MINISTERO DELL'INTERNO
CIRCOLARE 8 luglio 1998, n. 16 MI.SA.
Decreto ministeriale 10 marzo 1998 - Chiarimenti. (Pubblicata sulla G.U. n. 250 del 26.10.98)
Ai prefetti della Repubblica
Al commissario del Governo per la provincia di Trento
Al commissario del Governo per la provincia di Bolzano
Al presidente della giunta regionale della Valle d'Aosta
Al comandante delle Scuole centrali antincendi
Al direttore del centro studi ed esperienze antincendi
Agli ispettori aeroportuali e portuali dei servizi antincendi
Agli ispettori interregionali e regionali dei vigili del fuoco
Ai comandanti provinciali dei vigili del fuoco
PREMESSA.
Sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998 è stato pubblicato il decreto interministeriale 10 marzo 1998 emanato in attuazione del disposto dell'art. 13 del decreto legislativo n. 626 del 1994.
La finalità del decreto 10 marzo 1998 è quella di dare ai datori di lavoro uno strumento adattabile alle varie realtà lavorative e nel contempo di indicare riferimenti precisi per poter verificare, organizzare e gestire la sicurezza antincendio nell'ambito della propria azienda od unità produttiva.
Infatti l'atto normativo citato contiene criteri, validi per tutti i luoghi di lavoro, per l'adozione delle misure di prevenzione e protezione antincendio, dando così pratica attuazione al disposto degli articoli 33 e 34 del decreto del Presidente della Repubblica n. 547 del 1955 confermato e rafforzato dall'art. 4, comma 5, lettere h) e q) del decreto legislativo n. 626 del 1994.
Il percorso logico che viene seguito dal decreto per arrivare alla scelta delle necessarie misure di sicurezza antincendio, tiene conto della specifica realtà aziendale, attraverso l'identificazione dei pericoli di incendio, la loro possibile eliminazione o riduzione, la valutazione dei rischi, per la necessaria tutela dei lavoratori e di terzi.
Quanto sopra premesso, al fine di evitare erronee interpretazioni del decreto in parola, sentito al riguardo il Ministero dei lavoro e della previdenza sociale - Direzione rapporti di lavoro, tenuto conto della diretta correlazione dello stesso con le disposizioni normative impartite con il decreto legislativo n. 626 del 1994, si forniscono i seguenti chiarimenti.
VALUTAZIONE DEL RISCHIO INCENDIO.
L'art. 2 del decreto, riprendendo le linee strategiche del decreto legislativo n. 626 del 1994, fissa nella valutazione del rischio di incendio il punto di riferimento per stabilire la congruità delle necessarie misure di sicurezza preventive e protettive e riporta nell'allegato I le linee guida per procedere a detta valutazione.
La valutazione di cui sopra e le conseguenti misure vanno riportate nel documento di cui all'art. 4, comma 2, del decreto legislativo n. 626 del 1994.
Tale specifico adempimento non è previsto per le aziende riportate al comma 11 dell'art. 4 del citato decreto legislativo in tale circostanza è sufficiente una autocertificazione sull'avvenuta valutazione del rischio di incendio.
In sostanza l'art. 2 del decreto, nulla aggiungendo a quanto già stabilito dall'art. 4 del decreto legislativo n. 626/1994, indica, attraverso le linee guida di cui all'allegato I, una esemplificazione di come procedere alla valutazione di uno specifico rischio in ambito aziendale quale è appunto il rischio di incendio.
MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ANTINCENDIO.
L'art. 3 del decreto, in una serie di allegati, stabilisce sulla base della valutazione dei rischio d'incendio i criteri per la scelta delle principali misure di sicurezza antincendio sia di tipo strutturale ed impiantistico che di tipo organizzativo e gestionale, da attuare tenendo conto della specifica realtà aziendale.
