Tipologia: Ipotesi di accordo RLS
Data firma: 28 novembre 2017
Validità: quadriennale
Parti: MPS e OO.SS.
Settori: Credito Assicurazione, MPS
Fonte: fabimps.it


Ipotesi di accordo

In Siena, in data 28.11.2017, ai sensi e per gli effetti degli art. 47 e 50 del D. Lgs n. 81 del 09 aprile 2008 - Attribuzioni del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza - e dell’accordo siglato tra Abi e OSL il 04 febbraio 2016, la Banca Monte dei Paschi di Siena anche in qualità di Capogruppo, MPS Capital Services Banca per le Imprese spa, MPS Leasing e Factoring spa, Consorzio Operativo di Gruppo e Widiba spa e le Delegazioni Sindacali del Gruppo BMPS

Premesso che:
L’accordo siglato con Abi il 04 febbraio 2016 e la successiva integrazione del 16 marzo 2016, rinviano alla sfera aziendale la definizione di alcuni aspetti attinenti i seguenti argomenti:
• gli ambiti territoriali nei quali sono distribuiti i Rappresentanti;
• la possibilità, in coerenza con quanto indicato dalla Commissione Ministeriale di cui all’art.12 del D.LGS n. 81/08 nell’interpello n.17/2014, che presso i Gruppi Bancari con oltre 4000 lavoratori possa essere prevista, con specifico accordo con le Organizzazioni Sindacali, l’istituzione di RLS di Gruppo.
L’accordo ha inoltre definito la dotazione di permessi spettanti per l’esercizio delle funzioni e le materie oggetto della formazione.
le parti convengono che:
• Le premesse costituiscono parte integrante dell’accordo.
• Con il presente Verbale di Accordo le parti intendono istituire i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (di seguito RLS) di Gruppo ai sensi di quanto previsto dall’Art.3 c.4 del citato Accordo Nazionale del 4 febbraio 2016.
• Per l’esercizio delle proprie funzioni il RLS accede ai luoghi di lavoro così come consentito dalla normativa vigente (art. 5/I° co Accordo Abi cit). Nei confronti dell’azienda di appartenenza il RLS comunica gli spostamenti necessari ai fini dell’autorizzazione all’utilizzo del mezzo più idoneo.
• Dopo le visite ai luoghi di lavoro, al fine di agevolare l’eventuale attivazione di interventi i RLS avranno cura di comunicare tempestivamente al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione eventuali segnalazioni.
• In attuazione di quanto previsto dall’art. 47, comma 5, e dall’art. 50, commi 2 e 3, del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, l’azienda di appartenenza fornisce ai RLS i mezzi e gli spazi necessari per l’espletamento delle relative funzioni, quali la facoltà di affissione di comunicati in un albo accessibile a tutti i lavoratori, la possibilità di effettuare comunicazioni telefoniche, via mail e fax, nonché l’utilizzo - su richiesta e laddove esistenti - dei locali per le RSA
• Per favorire la consultazione e la condivisione dei documenti, quali verbali art. 35 e art.50 e bozza del DVR, l’Azienda metterà a disposizione apposita repository a cui saranno abilitati i RLS all’atto della nomina e per tutta la durata dell’incarico, ognuno in funzione del proprio ambito di competenza.
• Il numero calcolato come disposto dall’art. 3 dell’accordo di settore sul tema sottoscritto in data 04.02.2016 prevede per il Gruppo BMPS n. 33 RLS di Gruppo (n. 30 + 3 di Gruppo). Valutate le implicazioni emerse nello svolgimento delle attività dei RLS e tenuto conto delle mutate competenze territoriali connesse alla ristrutturazione organizzativa dell’Azienda, per garantire una equa distribuzione sul territorio, coerente con l’organizzazione del Gruppo MPS, si conviene di prevedere la seguente articolazione territoriale dei “Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza” che saranno definiti come di seguito indicato con la determinazione che nell’ambito territoriale di riferimento il RLS ricoprirà il ruolo anche per le consedenti strutture delle Capogruppo Bancaria e delle Società del Gruppo ad eccezione della piazza di Siena:
1. Siena Capogruppo Bancaria e Aziende del Gruppo n. 2 RLS
2. Siena Consorzio Operativo n. 1 RLS
3. Area Territoriale Toscana n. 5 RLS:

