Ispettorato Nazionale del Lavoro
Prot. 21 luglio 2023, n. 5291
Richieste di integrazione salariale per eventi meteo - temperature elevate.
 

Nel fare seguito a propria nota prot. n. 5056 del 13-07-2023 relativa alla “Tutela dei lavoratori sul rischio legato ai danni da calore”, si trasmette Messaggio INPS n. 2729 del 20-07-2023 avente ad oggetto “Richieste di integrazione salariale per “eventi meteo” - temperature elevate.”
Si coglie l'occasione per chiarire che il richiamo al “responsabile della sicurezza aziendale”, contenuto nel comunicato congiunto INPS-INAIL del 26 luglio 2022 e riportato nella citata nota INL del 13-07-2023, deve evidentemente riferirsi ai soggetti cui l'ordinamento riconosce il potere di interrompere l'attività lavorativa.
Come noto, nell'ambito del d.lgs. n. 81/2008, il potere di interrompere l'attività lavorativa è in capo al datore di lavoro, su cui grava l'obbligo indelegabile di valutare tutti i rischi e di implementare le misure di prevenzione e protezione idonee (incluso la sospensione temporanea dell'attività per l'eccessivo calore) a ridurre al minimo il suddetto rischio.
Inoltre, l'inserimento della lettera f-bis dell'art. 19 del d.lgs. n. 81/2008 (introdotta dalla Legge 17 dicembre 2021, n. 215 di conversione del Decreto-Legge 21 ottobre 2021, n. 146 recante “Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”) prevede delle responsabilità in capo al preposto che deve “in caso di rilevazione di deficienze ….. di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l'attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate”
Pertanto, la previsione della citata lettera f-bis impone al preposto un dovere esplicito di valutare in concreto la necessità, o meno, di interruzione - anche solo temporanea - e di segnalare tempestivamente ai ruoli apicali (datore di lavoro e dirigente) le condizioni di pericolo rilevate.