Tipologia: Accordo
Data firma: 3 agosto 2016
Parti: Servizio Bacini montani e Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil
Comparto: Servizio Bacini montani, Trento
Fonte: bacinimontani.provincia.tn.it


Codice di comportamento per l’espletamento delle attribuzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)

Accordo di data 3 agosto 2016, tra il Servizio Bacini montani […] e la Feneal-Uil […], la Filca-Cisl […], la Fillea-Cgil […]
Visto l'allegato B al “Testo unico accordo aziendale Servizio bacini montani di data 3 dicembre 2013”
Si conviene di approvare, in sostituzione dell'allegato B al “Testo unico accordo aziendale Servizio bacini montani di data 3 dicembre 2013” il nuovo “Codice di comportamento per l'espletamento delle attribuzioni di Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) “ allegato al presente accordo.
Letto, approvato e sottoscritto
Trento, 3 agosto 2016

Allegato B
Codice di comportamento per l’espletamento delle attribuzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)

Premesso che si condivide l'opportunità di valutare il maggior coinvolgimento dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza nell'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori, svolta dal Servizio di Prevenzione e Protezione interno del Servizio Bacini montani, le parti concordano di adottare un diverso criterio di individuazione delle unità produttive per quanto attiene allo svolgimento dell'attività di Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza.
In particolare, tenendo conto dell'omogeneità delle attività svolte dalle unità produttive facenti capo agli Uffici di Zona e della specificità dei lavori effettuati presso l'unità produttiva del Cantiere Centrale di Mattarello, con riferimento all'art. 15 del presente Contratto, si concorda di individuare un Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza per l'unità produttiva del Cantiere Centrale di Mattarello e per il personale assegnato direttamente al Servizio; mentre, per le altre 4 unità produttive di Zona del Servizio, si individuano due Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, uno in rappresentanza degli Uffici di Zona 1 e Zona 2 e uno in rappresentanza degli Uffici di Zona 3 e Zona 4.
Fatti salvi tutti i diritti di agibilità nonché le prerogative per come attribuite alla figura del RLS dal TU sulla salute e sicurezza n. 81 del 2008 e ss.mm.ii, le parti concordano che:
1. Ciascun Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza ha diritto, come previsto dall’art. 87 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per Dipendenti delle Imprese Edili ed Affini, a permessi retribuiti per l'espletamento dell’incarico pari a :
a) 8 ore annue nelle aziende o unità produttive fino a 15 dipendenti;
b) 20 ore annue nelle aziende o unità produttive da 16 a 50 dipendenti;
c) 32 ore annue nelle aziende o unità produttive con oltre 50 dipendenti.
Tale monte ore è relativo alle richieste presentate direttamente dal Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza per effettuare visite sui cantieri con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, il Direttore d'Uffìcio o altra persona da lui delegata, per partecipare a riunioni e incontri non direttamente indetti dal Datore di Lavoro - Dirigente di Servizio. Le attività promosse direttamente dal Datore di lavoro, previste dall'art. 50 del DLgs 81/08 e ss.mm., quali ad esempio la Riunione periodica ex art. 35 del TUS, i sopralluoghi congiunti sugli ambienti di lavoro richiesti dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, gli incontri per l'aggiornamento della valutazione dei rischi, la programmazione, la realizzazione e il monitoraggio delle misure preventive aziendali, la valutazione in sede di acquisto di nuovi Dispositivi di protezione individuale, e le altre attività previste ivi compresa la partecipazione a corsi di formazione, rientrano nel normale orario di lavoro.
2. I Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza per ogni informazione e/o chiarimento richiesto a seguito di eventuali segnalazioni a loro pervenute tramite le RSU o altri operai, dovranno assumere le prime informazioni dalla Direzione Lavori o dai rispettivi responsabili di Ufficio o Cantiere Centrale, informandone il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.
3. Nell’espletamento delle proprie attribuzioni il RLS, fatti salvi motivi di urgenza per pericolo grave ed immediato, dovrà preventivamente comunicare al Capo Operai e al Direttore dei Lavori, anche telefonicamente, il luogo della visita, indicando il motivo e la data della stessa con un preavviso di almeno 48 ore. Lo stesso RLS dovrà altresì informare del sopralluogo il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione. Ciò per permettere la presenza al sopralluogo anche del RSPP o del Direttore di Ufficio o di altra persona da loro individuate. Tale visita rientra nel monte ore a disposizione del RLS, di cui al comma 1), escludendo dal computo delle ore il tempo di viaggio necessario a raggiungere il primo cantiere ed il tempo necessario per il rientro dall’ultimo cantiere.
4. I Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza nell'espletamento dell’incarico loro affidato potranno consumare il pasto presso i ristoranti convenzionati o presso le mense aziendali. Si conviene che le spese telefoniche e le indennità chilometriche per l'uso del proprio automezzo, corrisposte quali esigenze di servizio, vengano rimborsate su compilazione degli appositi modelli forniti dal Servizio, che dovranno essere consegnati a fine mese al rispettivo Capo Operai che, dopo averli sottoscritti, li inoltrerà al Servizio.
5. I Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza autorizzano il Servizio a divulgare i rispettivi indirizzi e numeri telefonici privati a tutto il personale del Servizio.
6. Per tutto il personale eletto nelle Rappresentanze Sindacali Unitarie, il Datore di lavoro garantisce la formazione minima di 4 ore annue come per gli RLS, posto che tali figure rappresentano i referenti e interlocutori privilegiati nelle squadre dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza.