Tipologia: CCSL
Data firma: 8 marzo 2023
Validità: 01.01.2023 - 31.12.2026
Parti: Stellantis, Iveco Group, Cnh Industrial, Ferrari e Fim-Cisl, Uilm-Uil, Fismic-Confsal, Uglm-Ugl, Aqcfr
Settori: Metalmeccanici, Automotive, Stellantis, Iveco Group, Cnh Industrial, Ferrari
Fonte: metalmeccaniciugl.it


Sommario:

 

Titolo primo
Sistema di relazioni sindacali
Diritti sindacali

Art. 1. Costituzione e tutela della Rappresentanza Sindacale Aziendale
Art. 1 bis. Costituzione e ruolo del Consiglio delle RSA
Art. 2. Permessi sindacali
Art. 3. Assemblea
Art. 4. Diritto di affissione
Art. 5. Locali della Rappresentanza sindacale aziendale
Art. 6. Strumenti informatici
Art. 7. Versamento dei contributi sindacali
Sistema di regole contrattuali
Art. 8. Contrattazione - decorrenza, durata e procedure
Art. 9. Inscindibilità delle disposizioni contrattuali
Art. 10. Affissione e distribuzione del Contratto
Art. 11. Clausola di responsabilità
Art. 12. Procedura di raffreddamento per prevenire e risolvere i conflitti collettivi
Titolo secondo
Organizzazione del lavoro
Bilanciamenti produttivi
Ambiente di lavoro

Art. 1. - Obblighi del datore di lavoro
Art. 2. - Obblighi dei lavoratori
Art. 3. - Diritti dei lavoratori
Art. 4. - Documentazione in materia di salute e sicurezza
Art. 5. - Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)
Art. 6. - Organismo Paritetico Health & Safety (OPHS)
Orario di lavoro
Art. 7. - Entrata e uscita in azienda
Art. 8. - Contrazione temporanea dell'orario di lavoro
Art. 9. - Recuperi produttivi
Art. 10. - Orario di lavoro
Art. 10 bis. - Sperimentazione Cnh Industrial "venerdì breve"
Art. 11.- Lavoro straordinario, notturno e festivo
Art. 11 bis - Reperibilità
Art. 12. - Ferie
Art. 12 bis - Cessione solidale di ferie/P.A.R.
Art. 13. - Festività
Smart Working - Lavoro Agile
Art. 14. - Lavoro agile
Trasferte e trasferimenti
Art. 15. - Trasferte
Art. 16. - Trasferimenti
Titolo terzo
Classificazione del personale
Art. 1. - Inquadramento Stellantis
Art. 2. - Inquadramento Iveco Group, Cnh Industrial e Ferrari
Art. 3. - Crescita professionale
Art. 4. - Rapporto diretti-indiretti
Retribuzione e altri istituti economici
Art. 5. - Retribuzione base
Art. 5 bis. - Una Tantum
Art. 6. - Superminimo Individuale
Art. 7. - Aumenti periodici di anzianità
Art. 8. - Incentivo di rendimento
Art. 9. - Indennità di prestazione collegata alla presenza
Art. 10. - Incentivo di produttività
Art. 11. - Premio di risultato
Art. 12. - Corresponsione della retribuzione
Art. 13. - Tredicesima mensilità
Art. 14. - Indennità maneggio denaro
Art. 15. - Ristorazione aziendale

 

Titolo quarto
Disciplina del rapporto individuale di lavoro

Art. 1. - Assunzione
Art. 2. - Periodo di prova
Art. 3. - Documenti, residenza e domicilio
Art. 4. - Lavoro dei soggetti aventi diritto ad assunzione obbligatoria
Art. 5. - Particolari tipologie contrattuali
Welfare aziendale

Art. 6. - Previdenza complementare
Art. 7. - Assistenza Sanitaria Integrativa
Art. 8. - Cariche sociali e permessi per la partecipazione alle riunioni degli Organi sociali dei Fondi e degli Enti bilaterali
Art. 9. - Trasporti e mobilità
Art. 10. - Conto Welfare
Art. 11. - Genitorialità
Formazione
Art. 12. - Organismo Paritetico Apprendistato e Formazione (OPAF)
Art. 13. - Piani formativi
Assenze, permessi e tutele

Art. 14. - Trattamento in caso di malattia e di infortunio
Art. 15. - Assenze a vario titolo
Art. 16. - Diritto allo studio, formazione professionale, lavoratori studenti e congedi per la formazione
Art. 17. - Permessi per eventi e cause particolari
Art. 18. - Aspettativa e congedi per eventi e cause particolari
Art. 18 bis. - Tutele per le lavoratrici vittime di violenza di genere
Rapporti in azienda
Art. 19. - Rapporti in azienda
Art. 20. - Divieti
Art. 21. - Visite di inventario e di controllo
Art. 22. - Provvedimenti disciplinari
Art. 23. - Ammonizioni scritte, multe e sospensioni
Art. 24 - Licenziamenti per mancanze
Art. 25 - Sospensione cautelare non disciplinare
Risoluzione del rapporto di lavoro
Art. 26. - Preavviso di licenziamento e di dimissioni
Art. 27. - Consegna dei documenti alla cessazione del rapporto di lavoro e altri connessi adempimenti
Art. 28. - Trattamento di fine rapporto
Allegati

Allegato tecnico n. 1 - Descrizione del sistema ERGO-UAS
Allegato n. 2 - Monte ore permessi sindacali per le OO.SS. Fim, Uilm, Fismic e Uglm
Allegato n. 2 bis - Monte ore permessi sindacali per l'O.S. Aqcfr
Allegato tecnico n. 3 - Strumenti informatici
Allegato n. 4 - Verbale di presa in carico della chiave dell’armadio e della documentazione ivi contenuta presso la “Sala della Sicurezza”
Allegato n. 5
- Verbale di accordo 8 marzo 2023

- Verbale di accordo 4 aprile 2011
Allegato n. 6
- Disciplina dell’organismo paritetico apprendistato e formazione

- Regolamento dell’organismo paritetico apprendistato e formazione (OPAF)
Allegato n. 7 - Disciplina dell’Apprendistato professionalizzante e di alta formazione e ricerca
Allegato tecnico n. 8 - Premio di risultato
Allegato n. 9 - Accordo aziendale 11 marzo 2019
Allegato n. 10 - Assistenza sanitaria integrativa
Allegato n. 11 - Accordo tra Fim-Cisl, Uilm-Uil, Fismic, Uglm e Aqcfr sulle Rappresentanze Sindacali In Azienda (RSA)
Accordi 17 aprile 2023, 2 maggio 2023, 5 aprile 2023

 

Contratto collettivo specifico di lavoro dell'8 marzo 2023
 

Tra Stellantis N.V., Iveco Group N.V., Cnh Industrial N.V. e Ferrari N.V., in nome proprio e in nome e per conto delle società appartenenti ai rispettivi Gruppi che applicano il CCSL, e le Organizzazioni sindacali nazionali Fim-Cisl, Uilm-Uil, Fismic-Confsal, Uglm-Ugl e Aqcfr, è stato stipulato il presente Contratto Collettivo Specifico di Lavoro per le aziende appartenenti ai Gruppi Stellantis, Iveco Group, Cnh Industrial e Ferrari e i lavoratori dalle stesse dipendenti.

Titolo primo
Sistema di relazioni sindacali

Premessa
Le Parti si riconoscono interlocutori stabili in un corretto sistema di relazioni industriali teso a valorizzare le risorse umane, ampliare i momenti di dialogo e a ridurre le occasioni conflittuali, al fine di affrontare i problemi di comune interesse in modo costruttivo.
Individuano il metodo partecipativo quale strumento efficace per trovare soluzioni coerenti con gli obiettivi condivisi di tutela e coinvolgimento dei lavoratori, miglioramento delle loro condizioni e tutela della competitività dell’Azienda.
Di conseguenza, assumono la prevenzione del conflitto come un reciproco impegno su cui si fonda il sistema partecipativo. In tale ambito si identificano nella Direzione aziendale e nel Consiglio delle RSA i soggetti che hanno questo compito e che lo realizzeranno incontrandosi per valutare, ai fini della prevenzione, l'attività e i risultati del sistema partecipativo.
Nel corso del decennio trascorso dalla introduzione del nuovo sistema di relazioni industriali previsto dal presente Contratto Collettivo, durante il quale si sono avvicendati cicli economici diversi, caratterizzati, specialmente nell'ultimo triennio, anche da particolari eventi esterni avversi, il metodo partecipativo di relazione adottato dalle Parti ha dimostrato la sua forza e la sua valenza strategica per gestire al meglio, minimizzandole, le ripercussioni negative sull'impresa e sui lavoratori.
E’ quindi comune intento delle Parti sviluppare, valorizzare e diffondere, quale dato valoriale ed identitario di base del proprio sistema di relazioni partecipative, un'autentica politica di cultura del lavoro che, correttamente praticata, è in grado di rafforzare, tra l'altro, i rapporti umani all'interno dell'impresa ad ogni livello dell’organizzazione aziendale, nonché le competenze professionali, con benefici attesi in termini di risultato dell’impresa e. in generale, delle condizioni di lavoro, in un contesto, quale quello attuale, di profonda trasformazione energetica ed ecologica che le aziende si trovano ad affrontare.
Pertanto, le Parti, nel confermare i criteri c i contenuti del sistema di partecipazione, così come adottati ed affidati alle Commissioni previste dal presente Contratto Collettivo, si impegnano a garantire la concreta e costante applicazione di tale sistema, affrontando le diverse questioni in via preventiva secondo l'articolazione, le competenze e le modalità di seguito riportate.
Viene istituito l’Osservatorio nazionale sulle politiche industriali e organizzative, composto da un rappresentante della segreteria nazionale per ciascuna delle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente Contratto Collettivo e da rappresentanti delle Aziende con l’obiettivo di condividere informazioni sulla situazione aziendale con particolare riferimento all'andamento produttivo e occupazionale in relazione all’attuazione dei piani strategici e dei relativi investimenti, nonché in relazione ai fenomeni di trasformazione in atto quali, in particolare, la transizione energetica ed ecologica. L’Osservatorio si riunirà annualmente dopo la pubblicazione del bilancio e su richiesta di una delle Parti, anche con riferimento a singole aree di attività interessate da significative variazioni degli andamenti di mercato e produttivi. Inoltre, nell'ambito dell'Osservatorio sarà data informazione da parte aziendale sull'andamento degli indicatori relativi al Premio di risultato di cui all'art. 11 del Titolo terzo del presente Contratto Collettivo.
Per il Gruppo Ferrari è invece confermato l’Osservatorio già istituito a livello aziendale.
Commissione Paritetica nazionale
Competenze

La Commissione Paritetica esaminerà annualmente in apposita sessione il Bilancio di Sostenibilità, entro un mese dalla sua pubblicazione. In tale sede saranno esaminati i dati, con particolare riferimento all'andamento occupazionale, con la presenza di responsabili di area e/o di business.
La Commissione Paritetica é inoltre la sede preferenziale e privilegiata per esaminare le eventuali specifiche situazioni che concretizzino il mancato rispetto degli impegni assunti dalle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente Contratto Collettivo nonché per esaminare l'operatività delle conseguenze che lo stesso prevede nei confronti delle Organizzazioni sindacali, fermo restando che. in assenza di una valutazione congiunta delle Parti, l'Azienda procederà secondo quanto previsto dalla clausola di responsabilità inclusa nel presente Contratto Collettivo.
Al verificarsi di tali specifiche situazioni, anche su richiesta di una sola delle Parti, la Commissione Paritetica sarà convocata dal Segretario della stessa. La Commissione si riunirà, anche mediante conferenza telefonica, entro 48 ore dalla richiesta di convocazione ed esprimerà la propria valutazione congiunta sulle vicende sottoposte al suo esame al fine delle conseguenze previste dal presente Contratto Collettivo, entro e non oltre quattro giorni dalla data di convocazione.
Nel corso della procedura suddetta, le Organizzazioni sindacali non faranno ricorso all'azione diretta e da parte aziendale non si procederà in via unilaterale. Al termine della procedura, in assenza di una valutazione congiunta delle Parti, o in caso di mancata riunione della Commissione alla data di convocazione, l'Azienda sarà libera di procedere secondo quanto previsto dalla clausola di responsabilità inclusa nel presente Contratto Collettivo.
La Commissione Paritetica avrà anche il compito di dirimere eventuali dubbi interpretativi sorti nell'applicazione delle disposizioni del presente Contratto Collettivo, al fine di giungere a una comune interpretazione fra le Parti. A tale fine si riunirà su richiesta di una delle Parti, e le decisioni, assunte all'unanimità, saranno comunicate alle rispettive strutture periferiche.
La Commissione Paritetica analizzerà inoltre, in termini di studio, forme di partecipazione più ampie dei lavoratori e delle loro rappresentanze ai processi aziendali, anche attraverso l'intervento in specifici organismi, approfondendo esperienze di altri Paesi, al fine di una valutazione delle Parti nell'ambito del prossimo rinnovo contrattuale.
La Commissione Paritetica avrà infine anche il compito di elaborare eventuali proposte su singoli temi e/o problematiche emersi nelle diverse Commissioni.
Composizione e funzionamento

La Commissione Paritetica sarà composta per parte sindacale da un componente per ogni Organizzazione sindacale firmataria del presente Contratto Collettivo, individuato nelle rispettive strutture nazionali e designato dalle rispettive Segreterie nazionali, e per parte datoriale da un numero di rappresentanti pari al numero dei componenti sindacali.
Un componente di parte datoriale avrà il compito di Segretario della Commissione.
Le nomine dei rispettivi componenti saranno effettuate entro la data di applicazione del presente Contratto Collettivo. In tale occasione sarà indicato il componente che avrà funzione di Segretario.
Le riunioni della Commissione sono convocate da parte aziendale, su richiesta di una delle due Parti, in forma scritta tramite posta elettronica, con preavviso non inferiore alle 48 ore. salvo casi di particolare urgenza. Nella convocazione sarà indicato l'ordine del giorno, il luogo e la data della riunione e, al termine della riunione, sarà redatto, a cura dell'Azienda, un verbale di cui sarà consegnata copia ai componenti della Commissione e che si intenderà approvato, se non oggetto di specifiche osservazioni, entro 7 giorni dalla consegna.
Commissione Welfare aziendale a livello nazionale
Competenze

