Regione Toscana
Legge regionale 20 luglio 2023, n. 29
Legge generale di manutenzione dell’ordinamento regionale 2023.
B.U.R. 26 luglio 2023, n. 39


Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
promulga

la seguente legge:
 

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale
Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;
Visto l’articolo 4 dello Statuto;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421);
Visto il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 (Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dell'articolo 42, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3);
Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 (Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza “PNRR” e per l'efficienza della giustizia), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;
Vista la legge 31 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024);
Visto il decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 (Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25;
Visto il decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201 (Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica);
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2023 (Determinazione della popolazione legale della Repubblica in base al censimento permanente della popolazione e delle abitazioni);
Visto il decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 19 dicembre 2022 (Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e ss.mm. e ii. concernente l’organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli. Sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli);
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) relativo al personale del comparto funzioni locali per il triennio 2019 - 2021, sottoscritto in data 16 novembre 2022;
Vista la legge regionale 25 febbraio 2000, n. 16 (Riordino in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria, igiene degli alimenti, medicina legale e farmaceutica);
Vista la legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana);
Vista la legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative);
Vista la legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro);
Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del Servizio sanitario regionale);
Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale);
Vista la legge regionale 28 aprile 2008, n. 20 (Disciplina della partecipazione regionale a società, associazioni, fondazioni e altri organismi di diritto privato, ai sensi dell’articolo 51, comma 1 dello Statuto. Norme in materia di componenti degli organi amministrativi delle società a partecipazione regionale);
Vista la legge regionale 22 ottobre 2008, n. 55 (Disposizioni in materia di qualità della normazione) e, in particolare l’articolo 13;
Vista la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale);
Vista la legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell’attività amministrativa);
Vista la legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali);
Vista la legge regionale legge regionale 30 novembre 2012, n. 68 (Disciplina per la gestione e il controllo del potenziale viticolo);
Vista la legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri);
Vista la legge regionale 13 dicembre 2017, n. 73 (Disciplina per la gestione ed il controllo del potenziale viticolo);
Vista la legge regionale 23 novembre 2018, n. 62 (Codice del Commercio);
Vista la legge regionale 10 dicembre 2019, n. 74 (Disposizioni urgenti per il rispetto nel territorio della Toscana degli obblighi previsti dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, di attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente);
Vista la legge regionale 24 luglio 2020, n. 69 (Inquadramento del personale giornalista assunto a tempo indeterminato. Modifiche alla l.r. 43/2006 e alla l.r. 9/2011);
Vista la legge regionale 3 agosto 2021, n. 27 (Valorizzazione del patrimonio storico-culturale intangibile e della cultura popolare della Toscana. Disciplina delle rievocazioni storiche regionali);
Vista la legge regionale 5 novembre 2021, n. 40 (Disposizioni attuative del d.lgs. 31 luglio 2020, n. 101 “Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell’articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117”. Abrogazione della l.r. 32/2003);
Vista la legge regionale 16 marzo 2023, n. 12 (Disposizioni in materia di istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici. Modifiche alla l.r. 40/2005);
Considerato quanto segue:
1. È necessario aggiornare nella l.r. 68/2011 il dato della popolazione residente in ciascun comune della Repubblica, censita al 31 dicembre 2021, come risultante dal decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2023 (Determinazione della popolazione legale della Repubblica in base al censimento permanente della popolazione e delle abitazioni), sostituendo anche il relativo allegato;
2. È necessario modificare la definizione di “superficie vitata” a seguito dell’adozione del sopra citato d.m. agricoltura 19 dicembre 2022, che ha recepito a livello nazionale quanto disposto dall’articolo 44 del regolamento di esecuzione UE n. 2016/1150 della Commissione del 15 aprile 2016 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo;
3. È necessario aggiornare il riferimento normativo del registro informatico pubblico delle autorizzazioni per gli impianti viticoli a seguito della sopracitata sopravvenuta normativa statale;
4. È necessario abrogare l’articolo 20 della l.r. 68/2012 che prevede che le commissioni di degustazione siano istituite con atto della Giunta regionale, in quanto, secondo quanto disposto dall’articolo 7, comma 3, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo 12 marzo 2019 (Disciplina degli esami analitici per i vini DOP e IGP, degli esami organolettici e dell’attività delle commissioni di degustazione per i vini DOP e IGP e del funzionamento dell’attività della commissione di degustazione di appello), le commissioni di degustazione sono nominate dal competente organismo di controllo per le relative denominazioni;
5. È necessario intervenire sulle disposizioni relative alla gestione del potenziale viticolo:
a) per abrogare il procedimento di conversione dei diritti di reimpianto in autorizzazioni in quanto la possibilità di convertire i diritti di reimpianto in autorizzazioni è cessata il 31 dicembre 2022;
b) per correggere un errore materiale e prevedere che la richiesta di autorizzazione per reimpianti da estirpo può essere presentata entro la fine della seconda campagna viticola successiva a quella in cui è avvenuta l’estirpazione;
c) per introdurre la tipologia del nuovo impianto destinato alla costituzione di una collezione di varietà di viti finalizzata alla preservazione delle risorse genetiche.
6. È necessario fornire l’interpretazione autentica, condivisa con il Ministero dell’economia e delle finanze, dell’articolo 3 della l.r. 74/2019;
7. Per coordinare le disposizioni in materia di somministrazione di alimenti e bevande contenute nell’articolo 53 della l.r. 62/2018, è opportuno inserire anche la fattispecie nella quale l’attività di somministrazione si svolga all’interno di un quartiere fieristico o di uno spazio fieristico che deve essere disciplinata alla stessa stregua delle altre fattispecie di attività di somministrazione escluse dal rispetto dei requisiti stabiliti dal comune ai sensi dell’articolo 49;
8. È opportuno, anche in riferimento alla mozione del Consiglio regionale 8 marzo 2023, n. 1225, operare un coordinamento tra la l.r. 46/2015 e la l.r. 27/2021 relativamente al Capodanno dell’Annunciazione;
9. È necessario superare criticità applicative dell’articolo 14 della l.r. 80/2015, che deve essere interpretato nel senso che, in coerenza con la clausola di salvaguardia che consente di derogare a quanto previsto dall’articolo 135 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), l’articolo 14 stesso individua la Regione quale autorità competente all’accertamento e all’irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla parte terza del medesimo d.lgs 152/2006, compresa quella di cui all’articolo 133, comma 8, in materia di violazione degli obblighi di installazione e manutenzione dei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi d’acqua, nonché di trasmissione dei risultati delle misurazioni;
10. In tema di tirocini non curriculari, si sono verificati casi concreti che rendono necessario l’adeguamento della l.r. 32/2002 al decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85 (Attuazione della direttiva 2001/55/CE relativa alla concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati ed alla cooperazione in ambito comunitario). Pertanto occorre modificare l’articolo 17 bis della l.r. 32/2002 per garantire alle categorie dei soggetti svantaggiati il diritto all’istruzione e all’accesso alla formazione professionale e continua di cui all’articolo 14 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea;
11. È necessario apportare all’interno della l.r. 1/2009 le modifiche terminologiche derivanti dall’introduzione del piano integrato di attività ed organizzazione (PIAO), nel quale confluiscono i diversi piani di programmazione già previsti per le amministrazioni pubbliche;
12. Nella l.r. 1/2009 è necessario apportare, inoltre, le modifiche terminologiche introdotte dalla nuova qualificazione degli incarichi di posizione organizzativa in “incarichi di elevata qualificazione”, disposta dall’articolo 16 del CCNL Funzioni locali, triennio 2019 - 2021;
13. È necessario altresì apportare nella l.r. 1/2009 le modifiche terminologiche richieste dall’introduzione del nuovo sistema di classificazione del personale, dettato dall’articolo 12 del CCNL Funzioni locali, triennio 2019-2021;
14. È opportuno introdurre correttivi tecnici relativi ad alcune procedure interne in materia di personale;
15. È opportuno adeguare le modalità con cui le informazioni sulle azioni positive, intraprese dalla Regione Toscana nei confronti del proprio personale, vengono comunicate all’esterno;
16. È necessario abrogare alcune disposizioni della l.r. 69/2020 non più efficaci a seguito della nuova contrattazione in materia o dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale;
17. Nella l.r. 81/2000 è opportuno procedere alla declinazione delle materie con una formulazione di carattere generale, rimuovendo ogni riferimento ad atti deliberativi, nonché eliminando ogni riferimento a normativa che solo parzialmente declina la competenza regionale ai fini di un miglior coordinamento con il mutato assetto delle competenze determinato dalla normativa statale;
18. Poiché nell’operatività concreta non è mai stato istituito un archivio regionale dei trasgressori ed essendo più coerente verificare l’eventuale recidività in relazione al ripetersi di infrazioni nella medesima materia, è opportuno abrogare la norma istitutiva dell’archivio;
19. È necessario declinare meglio gli effetti del pagamento della sanzione pecuniaria principale sull’irrogazione delle sanzioni accessorie;
20. È necessario adeguare la disposizione sul trattamento dati all’evoluzione normativa nazionale in tema di tutela dei dati personali;
21. È necessario adeguare la tempistica del procedimento per l'apertura di una farmacia il cui titolare è il comune ai nuovi adempimenti previsti dal titolo III, capo II del d.lgs. 201/2022;
22. È necessario modificare le disposizioni della l.r. 40/2005 nella parte modificata dalla recente l.r. 12/2023, a seguito delle osservazioni formulate dal Ministero della salute e dal Ministero dell’economia e delle finanze, che hanno chiesto alla Regione di rafforzare, in ossequio alla normativa statale in materia di istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), il ruolo del Ministero della salute;
23. È necessario apportare alla l.r. 40/2005 una serie di modifiche formali, che vanno dall’aggiornamento di riferimenti normativi superati al coordinamento di disposizioni obsolete, ad adeguamenti terminologici discendenti dalla normativa comunitaria o statale;
24. È necessario adeguare il testo dell’articolo 59 bis della l.r. 40/2005 all’ultima riforma delle procedure per l’affidamento degli incarichi di struttura complessa alla dirigenza sanitaria di cui all’articolo 17, comma 7, del d.lgs. 502/1992;
25. È necessario adeguare il testo vigente dell’articolo sul fascicolo sanitario elettronico alle modifiche intervenute a livello nazionale sull’articolo 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, in particolare a quelle apportate dal d.l. 4/2022 convertito dalla l. 25/2022;
26. È opportuno dare normativamente atto dell’attivazione, in Toscana, del numero telefonico unico di emergenza europeo 112;
27. È opportuno dare normativamente atto dell’introduzione della ricetta dematerializzata;
28. È necessario riallineare la normativa regionale in tema di commissioni di bioetica al decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 52 (Attuazione della delega per il riassetto e la riforma della normativa in materia di sperimentazione clinica dei medicinali ad uso umano, ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 11 gennaio 2018, n. 3) ed ai relativi decreti ministeriali attuativi;
29. Si modifica la disciplina della l.r. 40/2005 introducendo la previsione dell’istituzione, da parte della Giunta regionale, di quattro comitati etici territoriali conformemente a quanto previsto dal decreto del Ministro della salute 26 gennaio 2023 (Individuazione di quaranta comitati etici territoriali);
30. Muovendo dal contesto normativo nel quale l’ambito delle disabilità ha trovato nuova collocazione, è necessario modificare la dicitura con cui le norme richiamano le persone destinatarie delle norme medesime;
31. È necessario, anche a seguito della sollecitazione di alcuni comuni, un intervento chiarificatore della Regione in merito alla legge regionale 28 febbraio 2023, n. 8 (Disposizioni di semplificazione delle certificazioni sanitarie in ambito scolastico. Modifiche alla l.r. 40/2009), che ha abolito l’obbligo di presentazione del certificato di riammissione scolastica dopo cinque giorni di malattia, fornendo l’interpretazione corretta;
32. È opportuno, per assicurare la funzionalità dell’organismo, prevedere la nomina di un componente supplente per ciascun componente effettivo della commissione regionale per la prevenzione dei rischi da radiazioni ionizzanti;
 

