Tipologia: Accordo
Data firma: 26 luglio 2023
Validità: 2023-2025
Parti: Fastweb, Fastweb Air/Assolombarda, Unindustria e Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom-Uil, Ugl Telecomunicazioni, Coordinamento Nazionale RSU
Settori: Servizi, TLC, Fastweb
Fonte: fistelveneto.cisl.it


Sommario:

 

Premessa
A. Welfare & Permessi
1. Turni genitori
2. Trasformazioni del contratto di lavoro a tempo parziale temporanee per il personale turnista del Customer Care
3. Permessi cd. "a recupero" per i genitori
4. Permessi cd. "a recupero acausali"
5. Assistenza ai figli con disturbi specifici di apprendimento (dislessia, disgrafia, disortografia e discalculia cd. DSA)
6. Congedo Matrimoniale
7. Congedo Parentale
8. Permessi per visite mediche
B. Orario di lavoro
1. Flessibilità in ingresso e orario di lavoro
2. Contratto di lavoro a Tempo parziale
3. Adeguamenti orari per il Personale con contratto di lavoro a tempo parziale
4. Flessibilità oraria
5. Commissione Paritetica Inquadramento

 

C. Reperibilità- Lavoro Programmato - Riposo Compensativo
1. Reperibilità
2. Lavoro Programmato
3. Riposo compensativo
D. Nuovi trattamenti economici e normativi
1. Ferie
2. Riduzione dell'Orario di Lavoro e Permessi in sostituzione delle festività soppresse di cui alla Legge n. 54 del 5 marzo 1977
E. Ferie solidali
F. Smonetizzazione 4 novembre e Festività coincidenti con la domenica
G. Buono pasto
H. Festività coincidenti con il giorno di riposo lavoratori turnisti
I. Trasferta estera
L. Trasferta nazionale
L. Preposti
M. Disposizioni finali


Verbale di accordo

Addì 26 luglio 2023, Milano, tra la Società Fastweb […] e la Società Fastweb Air srl […], con l'assistenza di Assolombarda […] e di Unindustria […], che sottoscrivono e la Slc Cgil - Fistel Cisl - Uilcom Uil - Ugl Telecomunicazioni Nazionali e Territoriali […], unitamente al Coordinamento Nazionale delle RSU che sottoscrivono

Premesso che
Alla data odierna è vigente l’accordo del 06 02 2020 relativo ai trattamenti normativi per il personale di Fastweb spa e per Fastweb Air srl;
a tal fine Fastweb e Fastweb Air e le Organizzazioni Sindacali, unitamente alle RSU interessate, hanno convenuto di incontrarsi al fine di raggiungere un'intesa in merito ai nuovi trattamenti economici e normativi che, nel tenere conto dell'attuale situazione macroeconomica e del mercato delle Telecomunicazioni, siano comunque coerenti e supportino la strategia di investimento che l’Azienda sta sviluppando e svilupperà nel triennio 2023-2025;
tali investimenti sono indirizzati principalmente allo sviluppo di reti ultra-performanti per la digitalizzazione del Paese e di tecnologie e servizi avanzati per il Cloud, la Cybersecurity e il 5G con l'obiettivo di proseguire nel processo di trasformazione in OTT Infrastrutturato;
Fastweb e Fastweb Air applicano il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di Telecomunicazione (di seguito CCNL TLC) e confermano l'impegno al rispetto di quanto in esso contenuto, anche nel rispetto dell'art. 53, con particolare riferimento al comma V in merito all'applicazione del CCNL TLC da parte degli appaltatori;
Fastweb e Fastweb Air ritengono allo stato che per la vigenza del Piano Industriale 2023 - 2025 il perimetro Aziendale non sarà interessato da operazioni straordinarie che vadano a modificarne gli assetti attualmente in essere.
Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue
Le premesse formano parte integrante del presente verbale.
Le condizioni del presente accordo si applicano ai lavoratori di Fastweb e Fastweb Air.