Le principali misure che vengono affrontate riguardano:
accorgimenti finalizzati a prevenire gli incendi;
l'evacuazione delle persone presenti;
la segnalazione e l'allarme in caso di incendio;
l'estinzione dell'incendio;
il mantenimento in efficienza delle attrezzature e degli impianti antincendio;
l'informazione e la formazione dei lavoratori.
Nell'allegato III sono trattate con particolare approfondimento le vie ed uscite di emergenza, in quanto per tale specifica è fondamentale misura di sicurezza necessitava che venissero esplicitati precisi criteri al fine di dare concreta attuazione a quanto disposto nei seguenti commi dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 547 del 1955 così come modificato dall'art. 33 del decreto legislativo n. 626 del 1994 e precisamente:
comma 4 = numero, distribuzione e dimensioni delle vie ed uscite di emergenza;
comma 5 = larghezza minima delle vie ed uscite di emergenza;
comma 6 = verso di apertura delle porte delle uscite di emergenza.
Per l'eventuale adeguamento dell'azienda alle misure stabilite nell'allegato III viene concesso un termine di due anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto.
È fatto salvo comunque il disposto dell'art. 13, comma 13, del decreto del Presidente della Repubblica n. 547/1955 per i luoghi di lavoro già utilizzati prima del 1º gennaio 1993.
Il comma 2 dell'art. 3 precisa che le disposizioni del comma 1;relative alle vie di esodo, sistemi di segnalazione ed allarme e sull'estinzione, non si applicano alle attività soggette ai controlli da parte del vigili del fuoco per il rilascio del certificato di prevenzione incendi.
Tale disposto vuole significare che per le suddette attività tali misure devono conformarsi alle specifiche direttive emanate dal Ministero dell'interno, ove esistenti, o ai criteri generali di prevenzione incendi, secondo le procedure previste dal decreto dei Presidente della Repubblica n. 37/1998.
Pertanto i criteri riportati negli allegati III, IV, V trovano piena attuazione in tutti i luoghi di lavoro non ricompresi tra le attività soggette al controllo obbligatorio da parte dei vigili del fuoco.
Si ritiene che possono costituire comunque un utile riferimento, in fase progettuale, anche nell'ambito delle attività soggette al controllo obbligatorio da parte dei vigili del fuoco, qualora l'attività in questione non sia disciplinata da specifica disposizione di prevenzione incendi.
GESTIONE DELL'EMERGENZA IN CASO DI INCENDI.
L'art. 5 prevede la redazione del piano di emergenza in conformità dei criteri riportati nell'allegato VIII, per i luoghi di lavoro ove sono occupati non meno di 10 dipendenti, o comunque ricompresi tra le attività soggette al controllo obbligatorio dei vigili dei fuoco al fine del rilascio del certificato di prevenzione incendi.
DESIGNAZIONE E FORMAZIONE DEI LAVORATORI INCARICATI DI ATTUARE LE MISURE DI PREVENZIONE INCENDI, LOTTA ANTINCENDI E GESTIONE DELL'EMERGENZA.
Gli articoli 6 e 7 del decreto costituiscono l'attuazione delle disposizioni del decreto legislativo n. 626/1994 riportate all'art. 4, comma 5, lettera a) ed all'art. 22, comma 5, rispettivamente per quanto attiene la designazione e la formazione dei lavoratori incaricati di attuare le misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell'emergenza.
Nell'allegato IX sono riportati i contenuti minimi e la durata dei corsi di formazione, in relazione al livello di rischio di incendio dell'azienda.
Nell'allegato X sono invece elencati i luoghi di lavoro ove è richiesto agli addetti antincendio uno specifico requisito, aggiuntivo alla formazione, consistente nel conseguimento dell'attestato di idoneità tecnica di cui all'art. 3, comma 3, della legge 28 novembre 1996, n. 609.
Tale requisito è stato previsto in quanto nelle aziende riportate nell'allegato X si svolgono attività che, in caso di incendio, possono comportare rischi non solo per i lavoratori, ma anche per l'ambiente esterno ed in particolare per l'incolumità pubblica.
