MINISTERO DELLA DIFESA
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE CIVILE


OGGETTO: Art. 930 del Decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 "transito nell’impiego civile”.


Indirizzi allegati

...omissis....

1. PREMESSE
La presente circolare è stata elaborata allo scopo di revisionare e aggiornare le modalità di definizione della procedura del transito di cui alle precedenti circolari in materia, alla luce degli esiti del tavolo tecnico a guida Segretariato Generale della Difesa/DNA (SGD/DNA) e Direzione Generale per il Personale Civile (PERSOCIV)

2. INTRODUZIONE
L’istituto del transito è disciplinato dall’art. 930, Decreto legislativo n. 66/2010 “Codice dell'ordinamento militare” (C.O.M.) (già art. 14, comma 5, Legge n. 266/1999), a tenore del quale “il personale delle Forze Armate giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato per lesioni dipendenti o meno da causa di servizio, transita nelle qualifiche funzionali del personale civile del Ministero della Difesa, secondo modalità e procedure definite con decreto del Ministro della Difesa, di concerto con i Ministri dell’Economia e delle Finanze e della Pubblica Amministrazione e Innovazione”.
In attuazione della richiamata norma primaria, il Decreto interministeriale del 18 aprile 2002 ha regolato le modalità e le procedure del transito, che vedono coinvolte le due Direzioni Generali per il Personale (giusta art. 2, comma 1, Decreto interministeriale del 18 aprile 2002 il quale prevede che “il transito è disposto con provvedimento del Direttore generale di PERSOCIV, di concerto con il Direttore generale della Direzione Generale per il Personale Militare - PERSOM1L”).
In particolare:
a. il personale transitato è inquadrato in soprannumero nei ruoli del personale civile della Difesa, fino a riassorbimento per cessazione, per qualsiasi causa, dal servizio (art. 2, comma 5, Decreto interministeriale del 18 aprile 2002);
b. il transito del personale militare non comporta modifiche alle dotazioni organiche dei ruoli di provenienza e di destinazione. In corrispondenza delle posizioni occupate in soprannumero, sono resi indisponibili, nel grado iniziale del ruolo di provenienza, i posti lasciati liberi dal personale transitato, fino al riassorbimento del soprannumero (art. 2, comma 6, Decreto interministeriale del 18 aprile 2002);
c. detto personale conserva la posizione economica acquisita da militare, mediante la corresponsione di un assegno ad personam, riassorbibile con i successivi incrementi stipendiali, pari alla differenza tra il trattamento economico maturato da militare e quello spettante per l’impiego civile (art. 2, comma 8, Decreto interministeriale del 18 aprile 2002);
d. in esito al transito, l’ex militare non può essere riammesso nel ruolo di provenienza (art. 2, comma 9, Decreto interministeriale del 18 aprile 2002) né essere iscritto nel Ruolo d’Onore ai sensi degli art. 804 e 805 del C.O.M.

3. REQUISITI SOGGETTIVI PER IL TRANSITO
Il personale delle Forze Armate e dell’Arma dei Carabinieri, giudicato dalla competente commissione medica, permanentemente non idoneo al servizio militare incondizionato per lesioni dipendenti o non da causa di servizio può transitare, a domanda, nelle famiglie professionali funzionali del personale civile del Ministero della Difesa sulla base della corrispondenza definita nella tabella in allegato 1 e delle procedure e modalità indicate nella presente circolare.
Le previsioni afferenti all’istituto del transito in esame si applicano anche:
a. ai volontari in ferma prefissata quadriennale in rafferma, risultati idonei ma non vincitori al termine delle procedure di immissione nei ruoli dei volontari in servizio permanente, nel caso di sopravvenuta inidoneità al servizio militare incondizionato;
b. ai volontari in ferma prefissata quadriennale risultati vincitori nella graduatoria di merito per l’immissione in servizio permanente e successivamente esclusi dall’immissione a causa di un giudizio di permanente non idoneità al servizio militare incondizionato;
c. ai volontari in ferma prefissata triennale che hanno completato la ferma e sono esclusi dall'immissione in servizio permanente a causa di un giudizio di permanente non idoneità al servizio militare incondizionato;
d. ai volontari in ferma prefissata annuale o raffermati nonché dei volontari in ferma prefissata quadriennale o raffermati che hanno subito ferite o lesioni che abbiano causato una infermità ascrivibile alla IV e alla V categoria della tabella “A” allegata al D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834, e riconosciute dipendenti da causa di servizio;
e. al personale con il grado di Maggiore o Tenente Colonnello, e gradi corrispondenti, qualora manifesti espressamente il proprio consenso all’inquadramento nella posizione apicale di livello non dirigenziale prevista dalla citata tabella (allegato 1).

