Tipologia: Accordo SW
Data firma: 24 luglio 2023
Validità: 18.09.2023 - 31.12.2026
Parti: Tiscali Italia e Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom-Uil, RSA
Settori: Servizi, TLC, Tiscali
Fonte: fistelveneto.cisl.it


Sommario:


Verbale di accordo

Il giorno 24 luglio si sono incontrate Tiscali Italia spa, anche in rappresentanza di Veesible srl e le Segreterie Nazionali di Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom-Uil unitamente alle rappresentanze territoriali e aziendali,

Premesso che:
- il 30 luglio 2020 Asstel e le Organizzazioni sindacali Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom Uil hanno firmato il Protocollo Principi e Linee Guida per il nuovo lavoro agile nella Filiera delle Telecomunicazioni;
- il 7 dicembre 2021 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e le Parti sociali hanno sottoscritto il Protocollo Nazionale sul Lavoro in Modalità Agile;
- Tiscali conferma la centralità della sede di lavoro quale luogo che consente lo scambio diretto di esperienze professionali, il confronto di idee, la definizione di progettualità, lo sviluppo della personalità di ciascun lavoratore e che tale centralità assume ancora più valenza nell'ambito dell'attuale processo di fusione tra Linkem e Tiscali Italia spa;
- le Parti comunque intendono sperimentare un modello di organizzazione cd.: "agile" in Tiscali, svincolandolo dalle logiche congiunturali correlate al contrasto dell'emergenza pandemica ed in grado di migliorare la conciliazione fra tempi di lavoro e vita personale in linea con le esigenze organizzative;
- con il presente accordo le Parti intendono dare concreta attuazione e condivisa regolamentazione alle previsioni della legislazione vigente in materia e in particolare la L. 85/2023 e il D.lgs 105/2022;
Tutto quanto sopra premesso, che è parte integrante del presente accordo, si conviene quanto segue per il periodo intercorrente tra il 18 settembre 2023 ed il 31 dicembre 2026.

1. Modalità di fruizione, destinatari
Il lavoratore potrà fruire di due giornate di lavoro agile a settimana o in modo cumulativo entro il mese di riferimento, concordando anticipatamente la modalità con il proprio responsabile in ragione della salvaguardia prioritaria dell'esigenze organizzative del settore.
Per il personale di Operating & Customer Services che presta l'attività lavorativa dal lunedì al venerdì, le giornate di lavoro agile saranno fruibili, previo accordo con il proprio responsabile, prevalentemente il giovedì e il venerdì.
Per il personale di Operating & Customer Services che presta l'attività lavorativa dal lunedì al sabato/domenica, le giornate di lavoro agile saranno fruibili nel turno del sabato e della domenica ed in via residuale prevalentemente nelle giornate del giovedì o venerdì.
Ai sensi di quanto stabilito dalla L. 81/2017, il lavoratore realizza la propria adesione su base volontaria con la sottoscrizione di un accordo individuale.
Lo svolgimento del lavoro in modalità agile potrà interessare la totale popolazione dei dipendenti di Tiscali Italia spa ad eccezione di quei lavoratori che svolgono mansioni che, per caratteristiche intrinseche, non siano remotizzabili essendo strettamente correlate alla sede aziendale.
La prestazione lavorativa resa in modalità agile resta a tutti gli effetti disciplinata dal contratto individuale di lavoro e dai regolamenti aziendali, non venendo ad essere modificato né il potere di indirizzo gerarchico del datore di lavoro né l'insieme dei diritti e doveri del lavoratore, che restano conformati al più generale principio di correttezza e buona fede nello svolgimento dell'attività inerente alla mansione professionale.
L'Azienda si riserva di valutare caso per caso, in presenza di particolari situazioni personali, l'eventuale estensione a più giornate di lavoro agile.

2. Luogo di lavoro
È demandata al dipendente la facoltà di individuare il luogo di lavoro diverso dall'ufficio, da cui di volta in volta rendere la prestazione nelle giornate di lavoro agile.
È in ogni caso dovere del dipendente prescegliere luoghi in cui siano garantiti standard di connettività utili a non determinare interruzioni dell'attività lavorativa nonché conformi agli standard di salute e sicurezza declinati ai sensi dell'art. 22, comma 1, L.n. 81/2017 e coerenti con il livello di rischio specifico previsto nel documento di valutazione del rischio di Tiscali Italia spa.
È responsabilità del dipendente accertarsi che la scelta del luogo di lavoro sia idonea a garantire la tutela dei dati trattati e la riservatezza delle informazioni gestite, nonché della sua integrità fisica e salute in conformità agli standard minimi stabiliti dall'azienda.