Approva la presente legge


CAPO I
Affari istituzionali
Art. 1
Costituzione di associazioni nuove.
Modifiche all’articolo 5 della l.r. 20/2008

1. Al comma 1 dell’articolo 5 della legge regionale 28 aprile 2008, n. 20 (Disciplina della partecipazione regionale a società, associazioni, fondazioni e altri organismi di diritto privato, ai sensi dell’articolo 51, comma 1 dello Statuto. Norme in materia di componenti degli organi amministrativi delle società a partecipazione regionale), le parole: “all’articolo 10 della legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale), come sostituito dall’articolo 10 della legge regionale 15 novembre 2004, n. 61” sono sostituite dalle seguenti: “agli articoli 8 e 9 della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008)”.
 

Art. 2
Recesso.
Modifiche all’articolo 6 della l.r. 20/2008

1. Al comma 2 dell’articolo 6 della l.r. 20/2008 le parole: “all’articolo 10 della l.r. 49/1999” sono sostituite dalle seguenti: “agli articoli 8 e 9 della l.r. 1/2015”.
 

Art. 3
Adesione a fondazioni esistenti.
Modifiche all’articolo 7 della l.r. 20/2008

1. Al comma 1 dell’articolo 7 della l.r. 20/2008 le parole: “all’articolo 10 della l.r. 49/1999” sono sostituite dalle seguenti: “agli articoli 8 e 9 della l.r. 1/2015”.
 

Art. 4
Costituzione di fondazioni nuove.
Modifiche all’articolo 8 della l.r. 20/2008

1. Al comma 1 dell’articolo 8 della l.r. 20/2008 le parole: “all’articolo 10 della l.r. 49/1999” sono sostituite dalle seguenti: “agli articoli 8 e 9 della l.r. 1/2015”.
 

Art. 5
Partecipazione a società esistenti.
Modifiche all’articolo 9 della l.r. 20/2008

1. Al comma 1 dell’articolo 9 della l.r. 20/2008 le parole: “all’articolo 10 della l.r. 49/1999” sono sostituite dalle seguenti: “agli articoli 8 e 9 della l.r. 1/2015”.
 

Art. 6
Costituzione di società nuove.
Modifiche all’articolo 10 della l.r. 20/2008

1. Al comma 1 dell’articolo 10 della l.r. 20/2008 le parole: “all’articolo 10 della l.r. 49/1999” sono sostituite dalle seguenti: “agli articoli 8 e 9 della l.r. 1/2015”.
 

Art. 7
Dismissione, riduzione e incremento delle partecipazioni.
Modifiche all’articolo 11 della l.r. 20/2008

1. Al comma 1 dell’articolo 11 della l.r. 20/2008 le parole: “all’articolo 10 della l.r. 49/1999” sono sostituite dalle seguenti: “agli articoli 8 e 9 della l.r. 1/2015”.
 

