Tipologia: CCNL
Data firma: 19 luglio 2023
Validità: 24.07.2023 - 23.07.2028
Parti: Unilavoro PMI e Ciu Unionquadri, Confsal Fisals
Settori: Servizi, Vigilanza privata e servizi fiduciari
Fonte: cnel


Sommario:

 

Ambito di applicazione
Titolo I Rappresentanze Sindacali ed Enti Bilaterali
Art. 1 - Rappresentanze Sindacali
Art. 2 - Rappresentanze Sindacali Aziendali
Art. 3 - Assemblea
Art. 4 - Referendum
Art. 5 - Trattenute sindacali
Art. 6 - Contrattazione collettiva decentrata
Art. 7 - Ente Bilaterale
Art. 8 - Enti Bilaterali Territoriali
Art. 9 - Organismo Paritetico Nazionale O.P.
Art. 10 - Assistenza Sanitaria Integrativa
Art. 11 - Attività di conciliazione nazionale
Art. 12 - Convocazione della Commissione
Art. 13 - Commissioni di monitoraggio Nazionale
Art. 14 - Finanziamento Ente Bilaterale
Art. 15 - Assistenza Contrattuale
Art. 16 - Conciliazione controversie in sede sindacale
Art. 17 - Attivazione della procedura di conciliazione
Art. 18 - Richiesta del tentativo di conciliazione
Art. 19 - Convocazioni delle parti
Art. 20 - Istruttoria
Art. 21 - Processo verbale di conciliazione o mancato accordo
Art. 22 - Risoluzione bonaria della controversia
Art. 23 - Decisioni
Art. 24 - Il tentativo obbligatorio di conciliazione
Art. 25 - Risoluzione della lite in via arbitrale
Art. 26 - Controversie collettive
Art. 27 - Sistemi di videosorveglianza aziendale
Art. 28 - Tutela della salute e dell’integrità fisica dei lavoratori
Art. 29 - Formazione del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
Titolo II Disciplina del rapporto contrattuale
Art. 30 - Classificazione del personale
Art. 31 - Mutamento di mansioni
Art. 32 - Assunzione
Art. 33 - Periodo di prova
Art. 34 - Tipologie di contratto
Art. 35 - Contratto di lavoro a tempo parziale
Art. 36 - Criteri di Computo dei Lavoratori a Tempo Parziale
Art. 37 - Apprendistato
Art. 38 - Tempo Determinato
Art. 39 - Orario di lavoro
Art. 40 - Flessibilità
Art. 41 - Banca delle Ore
Art. 42 - Lavoro straordinario
Titolo III - Festività, ferie, congedi e permessi
Art. 43 - Festività Religiose e Nazionali
Art. 44 - Ferie
Art. 45 - Congedi e permessi
Titolo IV - Trattamento economico
Art. 46 - Retribuzione normale
Art. 46bis - Welfare
Art. 47 - Retribuzione di fatto
Art. 48 - Modalità di calcolo, corresponsione e prospetto paga

 

Art. 49 - Scatti di anzianità
Art. 50 - Maggiorazione per lavoro festivo e straordinario
Art. 51 - Mensilità supplementari (13.ma e 14.ma)
Art. 52 - Indennità
Titolo V - Malattia, infortunio, gravidanza
Art. 53 - Malattia
Art. 54 - Infortunio
Art. 55 - Gravidanza e puerperio
Art. 56 - Adozione e/o affidamento
Titolo VI - Provvedimenti disciplinari
Art. 57 - Norme generali
Titolo VII - Risoluzione del rapporto di lavoro
Art. 58 - Recesso
Art. 59 - Preavviso
Art. 60 - Anzianità di servizio
Art. 61 - TFR
Titolo VIII Norme aggiuntive
Art. 62 - Normativa Quadri
Art. 63 - Missione e trasferta
Art. 64 - Cambio di appalto e/o affidamento di servizio
Art. 65 - Servizio in organizzazioni di volontariato
Art. 66 - Lavoratori diversamente abili
Art. 67 - Lavoratori immigrati
Art. 68 - Mobbing
Art. 69 - Molestie sessuali
Art. 70 - Clausola di salvaguardia
Art. 71 - Decorrenza e Durata
Sezione servizi fiduciari
Art. 1 - Validità e sfera di applicazione
Art. 2 - Cambio d’appalto e/o affidamento di servizio
Art. 3 - Somministrazione di lavoro
Art. 4 - Part time e Tempo determinato
Art. 5 - Classificazione del personale - Ruolo del personale tecnico operativo
Art. 6 - Assunzione e periodo di prova
Art. 7 - Orario di lavoro
Art. 8 - Lavoro straordinario, domenicale e festivo
Art. 9 - Banche delle ore
Art. 10 - Riposi
Art. 11 - Lavoro notturno
Art. 12 - Permessi annuali
Art. 13 - Festività nazionali e infrasettimanali
Art. 14 - Retribuzione delle festività
Art. 15 - Ferie
Art. 16 - Missioni e rimborsi spese
Art. 17 - Rimborso spese
Art. 18 - Retribuzione normale
Art. 19 - Paga Base Tabellare Conglobata
Art. 19bis - Welfare
Art. 20 - Scatti di anzianità
Art. 21 - Mensilità supplementare (13.ma)
Art. 22 - TFR
Art. 23 - Preavviso
Art. 24 - Malattia e periodo di comporto
Art. 25 - Strumenti della bilateralità
Art. 26 - Assistenza sanitaria integrativa
Art. 27 - Clausola di salvaguardia


Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti della vigilanza privata e servizi fiduciari

Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro, stipulato dalla parte datoriale: Unilavoro PMI - Confederazione Nazionale delle Piccole e Medie Imprese e dalle parti sindacali dei lavoratori Ciu Unionquadri - Confederazione Italiana di Unione delle Professioni Intellettuali, Confsal Fisals

Ambito di applicazione:
Il presente Accordo trova il suo ambito applicativo nei rapporti di lavoro fra gli istituti, le imprese, i Consorzi e le Cooperative in qualunque forma costituiti, che svolgono attività di Vigilanza Privata (D.M. n. 269/2010) e/o servizi fiduciari ed il relativo personale dipendente.
In particolare l’Accordo si applica - a titolo esemplificativo e non esaustivo per il quale si rimanda al D.M. 269/2010 - alle seguenti attività svolte da guardie giurate armate e/o non armate:
A) Attività di Vigilanza (anche con utilizzo di unità cinofile) di tipo: ispettiva, fissa, antirapina, antitaccheggio, custodia di caveau, vigilanza saltuaria di zona, servizi di piantonamento, servizi svolti in box blindati all’interno dell’obiettivo d vigilare;
B) Attività di telesorveglianza, televigilanza ed intervento su allarmi;
C) Attività di scorta valori, trasporto valori, deposito e custodia valori.
Vengono, inoltre, ricompresi nell’alveo di applicazione del presente Accordo le seguenti attività:
• tutte quelle attività eseguite da istituti dì investigazione previste dal D.M. n. 269/2010 quali:
a) attività di indagine in ambito privato;
b) attività di indagine in ambito aziendale;
c) attività d'indagine in ambito commerciale;
d) attività di indagine in ambito assicurativo;
e) attività d'indagine difensiva;
f) attività previste da leggi speciali o decreti ministeriali;
g) tutte quelle attività amministrative, contabili e segretariali svolte dai dipendenti dei suddetti Istituti;
h) operatori di servizio di controllo non armati;
i) attività di controllo accessi, flussi e deflussi;
j) attività di controllo e servizi (quali lo steward) di cui alla legge n. 41/2007;
k) attività relativa al controllo nei pubblici spettacoli e intrattenimento, ai sensi della normativa vigente in materia;
l) servizi di monitoraggio aree di deterrenza e dissuasione e controllo nelle attività fieristiche e/o commerciali;
m) attività di portierato ed attività connesse;
n) servizi di indirizzo della clientela e d'accoglienza in uffici pubblici e privati e in aziende commerciali e industriali;
o) attività di gestione banca dati;
p) attività di recupero crediti stragiudiziali;
q) tutte quelle attività di sicurezza sussidiaria e complementare non armata in generale;
r) attività svolta a tutela e salvaguardia dell'integrità fisica e dei diritti fondamentali della persona.

Titolo I Rappresentanze Sindacali ed Enti Bilaterali
Articolo 1 - Rappresentanze Sindacali

Agli effetti di quanto stabilito nei seguenti paragrafi, sono da considerarsi Dirigenti Sindacali i lavoratori che fanno parte:
a) di RSA costituite ai sensi dell’Articolo 19 della Legge n. 300/1970 e appartenenti alle OO.SS. stipulanti il presente contratto, nelle imprese che nell’ambito dello stesso Comune occupano più di 15 dipendenti, i quali risultino regolarmente eletti in base alle norme statutarie delle Organizzazioni stesse.
b) di Consigli o Comitati direttivi nazionali e periferici della Organizzazione Sindacale dei lavoratori stipulante il presente CCNL;
[…]

Articolo 2 - Rappresentanze Sindacali Aziendali
[…]
Le Rappresentanze Sindacali Aziendali hanno diritto di affiggere comunicazioni riguardanti argomentazioni sindacali attinenti al rapporto di lavoro nell’ambito di appositi spazi all’interno dell’unità aziendale messi a disposizione dal datore di lavoro in luoghi accessibili a tutti i lavoratori.

Articolo 3 - Assemblea
Nelle unità aziendali con più di 15 dipendenti i lavoratori in forza nell’unità medesima hanno diritto di riunirsi fuori dell’orario di lavoro in assemblee indette dalle Organizzazioni aderenti o facenti capo alle Associazioni Nazionali stipulanti, singolarmente o congiuntamente, su materie di interesse sindacale e del lavoro. Le riunioni si terranno presso l’unità aziendale interessata e anche fuori dalla stessa purché in locale messo a disposizione dal datore di lavoro.
La convocazione dovrà essere comunicata alla direzione dell’impresa con almeno tre giorni di anticipo.
Ai lavoratori è inoltre riconosciuto il diritto a partecipare ad Assemblee sindacali, indette dalle OO.SS. stipulanti il presente CCNL, durante l’orario di lavoro fino ad un massimo di tredici ore all’anno normalmente retribuite. Le riunioni si terranno presso l’unità aziendale interessata e anche fuori dalla stessa purché in locale messo a disposizione dal datore di lavoro
Lo svolgimento delle assemblee durante l’orario di lavoro dovrà essere concordato in sede aziendale, tenendo conto dell’esigenza di garantire in ogni caso la regolare funzionalità delle aziende. Devono altresì essere assicurate la sicurezza dei presenti, la salvaguardia degli impianti e delle attrezzature e l’eventuale servizio di vendita al pubblico.
Le riunioni possono riguardare la generalità dei lavoratori ovvero gruppi di essi.
Ad esse possono prendere parte dirigenti esterni dei sindacati stipulanti il CCNL purché indicati nella convocazione. Le riunioni non potranno superare, singolarmente, le due ore e trenta minuti di durata.

Articolo 6 - Contrattazione collettiva decentrata
Dall’entrata in vigore del presente contratto a livello regionale, per il tramite delle articolazioni territoriali dell’Ente Bilaterale, possono essere attivate le contrattazioni regionali.
Rientrano nell’ambito della contrattazione regionale i seguenti istituti:
[…]
• orario di lavoro;
• flessibilità - banca ore;
• tutela del lavoro e dell’integrità fisica dei lavoratori;
• pari opportunità
[…]
• regolamentazione dei servizi di mensa, trasporto o indennità sostitutiva, in relazione alle specifiche situazioni esistenti territorialmente;
• formazione professionale;
• determinazione dei programmi di alta professionalità con particolare riferimento alla verifica dei percorsi formativi
• determinazione degli inadempimenti contrattuali rilevanti ai fini disciplinari ed applicazione dei provvedimenti secondo un principio di proporzionalità tra fatti commessi rilevanza degli stessi e sanzioni ai fini delle previsioni di cui all’art. 18 L. 300/70;
• disciplina di altre materie o istituti che siano espressamente demandate alla contrattazione regionale o provinciale o aziendale dal CCNL, mediante specifiche clausole di rinvio
• specifici accordi finalizzati all’incremento della produttività, allo sviluppo, alla crescita, al rilancio ed alla competitività delle aziende;
[…]
Rientrano nell’ambito della contrattazione Aziendale i seguenti istituti:
• mensa o buoni pasto e welfare aziendale;
• tutto quanto altro possa apportare modifiche in senso migliorativo rispetto alla contrattazione nazionale e o regionale;
• specifici accordi finalizzati allo sviluppo, alla crescita, al rilancio ed alla competitività delle aziende;
[…]
• l’adozione di misure idonee a permettere l’accesso alle informazioni aziendali;
• le modalità per la collaborazione nell’espletamento della prestazione lavorativa;
• la disciplina relativa ad eventuali accessi presso il domicilio del telelavoratore dipendente o ai telecentri per il controllo ovvero la riparazione delle apparecchiature e degli strumenti dati in dotazione al telelavoratore.

Articolo 7 - Ente Bilaterale
Le Parti concordano che l’Ente Bilaterale, in sigla ESBII (Ente Sviluppo Bilaterale Imprese per l’Italia) costituisce lo strumento per lo svolgimento delle attività individuate delle Parti stipulanti il CCNL in materia di occupazione, mercato del lavoro, formazione, qualificazione professionale e sostegno al reddito.
[…]
A tal fine l’ESBII attua ogni utile iniziativa ed in particolare:
a) programma e organizza relazioni sul quadro economico e produttivo del settore e dei comparti e le relative prospettive di sviluppo sullo stato e sulle revisioni occupazionali, anche coordinando indagini e rilevazioni, elaborando stime e proiezioni finalizzate, tra l’altro, a fornire alle parti il supporto tecnico necessario alla realizzazione degli incontri di informazione;
b) provvede al monitoraggio e rilevazione permanente dei fabbisogni professionali e formativi dei settori;
c) provvede al monitoraggio delle attività formative e allo sviluppo dei sistemi di riconoscimento delle competenze per gli addetti;
d) elabora, progetta e gestisce - direttamente o attraverso convenzioni - proposte e iniziative in materie di formazione continua, formazione e qualificazione professionale anche in relazione a disposizioni legislative e programmi nazionali e comunitari ed in collaborazione con le Regioni e gli altri Enti competenti, finalizzate altresì a creare le condizioni più opportune per la loro pratica realizzazione a livello territoriale;
e) attiva una specifica funzione di formazione dei lavoratori appartenenti alla categoria dei quadri;
f) riceve dalle Organizzazioni Territoriali, gli accordi collettivi territoriali ed aziendali curandone le raccolte e provvedendo, a richiesta, alla loro trasmissione al CNEL, o a chi di dovere, agli effetti di quanto previsto dalla legge n. 936/1986;
g) istituisce e gestisce l’Osservatorio Nazionale e gli Osservatori Territoriali nonché ne coordina le attività;
h) riceve ed elabora, ai fini statistici, i dati forniti dagli Osservatori Territoriali sulla realizzazione degli accordi in materia apprendistato nonché dei contratti a termine;
i) svolge i compiti allo stesso demandati dalla contrattazione collettiva in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro;
[…]
k) può svolgere la funzione di certificazione dei contratti previsti dalla normativa di riforma del mercato del lavoro, delle rinunce e transazioni di cui all’Articolo 2113 c.c. e del contenuto dei regolamenti delle società cooperative concernenti la tipologia dei rapporti di lavoro attuati o che si svolge, in materia di apprendistato, le funzioni eventualmente ad esso affidate da nuove disposizioni di legge in materia;
l) svolge le funzioni di ente promotore delle convenzioni per la realizzazione dei tirocini formativi ai sensi della normativa vigente;
m) attua ogni azione utile al raggiungimento degli scopi previsti dai CCNL che ad esso fanno riferimento;
[…]
Inoltre, per i dipendenti delle aziende che applicano il presente CCNL l’ESBII può promuovere lo svolgimento di piani formativi settoriali e/o territoriali volti a favorire l’apprendimento della lingua italiana da parte dei lavoratori stranieri, per i quali potrà essere richiesto il cofinanziamento del fondo interprofessionale di formazione continua.
L’ESBII svolge inoltre, attraverso apposite Commissioni di Indirizzo Settoriale, in sigla C.I.S., composte dai rappresentanti delle Organizzazioni stipulanti il presente contratto, tutte le attività funzionali alla esecuzione della normativa legislativa e contrattuale in materia di apprendistato, contratti a tempo determinato, part-time, lavoro ripartito e lavoro intermittente, associazione in partecipazione, nonché la gestione delle problematiche settoriali per tutte le materie demandate alla Bilateralità dalla contrattazione collettiva.
Su istanza di una delle Parti Sociali stipulanti, all’ESBII Nazionale può essere riconosciuto mandato circa la ricognizione di problemi sorti a livello di singoli settori compresi nella sfera di applicazione del presente CCNL e relativi agli effetti derivanti dall’attuazione delle norme contrattuali o di nuove disposizioni di legge.
L’ESBII potrà essere chiamato a pronunciarsi con riferimento alla classificazione e ai sistemi di flessibilità dell’orario di lavoro, anche per la sopravvenienza di nuove modalità di svolgimento dell’attività settoriale ovvero in materia di riallineamento retributivo, di organizzazione del lavoro, di innovazioni tecnologiche ovvero tutte quelle materie che gli verranno espressamente affidate dalle Parti. L’istruttoria avviene attraverso l’istituzione di un’apposita C.I.S Nazionale. Un apposito accordo siglato in seno alla Commissione raccoglierà le risultanze del lavoro svolto che confluiranno ad integrare il presente CCNL
[…]
Gli organi di gestione di ESBII saranno composti su base paritetica tra l’Organizzazione Sindacale dei lavoratori e dei datori di lavoro.
La costituzione degli ESBII Regionali e Territoriali è deliberata dal Consiglio di Amministrazione dell’ESBII nazionale che ne regola il funzionamento con apposito regolamento.

Articolo 8 - Enti Bilaterali Territoriali
L’ESBII Territoriale costituisce lo strumento per lo svolgimento delle attività individuate dalle Parti stipulanti in materia di occupazione, mercato del lavoro e a tal fine promuove:
a) la formazione e la qualificazione professionale anche in collaborazione con le Regioni e gli altri Enti competenti, anche finalizzate all’avviamento dei lavoratori che vi abbiano proficuamente partecipato;
b) il finanziamento di corsi di riqualificazione per il personale interessato in processi di ristrutturazione e riorganizzazione che comportino la cessazione e/o la sospensione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato;
c) gli interventi per il sostegno del reddito dei lavoratori stagionali che partecipano ai corsi di formazione predisposti dall’Ente stesso, nonché altri interventi di carattere sociale in favore dei lavoratori;
d) il coordinamento, la vigilanza ed il monitoraggio dell’attività dei Centri per l’Impiego;
e) l’istituzione di una banca dati per l’incontro tra la domanda e l’offerta di lavoro ed il monitoraggio del mercato del lavoro e delle forme di impiego, in collegamento con ESBII Nazionale e con la rete degli ESBII Territoriali e con i servizi locali per l’impiego;
f) le azioni più opportune affinché dagli Organismi competenti siano predisposti corsi di studio che, garantendo le finalità di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori, favoriscano l’acquisizione di più elevati valori professionali e siano appropriati alle caratteristiche delle attività del comparto;
g) i compiti allo stesso demandati dalla contrattazione collettiva in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro;
[…]
Per i dipendenti delle aziende che applicano il presente CCNL l’ESBII territoriale può, inoltre, promuovere lo svolgimento di piani formativi settoriali e/o territoriali volti a favorire l’apprendimento della lingua italiana da parte dei lavoratori stranieri, per i quali potrà essere richiesto il cofinanziamento di un fondo di formazione continuo da costituire o già costituito.
Per i dipendenti delle aziende che applicano il presente CCNL l’ESBII territoriale può svolgere attività di assistenza ai lavoratori stranieri ai fini del disbrigo delle pratiche utili al rinnovo del permesso di soggiorno.
L’ESBII Territoriale, svolge inoltre, tutte le attività funzionali alla esecuzione a livello territoriale della normativa legislativa e contrattuale in materia di apprendistato, contratti di inserimento, contratti a tempo determinato, part-time, lavoro ripartito e lavoro intermittente.
Per la certificazione dei contratti di lavoro L’ESBII Territoriale si avvale di apposite commissioni istruttorie e della Commissione Nazionale di Certificazione.
L’ESBII Territoriale, inoltre, promuove e gestisce iniziative in materia di formazione e qualificazione professionale anche in collaborazione con le Regioni e gli altri Enti competenti. In particolare, svolge le azioni più opportune affinché dagli organismi competenti siano predisposti corsi di studio che, garantendo le finalità di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori, favoriscano l’acquisizione di più elevati valori professionali e siano appropriati alle caratteristiche delle attività del comparto.

Articolo 9 - Organismo Paritetico Nazionale O.P.
Le Parti concordano che l’Organismo Paritetico Nazionale, in sigla O.P., iscritto al Repertorio degli Organismi Paritetici istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, costituisce lo strumento necessario al fine del rispetto delle norme in materia di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro come previsto e disciplinato dal D.Lgs. 81/08.
L’O.P è costituito e strutturato in base alle modalità organizzative e funzionali definite dal suo statuto ed ha competenza nazionale sui comparti disciplinati dai CCNL sottoscritti dalle OOSS firmatarie.
A tal fine O.P attua ogni utile iniziativa e in particolare:
a) supporta le imprese nell’individuazione di soluzioni tecniche e organizzative dirette a garantire e migliorare la tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
b) svolge, promuove e collabora alle attività di formazione in materia di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro, consentendo alle aziende e ai datori di lavoro di adempiere all’ obbligo di collaborazione con gli organismi paritetici, anche attraverso l’impiego dei fondi interprofessionali, nonché, su richiesta delle imprese, rilascia una attestazione dello svolgimento delle attività e dei servizi di supporto al sistema delle imprese, tra cui l’asseverazione della adozione e della efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza di cui all’articolo 30 del DLGS 81/2008,della quale gli organi di vigilanza possono tener conto ai fini della programmazione delle proprie attività. A tal fine l’Organismo Paritetico istituirà specifica commissione paritetica, tecnicamente competente;
c) dà comunicazione alle imprese e agli organi di vigilanza territorialmente competenti del nominativo del RLST ai sensi dell’art. 51 comma 8 del D.Lgs. 81/2008;
d) dà comunicazione all’INAIL dei nominativi delle imprese che hanno aderito al sistema dell’organismo paritetico e il nominativo o i nominativi dei RLST;
e) svolge ogni altra funzione affidata dalla legge italiana o europea e quanto deliberato e regolamentato dall’ Organismo costituito.

Articolo 13 - Commissioni di monitoraggio Nazionale
L’ESBII può istituire commissioni e sottocommissioni per lo studio e la realizzazione di tutte le iniziative ad esso demandate sulla base di accordi tra le Parti Sociali in materia di occupazione, mercato del lavoro, formazione e qualificazione professionale.
A tal fine, l’Ente bilaterale attua ogni utile iniziativa e, in particolare:
a) programma ed organizza relazioni sul quadro economico e produttivo del comparto e le relative prospettive di sviluppo, sullo stato e sulle previsioni occupazionali, anche coordinando indagini e rilevazioni, elaborando stime e proiezioni;
b) riceve ed organizza le relazioni sulle materie oggetto di analisi dell’Ente Bilaterale Nazionale - ESBII, inviando a quest’ultimo, con cadenza semestrale, i risultati trasmessigli dagli ESBII Territoriali;
c) elabora proposte in materia di formazione e qualificazione professionale, anche in relazione a disposizioni legislative nazionali e comunitarie, e, in collaborazione con le Regioni e gli altri Enti competenti, finalizzate anche a creare le condizioni più opportune per una loro pratica realizzazione a livello territoriale;
d) riceve ed elabora, anche a fini statistici, i dati forniti dagli Osservatori Territoriali sulla realizzazione e l’utilizzo degli accordi in materia di contratti d’inserimento e apprendistato nonché dei contratti a termine inviandone i risultati, di norma a cadenza annuale, ESBII Nazionale;
e) riceve dalle Organizzazioni Territoriali gli accordi realizzati a livello territoriale o aziendale curandone l’analisi e la registrazione;
f) predispone i progetti formativi per singole figure professionali, al fine del migliore utilizzo dei contratti d’inserimento.

Articolo 28 - Tutela della salute e dell’integrità fisica dei lavoratori
In ottemperanza al disposto di cui all’Art 9 della L. 300/1970 i lavoratori, mediante loro rappresentanze aziendali, ovvero, in mancanza di queste, mediante i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del CCNL hanno diritto di controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica.

Articolo 29 - Formazione del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
Al fine di semplificare le procedure di formazione e di aggiornamento dei Rappresentanti del Lavoratori per la sicurezza, il presente CCNL prevede che tale formazione possa avvenire tramite l’utilizzo di strumenti di Formazione a distanza asincrona.

Titolo II Disciplina del rapporto contrattuale
Articolo 32 - Assunzione

[…]
All'atto dell'assunzione, il datore di lavoro ha la facoltà di sottoporre il candidato a visita medica, di norma presso gli Enti previsti dall'art. 5 della L. 20 maggio 1970 n. 300, per accertarne l'idoneità psico-fisica al lavoro (anche utilizzando test attitudinali).
Il datore di lavoro ha l'obbligo di denunciare i propri dipendenti ai competenti Istituti di assistenza e previdenza, secondo le vigenti norme di legge.
Per la particolarità del settore di riferimento l’assunzione del personale deve avvenire secondo le disposizioni di P.S. in materia di Guardie Particolari Giurate. Ai fini dell’integrità fisica e della sicurezza del personale dipendente il lavoratore dovrà possedere i requisiti per l’ottenimento del Decreto di nomina di Guardia Particolare Giurata. Ai sensi della vigente normativa, poiché l’aspirante Guardia Particolare Giurata, anche se formalmente assunto, non può svolgere le mansioni di sua competenza e quindi non potrà essere impiegato in servizio fino all’ottenimento del Decreto Prefettizio e del relativo porto d’arma […]

Articolo 34 - Tipologie di contratto
> Contratto di lavoro a tempo parziale;
> Apprendistato;
> Contratto di lavoro a tempo determinato

Articolo 35 - Contratto di lavoro a tempo parziale
[…]
Le Parti convengono che i genitori di portatori di handicap, comprovato dai Servizi Sanitari competenti per territorio, che richiedano il passaggio a tempo parziale, avranno diritto di precedenza rispetto agli altri lavoratori richiedenti.
La prestazione lavorativa giornaliera non potrà essere frazionata nell'arco della giornata.
[…]
Le Parti concordano che il lavoratore a tempo parziale deve beneficiare dei medesimi diritti previsti per i lavoratori a tempo pieno […]
Le Parti concordano, inoltre, che al fine di consentire ai lavoratori assunti a tempo pieno indeterminato l’assistenza al bambino fino al compimento del terzo anno di età le aziende accoglieranno - nell’ambito del 5% della forza occupata nell’unità produttiva ed in funzione della fungibilità dei lavoratori interessati - la richiesta della trasformazione temporanea del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale da parte del genitore. Per usufruire di tale trasformazione il lavoratore dovrà farne richiesta con un preavviso di 60 giorni, con indicazione del periodo nel quale la prestazione lavorativa si intende ridotta.
Vengono, in ogni caso, fatte salve le condizioni di miglior favore, anche aziendali, previste per il lavoratore a tempo parziale.
[…]

Articolo 37 - Apprendistato
Il contratto di apprendistato è per definizione un contratto di lavoro a tempo indeterminato, rivolto ai ragazzi di età compresa fra i 15 e i 29 anni.
Il contratto di apprendistato prevede la forma scritta del contratto, del patto di prova e del piano formativo individuale (PFI) che può essere redatto anche in forma sintetica all'interno del contratto stesso, quindi contestualmente all’assunzione.
Esistono tre tipologie di contratti di apprendistato, diverse per finalità, soggetti destinatari e profili normativi:
- apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore;
- apprendistato professionalizzante;
- apprendistato di alta formazione e di ricerca.
Per tutto quanto non definito dal presente CCNL si rimanda alla normativa nazionale - segnatamente Dlgs 81/2015; Dlgs 185/2016.
Regolamentazione dell'apprendistato professionalizzante
Le parti considerano il contratto di apprendistato lo strumento privilegiato per il rilancio dell'occupazione giovanile.
Il contratto di apprendistato, finalizzato alla formazione di figure professionali con competenze coerenti e utilizzabili nel contesto organizzativo, costituisce per le imprese dei settori dell’Area di “Vigilanza Privata”, un istituto di qualità per l'ingresso dei giovani nel mercato del lavoro, nonché uno strumento indispensabile di trasmissione delle competenze e dei mestieri essenzialmente finalizzato alla sua positiva conclusione e al consolidamento della posizione a tempo indeterminato.
A. Norme generali
Ai sensi del D.Lgs. n. 81 del 2015 e ss.mm.ii., l'apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere è un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato all'acquisizione di una qualifica professionale ai fini contrattuali. La disciplina dell'apprendistato professionalizzante è regolata dalle vigenti norme legislative, dalle disposizioni del presente CCNL e da eventuali disposizioni stabilite da accordi e contratti regionali.
B. Età di assunzione
Il contratto di apprendistato professionalizzante può essere stipulato con soggetti di età compresa tra i diciotto anni ed i ventinove anni.
Ai sensi dell'art. 44, del D.Lgs. n. 81 del 2015 per soggetti in possesso di una qualifica professionale, conseguita ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, il contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere può essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di età.
C. Forma e contenuto del contratto
Per instaurare un contratto di apprendistato professionalizzante è necessario un contratto in forma scritta tra azienda e lavoratore nel quale devono essere indicati: la qualifica che sarà acquisita al termine del periodo di formazione; la durata del periodo di apprendistato che coincide con il periodo di formazione; la retribuzione; il periodo di prova; il rinvio al Piano formativo individuale (PFI) ai fini della definizione del percorso formativo ed ogni altra indicazione contrattuale utile. Al contratto dovrà essere allegato come parte integrante dello stesso il Piano formativo individuale (PFI).
D. Periodo di prova […]
E. Apprendistato presso altri datori di lavoro

Il periodo di apprendistato professionalizzante iniziato presso altri datori di lavoro deve essere computato per intero nella nuova azienda, sempreché riguardi le stesse mansioni.
Analogamente sarà computato per intero il periodo di apprendistato eventualmente svolto per la qualifica e per il diploma professionale, sempreché riguardi le stesse mansioni.
Per ottenere il riconoscimento di detti cumuli di apprendistato precedentemente prestati presso altre aziende, l'apprendista deve documentare all'atto dell'assunzione i periodi già compiuti e la frequenza di quei corsi che siano obbligatori per legge.
Le ore di formazione saranno proporzionate in relazione al restante periodo di apprendistato da svolgere.
[…]
F. Durata dell'apprendistato professionalizzante
La durata minima del contratto di apprendistato è fissata in 6 mesi.
La durata massima del contratto professionalizzante è fissata in 40 mesi in relazione alla qualifica da raggiungere.
Qualora, a seguito del conseguimento della qualifica o diploma professionale ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, le parti trasformino il contratto in "apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere" la durata massima complessiva dei due periodi di apprendistato non può eccedere quella prevista dal presente articolo.
Resta inteso che, qualora la durata dell'apprendistato per la qualifica o il diploma professionale sia pari alla durata del contratto di apprendistato professionalizzante, l'apprendista dovrà comunque svolgere un ulteriore periodo di apprendistato professionalizzante. In questo caso la durata massima è di 1 anno.
Il periodo di apprendistato per la qualifica o il diploma professionale è ritenuto utile ai fini della determinazione della progressione retributiva dell'apprendista.
G. Retribuzione […]
H. Piano formativo individuale (PFI)

Il Piano formativo individuale, redatto in forma sintetica, definisce il percorso formativo dell'apprendista in coerenza con la qualifica da raggiungere e con le conoscenze e competenze già possedute dallo stesso.
Esso inoltre indica i contenuti e le modalità di erogazione della formazione aziendale, nonché il nome del referente aziendale. Il referente aziendale può essere il datore di lavoro o un lavoratore che, inserito nell'organizzazione dell'impresa, sia in possesso di adeguata professionalità.
Il PFI potrà essere modificato a seguito di concordi valutazioni dell'apprendista e dell'impresa anche su istanza del referente aziendale.
Lo stesso potrà essere integrato anche sulla base di moduli e formulari stabiliti dalla contrattazione collettiva regionale o dagli Enti bilaterali.
Sono fatte salve le disposizioni eventualmente previste negli accordi interconfederali regionali in materia di richiesta di parere di conformità all'Ente bilaterale territoriale sul piano formativo individuale predisposto dall'impresa avente sede nel territorio interessato ovvero soluzioni equivalenti pattuite allo stesso livello.
I. Formazione dell'apprendista
Il datore di lavoro deve impartire all'apprendista la formazione di tipo professionalizzante e di mestiere necessaria perché possa conseguire la qualifica professionale ai fini contrattuali, tenuto conto dei profili formativi stabiliti dal presente contratto collettivo (allegati) o, in assenza di questi relativamente ad una specifica qualifica, delle declaratorie o dei profili professionali stabiliti nel sistema di classificazione e inquadramento del presente CCNL ovvero dei profili formativi che dovranno, in ogni caso, essere adattati alle specificità dell'impresa. In assenza di specifici profili formativi le parti potranno prendere a riferimento quelli relativi alla professionalità più affine.
Detta formazione potrà essere erogata utilizzando modalità quali: affiancamento on the job, aula, e learning, seminari, esercitazioni di gruppo, testimonianze, action learning, visite aziendali.
L'impresa potrà avvalersi anche di una struttura formativa esterna, accreditata dalla regione, per l'assistenza e/o l'erogazione e/o l'attestazione della formazione di tipo professionalizzante e di mestiere; la contrattazione collettiva regionale potrà prevedere altre forme di accreditamento di tali strutture formative esterne.
Per garantire un'idonea formazione tecnico - professionale all'apprendista, le parti concordano che l'impresa dovrà erogare, durante il periodo di apprendistato, le ore annue di formazione previste, ivi compresa la formazione in sicurezza prevista dall'Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011 e s.m.i.
La formazione di tipo professionalizzante e di mestiere, svolta sotto la responsabilità dell'impresa, è integrata, laddove prevista, dall'offerta formativa pubblica, interna o esterna all'azienda. L'apprendista è tenuto a frequentare regolarmente e con diligenza le iniziative formative interne e/o esterne all'azienda.
J. Referente aziendale
Per l'attivazione del contratto di apprendistato è necessaria la presenza di un referente aziendale. Il referente aziendale potrà essere il titolare dell'impresa, un socio od un familiare coadiuvante nelle imprese che occupano meno di 15 dipendenti e nelle imprese artigiane, oppure un lavoratore che, inserito nell'organizzazione dell'impresa, sia in possesso di adeguata professionalità.
K. Registrazione della formazione e della qualifica
La formazione effettuata dall'apprendista e la qualifica professionale a fini contrattuali eventualmente acquisita saranno registrate nel Libretto formativo del cittadino di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
In assenza del Libretto formativo del cittadino la registrazione della formazione potrà essere effettuata attraverso apposita dichiarazione dal datore di lavoro, sulla base del modello posto in allegato.
L. Trattamento economico per malattia e infortunio non sul lavoro […]
M. Ferie

Agli apprendisti trova applicazione quanto previsto in materia dal presente CCNL.
N. Disciplina del recesso […]
O. Apprendistato a tempo parziale

Il rapporto di apprendistato di cui alla presente regolamentazione può essere sottoscritto anche a tempo parziale; in questo caso le ore di formazione di tipo professionalizzante e di mestiere non dovranno essere riproporzionate sulla base dell'orario di lavoro ridotto.
Per quanto riguarda l'utilizzo di strumenti di flessibilità nell'ambito del rapporto di lavoro part time si fa riferimento a quanto previsto dal presente CCNL e dal D.Lgs. n. 81/2015 e s.m.i.

Articolo 39 - Orario di lavoro
Viene considerato dalle Parti orario normale di lavoro quello diurno e notturno, prestato sia in giorni feriali che lavorativi (o domenicali) regolato in turni di servizio dal personale tecnico-amministrativo.
Le Parti convengono di stabilire, per l’orario di lavoro settimanale, che questo si articoli in 40 ore settimanali con la distribuzione di cui agli articoli successivi.
Per la tipologia del settore coinvolto e delle obiettive necessità di organizzare dei turni di lavoro finalizzati a garantire la continuità dei servizi di vigilanza il lavoratore che smonta dal proprio turno non può lasciare il posto di lavoro senza che vi sia stata sostituzione da parte del lavoratore del turno montante. Detta sostituzione deve avvenire entro due ore e mezza dal termine del turno assegnato, con la maggiorazione dovuta per il lavoro straordinario: in tal caso il lavoratore dovrà avvertire l’Istituto il quale provvederà alla sostituzione de lavoratore nei tempi tecnici necessari.
Per quanto concerne il riposo giornaliero il lavoratore ha diritto ad 11 ore consecutive di riposo ogni 24 ore di lavoro, fermo restando che - per il personale tecnico operativo - detto riposo potrà cadere in un giorno diverso dalla domenica. Per la specificità del settore di riferimento ed al fine di non esporre beni oggetto di vigilanza a gravi rischi è possibile assegnare al lavoratore riposi giornalieri di durata inferiore a 9 ore consecutive ogni 24, non più di tre volte al mese pro capite: in questo caso le ore mancanti al raggiungimento delle 11 ore di riposo non godute dovranno essere recuperate, obbligatoriamente, entro 30 giorni successivi. Laddove ciò non avvenga dovrà essere corrisposta al lavoratore una indennità pari al 40% della quota di normale retribuzione.
Per ciò che concerne il risposo settimanale il dipendente ha diritto ad un giorno di riposo a settimana: questo non assorbe il riposo giornaliero di cui al paragrafo precedente. Per il personale tecnico - operativo detto riposo potrà cadere anche in un giorno diverso dalla domenica. Per la specificità del settore di riferimento ed al fine di non esporre beni oggetto di vigilanza a gravi rischi è possibile assegnare al lavoratore riposi settimanali di durata inferiore, fermo restando che il periodo di riposo settimanale deve essere cumulato con il riposo giornaliero. Il lavoratore - fermo restando quanto previsto dal paragrafo precedente - che venga chiamato a prestare la propria opera nel giorno di riposo settimanale avrà diritto - oltre al recupero di detto riposo - ad una maggiorazione […]
Laddove l’orario di lavoro ecceda le sei ore consecutive è diritto del lavoratore fruire di una pausa retribuita - da fruirsi sul posto di lavoro - di 10 minuti. Le modalità di fruizione sono da convenirsi a livello aziendale in modo tale da garantire il regolare svolgimento della prestazione ed arrecare il minor disagio per il committente. Per le particolarità del settore - illustrate in precedenza - laddove, nel momento di fruizione della pausa, si manifestino particolari esigenze di servizio la pausa sarà interrotta e fruita in un momento successivo. Se, invece, per esigenze di servizio non sia possibile effettuare la pausa durante il turno di lavoro, al lavoratore devono essere concessi dei riposi compensativi di pari durata (da godersi entro i 30 giorni successivi).
Per il personale inserito nel ruolo amministrativo l’orario di lavoro si intende articolato su 5 giornate lavorative per 8 ore giornaliere.
[…]
Sistema 5+1
Con riferimento a detto sistema di svolgimento dell’orario ed ai soli fini contrattuali il limite dell’orario normale di lavoro giornaliero è di 7 ore.
Il personale tecnico operativo attua la propria settimana lavorativa fruendo di un riposo ogni 5 giorni di lavoro.
[…]
Sistema 6+1+1
Mediante detto sistema il limite normale dell’orario di lavoro giornaliero è di 7 ore e 15 minuti: la settimana, dunque, si articola mediante 6 giornate lavorative cui seguono n. 1 riposo settimanale e n. 1 giorno di permesso.
Laddove, per esigenze aziendali dettate da eventi particolari, non fosse possibile usufruire per il lavoratore di un giorno di permesso di cui al comma precedente il riposo settimanale - tenendo in considerazione la distribuzione di orario di cui al presente paragrafo - potrà cadere nell’ottavo giorno alla condizione per cui per ogni periodo di 28 giorni vengano usufruiti 4 giorni di riposo. Ciò avviene senza che vi sia alcuna maggiorazione o altro compenso, facendo salvo quanto previsto per la Banca delle Ore
Nel caso di esigenze organizzative, dettate da eventi particolari e comunque con esclusione della turnazione ordinaria, ove vi fosse la necessità di non poter usufruire, nella turnazione, del giorno di permesso di cui al comma precedente il riposo settimanale, stante la distribuzione dell’orario del presente articolo, potrà, senza compensi o maggiorazione alcuna, fatto salvo quanto previsto dalla normativa per la Banca delle Ore, cadere all’ottavo giorno purché per ogni periodo di 28 giorni vengano usufruiti 4 giorni di riposo.
[…]

Articolo 40 - Flessibilità
Laddove, applicando i sistemi di distribuzione dell’orario di cui agli articoli precedenti, non si pervenga ad un esaurimento dell’orario giornaliero e dunque vi siano delle ore da recuperare, detto recupero di ore non lavorate dovrà essere svolto nella misura massima di 2 ore giornaliere. Nel caso in cui il lavoro effettuato sia inferiore all’orario normale giornaliero contrattuale la prestazione dovrà avvenire in un unico servizio. In ogni caso, detto recupero non comporterà alcuna variazione circa la corresponsione della retribuzione, che avverrà con cadenza mensile.
Il recupero delle ore giornaliere non lavorate avverrà di seguito a normali turni di lavoro ma non potrà pervenire nei giorni considerati di riposo settimanale e/o di permesso e dette ore dovranno essere recuperate entro e non oltre due mesi successivi e con un massimo di recupero di 2 ore al giorno. […]

Articolo 41 - Banca delle Ore
È possibile richiedere prestazioni di lavoro straordinario al lavoratore - fermo restando il requisito di volontarietà - entro il limite massimo di due ore per singola giornata di lavoro. Tale accumulo di ore verrà accantonato in un monte ore calcolato su base annua.
Le prestazioni di lavoro straordinario verranno convertite in permessi accantonati in uno speciale conto individuale dal quale il lavoratore attingerà per fruire di riposi giornalieri compensativi, da godersi entro e non oltre il periodo di riferimento (1 Gennaio - 31 Dicembre) dell’orario di lavoro normale, fatti salvi i periodi di esclusione. […]

Articolo 42 - Lavoro straordinario
Il lavoro straordinario è inteso come prestazione lavorativa estesa oltre il limite dell’orario individuale del lavoratore.
Il datore di lavoro, laddove si renda necessario e vista la particolarità del settore di riferimento, richiedere delle prestazioni di lavoro straordinario: dette ore di straordinario, per numero di ore annuali sommate al normale orario di lavoro, non possono superare il limite di cui all’art. 40. Il lavoratore non può compiere lavoro straordinario se a ciò non espressamente autorizzato dal datore di lavoro o da chi ne fa le veci.
Per il personale del Ruolo amministrativo il lavoro straordinario decorrerà dal termine della quarantesima ora.
È facoltà delle strutture sindacali richiedere, ogni sei mesi, informazioni globali sulle prestazioni di lavoro straordinario - nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs 196/2003. Laddove l’istituto non ottemperi alla richiesta formulata dalle organizzazioni sindacali entro un limite di 30 giorni, la consegna dei dati relativi alle prestazioni di lavoro straordinario la maggiorazione della retribuzione normale prevista dal presente CCNL per il lavoro straordinario verrà sostituita da una maggiorazione del 50% su tutte le ore di straordinario.

Titolo III - Festività, ferie, congedi e permessi

Articolo 44 - Ferie
Le ferie sono irrinunciabili. Al lavoratore non spetterà alcuna indennità laddove si presenti ugualmente a lavoro durante il riposo annuale che gli spetta di diritto.
[…]

Titolo IV - Trattamento economico
Articolo 52 - Indennità

Indennità di rischio (giornaliera)
Zona stradale trasporto Scorta valori-piant. antirapina Euro 3,12
Piantonamento fisso, sala conta e centrale operativa Euro 0,65
[…]

Titolo V - Malattia, infortunio, gravidanza
Articolo 54 - Infortunio

Il datore di lavoro è tenuto ad assicurare presso l’INAIL, contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, il personale dipendente soggetto all’obbligo assicurativo secondo le vigenti norme legislative e regolamentari. Il lavoratore soggetto all’assicurazione deve dare immediata notizia di qualsiasi infortunio, anche di lieve entità, al proprio datore di lavoro; quando l’assicurato abbia trascurato di ottemperare all’obbligo predetto e l’Istituto, non essendo venuto altrimenti a conoscenza dell’infortunio, non abbia potuto inoltrare all’INAIL la prescritta denuncia, il datore di lavoro resta esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dal ritardo.
[…]

Articolo 55 - Gravidanza e puerperio
[…]
È vietato adibire le donne al lavoro notturno, dall’accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino, fermo restando le disposizioni di legge.
Le lavoratrici gestanti hanno diritto a permessi retribuiti per l’effettuazione di esami prenatali, accertamenti clinici o visite mediche specialistiche, nel caso in cui questi debbono essere eseguiti durante l’orario di lavoro. Per la fruizione di detti permessi la lavoratrice deve presentare al datore di lavoro apposita domanda e consegnare successivamente la relativa documentazione giustificativa attestante la data e l’orario di effettuazione degli esami. (art. 7 D.Lgs. 645/96).
[…]
Per quanto non previsto dal presente Contratto in materia di gravidanza e puerperio, valgono le norme di legge e i relativi regolamenti vigenti.
[…]
Astensione dal lavoro e permessi per assistenza al bambino
Durante e dopo lo stato di gravidanza e puerperio la lavoratrice/lavoratore ha diritto di astenersi dal lavoro per le causali, per le durate e per i periodi disciplinati dalla normativa di legge.
Astensione obbligatoria e facoltativa del genitore
La lavoratrice in stato di gravidanza e puerperio ha diritto di astenersi da lavoro:
1) durante i due mesi precedenti la data presunta del parto indicata nel certificato medico di gravidanza;
2) per il periodo intercorrente tra la data presunta del parto ed il parto stesso;
3) durante i tre mesi dopo il parto;
4) un ulteriore periodo di sei mesi dopo il periodo di cui al punto 3.
Il diritto alla conservazione del posto decorre per la lavoratrice per tutto il periodo di gestazione e fino al compimento di un anno di età del bambino, salvo che risultino le eccezioni previste dalla legge quali il licenziamento per giusta causa; la cessazione dell’attività dell’Istituto; la risoluzione del rapporto di lavoro a seguito della scadenza del termine per il quale era stato stipulato etc.). Il diritto alla conservazione deve essere attestato mediante certificato medico.
Nel caso di malattia prodotta dallo stato di gravidanza nei mesi precedenti il periodo di divieto di licenziamento, il datore di lavoro è obbligato a conservare il posto alla lavoratrice alla quale è applicabile il divieto stesso. I periodi di assenza obbligatoria, indicati nelle lettere 1), 2), 3) e il periodo di assenza facoltativa di cui alla lettera 4) devono essere computati nell’anzianità di servizio.
[…]
Le lavoratrici saranno altresì adibite ad altri servizi durante il periodo di gravidanza, qualora l’Ispettorato del Lavoro accerti che le condizioni di lavoro o ambientali siano pregiudizievoli alla salute della donna.
[…]
Allattamento
Il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, durante il primo anno di vita del bambino, due periodi di riposo, anche cumulabili, durante la giornata. Il riposo è uno solo quando l’orario giornaliero è inferiore alle sei ore. I periodi di riposo di cui al precedente comma hanno la durata di una ora ciascuno e sono considerati ore lavorative agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro; essi comportano il diritto della donna ad uscire dall’Istituto. I riposi di cui ai precedenti commi sono indipendenti da quelli previsti dagli artt. 18 e 19 della Legge 26/4/1934 n. 653, sulla tutela del lavoro delle donne.
Comunicazioni della lavoratrice
Le Parti specificano ulteriormente che la lavoratrice che si trova in stato di gravidanza è obbligata all’esibizione del relativo certificato medico rilasciato da un medico condotto, un medico del SSN (o altro ente sostitutivo) o da un Ufficiale Sanitario […]

Articolo 56 - Adozione e/o affidamento
[…]
Riposi Orari
Le norme sui riposi orari previsti per il caso di parto plurimo si applicano anche nei casi di adozione o affidamento di bambini, anche non fratelli, entrati in famiglia anche in date diverse.

Titolo VI - Provvedimenti disciplinari
Articolo 57 - Norme generali

Le seguenti norme disciplinari costituiscono il codice di disciplina la cui affissione esaurisce gli obblighi di pubblicità di cui all’art. 7, Legge n. 300/70.
È fatto obbligo al lavoratore di svolgere le sue mansioni in modo scrupoloso e di rivolgersi in modo cortese sia al pubblico che ai propri colleghi e superiori.
I provvedimenti disciplinari che potranno essere adottati dal datore di lavoro sono rapportati alla gravità dell’infrazione o della mancanza commesse; questi sono:
• rimprovero verbale o scritto;
• multa in misura non eccedente le quattro ore della retribuzione giornaliera;
• sospensione della retribuzione e dal servizio da uno a sei giorni.
A) il provvedimento del rimprovero scritto si applica al lavoratore per lievi irregolarità nell’adempimento dei suoi doveri o nel comportamento in servizio;
B) il provvedimento della multa si applica nei confronti del lavoratore che:
• ritardi l’inizio del lavoro;
• esegua senza la necessaria diligenza il lavoro affidatogli;
C) il provvedimento della sospensione di cui al precedente punto 3 si applica nei confronti del lavoratore che:
• arrechi danno alle cose ricevute in dotazione od uso con responsabilità;
• si assenti per un giorno dal lavoro senza valida giustificazione;
• non avverta subito i superiori di eventuali irregolarità nell’adempimento del servizio;
• esegua con negligenza grave il lavoro affidatogli;
• ometta parzialmente di eseguire il servizio assegnato;
• si presenti in servizio in stato di manifesta ubriachezza;
• si addormenti in servizio.
D) Licenziamento per giusta causa
Il licenziamento per giusta causa, con perdita dell’indennità di preavviso, si applica nei confronti del lavoratore che commetta una mancanza che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto di lavoro.
A titolo indicativo rientrano fra le mancanze di cui al precedente comma:
• la recidività nell’addormentarsi in servizio;
• l’ubriacarsi in servizio;
• l’assunzione in servizio di sostanze stupefacenti;
• l’abbandono del posto;
• il diverbio litigioso seguito da vie di fatto in servizio, anche fra due dipendenti;
• abuso di autorità
• l’assenza ingiustificata oltre i cinque giorni consecutivi o assenza per sette giorni complessivi in un anno, sempre senza giustificato motivo;
[...]
• l’insubordinazione verso i superiori;
[…]

Titolo VIII Norme aggiuntive
Articolo 66 - Lavoratori diversamente abili

Le parti stipulanti il presente contratto, al fine di promuovere l’integrazione e l’inserimento lavorativo delle persone diversamente abili in posti di lavoro confacenti alle loro attitudini e capacità lavorative, convengono di favorirne la collocazione nelle strutture aziendali rientranti nella sfera di applicazione della legge 12/3/1999, n. 68, avvalendosi degli strumenti agevolativi previsti anche nell’ambito delle Convenzioni per l’inserimento, compatibilmente con le possibilità tecnico - organizzative delle aziende.
In occasione di avviamenti di lavoratori diversamente abili, effettuati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia, l’impresa e, qualora presenti, RSU, verificheranno le opportunità per agevolare l’integrazione dei soggetti e utilizzarne al meglio le attitudini lavorative.
Nel caso in cui non vengano riscontrate concrete possibilità di idonea occupazione nella struttura organizzativa aziendale, si opereranno gli opportuni interventi presso le strutture pubbliche preposte, affinché sia realizzato l’avviamento in altra unità produttiva.
A livello territoriale, si studieranno le opportune iniziative perché le strutture che operano nella formazione professionale organizzino corsi/percorsi specifici di formazione professionale intesi a recuperare al mercato del lavoro soggetti diversamente abili, allo scopo di favorirne l’utile collocazione in posti di lavoro confacenti alle loro attitudini ed acquisite capacità lavorative, compatibilmente con le esigenze e le possibilità tecnico-organizzative delle unità produttive.
Per quanto riguarda i permessi per genitori, parenti e affidatari di disabili e i permessi fruiti direttamente dai lavoratori diversamente abili, si fa riferimento a quanto previsto in materia dalla legge n. 104/1992.