A. Welfare & Permessi
2. Trasformazioni del contratto di lavoro a tempo parziale temporanee per il personale turnista del Customer Care

L'Azienda conferma, al fine di agevolare una migliore conciliazione dei tempi lavorativi con quelli familiari delle lavoratrici madri e dei lavoratori padri, la possibilità per le madri turniste, che svolgono la propria attività lavorativa presso il Customer Care, di poter trasformare, al rientro della maternità e fino al compimento del 7° anno di vita del bambino, il proprio rapporto di lavoro in un contratto a tempo parziale orizzontale della durata giornaliera di 4 ore o di 6 ore.
Al compimento del 7° anno del bambino/a l'orario di lavoro settimanale/giornaliero sarà ricostituito nella dimensione precedente.
Resta ferma la possibilità per la lavoratrice di richiedere il mantenimento della riduzione dell'orario di lavoro sopra indicata a tempo indeterminato; tale richiesta sarà accolta dall'Azienda compatibilmente con le esigenze tecnico organizzative e produttive.
Quanto sopra troverà applicazione anche nei confronti dei padri secondo le medesime modalità tenendo conto di quanto previsto dal D.Lgs 151/2001 e successive modificazioni ed integrazioni.
Le parti confermano che potranno fruire di detta riduzione temporanea dell'orario di lavoro un numero massimo pari al 10% della forza occupata nel servizio di riferimento.
Tale istituto troverà applicazione anche per i lavoratori (madri e padri) cd. ''normalisti'' compatibilmente con le esigenze tecnico organizzative e produttive.
L'istituto di cui sopra potrà essere esteso anche alle unità organizzative denominate Flagship sempre che ne esistano i presupposti e solo a valle dell'esito di una verifica relativa alla sussistenza delle esigenze tecnico organizzative e produttive. Le parti si danno atto che nuove iniziative di business formeranno oggetto di apposito incontro a Livello Nazionale tra le parti firmatarie del presente Accordo.

5. Assistenza ai figli con disturbi specifici di apprendimento (dislessia, disgrafia, disortografia e discalculia cd. DSA)
In relazione a specifiche richieste, presentate ex lege n. 170/2010, di genitori che debbano assistere i figli affetti da DSA fino ai 15 anni d'età, potrà essere valutata la possibilità di accordare agli interessati una forma di flessibilità oraria attuabile attraverso il riconoscimento di permessi a recupero.
Il monte ore dei permessi a recupero nel trimestre sarà pari a 144 ore annue fruibili per un massimo di 12 ore al mese.

8. Permessi per visite mediche
Fermo restando che le visite mediche, le cure ambulatoriali, gli accertamenti clinici, le analisi di laboratorio devono essere effettuati fuori dall'orario di lavoro, l'Azienda riconoscerà, a tutto il personale dipendente, un numero massimo di 20 ore di permesso retribuito su base annua per "Visita Medica Specialistica''. Il lavoratore dovrà comunicare all'Azienda la data e l'orario di effettuazione della visita medica con un anticipo, di norma, non inferiore a 5 giorni; il dipendente inserirà autonomamente il giustificativo di assenza parziale in Infinity e sarà tenuto a registrare l'inizio e il termine della porzione di giornata lavorata sempre in Infinity.
Il tempo in cui il lavoratore è considerato assente dal servizio a titolo di "Visita Medica Specialistica" a fini di cui sopra è quello necessario all'espletamento delle Visite/accertamenti e contenuto nella certificazione medica, nonché quello di spostamento per recarsi verso il luogo di cura.
Resta confermato che il lavoratore che usufruisce di detto permesso retribuito dovrà comunque prestare nell'arco della giornata interessata una prestazione lavorativa pari ad almeno la metà del proprio profilo orario giornaliero.
Successivamente il lavoratore dovrà consegnare (al rientro in Azienda) idonea certificazione medica rilasciata dal medico o dalla struttura sanitaria interessata con indicazione dell'orario (di inizio e di fine) ovvero in mancanza di quest'ultimo, della fascia oraria di effettuazione della visita medica o dell'accertamento medico stesso.
Quanto sopra, nel limite delle 20 ore annue, deve intendersi esteso anche ai genitori, coniugi, figli, conviventi more uxorio, parte in regime di unione civile.
Inoltre il lavoratore potrà utilizzare 4 ore, delle 20 annue, anche per visite veterinarie per animali domestici intestati al dipendente.