Art. 8
Dimensione territoriale adeguata per l’esercizio delle funzioni dei comuni.
Modifiche all’articolo 54 della l.r. 68/2011

1. Al comma 1 dell’articolo 54 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali), le parole: “relativi al censimento della popolazione 2011” sono sostituite dalle seguenti: “relativi al censimento della popolazione 2021”.
 

Art. 9
Comuni tenuti all’esercizio associato delle funzioni fondamentali.
Modifiche all’articolo 55 della l.r. 68/2011

1. Al comma 1 dell’articolo 55 della l.r. 68/2011 le parole: “relativi al censimento della popolazione 2011” sono sostituite dalle seguenti: “relativi al censimento della popolazione 2021”.
 

Art. 10
Verifica dell’effettività dell'esercizio associato e revoca dei contributi.
Modifiche all’articolo 91 della l.r. 68/2011

1. Al comma 13 dell’articolo 91 della l.r. 68/2011 le parole: “relativi al censimento della popolazione 2011” sono sostituite dalle seguenti: “relativi al censimento della popolazione 2021”.
 

Art. 11
Sostituzione dell’allegato A della l.r. 68/2011

1. L’allegato A della l.r. 68/2011 è sostituito dall’allegato A della presente legge.
 

CAPO II
Agricoltura
SEZIONE I
Foreste.
Modifiche alla l.r. 39/2000
Art. 12
Autorizzazione alla trasformazione dei boschi e dei suoli.
Modifiche all’articolo 42 della l.r. 39/2000

1. Alla lettera d bis) del comma 4 dell’articolo 42 della legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana), le parole “all’articolo 49” sono sostituite dalle seguenti: “all’articolo 74”.
 

Art. 13
Materiale forestale di propagazione.
Spostamento dell’articolo 76 bis nel capo III del titolo V della l.r. 39/2000

1. L’articolo 76 bis della l.r. 39/2000 è spostato nel capo III del titolo V, quale primo articolo del capo medesimo.
 

SEZIONE II
Viticoltura.
Modifiche alla l.r. 68/2012 e alla l.r. 73/2017
Art. 14
Abrogazione dell’articolo 20 della l.r. 68/2012.

1. L’articolo 20 della legge regionale 30 novembre 2012, n. 68 (Disciplina per la gestione e il controllo del potenziale viticolo), è abrogato.
 

Art. 15
Definizioni.
Modifiche all’articolo 2 della l.r. 73/2017

1. La lettera b) del comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 13 dicembre 2017, n. 73 (Disciplina per la gestione ed il controllo del potenziale viticolo), è sostituita dalla seguente:
“b) superficie vitata: in conformità alla normativa unionale, la superficie delimitata dal perimetro esterno dei ceppi di vite a cui si aggiunge una fascia cuscinetto di larghezza pari a metà della distanza tra i filari. La superficie vitata è registrata nello schedario viticolo come poligono;”.
 

Art. 16
Registro informatico pubblico delle autorizzazioni per gli impianti viticoli.
Modifiche all’articolo 5 della l.r. 73/2017

1. Al comma 1 dell’articolo 5 della l.r. 73/2017 le parole “decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 15 dicembre 2015, n. 12272 (Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento “UE” n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l’organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli. Sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli)” sono sostituite dalle seguenti: “decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 19 dicembre 2022, (Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e ss.mm. e ii. concernente l’organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli. Sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli)”.
 

Art. 17
Gestione del potenziale viticolo.
Modifiche all’articolo 7 della l.r. 73/2017

1. La lettera d) del comma 2 dell’articolo 7 della l.r. 73/2017 è abrogata.
2. Alla lettera f) del comma 2 dell’articolo 7 della l.r. 73/2017 le parole: “entro la fine della campagna viticola nel corso della quale” sono sostituite dalle seguenti: “entro la fine della seconda campagna viticola successiva a quella nella quale”.
3. Alla lettera p) del comma 2 dell’articolo 7 della l.r. 73/2017 dopo la parola: “sperimentazione,” sono aggiunte le seguenti: “alla costituzione di una collezione di varietà di viti finalizzata alla preservazione delle risorse genetiche,”.
 

Art. 18
Correzione di rinvii normativi.
Modifiche all’articolo 13 della l.r. 73/2017

1. Nell’alinea del comma 1 dell’articolo 13 della l.r. 73/2017 dopo la parola: “Sono” sono inserite le seguenti: “o restano”.
2. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 13 della l.r. 73/2017 la parola: “19” è sostituita dalla seguente: “20”.
 

SEZIONE III
Agricoltura sociale.
Modifiche alla l.r. 20/2023
Articolo 19
Riconoscimento operatori di agricoltura sociale e avvio dell’attività.
Modifiche all’articolo 3 della l.r. 20/2023

1. Il comma 3 dell’articolo 3 della legge regionale 27 aprile 2023, n. 20 (Disposizioni in materia di agricoltura sociale in Toscana. Modifiche alla l.r. 30/2003) è sostituito dal seguente:
“3. L’operatore di agricoltura sociale, per ottenere l’iscrizione all’elenco regionale, deve essere in possesso di adeguate competenze derivanti da esperienza pratica triennale già acquisita al momento della richiesta o dal possesso di un attestato di qualificazione regionale di operatore di fattoria sociale conseguito a seguito di corsi, organizzati o riconosciuti dalla Regione Toscana o da altre regioni e province autonome, ai sensi e per gli effetti della legge 18 agosto 2015, n. 141 (Disposizioni in materia di agricoltura sociale).
 

CAPO III
Ambiente
Art. 20
Sanzioni. Diritto di rivalsa
Interpretazione autentica dell’articolo 1 bis, comma 4, della l.r. 74/2019

1. La disposizione di cui al comma 4 dell’articolo 1 bis della legge regionale 10 dicembre 2019, n. 74 (Disposizioni urgenti per il rispetto nel territorio della Toscana degli obblighi previsti dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, di attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente) si interpreta nel senso che la Regione ha diritto di recuperare dai comuni inadempienti, riconosciuti responsabili dell’infrazione in esito all’istruttoria dell’articolo 43 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea) o in sede di successiva contestazione giudiziale della stessa, gli oneri eventualmente anticipati, o comunque corrisposti oltre la misura della propria responsabilità in sostituzione dei comuni medesimi, anche mediante forme di compensazione ai sensi della normativa vigente.
 

CAPO IV
Attività produttive
Art. 21
Commercio. Attività non soggette a requisiti comunali.
Modifiche all’articolo 53 della l.r. 62/2018

1. Dopo il numero 5) della lettera a) del comma 1 dell’articolo 53 della legge regionale 23 novembre 2018, n. 62 (Codice del Commercio), è aggiunto il seguente:
“5 bis) all’interno di quartieri fieristici o di spazi fieristici;”.
 

CAPO V
Beni, istituzioni, attività culturali
Art. 22
Rievocazioni storiche regionali.
Modifiche al preambolo della l.r. 27/2021

1. Nel preambolo della legge regionale 3 agosto 2021, n. 27 (Valorizzazione del patrimonio storico-culturale intangibile e della cultura popolare della Toscana. Disciplina delle rievocazioni storiche regionali), dopo le parole “Vista la legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008), sono inserite le seguenti:
“Vista la legge regionale 9 aprile 2015, n. 46 (Disciplina delle iniziative istituzionali del Consiglio regionale per la valorizzazione delle finalità statutarie. Abrogazione della l.r. 26/2001);”.
2. Nel preambolo della l.r. 27/2021, dopo il punto 10 è inserito il seguente:
“10 bis. La l.r. 46/2015 ha stabilito nella data del 25 marzo la ricorrenza istituzionale del Capodanno dell’Annunciazione. Tale festa ha assunto negli anni speciale valore come rappresentazione scenica e performativa del passato, valorizzando una comune memoria collettiva, civile e religiosa;”.
3. Nel preambolo della l.r. 27/2021, dopo il punto 10 bis è inserito il seguente:
“10 ter. È opportuno inserire il Capodanno dell’Annunciazione all’interno del Calendario annuale delle manifestazioni di rievocazione storica della Toscana, principale strumento di programmazione e promozione delle manifestazioni di rievocazione storica della Toscana;”.
 

