Legge 26 luglio 1965, n. 966 - Disciplina delle tariffe, delle modalità di pagamento e dei compensi al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per i servizi a pagamento.


Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 204 del 16 agosto 1965


 

Giurisprudenza collegata: Cass. Pen. 20938/2009;

Preambolo

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
Il Presidente della Repubblica:


Promulga la seguente legge:

Articolo 1

I servizi di soccorso tecnico, quando non vi sia pericolo imminente di danno a persone ed a cose, e le visite ed i servizi di vigilanza, ai fini della prevenzione incendi, resi dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi degli articoli 26, lettere a ) e b ) della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, e 12 della legge 13 maggio 1961, n. 469, nonchè le prestazioni del Centro studi ed esperienze su richiesta di enti e di privati, sono effettuati a pagamento, in conformità delle disposizioni della presente legge.
Sono esenti dal pagamento le prestazioni richieste dalle Amministrazioni dello Stato.

Articolo 2

Gli enti ed i privati sono tenuti a richiedere:
a ) le visite ed i controlli di prevenzione degli incendi ai locali adibiti ai depositi ed alle industrie determinati in conformità a quanto stabilito al successivo art. 4, nonchè l'esame dei progetti di nuovi impianti o costruzioni o di modifiche di quelli esistenti, delle aziende e lavorazioni di cui agli articoli 36 e 37 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, ed alle tabelle A e B annesse al decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1959, n. 689. Dette visite e controlli devono comprendere anche gli accertamenti di competenza previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro;
b ) i servizi di vigilanza a locali di pubblico spettacolo, da effettuarsi nei limiti ed in conformità delle prescrizioni stabilite dalle Commissioni permanenti provinciali previste dall'art. 141 del regolamento di pubblica sicurezza 6 maggio 1940, n. 635;
c ) la preparazione tecnica e l'addestramento delle squadre antincendi, costituite, a norma dell'art. 2 della legge 13 maggio 1961, n. 469, presso stabilimenti industriali, depositi e simili.
Per ottemperare all'obbligo di cui sopra, gli enti ed i privati devono presentare domanda al Comando provinciale dei vigili del fuoco competente per territorio, con le modalità stabilite dal successivo art. 6.In caso di inosservanza, oltre alle eventuali sanzioni penali previste dalle vigenti disposizioni, può essere disposta dal prefetto la sospensione della licenza di esercizio fino all'adempimento dell'obbligo.

Articolo 3

Possono essere effettuate, a richiesta di enti e di privati, le seguenti prestazioni:
a ) esecuzione di studi, ricerche e controlli, presso il Centro studi ed esperienze;
b ) servizi di vigilanza a stabilimenti, laboratori, natanti, depositi, magazzini e simili;
c) soccorsi tecnici comprendenti:
1) soccorsi stradali, recupero di automezzi e di natanti;
2) impiego di autogrue e di mezzi di sollevamento di pompe e di eiettori per lo svuotamento di pozzi e cisterne, vasche, eccetera;
3) servizi di demolizione; servizi di sgombro dopo lo spegnimento di incendi, o in seguito a crolli od altri sinistri, quando sia cessato l'intervento di emergenza, nonchè altri servizi tecnici non urgenti, che l'Amministrazione potrà prestare, sempre che si tratti di servizi che rientrano nei compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e che possono essere effettuati solo con l'impiego di mezzi in dotazione.
Le domande per ottenere le prestazioni facoltative indicate nel presente articolo, da compilarsi nella forma prevista nell'apposito modello allegato n. 4, sono presentate al direttore del Centro studi ed esperienze o al comandante provinciale competente per territorio, i quali, ove riconoscano la possibilità di accogliere le richieste, dispongono l'esecuzione delle prestazioni, previa costituzione del deposito provvisorio di cui al successivo art. 6.

Articolo 4

I depositi e le industrie pericolose soggetti alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi, nonchè la periodicità delle visite, sono determinati con decreto del Ministro per l'interno, di concerto con il Ministro per l'industria e commercio, in relazione alle esigenze tecniche di sicurezza degli impianti.
Indipendentemente dalla periodicità stabilita con il provvedimento di cui al precedente comma, l'obbligo di richiedere le visite ed i controlli ricorre: quando vi sono modifiche di lavorazione o di strutture; nei casi di nuova destinazione dei locali o di variazioni qualitative e quantitative delle sostanze pericolose esistenti negli stabilimenti o depositi, e ogni qualvolta vengano a mutare le condizioni di sicurezza precedentemente accertate.
Il Comando provinciale dei vigili del fuoco, eseguiti i controlli e accertata la rispondenza degli impianti alle prescrizioni di sicurezza, rilascia un "certificato di prevenzione" che ha validità pari alla periodicità delle visite.

Riferimenti normativi: DM  27 settembre 1965 ; DM  16 febbraio 1982

Giurisprudenza collegata: Cass. pen. 33030/2006; Cass. Pen. 14450/2013; Cass. Pen. 41811/2017;

Articolo 5

Le tariffe dei servizi a pagamento sono stabilite in conformità delle tabelle annesse alla presente legge negli allegati numeri 1, 2 e 3.
Le tariffe di cui all'annessa tabella n. 1 sono comprensive:
a ) delle indennità orarie al personale che disimpegna i servizi a pagamento fuori dei turni ordinario e straordinario nelle seguenti misure:

personale delle carriere direttiva e di concetto........  L. 900  
marescialli di 1ª, 2ª e 3ª classe..........................   » 600  
brigadieri e vicebrigadieri.................................   » 500  
vigili scelti e vigili............................................  » 400

b ) di una maggiorazione del 15 per cento delle predette indennità per servizi di vigilanza, ispezioni, studi ed esperienze, mezzi e materiale;
c ) di una maggiorazione del 10 per cento da destinarsi all'assistenza dei figli del personale appartenente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco da effettuarsi per il tramite dell'apposita Opera nazionale di assistenza.

