ACCORDO QUADRO DI COLLABORAZIONE


Tra
INAIL - Istituto nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro
nella persona del Commissario straordinario Prof. Fabrizio D'Ascenzo
e
Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome
nella persona del Presidente Massimiliano Fedriga
di seguito denominati Parti
 

VISTO il decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, recante "Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144" che ha rimodulato ed ampliato i compiti dell'Inail contribuendo alla sua evoluzione da soggetto erogatore di prestazioni assicurative a soggetto attivo di protezione sociale, orientate alla tutela globale delle lavoratrici e dei lavoratori contro gli infortuni sul lavoro e le tecnopatie, estendendo la tutela anche ad interventi prevenzionali;
VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, che attribuisce all'Inail compiti di informazione, formazione, assistenza, consulenza e promozione della cultura della salute e sicurezza sul lavoro, ed in particolare l'art. 9 e 10;
VISTO il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica" convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che al fine di integrare le funzioni connesse alla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ed il coordinamento stabile delle attività previste dall'articolo 9 del decreto legislativo n. 81 del 2008, ottimizzando le risorse ed evitando duplicazioni di attività, ha soppresso l'ISPESL e l'IPSEMA, attribuendone le relative funzioni all'INAIL, quale unico ente pubblico del sistema istituzionale avente compiti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
VISTI gli Accordi Stato Regioni del 21 dicembre 2011, n. 221, e del 7 luglio 2016, n. 128 che disciplinano la formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
VISTO l'art. 15 della legge 241/1990 che consente alle amministrazioni pubbliche di concludere tra loro accordi per disciplinare "lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune";
VISTA la legge 17 dicembre 2021, n. 215 recante la "Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-legge 21 ottobre 2021, n.146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili";
VISTO il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) definitivamente approvato il 13 luglio 2021 con Decisione di esecuzione del Consiglio dell'unione europea;
VISTO il Piano triennale per la prevenzione 2022-2024 Inail, approvato con deliberazione del Consiglio di indirizzo e vigilanza n. 15 del 28 dicembre 2022 a seguito della deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 252 del 25 ottobre 2022;
VISTE le deliberazioni del Consiglio di indirizzo e vigilanza Inail n. 9 del 10 ottobre 2022, di "Variazione al Bilancio di previsione 2022" (Provvedimento n. 1 - Assestamento) e n. 13 del 30 novembre 2022 di "Variazione al Bilancio di previsione 2022" (Provvedimento n. 2 - Variazione);
VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione Inail n. 326 del 20 dicembre 2022 di approvazione dei criteri generali per l'elaborazione di una procedura di finanziamento per la realizzazione di interventi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro nei contesti produttivi finanziati con le risorse del PNRR (Piano nazionale di ripresa e resilienza);
 

PREMESSO CHE

l'INAIL:
- Svolge e promuove programmi di interesse nazionale nel campo della prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, anche attraverso attività di informazione, formazione, assistenza e consulenza in materia di salute sicurezza nei luoghi di lavoro;
- Svolge compiti di formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ed è, pertanto, impegnato nello sviluppo di progetti formativi e nella erogazione di percorsi formativi e di aggiornamento nelle specifiche materie;
- Promuove, per la realizzazione delle attività di sviluppo della funzione prevenzionale, iniziative in coerenza con quanto formulato nel Piano triennale per la prevenzione 2022-2024;

LA CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME:
- Definisce e promuove posizioni comuni su temi di interesse delle Regioni;
- Valorizza e garantisce il ruolo istituzionale delle Regioni e delle Province Autonome alla luce del quadro costituzionale, che assegna una competenza esclusiva in materia di formazione professionale;
- Ha promosso in passato azioni coordinate con INAIL sul tema della sicurezza del lavoro, dove si ravvisa una convergenza e complementarietà, su diversi livelli, delle rispettive competenze.
 

