Tipologia: CIA
Data firma: 7 luglio 2023
Validità: 01.08.2023 - 30.06.2024
Parti: Blue Health Center e RSA, Fisac-Cgil, First-Cisl, Uilca, Fna, Snfia
Settori: Credito Assicurazioni, Blue Health Center
Fonte: fisac-cgil.it


Sommario:

 

Premessa - Responsabilità Sociale d’Impresa
Art. 1 - Sfera di applicazione
Art. 1 bis - Salvaguardia dell’occupazione
Art. 2 - Difesa della salute
Art. 3 - Orario e maggiorazioni orarie
Art. 4 - Orario a tempo parziale
Art. 4 bis - Buone prassi di flessibilità oraria
Art. 5 - Ferie, permessi retribuiti in sostituzione delle festività abolite e permessi ex art. 39 CCNL
Art. 5 bis - Permessi retribuiti e aspettative
Art. 6 - Trattamento dei lavoratori in trasferta
Art. 7 - Buono pasto
Art. 8 - Premi aziendali
Art. 9 - Polizze infortuni e IPM
Art. 10 - Polizza vita

 

Art. 11 - Polizze dipendenti
Art. 12 - Trattamento previdenziale
Art. 13 - Trattamento di fine rapporto
Art. 14 - Assistenza malattie
Art. 15 - Crescita professionale
Art. 16 - Auto funzionari
Art. 17 - Mutuo casa
Art. 17 bis - Prestito per gravi motivi e prestito per ristrutturazione alloggio
Art. 18 - Mobilità sostenibile
Art. 19 - Alloggi in locazione
Art. 20 - Pari opportunità
Art. 21 - Informazione
Art. 22 - Indennità di cuffia [cancellato]
Art. 23 - Decorrenza e durata


Contratto Integrativo Aziendale Blue Health Center S.r.l. (per i Dipendenti “non conferiti” assunti dall’ 1/8/2023)

Il giorno 7/7/2023, tra Blue Health Center srl, […], con l’assistenza della Capogruppo Società Reale Mutua di Assicurazioni, […] e le RSA di Blue Assistance spa e della Capogruppo Società Reale Mutua di Assicurazioni […] Fisac/Cgil; […] First/Cisl; […] Uilca; […] Fna; […] Snfia; si è convenuto quanto segue:

Premessa - Responsabilità Sociale d’Impresa
Le Parti concordano sull’importanza di conciliare gli obiettivi economici aziendali con quelli sociali ed ambientali. Ritengono che le scelte industriali debbano tenere prioritariamente in considerazione le ricadute sui lavoratori, sull’ambiente, sulla comunità, sulle istituzioni locali, sui collaboratori e sui fornitori.
Le Parti riaffermano il ruolo centrale delle lavoratrici e dei lavoratori di Blue Health Center e del Gruppo, l’obiettivo della loro valorizzazione quale elemento indispensabile, oltre che strategico, per lo sviluppo dell’impresa e delle qualità dei singoli. Le Parti condividono l’opportunità di individuare forme di dialogo, coinvolgimento specifico e percorsi condivisi sui temi di Responsabilità Sociale nei riguardi delle Organizzazioni Sindacali, in quanto rappresentanti delle persone che lavorano in Azienda.
In coerenza con tali presupposti le Parti ritengono fondamentale il dialogo con i portatori di interesse, il rispetto degli accordi e l’implementazione delle manifestazioni già sperimentate di responsabilità sociale, quali ad esempio la flessibilità oraria per favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro (orario flessibile, tempo parziale, lavoro a distanza, lavoro agile), l’abitazione (alloggi in locazione/mutuo casa), l’attenzione alle questioni di genere (commissione pari opportunità), la tutela della salute (polizza infortuni e malattie), le soluzioni specifiche per il personale portatore di handicap, le politiche a favore dei lavoratori studenti, il trasporto eco-sostenibile (uso della bicicletta e del trasporto pubblico) e la formazione continuativa per tutti i dipendenti.

Art. 1 - Sfera di applicazione
Il presente accordo aziendale si applica a decorrere dal 1° agosto 2023, salvo diversa decorrenza prevista dai singoli articoli, al Personale non Dirigente di Blue Health Center srl (di seguito BHC), il cui rapporto di lavoro è regolato dal vigente CCNL Ania «Disciplina dei Rapporti fra le Imprese di Assicurazione e il Personale Amministrativo e quello addetto all’Organizzazione Produttiva ed alla Produzione», esclusi i Dipendenti indicati nell’Allegato 1 dell’accordo del trasferimento del ramo d’azienda del 7/7/2023.