Art. 23
Calendario delle manifestazioni di rievocazione storica della Toscana e logo identificativo.
Modifiche all’articolo 3 della l.r. 27/2021

1. Dopo il comma 1 dell’articolo 3 della l.r. 27/2021 è inserito il seguente:
“1 bis. La celebrazione del Capodanno dell’Annunciazione, stabilita il 25 marzo di ogni anno, dall’articolo 3 bis, comma 1, della legge regionale 9 aprile 2015, n. 46 (Disciplina delle iniziative istituzionali del Consiglio regionale per la valorizzazione delle finalità statutarie. Abrogazione della l.r. 26/2001) col “Corteo Storico del Capodanno dell’Annunciazione”, è inserita di diritto tra le manifestazioni iscritte nel calendario di cui al comma 1.”.
 

Art. 24
Disposizioni di attuazione.
Modifiche all’articolo 13 della l.r. 27/2021

1. Al comma 2 dell’articolo 13 della l.r. 27/2021 le parole: “, lettera d), numeri 1), 2) e 3)” sono soppresse.
 

CAPO VI
Difesa del suolo
Art. 25
Funzioni di vigilanza e controllo.
Interpretazione autentica dell’articolo 14, commi 1 e 3, della l.r. 80/2015

1. In coerenza con la clausola di salvaguardia di cui all’articolo 135, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) che fa salve le diverse attribuzioni affidate con legge ad altre autorità, i commi 1 e 3 dell'articolo 14 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) si interpretano nel senso che la Regione è individuata quale autorità competente all’accertamento e all’irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla parte terza del medesimo decreto, inclusa quella prevista dall'articolo 133, comma 8, in materia di violazione degli obblighi di installazione e manutenzione dei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi d'acqua nonché di trasmissione dei risultati delle misurazioni.
 

CAPO VII
Lavoro
Art. 26
Tirocini: tipologie e destinatari.
Modifiche all’articolo 17 bis della l.r. 32/2002

1. Dopo il punto 5 bis) della lettera b) del comma 5 dell’articolo 17 bis della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), è inserito il seguente:
“5 ter) stranieri destinatari delle misure di protezione temporanea disposte ai sensi del decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85 (Attuazione della direttiva 2001/55/CE relativa alla concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati ed alla cooperazione in ambito comunitario).”.
 

CAPO VIII
Organizzazione
SEZIONE I
Organizzazione e ordinamento del personale.
Modifiche alla l.r. 1/2009
Art. 27
Direttore.
Modifiche all’articolo 7 della l.r. 1/2009

1. Alla lettera g) del comma 1 dell’articolo 7 della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale), le parole: “dal piano triennale per la prevenzione della corruzione adottato” sono sostituite dalle seguenti: “nella programmazione triennale per la prevenzione della corruzione adottata”.
 

Art. 28
Delega di funzioni dirigenziali.
Modifiche all’articolo 10 della l.r. 1/2009

1. Al comma 1 dell’articolo 10 della l.r. 1/2009 le parole: “nella categoria” sono sostituite dalle seguenti: “nell’area”, e le parole: “posizione organizzativa” sono sostituite dalle seguenti: “posizione di elevata qualificazione”.
 

Art. 29
Accesso alla qualifica dirigenziale.
Modifiche all’articolo 12 della l.r. 1/2009

1. Alla lettera a) del comma 2 e al comma 2 bis dell’articolo 12 della l.r. 1/2009, le parole: “nella categoria” sono sostituite dalle seguenti: “nell’area”.
 

Art. 30
Dirigenti con contratto a tempo determinato.
Modifiche all’articolo 13 della l.r. 1/2009

1. Al comma 2 dell’articolo 13 della l.r. 1/2009, le parole: “nella categoria” sono sostituite dalle seguenti: “nell’area”.
 

Art. 31
Dotazione organica e articolazione degli organici.
Modifiche all’articolo 22 della l.r. 1/2009

1. Al comma 1 dell’articolo 22 della l.r. 1/2009 la parola: “categorie” è sostituita dalla seguente: “aree”.
 

Art. 32
Piano dei fabbisogni di personale.
Sostituzione dell’articolo 23 della l.r. 1/2009

1. L’articolo 23 della l.r. 1/2009 è sostituito dal seguente:

“Art. 23
Piano dei fabbisogni di personale

1. Nell’ambito degli atti di programmazione generale, da adottarsi annualmente in base alla normativa vigente, la Giunta regionale, su proposta del Direttore generale, approva il piano triennale dei fabbisogni di personale.
2. Il direttore competente in materia di personale definisce annualmente con proprio atto le modalità attuative del piano di cui al comma 1.”.
 

Art. 33
Reclutamento del personale.
Modifiche all’articolo 24 della l.r. 1/2009

1. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 24 della l.r. 1/2009, le parole: “nelle categorie A e B” sono sostituite dalle seguenti: “nelle aree degli operatori e degli operatori esperti”.
2. Al comma 2 ter dell’articolo 24 della l.r. 1/2009, le parole: “previa comunicazione al Comitato di direzione” sono sostituite dalle seguenti: “previa intesa con i soggetti di cui al medesimo articolo 34, comma 3.”.
 

Art. 34
Titoli di studio.
Modifiche all’articolo 26 della l.r. 1/2009

1. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 26 della l.r. 1/2009 le parole: “categoria A” sono sostituite dalle seguenti: “area degli operatori”.
2. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 26 della l.r. 1/2009 le parole: “categoria B” sono sostituite dalle seguenti: “area degli operatori esperti”.
3. Alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 26 della l.r. 1/2009 le parole: “categoria C” sono sostituite dalle seguenti: “area degli istruttori”.
4. La lettera d) del comma 1 dell’articolo 26 della l.r. 1/2009 è sostituita dalla seguente:
d) area dei funzionari e dell’elevata qualificazione: laurea o laurea magistrale, ovvero titolo equivalente, come disciplinati dall’ordinamento vigente, fatti salvi ulteriori titoli che siano necessari per le specifiche funzioni da svolgere.”.
5. Al comma 3 dell’articolo 26 della l.r. 1/2009, le parole “la categoria B” sono sostituite dalle seguenti: “l’area degli operatori esperti”.
 

Art. 35
Posti disponibili da coprire mediante selezione.
Modifiche all’articolo 27 della l.r. 1/2009

1. Al comma 3 dell’articolo 27 della l.r. 1/2009, dopo la parola: “necessarie,” sono inserite le seguenti: “eventualmente anche”.
 