CONSIDERATO CHE LE PARTI

- Concordano che nell'ambito del processo evolutivo del sistema della prevenzione è interesse comune valorizzare e potenziare le sinergie tra istituzioni nel rispetto di ruoli e competenze proprie, al fine del perseguimento di efficaci politiche di prevenzione nei luoghi di lavoro;
- Convengono che gli investimenti previsti nel PNRR impegnano tutte le istituzioni preposte ad adoperarsi al fine di rafforzare le politiche di prevenzione e di tutela della salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro allo scopo di ridurre il rischio del fenomeno infortunistico;
- Convengono che alcuni contesti produttivi risultano di prioritario interesse in quanto oltre a ricomprendere attività specificatamente riferibili alle lavorazioni proprie degli appalti affidati in esito a procedure finanziate con le risorse del PNRR, presentano elevati rischi infortunistici;
- Concordano sull'importanza di promuovere programmi formativi in tali contesti produttivi per la più efficace diffusione della cultura e dei valori della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
 

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO
LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Articolo 1
Premessa

La premessa costituisce parte integrante del presente Accordo di collaborazione.
 

Articolo 2
Finalità

Le Parti intendono sviluppare la più ampia collaborazione per lo sviluppo delle attività congiunte di interesse comune, con particolare riferimento agli ambiti di cui al successivo articolo 3.
 

Articolo 3
Oggetto della collaborazione

Con il presente Accordo sono definiti congiuntamente gli ambiti e le modalità di attuazione della collaborazione tra le Parti.
In particolare la collaborazione ha quale oggetto la promozione di una campagna nazionale di rafforzamento della formazione prevista dalla normativa vigente, quale occasione per supportare la cultura della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e favorire un concreto trasferimento di conoscenze, a sostegno della consapevolezza dei rischi, per l'adozione delle più corrette misure di prevenzione, attraverso la realizzazione sui territori regionali di interventi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro di carattere aggiuntivo rispetto a quanto previsto dagli Accordi Stato Regioni del 21 dicembre 2011.
 

Articolo 4
Modalità di svolgimento della collaborazione

Il presente Accordo sarà attuato dalle Regioni e Province Autonome su base volontaria, mediante formale adesione con espressa assunzione di impegno ad emanare Avvisi pubblici di finanziamento di programmi di formazione a carattere aggiuntivo entro il primo semestre 2024. Dette adesioni dovranno essere comunicate in forma scritta alla Segreteria della Conferenza delle Regioni, entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo, che provvederà a comunicarle a Inail.
Le Regioni aderenti provvederanno all'attuazione dell'Accordo attraverso l'emanazione di Avvisi pubblici di finanziamento di programmi di formazione a carattere aggiuntivo di cui all'art.3 del presente Accordo di collaborazione. Detti programmi dovranno prevedere corsi di formazione così come declinati nel Catalogo degli interventi formativi composto da specifici moduli, di cui all'allegato 1 al presente Accordo, che ne forma parte integrante.
Nel manifestare la propria adesione, le Regioni e Province Autonome garantiscono di conservare e mettere a disposizione di INAIL tutta la documentazione contabile comprensiva di rendicontazione, secondo le modalità e i tempi di conservazione di atti e documenti della PA previsti dalla normativa nazionale. Si impegnano inoltre a prevedere un monitoraggio degli interventi formativi che ciascuna Regione e Provincia autonoma provvederà a trasmettere ad Inail secondo modalità e tempistiche da definire congiuntamente nell'ambito del Comitato di coordinamento di cui all'art.7 del presente Accordo.
 