4. INQUADRAMENTO IN SOPRANNUMERO DEL PERSONALE TRANSITATO NEI RUOLI CIVILI
Come già evidenziato, ai sensi dell’art. 2 del Decreto interministeriale del 18 aprile 2002, il personale transitato viene inquadrato in soprannumero, nell’organico della F.A, di provenienza, nella posizione corrispondente al grado rivestito al momento del passaggio nei ruoli civili, ossia in posizione eccedentaria rispetto alla dotazione organica complessiva del personale civile della Difesa.
Per effetto della sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, infatti, l’ex militare diventa dipendente civile a tutti gli effetti e, come tale, deve essere impiegato dal Dirigente responsabile, nel rispetto del profilo professionale posseduto e tenendo conto dei compiti dell’elemento di organizzazione al quale è assegnato.
Il militare giudicato permanentemente non idoneo al servizio militare incondizionato transitato nei ruoli civili ha l’obbligo di permanenza presso la sede assegnata per almeno 5 anni dalla data di sottoscrizione del contratto individuale di lavoro.
In detto periodo il personale transitato non potrà essere destinatario di “comando” presso altre amministrazioni, fatta eccezione per il personale proveniente dal Corpo delle Capitanerie di Porto che venga comandato presso gli Enti centrali o periferici del Corpo stesso (posizioni civili del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti).
Il personale transitato, dopo il citato periodo di 5 anni di permanenza nella prima sede di assegnazione, può partecipare alle procedure di “mobilità”.