Art. 36
Graduatorie delle selezioni pubbliche.
Modifiche all’articolo 28 della l.r. 1/2009

1. Ai commi 3 e 4 ter dell’articolo 28 della l.r. 1/2009 la parola: “categoria” è sostituita dalla seguente: “area”.
 

Art. 37
Mobilità, comando, distacco e assegnazione temporanea.
Aspettativa per rapporti di lavoro presso altra pubblica amministrazione.
Modifiche all’articolo 29 della l.r. 1/2009

1. Al comma 2 dell’articolo 29 della l.r. 1/2009 la parola: “categoria” è sostituita dalla seguente: “area”.
 

Art. 38
Programmazione delle azioni positive.
Modifiche all’articolo 36 della l.r. 1/2009

1. Nella rubrica dell’articolo 36 della l.r. 1/2009 la parola: “Piano” è sostituita dalla seguente: “Programmazione”.
2. Nell’alinea del comma 1 dell’articolo 36 della l.r. 1/2009, le parole: “il piano delle azioni positive diretto” sono sostituite dalle seguenti: “la programmazione delle azioni positive diretta”.
3. Al comma 2 dell’articolo 36 della l.r. 1/2009 le parole: “Il piano” sono sostituite dalle seguenti: “La programmazione”.
 

Art. 39
Soggetti proponenti e durata della programmazione delle azioni positive.
Modifiche all’articolo 37 della l.r. 1/2009

1. Nella rubrica dell’articolo 37 della l.r. 1/2009 le parole: “del piano” sono sostituite dalle seguenti: “della programmazione”.
2. Il comma 1 dell’articolo 37 della l.r. 1/2009 è sostituito dal seguente:
“1. La programmazione delle azioni positive ha durata triennale ed è aggiornata annualmente in coerenza con la programmazione della prestazione organizzativa disciplinata dal regolamento di cui all’articolo 69.”.
3. Al comma 2 dell’articolo 37 della l.r. 1/2009 le parole: “Il piano di cui al comma 1 è adottato” sono sostituite dalle seguenti: “La programmazione di cui al comma 1 è adottata”.
4. Al comma 3 dell’articolo 37 della l.r. 1/2009 le parole: “Il piano delle azioni positive è trasmesso” sono sostituite dalle seguenti: “La programmazione delle azioni positive è trasmessa”, e la parola “portato” è sostituita dalla seguente: “portata”.
 

Art. 40
Informazioni sulle azioni positive e relazione sulla situazione del personale.
Modifiche all’articolo 38 della l.r. 1/2009

1. Il comma 2 dell’articolo 38 della l.r. 1/2009 è sostituito dal seguente:
“2. La direzione competente in materia di personale predispone una relazione annuale sullo stato di attuazione delle azioni positive nell’amministrazione.”.
2. Al comma 3 dell’articolo 38 della l.r. 1/2009 le parole: “Il rapporto di cui al comma 2 è trasmesso” sono sostituite dalle seguenti: “La relazione di cui al comma 2 è trasmessa”.
 

Art. 41
Responsabile delle strutture di supporto agli organi di governo.
Modifiche all’articolo 41 della l.r. 1/2009

1. Alle lettere a), b) e c bis) del comma 2 dell’articolo 41 della l.r. 1/2009 le parole: “alla categoria D” sono sostituite dalle seguenti: “all’area dei funzionari e dell’elevata qualificazione”.
 

Art. 42
Rapporto di lavoro del responsabile delle strutture di supporto agli organi di governo.
Modifiche all’articolo 42 della l.r. 1/2009

1. Al comma 5 dell’articolo 42 della l.r. 1/2009 le parole: “nella categoria” sono sostituite dalle seguenti: “nell’area” in entrambe le occorrenze e le parole “medesima categoria” sono sostituite dalle seguenti: “medesima area”.
 

Art. 43
Responsabile delle strutture di supporto agli organismi politici del Consiglio regionale.
Modifiche all’articolo 50 della l.r. 1/2009

1. Alle lettere a), b) e c bis) del comma 2, e al comma 2 bis dell’articolo 50 della l.r. 1/2009, le parole: “alla categoria D” sono sostituite dalle seguenti: “all’area dei funzionari e dell’elevata qualificazione”.
 

Art. 44
Rapporto di lavoro del responsabile delle strutture di supporto agli organismi politici del Consiglio regionale.
Modifiche all’articolo 51 della l.r. 1/2009

1. Al comma 10 dell’articolo 51 della l.r. 1/2009 le parole: “nella categoria” sono sostituite dalle seguenti: “nell’area” in entrambe le occorrenze e le parole “medesima categoria” sono sostituite dalle seguenti: “medesima area”.
 

SEZIONE II
Personale giornalista assunto a tempo indeterminato.
Modifiche alla l.r. 69/2020
Art. 45
Inquadramento del personale giornalista.
Modifiche all’articolo 1 della l.r. 69/2020

1. I commi 1 e 2 dell’articolo 1 della legge regionale 24 luglio 2020, n. 69 (Inquadramento del personale giornalista assunto a tempo indeterminato. Modifiche alla l.r. 43/2006 e alla l.r. 9/2011). sono abrogati.
 

Art. 46
Fondo salario accessorio del personale del comparto.
Abrogazione dell’articolo 3 della l.r. 69/2020

1. L’articolo 3 della l.r. 69/2020 è abrogato.
 

CAPO IX
Programmazione e bilancio
Art. 47
Principi generali.
Modifiche all’articolo 2 della l.r. 81/2000

1. Al comma 3 dell’articolo 2 della legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative), le parole: “, previa integrazione della deliberazione di cui all’articolo 4” sono soppresse.
 

Art. 48
Funzioni esercitate dalla Regione.
Modifiche all’articolo 4 della l.r. 81/2000

1. Il comma 1 dell’articolo 4 della l.r. 81/2000 è sostituito dal seguente:
a) . Sono esercitate dalla Regione le funzioni amministrative concernenti le potestà sanzionatorie relative a:
b) infrazioni amministrative ascrivibili in via solidale all’ente competente all’applicazione delle sanzioni secondo i principi di cui all’articolo 2;
c) infrazioni amministrative nelle materie di propria competenza, nonché nelle materie individuate ai sensi dell’articolo 2, commi 2 e 3.”.
 

Art. 49
Archivio regionale dei trasgressori.
Abrogazione dell’articolo 5 della l.r. 81/2000

1. L’articolo 5 della l.r. 81/2000 è abrogato.
 

Art. 50
Organi e agenti accertatori.
Modifiche all’articolo 6 della l.r. 81/2000

1. Al comma 3 dell’articolo 6 della l.r. 81/2000, le parole: “di cui alla legge regionale 23 gennaio 1998, n. 7 (Istituzione del servizio volontario di vigilanza ambientale)” sono sostituite dalle seguenti: “di cui al titolo V, capo I, della legge regionale 19 marzo 2015, n. 30 (Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico- ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994, alla l.r. 65/1997, alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010)”.
2. Al comma 4 dell’articolo 6 della l.r. 81/2000, le parole: “A questo fine la Giunta regionale adotta un documento tipo.” sono soppresse.
 

Art. 51
Processo verbale di accertamento.
Modifiche all’articolo 7 della l.r. 81/2000

1. Alla lettera c) del comma 2 dell’articolo 7 della l.r. 81/2000, dopo le parole: “le generalità” sono inserite le seguenti: “e il codice fiscale”.
2. Dopo il comma 5 dell’articolo 7 della l.r. 81/2000 è aggiunto il seguente:
“5 bis. Qualora gli estremi della violazione siano notificati mediante posta elettronica certificata (PEC) si osservano le modalità di cui all’articolo 149 bis del codice di procedura civile e degli articoli 6 e 48 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale).”.
 