1 Provincia di Siena, Grosseto e Arezzo
1 Ambito Firenze 1 (cfr allegato)
1 Ambito Firenze 2 (cfr allegato) e Province di Prato e Pistoia
1 Province di Livorno Pisa
1 Province di Lucca/Massa
4. Area Territoriale Nord Ovest n. 6 RLS :
1 Ambito Milano 1(cfr allegato) e Provincia di Monza Brianza
1 Ambito Milano 2 (cfr allegato)
1 Ambito Milano 3 (cfr allegato)
1 Ambito Milano 4 (cfr allegato)
1 Province di Como, Lecco, Lodi, Pavia, Varese, Sondrio, Bergamo e Brescia.
1 Regioni Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria
5. Area Territoriale Antonveneta n. 4 RLS:
1 Province di Treviso, Belluno, Trieste, Pordenone, Gorizia, Udine, Bolzano e Trento
1 Province di Venezia, Verona, Vicenza e Rovigo
1 Ambito Padova 1 (cfr allegato)
1 Ambito Padova 2(cfr allegato)
6. Area Territoriale Lombardia Sud e Emilia Romagna n. 3 RLS:
1 Province di Reggio Emilia, Modena, Parma, Piacenza, Ferrara, Bologna, Ravenna, Forlì Cesena e Rimini
1 Province di Mantova e Cremona
1 Regione Marche
7. Area Territoriale Centro e Sardegna n. 5 RLS così distribuiti:
1 Province di Latina, Frosinone, Viterbo e Rieti
1 Ambito Roma 1 (cfr allegato) e Regione Sardegna
1 Ambito Roma 2(cfr allegato)
1 Ambito Roma 3 (cfr allegato)
1 Regioni Umbria, Abruzzo e Molise
8. Area Territoriale Sud e Sicilia n. 7 RLS:
1 Province di Salerno, Benevento e Avellino
1 Province di Napoli e Caserta
1 Province di Bari e Foggia e Regione Basilicata
1 Province di Taranto, Brindisi e Lecce
1 Province di Caltanissetta, Palermo, Trapani e Agrigento
1 Province di Enna, Catania, Messina, Siracusa e Ragusa
1 Regione Calabria
Totale dei rappresentanti n. 33
Il RLS competente sul territorio dovrà avere sede di lavoro nell’ambito di competenza o in casi del tutto eccezionali nell’ambito adiacente; il trasferimento, a richiesta del RLS, al di fuori dell’ambito territoriale di riferimento comporterà la cessazione del mandato.
1) Le aziende del Gruppo forniranno alle Organizzazioni Sindacali la collaborazione ed i necessari permessi ai membri dei Comitati Elettorali al fine di assicurare il regolare svolgimento delle consultazioni elettorali così come previsto all’art. 4 dell’accordo del 04.02.16. Le prime elezioni saranno indette unitariamente a cura delle Delegazioni Sindacali di Gruppo firmatarie dell’Accordo RLS, entro 60 giorni dalla data del medesimo. A tal fine l’Azienda oltre a mettere a disposizione i mezzi necessari per la realizzazione delle elezioni, al fine di consentire un più rapido espletamento delle relative attività, valuterà la possibilità di utilizzare la Intranet aziendale per agevolare le operazioni di voto. Le OO.SS. firmatarie predisporranno apposito Regolamento per lo svolgimento delle elezioni che sarà inviato all’Azienda entro 20 giorni dalla firma dell’accordo. I RLS che risulteranno eletti rimarranno in carica per quattro anni e in caso di cessazione del mandato si procederà a nuove elezioni entro un mese dalla presentazione dei nuovi candidati.
2) In conformità alle previsioni di cui all’Accordo Abi del 04 febbraio 2016 art. 6 per l’espletamento del mandato ad ogni Rappresentante per la Sicurezza viene riconosciuto un numero massimo di 50 ore di permesso all’anno.
> In via sperimentale, dal predetto monte ore sono esclusi i tempi di viaggio strettamente necessari per recarsi nei luoghi di lavoro ove si esegue l’accesso laddove gli stessi si trovino al di fuori del comune ove è situata la sede di lavoro del Rappresentante. Laddove, invece, i luoghi ove si esegue l’accesso siano nell’ambito dello stesso Comune ove è situata la sede di lavoro dei RLS ma si tratti dei Centri Urbani di Roma, Milano, Napoli, Firenze e Torino i tempi di viaggio ne rimangono comunque esclusi. I permessi eventualmente non fruiti nell’anno di competenza, sono utilizzabili da parte di ciascun RLS fino al 1° quadrimestre dell’anno successivo entro il limite massimo di 10 ore.
> La segnalazione delle assenze dovrà essere inserita in GERIP nei tempi e nei modi previsti dalla normativa di riferimento (punto 2.8 e seguenti del Doc. 493).
> Le richieste di permesso sia per l’assenza dal posto di lavoro che per l’eventuale utilizzo dell’auto propria devono essere comunicate per iscritto dal RLS alla funzione aziendale competente, così come individuata nella normativa aziendale tempo per tempo vigente, con un preavviso, di norma, di almeno una intera giornata lavorativa, salvo i casi di intervento immediato per eventi criminosi, infortuni gravi e comunque in ogni situazione di particolare ed evidente gravità ed urgenza. In questo unico caso potrà essere utilizzata la prevista causale di assenza per improrogabilità ed urgenza.