E’ costituita in forma paritetica la Commissione Welfare aziendale con il compito di individuare ed elaborare soluzioni migliorative per lo sviluppo degli attuali istituti, con particolare riguardo ai Fondi costituiti nell’ambito dei Gruppi Stellantis, Iveco Group e Cnh Industrial, nonché nuovi istituti o soluzioni e modalità applicative degli esistenti, finalizzate all'ottimizzazione del bilanciamento vita-lavoro (c.d. work-life balance), anche attraverso lo studio di specifiche iniziative a carattere sperimentale.
La Commissione Welfare aziendale costituirà inoltre la sede in cui potranno essere esaminate le eventuali problematiche attinenti alla governance dei Fondi costituiti e operanti nei Gruppi Stellantis, Iveco Group e Cnh Industrial.
Alla Commissione Welfare aziendale spetta pertanto di:
studiare ed elaborare possibili soluzioni finalizzate all'integrazione contrattuale dei Fondi applicati nei Gruppi in base a quanto previsto dal capitolo Welfare aziendale del successivo Titolo quarto;
elaborare proposte operative per iniziative utili a valorizzare i Fondi operanti nei Gruppi;
studiare soluzioni atte a incidere positivamente sul bilanciamento vita-lavoro, elaborando a questo scopo proposte concrete da presentare alle Parti anche in veste di possibile sperimentazione;
studiare l’aggiornamento della composizione e applicazione del pacchetto di flexible benefit di cui all'art. 10 del Titolo quarto del presente Contratto Collettivo, sia dal punto di vista economico-normativo che da quello fiscale e contributivo, elaborando a questo scopo proposte concrete da presentare alle Parti anche in veste di possibile sperimentazione;
esaminare e risolvere qualsivoglia controversia, anche interpretativa, afferente alla materia, proposta alla sua attenzione da una delle Parti, a livello nazionale o locale, o dagli Organi dei Fondi di cui al successivo Titolo quarto.
Inoltre, la Commissione definirà in tempo utile una proposta per il rinnovo del contratto di gestione del FASIF in scadenza, da presentare alle Parti con l'obiettivo irrinunciabile della sua piena sostenibilità economico-finanziaria e avuto riguardo all’obiettivo condiviso di ampliare la platea degli aderenti ai profili di assistenza completa.
Per i componenti della Commissione saranno previsti specifici interventi formativi in relazione all'aggiornamento delle loro competenze in materia.
Composizione e funzionamento
La Commissione Welfare aziendale sarà composta per parte sindacale da un componente per ogni Organizzazione sindacale firmataria del presente Contratto Collettivo, individuato nelle rispettive strutture nazionali e designato dalle rispettive Segreterie nazionali. Le Organizzazioni sindacali potranno avvalersi della consulenza di un eventuale esperto, designato congiuntamente.
Per parte datoriale la Commissione sarà composta da un pari numero di rappresentanti.
Tutti i componenti della Commissione dovranno avere specifiche competenze nelle materie affidate alla Commissione. Le nomine dei rispettivi componenti saranno effettuate entro la data di applicazione del presente Contratto Collettivo.
La Commissione si riunirà su convocazione di una delle Parti. Nella prima riunione, che dovrà tenersi entro 30 giorni dalla stipula del presente Contratto Collettivo, la Commissione nominerà due Coordinatori, uno per ciascuna delle due Parti, cui spetterà il compito di concordare il calendario dei lavori e curare la regolare convocazione delle riunioni.
Quest'ultima avverrà su richiesta di una delle due Parti, in forma scritta tramite posta elettronica, con preavviso non inferiore a 5 giorni lavorativi, salvo casi di eccezionale urgenza. Nella convocazione sarà indicato l'ordine del giorno, il luogo e la data della riunione. Di ogni riunione sarà redatto, a cura di un verbalizzatore identificato all'inizio della riunione tra i componenti della Commissione di una delle due Parti, un verbale di cui sarà consegnata copia ai componenti della Commissione entro 7 giorni dalla riunione e che si intenderà approvato, se non oggetto di specifiche osservazioni, entro 7 giorni dalla consegna.
Commissione Pari opportunità a livello nazionale
Nell'affermare la volontà comune di promuovere pari opportunità nell'accesso al lavoro, nelle condizioni di impiego e nella formazione professionale, evitando ogni forma di discriminazione, come definita dalle vigenti normative italiane, è istituita la Commissione Pari opportunità con il compito di:
1. esaminare i Rapporti biennali sulla situazione dell'occupazione maschile e femminile di cui al d.lgs. 198/2006, come modificato dalla l. 162/2021, ferma restando la presentazione degli stessi al Consiglio delle RSA in occasione di appositi incontri;
2. studiare la fattibilità di proposte di azioni positive e di interventi atti a diffondere comportamenti coerenti con i principi di pari opportunità, nonché a promuoverne la realizzazione;
3. proporre iniziative per facilitare il reinserimento delle lavoratrici dopo l’assenza per maternità;
4. prevenire forme di molestie o qualsiasi discriminazione connessa alla razza, al sesso o ad altre caratteristiche personali dei dipendenti, che abbiano lo scopo e l'effetto di violare la dignità della persona a cui tali molestie o comportamenti sono rivolti e promuovere azioni di sensibilizzazione sul tema, con particolare riferimento alle lavoratrici vittime di violenza di genere;
5. proporre iniziative volte a supportare la positiva partecipazione ai processi aziendali da parte dei lavoratori anziani, anche attraverso la valorizzazione della loro esperienza lavorativa a beneficio dell'inserimento e della crescita dei lavoratori più giovani;
6. esaminare le eventuali controversie di carattere collettivo circa l'applicazione in azienda dei principi di parità, di cui alle leggi vigenti, con l'obiettivo di promuovere una loro pacifica composizione, al fine di evitare il ricorso ad altre forme di tutela.
In relazione a quest'ultimo punto, si affronteranno in questa sede, anche su segnalazione del Consiglio delle RSA, eventuali problemi con l'obiettivo di esaminare la questione tempestivamente e ricercare una proposta di soluzione entro 15 giorni.
Composizione e funzionamento
La Commissione è composta da un componente per ogni Organizzazione sindacale firmataria del presente Contratto Collettivo, designato dalle rispettive Segreterie nazionali nell'ambito delle strutture sindacali di categoria e da componenti designati da parte aziendale.
Le riunioni della Commissione sono convocate da parte aziendale, su richiesta di una delle due Parti, in forma scritta tramite posta elettronica, con preavviso non inferiore alle 48 ore. Nella convocazione sarà indicato l’ordine del giorno, il luogo e la data della riunione e, al termine della riunione, sarà redatto, a cura di un verbalizzatore identificato all'inizio della riunione tra i componenti della Commissione di una delle due Parti, un verbale di cui sarà consegnata copia ai componenti della Commissione entro 7 giorni dalla riunione e che si intenderà approvato, se non oggetto di specifiche osservazioni, entro 7 giorni dalla consegna.
La Commissione Welfare aziendale e la Commissione Pari opportunità possono organizzare, di comune accordo, incontri congiunti su specifici temi di reciproco interesse, volti a garantire una migliore attenzione alle persone e alle problematiche di conciliazione vita-lavoro. In particolare, in tali incontri congiunti, le due Commissioni analizzeranno e mormoreranno periodicamente l'applicazione del lavoro agile nel Gruppo Stellantis e la sperimentazione in atto, sulla base di politiche aziendali, nei Gruppi Iveco Group e Cnh Industrial.
Commissione Salute e Sicurezza sul Lavoro a livello di stabilimento/unità produttiva
Sulla base della condivisa esigenza di valorizzare competenze e ruoli relativi alla sicurezza sul lavoro di tutti gli attori impegnati, nel rispetto delle diverse responsabilità, e in particolare dei lavoratori tutti e dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS). presso ciascun stabilimento/unità produttiva è istituita la Commissione Salute e Sicurezza sul Lavoro. Questa Commissione è la sede in cui sviluppare la partecipazione in materia di salute e sicurezza, con l'obiettivo condiviso di migliorare il coinvolgimento degli RLS nelle iniziative volte a garantire la diffusione di un'effettiva cultura della salute e della sicurezza in coerenza con gli indirizzi e le linee guida definite in sede di Organismo Paritetico Health and Safety (OPHS).
Composizione
I componenti di suddetta Commissione, per la parte dei lavoratori, sono gli RLS eletti o designati nell'ambito delle Rappresentanze Sindacali Aziendali dei lavoratori delle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente Contratto Collettivo.
Da parte aziendale la composizione della Commissione sarà articolata nella seguente maniera:
■ Datore di lavoro o un suo rappresentante;
■ Responsabile del Personale o un suo rappresentante;
■ Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP).
Inoltre, in relazione alla complessità dei temi da affrontare, la Commissione, su richiesta di ciascun componente, potrà consentire la partecipazione di esperti tecnici che abbiano conoscenza/attinenza agli argomenti trattati nonché, ove necessario, il Medico competente.
Competenze e funzionamento
Ferme restando le attribuzioni spettanti per legge agli RLS, la Commissione, ove costituita, espleta i doveri di informazione e consultazione previsti dall'art. 50 del d.lgs. 81/2008. Ad essa sono, inoltre, conferite competenze specifiche di consultazione preventiva e di proposta in tema di:
■ attuazione dei programmi, delle iniziative, delle linee guida e delle buone prassi in materia di salute, sicurezza e benessere dei lavoratori nei luoghi di lavoro definite in sede di OPHS;
■ proposta e valutazione di interventi volti al miglioramento progressivo della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro;
■ proposta e valutazione di iniziative utili a una migliore applicazione delle metodologie di miglioramento della salute e sicurezza e del benessere dei lavoratori nei luoghi di lavoro adottate;
■ informazione e consultazione sull'introduzione nei luoghi di lavoro delle nuove tecnologie anche a contenuto prevalentemente digitale (industry 4.0), con riferimento agli aspetti relativi alla salute e sicurezza dei lavoratori;
■ analisi e valutazione degli aspetti ergonomici delle postazioni di lavoro secondo gli standard riconosciuti e applicati nei Gruppi Stellantis, Iveco Group e Cnh Industrial così come specificati nell'Allegato tecnico n. 1 del presente Contratto Collettivo;
■ esercizio delle attribuzioni di cui al sopra indicato Allegato tecnico n. 1;
■ proposta e definizione congiunta di programmi di informazione e sensibilizzazione dei lavoratori in materia di salute e sicurezza e attuazione delle iniziative elaborate dall’OPHS in occasione della giornata mondiale della sicurezza, in un'ottica di prevenzione, da realizzarsi operativamente a cura dell'Azienda, tenendo conto delle indicazioni e delle linee guida definite dall’OPHS;
■ esame e definizione di programmi di formazione volontaria coerenti con le finalità e le metodologie indicate dall’OPHS, nonché verifica della programmazione e dell’esecuzione dei programmi di formazione obbligatoria;
■ richiesta di pareri all’OPHS sui temi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro;
■ verifiche preventive circa le modalità e i contenuti dei programmi di formazione per i lavoratori in rapporto alle cautele da osservare a fronte dei rischi generali e specifici collegabili all’attività lavorativa, tenendo conto delle trasformazioni tecnologiche degli impianti;
- analisi del report annuale sulla formazione di base e specialistica degli RLS reso disponibile da parte dell’OPHS, condividendo i risultati e gli eventuali piani di azione;
- analisi delle informazioni sulla situazione relativa alla salute e alla sicurezza, anche allo scopo di individuare e realizzare idonei interventi preventivi, con particolare riferimento a;
- numero e tipologia degli infortuni;
- numero e tipologia dei “quasi infortuni";
- statistiche per causale di accadimento e per gravità degli infortuni e dei “quasi infortuni";
- numero degli interventi di pronto soccorso effettuati a cura del Servizio sanitario aziendale;
- situazione delle malattie professionali;
- situazione del presidio sanitario e tipo di servizio previsto;
- situazione, in termini di sintesi statistica, delle visite periodiche di legge;
■ documentazione aziendale relativa ai Dispositivi di Protezione Individuale, sia di carattere specifico che generale, per la verifica congiunta sul loro corretto utilizzo da parte dei lavoratori;
■ informazione sull'applicazione degli strumenti previsti dalle metodologie sulla sicurezza del lavoro adottate e sui risultati raggiunti;
■ informazione preventiva relativa alle dotazioni degli indumenti di lavoro;
■ analisi in relazione al microclima all’interno dei luoghi di lavoro e alle eventuali aree di miglioramento, da attuarsi anche mediante il rilievo oggettivo delle temperature;
■ informazione e analisi su aspetti legati all’economia circolare e sostenibilità, alle emissioni, all'impatto ambientale, al trattamento dei rifiuti, all'impatto energetico anche con il supporto di figure specialistiche aziendali.
La Commissione costituisce, inoltre, naturale interlocutore e referente dell’OPHS per le comuni finalità collegate all’attuazione di un "Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro”. L'Azienda fornirà alla Commissione tutte le informazioni stabilite dalla legge e quelle ulteriori che siano necessarie per il migliore espletamento delle proprie attività, con particolare riferimento a:
■ comunicazione preventiva sugli strumenti informativi previsti per i lavoratori in ordine ai rischi generali e specifici collegabili con l’attività lavorativa;
■ informazione sulla situazione relativa alla salute e alla sicurezza, anche allo scopo di individuare e realizzare idonei interventi preventivi, con particolare riferimento a:
■ numero e tipologia degli infortuni;
■ statistiche per causale di accadimento e per gravità degli infortuni;
■ numero degli interventi di pronto soccorso effettuati a cura del Servizio sanitario aziendale;
■ situazione del presidio sanitario e tipo di servizio previsto;
■ situazione, in termini di sintesi statistica, delle visite periodiche di legge;
■ documentazione aziendale relativa ai Dispositivi di Protezione Individuale, sia di carattere specifico che generale, per la verifica congiunta sul loro corretto utilizzo da parte dei lavoratori;
■ informazione sull'applicazione degli strumenti previsti dalle metodologie sulla sicurezza del lavoro adottate e sui risultati raggiunti.
Le riunioni della Commissione si terranno con cadenza almeno mensile e saranno convocate da parte aziendale, su richiesta di una delle due Parti, in forma scritta tramite posta elettronica, con preavviso non inferiore alle 48 ore, salvo i casi di particolare urgenza. Nella convocazione saranno indicati l’ordine del giorno, il luogo e la data della riunione. La Commissione potrà essere convocata d'urgenza, su richiesta dell'RLS, oltre che nei casi di gravi e motivate situazioni di rischio o di significative variazioni delle condizioni di prevenzione in azienda, anche qualora lo stesso ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro. In tale occasione, qualora le Parti in Commissione concordino sulla necessità di procedere a verifiche o accertamenti, potranno valutare di affidare a Istituti o Enti qualificati le rilevazioni o le indagini che si ritenessero necessarie secondo le modalità concordemente individuate. Gli oneri derivanti da tali rilevazioni saranno a carico dell'Azienda.
Gli argomenti trattati nell'ambito della Commissione Salute e Sicurezza sul Lavoro saranno oggetto di verbale, di volta in volta redatto e conservato a cura dell'Azienda, di cui copia sarà consegnata ai componenti della Commissione. Tale verbale si intenderà approvato, se non oggetto di specifiche osservazioni, entro 7 giorni dalla consegna. I verbali dovranno essere resi disponibili in caso di richiesta da parte dell'OPHS.
È da intendersi che, in ordine ai dati forniti dall'Azienda e alle conoscenze acquisite nell'ambito dell'attività della Commissione, i componenti della stessa sono tenuti a fare un uso strettamente riservato e interno dei documenti ricevuti ed esclusivamente connesso all’espletamento delle proprie funzioni aziendali, rispettando il segreto industriale anche in ordine ai processi lavorativi aziendali e il dovere di privacy sui dati sensibili di carattere sanitario riguardanti i lavoratori, di cui dovessero venire a conoscenza.
La suddetta disciplina si integra con quella relativa all’RLS, alle sue agibilità, permessi e competenze, contenuta nel Titolo secondo, capitolo Ambiente di Lavoro, del presente Contratto Collettivo, al quale si fa esplicito rinvio.
Eventuali controversie aventi a oggetto le materie di cui al penultimo comma dell'art. 6 del Titolo secondo del presente Contratto Collettivo, saranno portate all’esame dell’OPHS e, qualora non siano ivi risolte, saranno riportate alla Commissione Paritetica nazionale.
Commissione Organizzazione e Sistemi di Produzione a livello di stabilimento/unità produttiva
La Commissione opera con la finalità di favorire l'implementazione di iniziative volte a raggiungere gli obiettivi condivisi di:
■ ottimizzare il posto di lavoro, relativamente a:
1. aspetti ergonomici,
2. funzionalità delle attrezzature e degli impianti,
3. razionalizzazione delle attività lavorative;
■ migliorare l'efficienza dei macchinari relativamente a guasti, attrezzaggi, inattività, velocità di trasformazione;
■ identificare tutte le procedure suscettibili di miglioramento.
Inoltre, negli stabilimenti dei Gruppi Stellantis, Iveco Group e Cnh Industrial, la Commissione monitora l’andamento degli indicatori specifici e dei relativi target del sistema premiale contrattuale applicato dai singoli Gruppi, ciò anche sulla base di dati oggettivi relativi a tale sistema di cui sono resi partecipi i rappresentanti sindacali aziendali.
Competenze
Informazione/consultazione circa le conseguenze sull'organizzazione del lavoro delle iniziative di miglioramento della competitività dell’unità produttiva.
Proposte di iniziative per favorire il coinvolgimento dei lavoratori (proposte miglioramento qualità ecc.).
Esame delle eventuali problematiche connesse all'avviamento dei nuovi prodotti, con riferimento agli interventi tecnologici e organizzativi, nonché alle iniziative di formazione ad essi collegate.
Esame delle variazioni di cui all'Allegato tecnico n. 1 “Descrizione del sistema Ergo-UAS" preventivamente alla loro applicazione.
Esame di soluzioni per migliorare gli indicatori gestionali.
Informazione e consultazione su iniziative formative da realizzare a fronte di trasformazioni tecnologiche e organizzative o di formale cambiamento di mansioni degli addetti.
Esame delle proposte di interventi formativi, basati su fabbisogni condivisi.
Verifica su eventuali riassegnazioni di mansioni ai lavoratori, compatibilmente con le loro competenze professionali, a fronte di particolari fabbisogni organizzativi.
Valutazione, al sorgere di eventuali futuri fabbisogni di organico, delle specificità applicative dell'apprendistato professionalizzante.
La Commissione sarà anche la sede in cui si esamineranno le controversie eventualmente insorte, e non risolte, tra il lavoratore e l'Azienda riguardanti le applicazioni dei tempi base e/o del tempo standard totale della postazione di lavoro secondo la procedura definita nell’Allegato tecnico n. 1 del presente Contratto Collettivo.
La Commissione, nel corso delle riunioni dedicate alla verifica delle tematiche inerenti la produzione, potrà avere accesso ai dati necessari per l’espletamento delle sue funzioni quali saturazioni, bilanciamenti, mix produttivi e tempi, nonché a quelli elaborati dagli strumenti informatici utilizzati per la loro assegnazione. A tal fine, non appena insediata la Commissione, si procederà alla sottoscrizione da parte dei componenti di parte sindacale della stessa, di un impegno alla riservatezza relativamente ai dati di cui vengono a conoscenza ai sensi del presente comma. Il mancato rispetto di tale impegno costituisce condotta rilevante ai fini disciplinari.
La Commissione potrà inoltre, su richiesta di una delle Parti, delegare l’analisi di specifiche problematiche relative all'organizzazione del lavoro a rappresentanti di entrambe le Parti a livello di UTE o unità organizzativa equivalente. Resta inteso che gli esiti dell’analisi verranno valutati nell’ambito della Commissione stessa.
Per i componenti di parte sindacale di tale Commissione, da parte della Commissione Paritetica nazionale saranno proposti percorsi formativi dedicati per allineare le competenze alle tematiche specifiche.
Composizione e funzionamento
Per parte aziendale: Responsabile del Personale dell'unità produttiva, un rappresentante della Direzione dell'unità produttiva e Responsabili di aree interessate.
Per parte sindacale: 8 componenti, negli stabilimenti con più di 2000 dipendenti, e 5 componenti, negli stabilimenti fino a 2000 dipendenti, della Rappresentanza Sindacale Aziendale dei lavoratori comunicati dal Consiglio delle RSA su designazione delle Organizzazioni sindacali.
Le riunioni della Commissione sono convocate da parte aziendale, su richiesta di una delle due Parti, in forma scritta tramite posta elettronica, con preavviso non inferiore alle 24 ore e comunque entro 4 giorni lavorativi, salvo casi di particolare urgenza. Nella convocazione saranno indicati l'ordine del giorno, il luogo e la data della riunione e, al termine della riunione, sarà redatto, a cura di un verbalizzatore identificato all'inizio della riunione tra i componenti della Commissione di una delle due Parti, un verbale - che dovrà riportare una sintetica rappresentazione delle posizioni .
espresse dai componenti della Commissione - di cui sarà consegnata copia ai componenti della Commissione entro 7 giorni dalla riunione e che si intenderà approvato, se non oggetto di specifiche osservazioni, entro 7 giorni dalla consegna.
Commissione Servizi Aziendali a livello di stabilimento/unità produttiva
Competenze