5. DOMANDA
a. Modalità e Termini Di Presentazione
Il presupposto per l’acquisizione del diritto al transito è costituito dal giudizio di permanente inidoneità al servizio militare incondizionato formulato dalla competente Commissione medica, sempre che l’infermità sofferta ne consenta l’ulteriore impiego nelle aree funzionali del personale civile della Difesa.
Pertanto, entro 30 giorni dalla notifica della comunicazione del giudizio di permanente inidoneità al servizio militare incondizionato e di contestuale idoneità al transito nei ruoli civili della Difesa, l’interessato può produrre domanda di transito secondo il facsimile in allegato 2, corredandola con la seguente documentazione:
- copia della comunicazione del giudizio di permanente inidoneità al servizio militare incondizionato e di contestuale idoneità al transito, sottoscritta dall’interessato;
- informativa e consenso al trattamento dei dati personali particolari di carattere sanitario facsimile in allegato 3), ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 679/2016 e del Decreto legislativo 196/2003 e successive modificazioni;
- autocertificazione compilata a cura dell’interessato (allegato 4);
- foglio notizie debitamente compilato a cura dell’Ente/Comando di appartenenza (allegato 5);
- manifestazione del consenso ai sensi del precedente paragrafo 3 lettera e. (allegato 6);
- documento di riconoscimento e codice fiscale dell’interessato.
La domanda verrà inoltrata tramite l’Ente/Comando avente in forza il militare richiedente il transito:
- alla Direzione Generale per il Personale Civile, 1° Reparto, 1^ Divisione, 1^ Sezione all’indirizzo di posta elettronica Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.\
- alla Direzione Generale per il Personale Militare, li Reparto (4^ Divisione per gli ufficiali/ 5^ Divisione per i sottufficiali/ 6^ Divisione per i graduati e militari di truppa) e I Reparto -3^Divisione (disciplina), all’indirizzo di posta elettronica certificata Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..,
- per conoscenza:
- agli Enti/Comandi gerarchicamente sovraordinati.
- alla Commissione Medica che ha eseguito la visita medica collegiale.
In merito, si evidenzia che il personale del Ente/Comando, nominato quale incaricato del trattamento dati particolari di carattere sanitario, è legittimato alla trattazione dei dati sanitari in forza del consenso informato sottoscritto dall’interessato, ai sensi del combinato disposto degli artt. 6 comma 1 lettera a) e 9, comma 2, lettera a), del Regolamento UE 679/2016 e del Decreto legislativo 196/2003 e successive modificazioni.
Sarà cura del citato Ente/Comando specificare, nelle comunicazioni verso le superiori Autorità e gli altri elementi di organizzazione interessati alla procedura del transito, il nominativo dell’incaricato del trattamento dati personali di carattere sanitario, relativamente alla procedura di transito, corredato da contatto telefonico e indirizzo di posta elettronica/PEC dedicati alla ricezione della documentazione contenente i dati particolari di carattere sanitario, necessari all’istruzione della procedura del transito.
L’Ente/Comando che ha in forza il militare richiedente il transito, ricevuta la domanda dell’interessato, dovrà trasmetterla senza ritardo e comunque entro 15 giorni dall’assunzione a protocollo, ai richiamati elementi di organizzazione competenti alla trattazione.
b. Documentazione ad integrazione della domanda di transito.
L’interessato dovrà integrare, per il tramite dell’Ente/Comando di appartenenza, la documentazione a corredo della domanda prodotta, ai fini istruttori, con i seguenti documenti: - modulo vigente di richiesta di visita medico collegiale alla competente Commissione medica;
- verbale di visita medica collegiale redatto dalla competente Commissione medica ai sensi delle vigenti disposizioni nonché la prescritta relata di notifica del verbale medesimo da parte dell’Ente/Comando di appartenenza; all’uopo, il citato verbale dovrà essere trasmesso dalla Commissione medica all’interessato, tramite l’Ente/Comando al quale il militare risulta in forza, entro 15 giorni dalla data della visita medica conclusiva (art. 6 comma 7 D.P.R. 461/2001), secondo le modalità prescritte dalle vigenti normative in tema di tutela sulla privacy',
- foglio “AVVERTENZE”, con il quale vengono sottoposte all’attenzione dell’interessato le disposizioni dettate dalla vigente normativa in riferimento al transito (allegato 7).
L’eventuale documentazione integrativa richiesta ai fini istruttori deve essere inviata, per il tramite dell’Ente/Comando di appartenenza dell’interessato, alla Direzione Generale per il Personale Civile senza ritardo e comunque entro 15 giorni dalla notifica di eventuale richiesta di integrazione da parte di PERSOCIV, in ottemperanza alle disposizioni di cui al Regolamento UE 679/2016 e del Decreto legislativo 196/2003 e successive modificazioni, in materia di trattamento dati personali di carattere sanitario.
Ai sensi dell’art. 2, comma 4, del Decreto interministeriale del 18 aprile 2002, “l’amministrazione è tenuta a pronunciarsi entro centocinquanta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza'. Pertanto, nell’ottica di prevenire eventuali responsabilità per il mancato rispetto del citato termine, si sottolinea l’importanza di ricevere prontamente la documentazione completa a corredo dell’istanza, al fine di procedere alla necessaria istruttoria nei termini di legge.
c. Casi di inammissibilità, irricevibilità ed improcedibilità della domanda.
La domanda prodotta dall’interessato sarà dichiarata:
- “inammissibile”, in assenza dei presupposti oggettivi previsti dal punto 5a. della presente circolare;
- “irricevibile”, per intervenuta decadenza ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Decreto interministeriale del 18 aprile 2002, il quale prevede che “la domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla notifica all'interessato del giudizio definitivo di inidoneità”;
- “improcedibile”, qualora l’interessato non produca la documentazione integrativa necessaria alla prosecuzione dell’istruttoria procedimentale da parte della competente Direzione Generale per il Personale Civile, entro 15 giorni dalla notifica della richiesta di integrazione documentale.
d. Procedura in caso di ricorso alla Commissione Medica di II istanza.
Nel caso in cui l’interessato, pur avendo presentato l’istanza di transito, proponga ricorso alla Commissione Medica Interforze di II istanza, l’Ente/Comando informa tempestivamente la Direzione Generale per il Personale Civile la quale provvede alla chiusura della procedura di transito.
Qualora l’interessato, in possesso dei necessari requisiti soggettivi e oggettivi, intenda proporre una nuova istanza di transito, la stessa dovrà essere presentata, a pena di decadenza, con le modalità di cui ai paragrafi precedenti nel termine perentorio di 30 giorni dalla data di notifica del giudizio definitivo emesso dalla Commissione Medica Interforze di II istanza.
e. Caso di inidoneità permanente al servizio in modo parziale.
L’art. 4, comma 5, della Legge n. 68 del 12 marzo 1999 ha esteso anche al personale militare l’istituto della inidoneità permanente al servizio in modo parziale, già prevista per il personale delle Forze di Polizia ai sensi del D.P.R. 738 del 25.10.1981.
In tale contesto, la domanda di transito dovrà essere presentala entro trenta giorni dalla notifica all’interessato del provvedimento di non riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità sofferta (ovvero in mancanza del presupposto normativo previsto per l "adozione del provvedimento di permanente inidoneità al servizio in modo parziale) oppure dalla dichiarazione di rinuncia alla domanda di riconoscimento della citata dipendenza da causa di servizio.
Nel caso di militare giudicato permanentemente non idoneo al servizio militare in modo parziale, ove l’infermità che determina detto giudizio non sia stata riconosciuta dipendente da causa di servizio, la domanda, oltre alla documentazione di cui ai precedenti punti “5.a.” e “5.b.”, dovrà essere corredata da:
- Decreto dirigenziale della Direzione Generale della Previdenza Militare e della leva (PREVIMIL), attestante che “l’infermità sofferta dal militare è riconosciuta NON dipendente da causa di servizio”; ovvero il Decreto direttoriale del Comando Generale dell’Anna dei Carabinieri con il quale è respinta la domanda dell’interessato intesa ad ottenere il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità sofferte;
- relata di notifica del suddetto provvedimento di non riconoscimento della causa di servizio (che sarà cura dell’Ente partecipare all’interessato immediatamente non appena ricevuto il citato Decreto);
- ove, eventualmente, l’interessato abbia esercitato la facoltà di produrre rinuncia alla domanda di dipendenza da causa di servizio, la dichiarazione di rinuncia regolarmente assunta a protocollo.
Anche detta documentazione, contenente dati personali particolari di carattere sanitario, dovrà essere prodotta a PERSOCIV senza ritardo e comunque entro 15 giorni dalla notifica della relativa richiesta di integrazione istruttoria, secondo le modalità di cui al precedente punto 5b.