> In ottemperanza alle previsioni di cui all’art. 5 del già citato Accordo Abi 04.02.16 in materia di concorso nelle spese effettivamente sostenute dal RLS, l’Azienda di appartenenza riconosce allo stesso per l’esercizio delle predette attribuzioni il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate fino a concorrenza degli importi massimi previsti, per l’ipotesi di missioni del personale, dalla normativa aziendale tempo per tempo vigente.
> In particolare in caso di accesso presso diversa unità organizzativa situata in ambiti dove sia possibile utilizzare i mezzi pubblici verrà rimborsato esclusivamente il costo del mezzo pubblico utilizzato.
> In caso di accesso a luoghi di lavoro situati in località non adeguatamente servite dai mezzi pubblici, l’utilizzo dell’auto propria deve essere preventivamente autorizzato dall’azienda. In tal caso sarà garantita la copertura assicurativa Kasko alle condizioni tempo per tempo vigenti per il personale che utilizza l’autovettura di proprietà per ragioni di servizio. L’autorizzazione dell’Azienda può essere concessa anche per gli interventi degli RLS in caso di evento criminoso e infortunio grave per i quali l’art. 6 comma 4 dell’accordo nazionale 4/2/2016 permette la riduzione del preavviso.
> Per ogni ulteriore necessità è comunque opportuno fare riferimento al documento normativo di riferimento per le missioni del personale.
3) Non rientrano nel plafond di cui al punto precedente i permessi concessi per l’espletamento dei compiti sotto riportati:
o consultazione preventiva e tempestiva in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell'Azienda ovvero unità produttiva;
o consultazione sulla designazione degli addetti al servizio di prevenzione, all'attività di prevenzione incendi, al pronto soccorso, alla evacuazione dei lavoratori;
o consultazione in merito all'organizzazione della formazione di cui all'art. 37 del D. Lgs. 81/08;
o formulazione di osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle Autorità competenti;
o partecipazione alla riunione periodica di cui all'art. 35 del D.Lgs. 81/08.
o partecipazione alle riunioni di consultazione di cui all'art. 50 del D.Lgs. 81/08
Anche in occasione degli incontri di cui agli art. 35 e 50 del D. Lgs. 81/08 presso la Capogruppo Bancaria le richieste devono attenersi alla normativa relativa alle missioni, di cui al documento dedicato.
L’incontro di cui all’art. 35 del D. Lgs. 81 dovrà essere convocato, almeno una volta all’anno, al massimo entro il giorno 1 dicembre di ogni anno. Compatibilmente e nel rispetto dell’esercizio delle proprie funzioni, i RLS hanno cura di esercitare le agibilità loro riservate per Legge e per contratto (permessi, missioni, etc) in coerenza con le politiche aziendali tempo per tempo vigenti per tutto il personale del Gruppo.
La Capogruppo provvederà alla erogazione degli interventi formativi, così come sono stati previsti dagli Art. 7 e 8 dell’Accordo 04.02.16, nel rispetto dei contenuti minimi indicati dall’Art. 37 del D. Lgs. 81/08 e valutando le eventuali proposte che perverranno dai RLS. Quanto ai contenuti dei corsi, ferme le citate previsioni del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, nonché all’Accordo Stato-Regioni del 21 Dicembre 2011, vengono trattati rischi specifici, ivi compresi il rischio rapina e lo stress lavoro-correlato. Gli interventi formativi rientreranno prioritariamente tra quelli previsti da FBA e saranno previste due sessioni formative ogni anno onde permettere eventuali recuperi. La formazione in ingresso per i RLS di nuova nomina sarà effettuata indicativamente entro due mesi dall’assunzione dell’incarico.
L’azienda di appartenenza si impegna ad informare preventivamente il RLS nei casi di installazione di misure antirapina, che comportino modifiche al documento di valutazione dei rischi di cui all’art. 28 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81.
L’azienda considera il “rischio rapina” e il “rischio stress lavoro correlato” ai fini del documento di valutazione dei rischi di cui all'art. 28 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81.
Il presente accordo andrà a scadere tra quattro anni e si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno qualora non intervenga disdetta da una delle parti almeno tre mesi prima della scadenza. Per quanto non previsto nel presente accordo si rimanda alle previsioni contenute nel D. Lgs. 81/08 e nell’accordo Abi del 4 febbraio 2016.
L’efficacia della presente ipotesi di accordo è subordinata all’approvazione dei competenti organi.

Siena, 28.11.2017