■ Ristorazione aziendale
Espletare una specifica attività di controllo nei locali della cucina (e relative pertinenze), nonché sul rispetto delle norme di legge, in materia di igiene, relative alla conservazione, preparazione e distribuzione degli alimenti.
■ Trasporti
Verifica della congruità del sistema di trasporto pubblico, in relazione agli orari dei turni dei lavoratori; qualora se ne ravvisi la necessità possibile delibera di iniziative comuni volte alla sensibilizzazione degli Enti pubblici competenti, al fine di assicurare il miglior servizio possibile.
■ Servizi di pubblica utilità
Verifica della possibilità di portare all'interno dell’unità produttiva punti di accesso a servizi di interesse generale, quali banche, assicurazioni e uffici anagrafici.
■ Welfare aziendale
Monitoraggio della copertura della rete di convenzioni attiva sul territorio per il FASIF nonché di quella relativa al programma di flexible benefits di cui all’art. 10 del Titolo quarto del presente Contratto Collettivo, per la segnalazione di punti di attenzione e miglioramento alla Commissione Welfare nazionale, con possibilità di chiedere alla stessa, in caso di particolari problemi specifici locali, un confronto diretto con il gestore della rete.
Composizione e funzionamento
La Commissione si compone, per parte aziendale di 4 rappresentanti designati dalla Direzione aziendale e per parte sindacale di 8 componenti, negli stabilimenti con più di 2000 dipendenti, e 5 componenti, negli stabilimenti fino a 2000 dipendenti, della Rappresentanza Sindacale Aziendale dei lavoratori comunicati dal Consiglio delle RSA su designazione delle Organizzazioni sindacali.
Le riunioni della Commissione sono convocate da parte aziendale, su richiesta di una delle due Parti, in forma scritta tramite posta elettronica, con preavviso non inferiore alle 24 ore e comunque entro 4 giorni lavorativi, salvo casi di particolare urgenza. Nella convocazione saranno indicati l'ordine del giorno, il luogo e la data della riunione e, al termine della riunione, sarà redatto, a cura di un verbalizzatore identificato all'inizio della riunione tra i componenti della Commissione di una delle due Parti, un verbale - che dovrà riportare una sintetica rappresentazione delle posizioni espresse dai componenti della Commissione - di cui sarà consegnata copia ai componenti della Commissione entro 7 giorni dalla riunione e che si intenderà approvato, se non oggetto di specifiche osservazioni, entro 7 giorni dalla consegna.
Commissione verifica assenteismo a livello di stabilimento/unità produttiva
Composizione e funzionamento

La Commissione si compone, per parte sindacale, di 5 componenti della Rappresentanza Sindacale Aziendale dei lavoratori comunicati dal Consiglio delle RSA su designazione delle Organizzazioni sindacali e, per parte aziendale, di rappresentanti designati dalla Direzione.
Competenze
La Commissione è competente a monitorare l'andamento del tasso di assenteismo per malattia e a esaminare le situazioni a cui non applicare quanto previsto dalla contrattazione collettiva in materia di trattamento economico di malattia a carico azienda, fatti comunque salvi i casi specifici disciplinati nel paragrafo Assenteismo di cui al Titolo quarto del presente Contratto Collettivo. La Commissione esaminerà situazioni anomale nell'andamento dell'assenteismo in singole aree per predisporre interventi finalizzati al miglioramento degli indicatori.
Le riunioni della Commissione sono convocate da parte aziendale, su richiesta di una delle due Parti, in forma scritta tramite posta elettronica, con preavviso non inferiore alle 48 ore. Nella convocazione saranno indicati l'ordine del giorno, il luogo e la data della riunione e, al termine della riunione, sarà redatto, a cura di un verbalizzatore identificato all'inizio della riunione tra i componenti della Commissione di una delle due Parti, un verbale - che dovrà riportare una sintetica rappresentazione delle posizioni espresse dai componenti della Commissione - di cui sarà consegnata copia ai componenti della Commissione entro 7 giorni dalla riunione e che si intenderà approvato, se non oggetto di specifiche osservazioni, entro 7 giorni dalla consegna.

Diritti sindacali
Art. 1. - Costituzione e tutela delle Rappresentanze Sindacali Aziendali

Le Rappresentanze Sindacali Aziendali costituite ai sensi dell’art. 19 della legge 20 maggio 1970 n. 300 dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie del presente Contratto Collettivo sono regolate come segue.
[…]

Art. 1 bis - Costituzione e ruolo del Consiglio delle RSA
[…]
Nelle unità produttive con più di 900 dipendenti viene costituito, su indicazione delle Organizzazioni sindacali, il Comitato Esecutivo (fino a un massimo di 5 membri e, ove individuati. i sostituti) dell'istituendo Consiglio, il quale ha la funzione di rappresentarlo nei confronti della Direzione aziendale¹. Nel Comitato Esecutivo saranno obbligatoriamente rappresentati, ove presenti, RSA di tutte le Organizzazioni sindacali firmatarie del presente Contratto Collettivo, purché abbiano raccolto nell'unità produttiva almeno il 6% dei voti alle più recenti elezioni delle RSA. Gli eventuali membri residui saranno indicati dalle Organizzazioni sindacali in proporzione alla rispettiva rappresentatività come determinata dalle ultime elezioni delle RSA. Ciascuna Organizzazione sindacale, al momento dell'indicazione dei componenti del Comitato Esecutivo, ha facoltà di designare non oltre due sostituti, che potranno presenziare agli incontri con la Direzione aziendale in caso di temporaneo impedimento dei membri titolari.
Il Consiglio delle RSA, su designazione delle Organizzazioni sindacali territoriali che abbiano ottenuto almeno l'8% dei voti nell'unità produttiva nelle più recenti elezioni delle RSA, comunica il componente per ciascuna Organizzazione sindacale delle Commissioni contrattualmente previste a livello di unità produttiva (e i sostituti, ove individuati); gli eventuali membri residui saranno designati dalle Organizzazioni sindacali in proporzione alla rappresentatività delle stesse, come determinata dalle ultime elezioni delle RSA. In caso di inerzia da parte delle Organizzazioni sindacali territoriali come sopra individuate, la comunicazione potrà essere effettuata, sempre per iscritto, dal Comitato dei Garanti delle OO.SS. firmatarie del presente Contratto Collettivo eventualmente adito.
Il Consiglio delle RSA provvede a dare tempestiva comunicazione scritta alla Direzione aziendale della sua costituzione nonché dei membri del Comitato Esecutivo (ove previsto) e dei componenti delle Commissioni.
Le eventuali variazioni dei suddetti membri e componenti sono adottate e comunicate con le medesime modalità di cui al presente articolo.
Il Consiglio delle RSA prende ogni decisione a maggioranza assoluta dei suoi membri con relativa verbalizzazione - da trasmettere alla Direzione aziendale - ed è l'organo sindacale all’interno dell'unità produttiva titolato a discutere e verificare con la Direzione aziendale le norme contrattuali. E' inoltre l'unico titolare all'interno dell'unità produttiva della potestà di attivare misure di autotutela sindacale per il tramite delle procedure di raffreddamento.
Il Consiglio delle RSA può deliberare la richiesta di partecipazione in sua assistenza dei segretari provinciali delle Organizzazioni sindacali nello stesso rappresentate, in incontri con la Direzione aziendale su temi di particolare rilievo che non siano di competenza della Commissione paritetica nazionale.
Nell'organizzazione degli incontri del Consiglio delle RSA e del Comitato Esecutivo (ove previsto) con la Direzione aziendale saranno adottate, ove possibile, modalità tali da agevolare la partecipazione dei rispettivi componenti, eventualmente anche mediante videoconferenza o conferenza telefonica.
Le Organizzazioni sindacali firmatarie definiscono un apposito regolamento di attività e funzionamento del Consiglio delle RSA e del Comitato Esecutivo.
__
¹ Il Comitato Esecutivo rappresenta il Consiglio delle RSA in ogni sua comunicazione; per cui nei successivi articoli contrattuali, per le unità produttive con più di 900 dipendenti, laddove si fa riferimento a comunicazioni del Consiglio delle RSA. deve intendersi Comitato Esecutivo.

Art. 3. - Assemblea.
L'esercizio del diritto di assemblea di cui all'art. 20 della legge 20 maggio 1970 n. 300 avrà corso nel rispetto delle seguenti regole:
• le assemblee possono essere di volta in volta indette nel limite complessivo di 10 ore annue;
• la richiesta di assemblea potrà essere formulata di volta in volta dal Consiglio delle RSA o dai Rappresentanti Sindacali Aziendali con le rispettive Organizzazioni sindacali firmatarie del presente Contratto Collettivo; entro il limite massimo di 1 ora all'anno il Consiglio delle RSA presenterà richiesta di assemblea su indicazione di Organizzazione sindacale firmataria del presente Contratto Collettivo non rappresentata nell’unità produttiva;
• la convocazione dell'assemblea sarà di volta in volta comunicata in forma scritta alla Direzione aziendale con preavviso di almeno 2 giorni lavorativi e con l'indicazione specifica dell'ordine del giorno, che potrà riguardare esclusivamente materie di interesse sindacale e del lavoro;
• le assemblee retribuite saranno convocate di norma alla fine o all'inizio di ciascun turno di lavoro o collegate alla pausa refezione;
• per ragioni di carattere tecnico organizzativo, al fine di non compromettere la competitività e l’efficienza aziendale, le assemblee potranno essere indette per la generalità dei lavoratori;
• lo svolgimento dell'assemblea dovrà aver luogo comunque con modalità che tengano conto dell'esigenza di garantire la sicurezza delle persone e la salvaguardia degli impianti.
Nella stessa comunicazione di convocazione dell’assemblea dovranno essere indicati i nominativi dei dirigenti esterni delle Organizzazioni sindacali territoriali e nazionali firmatarie del presente Contratto Collettivo e delle rispettive Confederazioni che si intenda eventualmente far partecipare all'assemblea.
L'eventuale richiesta di avvalersi di supporti audiovisivi dev’essere inoltrata all'Azienda dal Consiglio delle RSA ed eventualmente dalle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente Contratto Collettivo nella stessa comunicazione di convocazione dell'assemblea. Nelle unità produttive con più di 900 dipendenti ('Azienda metterà a disposizione in ogni caso microfono e proiettore. Sarà inoltre sempre garantita, ove ne ricorra l'esigenza, la presenza di un interprete per audiolesi.
Il Consiglio delle RSA. le Rappresentanze Sindacali Aziendali nonché i relativi dirigenti e rappresentanti ed eventualmente le Organizzazioni sindacali firmatarie del presente Contratto Collettivo dovranno:
fornire gli strumenti operativi e tutto il necessario al corretto utilizzo dei mezzi audiovisivi stessi;
assicurare che gli stessi siano adeguati e compatibili con i locali/aree di svolgimento dell’assemblea;
rispettare le norme di sicurezza relative all’ambiente e all'utilizzo degli strumenti di proiezione;
assumersi la piena responsabilità civile e penale per tutto quanto viene proiettato e comunque attiene all'uso del mezzo audiovisivo, esonerandone completamente l'Azienda.
Qualora si proiettino filmati, questi dovranno avere stretta attinenza esclusivamente alle materie d'interesse sindacale e del lavoro. Non sono consentite proiezioni di programmi in diretta o comunque registrati da canali televisivi senza il rispetto della normativa vigente in materia, né riprese filmate all'interno dell'azienda.
L'Azienda, senza alcuna assunzione di responsabilità, potrà prendere visione dei mezzi di supporto tecnico che si intendono impiegare.
Il Consiglio delle RSA e le Organizzazioni sindacali firmatarie del presente Contratto Collettivo sono tenute a riportare fuori dall'azienda, al termine dell’assemblea, i mezzi audiovisivi utilizzati.
L'Azienda mette a disposizione strumenti per la gestione di assemblee sindacali on-line a favore dei lavoratori che svolgono la loro attività in modalità agile, attraverso il portale aziendale e gli strumenti di video/call conference in uso da parte di questo tipo di lavoratori, sulla base dei requisiti tecnici delle suddette strumentazioni e secondo quanto definito da specifiche procedure operative aziendali. A fronte di una richiesta di assemblea, nell'unità produttiva interessata l'eventuale sdoppiamento della stessa in modalità “in presenza” e “on-line" (per i diversi tipi di lavoratori) dovrà essere realizzato nel medesimo orario al fine di non arrecare pregiudizio alla continuità produttiva e operativa aziendale; diversamente, ogni evento sarà considerato una richiesta di assemblea a sé ai fini del computo del monte ore a disposizione dell'unità produttiva.

Art. 4. - Diritto di affissione
Il diritto di affissione è regolato dall'art. 25 della legge 20 maggio 1970 n. 300; tale diritto viene riconosciuto anche alle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente Contratto Collettivo.
L'Azienda, per quanto riguarda le bacheche sindacali, adotterà soluzioni logistiche volte a favorirne la massima accessibilità.
L'Azienda mette a disposizione strumenti per la gestione di bacheche on-line a favore dei lavoratori che svolgono la loro attività in modalità agile, attraverso il portale aziendale, sulla base dei requisiti tecnici dello stesso e secondo quanto definito da specifiche procedure operative aziendali.

Art. 5. - Locali del Consiglio delle RSA
Al Consiglio delle RSA regolarmente costituito sarà messo a disposizione un idoneo locale per l'esercizio delle sue funzioni all'interno dello stabilimento.
Ai locali del Consiglio delle RSA potranno accedere, per riunioni con le RSA, previa specifica comunicazione in forma scritta alla Direzione aziendale con preavviso di almeno 24 ore. i dirigenti esterni delle Organizzazioni sindacali territoriali e nazionali firmatarie del presente Contratto Collettivo e delle rispettive Confederazioni.
Nelle unità produttive dove siano stati messi a disposizione locali per le RSA di singole Organizzazioni sindacali, questi potranno permanere nelle attuali disponibilità.

Art. 6. - Strumenti informatici
L'Azienda metterà a disposizione del Consiglio delle RSA una postazione di lavoro, composta da personal computer con connessione a internet, secondo quanto è specificato e le cui modalità di utilizzo e di gestione sono regolamentate nell'Allegato tecnico n. 3 "Strumenti informatici" del presente Contratto Collettivo.
Con riferimento a quanto previsto dal presente articolo, ogni dirigente della RSA dovrà sottoscrivere un verbale di presa in carico del personal computer e delle attrezzature allo stesso connesse secondo il modello A) del suddetto Allegato tecnico.
Azienda e Organizzazioni sindacali firmatarie del presente Contratto Collettivo si danno atto che la condivisa regolamentazione contenuta nell'Allegato tecnico di cui al presente articolo è conforme a quanto previsto dall'art. 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300.
Le Parti si danno atto della comune volontà di escludere dalle finalità delle attività descritte nel suddetto Allegato tecnico ogni possibile comportamento anche indirettamente connesso al controllo a distanza dell'attività sindacale dei Rappresentanti Sindacali Aziendali.
Le Parti si danno atto che il personal computer messo a disposizione del Consiglio delle RSA attraverso le modalità operative della posta elettronica, si configura come strumento idoneo a trasmettere le comunicazioni previste da norme di legge o di contratto, sia da parte aziendale sia da parte sindacale, in quanto modalità di comunicazione tempestiva ed efficace, nonché sicura qualora siano rispettate le norme atte a garantire le procedure di Posta Elettronica Certificata (PEC).
Al riguardo le Parti si incontreranno per formalizzare gli indirizzi di PEC validi ai fini delle trasmissioni dei documenti e comunicazioni tra le Parti oltreché ogni modalità utile per l'utilizzo dello strumento.
È fatto divieto di effettuare attività di propaganda e proselitismo nei confronti dei lavoratori ai loro indirizzi di posta elettronica aziendale o cellulari aziendali.
L'Azienda, a fronte di palesi violazioni nell’utilizzo del personal computer, di suo utilizzo improprio nonché eventualmente in danno dell'Azienda stessa, si riserva il diritto, oltre all'applicazione delle misure contrattuali, anche di revoca della concessione in uso.

Titolo secondo
Organizzazione del lavoro

Per assicurare ai sistemi produttivi condizioni adeguate agli standard internazionali di competitività, si opererà, da un lato, sulle tecnologie e sul prodotto e, dall'altro lato, sul miglioramento dei livelli di prestazione lavorativa, con le modalità previste dalle metodologie di gestione della produzione adottate dai singoli Gruppi (quale ad esempio il sistema Stellantis production way) e dal sistema Ergo-UAS o da altri specifici sistemi in relazione alle tipologie di processo, prodotto e tecnologie applicate.
L'introduzione nell'unità produttiva interessata di metodologie di gestione della produzione, del sistema Ergo- UAS (di cui all’Allegato tecnico n. 1 “Descrizione del sistema Ergo-UAS" allegato al presente Contratto Collettivo) o di altri sistemi certificati internazionalmente è preceduta da specifica comunicazione da parte aziendale ed esame congiunto con il Consiglio delle RSA e da un periodo preliminare di sperimentazione di norma pari a 6 mesi, decorso il quale il sistema si applicherà in via definitiva, sino a nuova diversa necessità aziendale.
Sono nel frattempo mantenuti gli attuali regimi di pause sino all’introduzione di un diverso sistema di pause collegato a miglioramenti del prodotto, dei processi produttivi, delle condizioni di lavoro e/o ergonomiche in grado di incidere sul livello di prestazione lavorativa.
Eventuali significative variazioni di aspetti rilevanti di cui all’Allegato tecnico n. 1 saranno oggetto di esame preventivo in sede di Commissione Organizzazione e Sistemi di Produzione.
In occasione dell’introduzione di metodologie di gestione della produzione, del sistema ERGO-UAS o di altri sistemi certificati internazionalmente, saranno realizzati interventi di formazione specifica dedicati ai componenti del Consiglio delle RSA dell’unità produttiva interessata.