L'art. 8, comma 2, fa salva la formazione già acquisita dagli incaricati, prima della data di entrata in vigore del decreto medesimo.
In analogia a quanto previsto dall'art. 8, comma 6, del decreto legislativo n. 626/1994 sul ricorso a servizi esterni all'azienda, si ritiene che l'affidamento ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi, tramite apposito contratto, degli incarichi finalizzati all'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendi e gestione dell'emergenza, possa essere consentito come misura integrativa e non sostitutiva del disposto di cui all'art. 4, comma 5, lettera a) del predetto decreto legislativo n. 626/1994.
Detto personale esterno dovrà, in ogni caso, essere formato a cura del proprio datore di lavoro in relazione al livello di rischio di incendio dell'attività presso la quale presterà il servizio.
Qualora non sia prefigurabile a priori l'attività presso la quale verrà espletato il servizio, la formazione dovrà essere basata su contenuti che siano i più completi e dettagliati possibili, ed al riguardo si ritiene che il corso di tipo C, di cui all'allegato IX dei decreto ministeriale 10 marzo 1998, sia quello adatto a tal fine.
Inoltre si ritiene necessario che il livello di formazione acquisito vada attestato secondo le procedure di cui all'art. 3 della legge n. 609 del 1996.
Da ultime occorre precisare che il datore di lavoro che ricorre a tale servizio esterno, è tenuto a fornire ai predetti lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendi e gestione dell'emergenza, la necessaria informazione sui rischi specifici e sulle misure di sicurezza attuate nella propria azienda, secondo modalità da precisare negli accordi contrattuali.
FORMAZIONE DEI DATORI DI LAVORO CHE AI SENSI DELL'ART. 10 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 626/1994, POSSONO SVOLGERE DIRETTAMENTE I COMPITI DI ADDETTO ALLA PREVENZIONE INCENDI E DI EVACUAZIONE.
L'art. 10 del decreto legislativo n. 626/1994 consente al datore di lavoro delle seguenti aziende:
aziende artigiane ed industriali sino a 30 addetti;
aziende agricole sino a 10 addetti;
aziende della pesca sino a 20 addetti;
altre aziende sino a 200 addetti,
con esclusione delle seguenti aziende:
aziende industriali soggette all'obbligo della dichiarazione e della notifica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 175 dei 1988;
centrali termoelettriche;
impianti e laboratori nucleari;
aziende estrattive ed altre attività minerarie;
fabbriche e depositi di esplosivi;
strutture di ricovero e cura pubbliche e private;
di poter svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, nonché di prevenzione incendi e di evacuazione, purché frequenti un apposito corso di formazione in materia di sicurezza e salute, il cui attestato di frequenza va trasmesso all'organo di vigilanza.
L'art. 95 del decreto legislativo n. 626/1994 ha consentito, fino al 31 dicembre 1996, ai datori di lavoro di svolgere direttamente quanto previsto dall'art. 10 senza l'obbligo di frequentare l'apposito corso di formazione.
Il Ministero dei lavoro e della previdenza sociale con il decreto 16 gennaio 1997 ha stabilito contenuti minimi dei corsi di formazione per i datori di lavoro che intendano svolgere direttamente i compiti di cui all'art. 10.
Tale corso della durata minima di 16 ore, prevede, tra l'altro, anche l'argomento specifico della prevenzione incendi e della gestione dell'emergenza.
Dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale 10 marzo 1998, il corso di cui sopra, per la parte attinente alla sicurezza antincendio, deve recepire i contenuti di cui all'allegato IX.
Sono comunque fatti salvi i corsi espletati prima della data di entrata in vigore del decreto nonché la speciale esenzione di cui all'art. 95 dei decreto legislativo n. 626/1994, purché ne sia stata data comunicazione all'organo di vigilanza, entro il 31 dicembre 1996.
Il direttore generale della protezione civile e dei servizi antincendi
MANINCHEDDA