Articolo 67 - Lavoratori immigrati
Le parti, in considerazione della presenza di lavoratori stranieri, convengono sull’opportunità di favorire un proficuo clima aziendale orientato al rispetto delle specificità culturali e alla reciproca correttezza.
[…]

Articolo 68 - Mobbing
Le parti, riconoscendo l’importanza di un ambiente di lavoro improntato alla tutela della dignità della persona, ritengono che debba essere evitata ogni forma di violenza psicologica o morale. Il datore di lavoro si impegna a prevenire, scoraggiare e neutralizzare qualsiasi comportamento di questo tipo, posto in essere dai superiori o da lavoratori/lavoratrici nei confronti di altri, sul luogo di lavoro.

Articolo 69 - Molestie sessuali
Le parti concordano sull’esigenza di favorire la ricerca di un clima di lavoro improntato al rispetto e alla reciproca correttezza, ritenendo inaccettabile qualsiasi comportamento indesiderato basato sul sesso e lesivo della dignità personale e convengono di recepire i principi del codice di condotta, relativo ai provvedimenti da adottare nella lotta contro le molestie sessuali di cui al decreto legislativo n. 145 del 30/5/2005.
Sono considerate come discriminazioni le molestie sessuali, ovvero quei comportamenti indesiderati a connotazione sessuale, espressi in forma fisica, verbale o non verbale, aventi lo scopo o l’effetto di violare la dignità di una lavoratrice o di un lavoratore e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo.
Il datore di lavoro è chiamato a mettere in atto tutte le misure per prevenire il verificarsi di comportamenti configurabili come molestie sessuali e di promuovere e diffondere la cultura del rispetto della persona.

Sezione servizi fiduciari
Articolo 1 - Validità e sfera di applicazione

La presente sezione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro troverà applicazione con riferimento ai rapporti di lavoro per le attività, in regime di committenza pubblica e privata, di seguito elencate e per quelle ad esse affini:
• attività di segreteria e di reception, attività di gestione centralini telefonici, attività di front desk;
• attività di bigliettazione;
• attività ausiliarie alla viabilità e fruizione di parcheggi;
• attività di smistamento corrispondenza e gestione archivio.
• attività di portierato per la custodia, la sorveglianza, la fruizione di immobili e le relative pertinenze, ivi compreso il controllo degli accessi e la regolazione del flusso di persone e merci, dove non sussistano le particolari esigenze di sicurezza di cui al D.M. n. 269/2010;
• attività di assistenza, di controllo e safety all’organizzazione di manifestazioni ed eventi;
• attività di prevenzione e di primo intervento e antincendio;

Articolo 3 - Somministrazione di lavoro
Per l’applicazione della normativa relativa alla somministrazione di lavoro si rimanda alle vigenti disposizioni di legge.

Articolo 4 - Part time e Tempo determinato
Per l’applicazione della normativa relativa ai contratti a tempo parziale e determinato si rimanda a quanto riportato nella parte generale del presente CCNL. Per quanto ivi non disciplinato si rimanda alle vigenti disposizioni di legge.
[...]

Articolo 7 - Orario di lavoro
L’orario normale di lavoro si intende di 40 ore settimanali distribuite su 5 o 6 giornate lavorative.
La durata massima dell’orario di lavoro non potrà superare le 48 ore ogni periodo di sette giorni calcolate come media riferita ad un periodo di 12 mesi e comprese le ore di straordinario.
Il lavoratore del turno smontante non può lasciare il proprio posto fino ad avvenuta sostituzione del lavoratore del turno montante, fermo restando quanto previsto dalle disposizioni in tema di lavoro straordinario. Laddove vi sia un ritardo nella sostituzione il lavoratore deve avvertire l’Azienda che provvederà alla sua sostituzione nei tempi tecnici necessari, i quali non devono essere superiori a 2 ore.
[…]

Articolo 8 - Lavoro straordinario, domenicale e festivo
Per lavoro straordinario si intende la prestazione di lavoro prestata oltre il normale orario di lavoro.
Per lavoro notturno si intende la prestazione lavorativa prestata fra le ore 22.00 e le ore 6.00.
È possibile per il datore di lavoro richiedere delle prestazioni di lavoro straordinario laddove ricorrano delle esigenze di servizio: dette prestazioni, tuttavia, non devono superare il limite di cui all’articolo precedente.
[…]

Articolo 9 - Banche delle ore
L’eventuale istituzione di una banca delle ore viene demandata ad accordi di secondo livello.

Articolo 10 - Riposi
Il lavoratore ha diritto a 11 ore consecutive di riposo ogni 24 ore.
Tenendo in considerazione le esigenze tecniche di settore potranno essere assegnati al lavoratore fino ad un massimo di 12 riposi di misura non inferiore a 9 ore consecutive ogni 24 ore - con esclusione della turnazione ordinaria e non più di tre volte al mese pro capite.
In tal caso, le ore mancanti al raggiungimento del limite di ore 11 di riposo non godute nell’arco delle 24 ore, dovranno essere obbligatoriamente recuperate entro i trenta giorni successivi.
Qualora il recupero di dette ore avvenga dopo i trenta giorni successivi, dovrà essere corrisposta una indennità pari al 15% della quota oraria della normale retribuzione.
A livello territoriale le parti potranno concordare diverse modalità in relazione alla specificità del territorio.
Per quanto concerne il riposo settimanale il lavoratore ha diritto a un giorno di riposo - anche non decorrente dalle ore 24.00 - che non assorba il riposo giornaliero anzidetto.
Per il personale operativo, potrà cadere, in un giorno diverso dalla domenica.
In relazione alle esigenze tecniche proprie del settore si pattuisce che il personale può essere chiamato per esigenze di servizio a prestare la propria opera nei giorni di riposo settimanale e che, il periodo di riposo di 24 ore consecutive da cumulare con il risposo giornaliero di 11 ore, possa essere ridotto.
Fermo restando quanto previsto in materia di riposo giornaliero, il dipendente chiamato a prestare la propria opera nel giorno di riposo settimanale avrà diritto oltre al recupero delle giornate di riposo, ad un compenso pari al 10% della quota giornaliera della normale retribuzione.
Qualora il recupero di cui sopra avvenga dopo sette giorni consecutivi di effettivo lavoro, in sostituzione dell’indennità di cui al comma precedente, verrà corrisposto una somma anche a titolo di risarcimento danni pari al 15% della normale retribuzione giornaliera.

Articolo 11 - Lavoro notturno
È considerato lavoro notturno quello prestato dalle ore 22.00 fino alle ore 06.00.
In considerazione delle modalità di lavoro non possono effettuare lavoro notturno:
• la lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile, ai sensi della L. 104/1992 e s.m.i.;
• le lavoratrici madri con figli inferiori a tre anni o, in alternativa, i lavoratori padri conviventi
con gli stessi;
• la lavoratrice o il lavoratore che sia l’unico affidatario di un figlio convivente di età inferiore a 12 anni;
• le lavoratrici dall’accertamento dello stato di gravidanza sino all’anno di compimento di età del bambino.
Per quanto non espressamente previsto in materia di orario di lavoro nel presente CCNL si rinvia integralmente alla disciplina prevista dalla legislazione in materia.

Articolo 25 - Strumenti della bilateralità
Le parti concordano che per quanto riguarda gli strumenti della bilateralità si rimanda a quanto previsto e disciplinato nella parte della vigilanza privata.