Accordo fra Ministero della Salute e INAIL per consentire ad INAIL il rimborso delle spese sostenute relativamente agli infortuni di lavoratori in Paesi aderenti ai Regolamenti (CE) n. 883/2004 e n. 987/2009 e s.m.i.
 

INDICE
Premesse
Art. 1 - Oggetto
Art. 2 - Impegni tra le Parti
Art. 3 - Versamento delle somme erogate dall’INAIL per spese sanitarie ai fini dei rimborsi agli Stati creditori
Art. 4 - Termini
Art. 5 - Trattamento dei dati
Art. 6 - Modifiche
Art. 7 - Decorrenza
Art. 8 - Forma dell’Accordo
Art. 9 - Registrazione


Il Ministero della Salute, Direzione generale della programmazione sanitaria - codice fiscale 97618930586 - con sede legale in Roma, Via Giorgio Ribotta n. 5, in persona del Direttore generale, dott. Stefano Lorusso

e

L’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro - *** - con sede legale in Roma, Via IV Novembre n. 144, di seguito denominato INAIL, in persona del Presidente Franco Bettoni
di seguito congiuntamente le parti
 

premesso che:

• in conformità al Regolamento (CE) n. 883/2004 e al Regolamento (CE) n. 987/2009 e s.m.i. sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, l’INAIL e il Ministero della Salute partecipano al progetto EESSI (Electronic Exchange of Social Security Information - Scambio elettronico di informazioni in materia di sicurezza sociale) in qualità di istituzioni nazionali competenti, al fine di assicurare la trasmissione per via elettronica delle informazioni in materia di sicurezza sociale tra le istituzioni e gli organismi di collegamento dei Paesi dell’UE, dei Paesi aderenti al SEE (Islanda, Norvegia e Liechtenstein) e della Svizzera, mediante scambi telematici di documenti elettronici strutturati (SED - Structured Electronics Documents), inseriti all’interno di flussi di lavoro standardizzati (BUC - Business Use Cases);
• dall’entrata in produzione del sistema EESSI con la piattaforma RINA ( Reference Implementation National Applications) tutte le comunicazioni tra amministrazioni nazionali su fascicoli riguardanti la sicurezza sociale in ambito transfrontaliero hanno luogo attraverso il sistema predetto e, pertanto, le istituzioni competenti sono obbligate a scambiare documenti elettronici strutturati (SED) secondo procedure concordate (BUC);
• l’art. 66 del Regolamento (CE) n. 987/2009 prevede al paragrafo 1 che "... Una contestazione relativa a uno specifico credito non deve essere di ostacolo al rimborso di uno o più altri crediti. ”;
• l’art. 67 del Regolamento (CE) n. 987/2009 prevede al paragrafo 1 che “I crediti stabiliti sulla base delle spese effettivamente sostenute devono essere presentati all'organismo di collegamento dello Stato membro debitore entro i dodici mesi seguenti la fine del semestre civile durante il quale tali crediti sono stati iscritti nella contabilità dell'istituzione creditrice. ”;
• l’art. 67 del Regolamento (CE) n. 987/2009 prevede al paragrafo 5 che “I crediti sono pagati all'organismo di collegamento dello Stato membro creditore di cui all'art. 66 del regolamento di applicazione dall'istituzione debitrice entro i diciotto mesi seguenti la fine del mese durante il quale sono stati presentati all'organismo di collegamento dello Stato membro debitore. ”;
• l’art. 67 del Regolamento (CE) n. 987/2009 prevede al paragrafo 6 che “ Le contestazioni relative a un credito sono risolte al più tardi entro i 36 mesi seguenti il mese durante il quale il credito è stato presentato”;
• l’art. 67 del Regolamento (CE) n. 987/2009 prevede al paragrafo 7 che “ La commissione di controllo dei conti agevola la chiusura definitiva dei conti nei casi in cui non sia stata possibile giungere ad una composizione nel periodo di cui al paragrafo 6 e, su richiesta giustificata di una delle parti, formula un parere in merito ad una contestazione entro i sei mesi seguenti il mese in cui è stata adita”;
• l’art. 68 del Regolamento (CE) n. 987/2009 prevede al paragrafo 1 che “ A decorrere dalla fine del periodo di 18 mesi di cui all'articolo 67, paragrafo 1, del regolamento di applicazione, l'istituzione creditrice può applicare un interesse sui crediti da liquidare ”;
• la decisione della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale n. S11 del 9 dicembre 2020 riguardante le procedure di rimborso relative all’attuazione degli articoli 35 e 41 del Regolamento (CE) n. 883/2004, nel prevedere che i rimborsi tra le istituzioni, se non altrimenti concordato, devono essere effettuati rapidamente e in modo efficiente così da evitare l’accumulo di crediti non liquidati per lunghi periodi, e che l’istituzione che chiede un rimborso in base alle spese effettivamente sostenute presenti la richiesta al più tardi entro il termine di cui all’articolo 67, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n.987/2009 (di seguito “Regolamento di applicazione”) e che l’istituzione che riceve la richiesta di rimborso ne garantisca il pagamento entro il termine di cui all’art. 67, paragrafo 5, del Regolamento di applicazione, ma anche prima di tale termine se ne ha la possibilità;
• la Riforma sanitaria prevista dalla legge n. 833/1978 ha istituito il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) al quale è stata attribuita la competenza generale per l’assistenza sanitaria ai cittadini, compresi gli infortunati sul lavoro e i tecnopatici, trasferendo allo stesso i compiti e le funzioni fino ad allora svolti dall’INAIL in favore dei propri assicurati mantenendo a carico dell’Inail la fornitura delle protesi ed i connessi processi riabilitativi;
• secondo il principio stabilito dal nuovo sistema di trasmissione dati, l’istituzione che autorizza la prestazione deve provvedere al pagamento e che, pertanto, nel caso di un assicurato INAIL che si infortuni in uno Stato aderente ai Regolamenti comunitari e che abbia diritto alle cure presso il medesimo Stato, l’INAIL quale istituzione competente nel settore AWOD (infortuni sul lavoro e malattie professionali) deve provvedere ai rimborsi anche per le prestazioni sanitarie di competenza del Servizio Sanitario Nazionale;
• nel caso di prestazioni sanitarie erogate da uno Stato dell’UE, da uno Stato aderente al SEE (Islanda, Norvegia e Liechtenstein) e dalla Svizzera a favore di un assicurato avente diritto, il rimborso degli oneri delle predette prestazioni, fino all’introduzione del sistema EESSI, veniva effettuato dal Ministero della Salute, ai sensi della citata Riforma e in qualità di organismo di collegamento ai sensi del Regolamento (CE) n. 883/2004 per il settore sanitario;
•a seguito dell’entrata in vigore del sistema EESSI, l’INAIL è l’istituzione competente in via esclusiva ad effettuare i rimborsi degli oneri connessi alle prestazioni per infortuni sul lavoro e malattia professionale, compresi quelli di natura sanitaria;
• l’INAIL e il Ministero della Salute convengono - ai sensi dell’articolo 15 della Legge n. 241/1990 - di definire le modalità operative di seguito indicate, al fine di regolare il flusso informativo e finanziario dei rimborsi che devono essere effettuati dall’INAIL per conto del Ministero della Salute relativamente agli infortuni e le malattie professionali di lavoratori in Paesi aderenti ai Regolamenti (CE) n. 883/2004 e n. 987/2009 e s.m.i.;
 

