Tipologia: Accordo interconferderale
Data firma: 5 ottobre 1999
Parti: Anis e Csl, Cdls
Settori: Industria, RSM
Fonte: anis.sm


Sommario:


Accordo interconferderale - Sicurezza sul lavoro

Tra l'Associazione Nazionale dell'Industria Sammarinese, la Confederazione Sammarinese del Lavoro e la Confederazione Democratica Lavoratori Sammarinesi

- premesso che è interesse delle parti e dei loro rappresentanti, e più in generale del paese, giungere ad un miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- considerato che la Legge Quadro in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, Legge 18 febbraio 1998 n° 31, sulla base di criteri e principi partecipativi, prevede espressamente, all'art. 14, l'elezione o la designazione, da parte dei lavoratori, di un proprio rappresentante per la sicurezza, denominato in seguito RLS;
- considerato inoltre che la norma non definisce criteri, tempi e modalità di tale elezione o designazione e che le parti intendono concordare gli aspetti applicativi della rappresentanza dei lavoratori in tema di sicurezza, ispirandosi ad orientamenti partecipativi che superino posizioni di conflittualità;
si conviene quanto segue:

Art. 1) Elezioni
Il numero minimo dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza è quello stabilito dall'art. 14 della Legge 31/98. Entro 150 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo in tutte le aziende del settore industriale saranno promosse le iniziative, secondo le modalità di seguito specificate, per l'elezione o la designazione del RLS.

Art. 2) Modalità di svolgimento delle elezioni/criteri elettivi
L'elezione o designazione del RLS viene effettuata in un'apposita assemblea, da svolgersi in ogni singola azienda od unità produttiva, durante l'orario di lavoro, attraverso le seguenti procedure:
- prima dell'elezione si procederà all'istituzione di un collegio elettorale paritetico composto da quattro membri, due nominati dalla Direzione aziendale e due dalle OO.SS., il quale, dopo aver indetto con un preavviso di almeno 48 ore l'apposita assemblea, a seguito dello spoglio delle schede, provvedere a redigere il verbale dell'elezione che dovrà essere inviato tempestivamente in copia al datore di lavoro, alle OO.SS. ed all'ANIS.
- Se, per una qualsiasi ragione, entro il termine di 150 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo, non si desse luogo alla costituzione del collegio elettorale, i lavoratori potranno procedere direttamente all'elezione nominando un segretario di seggio e comunicando ai soggetti di cui sopra il nominativo del RLS eletto o nominato.
- La durata dell'assemblea è predefinita nella misura di un'ora e mezza per le aziende od unità produttive che, alla data prefissata, occupano fino a 50 dipendenti, due ore per quelle che occupano oltre 50 dipendenti. La metà di tali ore verrà prelevata dal monte ore annuo previsto dal CCUGL per le assemblee sindacali, mentre le restanti saranno a carico delle aziende.
- L'elezione si svolge a suffragio universale diretto a scrutinio segreto anche per candidature concorrenti. Risulterà eletto il lavoratore che ha ottenuto il maggior numero di voti espressi; in caso di parità di voti sarà eletto il candidato con maggior anzianità di servizio. Perché l'elezione sia valida occorre che votino il 50% più uno degli aventi diritto. Al fine di favorire la partecipazione dei lavoratori e in considerazione delle situazioni in cui siano attuate particolari articolazioni degli orari (es. aziende che lavorano a turni), il collegio elettorale sarà insediato in maniera tale da garantire la massima partecipazione al voto.
- Hanno diritto di voto tutti i lavoratori iscritti, alla data dell'elezione, nel libro paga. Possono essere eletti tutti i lavoratori, non in prova, con contratto a tempo indeterminato ed i lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato e/o un'anzianità di servizio non inferiore a 12 mesi, che prestano la propria attività nell'azienda o nell'unità produttiva; restano esclusi i lavoratori stagionali e coloro che sono assunti in sostituzione di altri lavoratori temporaneamente assenti (per malattia, gravidanza, puerperio, aspettativa, ecc.).
- La durata dell'incarico è di 3 anni ed è rinnovabile, dopo ulteriore procedura elettiva.
- Qualora il rapporto di lavoro del RLS si interrompa prima della scadenza dell'incarico, si procederà, entro 30 giorni, a nuove elezioni, secondo le modalità descritte.
- Il mandato conferito al rappresentante dei lavoratori potrà essere revocato se una richiesta scritta in tal senso verrà presentata da almeno il 51% dei lavoratori iscritti nel libro paga, al RLS, al datore di lavoro, alle Organizzazioni Sindacali ed all'Anis. Il RLS qualora, per giustificati motivi, intenda rinunciare all'incarico ricevuto dovrà darne comunicazione con un preavviso di almeno 60 giorni, durante i quali comunque dovrà continuare a svolgere il proprio ruolo, al datore di lavoro, alle Organizzazioni Sindacali ed all'Anis. In entrambi i casi si procederà entro 30 gg. a nuove elezioni.