B. Orario di lavoro
1. Flessibilità in ingresso e orario di lavoro

La durata normale del l’orario di lavoro settimanale è fissata in 40 ore distribuite dal lunedì al venerdì, ad esclusione dei lavoratori con contratto d\ lavoro a tempo parziale e dei lavoratori soggetti ad archi di turnazione con riposo variabile.
Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 26 del CCNL TLC oggi vigente le Parti concordano quanto segue.
A decorrere dal 01 gennaio 2024, per i lavoratori full-time che operano in orario base (non soggetti ad archi di turnazione) alla luce delle evoluzioni organizzative e strutturali aziendali, anche al fine di agevolare una sempre migliore conciliazione vita lavoro, concordano sulla riduzione della prestazione lavorativa settimanale di 4 ore portando l'orario settimanale a 36 ore.
Tale riduzione verrà tassativamente applicata nelle giornate del venerdì, prevedendo la normale chiusura della giornata lavorativa quattro ore prima di quanto in ottemperanza alla flessibilità oraria vigente.
Tale obiettivo, viene raggiunto attraverso il seguente metodo:
il Lavoratore contribuisce settimanalmente all'abbattimento dell'orario mettendo a disposizione due ore di permessi annui retribuiti;
parimenti l'azienda concederà altre due ore senza oneri per il lavoratore.
[…]
Nei confronti di tutto il personale che opera in orario base, non soggetto quindi ad archi di turnazione, è riconfermata una flessibilità in ingresso dalle ore 8.00 alle ore 10.00, con ricomposizione giornaliera dell'orario di lavoro che deve tener conto anche dell'intervallo meridiano al fine di completare il proprio normale orario di lavoro giornaliero. L'intervallo meridiano per il personale con contratto di lavoro a tempo pieno è pari a 60 minuti collocabili nella fascia oraria compresa, di norma, tra le ore 12.00 e le ore 14.00
Ove di necessità e per motivi organizzativi, si dovessero creare le condizioni che necessitano la presenza nell'unità organizzativa di almeno un lavoratore nelle fasce mattutina 8.30-10 e pomeridiana 17.30-19.00, le Parti si rincontreranno per definire modalità e contenuti.

2. Contratto di lavoro a Tempo parziale
L'Azienda agevolerà l'accoglimento, in linea con quanto previsto in materia dall'art. 18 del vigente CCNL TLC, favorendo le richieste di trasformazione da contratto di lavoro a tempo pieno a contratto di lavoro a tempo parziale preferibilmente a 20/30 ore settimanali.

3. Adeguamenti orari per il Personale con contratto di lavoro a tempo parziale
L'Azienda, ferma restando la necessità di mantenere ed incrementare i livelli di efficienza e flessibilità, nell'ottica di contemperare le esigenze aziendali con quelle dei lavoratori, si rende disponibile a dare corso a un adeguamento orario a 30 ore settimanali entro il triennio di vigenza del presente accordo, nei confronti dei lavoratori con contratto di lavoro a tempo parziale di 20 ore settimanali che operano nell'ambito del Customer Care e che non hanno avuto la possibilità di aderire nel triennio precedente.
I lavoratori interessati dovranno presentare richiesta scritta alla Direzione Risorse Umane della sede di riferimento entro il mese di luglio di ciascun anno. L'Azienda darà riscontro entro il mese di dicembre dell'anno stesso.
Nel concedere l'incremento orario verranno utilizzati i seguenti criteri in ordine di priorità:
anzianità aziendale;
familiari fiscalmente a carico, secondo la normativa vigente per l'attribuzione delle detrazioni fiscali,
Resta inteso che a parità dei precedenti requisiti prevale l'età anagrafica.
Le parti si danno atto che entro la scadenza della presente Intesa sarà effettuata una verifica a Livello Nazionale in merito agli adeguamenti orari effettuati, nell'arco di vigenza del presente Accordo.