6. INDIVIDUAZIONE DEL PROFILO PROFESSIONALE E DELLA SEDE DI PRIMA ASSEGNAZIONE
L’individuazione del profilo professionale da attribuire al militare giudicato permanentemente non idoneo al servizio per il successivo transito all’impiego civile sarà determinato da questa Direzione Generale avuto riguardo ai lavori di apposita “Commissione sui transiti” nominata con atto dispositivo del Direttore Generale di PERSOCIV, articolata come segue:

Incarico

Titolare

Sostituto

Presidente di Commissione

Vice Direttore Militare di PERSOCIV

Capo del I Reparto/ Capo I Divisione di PERSOCIV

n. 1 membro per il I Reparto di SEGREDIFESA

Vice Capo Reparto

Personale delegato

n. 1 membro dello Stato Maggiore della Difesa

Capo Ufficio Personale Civile

Personale delegato

n. 1 membro per ciascuna Forza Armata/Arma dei Carabinieri

Capo Ufficio Personale Civile

Personale delegato

n. 1 membro Onor Caduti

Capo Ufficio Personale

Personale delegato

Membro tecnico

Medico specialista in medicina del lavoro

Medico specialista in medicina del lavoro

Membro e Segretario

Capo I Sezione “assunzione per passaggio personale militare ad impiego civile”

 

Occorre precisare che, ai fini della determinazione dei profili professionali da assegnare al personale richiedente il transito, la conoscenza da parte del membro tecnico della commissione sui transiti dei verbali di inidoneità al servizio militare incondizionato, completi delle diagnosi/patologie sofferte, costituisce conditio sine qua non per il corretto inquadramento del personale transitato nei ruoli civili del Ministero della Difesa con mansioni compatibili con il tipo di patologia sofferta.
Pertanto, tutti i dati personali particolari, con specifico riferimento anche ai dati sanitari, dovranno essere prodotti dall’istante previa informativa e consenso al trattamento da parte del personale incaricato del competente Reparto di PERSOCIV, ai soli fini della procedura di transito disciplinata dalla presente circolare e secondo quanto previsto dalle vigenti normative in tema di protezione dei dati personali.

7. CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA SEDE DI PRIMA ASSEGNAZIONE ALL’ATTO DEL TRANSITO
La determinazione della sede di prima assegnazione del personale transitato viene effettuata sulla base delle esigenze funzionali delle Forze Armate/Arma dei Carabinieri di provenienza, secondo i criteri specificati negli Annessi da 1 a 4, che costituiscono parte integrante della presente circolare. La possibilità di deroga all’applicazione di tali criteri potrà essere presa in esame, nel rispetto delle casistiche previste nei cit. Annessi 1-4, solo se avanzate dall’interessato al competente Stato Maggiore/Comando Generale entro 30 giorni dalla presentazione dell’istanza di transito. Con particolare riferimento al personale dell’Arma dei Carabinieri, affetto da minorazioni psichiche che, avuto riguardo alla motivazione e al grado di inidoneità al servizio esplicitata dalla competente Commissione Medica, non possa essere più utilmente impiegato, per evidenti ragioni di opportunità, nelle dotazioni organiche dell’Arma dei Carabinieri, lo stesso sarà assorbito in sovrannumero nelle dotazioni organiche del personale civile della Difesa delle altre Forze Armate e sarà impiegato in prima assegnazione sulla base dei criteri stabiliti dall’Arma dei Carabinieri nel citato annesso 4, tenendo conto delle esigenze della Forza Armata di destinazione. Il personale delle tre Forze Armate transitato e assegnato all’Arma dei Carabinieri a “compensazione” sarà impiegato in prima assegnazione sulla base dei criteri stabiliti dalla Forza Armata di provenienza, tenendo conto delle esigenze dell’Arma dei Carabinieri.

8. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE SUI TRANSITI
a. La Commissione sui transiti si riunisce con cadenza mensile, salva diversa determinazione del Presidente responsabile dei lavori;
b. entro 10 giorni antecedenti alla convocazione della riunione sui transiti, il segretario della commissione produce al membro tecnico l’elenco del personale richiedente il transito, completo della necessaria documentazione sanitaria a corredo. Il citato membro tecnico, avuto riguardo alla predetta documentazione sanitaria, esprime il proprio parere sui profili professionali che possono essere assegnati al personale richiedente il transito;
c. il citato parere, che costituisce parte integrante del verbale riassuntivo dei lavori della Commissione sui transiti, deve essere partecipato agli Organi di impiego delle F.A., affinché gli stessi possano predisporre una proposta di prima assegnazione/incarico del militare richiedente il transito;
d. al termine della riunione, la commissione redige apposito processo verbale, che costituisce atto istruttorio del procedimento amministrativo.

9. ATTO DI CONCERTO E CONTRATTO
Al termine dell’istruttoria viene firmato dal Direttore della Direzione Generale per il Personale Civile il decreto di transito, precedentemente concertato con la Direzione Generale per il Personale Militare, con il quale viene disposto il transito nei ruoli del personale civile della Difesa dell’interessato, inquadrato ai sensi della tabella di cui al comma 1-quinquies dell’art. 930 del C.O.M.
Successivamente, PERSOCIV invia all’Ente/Comando avente in forza il militare autorizzato al transito, per la prescritta notifica, lettera di convocazione con la quale si comunica all’interessato:
- il profilo e la famiglia professionale di ascrizione e la relativa fascia economica;
- l’invito a presentarsi presso la sede di prima assegnazione, specificando la data di convocazione.
Con la citata lettera di convocazione, la Direzione Generale per il Personale Civile provvede a inviare all’Ente/Comando di prima assegnazione:
- copia del Decreto di transito per la notifica e consegna al militare richiedente il transito;
- il contratto da far sottoscrivere in duplice copia all’interessato;
- il codice di comportamento per i dipendenti del Ministero della Difesa, anch’esso oggetto di sottoscrizione.
Contestualmente, con la richiamata lettera, vengono fornite le istruzioni ai diversi elementi di organizzazione interessati, relative agli adempimenti di competenza.
Il rapporto di lavoro in qualità di dipendente civile si costituisce con la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro. Da tale momento, il transitato viene assunto in forza dall’Ente/Comando di prima assegnazione, quale dipendente civile della Difesa.