Bilanciamenti produttivi
La quantità di produzione prevista da effettuare per ogni turno, su ciascuna linea, e il corretto rapporto produzione/organico saranno assicurati mediante la gestione della mobilità interna da area ad area nella prima ora del turno in relazione agli eventuali operai mancanti o, nell'arco del turno, per fronteggiare le perdite derivanti da eventuali fermate tecniche e produttive.

Ambiente di lavoro
Le Parti collaborano per la migliore attuazione degli obblighi normativi e degli obiettivi aziendali di tutela della salute, della sicurezza e del benessere nei luoghi di lavoro e condividono di improntare la gestione dei processi produttivi alla sostenibilità e al rispetto dell'ambiente mediante l'osservanza degli obblighi previsti dalle disposizioni legislative vigenti, il rafforzamento del ruolo e delle responsabilità degli attori della sicurezza e l'ulteriore sviluppo del sistema partecipativo di cui al presente Contratto Collettivo in un'ottica di valorizzazione del dialogo, della condivisione e della proposta quali strumenti necessari per l'attuazione di un modello effettivamente partecipato di gestione della salute e della sicurezza.
Coerentemente con questi obiettivi, il datore di lavoro, i dirigenti e preposti, i lavoratori, il medico competente, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) e i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) collaborano, nell'ambito delle rispettive funzioni e responsabilità, per eliminare o ridurre progressivamente i rischi alla fonte e migliorare le condizioni ergonomiche e organizzative dei luoghi di lavoro.
In questo quadro le Parti convengono sull’importanza di giornate o iniziative dedicate al miglioramento della sensibilità e della consapevolezza dei lavoratori sui temi della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, soprattutto in un'ottica di prevenzione.

Art. 1. - Obblighi del datore di lavoro
Il datore di lavoro provvede:
- a consultare preventivamente gli RLS nei modi previsti dalle norme legislative vigenti e dal presente Contratto Collettivo;
- a organizzare in modo efficace il servizio di prevenzione e protezione;
- a effettuare la valutazione dei rischi e adottare le opportune misure di prevenzione con particolare
riferimento alle norme di buona tecnica e alle buone prassi definite in sede di OPHS;
- a informare e formare i lavoratori sui rischi specifici cui siano esposti;
- affinché i lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza siano adeguatamente formati consultando in merito all'organizzazione della formazione gli RLS;
- in relazione alla natura dell'attività dell’unità produttiva, a valutare, nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari;
- affinché ciascun lavoratore, in occasione dell’assunzione, del trasferimento o cambiamento di mansioni e dell'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi, sia adeguatamente informato sui rischi e sulle misure di prevenzione e di protezione adottate e riceva una formazione sufficiente e adeguata in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro e alle proprie mansioni. La formazione deve essere periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione dei rischi ovvero all'insorgenza di nuovi rischi;
- a informare periodicamente i lavoratori previa consultazione con gli RLS, attraverso gli strumenti interni utilizzati (posta elettronica, comunicazioni cartacee, ecc.), circa i temi della salute e sicurezza con particolare riferimento alle tipologie di infortunio eventualmente ricorrenti e alle misure di prevenzione previste nonché alle problematiche emerse negli incontri periodici con la Commissione Salute e Sicurezza sul Lavoro.

Art. 2. Obblighi dei lavoratori
Ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione e alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.
In questo contesto di responsabilità e di ruolo attivo ai fini della prevenzione, i lavoratori hanno precisi doveri di rispetto delle normative in materia e sono altresì titolari di specifici diritti.
I lavoratori in particolare devono
- osservare le disposizioni e istruzioni loro impartite dai superiori ai fini della protezione collettiva e individuale;
- sottoporsi ai controlli sanitari previsti nei loro confronti dalle prescrizioni del medico competente in relazione ai fattori di rischio cui sono esposti;
- utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze e i preparati, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza compresi quelli protettivi forniti dall'impresa in dotazione personale, curandone la perfetta conservazione;
- segnalare immediatamente ai superiori le deficienze di macchinari, apparecchiature, utensili, mezzi, attrezzature e dispositivi di sicurezza e di protezione individuale, comprese le altre condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli.

Art. 3. - Diritti dei lavoratori
I lavoratori, in particolare, hanno diritto di:
- verificare, mediante gli RLS, l'applicazione delle misure di prevenzione e protezione;
- ricevere un'adeguata informazione e formazione in materia di salute e sicurezza, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro e alle proprie mansioni;
- ricevere informazioni dal medico competente sul significato e sui risultati degli accertamenti sanitari cui sono sottoposti;
- non subire pregiudizio alcuno nel caso in cui, in presenza di pericolo grave e immediato e che non può essere evitato, si allontanino dal posto di lavoro;
- non subire pregiudizio nel caso in cui adottino comportamenti atti a evitare le conseguenze di un pericolo grave e immediato essendo nell'impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico.

Art. 4. - Documentazione in materia di salute e sicurezza.
In ogni unità produttiva sono istituiti:
- il documento di valutazione dei rischi (DVR) contenente le misure di prevenzione e protezione adottate e quelle programmate per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza. Il documento sarà rielaborato in occasione di modifiche del processo produttivo e di innovazioni tecnologiche significative ai fini della sicurezza e della salute dei lavoratori;
- la cartella sanitaria e di rischio individuale del lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, tenuta e aggiornata a cura del medico competente incaricato della sorveglianza sanitaria, con vincolo del segreto professionale e nel rispetto delle norme e procedure in materia di privacy e di trattamento dei dati personali. In tale cartella sono annotati i dati analitici riguardanti le visite mediche (preventive e periodiche, visite in occasione del cambio della mansione ecc.) nonché gli infortuni e le malattie professionali. Copia della cartella è consegnata al lavoratore al momento della risoluzione del rapporto di lavoro, ovvero quando lo stesso ne faccia richiesta.
Sarà inoltre presente presso l'unità produttiva, secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge, ogni altro registro/documento eventualmente necessario.
Ciascun documento potrà essere redatto e/o conservato anche su supporto informatico nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 53 del decreto legislativo n. 81/2008 e dalla vigente disciplina in materia di privacy e protezione dei dati personali.

Art. 5. - Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)
Gli RLS sono eletti o designati nell'ambito delle Rappresentanze Sindacali Aziendali in numero fino a 8 nelle unità produttive con oltre 1000 dipendenti, fino a 4 nelle unità produttive tra 501 e 1000 dipendenti, fino a 3 nelle unità produttive tra 201 e 500 dipendenti e 1 nelle unità produttive fino a 200 dipendenti.
Agibilità
Agli RLS sono attribuiti, in particolare, diritti in materia di formazione, informazione, consultazione preventiva, accesso ai luoghi di lavoro, da esercitare secondo le modalità previsto dalle normative vigenti e dal presente, Contratto Collettivo.
È condiviso obiettivo delle Parti assicurare agli RLS le condizioni atte a svolgere le proprie funzioni in applicazione di quanto previsto dall’art. 50, comma 2, del decreto legislativo n. 81/2008 e dagli indirizzi definiti in materia da parte dell’organismo Paritetico Health & Safety (OPHS): pertanto sarà assicurato agli stessi, in ogni unità produttiva, uno spazio loro riservato, costituito da una sala, denominata 'Sala della Sicurezza - situata in luogo facilmente accessibile e segnalata da apposita indicazione che rechi la denominazione ben visibile - dotata di una postazione di lavoro, composta da personal computer con connessione a internet e da una stampante, con possibilità di accesso individualmente regolata da specifica password di identificazione; il personal computer sarà configurato conformemente con i sistemi in atto nelle aziende interessate, analogamente a quanto previsto dall’art. 6 del Titolo primo - Strumenti informatici del presente Contratto Collettivo a favore del Consiglio delle RSA. Ogni RLS dovrà sottoscrivere, all'atto della consegna del personal computer, un apposito verbale secondo il modello B) - “Verbale di consegna del personal computer e delle attrezzature connesse - RLS" di cui all'Allegato tecnico n. 3 del presente Contratto Collettivo, in cui saranno riportati la specifica user e gli elementi identificativi delle attrezzature informatiche consegnate agli RLS.
Ciascuna Sala della Sicurezza conterrà al suo interno un armadio chiuso a chiave in cui saranno custoditi il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) dell'unità produttiva, in cui sono specificati i criteri adottati per la valutazione stessa, l'elenco dei Documenti unici di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI), in applicazione di quanto previsto dall’art. 18, comma 1, lettere o) e p) del decreto legislativo n. 81/2008, nonché l'ulteriore materiale documentale in materia di sicurezza previsto dalla disciplina vigente e la documentazione relativa a pareri, linee guida, buone prassi e programmi adottati dall'OPHS la cui attuazione rientri tra le competenze della Commissione Salute e Sicurezza, con specifico riferimento alla tipologia di attività svolta nell'unità produttiva.
Il DVR e gli altri documenti in materia di sicurezza custoditi nell'armadio all'interno della Sala della Sicurezza, s'intendono quindi messi a disposizione per consultazione da parte dei singoli RLS in adempimento agli obblighi di legge, anche in assenza di specifica richiesta degli RLS.
Ciascun RLS dovrà sottoscrivere un apposito verbale secondo il modello allegato al presente Contratto Collettivo (Allegato n. 4 - Verbale di presa in carico della chiave dell’armadio e della documentazione ivi contenuta presso la "Sala della Sicurezza") che attesta la consegna della chiave, dando atto della messa a disposizione dei documenti di cui sopra e dell'obbligo di custodire chiave e documentazione con la dovuta diligenza, con particolare riferimento agli obblighi di cui all'art. 50, comma 6, del decreto legislativo n. 81/2008. A conferma della condivisa volontà delle Parti di assicurare un efficace accesso alle informazioni contenute nella documentazione di valutazione dei rischi, il verbale conterrà l'invito a ciascun RLS a concordare con gli altri RLS un programma di incontri da definire con l'RSPP, in misura necessaria e sufficiente a consentire l'illustrazione dei contenuti dei documenti di cui sopra, anche tenuto conto dell'eventuale necessità di approfondimenti inerenti ai rischi specifici.
Il DVR sarà messo a disposizione degli RLS, sul personal computer loro assegnato, anche in formato elettronico protetto, come consentito dall’art. 53. comma 5, oltre che ai sensi dell'art. 50, comma 2, del decreto legislativo n. 81/2008 nella parte che rimanda all'accesso ai dati di cui all'art. 18, comma 1, lettera r).
Con specifico riguardo ai DUVRI, sarà assicurato a ogni RLS l’accesso alla cartella condivisa contenente l'elenco dei DUVRI tramite file elettronico messo a disposizione, sul sopra citato personal computer, dall’RSPP e da questo aggiornato ogni qualvolta si predispone e formalizza un DUVRI. Nel caso in cui gli RLS, analizzando l’elenco, fossero interessati a un particolare DUVRI presente nell’elenco stesso, potranno rivolgersi all'RSPP, che ne fornirà copia - nel rispetto di quanto previsto dall’art. 26 del decreto legislativo n. 81/2008. Tenuto conto del numero particolarmente rilevante dei DUVRI e dell'elevata frequenza di rinnovo degli stessi negli stabilimenti produttivi - si conviene che l'obbligo di consegna agli RLS possa essere adempiuto correttamente mediante la disponibilità, concessa a tutti gli RLS. dell'elenco di cui sopra, assicurando l'assoluta tempestività dell'informazione e la conseguente immediatezza di accesso al documento, su eventuale richiesta dell'RLS. conformemente con quanto previsto dall’art. 18, comma 1, lett. p), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Ai sopra citati fini troverà applicazione a tutti i casi qui disciplinati la regolamentazione prevista dall’art. 6 - Strumenti informatici, del Titolo primo e dall'Allegato tecnico n. 3 del presente Contratto Collettivo.
L'RLS può richiedere la convocazione di un'apposita riunione oltre che nei casi di gravi e motivate situazioni di rischio o di significative variazioni delle condizioni di prevenzione in azienda, anche qualora ritenga. Come previsto dall’art. 50, lett. o) del decreto legislativo 9 aprile 2008. n.81, che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro. In tale occasione, le Parti, qualora siano d’accordo sulla necessità di procedere a verifiche o accertamenti, potranno valutare di affidare a Istituti o Enti qualificati, scelti di comune accordo, le rilevazioni o le indagini che si ritenessero necessarie secondo le modalità concordemente individuate. Gli oneri derivanti da tali rilevazioni sono a carico dell'Azienda.
Permessi
È riconosciuto all'RLS il diritto di avvalersi di permessi con le seguenti misure e modalità:
- 70 ore annue per ogni RLS per l'espletamento dell’insieme dei compiti previsti dall'art. 50 del decreto legislativo n. 81/2008, al netto delle attività di consultazione, di formazione e del tempo necessario allo svolgimento della riunione periodica di cui all'art. 35 del medesimo decreto legislativo;
- le ore necessarie sono considerate, ai fini retributivi, ore lavorative a regime ordinario;
- utilizzazione, per l'espletamento delle attività previste dal presente paragrafo, e ulteriori rispetto agli adempimenti previsti dal decreto legislativo n. 81/2008, del monte ore assegnato all'organizzazione sindacale di appartenenza firmataria del presente Contratto Collettivo.
Formazione e competenze
Le Parti, fermo restando quanto stabilito dall'art. 50 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nel perseguimento dei comuni obiettivi di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, riconoscono l'importanza della partecipazione attiva degli RLS nella definizione dei progetti e delle iniziative in materia di prevenzione e protezione e nell'attuazione dei relativi programmi, attraverso una piena collaborazione con gli Enti aziendali preposti nell'ambito delle attività della Commissione Salute e Sicurezza.
A questo scopo, le Parti considerano di comune interesse la definizione di percorsi formativi di professionalizzazione per gli RLS, destinati a valorizzarne le competenze, le abilità e le conoscenze necessarie per consentire la piena attuazione del ruolo atteso e un più efficace contributo individuale al sistema partecipativo.
Nel perseguimento di tale comune obiettivo, agli RLS componenti la Commissione Salute e Sicurezza verrà erogata formazione aggiuntiva nella misura di 16 ore all'anno per ciascun componente, secondo le modalità definite in sede di OPHS sulla base di una puntuale identificazione delle competenze, abilità e conoscenze richieste e dei livelli attesi in relazione a quelli effettivamente posseduti.
A seguito del completamento del percorso formativo, i livelli di competenza, abilità e conoscenza in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro posseduti da ciascun RLS saranno oggetto di valutazione da parte dell'OPHS al fine di verificare che il bagaglio professionale del singolo RLS sia adeguato a un efficace esercizio delle attribuzioni a lui riconosciute secondo gli standard predisposti dallo stesso OPHS.
Laddove a seguito di tale valutazione il bagaglio professionale del singolo RLS non dovesse risultare adeguato ai fini sopra indicati, l'OPHS provvederà a informare l’organizzazione sindacale di appartenenza dell'RLS.

Art. 6. - Organismo Paritetico Health & Safety (OPHS)
Le Parti condividono la finalità primaria di dare piena attuazione al Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza, con particolare riguardo ai ruoli e competenze delle figure aziendali coinvolte, alle attività di informazione e formazione volte ad assicurare un'effettiva consapevolezza da parte di tutti i lavoratori in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
A questo scopo hanno costituito in data 4 aprile 2011 l'organismo Paritetico Health & Safety (OPHS) con i compiti definiti nell’accordo istitutivo e nel Regolamento (entrambi in Allegato n. 5 del presente Contratto Collettivo), che qui richiamano nella loro interezza in una con le possibili future modificazioni, considerandolo la sede comune in cui elaborare, valutare e sviluppare iniziative e programmi condivisi in materia di salute e sicurezza sul lavoro alla cui attuazione contribuiranno, per quanto di competenza, le Commissioni Salute e Sicurezza sul lavoro a livello di stabilimento/unità produttiva.
Alla luce di quanto previsto dall'art. 2, comma 1, lett. ee), del decreto legislativo n. 81/2008, è demandata all'OPHS l'adozione e la condivisione di soluzioni organizzative o procedurali - coerenti con la normativa vigente e con le norme di buona tecnica adottate volontariamente - finalizzate alla promozione della salute e sicurezza e del benessere dei lavoratori nei luoghi di lavoro (buone prassi).
Nell'ambito delle sue attribuzioni l'OPHS, su richiesta della Commissione Salute e Sicurezza sul lavoro a livello di stabilimento/unità produttiva, può emettere pareri sui temi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro secondo le modalità definite nel proprio Regolamento.
L'OPHS costituisce la sede di composizione di eventuali controversie sorte in sede di Commissione Salute e Sicurezza sul lavoro a livello di stabilimento/unità produttiva aventi ad oggetto:
• l'applicazione dei diritti di rappresentanza in materia di salute e sicurezza;
• il rispetto dei doveri di informazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
• l'adempimento degli obblighi di informazione e formazione dei lavoratori previsti dalle norme vigenti e inerenti la salute e la sicurezza sul lavoro;
• il corretto esercizio da parte dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza dei doveri attribuiti loro dalla legge o dal presente Contratto Collettivo.
Le controversie sono esaminate dall'OPHS secondo le modalità stabilite con proprio Regolamento e, qualora non siano ivi risolte, saranno riportate alla Commissione-Paritetica Nazionale.

Orario di lavoro
Art. 7. - Entrata e uscita in azienda

L'entrata dei lavoratori in azienda è prevista nel corso della mezz'ora precedente l'inizio del turno di lavoro; tale periodo non ha alcun rilievo ai fini retributivi.
Resta fermo che all'inizio del previsto turno di lavoro il lavoratore dovrà trovarsi pronto al suo posto per iniziare il lavoro e solo da tale momento decorrerà, nelle misure e nei modi previsti dal presente Contratto Collettivo, il relativo trattamento retributivo.
[…]
Terminato il turno di lavoro previsto, il lavoratore dovrà uscire dall’azienda entro la mezz'ora successiva alla fine del turno stesso.
Per i quadri e gli impiegati addetti al turno centrale si applica un sistema di flessibilità dell'orario di lavoro giornaliero che permette l’entrata dalle ore 8.00 alle ore 9.30, calcolandone la decorrenza dal primo dodicesimo di ora utile. Sono fatte salve le prassi in atto per le società in cui sono applicati i sistemi di flessibilità dell'erario di lavoro giornaliero per gli addetti non direttamente collegati alla produzione.
Le Parti convengono di attivare, entro il primo biennio di vigenza contrattuale, un gruppo di lavoro paritetico cui affidare lo studio di possibili cambiamenti in materia di organizzazione dell'orario di lavoro connessi ai nuovi scenari di progressiva digitalizzazione ed evoluzione tecnologica aziendale, ai fini della valutazione di possibili sviluppi del tema nell’ambito del prossimo rinnovo contrattuale; al riguardo le analisi del gruppo di lavoro potranno essere integrate con attività di benchmark con altre realtà industriali.