Art. 2 - Difesa della salute
2.2. Il periodo di conservazione del posto di lavoro di cui all’art. 44, 6° comma del vigente CCNL viene aumentato di sei mesi.
2.3. In materia di sicurezza, le parti convengono di avvalersi dei RLS di Blue Assistance spa fino alla loro prima elezione prevista dalla vigente normativa.
2.4 Le parti si impegnano ad effettuare la valutazione dello stress lavoro correlato, così come previsto ex Decreto Lgs. 81/2008, estendendola alla valutazione approfondita, di secondo livello, e comprensiva dei rischi psicosociali, in base agli strumenti tempo per tempo validati scientificamente come più idonei alla realtà organizzativa aziendale, coinvolgendo gli RLS nell’individuazione del percorso metodologico da adottare.
Per la condivisione dei temi sopra esposti sarà previsto un incontro annuale fra Direzione Generale e RSA, con la partecipazione del Datore di Lavoro per la Sicurezza e degli RLS. Tale incontro potrà essere organizzato anche a livello di Gruppo.
2.5 Le Parti riconoscono l’opportunità di azioni volte all’informazione e alla prevenzione del fenomeno delle violenze morali e delle persecuzioni psicologiche nell’ambiente di lavoro - rilevanti per le lavoratrici e per i lavoratori, nonché per le ricadute negative sulle Aziende - e alla tutela della lavoratrice e/o del lavoratore rispetto ad esso.
A tal fine, le Parti dichiarano che faranno proprie e collaboreranno attivamente a tutte le iniziative eventualmente messe in atto dall’Osservatorio Nazionale sul Mobbing istituito dal CCNL 2003 (attualmente art. 51 del CCNL Ania vigente).
La prevenzione consisterà anche in:
• Monitoraggio ed analisi della conoscenza del fenomeno anche attraverso la diffusione di questionari.;
• Promozione della cultura e della sensibilità sul tema, anche attraverso l’elaborazione di proposte formative.

Art. 3 - Orario e maggiorazioni orarie
3.1. Conformemente a quanto previsto dal vigente CCNL Ania, l’orario normale di lavoro è attualmente di 37 ore è articolato secondo gli schemi di cui all’Allegato 1.
Viene riconosciuta la possibilità di scegliere liberamente l’orario di inizio e, indipendentemente da quest’ultimo, l’orario di termine dell’attività lavorativa entro i seguenti limiti:
• “Settimana A”
- nelle giornate di 8 ore entrata tra le ore 7:45 e le ore 8:15 e uscita tra le ore 16:45 e le ore 17:15

- nella giornata di 5 ore
a) “Mattino” entrata tra le 7:45 e le ore 8:15 e uscita tra le ore 12,45 e le ore 13:15
b) “Pomeriggio” entrata tra le 12:45 e le ore 13:15 e uscita tra le ore 18:00 e le ore 18:15
- Settimana B”
- nelle giornate di 8 ore entrata tra le ore 8:45 e le ore 9:15 e uscita tra le ore 17:45 e le ore 18:15
- nella giornata di 5 ore
a) “Mattino” entrata tra le 8:45 e le ore 9:15 e uscita tra le ore 13:45 e le ore 14:15
b) “Pomeriggio” entrata tra le 12:45 e le ore 13:15 e uscita tra le ore 18:00 e le ore 18:15
Resta inteso che l’orario flessibile non si applica nelle semifestività, nelle quali si ripristina l’orario normale “rigido” di lavoro.
Inoltre il personale di cui sopra ha facoltà di scegliere la durata dell’intervallo meridiano, nelle sole giornate da 8 ore, tra un minimo di 45 e un massimo di 60 minuti, dalle 12:00 alle 14:00 per la “Settimana A” e dalle 13:00 alle 14:00 per la “Settimana B”). Nelle citate giornate e ferma la durata dell’intervallo meridiano sopra indicato, è data facoltà al dipendente di posticipare fino a 15 minuti l’uscita (dalle 12:00 fino alle 12:15 e dalle 13:00 fino alle 13:15) e, di conseguenza, di posticipare fino a 15 minuti l’ingresso (dalle 13:00 fino alle 13:15 e dalle 14:00 fino alle 14:15). Tale orario flessibile è disciplinato dall’Allegato 1/A del vigente CIA.
3.3. La Società si impegna a contenere il ricorso al lavoro straordinario.
3.4. L’effettuazione del lavoro straordinario è volontaria e deve essere preventivamente richiesta ed autorizzata dalla Società.
3.5. Il lavoro straordinario, prestato nell'ambito delle norme di legge e contrattuali, nonché delle prassi aziendali vigenti in materia, può avvenire solo dopo lo svolgimento dell'orario di lavoro ovvero in anticipo sull’orario di ingresso.
3.6. Le Parti recepiscono l’Accordo del 6/6/2003 sottoscritto da Blue Assistance e le RSA nel testo riportato nell’Allegato 6, ad esclusione dei riferimenti alla Parte III.
Nota a verbale 1
Sulla base delle informazioni previste dal CCNL Ania, articolate per servizi, le parti si impegnano qualora in futuro ne ricorressero le condizioni, ad incontrarsi per verificare la possibilità di introdurre l’istituto della banca ore previsto dall’art.109 del vigente CCNL Ania.
Nota a verbale 2
La Parti convengono di recepire il punto 2) “Riposi per allattamento” dell’accordo sindacale in tema di responsabilità sociale sottoscritto il 29/3/2012, riportato all’allegato 9 del presente CIA.
Nota a verbale 3
Le Parti concordano di disciplinare lo svolgimento dell’attività lavorativa in modalità “agile” secondo quanto previsto dall’accordo riportato nell’Allegato 11 del presente CIA.