Art. 52
Pagamento in misura ridotta.
Modifiche all’articolo 8 della l.r. 81/2000

1. Il comma 1 dell’articolo 8 della l.r. 81/2000 è sostituito dal seguente:
“1. Il pagamento in misura ridotta di cui all’articolo 16 della legge statale, ove ammesso:
a) determina l’estinzione del procedimento di applicazione della sanzione pecuniaria, anche qualora siano stati presentati scritti difensivi ai sensi dell’articolo 18 della legge statale;
b) determina l’estinzione del procedimento di applicazione delle eventuali sanzioni accessorie, nei casi previsti dalla legge.”.
 

Art. 53
Funzioni esercitate transitoriamente dalla Regione.
Abrogazione dell’articolo 14 della l.r. 81/2000

1. L’articolo 14 della l.r. 81/2000 è abrogato.
 

Art. 54
Decorrenza del conferimento. Procedimenti in corso.
Abrogazione dell’articolo 15 della l.r. 81/2000

1. L’articolo 15 della l.r. 81/2000 è abrogato.
 

Art. 55
Trattamenti di dati.
Sostituzione dell’articolo 16 della l.r. 81/2000

1. L’articolo 16 della l.r. 81/2000 è sostituito dal seguente:

“Art. 16
Trattamenti di dati

1. I trattamenti dei dati personali necessari ai fini della presente legge avvengono nel rispetto delle norme sulla tutela della privacy, di cui al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).”.
 

CAPO X
Sanità, welfare e coesione sociale
SEZIONE I
Farmaceutica
Art. 56
Competenze del comune.
Modifiche all’articolo 14 della l.r. 16/2000

1. Il comma 4 bis dell’articolo 14 della legge regionale 25 febbraio 2000, n. 16 (Riordino in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria, igiene degli alimenti, medicina legale e farmaceutica), è sostituito dal seguente:
“4 bis. L’apertura delle farmacie istituite ai sensi dell’articolo 1 bis della l. 475/1968, di quelle prelate dai comuni ai sensi dell’articolo 9 della medesima l. 475/68 e di quelle da trasferire per decentramento, è effettuata, a pena di decadenza dall’assegnazione, entro dodici mesi dalla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana (BURT) del provvedimento regionale di assegnazione.”.
 

Art. 57
Disposizione transitoria.
Inserimento dell’articolo 54 bis nella l.r. 16/2000

1. Dopo l’articolo 54 della l.r. 16/2000 è inserito il seguente:

“Art. 54 bis
Disposizione transitoria per l’apertura delle farmacie prelate dai comuni

1. Il termine di cui all’articolo 14, comma 4 bis, si applica anche ai procedimenti in corso alla data della sua entrata in vigore.”.
 

Art. 58
Controlli nella erogazione dell’assistenza farmaceutica.
Modifiche all’articolo 79 della l.r. 40/2005

1. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 79 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale), dopo la parola: “contenute” sono inserite le seguenti “nelle ricette dematerializzate di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 2 novembre 2011 (De-materializzazione della ricetta medica cartacea, di cui all’articolo 11, comma 16, del decreto-legge n. 78 del 2010 “Progetto Tessera Sanitaria”) e, per quanto ancora in uso,”.
 

SEZIONE II
Disciplina del servizio sanitario regionale.
Modifiche alla l.r. 40/2005
Art. 59
Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico.

Modifiche all’articolo 14 della l.r. 40/2005

1. Alla fine del comma 2 dell’articolo 14 della l.r. 40/2005 sono aggiunte le parole: “, in coerenza con il programma di ricerca sanitaria di cui all’articolo 12 bis del d.lgs. 502/1992”.
 

Art. 60
Registri di rilevante interesse sanitario.
Modifiche all’articolo 20 ter della l.r. 40/2005

1. Al comma 3 dell’articolo 20 ter della l.r. 40/2005 le parole: “degli articoli 20 e 154, comma 1, lettera g) del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali)” sono sostituite dalle seguenti: “dell’articolo 36, comma 4, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”.
2. Al comma 4 dell’articolo 20 ter della l.r. 40/2005, le parole: “all’articolo 3 del d.lgs. 196/2003” sono sostituite dalle seguenti: “all’articolo 5 del reg. (UE) 2016/679”.
 

Art. 61
IRCCS di diritto pubblico non trasformati in fondazioni.
Sostituzione della rubrica del capo IV bis del titolo IV della l.r. 40/2005

1. La rubrica del capo IV bis del titolo IV della l.r. 40/2005 è sostituita dalla seguente: “IRCCS di diritto pubblico non trasformati in fondazioni”.
 

Art. 62
Organi degli IRCCS.
Modifiche all’articolo 50 bis della l.r. 40/2005

1. Nell’alinea del comma 1 dell’articolo 50 bis della l.r. 40/2005, le parole: “diversi dalle fondazioni” sono sostituite dalle seguenti: “non trasformati in fondazioni”.
 

Art. 63
Il direttore generale dell’IRCCS.
Sostituzione dell’articolo 50 ter della l.r. 40/2005

1. L’articolo 50 ter della l.r. 40/2005 è sostituito dal seguente: “Art. 50 ter
Il direttore generale dell’IRCCS
1. Il direttore generale dell’IRCCS, ferme restando le disposizioni di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 (Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dell'articolo 42, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3), è nominato dal Presidente della Giunta regionale, sentito il Ministro della salute, nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 37. Qualora l’IRCCS provenga dalla trasformazione di una azienda ospedaliero universitaria, per la nomina è acquisita l’intesa con il rettore dell’università degli studi.
2. Il direttore generale:
a) adotta lo schema di regolamento di organizzazione e funzionamento dell’IRCCS;
b) assicura la coerenza degli atti di gestione con gli indirizzi e con i programmi definiti dal consiglio di indirizzo e verifica;
c) è responsabile della gestione complessiva ed ha la rappresentanza legale dell’IRCCS. Al direttore generale sono riservati gli atti di cui all’articolo 36, comma 3.
3. Al direttore generale dell’IRCCS si applicano le cause di decadenza e revoca dalla nomina previste dall’articolo 39.”.
 

Art. 64
Il direttore scientifico.
Modifiche all’articolo 50 sexies della l.r. 40/2005

1. Il comma 2 dell’articolo 50 sexies della l.r. 40/2005 è sostituito dal seguente:
“2. L’incarico ha natura esclusiva, ha una durata non inferiore a tre e non superiore a cinque anni ed è disciplinato da apposito contratto di prestazione d’opera intellettuale. Il compenso del direttore scientifico non può essere superiore a quello del direttore generale.”.
 

Art. 65
Il collegio sindacale.
Modifiche all’articolo 50 septies della l.r. 40/2005

1. Il comma 4 dell’articolo 50 septies della l.r. 40/2005 è sostituito dal seguente:
“4. I componenti del collegio sindacale sono scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori legali istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze, ovvero fra i funzionari del Ministero stesso che abbiano esercitato per almeno tre anni le funzioni di revisori dei conti o di componenti di collegi sindacali.”.
 

