Tipologia: Accordo aziendale
Data firma: 18 ottobre 2019
Parti: Servizio Bacini montani e Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil, RSU
Comparti: Servizio Bacini montani, Trento
Fonte: bacinimontani.provincia.tn.it

Sommario:

 

Art. 1 Orario di lavoro
Art. 2 CIG sospensione invernale
Art. 3 CIG riduzione
Art. 4 Emergenze di protezione civile
Art. 5 Ferie
Art. 6 Festività del Patrono
Art. 7 Mensa
Art. 8 Indennità di trasferta
Art. 9 Trasporti
Art. 10 Premio di produttività
Art. 11 Premio di anzianità di servizio
Art. 12 Premio di professionalità e presenza aggiuntivo
Art. 13 Vestiario
Art. 14 Relazioni sindacali
Art. 15 Unità produttive

 

Art. 16 Permessi sindacali
Art. 17 Classificazione dei lavoratori
Art. 18 Capi operai e loro vice
Art. 19 Indennità particolari
Art. 20 Anticipazione del trattamento di fine rapporto
Art. 21 Congedi e permessi parentali
Art. 22 Codice di comportamento
Art. 23 Decorrenza e durata
Allegati
Allegato A Mansionario del servizio bacini montani e criteri per l’attribuzione delle qualifiche (approvato con accordo di data 18 dicembre 2015)
Allegato B Codice di comportamento per l’espletamento delle attribuzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) (approvato con accordo di data 3 agosto 2016)


Testo unico accordo aziendale servizio bacini montani di data 18 ottobre 2019

Art. 1 Orario di lavoro
L’orario di lavoro è di 40 ore settimanali ripartite su cinque giorni per settimana, dal lunedì al venerdì.
È concessa una pausa di 15 minuti, entro le prime due ore di lavoro, per consentire ai lavoratori di ristorarsi.
L’orario di lavoro inizia dal punto di apprestamento del cantiere, considerando di norma come tale il luogo della struttura spogliatoio o box di deposito delle attrezzature e degli strumenti di lavoro.
A decorrere dal primo lunedì di dicembre e fino alla data di sospensione per CIG (e comunque per un periodo massimo di 6 settimane), l’orario di lavoro per i cantieri operativi esterni è ridotto a 35 ore settimanali pari a 7 ore giornaliere. Al fine del raggiungimento delle 40 ore, sono utilizzate le ore di permesso per riposi contrattuali o, in caso di mancanza, di ferie. In deroga a quanto contrattualmente previsto in materia, e solo per questo periodo, il premio presenza sarà corrisposto in misura intera qualora, nella giornata, siano effettuate sette ore di lavoro.

Art. 2 CIG sospensione invernale
Durante la sospensione invernale dei lavori con intervento della CIG, i dipendenti possono essere richiamati in servizio per prendere parte a corsi di formazione, per gli obblighi di sorveglianza sanitaria, per interventi di protezione civile o per lo svolgimento di altre attività lavorative. In riferimento ai corsi di formazione per l'adeguamento delle competenze in materia di salute e sicurezza (ex accordo Stato-Regioni), nonché per gli obblighi derivanti dalla sorveglianza sanitaria, le parti concordano che il Servizio Bacini montani si impegna a darne comunicazione con preavviso di almeno 5 giorni, ed i lavoratori chiamati saranno retribuiti con le normali competenze.

Art. 3 CIG riduzione
In caso di intemperie si conviene quanto segue: gli operai si tratterranno in cantiere fino alle ore 10 nel caso in cui il cantiere si appoggi a punti di ristoro esterni e generalmente fino alle ore 13 (orario comprensivo dell'ora necessaria alla consumazione del pasto) in caso di cantieri organizzati con mensa aziendale. Successivamente a tali orari gli operai abbandoneranno il cantiere nel caso in cui il maltempo non consenta la ripresa dell’attività lavorativa. Tali orari potranno essere modificati dalla Direzione Lavori per motivate esigenze di servizio.
Nelle giornate di sospensione dei lavori per maltempo con intervento della Cassa integrazione guadagni (CIG riduzione), il lavoratore deve essere reperibile durante l’orario normale di lavoro e, qualora richiesto da parte dell’azienda, rientrare in servizio per esigenze di protezione civile e pronto intervento, previa informazione preventiva prima della sospensione dell’attività lavorativa.

