Tipologia: CIA
Data firma: 9 giugno 2023
Validità: 01.01.2022 - 31.12.2024
Parti: ACI e Cisl-Fp, Confintesa-Fp, Cgil-Fp, Uilpa-Acp, Confsal-Unsa, Flp-Epne, Usb-Pi
Comparti: P.A., ACI
Fonte: fpcgil.it


Sommario:

 

Titolo I - Campo di applicazione
Art. 1 Campo di applicazione
Titolo II - Il sistema professionale
Art. 2 - Nuovo sistema di classificazione professionale del personale e definizione famiglie professionali (Titolo III CCNL 2019/2021)
Art. 3 - Progressioni economiche all’interno delle aree (art. 14 CCNL 2019/2021)
Art. 4 - Posizioni organizzative e professionali
Art. 5 - Performance organizzativa e individuale

 

Art. 6 - Particolari istituti contrattuali di ACI (art. 50 comma 2 lett. d) e h) del CCNL 2019/2021)
Art. 7 - Banca delle ore
Art. 8 - Flessibilità dell’orario di lavoro giornaliero
Art. 9 - Orario multiperiodale
Art. 10 - Misure concernenti la salute e sicurezza sul lavoro
Art. 11 - Compensi per il personale proveniente da altre amministrazioni
Art. 12 - Clausole finali


Contratto collettivo integrativo parte normativa anni 2022/2024

La Rappresentanza dell’Amministrazione e le sottoscritte Organizzazioni Sindacali Nazionali di cui all’art.7 del vigente CCNL 2019/2021, al termine delle sessioni di trattativa all’uopo avviate, il giorno 9 giugno 2023 presso la Sede Centrale dell’Ente,
• visto il CCNL del Comparto Funzioni Centrali per il triennio 2019/2021;
• visto quanto disciplinato con il Titolo II del predetto CCNL in tema di relazioni sindacali;
• visti gli artt. 50 e seguenti del CCNL 2019/2021, in tema di utilizzo del Fondo Risorse Decentrate;
• visto il “Piano Integrato di Attività e di Organizzazione” adottato dal Consiglio Generale in data 27 aprile 2022 che illustra il portafoglio delle iniziative attuative degli obiettivi strategici e delle linee politiche deliberate dagli Organi con riferimento al 2022;
• visto il D.L. n° 112 del 25 giugno 2008, convertito in L. n° 133/2008, con particolare riferimento alle previsioni dettate dall’art. 67;
• tenuto conto di quanto disciplinato dal D.Lgs. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni nonché delle circolari ministeriali applicative in materia di relazioni sindacali,
• vista la vigente normativa dettata in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;
• vista la circolare n. 7 del 13 maggio 2010 della Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento della Funzione Pubblica che detta gli indirizzi applicativi del D. Lgs. 150/2009 in materia di Contrattazione Collettiva Integrativa;
• visto il D.L. n. 101 del 31 agosto 2013 (convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 2013 n. 125), con particolare riguardo all’art. 2 che detta disciplina in merito alla regolamentazione degli Enti aventi natura associativa;
• visto il “Regolamento per l’adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa ACI”;
Concordano sull’allegata intesa relativa al contratto collettivo nazionale integrativo del personale delle aree di classificazione - parte normativa anni 2022/2024 in applicazione delle previsioni richiamate in premessa.
La stipula del contratto avrà luogo al termine della procedura prevista dall’art. 40-bis, comma 2, del D.lgs.165/2001.

Titolo I - Campo di applicazione
Art. 1 Campo di applicazione

Il presente contratto collettivo integrativo triennale si applica al personale non Dirigente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato in servizio presso l’Ente.
Il presente contratto concerne, per la parte normativa, il periodo temporale 1 gennaio 2022 - 31 dicembre 2024.
Il presente contratto sostituisce integralmente tutti i contratti integrativi precedenti.
Il presente Contratto Collettivo Integrativo si applica al personale delle aree professionali di cui al successivo art. 2 con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, a decorrere dal giorno di inizio della prestazione lavorativa presso l’Ente, ivi compreso il personale proveniente da altre pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1 comma 2 del Dlgs. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, a seguito di processi di mobilità.
Il presente contratto sostituisce integralmente tutti i contratti integrativi precedenti; per quanto non espressamente disciplinato si applicano gli istituti di cui al CCNL per il personale del Comparto Funzioni Centrali e alla normativa in vigore.
Gli effetti giuridici decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo diversa previsione dettata dalla disciplina contrattuale di comparto o da specifiche disposizioni della presente contrattazione integrativa nazionale.
L’efficacia del presente contratto perdura sino alla stipula del successivo contratto integrativo, da effettuarsi nel rispetto dei termini e con le modalità previste dalla disciplina normativa e contrattuale vigente in materia.

Titolo II - Il sistema professionale
Art. 6 - Particolari istituti contrattuali di ACI (art. 50 comma 2 lett. d) e h) del CCNL 2019/2021)

Le parti concordano nel riconoscimento dei seguenti istituti ex art. 50 comma 2 lett. d) e h) del CCNL 2019/2021.
Detti compensi sono identificati e definiti negli importi e nel relativo finanziamento in sede di contrattazione collettiva integrativa di Ente - parte economica - per ogni anno di riferimento.
a) Indennità di rischio correlata ad attività che comportino un’esposizione ad agenti atmosferici (autisti) o comunque comportanti continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli alla salute o all'incolumità (centralinisti) ;
b) Indennità di rischio per trasporto valori;
c) Indennità correlata all’attività di sportello esterno;
d) Indennità di rischio maneggio valori sportello interno;
e) Indennità e maggiorazione di turno e reperibilità (artt. 19, 20 e 21 comma 4 del CCNL 2016/2018) come da dettaglio successivo;
[…]
In relazione al disagio connesso allo svolgimento delle prestazioni rese in turno, le parti concordano nel prevedere l’erogazione di uno specifico compenso aggiuntivo […]