Articolo 5
Risorse finanziarie

L'INAIL destina al finanziamento degli interventi di cui all'art. 3 risorse pari a Euro 10.462.000,00 da ripartire tra le Regioni e Province Autonome sulla base di criteri omogenei basati sul numero degli addetti e sul rapporto di gravità degli infortuni riferiti alle imprese operanti sul territorio e appartenenti al comparto produttivo di riferimento di cui alla Tabella "Risorse economiche", che forma parte integrante del presente Accordo.
Nel caso di carenza di adesioni Inail procederà alla riformulazione del piano di ripartizione delle somme resesi disponibili a favore delle Regioni e Province Autonome che abbiano già espresso la propria adesione ai sensi del precedente art.4, sulla base dei medesimi criteri che hanno determinato la ripartizione di cui al precedente comma.
Le risorse saranno trasferite in un'unica soluzione alle sole Regioni e Province Autonome aderenti che abbiano provveduto a comunicare ad Inail - per il tramite della Segreteria della Conferenza delle Regioni - l'avvenuta emanazione dei rispettivi Avvisi pubblici, ferma restando la possibilità per le Regioni di dedicare proprie risorse aggiuntive al sostegno degli interventi di cui al presente Accordo.
In esito alle attività progettuali, ciascuna Regione e Provincia Autonoma comunicherà ad Inail e alla Segreteria della Conferenza delle Regioni, entro 30 giorni dal completamento delle liquidazioni a favore dei soggetti beneficiari del finanziamento concesso sulla base di quanto previsto dai rispettivi Avvisi pubblici, l'ammontare delle risorse utilizzate e il target raggiunto.
Le risorse non utilizzate dovranno essere restituite ad Inail entro 30 giorni dalla predetta comunicazione.
 

Articolo 6
Modalità di attuazione

Gli Avvisi pubblici emanati dalle Regioni sulla base dei requisiti previsti dal presente Accordo di collaborazione saranno attuati secondo le modalità di gestione e controllo delle risorse utilizzate dalle Regioni nei bandi già in essere sulla formazione continua (soggetti proponenti, UCS, flussi finanziari, controlli e modalità di rendicontazione, rinvio alla normativa aiuti di Stato).
Gli interventi formativi saranno erogati dalle Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano direttamente o attraverso soggetti accreditati secondo il vigente sistema di formazione professionale, in conformità al modello definito ai sensi dell'Accordo Stato- Regioni e Province Autonome del 20 marzo 2008 (Rep. Atti n. 84/CSR), e/o attraverso soggetti specificamente autorizzati in base alle disposizioni adottate da ciascuna Regione e Provincia Autonoma.
Destinatari degli interventi formativi sono i lavoratori e i preposti coinvolti nella realizzazione delle opere oggetto dei diversi cantieri interessati nella realizzazione di alcune attività ricomprese nel PNRR, che fanno riferimento ai Codici ATECO C23, C33, E, F41, F42 e F43.
I programmi formativi dovranno prevedere corsi di formazione così come declinati nel Catalogo degli interventi formativi di cui all'allegato 1 al presente Accordo, composto da specifici moduli aventi standard comuni in termini di obiettivi, contenuti, durata e metodologie, a garanzia di qualità e uniformità territoriale, e attraverso il ricorso a docenti qualificati.
Nell'ambito del procedimento di valutazione dei progetti formativi oggetto di finanziamento potranno essere coinvolti esperti Inail per un contributo di carattere tecnico specialistico.
 

Articolo 7
Comitato di coordinamento

Il coordinamento delle attività previste dal presente Accordo di collaborazione è svolto da un Comitato di coordinamento composto da INAIL e dalle Regioni e Province Autonome che hanno aderito al presente accordo.
Il Comitato di coordinamento cura il monitoraggio dello stato di attuazione delle attività e il livello di raggiungimento degli obiettivi, sulla base di report da sottoporre ai rispettivi organi competenti, la cui periodicità sarà stabilita nell'ambito del Comitato stesso.
 

Articolo 8
Durata

Il presente Accordo di collaborazione entra in vigore dal momento della sua sottoscrizione ed ha durata triennale.
Le attività formative previste dal presente Accordo dovranno essere realizzate nel corso del triennio 2023-2025.
 