Art. 4 Emergenze di protezione civile
In casi di emergenza per calamità pubbliche il lavoratore chiamato a presentare la propria opera anche in ore o giorni oltre l’orario di lavoro contrattuale, non può rifiutarsi se non per gravi motivi.
In riferimento al Sistema di Allerta Provinciale (SAP) approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 972 di data 13/05/2005, qualora il Dirigente generale del Dipartimento Protezione civile provveda all’emissione di un “Avviso di allerta moderata”, che “richiede la reperibilità di tutte le forze di protezione civile e la predisposizione di tutti i mezzi e gli strumenti utili a fronteggiare l’evento atteso”, ai dipendenti che non siano in servizio può essere richiesta una prestazione lavorativa straordinaria in giornate non lavorative oppure in prosecuzione del normale orario di lavoro.
Pertanto, in seguito all’emissione di un avviso di allerta meteo, previa informazione preventiva prima della sospensione dell’attività lavorativa o con altri mezzi di comunicazione, il lavoratore si impegna ad essere disponibile per l’attività di protezione civile.

Art. 5 Ferie
[…] Le ferie devono essere usufruite entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di maturazione. In caso di sospensione invernale dei lavori con intervento della Cassa integrazione guadagni, il godimento delle ferie dell’anno precedente può essere posticipato al momento della cessazione della C.I.G. coincidente con la ripresa dell’attività lavorativa, anziché essere effettuato all’inizio della sospensione invernale.

Art. 7 Mensa
In deroga a quanto previsto dal contratto provinciale (che prevede la compartecipazione del lavoratore alla spesa del pasto in caso di appoggio a punti di ristoro esterni), ai lavoratori viene garantito il diritto al godimento gratuito dell’alloggio e dei pasti nelle apposite mense di cantiere o attraverso appoggio a punti di ristoro esterni. Nei casi in cui tale diritto per cause del tutto eccezionali, urgenti e provvisorie (assoluta impossibilità di allestimento della mensa, mancanza di punti di appoggio nella zona o ritardo nella predisposizione delle convenzioni con i punti di ristoro) non possa essere garantito, al lavoratore spetta il compenso economico indicato alla lettera A-b) del trattamento mensa previsto dal CCPL.
Ai lavoratori che non pernottano in cantiere, spetta il godimento gratuito del pranzo, con esclusione quindi del godimento della cena o di altre indennità sostitutive ad essa riferite.
In caso di mensa aziendale aperta anche all’utenza esterna, al lavoratore che non usufruisce del trattamento di mensa spetta l’indennità sostitutiva di mensa di cui alla lettera A-d) del CCPL.

Art. 8 Indennità di trasferta
Il Servizio si impegna, per quanto possibile, a formare squadre omogenee tenendo conto della dimora dei lavoratori.
[…]

Art. 13 Vestiario
Il Servizio Bacini montani si impegna a fornire al personale adeguato abbigliamento da lavoro sulla base delle necessità. In relazione alla dotazione già fornita, ulteriori forniture saranno effettuate previa consegna dell’abbigliamento usato e deteriorato.

Art. 14 Relazioni sindacali
Le parti si impegnano ad incontrarsi almeno una volta all’anno, di norma entro il mese di aprile. Nell’ambito dell’incontro il Servizio Bacini montani fornirà informazioni in merito ai seguenti aspetti:
programma lavori
stanziamenti di bilancio
questioni generali attinenti alla sicurezza sul lavoro
inquadramento professionale.