10. MANCATA PRESENTAZIONE O RINUNCIA AL TRANSITO
a. In caso di mancata presentazione alla data prefissata nella lettera di convocazione, l’interessato:
- qualora l’impedimento sia dovuto a causa temporanea non legata a motivi di salute, deve partecipare all’Ente/Comando di prima assegnazione le giustificazioni debitamente documentate;
- in caso di impedimento temporaneo a presentarsi per motivi di salute, deve inoltrare all’Ente/Comando di prima assegnazione la relativa certificazione sanitaria e presentarsi in servizio al termine del periodo di convalescenza.
Qualora E impedimento di carattere sanitario si protragga oltre i 90 giorni, l’Ente/Comando di prima assegnazione partecipa all’Ente/Comando che ha ancora in forza potenziale l’interessato in qualità di militare (non essendo stato sottoscritto il contratto per mancata presentazione), la necessità di richiedere alla competente Commissione Medica una nuova visita medica collegiale, ai fini dell’accertamento della permanenza delle condizioni di idoneità all’ulteriore impiego in qualità di dipendente civile.
Il citato Ente/Comando che ha in forza potenziale il militare dovrà, quindi, far pervenire alla Direzione Generale per il Personale Civile il giudizio medico legale dal quale risulti che l’interessato sia tuttora idoneo (o meno) all’impiego civile quale presupposto per il transito.
Nei casi su richiamati di temporaneo impedimento, sarà cura di PERSOCIV predisporre i successivi adempimenti di carattere formale (atto modificativo del contratto di lavoro).
b. Qualora l’interessato, convocato ad assumere servizio con la sottoscrizione del relativo contratto, manifesti la volontà di rinunciare al transito nei ruoli civili della Difesa, dovrà formalizzare la stessa in forma scritta indirizzandola:
- all’Ente/Comando che lo ha in forza potenziale in qualità di militare;
- all’Ente/Comando indicato come prima assegnazione;
- alla Direzione Generale per il Personale Civile;
- alla Direzione Generale per il Personale Militare.
PERSOCIV provvederà a chiudere la procedura di transito, formalizzando la mancata sottoscrizione del contratto per avvenuta rinuncia.

11. ASPETTI DISCIPLINARI RELATIVI AL PERSONALE MILITARE TRANSITATO, SOTTOPOSTO A PROCEDIMENTO PENALE ALL’ATTO DELLA CESSAZIONE DAL SERVIZIO PERMANENTE (ART. 923, CO. 5 DEL D. LGS. 66/2010).
La Direzione Generale per il Personale Militare, entro 30 giorni dalla conoscenza della domanda prodotta dall’interessato richiedente il transito, formalizza alla Direzione Generale per il Personale Civile il "‘nulla osta disciplinare” ovvero l’eventuale esistenza di:
- impedimenti o cause di preclusione di carattere penale/disciplinare all’avvio della procedura prescritti dalla normativa vigente;
- eventuali cause che possano comportare la sospensione dei termini del procedimento, ai sensi dell’art. 930 comma 1 ter, qualora il militare sia sottoposto a procedimento disciplinare da cui potrebbe derivare una sanzione di stato ovvero qualora nei confronti del medesimo sia stata adottata a qualsiasi titolo la sospensione dall’impiego.
Inoltre, la Direzione Generale per il Personale Militare comunica a PERSOCIV, ai sensi del novellato comma 5 dell’art. 923 del Codice dell’ordinamento Militare, l’esistenza di eventuali procedimenti penali pendenti a carico del militare, con particolare riguardo a quelli che, sulla base di un giudizio prognostico, possano comportare la “perdita del grado” quale sanzione disciplinare di stato ovvero la perdita dello stato di militare, e per i quali l’Autorità militare competente ha determinato, ai sensi dell’art. 1393 del C.O.M., di:
- disporre il rinvio delle valutazioni disciplinari sui fatti in relazione ai quali procede l’autorità giudiziaria fino alla data in cui l’Amministrazione avrà conoscenza integrale del provvedimento che conclude il procedimento penale;
- sospendere i procedimenti disciplinari già avviati fino alla data in cui l'Amministrazione avrà conoscenza integrale del provvedimento che conclude il procedimento penale.
Pertanto, nel caso di procedimenti penali pendenti a carico del militare al momento del transito, dai quali possano scaturire:
- la perdita dello stato di militare (art. 622 del C.O.M.);
- la perdita del grado per rimozione (“a seguito di apposito giudizio disciplinare”) o la cessazione della ferma o dalla rafferma quale sanzione di stato, ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 865, 1357, 1389 e 1392 del C.O.M.;
- la perdita del grado quale pena accessoria alla condanna penale passata in giudicato, ai sensi dell’art. 866 del C.O.M.,
la competenza in tema di vaglio disciplinare rimane ascritta alla Direzione Generale per il Personale Militare.
Ciò in quanto ai sensi del richiamato comma 5 dell’art. 923 del C.O.M. ‘il militare cessa dal servizio, nel momento in cui nei suoi riguardi si verifica una delle predette cause, anche se si trova sottoposto a procedimento penale o disciplinare". “Se detto procedimento si conclude successivamente coti la perdita dello stato di militare ovvero con un provvedimento di perdita del grado, anche a seguito dì dimissioni volontarie del militare, la cessazione dal servizio si considera avvenuta per tali cause. La disposizione di cui al precedente periodo si applica anche nel caso in cui la perdita del grado derivi da un procedimento di stato instaurato dopo la definizione del procedimento penale che era pendente all'atto della cessazione". Trattandosi, infatti, di provvedimenti amministrativi esclusivi dell’ordinamento giuridico militare, gli stessi non potrebbero in alcun modo essere adottati dalla collaterale Direzione Generale per il Personale Civile.
Pertanto, relativamente al personale militare transitato, colpito da una misura disciplinare di stato espulsiva o nei cui confronti sia stata eseguita una pena accessoria (comune o militare) incompatibile con la prosecuzione del rapporto di lavoro, perdendo il grado ovvero lo stato di militare, PERSOCIV procederà, di concerto con PERSOMIL, ad annullare il provvedimento di transito a suo tempo disposto con riserva ed alla conseguente risoluzione del rapporto di lavoro per essere venuto meno il grado militare con novazione del titolo della cessazione, poiché la cessazione dal servizio permanente si considererà avvenuta per tali cause e non più per “transito nell’impiego civile”.