4. Flessibilità oraria
Le Parti, a fronte di particolari esigenze organizzative e produttive dell'Azienda, concordano di procedere con trasformazioni di contratti di lavoro da tempo parziale a tempo pieno di almeno 40 lavoratori entro la vigenza del presente accordo, in ambito Customer Operations turnista.
Fermi restando i numeri delle trasformazioni orarie concordate, le Parti, nella vigenza della presente intesa, verificheranno l'opportunità di ulteriori consolidamenti orari aggiuntivi.
Le parti a livello locale si rincontreranno per verificare l'applicazione di quanto concordato con cadenza annuale.
Le parti si riservano di valutare la possibilità di riequilibrare a livello di orario individuale, con lavoratori che ne facciano richiesta, eventuali concessioni di contrazioni di orario derivanti da necessita individuali.

C. Reperibilità- Lavoro Programmato - Riposo Compensativo
1. Reperibilità

A parziale modifica e novazione di quanto previsto dagli accordi aziendali vigenti in materia le parti concordano quanto segue.
[...]
Le parti confermano quanto già previsto dall'art. 27 del vigente CCNL TLC, ovvero che la reperibilità è un istituto complementare alla normale prestazione lavorativa, mediante il quale il lavoratore è a disposizione dell'Azienda per assicurare, secondo un programma dalla stessa predisposto, la continuità dei servizi, la funzionalità degli impianti e il presidio del mercato di riferimento. Si precisa che per intervento si intende l'attività svolta dal lavoratore a seguito della segnalazione di allarme fino al ripristino dell'anomalia che l'ha causata.
L'intervento può essere effettuato con mezzi telematici da remoto messi a disposizione dall'Azienda o direttamente sul sito in cui si è verificata la criticità. In ogni caso il lavoratore dovrà mettersi nelle condizioni di prestare la propria opera nel minor tempo possibile.
Si conviene che la reperibilità non può coincidere con assenze dal lavoro di qualsiasi tipo per l'intera giornata salvo casi eccezionali.
L'istituto della reperibilità, applicato esclusivamente ai livelli professionali di cui al presente accordo, viene esercitato dal personale che svolge le attività di seguito elencate:
Network, Project Management & Service Operations: include attività di ripristino servizio e corretto funzionamento apparati, rete, funzionalità degli impianti (a titolo esemplificativo Network Operations)
Backbone Authority Operations: prestazioni obbligatorie contenute nel "Repertorio delle prestazioni obbligatorie ai sensi dell'articolo 96 del D.Lgs 259/2003";
Fraud Management: presidio per prevenire scenari di frode e reagire ai comportamenti fraudolenti a danno dell'Azienda;
Facility Management: include attività di gestione e manutenzione delle Sedi Fastweb.
Le parti valuteranno congiuntamente, per il tramite della Commissione Paritetica Reperibilità, in funzione dello sviluppo del Business, nuove figure professionali che accederanno all'istituto in questione.
[…]
Le parti concordano che le madri che ne faranno richiesta scritta all'ufficio Risorse Umane e per conoscenza al loro Responsabile, fino al compimento del 3° anno del bambino, non saranno collocate in reperibilità.
Quanto sopra troverà applicazione anche nei confronti dei padri secondo le medesime modalità tenendo conto di quanto previsto dal D.Lgs 151/2001 e successive modificazioni.
Le parti intendono istituire una Commissione paritetica composta da n. 2 componenti per ciascuna Organizzazione Sindacale firmataria della presente Intesa e con 4 rappresentanti della Direzione Human Capital, al fine di effettuare una verifica sull'applicazione dell'istituto della reperibilità, lavoro programmato e riposo compensativo.
A fronte della prestazione in reperibilità nella giornata del venerdì con conseguente recupero entro la settimana successiva, di norma al venerdì, per entrambe le giornate il lavoratore godrà delle medesime condizioni aziendali.