Art. 9. - Recuperi produttivi
Le perdite della produzione non effettuata per causa di forza maggiore o a seguito di interruzione delle forniture potranno essere recuperate collettivamente, a regime ordinario, previo esame con il Consiglio delle RSA anche al fine di individuare soluzioni alternative di pari efficacia, entro i dodici mesi successivi.
Il recupero avverrà con le seguenti modalità;
- nella mezz'ora di intervallo fra i turni, laddove previsto;
- per un'ora al giorno;
- nelle giornate di sabato, nei giorni di riposo individuale o in altri turni.
In quest’ultimo caso, il recupero produttivo sarà comunicato con un preavviso di almeno quattro giorni […]
Il recupero disposto nella giornata di sabato, nei giorni di riposo individuate o in altri turni potrà essere revocato con un preavviso di almeno quattro giorni; in caso di revoca comunicata con un preavviso inferiore a quattro giorni, il recupero potrà essere riprogrammato una sola volta.
Per ogni unità produttiva/reparto l’Azienda non potrà disporre un nuovo recupero nella giornata di sabato, nei giorni di riposo individuale o in altri turni qualora nei dodici mesi precedenti ne abbia già disposti quattro, nessuno dei quali ancora effettuato.

Art. 10. - Orario di lavoro
La durata settimanale del lavoro ordinario è di 40 ore, anche come media plurisettimanale nell'arco di 12 mesi.
La ripartizione dell'erario di lavoro a livello giornaliero e settimanale è stabilita dalla Direzione aziendale previo esame con il Consiglio delle RSA. Le ore di lavoro sono contate con l’orologio dello stabilimento o reparto.
I lavoratori non potranno rifiutarsi all’istituzione di più turni articolati su base giornaliera e/o settimanale. Il lavoratore deve prestare la sua opera nelle ore e nei turni stabiliti anche se questi siano predisposti soltanto per determinati reparti e periodi di tempo.
Per i lavoratori turnisti addetti alla produzione e collegati la mezz'ora retribuita per la refezione potrà essere collocata alla fine del turno, previa verifica tra le Parti di fattibilità in relazione alle condizioni tecnico-organizzative e operative dell’area interessata.
In caso di necessità tecnico-organizzativa e produttiva che comporti il cambiamento dello schema di turnazione/orario, l’Azienda, prima di applicare il nuovo schema, avvierà un esame con il Consiglio delle RSA e, su eventuale richiesta di quest'ultimo, con le Organizzazioni sindacali firmatarie del presente Contratto Collettivo, per illustrare le motivazioni che impongono, valutato anche il ricorso al lavoro straordinario, l’adozione del nuovo schema, i tempi e le modalità di attuazione nonché gli impatti di tipo organizzativo.
Tale procedura dovrà esaurirsi entro un periodo massimo di 15 giorni di calendario dalla data di comunicazione dell’Azienda, al termine del quale si applicherà lo schema di orario indicato dall’Azienda.
Qualora l’attività aziendale, in tutto o in parte, si dovesse realizzare con l'utilizzo degli impianti per 24 ore giornaliere e 6 o 7 giorni la settimana, con schemi di turnazione articolati strutturalmente a 18 turni settimanali o “a ciclo continuo" oltre i 18 turni, a regime ordinario e ferma la durata media dell'orario individuale contrattuale, l’attività lavorativa sarà articolata su tre turni giornalieri di 8 ore ciascuno, dal lunedì al sabato e turni di 8 ore la domenica, ciascuno a rotazione e con riposi individuali settimanali a scorrimento di norma secondo i seguenti orari:
- primo turno dalle ore 6.00 alle ore 14.00, con mezz’ora retribuita per la refezione:
- secondo turno dalle ore 14.00 alle ore 22.00, con mezz’ora retribuita per la refezione;
- terzo turno dalle ore 22.00 alle ore 6.00 del giorno successivo, con mezz'ora retribuita per la refezione.
Al fine di mantenere la migliore efficienza e sicurezza degli impianti, nel caso di orario che preveda l'utilizzo degli impianti per 20 o 21 turni settimanali, potranno essere programmate delle fermate coincidenti con uno dei turni della domenica e la relativa copertura retributiva sarà effettuata con permessi annui retribuiti (P.A.R.) a fruizione collettiva da parte dei lavoratori interessati dal suddetto schema di turnazione/orario di lavoro “a ciclo continuo”, di regola nella misura di 6 su base annuale, di cui uno per i lavoratori programmati al lavoro su uno dei turni cadenti nella domenica di Pasqua. Le fermate relative a uno dei turni della domenica costituiranno oggetto di comunicazione da parte aziendale al Consiglio delle RSA e ai lavoratori interessati di norma con 6 giorni di anticipo.
Con i suddetti schemi di turnazioni e sistemi di orario le Parti hanno inteso derogare a quanto previsto dal decreto legislativo 8 aprile 2003 n. 66 e successive modifiche e integrazioni in materia di riposi giornalieri e settimanali.
L’orario di lavoro giornaliero dei lavoratori addetti al turno centrale (quadri, impiegati e operai) di regola è dalle ore 8.00 alle ore 17.00, con un’ora di intervallo non retribuito; sono fatte salve a livello aziendale diverse articolazioni dell’orario di lavoro giornaliero per il turno centrale. L'intervallo di un’ora non retribuito potrà essere ridotto a 45 minuti non retribuiti a livello collettivo, previa verifica ed esame congiunto con il Consiglio delle RSA dell'unità produttiva/area interessata.
Per i quadri e gli impiegati addetti al turno centrale si applicherà un sistema di flessibilità dell'orario di lavoro giornaliero (orario in entrata dalle ore 8 alle ore 9.30 calcolato a decorrere dal primo dodicesimo di ora utile).
Qualora le esigenze tecniche collegate alla continuità del ciclo lavorativo o le esigenze di servizio non consentano, anche per periodi transitori o per motivi imprevedibili, la fruizione della mezz'ora retribuita per la refezione secondo le modalità qui previste, ai lavoratori addetti alla produzione su turni avvicendati e ai lavoratori collegati, che seguono lo stesso orario, saranno corrisposti per ogni giornata di presenza, in regime retributivo ordinario e in aggiunta alle normali spettanze del mese, 30 minuti di retribuzione a titolo di intervallo per refezione non fruita, con esclusione - dalla retribuzione per il calcolo del trattamento retributivo di tale mezz'ora - di qualsiasi maggiorazione e di altri emolumenti comunque denominati connessi a particolari modalità di esecuzione della prestazione.
Qualora durante le fermate con ricorso al trattamento di integrazione salariale si renda necessario il rientro anticipato al lavoro rispetto al periodo di sospensione comunicato, ne sarà data pronta comunicazione al lavoratore interessato e comunque con un preavviso di almeno 12 ore rispetto all'inizio del turno, e di 24 ore per il caso in cui il giorno di rientro anticipato sia successivo a una domenica o ad altro giorno festivo.
Addetti a mansioni discontinue o di semplice attesa o custodia
Sono lavoratori discontinui gli addetti a mansioni che non richiedono un impegno lavorativo assiduo e continuativo, ma che consentono intervalli più o meno ampi di inoperosità e che sono elencate nel R.D. 6 dicembre 1923, n. 2657.
I) Ai fini del presente Contratto Collettivo si considerano rientranti fra detti lavoratori i seguenti: autisti, infermieri, addetti alle cabine di produzione e di trasformazione dell'energia elettrica, addetti alla sorveglianza, al presidio e/o conduzione di apparecchiature e impianti (ad esempio di climatizzazione e del calore, distribuzione fluidi, linee e condotte di gas e acqua, allarme, ecc.) anche con sporadici interventi di manutenzione, addetti al servizio estinzione incendi, fattorini, uscieri, inservienti, custodi, guardiani diurni e notturni.
II) I lavoratori discontinui possono essere assunti per un orario di lavoro normale settimanale di 40, di 44 o di 48 ore. Nel caso di lavoratori assunti con un orario di lavoro normale pari a 48 ore settimanali l'orario di lavoro sarà computato come durata media in un periodo non superiore a 12 mesi.
Per i lavoratori discontinui già assunti con un orario giornaliero di 10 ore, l'orario normale settimanale rimane fissato in 48 ore.
Per i lavoratori discontinui già assunti con un orario giornaliero di 9 ore, l'orario normale settimanale rimane fissato in 44 ore.
Per i lavoratori discontinui già assunti con un orario giornaliero di 8 ore. l'orario normale settimanale, rimane fissato in 40 ore.
Si intende che il periodo di attesa di questi lavoratori è comprensivo della pausa per la refezione.
Fermi restando i sistemi di orario di lavoro già in uso nelle diverse unità produttive, in caso di necessità tecniche e organizzative che comportino il cambiamento dello schema di turnazione e dell'articolazione dell'orario applicato ai suddetti lavoratori, l'Azienda, prima di applicare il nuovo schema, avvierà un esame : con il Consiglio delle RSA per illustrare le motivazioni che impongono l'adozione del nuovo schema, i tempi e le modalità di attuazione nonché gli impatti di tipo organizzativo.
Tale procedura dovrà esaurirsi entro un periodo massimo di 15 giorni di calendario dalla data di comunicazione dell'Azienda, al termine del quale si applicherà lo schema di orario indicato dall’Azienda.
III) Nei casi di cui ai commi secondo e terzo del punto II), fermo restando che le ore prestate oltre |a quarantesima ora e fino al normale orario individuale saranno retribuite senza le maggiorazioni previste per il lavoro straordinario dall'articolo 11 del presente Titolo, ai fini di tutti gli istituti contrattuali si applica il principio della proporzionalità diretta.
IV) Fermo quanto previsto dal punto III), ai fini del presente articolo si considera lavoro straordinario quello eseguito oltre l'orario giornaliero fissato nella suddivisione degli orari settimanali di cui al punto II).
Il lavoro straordinario deve essere retribuito con le maggiorazioni previste dall'articolo 11 del presente Titolo, fermo restando che non si applicano ai lavoratori discontinui i limiti e le modalità per l’effettuazione del lavoro straordinario previsti nel suddetto articolo, salvo le limitazioni di legge.
V) All'atto dell'assunzione o del passaggio a mansioni discontinue l'Azienda. oltre a quanto previsto dall'art.1 del Titolo quarto del presente Contratto Collettivo, deve comunicare per iscritto ai lavoratori di cui al precedente punto I) l'orario normale di lavoro e la relativa retribuzione.
Permessi annui retribuiti (P.A.R.)
Ferma restando la durata media dell'orario normale contrattuale di 40 ore settimanali, sono riconosciuti ai lavoratori, in ragione di anno di servizio e in misura proporzionalmente ridotta per le frazioni di esso. 13 permessi annui retribuiti di 8 ore (pari a complessive 104 ore, di cui 32 ore in sostituzione delle festività abolite dalle disposizioni legislative), dei quali 7 utilizzabili per la fruizione collettiva e 6 utilizzabili per la fruizione individuale.
E' inoltre mantenuto in capo ai lavoratori cui era già riconosciuto al 31 dicembre 2018, negli stabilimenti/unità produttive in cui era in uso a tale data, un permesso retribuito di 8 ore in ragione d'anno per i lavoratori addetti alla produzione, manutenzione, conduzione centrale vernici e ai relativi servizi di supporto della produzione e, comunque, a tutti i lavoratori addetti ai turni avvicendati, con esclusione dei lavoratori che svolgono sul turno centrale attività nell’ambito degli enti di staff come da prassi in atto.
Per i lavoratori che prestano la propria opera in sistemi di turnazione di 15 o più turni settimanali, comprendendo il turno notturno e/o quelli di sabato e domenica, è inoltre riconosciuto un permesso annuo retribuito di 8 ore, computato in ragione di anno di servizio o frazione di esso.
Nel caso di utilizzo dello schema di turnazione a 20 oppure a 21 turni settimanali “a ciclo continuo" i suddetti permessi annui retribuiti potranno, di regola nella misura di 6 su base annuale, essere utilizzati a fruizione collettiva per la copertura del 20° o del 21° turno.
[…]
Permessi 3° turno
Per i permessi terzo turno, ove esistenti, le Parti espressamente convengono che viene mantenuta la regolamentazione in atto.
Permessi con recupero
I quadri e gli impiegati possono fruire, compatibilmente con le esigenze operative aziendali, di permessi fino a un massimo di 7 ore al mese ove sia riconosciuta la qualifica aziendale di professional o di professional expert e di 3 ore al mese qualora non sia riconosciuta la suddetta qualifica, da recuperare corrispettivamente tramite prestazione lavorativa a regime ordinario da effettuarsi fuori dal normale orario di lavoro nel corso del mese di utilizzo di tali permessi.
[…]

Art. 11. Lavoro straordinario, notturno e festivo
È considerato lavoro straordinario quello eseguito oltre il normale orario di lavoro settimanale come sopra disciplinato.
Fermo restando quanto previsto dall'art. 5, comma 4, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 viene fissato un limite massimo complessivo di 200 ore annuali per ciascun lavoratore.
L'Azienda comunicherà ai lavoratori, di norma con un preavviso minimo di 48 ore o. nel caso di straordinario a turni interi, con 4 giorni di anticipo, la necessità di ricorso al suddetto lavoro straordinario e terrà conto di esigenze personali entro il limite del 20% con sostituzione tramite personale volontario.
Ai fini del rispetto del limite sopra indicato deve essere considerata la definizione che dello straordinario dà la legge.
Per far fronte alle esigenze operative l’Azienda potrà far ricorso a 120 ore annue pro capite di lavoro straordinario da effettuare, previa informazione al Consiglio delle RSA, nei limiti delle 8 ore settimanali così come previsto dalla legge. Tale straordinario potrà essere effettuato, oltre che nel limite delle 2 ore giornaliere, anche fino a concorrenza di 8 ore di regola nelle giornate in cui non è prevista l’attività lavorativa.
Per l’attività di manutenzione, installazione e montaggi il limite massimo annuo di lavoro straordinario è fissato in 260 ore pro capite.
[…]
Fermo restando quanto previsto dal terzo comma del presente articolo, nessun lavoratore può rifiutassi salvo giustificato motivo, di compiere lavoro straordinario, notturno e festivo.
[…]

Art. 11 bis - Reperibilità
La reperibilità è un istituto complementare alla normale prestazione lavorativa, mediante il quale il lavoratore è a disposizione dell'Azienda fuori dal normale orario di lavoro per assicurare, secondo un programma dalla stessa predisposto, la continuità dei servizi, la funzionalità degli impianti e il presidio del mercato di riferimento.
Il lavoratore, ove richiesto dall'Azienda, deve partecipare alle turnazioni di reperibilità salvo giustificati motivi di impedimento e sarà di regola informato con un preavviso minimo di 48 ore.
Per intervento in reperibilità si intende l'attività svolta dal lavoratore a seguito di segnalazione di criticità e fino al ripristino della funzionalità. L'intervento può essere effettuato da remoto con mezzi telematici o direttamente sul sito in cui si è verificata la criticità; in questo secondo caso il tempo complessivo d'intervento comprende quello normalmente necessario dal momento della chiamata per raggiungere il sito e rientrare dal medesimo.
[…]

Art. 12 - Ferie
[…]
Non è ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita al godimento annuale delle ferie. Ove, per cause dovute a imprescindibili esigenze operative dell'Azienda e in via del tutto eccezionale, il lavoratore non fruisca di giornate di ferie di cui al primo comma non è ammessa la sostituzione del godimento delle ferie medesime con un'indennità retributiva; di conseguenza, la relativa fruizione avrà luogo non appena possibile avuto riguardo alle esigenze operative.
[…]

Smart Working - Lavoro Agile
Art. 14. - Lavoro agile.