Art. 3) Compiti del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
Il presente articolo abroga e sostituisce quanto previsto dall'art.3 del verbale d'accordo per il rinnovo del CCUGL del 8/4/1998 relativamente al monte ore annuale definito per l'attività e la formazione del RLS.
Ad ogni Rappresentante dei Lavoratori compete lo svolgimento dei compiti previsti dall'art. 14 della Legge 31/98 durante l'orario di lavoro e spettano, per l'espletamento di tale incarico, permessi retribuiti pari a 25 ore annue, nelle aziende od unità produttive che occupano fino a 10 dipendenti e pari a 40 ore annue nelle aziende con un numero di dipendenti superiore ai 10. Tali permessi sono cumulabili nell'arco di due anni. Non vengono conteggiati nel suddetto monte ore i permessi necessari all'espletamento delle funzioni previste dalla legge 31/98 all'art.14, lettere a), d), f) e c), per quest'ultima solo relativamente alla presenza del RLS in occasione della visita del Servizio Igiene Ambientale e delle autorità di vigilanza.
Stante la particolarità del settore edile, per l'espletamento dei compiti del RLS il monte ore annuale dei permessi di cui sopra viene definito in 25 ore annue nelle aziende che occupano fino a 10 dipendenti, pari a 40 ore all'anno per le aziende con oltre 10 dipendenti e fino a 35, e pari ad ore 44 annue per le aziende con oltre 35 dipendenti.
Il numero di riferimento dei dipendenti in forza agli effetti della applicazione del suddetto monte ore è quello indicato dai competenti uffici pubblici al 01/01 di ciascun anno. Per le aziende a carattere stagionale si considera la media dei dipendenti rilevata nell'anno solare precedente.

Art. 4) Modalità e procedure d'azione
(accesso ai luoghi di lavoro, consultazione della documentazione, ecc.)
1) L'attività del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza deve essere svolta senza arrecare pregiudizio alla attività produttiva aziendale. In tal senso il diritto di accesso ai luoghi di lavoro sarà esercitato nel rispetto delle esigenze produttive ed il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza dovrà segnalare al datore di lavoro, con un preavviso di almeno 2 giorni lavorativi, quando intende usufruire dei permessi di cui al precedente art. 3 e quale tipo di attività intende svolgere (accesso ai luoghi di lavoro e alla documentazione, richiesta di informazioni, ecc.), fatti salvi i casi di forza maggiore. Analogamente anche le richieste di informazione e di consultazione della documentazione dovranno essere presentate sempre con un preavviso di almeno 2 giorni lavorativi.
Per quanto attiene alla riunione periodica di cui all'art. 15 della Legge 31/98 ed a quelle previste per le consultazioni di cui all'art.14 della stessa legge il datore di lavoro deve informare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza con un preavviso minimo di 5 giorni lavorativi, presentando ordine del giorno scritto.
Per le eventuali riunioni straordinarie, di cui al punto 2 dell'art.15 della Legge 31/98, anch'esse dovranno essere richieste con un preavviso di almeno 5 giorni con la presentazione di un ordine del giorno, fatti salvi i casi di forza maggiore. Di dette riunioni il datore di lavoro potrà redigere apposito verbale, eventualmente sottoscritto per presa visione.
2) Il RLS e tutti gli altri soggetti coinvolti nel sistema di relazioni di cui alla norme sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, sono tenuti a rispettare l'obbligo di segretezza non divulgando notizie particolari e/o esclusive dell'azienda riguardanti l'organizzazione aziendale nonché ai metodi ed ai risultati produttivi; in particolare il rappresentante, ricevute le notizie e consultata la documentazione, è tenuto a farne un uso strettamente connesso alla sua funzione e nel rispetto del segreto industriale.

Art. 5) Formazione RLS
Il presente articolo abroga e sostituisce quanto previsto dall'art.3 del verbale d'accordo per il rinnovo del CCUGL del 08.04.1998 relativamente al monte ore annuale definito per l'attività e la formazione del RLS.
Il RLS ha diritto di ricevere adeguata formazione in ottemperanza a quanto stabilito dalla lettera d) dell'art. 14 della Legge 31/98 e dal CCUGL.
Le parti convengono di prevedere un monte ore formativo, in aggiunta ai permessi di cui al precedente art. 3 del presente accordo, a seguito di ogni prima nomina a RLS, corrispondente a 30 ore. Il datore di lavoro, ogni qualvolta vengano introdotte innovazioni che abbiano rilevanza ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, provvedere ad un'integrazione ed aggiornamento della formazione da definirsi, in proporzione al monte ore complessivo, ed in relazione ai singoli casi.

Art. 6) Aziende con meno di dieci dipendenti
Per la definizione dei criteri di nomina del rappresentate dei lavoratori per la sicurezza e delle modalità di esercizio delle facoltà ad esso attribuite nelle aziende con meno di dieci dipendenti, le parti firmatarie il presente accordo si impegnano ad incontrarsi entro e non oltre il 31.12.1999 per concordare quanto necessario. Comunque i lavoratori, qualora lo ritengano necessario, potranno provvedere, di comune accordo con il datore di lavoro, alla nomina del RLS secondo le modalità previste nel presente accordo.

Art. 7) Validità / Norme comuni
Il presente accordo si applica alle aziende industriali e di servizio iscritte nel registro delle imprese di San Marino. Per quanto non contenuto nel presente accordo si richiama quanto stabilito dalla Legge 18.02.98 n.31 e dai relativi Decreti applicativi.

Art. 8) Verifiche
Entro 24 mesi dalla sottoscrizione del presente accordo, le parti si impegnano ad attuare una verifica per valutarne gli effetti e lo stato d'applicazione.

San Marino 5 ottobre 1999