Art. 66
Regolamento di organizzazione e funzionamento degli IRCCS.
Sostituzione dell’articolo 50 novies della l.r. 40/2005

1. L’articolo 50 novies della l.r. 40/2005 è sostituito dal seguente: “Art. 50 novies
Regolamento di organizzazione e funzionamento degli IRCCS
1. L’organizzazione degli IRCCS è disciplinata dal regolamento di organizzazione e funzionamento, nel rispetto dei principi contenuti nel presente capo e delle indicazioni contenute nell’intesa sottoscritta il 1° luglio 2004 (Atto di Intesa recante: “Organizzazione, gestione e funzionamento degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico non trasformati in fondazioni”).
2. In particolare, nel regolamento di organizzazione e funzionamento sono individuate:
a) la sede legale dell’istituto e le eventuali altre sedi operative;
b) le strutture operative dotate di autonomia gestionale o tecnico professionale, soggette a rendicontazione analitica;
c) le procedure per la sostituzione, in caso di assenza e impedimento, del direttore generale, del direttore sanitario e del direttore amministrativo;
d) la disciplina del comitato tecnico scientifico, quale organismo consultivo e di supporto tecnico-scientifico all’attività di ricerca.
3. Il direttore generale, sentito il consiglio di indirizzo e verifica, adotta lo schema di regolamento di organizzazione e funzionamento e lo trasmette alla Giunta regionale ed al Ministero della salute, che lo approvano nei quaranta giorni successivi al ricevimento.”.
 

Art. 67
Disposizioni speciali per le fondazioni pubbliche.
Abrogazione dell’articolo 50 undecies della l.r. 40/2005

1. L’articolo 50 undecies della l.r. 40/2005 è abrogato.
 

Art. 68
Rete formativa del servizio sanitario regionale per la formazione continua.
Modifiche all’articolo 51 della l.r. 40/2005

1 Il comma 5 dell’articolo 51 della l.r. 40/2005 è sostituito dal seguente:
“5. La commissione per la formazione sanitaria elabora proposte e formula pareri in materia di formazione continua relativamente a:
a) programmazione regionale, di area vasta e aziendale della formazione continua; b) indirizzo e coordinamento del sistema formativo del servizio sanitario regionale; c) criteri e procedure per l’accreditamento degli eventi formativi, residenziali e sul campo;
d) implementazione dei criteri di accreditamento dei provider educazione continua in medicina (ECM);
e) criteri e indirizzi per lo sviluppo della qualità delle metodologie formative innovative e per la promozione della formazione multiprofessionale.”.
2. Il comma 6 dell’articolo 51 della l.r. 40/2005 è abrogato.
3. Alla lettera a) del comma 6 bis dell’articolo 51 della l.r. 40/2005 le parole: “delle agenzie formative” sono sostituite dalle seguenti: “dei provider ECM”.
4. Alla lettera b) del comma 6 bis dell’articolo 51 della l.r. 40/2005 le parole: “dalle agenzie accreditate,” sono sostituite dalle seguenti: “dai provider ECM accreditati”
5. Al comma 6 ter dell’articolo 51 della l.r. 40/2005 le parole: “degli uffici” sono sostituite dalle seguenti: “della struttura organizzativa”.
 

Art. 69
Conferimento dell’incarico di direzione di struttura complessa per la dirigenza del ruolo sanitario.
Modifiche all’articolo 59 bis della l.r. 40/2005

1. Il comma 5 dell’articolo 59 bis della l.r. 40/2005 è sostituito dal seguente:
“5. Il direttore generale conferisce l’incarico al candidato che ha ottenuto il miglior punteggio.”.
 

Art. 70
Presìdi.
Modifiche all’articolo 72 della l.r. 40/2005

1. Il comma 2 dell’articolo 72 della l.r. 40/2005 è sostituito dal seguente:
“2. I requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi nonché i criteri e le procedure di accreditamento delle strutture afferenti ai presìdi di cui al comma 1, sanitari e socio-sanitari ad elevata integrazione socio-sanitaria, sono disciplinati, ai sensi dell’articolo 30 della l.r. 51/2009 e del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 17 novembre 2016, n. 79/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 5 agosto 2009, n. 51 “Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento” in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie).”.
 

Art. 71
Fascicolo sanitario elettronico.
Sostituzione dell’articolo 76 bis della l.r. 40/2005

1. L’articolo 76 bis della l.r. 40/2005 è sostituito dal seguente:

“Art. 76 bis
Fascicolo sanitario elettronico

1. Il fascicolo sanitario elettronico (FSE) è l’insieme dei dati e documenti digitali di tipo sanitario e sociosanitario generati da eventi clinici presenti e trascorsi riguardanti l’assistito, riferiti anche alle prestazioni erogate al di fuori del servizio sanitario nazionale.
2. Il FSE, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, è istituito a fini di:
a) diagnosi, cura e riabilitazione;
b) prevenzione;
c) profilassi internazionale;
d) studio e ricerca scientifica in campo medico, biomedico ed epidemiologico;
e) programmazione sanitaria, verifica delle qualità delle cure e valutazione dell’assistenza sanitaria.
3. Il FSE consente anche l’accesso da parte del cittadino ai servizi sanitari on line secondo modalità determinate nel regolamento adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 settembre 2015, n. 178 (Regolamento in materia di fascicolo sanitario elettronico).
4. Per favorire la qualità, il monitoraggio, l’appropriatezza nella dispensazione dei medicinali e l’aderenza alla terapia ai fini della sicurezza del paziente, è istituito il dossier farmaceutico quale parte specifica del FSE aggiornato a cura della farmacia che effettua la dispensazione.
5. L’accesso e la consultazione del FSE avvengono con gli strumenti di cui all’articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’Amministrazione Digitale).
6. Il FSE è alimentato in maniera continuativa dai soggetti che prendono in cura nonché, su iniziativa dell’assistito, con i dati medici in suo possesso secondo le modalità indicate dal d.p.c.m. 178/2015.
7. Il d.p.c.m. 178/2015 stabilisce i contenuti del FSE, i limiti di responsabilità e i compiti dei soggetti che concorrono alla sua implementazione, i sistemi di codifica dei dati, le garanzie e le misure di sicurezza da adottare nel trattamento dei dati personali nel rispetto dei diritti dell’assistito, le modalità e i livelli diversificati di accesso al FSE per le finalità per cui è istituito.
8. La Giunta regionale individua, con propria deliberazione, i dati e i documenti integrativi di cui all’articolo 2, comma 3, del d.p.c.m. 178/2015. Adotta altresì, con propria deliberazione, le indicazioni operative e le misure tecniche integrative del medesimo d.p.c.m. nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).
9. Le finalità di cui al comma 2, lettera a), sono perseguite dai soggetti del servizio sanitario e socio-sanitario regionale che prendono in cura l’assistito.
10. La consultazione dei dati e dei documenti presenti nel FSE per le finalità di cui al comma 2, lettera a), può essere effettuata solo con il consenso dell’assistito, secondo modalità individuate dal d.p.c.m. 178/2015. Il mancato consenso non pregiudica il diritto all’erogazione della prestazione sanitaria.
11. L’accesso in emergenza al FSE avviene secondo le modalità di cui all’articolo 14 del d.p.c.m. 178/2015.
12. Le finalità di cui al comma 2, lettere b) e c), sono perseguite dalla Regione senza l’utilizzo dei dati identificativi degli assistiti presenti nel FSE, secondo le modalità individuate nel d.p.c.m. 178/2015”.
 

Art. 72
Sistema sanitario di emergenza urgenza.
Modifiche all’articolo 76 ter della l.r. 40/2005

1. Il primo periodo dell’alinea del comma 2 dell’articolo 76 ter della l.r. 40/2005 è sostituito dal seguente: “Il sistema di allarme sanitario è composto dalle centrali operative territoriali delle aziende unità sanitarie locali, alle quali affluiscono le richieste di intervento sanitario di emergenza tramite il numero telefonico unico di emergenza europeo 112.”.
2. La lettera a) del comma 2 dell’articolo 76 ter della l.r. 40/2005 è abrogata.
 

