Tipologia: Accordo quadro dlgs n. 81/2008
Data firma: 23 febbraio 2023
Validità: rinnovo RSU
Parti: INFN e Flc-Cgil, Cisl Scuola, Uil Scuola Rua, Gilda Fgu Anpri
Comparti: P.A., INFN
Fonte: flcgil.it


Sommario:


Accordo quadro per l'applicazione dal Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni, con particolare riferimento alle attribuzioni dei rappresentanti per la sicurezza e alle modalità per la loro elezione stipulato tra l'INFN e le Organizzazioni Sindacali Nazionali

Il giorno 23 febbraio 2023 alle ore 16:30 ha avuto luogo in Roma, presso la Presidenza dell’INFN, l'incontro tra la delegazione dell’INFN e quelle delle OO.SS . abilitate alla trattativa integrativa.
Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto l'allegato testo dell’Accordo quadro per l'applicazione dal Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni, con particolare riferimento alle attribuzioni dei rappresentanti per la sicurezza e alle modalità per la loro elezione stipulato tra l'INFN e le Organizzazioni Sindacali Nazionali

Accordo quadro per l'applicazione del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni
Il presente accordo quadro è finalizzato a dare attuazione agli adempimenti previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché a quanto previsto dall'articolo 31, del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto del personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione e dal Contratto Collettivo Quadro del 10 luglio 1996, in materia di consultazione e partecipazione del lavoratori alla tutela della salute e sicurezza nel luoghi di lavoro. Inoltre, tale accordo favorisce, all'interno delle Strutture INFN, l'individuazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), il quale svolge un ruolo ritenuto dall'INFN importante all'interno di un contesto così delicato come la sicurezza nell'ambiente di lavoro.
A tal fine si conviene quanto segue:

1. Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)
In conformità a quanto contemplato dall'articolo 47, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni, nelle Strutture dell'Istituto dovrà essere nominato il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.

2. Definizione delle Strutture nell'INFN
Ai fini della definizione di Struttura con il significato di area, dove opererà l'RLS previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni, è considerata la popolazione esistente anche in diverse localizzazioni geografiche.

3. Identificazione delle Strutture nell'INFN
Le sedi INFN con caratteristiche di Struttura, ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni, sono le seguenti:
Amministrazione Centrale (e Servizio di Presidenza)
CNAF
GGI
Sezione di Bari
Sezione di Bologna
Sezione di Cagliari
Sezione di Catania
Sezione di Ferrara
Sezione di Firenze
Sezione di Genova
Laboratori Nazionali di Frascati
Laboratori Nazionali del Gran Sasso
Laboratori Nazionali di Legnare
Laboratori Nazionali del Sud
Sezione di Lecce
Sezione di Milano
Sezione di Milano Bicocca
Sezione di Napoli
Sezione di Padova
Sezione di Pavia
Sezione di Perugia
Sezione di Pisa
Sezione di Roma
Sezione di Roma Tor Vergata
Sezione di Roma Tre
Sezione di Torino
Sezione di Trieste TIFPA
L'elenco suddetto potrà subire variazioni in relazione a modifiche dell'articolazione territoriale degli insediamenti dell'Istituto, previa intesa con le Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente accordo.
È possibile nominare lo stesso Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza fino a un massimo di tre Strutture INFN.

4. Individuazione dei rappresentanti per la sicurezza
Quanto alle modalità di individuazione del rappresentante per la sicurezza, le parti convengono che questa avviene attraverso la designazione a maggioranza, da parte delle Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU), dei componenti scelti nell'ambito della Rappresentanza Sindacale Unitaria stessa.
Ove questo non fosse possibile, in via eccezionale e solo fino al prossimo rinnovo di ciascuna RSU, le RSU potranno indicare i nominativi dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza per dette posizioni, individuandoli all'esterno delle Rappresentanze Sindacali, esclusivamente tra i dipendenti dell'Istituto, con modalità definite dalle stesse e di cui si assumono piena responsabilità.