12. DIRAMAZIONE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Gli Enti in indirizzo sono invitati a curare la capillare diramazione della presente circolare, consultabile sul sito www.persociv.difesa.it di questa Direzione Generale, nella sezione “circolari e altra documentazione”, a tutti i Comandi/Enti dipendenti, per la opportuna e tempestiva informazione del personale interessato.
Le disposizioni di cui alla presente direttiva vanno osservate con particolare scrupolo, anche per evitare il rigetto o ritardi nella definizione delle pratiche concernenti il personale richiedente il transito.
La presente circolare trova applicazione relativamente alle istanze di transito prodotte successivamente all’entrata in vigore. Le precedenti circolari emanate in materia sono abrogate.

13. RIFERIMENTI NORMATIVO/REGOLAMENTARI E CIRCOLARI RICHIAMATE
- Regolamento UE n. 679 del 2016 (GDPR - Regolamento generale sulla protezione dei dati);
- Decreto legislativo n. 196 del 30.06.2003 e successive modificazioni recante “il codice in materia di protezione dei dati personali”;
- Codice dell’Ordinamento Militare (Decreto legislativo n. 66 del 15 marzo 2010);
- Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare (D.P.R. n. 90 del 15 marzo 2010);
- D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461 - Regolamento recante semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio, per la concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell'equo indennizzo, nonché per il funzionamento e la composizione del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie;
- Decreto Interministeriale 18 aprile 2002 - “Transito di personale delle Forze Annate e dell’Arma dei carabinieri giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato per lesioni dipendenti o non da causa di servizio nelle aree funzionali del personale civile del Ministero della Difesa, ai sensi dell’art. 14, comma 5, della L. 28 luglio 1999, n. 266”;
- Decreto 12 febbraio 2004 del Ministero dell’Economia e delle Finanze recante “Criteri organizzativi per l’assegnazione delle domande agli organismi di accertamento sanitario di cui all’art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, ed approvazione dei modelli di verbale utilizzabili, anche per le trasmissioni in via telematica, con le specificazioni sulle tipologie di accertamenti sanitari eseguiti e sulle modalità di svolgimento dei lavori”;
- Decreto del Ministero della Difesa del 21/12/2006 in tema di “competenza territoriale delle commissioni mediche ospedaliere”;
- Direttiva di IGESAN n. 5000 del 09.03.2007 “Sulle procedure per gli accertamenti sanitari in tema di idoneità al servizio del competente Ufficiale medico (D.S.S.), della Commissione Medica Ospedaliera (C.M.O.) e della Commissione Medica di 2^ Istanza (C.M. di II Istanza);
- Decreto del Ministro della Difesa del 24.11.2015 in tema di “Istituzione del doppio certificato medico”.
 

DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE
IL DIRETTORE GENERALE
(Gen.C.A. Antonio VITTIGLIO)

DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE CIVILE
IL DIRETTORE GENERALE in s.v.
(Dott. Lorenzo MARCHESI)


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