Roma lì 14 Luglio 2023

 A TUTTE LE STRUTTURE


Nota UIL sulla Comunicazione dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, in merito alla "Tutela dei lavoratori sul rischio legato ai danni da calore


L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha inviato, oggi, agli Ispettorati interregionali e territoriali una comunicazione in merito alla “Tutela dei lavoratori sul rischio legato ai danni da calore”, rinviando ai contenuti delle note pubblicate gli scorsi anni (n. 4639 del 02/07/2021, n. 3783 del 22/06/2022 e n. 4753 del 26/07/2022 - indicazioni operative).
Con questa comunicazione (che alleghiamo alla presente), l’INL, in ragione delle difficili condizioni climatiche in atto, ha voluto richiamare l’attenzione degli uffici interregionali e territoriali sulla necessità di tutelare i lavoratori e le lavoratrici per i rischi legati ai danni di calore, sia in fase di vigilanza ispettiva che in occasione delle attività di informazione e prevenzione da rivolgere ai datori di lavoro e alle lavoratrici e ai lavoratori.
Rispetto alla valutazione del rischio da calore che, come noto, insieme a tutti gli altri, rientra anch’esso nell’ambito della valutazione dei rischi (di cui all’art. 28 del d.lgs. n. 81/2008) e che richiede l’individuazione e l’adozione, da parte del datore di lavoro, di misure di prevenzione e protezione, la comunicazione dell’INL richiama ai seguenti strumenti e metodologie (link e riferimenti presenti nella comunicazione):
• La sezione “Microclima” del Portale Agenti Fisici (PAF);
• La sezione “Stress termico” dell’INAIL;
• Il Sito internet “Worklimate”;
• La “Guida informativa per la gestione del rischio caldo” dell’INAIL (ed. 2022), che alleghiamo alla presente (ALL. 1);
• La pubblicazione “Heat at work - Guidance for workplaces” (Esposizione al calore sul lavoro: orientamenti per i luoghi di lavoro) dell’EU-OSHA, di cui alleghiamo il testo tradotto in italiano (ALL. 2).
Ciò premesso, resta ferma la possibilità per le aziende, nel caso di temperature elevate (oltre i 35° centigradi) registrate dai bollettini meteo o “percepite” in ragione della particolare tipologia di lavorazioni in atto, di richiedere la cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO) evocando la causale “eventi meteo” e poter sospendere o ridurre, quindi, l’attività lavorativa.
Si precisa, comunque, che “indipendentemente dalle temperature rilevate, la CIGO è riconosciuta in tutti i casi in cui il responsabile della sicurezza dell’azienda dispone la sospensione delle lavorazioni in quanto ritiene sussistano rischi o pericoli per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi i casi in cui le sospensioni siano dovete a temperature eccessive. (circolare Inps n. 139/2016 e messaggio Hermes Inps n. 1856/2017)”.
Infine, viene ricordato come sia possibile, da parte degli Ispettori degli Uffici interregionali e territoriali, procedere alla sospensione dell’attività lavorativa, nei casi in cui si osservi una carenza della valutazione del rischio da calore (ove applicabile) e delle misure di prevenzione e protezione previste, ove invece previste e che, coerentemente, la ripresa delle lavorazioni interessate dovrà essere condizionata all’adozione di tutte le misure necessarie atte ad evitare/ridurre il rischio.
 

Allegati
Guida informativa per la gestione del rischio caldo” dell’INAIL (ed. 2022)

Heat at work - Guidance for workplaces