Articolo 9
Trattamento dei dati

L'Inail e le Regioni e Province Autonome che aderiranno al presente Accordo, provvedono al trattamento, alla diffusione e alla comunicazione dei dati personali relativi al presente Accordo di collaborazione nell'ambito del perseguimento dei propri fini, nonché si impegnano a trattare i dati personali unicamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente atto, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal regolamento UE 679/2016 e dal Decreto legislativo n. 196 del 2003, "Codice in materia di protezione dei dati personali", così come novellato dal Decreto legislativo del 10 agosto 2018, n.101.
 

Articolo 10
Copertura assicurativa

L'Inail e le Regioni e Province Autonome che aderiranno al presente Accordo garantiscono la copertura assicurativa contro gli infortuni e per responsabilità civile verso terzi dei propri dipendenti e collaboratori impegnati nelle attività oggetto del presente Accordo.
 

Articolo 11
Sicurezza sul lavoro

In relazione a quanto disposto dalla vigente normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in particolare dal d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., l'Inail e le Regioni e le Province Autonome che aderiranno al presente Accordo concordano che, quando il personale di una delle due parti si reca presso la sede dell'altra per le attività di collaborazione, il datore di lavoro della sede ospitante, sulla base delle risultanze della valutazione dei rischi di cui al suddetto d.lgs. n. 81/2008 da lui realizzata, assicura al sopra citato personale, esclusivamente per le attività svolte in locali e spazi di sua competenza, le misure generali e specifiche per la protezione della salute dei lavoratori, nonché gli ulteriori adempimenti che la legislazione vigente in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute pone a carico del datore di lavoro.
I lavoratori dipendenti o equiparati di entrambe le parti devono attenersi, in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute dei lavoratori, alle norme e regolamenti della sede presso la quale svolgono le attività oggetto del presente Accordo.
 

Articolo 12
Recesso unilaterale

L'Inail e le Regioni e Province Autonome che aderiranno al presente Accordo possono recedere anticipatamente dal presente Accordo di collaborazione previa comunicazione scritta e motivata, da inviarsi con un preavviso di almeno 30 giorni a tutte le Parti a mezzo posta elettronica certificata o con lettera A.R. fatti salvi il completamento delle attività già avviate e la restituzione delle risorse non utilizzate alla data del recesso.
 

Articolo 13
Tutela della riservatezza

L'Inail e le Regioni e Province Autonome che aderiranno al presente Accordo si impegnano, reciprocamente, a garantire la massima riservatezza riguardo alle informazioni tecniche, scientifiche e finanziarie, direttamente o indirettamente collegate alle attività oggetto del presente Accordo ("Informazioni Confidenziali"), a non divulgarle a terzi senza il preventivo consenso scritto di chi le ha rilasciate e ad utilizzarle esclusivamente per il raggiungimento delle finalità oggetto del presente atto.
La Parte che riceve le informazioni confidenziali deve usare lo stesso grado di diligenza richiestogli per proteggere le proprie informazioni confidenziali a propria disposizione e di eguale natura, in ogni caso non inferiore, comunque, ad un livello di diligenza atta a prevenire usi non autorizzati, divulgazioni interne o esterne indebite.
 

Articolo 14
Controversie

L'Inail e le Regioni e Province Autonome che aderiranno al presente Accordo accettano di definire bonariamente qualsiasi controversia che possa nascere dall'attuazione del presente Accordo di collaborazione. Nel caso in cui non sia possibile dirimere la controversia in tal modo, il foro competente è quello di Roma.
 

Articolo 15
Registrazione

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, in base all'articolo 4 della parte II della Tariffa allegata al D.P.R.26 aprile 1986, n. 131, a cura e spese del richiedente.
Le spese di bollo sono a carico del richiedente.
 

Per Inail
Il Commissario straordinario
Prof. Fabrizio D'Ascenzo

Per la Conferenza delle Regioni e delle PP AA
Il Presidente
Massimiliano Fedriga

 

Allegato 1

Catalogo degli interventi formativi per i cantieri finanziati con risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)