degli accadimenti totalmente contrastante con quanto realmente occorso; 2) dall'ordine impartito ai lavoratori presenti di "(ripulire" il luogo del sinistro, accomodando i pezzi del vetro rotto nell'apposito cassonetto (ritratto nelle foto acquisite in atti).

10. TRATTAMENTO S. E S.C..

10.1. Tanto premesso, è possibile procedere all'esercizio - funzionale all'individualizzazione della pena, in attuazione dei principi di "personalità della responsabilità penale, di cui all'art. 27, primo comma, Cost. " (Corte cost., 5 dicembre 2018, n. 222, Pres. L., red. V., 7.1 Considerato in diritto) e di rieducazione del condannato, nella prospettiva dell'art. 27, terzo comma, Cost. (cfr. Corte cost., 2 aprile 1980, n. 50, Pres. A., red. M., 3 Considerato in diritto) - del potere "a discrezionalità vincolati (v. già Cass, pen., sez. F., 14 settembre 1990, n. 12372, Rv. 185328-01, Pres. C., est. N., imp. M.B.) di commisurazione in senso stretto della pena, rimesso al giudice di merito, ai sensi degli artt. 132, 133 e 133-bis cod. pen.; operazione di adeguamento della risposta punitiva al caso concreto da condurre nel rispetto della consolidata giurisprudenza di legittimità, che ha precisato:

(a) che la quantificazione della pena - lungi dall'essere frutto di intuizioni ovvero dal poter conseguire a "scelte immotivate" o "arbitrarie" - non richiede nemmeno "valutazioni esasperatamente analitiche", risultando bastevole (eppure indispensabile) l'indicazione degli elementi capaci di giustificare l'uso del potere discrezionale di cui all'art. 132 c.p.p.. (Cass, pen., sez. III, 9 luglio 2019, n. 29968, rv. 276288-01, Pres. S., est. A., imp. D.P., 8.3 s. parte motiva);

(b) che "quanto più il giudice intenda discostarsi dal minimo edittale, tanto più ha il dovere di dare ragione del corretto esercizio del proprio potere discrezionale, indicando specificamente quali, tra i criteri, oggettivi o soggettivi, enunciati dall'art. 133 c.p. siano stati ritenuti rilevanti ai fini di tale giudizio, dovendosi perciò escludere che sia sufficiente il ricorso a mere clausole di stile, quali il generico richiamo alla 'entità del fatto' e alla 'personalità dell'imputato ' (v. già Cass, pen., sez. VI, 15 settembre 2008, n. 35346, Rv. 241189-01, Pres. D.R., est. M., imp. B. e altri; adesivamente, di recente, Cass, pen., sez. III, 9 luglio 2019, n. 29968, rv. 276288-01, Pres. S., est. A., imp. D.P., 8.6 parte motiva);

(c) che, invero, "nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. Cass, pen., sez. IV, 23 novembre 2015, n. 46412, rv. 265283-01, Pres. R., est. P., imp. S.; adesivamente, Cass, pen., sez. III, 9 luglio 2019, n. 29968, rv. 276288-01, Pres. S., est. A., imp. D.P., 8.8 e 9.1. Considerato in diritto, ove si specifica che "la media edittale non deve essere calcolata dimenando il massimo edittale previsto per il reato applicato, bensì dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale (la forbice edittale) ed aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo";

(d) che, infine, "l'irrogazione della pena in una misura prossima al massimo edittale rende necessaria una specifica e dettagliata motiva fione, in ordine alla quantità di pena irrogata, non essendo sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., le espressioni del tipo: 'pena congrua', 'pena equa' o 'congruo aumento' come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere" cfr. Cass, pen., sez. un., 24 dicembre 2021, n. 47127, Pres. F., est. D., imp. P. e altro, 9 Considerato in diritto).

10.2. Coerentemente a tali coordinate giuridiche, nel caso di specie - avuto riguardo ai principi di cui all'art. 27 Cost., unitamente agli indici di cui all'art. 133 cod. pen. - questo Tribunale stima equa e proporzionata:

(a) in relazione alla posizione(...) la pena di mesi 9 (nove) di reclusione; misura sanzionatoria capace di assestarsi ben oltre il minimo edittale, a cagione della valutazione complessiva del contegno, specie post-delittuoso, tenuto dalla citata imputata arg. ex art. 133, secondo comma, n. 3), cod. pen., che:

- presente nel momento in cui lo(...) ha comunicato ai lavoratori la versione da riferire a terzi (tra cui le forze dell'ordine), nulla ha opposto all'induzione, operata dal coimputato, nei confronti dei lavoratori;

- ha tenuto, peraltro, un comportamento fattivamente volto al disorientamento dell'attività d'indagine, esibendo, in maniera per vero maldestra, una ricevuta al (...)', volta a fornire un (artefatto, poiché avente ad oggetto una prestazione inesistente) riscontro documentale alla narra fione, totalmente disancorata dalla realtà, di quanto si pretendeva esser occorso presso

(b) riguardo alla posizione(...) la pena di anni 1 (uno) di reclusione; misura sanzionatoria:

- capace di assestarsi lungo il massimo edittale, a cagione della gravità del contegno post-delittuoso assunto dal citato imputato che, a costo di tutelare la propria posizione e a prescindere dall'astratta configurabilità di illeciti, da una posizione di assoluta preminenza (economica e di potere privato) rispetto ai lavoratori della(...) : 1) ha indotto i dipendenti della citata società a fornire a terzi (tra cui la p.g.) una ricostruizione degli accadimenti totalmente destituita di fondamento, prospettando altrimenti difficoltà della società capaci di riverberarsi negativamente sulla loro stabilità occupazionale all'interno dell'impresa; 2) ha ordinato ai presenti di procedere alla "copertura" di quanto occorso, provvedendo illico et immediate alla "(ri)pulitura" di ciascun segno contrastante con la versione da fornire a terzi;

- superiore a quella da irrogarsi alla(...) , atteso il ruolo, in capo allo(...) , di sostanziale dominus di quanto occorso dopo l'infortunio.

10.3. Segue, ex lege, la condanna delle persone imputate al pagamento delle spese processuali.

11. SULLA (MANCATA) CONCESSIONE DELLA SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA E DELLA NON MENZIONE EX ART. 175 cod. pen.

11.1. Ad avviso del Tribunale non sussistono i presupposti per la concessione in favore delle persone imputate della sospensione condizionale della pena. Asserto che trova giustificazione nella valutazione complessiva della vicenda oggetto del procedimento, che osta ad una prognosi favorevole in ordine alla circostanza che gli odierni imputati si asterranno dal commettere ulteriori reati, volta che si consideri come, in data (più o meno) successiva al commesso reato, al fine di neutralizzare circostanze indizianti l'esser occorso un reato presso la (...), peraltro a danni di soggetto occupato in maniera irregolare:

(a) (...), con ferrea convinzione, ha tenuto: 1) contegni idonei ad indurre i dipendenti della (...)a commettere reati dichiarativi contro l'amministrazione della giustizia; fattispecie per cui si è data, inizialmente, l'iscrizione dei dichiaranti mendaci nel registro degli indagati, cui seguiva, a cagione dell'intervenuta ritrattazione, l'archiviazione delle relative posizioni processuali; 2) contegni, consistiti nell'induzione alla immutazione dei luoghi ove si è inverato l'infortunio, idonei ad ostacolare l'accertamento di quanto occorso presso la(...) Tutte circostanze che impediscono qualsivoglia prognosi favorevole agli effetti della sospensione condizionale della pena;

(b)(...) ha partecipato, senza opporsi, alla comunicazione del proposito di disorientamento dell'attività di accertamento demandata alla polizia giudiziaria, contribuendo, personalmente e fattivamente, tramite l'esibizione al personale intervenuto di una asserita (artatamente creata, poiché avente ad oggetto una prestazione oggettivamente inesistente) pezza d'appoggio alla riferita versione dei fatti totalmente contrastante con quanto occorso.

11.2. Nemmeno concedibile, il beneficio di cui all'art. 175 cod. pen.; conclusione che trova adeguata giustificazione nella valorizzazione degli elementi già indicati, sia in sede di dosimetria della pena, che di esclusione della sospensione condizionale della pena.

12. STATUIZIONI VOLTE ALL'ASSOLVIMENTO DEL DOVERE DI DENUNZIA DI CUI ALL'ART. 331 C.P.P..

12.1. Preliminarmente, occorre osservare:

(a) come l'accertamento di quanto occorso a far data dal 4.04.2016 ha permesso di far emergere ulteriori, plurimi contegni, astrattamente penalmente rilevanti, che avrebbero richiesto, ovvero meritano, ad avviso di questo Giudice, pro-futuro, approfondimenti investigativi, la proficuità di taluni dei quali è, tuttavia, potenzialmente avversata dall'infruttuoso decorso del tempo, agli effetti di cui all'art. 157 cod. pen.;

(b) come, in vista dell'insorgenza (e dell'esercizio) del potere-dovere previsto dall'art. 331 c.p.p.., alcun rilievo può assumere il postulato già infruttuoso decorso del termine prescrizionale, volta che si consideri come l'accertamento dell'estinzione del reato per prescrizione è comunque condizionato (recte: subordinato) al mancato esercizio, da parte dell'interessato, del potere di rinunzia di cui all'art. 157, settimo comma, cod. pen.; affermazione che, lungi dal porsi fuori dal sistema, si stima in linea con l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, che ha chiarito come le cause di estinzione del reato o di non punibilità, diverse dall'insussistenza del fatto, non esentano il pubblico ufficiale dal dovere di denunzia (cfr. già Cass, pen., sez. VI, 3 febbraio 1986, n. 1244, rv. 171777-01, Pres. Niro, est. Di Mauro, imp. Lunghi, con affermazioni estensibili per eadem ratio al quadro normativo attualmente vigente).