Tanto premesso, si conviene

Art. 1
Oggetto

Il presente Accordo regola il rimborso per il tramite dell’INAIL delle spese di competenza del Ministero della Salute, ai sensi della legge n. 833/1978, anticipate da Stati aderenti al Regolamento (CE) n. 883/2004 e al Regolamento (CE) n. 987/2009 per prestazioni sanitarie derivanti da infortunio sul lavoro e malattia professionale, in favore di soggetti aventi diritto a riceverle.
 

Art. 2
Impegni tra le Parti

1. L’INAIL è tenuto ad inviare tramite PEC al Ministero della Salute i moduli SED DA010 relativi alle richieste di rimborso per prestazioni sanitarie di cui all’art. 1, entro un mese dal loro ricevimento dalle istituzioni estere. L’invio riguarda anche i moduli E125 per i paesi che ancora non sono EESSI Ready per i BUCs finanziari.
Si rinvia per i flussi di scambio alle Modalità operative di cui all’Allegato 1 che è parte integrante del presente Accordo.
2. Con le stesse modalità l’INAIL è tenuto ad inviare i moduli SED DA012 ricevuti dalle istituzioni creditrici a rettifica o revoca degli importi indicati nei moduli SED DA010 inviati, nonché le note di opposizione correlate ai moduli E125.
3. Il Ministero della Salute, non appena ricevuta la documentazione di cui ai commi 1 e 2, per mezzo dei suoi sistemi informativi, è tenuto a verificare con le istituzioni competenti (ASL) i presupposti del diritto alle prestazioni erogate e la congruità delle somme richieste all’INAIL dagli Stati creditori aderenti al sistema di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.
4. L’esito della verifica dovrà essere comunicato all’INAIL nel termine di 180 giorni dal ricevimento della PEC contenente le richieste di cui commi 1 e 2, al fine di consentire all’INAIL eventualmente di contestare in tutto o in parte le somme richieste secondo le indicazioni del Ministero della Salute o di effettuare il pagamento all’istituzione creditrice nei termini di cui all’art. 67 del Regolamento (CE) n. 987/2009 secondo le modalità di cui al successivo articolo 3.
 