3. Orario di lavoro
Lo svolgimento in modalità agile della prestazione lavorativa non comporta la variazione dell'orario individuale di lavoro e della sede di lavoro che restano quelli previsti dal proprio contratto.
Vengono confermate altresì le modalità di comunicazione delle diverse tipologie di assenze dal servizio.
L'attestazione della presenza verrà effettuata sul gestionale Zucchetti, secondo le normali modalità di timbratura utilizzando il giustificativo" lavoro agile". Pertanto, verranno rispettate le consuete modalità di presenza oraria tuttora vigenti (8.30/9.30-17.10/18.10) o turnistica vigente nel settore.

4. Diritto alla disconnessione
Nell'ottica di favorire la conciliazione e il rispetto dei tempi vita/lavoro dei lavoratori, le parti definiscono di dare applicazione al diritto alla/disconnessione, così come previsto dall'art. 19 della L 81 del 2017.
Pertanto, tenendo conto delle peculiarità aziendali, le parti intendono definire delle modalità di disconnessione che non prevedano meccanismi automatici, ma siano caratterizzati dai comportamenti e dal senso di responsabilità individuale, restando inteso che durante le interruzioni temporanee (es. PAR, pausa pranzo, inizio e fine turno) il lavoratore non sarà tenuto a ricevere o visualizzare eventuali comunicazioni aziendali.
Come ulteriore garanzia del diritto di disconnessione, ciascun lavoratore imposterà l'apposito status dell'applicativo informatico di messaggistica istantanea aziendale al di fuori della fascia oraria in cui viene resa la prestazione in modalità agile (dalle 8,00 alle 20,00, in considerazione della flessibilità della prestazione lavorativa, fatto salvo i lavoratori turnisti).
La prestazione lavorativa sarà eseguita entro i soli limiti di durata massima dell'orario di lavoro derivanti dalle norme di legge, dalla contrattazione collettiva nazionale e aziendale e dalla tipologia di contratto individuale in essere sia esso full time o part time.

5. Monitoraggio della produttività
Per i settori le cui attività vengono etere organizzate, le parti si danno atto che nel processo di monitoraggio la visibilità dei dati e degli indicatori di produzione dovrà essere aggregata e non potrà essere riferita a gruppi inferiori a tre unita omogenee per servizio di appartenenza. Eventuali assenze a qualsiasi titolo o assegnazioni ad altre attività di almeno una persona che riduca il gruppo minimo di tre non permetterà l'aggregazione e la conseguente pubblicazione del dato stesso.
L'azienda darà piena visibilità ai lavoratori interessati, alle organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo, su composizione e andamento del nuovo livello di aggregazione e utilizzerà i dati raccolti esclusivamente per definire i necessari interventi di formazione e orientamento produttivo.

6. Sicurezza sul lavoro
In coerenza con quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e dagli artt. 22 e 23 della Legge 81/2017 sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e con le direttive aziendali relative alla riservatezza dei dati, durante l'attività lavorativa svolta in modalità agile il dipendente:
• è tenuto ad adottare tutte le precauzioni necessarie a garantire la salvaguardia e lo svolgimento delle attività in condizioni di sicurezza;
• deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone in prossimità dello spazio lavorativo scelto;
• è tenuto alla più assoluta riservatezza sui dati e sulle informazioni aziendali in suo possesso e/o disponibili sul sistema informatico aziendale/su documenti cartacei;
• ha l'obbligo di applicare correttamente le direttive aziendali ed utilizzare le apparecchiature in conformità con le istruzioni ricevute, evitando che le stesse siano da altri utilizzate.

7. Diritti sindacali
Restano confermati tutti i diritti sindacali individuali e collettivi derivanti dalla Legge e dalla contrattazione collettiva. Il diritto di assemblea sarà garantito attraverso l'utilizzo delle piattaforme video digitali disponibili, in conformità con le leggi vigenti.

8. Riconoscimento del ticket di refezione
Per le giornate lavorate in applicazione del presente accordo viene confermata la corresponsione di un buono pasto del valore di € 5,29.
Le Parti concordano di incontrarsi nel primo semestre di ciascun anno della vigenza del presente accordo per la verifica della presente intesa.


Letto, confermato e sottoscritto