Al personale di cui alla lettera a ) del precedente comma competono, inoltre, le indennità di missione, se e in quanto dovute, a norma delle vigenti disposizioni.

Articolo 6

La domanda per ottenere le prestazioni di cui ai precedenti articoli 2 e 3 deve essere corredata dalla quietanza di versamento presso la locale Sezione di tesoreria dello Stato, comprovante la costituzione di un deposito provvisorio, ai sensi degli articoli 592 e seguenti del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato 23 maggio 1924, n. 827, per una somma corrispondente al presuntivo costo del servizio richiesto, calcolato secondo le tariffe indicate nelle tabelle di cui agli allegati numeri 1, 2 e 3 annessi alla presente legge, in base alla durata del servizio, ai mezzi da impiegare, al materiale occorrente, alle indennità orarie ed alle eventuali indennità di missione spettanti al personale che dovrà effettuare le prestazioni.
Il versamento in Tesoreria è eseguito direttamente dagli interessati nei modi stabiliti dall'art. 230 del citato regolamento ovvero nei modi indicati dall'art. 2 del regio decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2609.
L'esecuzione del servizio è subordinata all'avvenuto versamento del deposito provvisorio da parte del richiedente nella misura stabilita dal comandante provinciale o dal direttore del Centro studi ed esperienze secondo i criteri indicati nel precedente primo comma.

Articolo 7

Eseguita la prestazione, il comandante provinciale o il direttore del Centro studi ed esperienze, sulla base dell'effettivo impiego del personale, dei mezzi e del materiale, secondo i criteri indicati nel precedente articolo, provvede alla fatturazione della somma dovuta, richiedendo l'integrazione del deposito provvisorio o disponendo, mediante ordinativo modello 180 T firmato congiuntamente all'incaricato della direzione del servizio amministrativo-contabile, la restituzione della differenza fra la somma depositata e l'importo del servizio fatturato.
Qualora per causa di forza maggiore o per altre particolari circostanze da vagliarsi dal comandante, il servizio già iniziato non possa essere portato a compimento, la somma da fatturare è limitata all'importo delle spese sostenute dall'Amministrazione per la parte del servizio effettivamente reso.
Contemporaneamente agli adempimenti previsti dal primo comma, e con le indicate modalità, il comandante provinciale o il direttore del Centro studi ed esperienze provvede:
a ) ai versamenti in Tesoreria, con imputazione ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata delle somme dovute in conformità della tabella di cui all'allegato n. 1 annesso alla presente legge, da destinarsi secondo le modalità previste dal secondo e terzo comma del precedente art. 5);
b ) al versamento in Tesoreria, con imputazione al capitolo entrate eventuali del Tesoro, delle somme determinate in conformità delle tabelle di cui agli allegati 2 e 3 annessi alla presente legge e di quelle complessive determinate in conformità della tabella di cui all'allegato n. 1 annesso alla presente legge, per queste ultime quando le prestazioni sono rese nei turni ordinario o straordinario di servizio.

Articolo 8

L'eventuale integrazione del deposito provvisorio, di cui al precedente articolo, deve essere effettuata dagli interessati entro dieci giorni dalla fatturazione del servizio reso.
Per le riscossioni delle somme dovute a titolo d'integrazione si applicano le norme previste dal testo unico per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Articolo 9

In relazione ai versamenti in Tesoreria degli introiti affluiti al capitolo di entrata di cui alla lettera a ) del precedente art. 7, saranno disposte, con decreti del Ministro per il tesoro, corrispondenti assegnazioni di fondi ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno.
A tal fine i comandanti provinciali ed il direttore del Centro studi ed esperienze trasmettono al Ministero dell'interno, con apposito elenco, le relative quietanze di Tesoreria o i corrispondenti modelli 181 T.
Al personale comunque addetto ai servizi di vigilanza, ispezioni, studi ed esperienze possono essere attribuiti compensi per la particolare attività connessa all'espletamento ed alla gestione dei predetti servizi, in base ai criteri da stabilirsi dal Ministro per l'interno di concerto con il Ministro per il tesoro, nei limiti delle somme che saranno assegnate all'apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno; le eventuali disponibilità residue potranno essere destinate all'acquisto di mezzi e di materiali, con assegnazione delle relative somme al corrispondente capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno.

Articolo 10

I funzionari delegati provvedono al pagamento delle indennità spettanti al personale che ha svolto i servizi fuori del turno ordinario e straordinario di lavoro mediante emissione di ordinativi di pagamento intestati agli aventi diritto.
I funzionari delegati, con l'osservanza del disposto di cui all'art. 333 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, sono tenuti a presentare i rendiconti delle spese effettuate al Ministero dell'interno per i riscontri di competenza.
I rendiconti dovranno essere corredati, oltre che dall'ordinativo di pagamento estinto, anche dalle copie delle quietanze di Tesoreria o dei certificati modelli 181 T relativi ai versamenti al capitolo di cui alla lettera a ) del precedente art. 7, nonchè dal prospetto della liquidazione delle indennità munito della dichiarazione del comandante provinciale o del direttore del Centro studi ed esperienze attestante che le persone in esso elencate hanno svolto il servizio fuori del turno ordinario e straordinario di lavoro.

Articolo 11

Dalla data di entrata in vigore della presente legge è abrogato l'art. 2 della legge 24 ottobre 1955, n. 1077 e la tabella ivi richiamata.


Allegato 1
Allegato unico.
(Si omettono gli allegati).