Art. 15 Unità produttive
Per le finalità di cui al CCNL e dello Statuto dei Lavoratori, nell’ambito del Servizio Bacini montani sono individuate le seguenti Unità produttive:
Ufficio di Zona 1
Ufficio di Zona 2
Ufficio di Zona 3
Ufficio di Zona 4
Cantiere Centrale di Mattarello

Art. 16 Permessi sindacali
[…]
b) Permessi RLS (rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza)(art. 87 CCNL):
• per unità produttive fino a 15 dipendenti: 8 ore annue
• per unità produttive da 16 a 50 dipendenti: 20 ore annue
• per unità produttive oltre 50 dipendenti: 32 ore annue
[…]
d) Permessi per assemblee sindacali (art. 104 CCNL): 10 ore annue
[…]

Art. 19 Indennità particolari
Nell’ambito del Servizio, considerate le particolari mansioni svolte da alcune figure di operai, sono riconosciute delle indennità particolari, anche a titolo di superminimo individuale, come di seguito specificato.
1) Al personale, individuato con apposito ordine di servizio (comunicato per norma anche alle RLS) nella figura di “preposto” e “addetto al servizio di prevenzione e protezione” ai sensi degli articoli 19 e 31 del D.Lgs n. 81/2008”, è corrisposta una specifica “indennità sicurezza” calcolata ed erogata con i criteri e le modalità già previste per il personale provinciale che riveste la figura di “preposto” (Capo IV dell’Allegato E/3 al CCPL 2002-2005 dei dipendenti provinciali sottoscritto in data 25 gennaio 2012).
2) Al personale inquadrato al IV0 livello che svolge mansioni di “addetto ai servizi di bioingegneria” e “addetto al servizio di prevenzione e protezione” è riconosciuta la seguente indennità:
a) una quota fissa di euro 0,5 orari lordi, a titolo di superminimo;
b) una quota aggiuntiva, variabile fino ad un massimo, a regime, di euro 1.500,00 all’anno, quantificata a consuntivo sulla base dei seguenti parametri:
c) valutazione dell’attività svolta nell’anno precedente effettuata dal Dirigente del Servizio per “l’addetto al servizio di prevenzione e protezione” e dal direttore dell’ufficio di assegnazione per gli “addetti ai lavori di bioingegneria”, con particolare riferimento all’attività dei rilievi connessi e dei monitoraggi del SIBAM (Sistema Informativo dei Bacini Montani);
d) importo dell’indennità tecnica attribuibile sulla base dei parametri individuati per il personale tecnico provinciale (Capo IV dell’Allegato E/3 al CCPL 2002-2005 dei dipendenti provinciali sottoscritto in data 25 gennaio 2012).
La quota fissa è corrisposta mensilmente, mentre la quota aggiuntiva è corrisposta a consuntivo dopo la quantificazione delle indennità tecniche previste per il personale provinciale.
3) Al personale che, durante il periodo invernale, viene distaccato presso il Servizio Gestione Strade ai sensi dell’art. 8 bis della LP 8/6/1987 n. 10, è riconosciuto un superminimo individuale pari ad 1 euro lordo orario, limitatamente alle ore svolte durante il distacco. Al personale individuato come coordinatore degli operai distaccati presso il Servizio Gestione Strade, è riconosciuto un superminimo individuale pari ad 1,5 euro lordi orari, limitatamente al periodo in cui si svolge il distacco.
4) Al personale individuato con apposito ordine di servizio (comunicato anche alle RLS) nella figura di “formatore/istruttore interno” del Servizio, è corrisposta una specifica “indennità formatori” pari a 12 euro giornaliere, limitatamente alle giornate di svolgimento di tale attività desumibili dalla modulistica che attesta il corso di formazione interno.

Art. 21 Congedi e permessi parentali
[…]
Visto l’art. 5.2 del CCPL 27 febbraio 2018 (part time post partum), al fine di consentire alle lavoratrici ed ai lavoratori assunti a tempo indeterminato l’assistenza al bambino fino al compimento del terzo anno di età, saranno accolte le richieste di trasformazione temporanee del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale da parte del genitore, fino ad un numero massimo di tre richieste contemporanee.

Trento, 18 ottobre 2019