12.2. Tanto premesso, è opinione del Tribunale che:

(a) a cagione della evidente reticenza e patente falsità delle dichiarazioni rese da(...) , che ha riferito circostanze palesemente contrastanti con quanto emerso aliunde, convincentemente, in ordine al thema della presenza di quest'ultimo all'interno dei locali della(...) al momento dell'infortunio occorso al(...) , s'imponga, ai sensi dell'art. 331 c.p.p.., la trasmissione della presente sentenza, nonché del verbale di udienza del 29.04.2022, redatto con il sistema della fonoregistrazione e successiva trascrizione, al locale Pubblico Ministero, in vista delle determinazioni di competenza in ordine all'emergente falsità dichiarativa, astrattamente integrante l'art. 372 cod. pen., commessa in Siena, in data 29.04.2022, ad onta del rituale avvertimento circa la ricorrenza dell'obbligo di dire la verità, nonché in ordine alla conseguenze penali della sua violazione, formulato da questo Giudice, non soltanto prima, ma anche nel corso dell'audizione testimoniale;

(b) s'imponga la trasmissione della presente sentenza al locale Pubblico Ministero per le valutazioni di competenza in ordine alla posizione di(...) , preposto di fatto presso la(...) al momento dell'infortunio occorso al(...) di cui al presente procedimento, in relazione al contegno (omissivo) colposo astrattamente integrante il delitto di cui agli artt. 113, 590, terzo comma, cod. pen., commesso in

(c) s'imponga la trasmissione della presente sentenza al locale Pubblico Ministero per le valutazioni di competenza in ordine al delitto di cui all'art. 110, 379 cod. pen., commesso in(...) , in data 4.04.2016, all'atto di "ripulitura" del luogo ove si è dato l'infortunio occorso al (...), attività effettuata su impulso dello(...) da dipendenti, la cui individuazione, invero, non essendo il fulcro dell'istruttoria dibattimentale espletata in relazione al reato per cui si procede, non è stata oggetto di particolari approfondimenti, pur astrattamente praticabili.

 

P.Q.M.


IL TRIBUNALE ORDINARIO DI SIENA, IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA

Visto l'art. 549 c.p.p.., in relazione agli artt. 533 e 535, primo comma, c.p.p..,

DICHIARA

(...)e(...) responsabili del reato loro ascritto e, per l'effetto,

CONDANNA

- (...)alla pena di mesi 9 (nove) di reclusione,oltre al pagamento delle spese processuali;

- alla pena di anni 1 (uno) di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.

Visto l'art. 549 c.p.p.., in relazione all'art. 331 c.p.p..,

ORDINA

in relazione alla posizione

(...)la trasmissione della presente sentenza, del verbale d'udienza del 29.04.2022 e relative trascrizioni, alla Procura della Repubblica presso questo Tribunale, in vista delle determinazioni di competenza, essendo emersa dalla deposizione del citato aggetto la notizia di un reato art. 372 cod. pen. procedibile d'ufficio, commesso in Siena, il 29.04.2022;

in relazione alla posizione

(...), la trasmissione della presente sentenza, unitamente ai verbali delle udienze celebrate e relative trascrizioni, alla Procura della Repubblica presso questo Tribunale, in vista delle determinazioni di competenza, essendo emersa all'esito dell'istruttoria dibattimentale, la notizia di un reato artt. 113, 590, terzo comma, cod. pen. procedibile d'ufficio, commesso in Radicofani, il 4.04.2016;

inoltre, la trasmissione della presente sentenza, unitamente ai verbali delle udienze celebrate e relative trascrizioni, alla Procura della Repubblica presso questo Tribunale, in vista delle determinazioni di competenza, essendo emersa, all'esito dell'istruttoria dibattimentale, la notizia di un reato artt. 110, 379 cod. pen. procedibile d'ufficio, commesso da soggetti allo stato ignoti, in Radicofani, il 4.04.2016.

Visto l'art. 549 c.p.p.., in relazione all'art. 544, secondo comma, c.p.p..,

INDICA

in giorni 15 (quindici) il termine per il deposito in Cancelleria delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.

Così deciso in Siena, il 20 ottobre 2022.

Depositata in Cancelleria il 25 ottobre 2022.