Per il solo Gruppo Stellantis la disciplina contrattuale in tema di lavoro agile è quella di seguito definita.
Ambito del lavoro agile
Il lavoro agile è una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato, senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro e che consente di effettuare la prestazione lavorativa parzialmente al di fuori della sede aziendale di lavoro per mezzo degli strumenti messi a disposizione dall’Azienda, con l'obiettivo di incrementare la competitività dell'Azienda, attuando un miglior bilanciamento tra vita professionale e vita privata.
Il lavoro agile deve essere svolto esclusivamente sul territorio italiano. Il lavoro agile sarà attivato a iniziativa dell'Azienda in maniera coerente con le esigenze tecnico- organizzative e funzionali dell'Azienda.
Il lavoro agile è attivato attraverso la stipula di accordi individuali. A tali accordi individuali possono aderire tutti i lavoratori delle società facenti capo al Gruppo Stellantis con categoria legale di impiegato o quadro con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno o parziale, a tempo indeterminato o determinato, compatibilmente con le esigenze tecnico-organizzative aziendali anche in considerazione del profilo professionale del singolo lavoratore.
Per accedere al lavoro agile, il lavoratore deve avere in dotazione un personal computer portatile aziendale, ove richiesto munito di dispositivo VPN per la connessione alla rete aziendale, con relativo mouse e un telefono cellulare o smartphone aziendale e altra eventuale strumentazione informatica valutata dall’Azienda necessaria per lo svolgimento della mansione assegnata o in conseguenza di specifiche indicazioni del medico competente.
Rimborso spese
Le Parti convengono che, entro il periodo di vigenza contrattuale 2023-2026, i dipendenti che abbiano sottoscritto l’accordo individuale di lavoro agile possono richiedere, una sola volta e dietro presentazione di idonea documentazione di acquisto, il rimborso delle spese - anticipate dal dipendente nell'interesse del datore di lavoro e sostenute per l'acquisto dei beni di seguito indicati e strumentali allo svolgimento dell'attività lavorativa in modalità agile - nel limite massimo di 200 euro. La richiesta di rimborso all’Azienda andrà formalizzata entro il mese di giugno 2023 per coloro che hanno già sottoscritto l'accordo individuale alla data di stipula del presente Contratto Collettivo e, per i dipendenti che lo sottoscrivano successivamente a tale data, entro tre mesi dalla sottoscrizione.
Attrezzature rimborsabili:
scrivania;
sedia ergonomica;
schermo;
tastiera;
cuffie con microfono:
stampante;
dotazioni hardware per la connessione di rete.
Modalità di svolgimento della prestazione in lavoro agile
Il lavoratore interessato da accordo individuale di lavoro agile, ferma restando la necessità di effettuare la prestazione lavorativa presso la sede aziendale di lavoro per almeno il 20% dell'orario di lavoro contrattuale previsto, secondo il calendario concordato su base mensile con il proprio responsabile tenendo conto delle esigenze tecnico-organizzative, può effettuare la restante prestazione lavorativa, così come contrattualmente prevista, ferme restando le 40 ore settimanali o la minor durata settimanale dell'erario di lavoro previsto per i lavoratori a tempo parziale, nell'arco delle giornate lavorative ordinarie, anche in maniera discontinua, presso altro luogo idoneo, con l'obbligo di connessione attraverso i sopracitati strumenti informatici, a esclusione della fascia oraria compresa tra le ore 20.00 e le ore 08.30 del giorno successivo (fascia di disconnessione).
In considerazione dei margini di autonoma flessibilità gestionale di orario, nelle giornate lavorative feriali è garantita la copertura delle ore ordinarie previste a prescindere da sistemi di rilevazione della presenza e non sono configurabili prestazioni lavorative in regime di straordinario nonché, in caso di contratto di lavoro a tempo parziale, prestazioni lavorative in regime supplementare; l'effettuazione di ore di lavoro straordinario/ supplementare/in supero al normale orario è ammessa solo nelle giornate non lavorative (quali sabato, domenica, festività infrasettimanali) o durante la fascia oraria feriale di disconnessione (dalle ore 20.00 alle ore 08.30), in caso di situazioni effettivamente eccezionali preventivamente autorizzate dal responsabile aziendale di riferimento. Qualora particolari esigenze tecnico-organizzative rendano necessaria la prestazione lavorativa presso la sede aziendale di lavoro al di fuori di quanto previsto dal calendario mensile di cui sopra, il responsabile aziendale di riferimento deve avvisare il lavoratore di tale necessità con un preavviso di almeno 24 ore.
Le Parti ritengono fondamentale supportare e migliorare la diffusione della cultura del lavoro agile a tutti i livelli, anche con riferimento agli aspetti relativi alla gestione del tempo, e in tal senso valutano positivamente il codice di cortesia adottato dall’Azienda e reso disponibile sul sito intranet aziendale. Al riguardo nel Titolo primo del presente Contratto Collettivo le Parti hanno definito specifiche attribuzioni alle Commissioni nazionali Welfare aziendale e Pari opportunità, da gestire in incontri congiunti.
Tenuto conto della particolare modalità di esecuzione della prestazione lavorativa tipica del lavoro agile come qui regolato, resta convenute) che in vigenza di accordo individuale di lavoro agile i permessi annui retribuiti (P.A.R.), essendo nella libera disponibilità del dipendente, devono essere tassativamente fruiti nell'anno di maturazione e non potranno conseguentemente essere portati a fruizione negli anni successivi né potranno essere monetizzate le eventuali quote non fruite.
In caso di esigenze personali che rendano necessaria per il lavoratore l'interruzione continuativa della prestazione lavorativa con conseguente disconnessione, lo stesso può avvalersi degli istituti previsti dalla normativa di legge, contrattuale e aziendale per le diverse tipologie di assenza.
Qualora al lavoratore sia richiesto di prestare la sua attività lavorativa in regime di trasferta, si applicano i trattamenti in materia previsti dal presente Contratto Collettivo e dalle policy aziendali vigenti.
Sicurezza sul lavoro
Il lavoratore interessato da accordo individuale di lavoro agile deve esercitare la prestazione lavorativa scegliendo luoghi idonei, che consentano il pieno esercizio della propria attività lavorativa in condizioni di sicurezza dal punto di vista dell'integrità fisica propria e degli altri, secondo quanto previsto dall'art. 2087 del codice civile. In ottemperanza a quanto previsto dal decreto legislativo n. 81/2008 e conformemente alle istruzioni ricevute relativamente all'uso degli strumenti di lavoro, durante le giornate di lavoro agile il lavoratore è tenuto a prendersi cura della propria sicurezza e salute nonché di quelle delle altre persone in prossimità del luogo in cui svolge la prestazione, evitando che le stesse utilizzino le attrezzature di lavoro. A tal fine, il lavoratore riceve preventiva adeguata formazione/informazione a cura del Responsabile Sicurezza Prevenzione e Protezione (RSPP) di riferimento e apposita documentazione informativa.
In ogni caso, nell'eventualità di un infortunio durante la prestazione in lavoro agile, il lavoratore deve fornire tempestiva e dettagliata informazione all’Azienda, che provvede ad attivare le relative procedure previste dalle disposizioni vigenti in materia di infortuni.
Tutela dei dati e riservatezza delle informazioni
[…]
Il lavoratore, durante la prestazione in lavoro agile, si impegna a utilizzare correttamente e in modo appropriato le attrezzature di lavoro e i dispositivi di protezione messi a disposizione dall'Azienda, in conformità alle informazioni/istruzioni ricevute, con conseguente esonero dell'Azienda da qualsiasi responsabilità in merito a eventuali infortuni che dovessero occorrere al suddetto lavoratore o che dovessero occorrere a soggetti terzi per cause riconducibili a un uso improprio delle apparecchiature assegnategli o a situazioni di rischio procurate dal lavoratore nell’utilizzo delle stesse.
Organizzazione della prestazione
Ogni responsabile aziendale è tenuto a garantire che lo svolgimento della prestazione lavorativa in lavoro agile sia effettuato dai propri collaboratori nel rispetto di quanto previsto dalla presente intesa e conformemente alle esigenze tecnico-organizzative aziendali.
In particolare ciascun responsabile aziendale, nel definire con i propri collaboratori in lavoro agile la
pianificazione delle attività, deve tenere in considerazione l'impatto sulle esigenze operative e organizzative, valutando anche l'interazione con le altre funzioni aziendali.
Rapporto di lavoro
Il lavoro agile è una mera variazione del luogo di adempimento della prestazione lavorativa, non andando a incidere in nessun modo sul ruolo del lavoratore nell'organizzazione aziendale e sul relativo potere d'indirizzo, di controllo e disciplinare esercitato dal datore di lavoro, che rimane inalterato.
Il lavoro agile non comporta alcuna ricaduta sull'inquadramento e sul livello retributivo del singolo lavoratore e sulle opportunità rispetto ai percorsi professionali e alle iniziative formative.
Durante il lavoro agile il lavoratore deve assicurare il mantenimento del medesimo impegno professionale, continuando a garantire una prestazione, per livelli qualitativi e quantitativi, in linea con quella richiesta e resa presso la sede aziendale di appartenenza.
Per quanto non disciplinato dal presente articolo, il rapporto di lavoro subordinato del lavoratore in lavoro agile continua a essere regolato dalle norme del presente Contratto Collettivo e dal contratto di lavoro individuale in essere.
Durata e recesso
L'Azienda e il lavoratore possono recedere dall'accordo individuale di lavoro agile previa comunicazione scritta all'altra parte di tale volontà, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa di legge vigente in materia.
Di norma, fatti salvi casi specifici di incompatibilità, gli accordi individuali di lavoro agile saranno a tempo determinato di durata annuale e si intenderanno tacitamente rinnovati di anno in anno, in caso di mancata disdetta da comunicare in forma scritta all'altra parte almeno trenta giorni prima della scadenza o, nel caso di lavoratori disabili ai sensi dell'art. 1 della legge 12 marzo 1999 n. 68, per l’Azienda novanta giorni prima della scadenza. In presenza di un giustificato motivo ciascuno dei contraenti potrà recedere dall’accordo individuale di lavoro agile a tempo determinato prima della scadenza del termine previa comunicazione scritta all’altra parte di tale volontà.
Formazione
Al fine di fornire ai lavoratori che stipulano un accordo individuale di lavoro agile un'adeguata informazione su tale modalità di esecuzione della prestazione lavorativa e sulle regole di funzionamento della stessa contenute nel presente articolo, l’Azienda predisporrà per gli stessi un intervento formativo propedeutico
In aggiunta alla formazione prevista dal comma precedente. l’Azienda predisporrà un intervento formativo specifico per i preposti, al fine di supportarli nella corretta gestione dei collaboratori in lavoro agile.
Le Parti, nell'ambito del sistema partecipativo previsto dal presente Contratto Collettivo, continueranno a monitorare l'applicazione e l'evoluzione del lavoro agile, in particolare nell'ottica della progressiva applicazione della “New Era of Agility (NEA), anche al fine di esaminare e valutare eventuali interventi volti a un'adeguata applicazione dell'istituto in coerenza con i possibili mutamenti di scenario e/o normativi. A livello locale tale monitoraggio sarà svolto dalla Commissione Organizzazione e Sistemi di Produzione.
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Premesso che i Gruppi Iveco Group e Cnh Industrial stanno applicando in via sperimentale sino al 30 aprile 2024 una politica di lavoro agile che le Organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto collettivo valutano positivamente, le Parti convengono di monitorare la suddetta sperimentazione in sede congiunta di Commissione Welfare e Commissione Pari Opportunità. Nel corso della sperimentazione sarà assicurata l'applicazione a tutti i contratti individuali di lavoro agile dei seguenti principi che le Parti considerano essenziali:
❖ disconnessione - nel corso delle giornate di lavoro con modalità agile, la prestazione dovrà essere resa per il numero di ore di lavoro ordinarie giornaliere previste dallo schema di orario applicato al lavoratore, anche in maniera discontinua, tra le ore 8 e le ore 20 o comunque in un periodo di 12 ore dall’inizio del turno di lavoro individuale. Ne consegue che la fascia oraria feriale di disconnessione è fissata dalle ore 20 alle ore 8 del mattino successivo, oppure, per chi osserva turnazioni particolari, è fissata per 12 ore consecutive, trascorse 12 ore dall’inizio del turno lavoro straordinario - in considerazione dei margini di autonoma gestione flessibile dell'orario da parte del lavoratore, nelle giornate lavorative svolte in modalità agile non è previsto il lavoro straordinario salvo il caso di preventiva autorizzazione da parte del diretto responsabile. Si conferma che per le ore supero di capi/quadri, ai quali non si applica la disciplina del lavoro straordinario, non necessita la preventiva autorizzazione del responsabile. Nel caso in cui siano richieste prestazioni nelle giornate di sabato o domenica in regime di lavoro straordinario o nei giorni festivi, queste potranno essere rese in modalità agile esclusivamente su preventiva autorizzazione del responsabile e dell'HR manager di riferimento.
Al termine della sperimentazione le Parti si incontreranno per valutarne gli esiti e, anche alla luce dell’evoluzione normativa, le conseguenti determinazioni.
Rimane ferma la prerogativa aziendale di poter cessare in ogni momento il ricorso al lavoro agile sia nei confronti di singoli lavoratori che di quelli di aree specifiche, di intere funzioni aziendali, di intere società o di un intero Gruppo in relazione a considerazioni di carattere tecnico, organizzativo e funzionale.
Nell’ambito della Commissione Organizzazione e Sistemi di Produzione saranno fornite, a richiesta dei componenti diparte sindacale, informazioni circa il ricorso al lavoro agile a livello locale.

Titolo terzo
Retribuzione e altri istituti economici
Art. 9. - Indennità di prestazione collegata alla presenza

Nei casi in cui venga introdotto un diverso sistema di pause, che comporti la "monetizzazione' di parte delle pause precedentemente godute dai lavoratori addetti alle linee a trazione meccanizzata con scocche/parti di prodotto in movimento continuo, ai lavoratori interessati, che saranno addetti alle lavorazioni suddette e in forza al momento dell'entrata in vigore del nuovo regime di pause sopra indicato, tale "monetizzazione" sarà riconosciuta tramite una voce retributiva specifica denominata “indennità di prestazione collegata alla presenza”.
[…]

Art. 15. - Ristorazione aziendale
Confermando le modalità di erogazione del servizio in atto nei singoli stabilimenti, sedi ed enti delle Società interessate all'applicazione del presente Contratto Collettivo e non intendendo introdurre obblighi generalizzati di predisporre un servizio di ristorazione aziendale, si conviene di definire una disciplina organica e omogenea del trattamento ove presente a livello aziendale o di stabilimento.
I lavoratori fruiranno di un servizio di ristorazione di tipo fresco tradizionale, in appositi locali attrezzati per la distribuzione e la consumazione dei pasti.
[…]

Titolo quarto
Disciplina del rapporto individuale di lavoro
Art. 1. - Assunzione

[…]
Al lavoratore sarà altresì fornita adeguata informazione sui rischi e sulle misure di prevenzione e protezione adottate.

Art. 5. - Particolari tipologie contrattuali
A) Apprendistato professionalizzante e di alta formazione e ricerca
Le Parti, sulla base delle vigenti disposizioni di legge, convengono la disciplina dell'apprendistato professionalizzante e di alta formazione e ricerca nei termini in dettaglio indicati nell’ambito dello specifico Allegato n. 7 “Disciplina dell'Apprendistato professionalizzante e di alta formazione e ricerca” che costituisce parte integrante del presente Contratto Collettivo di lavoro.
B) Part-time
Il lavoratore a tempo parziale beneficia dei medesimi diritti di un lavoratore a tempo pieno comparabile e di un trattamento riproporzionato in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa. […]
I lavoratori affetti da patologie gravi (quali, a titolo esemplificativo, ictus e infarto), che richiedono terapie salvavita che comportino una discontinuità nella prestazione lavorativa o una ridotta capacità lavorativa certificata dalla struttura sanitaria pubblica territorialmente competente, hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale. Il rapporto di lavoro a tempo parziale è trasformato nuovamente in rapporto di lavoro a tempo pieno previa richiesta del lavoratore.
L’Azienda, fino al limite del quattro per cento del personale in forza a tempo pieno ovvero del due per cento nelle aziende fino a 100 dipendenti, valuterà positivamente, in funzione della fungibilità del lavoratore interessato, la richiesta di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale nei seguenti casi:
1. necessità di assistere genitori, coniuge, convivente o parte dell'unione civile, figli e altri familiari conviventi senza alcuna possibilità alternativa di assistenza, gravemente ammalati o portatori di handicap;
2. necessità di accudire i figli fino al compimento dei 14 anni;
3. necessità di assistere familiari conviventi senza alcuna possibilità alternativa di assistenza, che accedano a programmi terapeutici e di riabilitazione per tossicodipendenti;
4. necessità di studio connesse al conseguimento della scuola dell'obbligo, del titolo di studio di secondo grado o del diploma universitario o di laurea.
[…]
I casi di cui ai punti 1 e 2 hanno la priorità alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.
Nel caso di valutazione negativa da parte dell'Azienda in relazione all'infungibilità o allo scostamento dalla suddetta percentuale sarà svolto un confronto con il Consiglio delle RSA per individuare un’idonea soluzione.
Nelle ipotesi che non rientrano nei casi precedentemente indicati e fino al limite massimo complessivo del cinque per cento del personale in forza a tempo pieno. l'Azienda valuterà l’accoglimento della richiesta del lavoratore di avvalersi del part-time tenuto conto delle esigenze tecnico-organizzative. L'Azienda, su richiesta del Consiglio delle RSA o di un suo componente, informerà il medesimo sui motivi del diniego della richiesta avanzata dal lavoratore.
[…]
L'Azienda comunicherà annualmente al Consiglio delle RSA i dati a consuntivo sull'andamento delle assunzioni a tempo parziale e sulle richieste di trasformazione a part-time da parte di lavoratori assunti a tempo pieno, fatta salva la possibilità per il Consiglio delle RSA di richiedere momenti di confronto e approfondimento su problematiche specifiche.
[…]
C) Contratto di lavoro a tempo determinato
Per quanto concerne il contratto di lavoro a tempo determinato si richiamano le disposizioni legislative vigenti in materia, salvo quanto di seguito previsto.
[…]
Il numero dei lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ovvero con contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato potrà eccedere i limiti percentuali previsti dalla legge nell’ambito di specifiche intese siglate a livello locale con il Consiglio delle RSA, fatta salva in ogni caso l'esenzione da limiti quantitativi della somministrazione di lavoro a tempo determinato delle specifiche categorie di lavoratori di cui all'ultimo periodo del comma 2 dell'art 31 del decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81 e successive modificazioni.
L'Azienda, a conferma della prassi vigente, in caso di assunzione a tempo indeterminato di un significativo numero di lavoratori impiegati con contratto di lavoro a tempo determinato o in regime di somministrazione di lavoro, ne darà informazione al Consiglio delle RSA o al Comitato esecutivo ove costituito.