Art. 4 - Orario a tempo parziale
[…]
4.2. Le richieste di passaggio da tempo pieno a tempo parziale potranno essere inoltrate solo da quei lavoratori con contratto a tempo indeterminato per i quali sussistano i seguenti requisiti:
a) abbiano maturato almeno 2 anni di servizio e non siano preposti, al momento della richiesta di passaggio a tempo parziale, ad attività di coordinamento, come indicata agli art. 89 E 117 del vigente CCNL e
b) abbiano la necessità di assistere, perché gravemente ammalati, i genitori, il coniuge, i figli o altri familiari anche non conviventi o
c) abbiano la necessità di accudire figli di età inferiore a 15 anni o
d) abbiano altri gravi e comprovati motivi personali.
La Società si dichiara disponibile ad esaminare le richieste presentate dai Dipendenti, anche quelli esclusi dalla normativa in oggetto, e ad accoglierle in presenza dei requisiti di cui sopra o di altri gravi e comprovati motivi, compatibilmente con le esigenze tecniche, organizzative e produttive aziendali.
4.3. Il numero di lavoratori occupati a tempo parziale, ammessi a norma del precedente punto 4.2, non potrà superare il 25% di tutto il personale Dipendente con contratto a tempo indeterminato, ovvero con contratto a tempo determinato superiore a sei mesi, che abbia superato il periodo di prova ed a cui si applica il vigente CCNL Le parti convengono che, in ogni caso, almeno il 25% del personale con contratto di lavoro a tempo parziale presterà la propria attività lavorativa anche in orario pomeridiano.
4.4. La trasformazione, in caso di accoglimento, verrà attuata entro tre mesi dalla richiesta, purché il Dipendente dichiari la propria disponibilità all'eventuale cambiamento di ufficio e/o delle mansioni per quanto equivalenti.
[…]

Art. 4 bis - Buone prassi di flessibilità oraria
Le Parti riconoscono da un lato la necessità di garantire la professionalità e lo sviluppo delle competenze lavorative e dall’altro la difficoltà che spesso le esigenze di assistenza familiare rappresentano.
Con riferimento alla sperimentazione già fatta nel Gruppo Reale Mutua e al documento condiviso in data 7/11/2013 tra le Società del Gruppo Reale Mutua, GEA e le RSA, le Parti convengono di confermare la gestione dell’orario lavorativo secondo le modalità di seguito elencate.
La personalizzazione dell’orario concordata con il proprio responsabile offre la possibilità al Dipendente con carichi di cura di affrontare e gestire con maggiore flessibilità la conciliazione dei tempi di vita e lavoro. Le Parti convengono che nel caso in cui il/la responsabile e il Dipendente non giungano ad un accordo, la personalizzazione dell’orario non trova applicazione.
Per particolari ed oggettive esigenze, troverà applicazione quanto previsto dall’ultimo capoverso dell’art. 4, pt. 4.2, del vigente CIA.
A) Requisiti
1) Motivazioni:

a) Dipendenti con figli, o minori in affidamento, di età inferiore a 15 anni, anche non stabilmente conviventi con il Dipendente; è richiesta certificazione anagrafica attestante l’età del figlio;
b) Dipendenti in condizione di malattia invalidante o disabilità oppure dipendenti con figli portatori di handicap e, in entrambi i casi, non ricoverati stabilmente presso strutture di assistenza;
c) Dipendenti aventi:
c1) coniuge non legalmente separato o convivente more uxorio che siano stabilmente conviventi con il Dipendente, ovvero
c2) genitori e/o figli anche non stabilmente conviventi con il Dipendente, bisognosi di supporto e di assistenza in quanto affetti da malattie gravi/invalidanti e/o che risultino non autosufficienti anche solo temporaneamente; gli stessi non devono, inoltre, essere ricoverati stabilmente presso strutture di assistenza.
È richiesta la certificazione anagrafica attestante la stabile convivenza del dipendente con la persona bisognosa di assistenza nei casi di cui al punto c1).
La suddetta certificazione anagrafica non è richiesta nei casi di cui al punto c2) per i quali si ritiene sufficiente la residenza o il domicilio nel medesimo comune o in comuni situati a non più di 70 km dal luogo di residenza o dalla sede di lavoro del Dipendente; nel caso in cui la persona bisognosa di assistenza non possa essere assistita quotidianamente, la flessibilità di orario potrà essere concordata a condizione che il Dipendente richieda un orario personalizzato che non preveda la riduzione dell’orario giornaliero, ma almeno un giorno intero di assenza dal lavoro a settimana.
In ogni caso per i punti b) e c) è richiesta la documentazione sanitaria attestante l’infermità della persona bisognosa di assistenza e l’assenza di ricovero come sopra definita.
2) Anzianità aziendale
Aver maturato almeno un anno di servizio.
B) Tipologie
1) Personalizzazione con differente distribuzione oraria o con riduzione di orario:
a) Il Dipendente full time potrà concordare con il proprio responsabile di:
a.1) applicare la personalizzazione dell’orario mantenendo invariato il numero di ore lavorative settimanali (37) con differente distribuzione oraria, oppure
a.2) optare per una riduzione dell’orario settimanale.
b) Il Dipendente che già usufruisce di un orario part time ai sensi dell’art. 4 del vigente CIA potrà concordare con il/la proprio/a responsabile di:
b.1) applicare la personalizzazione dell’orario mantenendo invariato il numero di ore lavorative settimanali con differente distribuzione oraria oppure
b.2) optare per una riduzione o un aumento dell’orario settimanale con una variazione massima in negativo o in positivo di 4 ore settimanali; è fatto salvo in ogni caso il limite minimo di 20 ore di cui al punto D del presente articolo.
2) Personalizzazione con banca del tempo:
In alternativa alle opzioni di cui al punto 1) e sempre che sussistano le motivazioni di cui al punto A-1), il Dipendente potrà concordare con il/la proprio/a responsabile una differente tipologia di orario personalizzato che presenti le seguenti caratteristiche:
a) la variazione è attuata con permessi orari aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalla legge, dal CCNL e dal CIA per ore, mezze giornate, giornate intere e per un massimo di 32 ore complessive per il periodo concordato (di cui al successivo punto C), al netto dei recuperi effettuati nel periodo stesso;
b) le assenze dal lavoro possono essere recuperate con cadenza mensile o quadrimestrale secondo quanto concordato con il responsabile dell’ufficio;
c) la fruizione del permesso deve essere comunicata al responsabile dell’ufficio, che provvederà a comunicarlo alla Direzione Risorse Umane, con un preavviso di almeno 24 ore;
d) il numero massimo di ore accumulabili non può in ogni caso eccedere le 32 ore complessive e le 8 ore nel singolo mese di calendario. Alla scadenza convenuta (di cui al successivo punto C) il saldo delle ore accumulate deve essere pari a 0; qualora residuino ore di permesso non recuperate, sarà effettuata la trattenuta dell’importo corrispondente dalla retribuzione del mese successivo.
C) Durata
In presenza dei requisiti del punto A), il Dipendente ed il suo responsabile concorderanno una personalizzazione oraria per un tempo stabilito, prima della scadenza del quale si incontreranno nuovamente per valutare un eventuale rinnovo o una eventuale variazione dell’orario concordato, anche in funzione di sopravvenute esigenze produttive e/o organizzative dell’ufficio (ad es. modifica delle mansioni e/o di ufficio del dipendente).
Nel caso in cui non sia possibile concordare il rinnovo per esigenze organizzative e/o produttive dell’ufficio, Dipendente e responsabile potranno valutare con la Direzione Risorse Umane la possibilità di un cambiamento di mansioni, purchè equivalenti, nonché di trasferimento a diversa unità produttiva nell’ambito della stessa sede.
In ogni caso, il venir meno delle motivazioni di cui al punto A) determina il ripristino del normale orario lavorativo. Inoltre il Dipendente potrà recedere dalla personalizzazione dell’orario in qualsiasi momento, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo.
D) Disposizioni in materia di orario di lavoro
Le Parti convengono che nel caso di orario personalizzato di cui ai precedenti punti B) 1) e 2), il Dipendente dovrà rispettare le disposizioni in materia di flessibilità oraria previste dal vigente CIA, in quanto compatibili, e in ogni caso dovrà osservare le disposizioni in materia di orario previste dal vigente CCNL; sono fatte salve le specificità derivanti dalla citata personalizzazione, che saranno oggetto di apposita pattuizione.
Resta inteso che nel caso di riduzione oraria di cui ai punti B) 1) a.2) e B) 1) b.2) l’orario minimo settimanale non può essere inferiore a 20 ore.
In ogni caso è fatto divieto di svolgere qualsiasi altra attività lavorativa nell’orario normale di lavoro come definito dall’articolo 4 punto 1 del presente CIA.
E) Limiti percentuali
Il presente articolo potrà riguardare il 10% dei Dipendenti a tempo indeterminato in servizio al 31/12 dell’anno precedente, di cui il 40% ha facoltà di richiedere una riduzione di orario; resta inteso, in ogni caso, che l’applicazione delle varie tipologie di personalizzazione oraria non potrà superare il 30% dei Dipendenti dell’ufficio/raggruppamento uffici di piccole dimensioni, fatto salvo diverso accordo all’interno dell’ufficio.
F) Procedura per la presentazione della richiesta
a) Il/la Dipendente, prima di confrontarsi con il/la proprio/a responsabile in ordine alla possibilità di attuare un orario personalizzato, concordandone l’articolazione e la decorrenza, dovrà darne informazione a Risorse Umane e alla CPO di Blue Assistance;
b) in caso di accordo tra il/la Dipendente ed il/la responsabile, il/la Dipendente dovrà compilare l’apposito modulo che dovrà riportare la firma di entrambi e della CPO, e presentare lo stesso a Risorse Umane, accedendo alla sezione “HR per Te” sulla piattaforma Really;
c) Risorse Umane valuterà la sussistenza dei requisiti richiesti e coinvolgerà la CPO aziendale per una valutazione complessiva della richiesta;
d) Risorse Umane comunicherà al/alla Dipendente ed al/alla responsabile l’esito della valutazione.