2. Lavoro Programmato
Le parti convengono che, in ordine al lavoro programmato per attività non stabilmente ricorrenti e non organizzabili con regolare turnazione che, per esigenza di servizio, debbano essere eseguite di notte ovvero nei giorni festivi, sarà riconosciuto il seguente trattamento economico:
[…]
L'istituto del lavoro programmato, viene applicato esclusivamente ai livelli professionali di cui al presente accordo, e viene esercitato dal personale previsto nel precedente capitolo denominato Reperibilità e dal personale che svolge le attività di seguito elencate, a valle di verifica ed autorizzazione della Direzione Risorse Umane e Responsabile di linea:
Delivery nuovi servizi, change management (a titolo esemplificativo Network and Field Operations; IT Quality Assurance).

3. Riposo compensativo
A seguito di interventi effettuati tra le ore 22:00 e le ore 07:00 viene riconosciuto un riposo compensativo così come di seguito riportato:
a fronte di almeno 2 interventi di durata fino ad 1 ora il lavoratore maturerà un riposo compensativo pari a 2 ore;
a fronte di interventi di durata complessiva compresa tra 1 e 4 ore il lavoratore maturerà un riposo compensativo pari a 4 ore;
a fronte di interventi di durata complessiva superiore a<4 ore il lavoratore maturerà un riposo compensativo pari a 8 ore.
a fronte di interventi di durata complessiva inferiore ad 8 ore, nelle giornate di domenica e festivi, il lavoratore maturerà un riposo compensativo pari a 8 ore;
a fronte di interventi di durata complessiva compresa pari o superiore a 8 ore, nelle giornate di sabato, domenica e festivi, il lavoratore maturerà un riposo compensativo pari a 8 ore;
a fronte della richiesta in Infinity del riposo compensativo di 8 ore, al Lavoratore verrà riconosciuto il buono pasto giornaliero.
a fronte di interventi di durata complessiva inferiore a 4 ore prestati nella giornata di sabato diurno il lavoratore maturerà un riposo compensativo di 4 ore;
a fronte di interventi di durata complessiva superiore alle 4 ore e fino alle 8 ore prestati nella giornata di sabato diurno il lavoratore maturerà un riposo compensativo di 8 ore;
Il lavoratore dovrà fruire del suddetto riposo compensativo secondo lo schema di seguito riportato:
Il riposo compensativo sarà goduto:
nella stessa giornata in cui è stato effettuato l'intervento per il lavoro svolto dopo le ore 24;
nella giornata successiva a quella in cui è stato effettuato l'intervento per il lavoro svolto entro le ore 24.
nella giornata immediatamente successiva a quella in cui è stato effettuato l'intervento per il lavoro svolto la domenica ed i festivi.
Ai lavoratori inquadrati nei livelli 6°, 7° e Quadro che prestano l'attività lavorativa in lavoro programmato nella giornata di sabato, verrà riconosciuto il riposo compensativo da effettuarsi il primo giorno successivo non festivo. Le parti confermano che, in relazione a tale istituto, sussiste un regime di protezione appropriato rispetto ai fini della normativa vigente in materia di riposo giornaliero.

L. Preposti
Considerato che la Legge n. 215/2021 di conversione del D.L. n. 146/2021 ha modificato, tra gli altri, gli articoli 18,19, 26 e 37 del Decreto 81/08 in materia di preposto le Parti convengono di istituire un emolumento forfettario per il personale con l'incarico di Preposto pari a € 150,00 lorde annuali che verranno suddivise in 12 rate mensili di uguale importo.
Resta intesto che tale emolumento verrà meno al momento della cessazione dell'incarico di Preposto.

M. Disposizioni finali
[…]
Fastweb condanna ogni forma di comportamento discriminatorio, violento, aggressivo o molesto in applicazione dell'Accordo Quadro sulle molestie e la violenza nei luoghi di lavoro sottoscritto tra Asstel e le organizzazioni sindacali in data 16 gennaio 2019.
Tutto quanto sopra avrà efficacia a partire dalla data di sottoscrizione del presente accordo fatte salve le specifiche decorrenze esplicitate nei punti precedenti.
[…]