Formazione
Art. 12. - Organismo Paritetico Apprendistato e Formazione (OPAF)

Le Parti considerano l'esperienza specialistica in materia di salute e sicurezza sviluppata in sede di Organismo Paritetico Health & Safety (OPHS) di cui al capitolo “Ambiente di Lavoro" del Titolo secondo del presente Contratto Collettivo un valido parametro di riferimento in termini metodologici ai fini dello sviluppo e implementazione di comportamenti coerenti con i livelli di consapevolezza, responsabilità e coinvolgimento dei singoli lavoratori richiesti dalle logiche del WCM. Al riguardo tale esperienza ha costituito una base utile per l'attivazione di un Organismo Paritetico Apprendistato e Formazione (OPAF), competente anche in materia di apprendistato, secondo quanto definito dall'intesa di attivazione del 26 marzo 2018, recepita insieme al Regolamento dall'Allegato n. 6 del presente Contratto Collettivo, nonché dalla specifica disciplina di cui all'allegato n. 7 del presente Contratto Collettivo.

Assenza, permessi e tutele
Art. 14. - Trattamento in caso di malattia e di infortunio

Infortuni sul lavoro e malattie professionali
Si richiamano le disposizioni di legge circa gli obblighi assicurativi, previdenziali, di assistenza e soccorso e comunque per quanto non previsto dal presente articolo.
L'infortunio sul lavoro, anche se consente la continuazione dell'attività lavorativa, deve essere denunciato immediatamente dal lavoratore al proprio superiore diretto perché possano essere prestate le previste cure di pronto soccorso ed effettuate le denunce di legge.
Qualora durante il lavoro il lavoratore avverta disturbi che ritenga attribuibili all’azione nociva delle sostanze adoperate o prodotte nell'ambiente di lavoro, dovrà immediatamente avvertire il proprio superiore diretto, il quale deve informare la Direzione per i provvedimenti del caso.
Qualora l'infortunio accada al lavoratore in lavori fuori stabilimento/sede di lavoro, la denuncia verrà fatta al più vicino posto di soccorso, procurando le dovute testimonianze.
[…]
I lavoratori trattenuti oltre il normale orario per prestare la loro opera di assistenza o soccorso nel caso di infortunio di altri lavoratori, devono essere retribuiti per il tempo trascorso a tale scopo nello stabilimento/sede di lavoro.
[…]

Art. 15. - Assenze a vario titolo
[…]
Congedo di maternità obbligatorio e congedo di paternità
In caso di gravidanza e puerperio si applicano le norme di legge.
[…]
Assenze e permessi
[…]
Durante le ore di lavoro il lavoratore non può lasciare la sede di lavoro senza regolare autorizzazione della Direzione aziendale.
Salvo le disposizioni di legge, a meno che non vi sia un esplicito permesso, non e consentito che un lavoratore entri o si trattenga nello stabilimento/sede di lavoro in ore non comprese nel suo orario di lavoro; il lavoratore licenziato o sospeso non può entrare nello stabilimento/sede di lavoro se non è autorizzato dalla Direzione aziendale.
[…]

Art. 18 bis. - Tutele per le lavoratrici vittime di violenza di genere
Nella consapevolezza della gravità e della diffusione del fenomeno della violenza di genere nel contesto sociale e con la finalità di fornire il necessario sostegno alle lavoratrici che siano inserite in un percorsoci protezione di cui al comma 1 dell'art. 24 del decreto legislativo n. 80/2015, le Parti hanno definito le seguenti misure.
Una volta esaurito il congedo di 3 mesi, a carico INPS, previsto dalla norma sopra citata, la lavoratrice potrà fruire di un ulteriore congedo retribuito di 3 mesi, a carico azienda, ferma restando la necessità di presentare la relativa richiesta al datore di lavoro con un preavviso non inferiore a 7 giorni, con indicazione dell'inizio e della fine del periodo di congedo, e di consegnare all’Azienda contestualmente alla richiesta la certificazione attinente al suddetto percorso di protezione. Entrambi i congedi dovranno essere utilizzati nell'arco temporale di 3 anni e potranno essere fruiti anche per singole giornate o a gruppi di 4 ore. I congedi sono computati ai fini dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti, nonché ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto.
Inoltre la lavoratrice, così come previsto dal comma 6 dell'art. 24 del decreto legislativo n. 80/2015, ha diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale qualora compatibile con la prestazione lavorativa. Tale ipotesi non concorre al raggiungimento dei limiti percentuali previsti dalla norma contrattuale in materia. Il rapporto di lavoro a tempo parziale sarà nuovamente trasformato, a richiesta della lavoratrice, in rapporto di lavoro a tempo pieno.
L'Azienda infine valuterà positivamente il trasferimento in altra sede della lavoratrice che ne faccia richiesta, subordinatamente alla possibilità di adeguata collocazione della stessa nella struttura aziendale in relazione alla qualifica professionale e al livello di inquadramento posseduti dalla lavoratrice, nonché di altre collocazioni che le parti concordino nell’ambito di più ampie disponibilità.

Rapporti in azienda
Art. 19. - Rapporti in azienda

Nell'ambito del rapporto di lavoro, il lavoratore dipende dai rispettivi superiori, come previsto dall’organizzazione aziendale.
I rapporti tra i lavoratori, a tutti i livelli di responsabilità nell'organizzazione aziendale, saranno improntati a reciproca correttezza ed educazione e saranno volti a garantire un ambiente di lavoro esente da discriminazioni e molestie, in cui vengano rispettati i diritti e la dignità di tutte le persone e la loro privacy venga salvaguardata.
Saranno evitati comportamenti importuni, offensivi e insistenti deliberatamente riferiti alla condizione sessuale che abbiano la conseguenza di determinare una situazione di rilevante disagio della persona a cui sono rivolti, anche al fine di subordinare all'accettazione o al rifiuto di tali comportamenti la modifica delle sue condizioni di lavoro. Al fine di prevenire i suddetti comportamenti, l'Azienda adotterà le iniziative proposte dalla specifica Commissione pari opportunità.
L'Azienda avrà cura di mettere il lavoratore in condizioni di evitare possibili equivoci circa le persone alle quali, oltre al superiore diretto, egli è tenuto a rivolgersi in caso di necessità e delle quali è tenuto a osservare le disposizioni.
L'Azienda deve inoltre comunicare ai lavoratori interessati i nominativi e le mansioni specifiche del personale addetto alla vigilanza dell'attività lavorativa.
Il lavoratore deve osservare l’orario di lavoro e adempiere alle formalità prescritte dall'Azienda per il controllo delle presenze, utilizzando con la massima correttezza e diligenza gli strumenti a tal fine predisposti dalla Direzione aziendale. In via esemplificativa ma non esaustiva, è fatto espresso divieto di alterare in qualsiasi modo gli strumenti tecnici destinati alla rilevazione della presenza e di effettuare il rilievo della presenza per conto di altri lavoratori.
Il lavoratore inoltre deve:
- svolgere le mansioni affidategli con la dovuta diligenza;
- osservare le disposizioni del presente Contratto Collettivo, nonché quelle impartite dai superiori;
- attenersi alle disposizioni delle linee guida aziendali in materia di utilizzo della strumentazione informatica;
- avere cura dei locali e dei beni aziendali nonché di tutto quanto è a lui affidato (mobili, attrezzi, macchinari, utensili, strumenti ecc.), rispondendo delle perdite, degli eventuali danni che siano imputabili a suo dolo, colpa o negligenza, nonché delle arbitrarie modifiche da lui apportate ai locali e ai beni in questione. La valutazione dell'eventuale danno deve essere fatta obiettivamente e l'ammontare del danno deve essere preventivamente contestato al lavoratore. L'ammontare delle perdite e dei danni potrà essere trattenuto ratealmente sulla retribuzione con quote non superiori al 10% della retribuzione stessa o, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, sulle competenze di fine rapporto, fermi restando le disposizioni e i limiti di legge;
[…]
- più in generale, rispettare tutte le disposizioni previste nel Codice di condotta aziendale e della regolamentazione aziendale vigenti.
Le infrazioni a tali disposizioni daranno luogo a provvedimenti disciplinari che potranno giungere fino al licenziamento per mancanze.
[…]

Art. 20. - Divieti
Fermi restando i divieti previsti dalla legislazione vigente, il lavoratore che intenda prestare la propria opera a favore di datori di lavoro diversi dall'Azienda di cui è dipendente, salvo il caso di sospensione dal lavoro senza trattamento economico, deve darne comunicazione preventiva all’Azienda medesima; quest'ultima potrà limitare o negare lo svolgimento di un altro e diverso rapporto di lavoro qualora sussista almeno una delle seguenti condizioni:
la compresenza della diversa e ulteriore prestazione d'opera comporti un pregiudizio per la salute e la sicurezza, ivi compreso il rispetto della normativa in materia di durata dei riposi;
[…]

Art. 22. - Provvedimenti disciplinari
L'inosservanza, da parte del lavoratore, delle disposizioni contenute nel presente Contratto Collettivo può dar luogo, secondo la gravità dell'infrazione, all'applicazione dei seguenti provvedimenti:
a) richiamo verbale;
b) ammonizione scritta;
c) multa non superiore a tre ore di retribuzione oraria calcolata sulla retribuzione base;
d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino a un massimo di cinque giorni;
e) licenziamento per mancanze ai sensi del successivo art. 24.
[…]

Art. 23 - Ammonizioni scritte, multe e sospensioni
Incorre nei provvedimenti di ammonizione scritta, multa o sospensione il lavoratore che:
a) non si presenti al lavoro o abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo oppure non giustifichi l'assenza entro il giorno successivo a quello dell'inizio dell'assenza stessa salvo il caso di impedimento giustificato;
b) senza giustificato motivo ritardi l'inizio del lavoro o sospenda il lavoro o ne anticipi la cessazione;
c) compia lieve insubordinazione nei confronti dei superiori;
d) esegua negligentemente o con voluta lentezza il lavoro affidatogli;
e) per disattenzione o negligenza guasti il materiale aziendale o il materiale in lavorazione;
f) venga trovato in stato di manifesta ubriachezza o di manifesta alterazione da sostanze stupefacenti durante l’orario di lavoro;
[…]
h) contravvenga al divieto di fumare, laddove sia espressamente indicato;
[…]
l) manchi di diligenza nella cura e custodia degli strumenti elettronici e telematici assegnati al lavoratore, di apparecchiature e/o di beni aziendali assegnati al lavoratore o comunque presenti nell’ambiente lavorativo;
[…]
n) non osservi le norme antinfortunistiche, portate a sua conoscenza, in assenza di situazioni di pericolo per persone o impianti;
o) in altro modo trasgredisca l'osservanza del presente Contratto Collettivo o commetta qualsiasi mancanza che porti pregiudizio alla disciplina, alla morale, all'igiene e alla sicurezza dello stabilimento/sede di lavoro e dei lavoratori a esso/a addetti.
L'ammonizione verrà applicata per le mancanze di minor rilievo; la multa e la sospensione per quelle di maggior rilievo, salvo che la condotta in questione rientri tra le infrazioni indicate nel successivo art. 24.
[…]

Art. 24 - Licenziamenti per mancanze
A) Licenziamento con preavviso.
In tale provvedimento incorre il lavoratore che commetta infrazioni alla disciplina e alla diligenza del lavoro che, pur essendo di maggior rilievo di quelle contemplate nell'art. 23 - "Ammonizioni scritte, multe e sospensioni", non siano così gravi da rendere applicabile la sanzione di cui alla lettera B).
A titolo indicativo rientrano nelle infrazioni di cui sopra:
a) insubordinazione ai superiori;
b) sensibile danneggiamento colposo al materiale aziendale o al materiale di lavorazione;
c) esecuzione di lavori nell'azienda per conto proprio o di terzi, di lieve entità senza impiego di materiale dell'azienda, durante l'orario di lavoro;
d) litigio con passaggio alle vie di fatto o rissa fuori dei reparti di lavorazione;
e) abbandono del posto di lavoro da parte del personale a cui siano specificatamente affidate mansioni di sorveglianza, custodia, controllo, fuori dei casi previsti al punto e) della seguente lettera B);
[…]
h) recidiva specifica, in qualunque delle mancanze contemplate nell’art. 23 - "Ammonizioni scritte, multe e sospensioni”, quando siano stati comminati due provvedimenti di sospensione di cui al medesimo articolo, salvo quanto disposto dal penultimo comma dell’art. 22; recidiva non specifica, quando i provvedimenti di comminati siano almeno tre;
[…]
m) sensibile mancanza di diligenza nella cura e custodia degli strumenti elettronici e telematici assegnati al lavoratore, di apparecchiature e/o di beni aziendali assegnati al lavoratore o comunque presenti nell’ambiente lavorativo.
B) Licenziamento senza preavviso.
In tale provvedimento incorre il lavoratore che provochi all’Azienda grave nocumento morale o materiale o che compia, in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro, azioni che costituiscono delitto a termine di legge.
A titolo indicativo rientrano nelle infrazioni di cui sopra:
a) grave insubordinazione ai superiori;
[…]
d) danneggiamento volontario al materiale dell'azienda o al materiale di lavorazione o illegittima interruzione dell'attività produttiva che comporti grave pregiudizio tecnico, organizzativo e/o economico agli interessi dell'azienda;
e) abbandono del posto di lavoro da cui possa derivare pregiudizio all'incolumità delle persone o alla sicurezza degli impianti o comunque compimento di azioni che implichino gli stessi pregiudizi;
f) fumare dove ciò può provocare pregiudizio all'incolumità delle persone o alla sicurezza degli impianti;
g) esecuzione di lavori nell'azienda per conto proprio o di terzi, di non lieve entità e/o con l'impiego di materiale dell'azienda;
h) litigio con passaggio alle vie di fatto o rissa nell'interno dei reparti di lavorazione;
[…]
n) introdurre o detenere all’interno dei locali e delle aree aziendali sostanze stupefacenti;
o) compiere atti di ritorsione o discriminatori, per i motivi collegati alle segnalazioni sotto specificate, nei confronti di un dipendente o collaboratore che abbia effettuato:
- segnalazione di condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 o di violazioni del modello di organizzazione e gestione ai sensi del suddetto decreto legislativo,
- segnalazione prevista dal Codice di condotta aziendale di comportamenti illegali o eticamente scorretti o di violazioni delle normative e procedure aziendali;
[…]
p) effettuare con dolo o colpa grave segnalazione, che si rivela infondata, di:
- condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 o di violazioni del modello di organizzazione e gestione ai sensi del suddetto decreto legislativo,
- comportamenti illegali o eticamente scorretti o violazioni delle normative e procedure aziendali;
q) commettere nell’ambito di lavoro molestie sessuali;
r) violazione delle norme antinfortunistiche, portate a conoscenza del lavoratore, da cui derivi danno
all'azienda, ai suoi dipendenti o collaboratori e/o a soggetti terzi ovvero in presenza di evidenti situazioni di pericolo per persone o impianti;
[…]

Allegato n. 4 - Verbale di presa in carico della chiave dell’armadio e della documentazione ivi contenuta presso la “Sala della Sicurezza”
Con il presente verbale si attesta la consegna della chiave dell'armadio contenente:
• copia del Documento sulla Valutazione dei Rischi (DVR) di cui all'art. 17. comma 1, lettera a) del D. Lgs. 81 del 9 aprile 2008 elaborato ai sensi dell'art. 28 e messo a disposizione per la consultazione ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera o) dello stesso D.Lgs.;
• l'elenco dei Documenti Unici di Valutazione dei Rischi di Interferenze (DUVRI) redatti ai sensi dell'art. 26, comma 3 del D.Lgs. 81 del 9 aprile 2008 ed eventuali copie degli stessi, richieste e messe a disposizione per la consultazione ai sensi dell’art. 18, comma 1, lettera p) del medesimo D.Lgs.;
• la documentazione relativa a pareri, linee guida, buone prassi e programmi adottati dall'OPHS la cui attuazione rientri tra le competenze della Commissione Salute e Sicurezza, con specifico riferimento alla tipologia di attività svolta nell'unità produttiva;
• (eventuali altri documenti messi a disposizione: es. schede di manutenzione, ecc ).
Il sig. ……………………… in qualità di RLS, attesta la consegna della chiave in oggetto - dando atto della messa a disposizione dei documenti di cui sopra - e si obbliga a custodirla con la dovuta diligenza, avuto riguardo alla riservatezza della documentazione contenuta nell'armadietto. con particolare riferimento agli obblighi di cui alle vigenti disposizioni previsti all'art. 50, comma 6, del D. Lgs. 81/2008.
Il sig. …………………………... insieme con gli altri RLS, é invitato a fissare con il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione uno o più incontri, nella misura necessaria a consentire l'illustrazione dei contenuti dei documenti di cui sopra, anche tenuto conto dell'eventuale necessità di approfondimenti inerenti ai rischi specifici.
Il sig. ………………………… si impegna a riconsegnare la chiave qualora venga meno, per qualsivoglia ragione, il suo incarico di RLS.