Art. 73
Funzioni della commissione regionale di bioetica.
Modifiche all’articolo 96 della l.r. 40/2005

1. Alla lettera f) del comma 1 dell’articolo 96 della l.r. 40/2005, dopo le parole: “comitati per l’etica” è aggiunta la seguente: “nella” e le parole: “il comitato etico regionale per la sperimentazione clinica” sono sostituite dalle seguenti: “i comitati etici per la sperimentazione clinica di cui all’articolo 99 bis”.
2. Alla lettera g) del comma 1 dell’articolo 96 della l.r. 40/2005 le parole: “comitati etici locali” sono sostituite dalle seguenti: “comitati per l’etica nella clinica”.
3. Alla lettera h) del comma 1 dell’articolo 96 della l.r. 40/2005 le parole: “sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana e” sono abrogate.
 

Art. 74
Comitati per l’etica nella clinica.
Modifiche all’articolo 99 della l.r. 40/2005

1. Nella rubrica e nei commi 1, 2 e 3 dell’articolo 99 della l.r. 40/2005 le parole: “Comitati per l’etica clinica” sono sostituite dalle seguenti: “comitati per l’etica nella clinica”.
 

Art. 75
Comitati etici per la sperimentazione clinica.
Sostituzione dell’articolo 99 bis della l.r. 40/2005

1. L’articolo 99 bis della l.r. 40/2005 è sostituito dal seguente:

“Art. 99 bis
Comitati etici per la sperimentazione clinica

1. I comitati etici per la sperimentazione clinica sono organismi indipendenti volti a garantire la tutela dei diritti, della sicurezza e del benessere delle persone inserite nei programmi di sperimentazione e di ricerca clinica.
2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, costituisce i quattro comitati etici territoriali previsti dal decreto del Ministro della salute 26 gennaio 2023 (Individuazione di quaranta comitati etici territoriali), affidando la nomina dei componenti al direttore della competente direzione regionale.
3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, determina altresì:
a) la corresponsione della indennità di presenza e dei rimborsi spese spettanti ai componenti dei comitati etici per la sperimentazione clinica secondo quanto previsto dalla disciplina nazionale;
b) l'importo delle tariffe a carico del promotore per l'assolvimento dei compiti demandati al comitato etico differenti dalle sperimentazioni cliniche e dagli studi di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 536/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 sulla sperimentazione clinica di medicinali per uso umano e che abroga la direttiva 2001/20/CE.”.
 

Art. 76
Nucleo di supporto alle attività regionali di bioetica e sperimentazione clinica.
Modifiche all’articolo 99 ter della l.r. 40/2005

1. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 99 ter della l.r. 40/2005 le parole: “dai comitati per l’etica clinica e dal Comitato etico regionale per la sperimentazione clinica” sono sostituite dalle seguenti “dai comitati per l’etica nella clinica e dai comitati etici per la sperimentazione clinica”.
2. La lettera b) del comma 1 dell’articolo 99 ter della l.r. 40/2005 è sostituita dalla seguente: “b) segreteria amministrativa e scientifica della Commissione regionale di bioetica;”.
 

Art. 77
Disposizioni transitorie per il passaggio da Azienda ospedaliero-universitaria Meyer ad Azienda ospedaliera universitaria Meyer IRCCS.
Modifiche all’articolo 142 terdecies della l.r. 40/2005

1. Il comma 4 dell’articolo 142 terdecies della l.r. 40/2005 è sostituito dal seguente:
“4. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente articolo il direttore generale dell’Azienda ospedaliera universitaria Meyer IRCCS adotta lo schema di regolamento di organizzazione e funzionamento e chiede le designazioni necessarie per la nomina del collegio sindacale.”.
2. Il comma 5 dell’articolo 142 terdecies della l.r. 40/2005 è sostituito dal seguente:
“5. La Giunta regionale ed il Ministero della salute approvano il regolamento di organizzazione e funzionamento entro il termine di quaranta giorni dal ricevimento.”.
 

SEZIONE III
Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale.
Modifiche alla l.r. 41/2005
Art. 78
Principi del sistema integrato.
Modifiche all’articolo 3 della l.r. 41/2005

1. Alla lettera g) del comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), la parola “disabili” è sostituita dalle seguenti: “con disabilità.”.
 

Art. 79
La Provincia.
Modifiche all’articolo 13 della l.r. 41/2005

1. Al comma 2 dell’articolo 13 della l.r. 41/2005 la parola: “disabili” è sostituita dalle seguenti: “con disabilità.”.
 

Art. 80
La Regione.
Modifiche all’articolo 14 della l.r. 41/2005

1. Al comma 4 dell’articolo 14 della l.r. 41/2005 la parola: “disabili” è sostituita dalle seguenti: “con disabilità.”.
 

Art. 81
Le famiglie.
Modifiche all’articolo 15 della l.r. 41/2005

1. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 15 della l.r. 41/2005 la parola: “disabili” è sostituita dalle seguenti: “persone con disabilità”.
 

Art. 82
Strutture soggette ad autorizzazione.
Modifiche all’articolo 21 della l.r. 41/2005

1. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 21 della l.r. 41/2005 la parola: “disabili” è sostituita dalle seguenti: “con disabilità.”.
2. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 21 della l.r. 41/2005 la parola: “disabili” è sostituita dalle seguenti: “con disabilità.”.
 

Art. 83
Politiche per le famiglie.
Modifiche all’articolo 52 della l.r. 41/2005

1. Alla lettera c) del comma 2 dell’articolo 52 della l.r. 41/2005 la parola: “disabili” è sostituita dalle seguenti: “con disabilità.”.
 

Art. 84
Politiche per le persone con disabilità.
Modifiche all’articolo 55 della l.r. 41/2005

1. Nell’articolo 55 della l.r. 41/2005 la parola: “disabili” è sostituita dalle seguenti: “con disabilità”:
a) nella rubrica;
b) al comma 1;
c) all’alinea, alla lettera c), alla lettera d), alla lettera e), alla lettera h bis) del comma 2.
 

SEZIONE IV
Semplificazione delle certificazioni sanitarie in ambito scolastico.
Modifiche alla l.r. 40/2009
Art. 85
Semplificazione delle certificazioni sanitarie in ambito scolastico e prescolastico.
Modifiche all’articolo 50 bis della l.r. 40/2009

1. Nella rubrica dell’articolo 50 bis della legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell’attività amministrativa), dopo la parola: “scolastico” sono aggiunte le seguenti: “e prescolastico”.
2. Al comma 1 dell’articolo 50 bis della l.r .40/2009, dopo la parola: “scolastico” sono aggiunte le seguenti: “e nei servizi educativi per la prima infanzia”.
 

SEZIONE V
Radiazioni ionizzanti.
Modifiche alla l.r. 40/2021
Art. 86
Composizione della Commissione regionale per la prevenzione dei rischi da radiazioni ionizzanti.
Modifiche all’articolo 11 della l.r. 40/2021

1. Alla fine del comma 3 dell’articolo 11 della legge regionale 5 novembre 2021, n. 40 (Disposizioni attuative del d.lgs. 31 luglio 2020, n. 101 “Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell’articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117”. Abrogazione della l.r. 32/2003) è aggiunto il seguente periodo: “Per ciascun componente della Commissione è nominato un supplente, che partecipa alle attività in caso di impedimento o assenza del titolare.”.
 

Norme finali
Art. 87
Clausola di neutralità finanziaria

1. Dall’attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

GIANI
Firenze, 20 luglio 2023
La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 11.07.2023.

 

ALLEGATO A

AMBITI DI DIMENSIONE TERRITORIALE ADEGUATA