Art. 7 - Banca delle ore
Al fine di facilitare la conciliazione tempi di vita-lavoro si conferma l’istituto della banca delle ore per la gestione delle ore derivanti dal lavoro straordinario o supplementare, nei limiti di quanto previsto dall’art. 27 CCNL 2016/2018.
L’istituto permette di accantonare, su di un “conto” individuale, un numero di ore prestate in più oltre il normale orario ordinario, nel limite complessivo annuo individuale pari a 100 ore, riproporzionate in relazione al tempo contrattuale. Il predetto limite annuo complessivo può essere aumentato sino a 300 ore annue in relazione a particolari esigenze o per specifiche categorie di lavoratori secondo valutazione della Direzione Risorse Umane e Organizzazione.
Il dipendente può richiedere che nel suddetto conto-ore confluiscano le prestazioni di lavoro straordinario debitamente autorizzate superiore a 20 minuti.
Il dipendente con contratto di lavoro part time orizzontale può richiedere che nella banca delle ore confluiscano le ore di lavoro supplementare, debitamente autorizzate, superiore a 20 minuti e nei limiti dell’orario ordinario giornaliero del lavoratore a tempo pieno.

Art. 8 - Flessibilità dell’orario di lavoro giornaliero
Le parti concordano, nei limiti di quanto previsto dall’art. 26 del CCNL 2016/2018, che per tutti i dipendenti, nell’ambito delle azioni positive rivolte alla maggiore conciliazione vita-lavoro, potrà essere prevista, compatibilmente con le esigenze di servizio, una flessibilità giornaliera da utilizzare, fino ad un massimo di 2 ore giornaliere complessive, da fruirsi in entrata e/o in uscita.
La flessibilità deve essere recuperata integralmente non oltre il mese successivo a quello cui si riferiscono le ore non effettuate. L’eventuale mancato recupero determina la corrispondente detrazione sulla retribuzione del mese ulteriormente successivo.
Nel caso di fruizione nella stessa giornata di flessibilità e permessi orari a recupero, di cui all’art. 34 del CCNL 12 febbraio 2018, deve essere comunque assicurata la presenza in servizio per almeno la metà dell’orario effettivo giornaliero.
In sede di contrattazione integrativa locale potranno essere individuate le fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita.

Art. 9 - Orario multiperiodale
Consiste nel ricorso alla programmazione di calendari di lavoro plurisettimanali con orari superiori o inferiori alle 36 ore settimanali nel rispetto del monte ore previsto, nei limiti di quanto previsto dall’art. 22 CCNL 2016/2018.
Tale programmazione è effettuata in relazione a prevedibili esigenze di servizio di determinati uffici e servizi, anche in corrispondenza di variazioni di intensità dell’attività lavorativa.
Le parti concordano che i periodi di maggiore o minore concentrazione dell’orario devono essere individuati contestualmente di anno in anno e non possono superare le 13 settimane.
In sede di contrattazione integrativa locale potranno essere individuate situazioni operative, da segnalare alla Direzione Risorse Umane e Organizzazione, e determinare il numero di settimane utili all’attuazione dell’attività stessa.

Art. 10 - Misure concernenti la salute e sicurezza sul lavoro
Le parti convengono sulla necessità di dare piena e coerente attuazione alle procedure per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, nel pieno rispetto del D. Lgs. 81/2008.
La valutazione e l'aggiornamento dei rischi, ai sensi dell’art. 28 del D. Lgs. 81/2008, riguarda tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro - correlato.
L’Ente, aggiorna, ai sensi dell’art. 29 del citato D.Lgs., periodicamente, in corrispondenza delle condizione in esso previste, il Documento di valutazione dei rischi, nel quale sono individuati, in accordo e con la collaborazione del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione e del Medico Competente, le metodologie da adottare per la soluzione di problemi specifici, con particolare riferimento alla salubrità degli ambienti di lavoro, alle condizioni di lavoro dei dipendenti ed alle disposizioni in materia di prevenzione per coloro che utilizzano apparecchiature munite di videoterminali o in relazione a mutamenti sopravvenuti che sono potenzialmente suscettibili di determinare nuove e diverse esposizioni a rischio dei lavoratori.
Ai sensi dell’art 175 del D.Lgs 81/08, il lavoratore, durante lo svolgimento quotidiano del lavoro ha diritto ad una interruzione della sua attività mediante pause ovvero cambiamento di attività. Le modalità di tali interruzioni sono definite in sede di accordo a livello nazionale/locale.
In particolare, il Medico Competente provvede ad attuare e programmare il piano di sorveglianza sanitaria.
Secondo le disposizioni del D. Lgs. 81/2008, l’Ente consulta i Rappresentanti dei Lavoratori per la sicurezza in merito all’organizzazione della formazione di cui all’art. 37 del citato D. Lgs..
Al fine di una più elevata qualità del lavoro, le parti convengono che l’Ente, sulla base delle indicazioni fornite dalla Commissione Consultiva Permanente per la Salute e Sicurezza sul Lavoro per la valutazione dello stress lavoro-correlato, diffuse con circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 23692 del 18/11/2010, attraverso la costituzione di gruppi di lavoro, effettua la valutazione dello stress lavoro correlato presso le strutture centrali e periferiche dell’Ente, con conseguente aggiornamento dei rispettivi Documenti di Valutazione dei Rischi.