5. Numeri dei rappresentanti per la sicurezza
In conformità a quanto disposto dal comma 7, dell'articolo 47, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni ed Integrazioni, il numero dei rappresentanti per la sicurezza, in rapporto alla popolazione operante nelle diverse Strutture, viene stabilito come segue:
1. Fino a 200 dipendenti, viene eletto un rappresentante per la sicurezza;
2. Da 201 a 1000 dipendenti, vengono eletti tre rappresentanti per la sicurezza.

6. Modalità applicative delle singole indennità Attribuzioni dei rappresentanti della sicurezza
Le attribuzioni del rappresentante per la sicurezza sono descritte all'articolo 50, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni ed Integrazioni.

7. Permessi retribuiti per i rappresentanti per la sicurezza
In ciascuna delle Strutture dell'INFN, così come identificate al precedente punto 3, i rappresentanti per la sicurezza usufruiscono, per l'espletamento dei compiti previsti dall'articolo 50, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni, di appositi permessi orari:
1. Pari a 40 ore annue per ogni rappresentante delle seguenti Strutture: Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Laboratori Nazionali di Frascati, Laboratori Nazionali del Gran Sasso, Laboratori Nazionali di Legnaro, Laboratori Nazionali del Sud, Milano, Milano Bicocca, Napoli, Padova, Pavia, Pisa, Roma, Roma Tor Vergata, Roma Tre, Torino, Trieste, Amministrazione Centrale (e Servizio di Presidenza);
2. Pari a 30 ore annue per ogni rappresentante delle seguenti Struttura: Cagliari, CNAF, Ferrara, Lecce e Perugia, TIFPA e GGI
Tali permessi sono in aggiunta a quelli già previsti per le rappresentanze sindacali.
Per l'espletamento degli adempimenti previsti dai punti b), c), d), g), i) ed l), del citato articolo 50, non viene utilizzato il predetto monte ore, in quanto l'attività viene considerata a tutti gli effetti tempo di lavoro.

8. Formazione dei rappresentanti per la sicurezza
Il rappresentante per la sicurezza ha diritto alla formazione prevista dall'articolo 37, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni.
La formazione dei rappresentanti per la sicurezza, i cui oneri sono a carico dell'INFN, si svolgerà mediante permessi retribuiti aggiuntivi rispetto a quelli già previsti al precedente punto 7, del presente accordo.
Tale formazione deve comunque prevedere un programma base di 32 ore e dovrà comprendere:
• conoscenza generali sugli obblighi e diritti previsti dalla normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro, con particolare riferimento a concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione, diritti e doveri dei vari soggetti, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
• formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti nella Struttura dell'INFN In cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurare adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi;
• metodologie sulla valutazione del rischio.
I Direttori, ogni qualvolta vengono introdotte innovazioni che abbiano rilevanza ai fini della salute e della sicurezza dei lavoratori, procederanno ad integrare la formazione dei rappresentanti per la sicurezza.

9. Riunioni periodiche
In applicazione a quanto previsto dall'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni ed Integrazioni, le riunioni periodiche sono convocate almeno una volta l'anno, su un ordine del giorno scritto, redatto a cura del Direttore della specifica Struttura dell'INFN.
Della riunione viene redatto verbale a cura del Direttore.

10. Strumenti per l'espletamento delle riunioni
In conformità a quanto previsto al comma 2, dell'articolo 50, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni, il rappresentante per la sicurezza può utilizzare gli strumenti in disponibilità della Struttura dell'INFN nella quale opera.
In particolare, in tali strumenti rientrano l'utilizzo del locale eventualmente a disposizione delle rappresentanze sindacali locali e la consultazione delle pubblicazioni nella specifica materia.

11. Durata dell'accordo
Il presente accordo annulla e sostituisce i precedenti accordi sottoscritti in data 23 aprile 2012 e 24 aprile 2015, e ha valenza transitoria sino al prossimo rinnovo delle Rappresentanze Sindacali Unitarie dell'Istituto.
In tale occasione, le parti si impegnano a rivedere le modalità di nomina delle RLS, di cui all'art. 4 del presente accordo.