Art. 3
Versamento delle somme erogate dall’INAIL per spese sanitarie ai fini dei rimborsi agli Stati creditori

1. Il Ministero della Salute, entro 12 mesi o, comunque, al più tardi entro marzo dell’anno successivo dal ricevimento delle richieste di cui all’articolo 2 commi 1 e 2, verificati i presupposti del diritto alle prestazioni erogate e la congruità, è tenuto a versare all’INAIL le somme indicate nella documentazione trasmessa, per consentire all’Istituto di attivare le procedure contabili al fine di procedere al rimborso entro i termini previsti dall’art. 67, paragrafo 5, del Regolamento (CE) n. 987/2009.
2. Nel caso in cui vi sia contestazione dell’intero importo o di parte di esso, il Ministero della Salute è tenuto comunque a versare all’INAIL, entro 30 mesi dal ricevimento delle richieste di cui all’articolo 2 commi 1 e 2, le somme necessarie per attivare le procedure contabili, al fine di procedere al rimborso entro i termini previsti dall’art. 67, paragrafo 6, del Regolamento (CE) n. 987/2009.
 

Art. 4
Termini

1. In caso di mancata osservanza dei termini previsti dall’articolo 3 del presente accordo, considerato quanto previsto all’art. 67 del Regolamento (CE) n. 987/2009 al paragrafo 1 nonché ai paragrafi 6 e 7, l’INAIL può comunque procedere entro i 18 mesi o entro i 36 mesi previsti dal Regolamento di applicazione a effettuare i rimborsi richiesti dagli Stati creditori per le prestazioni di natura sanitaria di competenza del Ministero della Salute, al fine di evitare ai sensi dell’art. 68 del citato Regolamento l’applicazione degli interessi di mora. In tali casi, Il Ministero della Salute non potrà sollevare nei confronti dell’Istituto eccezioni per le somme rimborsate al paese estero.
2. L’INAIL potrà agire per l’integrale recupero delle somme nei confronti del Ministero della Salute.
 

Art. 5
Trattamento dei dati

Le Parti, per quanto di rispettiva competenza, si vincolano alla scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nel Regolamento (UE) n. 679/2016 e nel D.Lgs. n. 196/2003, e successive modificazioni e integrazioni.
 

Art. 6
Modifiche

Il presente Accordo può essere modificato per conforme volontà delle parti da manifestarsi per atto scritto e con le medesime modalità previste per l’adozione del presente accordo.
 

Art. 7
Decorrenza

Il presente Accordo decorre a far data dal 1 gennaio 2023 e può essere disdettato da ciascuna parte con preavviso di sei mesi.
 

Art. 8
Forma dell’Accordo

Il presente Accordo è stipulato in formato elettronico, redatto in unico originale e sottoscritto con firma elettronica.
 

Art. 9
Registrazione

Il presente Accordo è soggetto a registrazione solo in caso di uso, le eventuali spese di registrazione saranno a carico del fruitore.
 

Per il Ministero della Salute
Il Direttore Generale
Stefano Lorusso

 

Per l’INAIL
Il Presidente
Franco Bettoni


Allegato 1

MODALITA’ OPERATIVE

 

a) Come previsto dall’articolo 2 dell’Accordo, l’Inail invierà tramite PEC al Ministero della Salute l’elenco dei nominativi forniti dalle istituzioni estere nonchè i relativi moduli SED DA010 ed E125 scannerizzati correlati alle richieste di rimborso. In tali moduli l’Inail indicherà con apposita evidenza, le prestazioni sanitarie di competenza del Ministero della Salute per le quali il Ministero stesso effettuerà i controlli previsti dall’articolo 2, comma 3 dell’Accordo e il versamento delle somme indicate dall’articolo 3, comma 1.
b) Il Ministero della Salute comunicherà con PEC all’Inail l’esito delle verifiche previste dall’articolo 2, comma 4, entro 180 giorni dal ricevimento della PEC contenente le richieste indicate al punto a) allegando:
- un elenco dei nominativi in relazione ai quali, a seguito dei controlli, l’INAIL possa procedere al rimborso delle somme indicate, precisando che provvederà entro i termini previsti nell’articolo 3 dell’Accordo di cui trattasi.
- un elenco nel quale siano indicati, a seguito dei controlli, i nominativi per i quali occorrerà contestare le somme richieste, o parte di esse, con modulo DA016. In tal caso il Ministero dovrà comunque versare all’Inail, trascorsi i 30 mesi previsti dall’articolo 3, comma 2, le somme necessarie per attivare le procedure contabili.
c) Con riferimento alle richieste di rimborso pervenute da parte degli Enti esteri entro il 31 dicembre 2022 e attualmente pendenti, oggetto di contestazione da parte di Inail in quanto di competenza del Ministero della Salute, il Ministero stesso provvederà a versare all’Inail le somme di propria spettanza nei termini indicati dall’articolo 3, per consentire all’Istituto di procedere ai rimborsi entro i termini previsti dall’art. 67, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 987/2009.