Art. 20 - Pari opportunità
20.1 In riferimento all’articolo 49 del vigente CCNL e alla legge 125/91 le Parti convengono di avvalersi della Commissione Paritetica costituita presso Blue Assistance spa.
Tale Commissione si riunirà per tenere sotto osservazione gli aspetti della vita lavorativa relativi allo sviluppo professionale ed al coinvolgimento nei processi formativi e potrà formulare progetti di azioni positive per personale femminile e per personale con disabilità, anche concordando l'intervento di esperti esterni e verificherà gli sviluppi e gli effetti dei progetti realizzati.
20.2 La Commissione si riunirà una volta all'anno con la Direzione e le RSA per informare del proprio lavoro e per discutere dei problemi emersi nel corso delle proprie attività.
20.3
20.4 Le Parti si impegnano, in collaborazione con la citata CPO aziendale, a trovare soluzioni per prevenire, ridurre e ove possibile eliminare le disparità di trattamento eventualmente presenti in azienda (genere, disabilità, orientamento sessuale, età, ecc.). A tal fine sarà previsto tra Direzione Generale, OO.SS. e CPO un incontro annuale per la condivisione dei progressi avvenuti in materia nel corso dell’anno. Tale incontro potrà essere organizzato anche a livello di Gruppo; in tal caso la partecipazione, anziché della CPO, sarà di GEA.
Verrà prestata particolare attenzione al gender pay gap e alla prevenzione delle molestie di genere, anche in collaborazione con gli RLS.
20.5 Le Parti recepiscono il contenuto della “Dichiarazione congiunta Ania/OO.SS. del 14 giugno 2019 in materia di molestie e violenze di genere sui luoghi di lavoro” nell’Allegato 13 del presente contratto.

Art. 21 - Informazione
Fermo quanto previsto dal vigente CCNL e dal presente accordo, l’informazione alla RSA sarà fornita, in formato elettronico, anche:
> trimestralmente, sulla situazione dei distacchi in essere da/presso altre Società del Gruppo;
> annualmente, sullo stato di applicazione dell’art. 4 bis e 19 del presente CIA.