Addì ……………………
il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
per la Società

Allegato n. 5
Verbale di accordo

Il giorno 8 marzo 2023 tra Stellantis N.V., Iveco Group N.V. e Cnh Industrial N.V., in nome proprio e in nome e per conto delle società dei rispettivi Gruppi che applicano il CCSL e Fim-Cisl, Uilm-Uil, Fismic-Confsal, Uglm-Ugl e Aqcfr, si conviene che, a decorrere dalla data di rinnovo del CCSL per il periodo 2023-2026, la composizione dell'organismo Paritetico Health & Safety (OPHS) definita nell'accordo istitutivo del 4 aprile 2011 è ridefinita come segue:
- per parte sindacale, due componenti per ciascuna delle Organizzazioni sindacali Fim-Cisl, Uilm-Uil, Fismic Confsal e un componente per ciascuna della Organizzazioni sindacali Uglm-Ugl e Aqcfr;
-per parte datoriale, otto per l'unione Industriali Torino e le tre Capogruppo.
Letto, confermato e sottoscritto

Allegato n. 6
Disciplina dell’organismo paritetico apprendistato e formazione

Con l’intesa del 26 marzo 2018 FCA N.V. e Cnh Industrial N.V., in nome proprio e in nome e per conto delle società appartenenti ai rispettivi Gruppi che applicano il CCSL, e le Organizzazioni sindacali nazionali Fim-Cisl, Uilm-Uil, Fismic, Ugl Metalmeccanici e Aqcf Rappresentanza, hanno convenuto l'attivazione dell'organismo Paritetico Apprendistato e Formazione (OPAF) - già costituito in forma di associazione non riconosciuta ex art. 36 del codice civile - con funzioni di promozione, condivisione, supervisione e monitoraggio della formazione professionale, come di seguito specificato e secondo le modalità definite nell’apposito regolamento.
L'attività dell'OPAF è finalizzata, in coerenza con quanto stabilito dall'art. 12 del Titolo terzo del CCSL. al perseguimento dei seguenti obiettivi in materia di apprendistato e formazione:
assicurare, nell'ambito dei Gruppi Stellantis, Iveco Group e Cnh Industrial, omogeneità nei contenuti dei programmi formativi ai lavoratori di ciascuna società/settore nelle unità produttive site in regioni diverse, con particolare riguardo alle conoscenze e alle capacità tecnico-professionali richieste nell'impresa in base al processo e al ciclo produttivo, alle tecniche e agli strumenti utilizzati, ai programmi informatici in uso e alle procedure di sicurezza applicate, con particolare riguardo alla trasformazione in atto in ambito industry 4.0:
assicurare analoga omogeneità nei contenuti dei programmi formativi connessi alle competenze relazionali e alla salute e sicurezza sul lavoro, avuto riguardo specifico alla metodologia e alle logiche dell'Health & Safety;
valorizzare le potenzialità insite nella centralizzazione dell'erogazione formativa in presenza di situazioni omogenee sotto il profilo organizzativo e di processo, ferme restando le specificità di prodotto;
aumentare l'efficacia dell'erogazione interna della formazione, in un contesto caratterizzato da prassi consolidate di metodologie formative comuni (in aula e on the job. affiancamento ed e-learning, ecc.) e articolazioni produttive su tutto il territorio nazionale, in più regioni, anche ai fini di affiancamento, attività on the job e visite didattiche in altre unità produttive.
Coerentemente con i suddetti obiettivi l'OPAF:
• costituisce la sede privilegiata per il confronto e la condivisione circa l'attività di formazione professionale rivolta alla generalità o a gruppi omogenei di lavoratori delle società appartenenti ai tre Gruppi;
promuove le attività di formazione, prioritariamente e in coerenza con l’art. 13 del Titolo quarto del
CCSL per la definizione di piani formativi sviluppati nell’ambito di Fondimpresa;
• svolge le attività di supervisione e monitoraggio della formazione professionale dei sopra citati lavoratori, anche allo scopo di estendere best practices formative sviluppate in singole realtà produttive e organizzative dei tre Gruppi;
• esercita le funzioni definite nell'art. 4 dell’Allegato tecnico n. 7 del CCSL in materia di apprendistato;
• si dota di strumenti adeguati alla realizzazione dei propri obiettivi, individuandoli tra quelli già in uso in azienda (es. registro della formazione) o definendoli ex novo.
Nell'ambito delle competenze sopra indicate. l’OPAF esercita le funzioni di “Comitato di Pilotaggio" relativamente ai piani formativi finanziati da Fondimpresa che interessino la generalità o gruppi omogenei di lavoratori di uno o più dei Gruppi, anche avuto riferimento a singoli settori o a società con unità produttive site in regioni diverse. In tale veste l'OPAF svolge le attività propedeutiche e conseguenti agli accordi di condivisione dei suddetti piani formativi, che saranno stipulati dallo stesso come definito dalle Parti firmatarie del CCSL e che dovranno essere comunicati dall’OPAF ai rappresentanti aziendali e sindacali delle unità produttive/organizzative interessate.
Resta inteso che la condivisione dei piani formativi sviluppati nell'ambito di Fondimpresa che interessino singole unità produttive/organizzative dovrà essere effettuata dal Consiglio delle RSA operante nell'unità produttiva/organizzativa cui si riferisce il piano e. in mancanza di questo, dalle Segreterie territoriali delle Organizzazioni sindacali firmatarie del CCSL anche nell'ambito dell'eventuale Organismo paritetico locale in conformità con quanto stabilito dall'art. 13 del Titolo quarto del CCSL.
L'OPAF è composto da un componente designato da ciascuna Organizzazione sindacale firmataria del CCSL e da altrettanti componenti designati congiuntamente da Stellantis. Iveco Group e Cnh Industrial. L'OPAF opera nel rispetto di quanto stabilito nel regolamento e delibera con la maggioranza qualificata dei due terzi dei suoi componenti attraverso modalità atte ad assicurare la pariteticità in sede decisionale: a tal fine il diritto di voto spettante a ciascun componente può essere esercitato, in forza di specifica delega, da altro componente appartenente alla medesima area di rappresentanza.
L'OPAF si riunisce con la periodicità minima indicata nel regolamento e comunque ogni qual volta sia necessario per assicurare il corretto esercizio delle sue funzioni e il perseguimento degli obiettivi sopra definiti.
Le Parti si danno reciprocamente atto che il presente Allegato n. 6 costituisce parte integrante del CCSL e sostituisce in ogni sua parte l’intesa del 26 marzo 2018 e i documenti a questa allegati, i quali perdono efficacia a far data dall'entrata in vigore del Contratto Collettivo medesimo.

Regolamento dell’organismo paritetico apprendistato e formazione (OPAF)
Art. 1 - Oggetto del Regolamento
Il presente Regolamento, in conformità con quanto definito dal CCSL, disciplina il funzionamento dell'organismo Paritetico Apprendistato e Formazione, o brevemente OPAF, previsto dall’art. 12 del Titolo quarto del CCSL, costituito attraverso l’Allegato contrattuale n. 7- art. 4 in forma di associazione non riconosciuta ex art. 36 codice civile e attivato con l'accordo del 26 marzo 2018 sottoscritto da FCA N.V. e Cnh Industrial N.V. e le Organizzazioni sindacali nazionali Fim-Cisl, Uilm-Uil, Fismic, Ugl Metalmeccanici e Aqcf Rappresentanza (da qui in avanti Parti istitutive).
Per quanto non disciplinato nel presente Regolamento si intendono richiamate le disposizioni contenute nel CCSL e le norme contrattuali di riferimento.
L’OPAF non ha scopo di lucro e ha sede in Torino, in via Nizza 250.

Art. 2 - Competenze, composizione, cariche e insediamento dell’OPAF
L’OPAF ha l'obiettivo di assicurare, nell'ambito dei Gruppi Stellantis, Iveco Group e Cnh Industrial, omogeneità nei contenuti dei programmi formativi a favore dei lavoratori, valorizzando, ove possibile, le potenzialità insite nella centralizzazione dell’erogazione formativa, senza trascurare la specificità dei bisogni di formazione relativi alle competenze tipiche delle singole realtà, nei limiti dei compiti attribuiti all’organismo dal CCSL.
Tale obiettivo, in linea con quanto indicato nel CCSL, è perseguito privilegiando lo sviluppo di programmi formativi nell’ambito di Fondimpresa e l'erogazione interna della formazione.
L’OPAF è composto in maniera paritetica da dieci componenti designati in pari misura da ciascuna delle due Parti istitutive: cinque da parte datoriale, congiuntamente nominati da Stellantis. Iveco Group e Cnh Industrial, e cinque da parte sindacale, di cui uno per ciascuna delle Organizzazioni sindacali firmatarie Fim-Cisl, Uilm-Uil. Fismic, Ugl Metalmeccanici e Aqcf Rappresentanza.
L’OPAF individua tra i suoi componenti il Presidente e il Vice Presidente secondo le modalità di seguito definite. Uno dei rappresentanti nominati dalla parte aziendale assume, su designazione della stessa parte, la funzione di Presidente e uno dei rappresentanti nominati dalle Organizzazioni sindacali assume, su designazione dei rappresentanti di parte sindacale, la funzione di Vice Presidente.
Il Presidente assume la rappresentanza dell’OPAF nelle sedi istituzionali.
I componenti dell’OPAF durano in carica due anni e possono essere confermati dalle Parti istitutive.
L’OPAF è competente in merito all'integrazione e alla modifica del presente Regolamento, derivanti da necessità di adeguamento alla normativa di legge o all'evoluzione contrattuale, da sottoporre per approvazione alle Parti istitutive.
L’OPAF svolge la sua azione valutando l'opportunità di eventuali iniziative integrate e in collaborazione con Fondimpresa e con gli Enti pubblici competenti in materia di formazione e può partecipare a bandi pubblici, previa verifica della sua adeguatezza ai requisiti previsti.

Art. 3 - Dimissioni, sostituzioni e decadenza
In caso di dimissioni di un componente dell’OPAF, la parte che lo aveva designato provvede alla sua sostituzione entro la data di convocazione della prima riunione successiva alla data delle sue dimissioni.
Decadono dalla carica i componenti dell'OPAF che per tre volte consecutive non partecipano, neppure per delega, alle riunioni.
I componenti dell'OPAF nominati in sostituzione di quelli eventualmente cessati, per qualunque causa, prima della scadenza del biennio, restano in carica fino a quando vi sarebbero rimasti i componenti che hanno sostituito.

Art. 4 - Gratuità della partecipazione e delle cariche
L'OPAF opera a esclusivo carico di ciascuna delle Parti istitutive. La partecipazione e le cariche interne all’organismo sono a titolo gratuito, né sono previsti rimborsi spese. La gratuità è riferita a tutti i partecipanti alle attività e riunioni dell'OPAF, sia ai componenti dello stesso che a eventuali ospiti e invitati.

Art. 5 - Funzionamento dell’OPAF
L'OPAF si riunisce almeno 4 volte all'anno e comunque ogni qual volta sia necessario per assicurare il corretto esercizio delle sue funzioni e il perseguimento degli obiettivi assegnatigli.
Presso la sede dell'OPAF è costituita la Segreteria, con il compito di provvedere a tutti gli adempimenti organizzativi e amministrativi connessi all'attività dell’organismo.
Il responsabile della Segreteria, individuato dal Presidente, provvede alle convocazioni e alla stesura di sintetico verbale delle riunioni, alle quali prende parte, che dovrà essere sottoscritto dallo stesso e dal Presidente o dal Vice Presidente. Il verbale è oggetto di approvazione nella seduta successiva.
L’OPAF si riunisce di norma presso la propria sede oppure nella sede indicata nella convocazione.
Il Presidente provvede alla convocazione dell’OPAF, tramite la Segreteria, mediante e-mail almeno quindici giorni prima di quello fissato per la riunione, ovvero, in caso di urgenza, mediante tempestivo preavviso telefonico.
In caso di assenza, il Presidente sarà sostituito dal Vice Presidente. In casi straordinari di assenza di entrambi assume la presidenza il componente più anziano.
Perché l'OPAF possa considerarsi regolarmente riunito dovrà essere fisicamente presente almeno la metà più uno dei componenti e. comunque, non meno della metà dei componenti per ciascuna delle due parti.
In caso di impossibilità giustificata alla partecipazione alla riunione ciascun componente potrà delegare un altro componente appartenente alla medesima area di rappresentanza. Ogni componente potrà portare una sola delega.
L’OPAF può decidere di invitare alle riunioni, di norma in occasione della riunione precedente, uno o più esperti o specialisti in materia di formazione.

Art. 6 - Diritto di voto e suo esercizio
Ciascun componente dell'OPAF ha diritto a un voto.
Il diritto di voto può anche essere esercitato, in caso di assenza giustificata, tramite delega ad altro componente dell’OPAF appartenente alla stessa area di rappresentanza.
In ogni caso le deliberazioni sono assunte a maggioranza qualificata di 2/3 dei componenti.

Art. 7 - Compiti dell’OPAF e regole di esercizio degli stessi
L'OPAF costituisce, nell'ambito del sistema partecipativo previsto dal CCSL, una stabile sede di dialogo in materia di formazione professionale e apprendistato in cui le Parti condividono idee e iniziative congiunte funzionali allo sviluppo delle competenze dei lavoratori come fattore chiave di competitività in coerenza con le logiche del World Class Manufacturing.
In quest’ottica costituisce obiettivo primario dell'organismo promuovere un'idea di formazione continua accessibile, interattiva e in grado di garantire in modo effettivo un'adeguata professionalità dei lavoratori dei due Gruppi.
Le iniziative e i progetti proposti e/o elaborati nell'ambito dell’OPAF hanno carattere trasversale e sono rivolti alla generalità dei dipendenti di Stellantis. Iveco Group e Cnh Industrial o a gruppi omogenei di lavoratori appartenenti a settori o società con unità produttive site in regioni diverse.
Le competenze dell’OPAF sono quelle indicate nell'Allegato n. 6 e all'art. 4 dell’Allegato n. 7 del CCSL, sulla base di quanto stabilito dal CCSL all’art. 12 del Titolo quarto.
In particolare l'OPAF:
• condivide idee e progetti relativi a esigenze formative della generalità o di gruppi omogenei di lavoratori, nonché a criteri, metodologie e procedure per misurare l'efficacia della formazione, tenendo conto del contesto normativo e contrattuale di riferimento e delle metodologie e finalità del World Class Manufacturing;
• privilegia l’erogazione di attività formative implicanti l'utilizzo di tecnologie didattiche efficienti e sostenibili, in grado di conferire ai percorsi formativi un più alto valore aggiunto in termini di raggiungimento dei risultati attesi, ferma l'attenzione per le metodologie formative consolidate (in aula, on the job, affiancamento, visite didattiche in altre unità produttive, ecc.);
• privilegia, inoltre, modalità di erogazione della formazione che siano in grado di migliorare i processi di apprendimento e che agevolino l’accesso a percorsi formativi trasversali elaborati centralmente a lavoratori appartenenti a unità produttive/organizzative localizzate in regioni diverse (es. e- learning);
• promuove attività formative atte a consentire l’adeguamento delle competenze dei lavoratori reso necessario dalla trasformazione digitale, dalle tecnologie emergenti in ambito industry 4.0 e dalle altre innovazioni tecnologiche e di prodotto applicate in azienda e a stimolare negli stessi un orientamento volto all'aggiornamento e al miglioramento continuo;
• suggerisce l’adozione di linee guida aziendali in materia di apprendistato e formazione funzionali a garantire l'omogeneità dei programmi proposti e/o operanti nelle diverse realtà produttive e organizzative dei tre Gruppi, nel rispetto delle specificità e in coerenza con le esigenze formative dell’impresa;
• promuove presso i competenti enti aziendali le indicazioni utili a valutare l'adozione dei migliori modelli formativi elaborati localmente in realtà dei tre Gruppi, nella logica di favorire la diffusione delle best practices in coerenza con le specificità e le esigenze delle diverse realtà aziendali;
• esamina annualmente i temi prioritari individuati dall’Azienda per l’attività formativa trasversale e le esigenze formative relative ai lavoratori, poste dalle Organizzazioni sindacali firmatarie del CCSL e/o dalle loro RSA per il tramite dei propri componenti dell’OPAF;
• svolge attività di monitoraggio degli avvisi di finanziamento di progetti formativi pubblici;
• svolge le funzioni di Comitato di Pilotaggio relativamente ai piani formativi finanziati da Fondimpresa, previsti da accordi di condivisione siglati dalle Parti istitutive a livello nazionale; in tale attività l'OPAF agisce nella composizione, secondo le regole di funzionamento e nei limiti delle competenze definite per il singolo piano formativo, in conformità con la regolamentazione di Fondimpresa e secondo le specifiche previsioni del relativo avviso di finanziamento.
Nell'esercizio delle funzioni di Comitato di Pilotaggio, l'OPAF può considerarsi regolarmente riunito e può deliberare se è fisicamente presente almeno la metà più uno dei componenti indicati nell'accordo di condivisione e. comunque, non meno della metà dei componenti indicati per ciascuna delle due parti.
Il Presidente e il Vice Presidente del Comitato di Pilotaggio coincidono di norma con quelli nominati ai sensi del precedente art. 2, salvo diversa previsione dell’accordo di condivisione.
Il Presidente del Comitato di Pilotaggio assume il ruolo di referente dello stesso nei rapporti con Fondimpresa e con il soggetto proponente.
Il Comitato si riunisce di norma ogni due mesi durante il periodo di attuazione del piano formativo o secondo la diversa periodicità indicata nell'accordo di condivisione.
La maggioranza qualificata dei 2/3 richiesta ai fini della validità delle deliberazioni di cui al precedente art. 6 è riproporzionata e rapportata al numero di componenti del Comitato di Pilotaggio.
Il Presidente provvede alla convocazione del Comitato, tramite la Segreteria dell’OPAF. mediante e-mail almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, ovvero, in caso di urgenza, mediante tempestivo preavviso telefonico.
Negli incontri in cui l’OPAF opera nelle funzioni di Comitato di Pilotaggio è ammessa la partecipazione e l’esercizio del diritto di voto mediante delega conferita ad altro componente del Comitato alle condizioni e nei limiti di cui al precedente art. 5. penultimo comma.

Art. 8 - Obbligo di riservatezza
I componenti dell’OPAF e ogni altra persona che partecipi alle riunioni dell’OPAF medesimo sono tenuti a rispettare il segreto d'ufficio sulle pratiche che vengono trattate nel corso delle riunioni.
Qualora venga acquisito un dato personale, relativo a società o loro dipendenti, esso sarà trattato nel rigoroso rispetto dei limiti previsti dal “Codice in materia di protezione dei dati personali" di cui al D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 9 - Eventuali controversie e loro decisione
Qualsiasi controversia inerente l'interpretazione o l'applicazione del presente Regolamento è deferita all'esame delle Parti istitutive, che decidono all’unanimità.

Art. 10 - Diffusione del Regolamento
L'OPAF assicura la diffusione del presente Regolamento, nonché degli aggiornamenti o delle modifiche future, curandone la trasmissione a tutti i soggetti coinvolti nei processi formativi aziendali.