Tipologia: Accordo regionale interconfederale sulla bilateralità e la contrattazione di secondo livello
Data firma: 12 dicembre 2022
Parti: Confartigianato, Cna, Casartigiani, Claai e Cgil, Cisl, Uil
Settori: Artigianato, Marche
Fonte: ebam.marche.it


Sommario:


Accordo regionale interconfederale sulla bilateralità e la contrattazione di secondo livello

Il giorno 12 dicembre 2022 presso la sede dell’Ente Bilaterale dell’Artigianato delle Marche, tra le Confederazioni Artigiane delle Marche Confartigianato Imprese, Cna, Casartigiani e Claai e le Confederazioni sindacali dei Lavoratori delle Marche Cgil, Cisl e Uil

Premesso
- che le Marche, una delle regioni più manifatturiere d’Europa, stanno vivendo una fase di profonda ristrutturazione, perdendo l’aggancio con le regioni più avanzate e registrando un arretramento di tutto il sistema economico; la complessità dei processi in essere richiede obiettivi condivisi e il rafforzamento di reti collaborative per costruire uno sviluppo sostenibile e coesivo.
- che le Parti, ferma restando la propria reciproca autonomia di rappresentanza, in ottemperanza ed in coerenza con quanto convenuto con l’accordo interconfederale nazionale del 23 novembre 2016, i cui contenuti sono stati integralmente riconfermati dall’accordo interconfederale del 26 novembre 2020, ribadiscono la centralità della contrattazione regionale e l’importanza della bilateralità regionale quali elementi imprescindibili per il rafforzamento del comparto artigiano delle Marche;
- che la bilateralità, nelle sue molteplici forme e funzioni, ha rappresentato e rappresenta il valore aggiunto delle relazioni sindacali nell’artigianato, a livello nazionale e regionale;
- che le prestazioni dei sistemi di bilateralità nazionale e regionale rappresentano un diritto contrattuale di ogni singolo lavoratore in quanto integrano prestazioni che sono indispensabili a completare il trattamento economico e normativo del lavoratore previsto all’interno della contrattazione nazionale e regionale di categoria;
- che ad oggi il sistema delle relazioni sindacali nelle Marche unitamente agli strumenti convenuti a livello confederale hanno permesso di costruire una rete di tutele e servizi a favore del comparto rappresentato, utile a sostenere il sistema delle imprese e l’occupazione/ anche a fronte dell’attuale situazione di crisi economica;
- che gli accordi di gestione degli ammortizzatori sociali, i progetti formativi, gli interventi di sostegno a reddito dei lavoratori e per lo sviluppo delle imprese, gli strumenti di welfare contrattuale, le innovazioni sul tema della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, costituiscono validi ed indispensabili strumenti che debbono essere consolidati e trovare maggiore spazio ed efficacia anche nell’ambito della contrattazione regionale, confederale e di categoria;
- che le Parti ritengono utile proseguire nel lavoro sino ad oggi svolto per:
o favorire la competitività delle imprese
o incrementare l’occupazione del comparto
o migliorare le condizioni di vita ed economiche dei lavoratori
o rafforzare l’esperienza del sistema bilaterale delle Marche attraverso la qualificazione degli interventi a favore delle imprese e dei lavoratori.
Concordano di voler dare continuità al confronto ed alla condivisione sui seguenti temi:
1) favorire la contrattazione regionale di secondo livello, confederale e di categoria, come convenuto negli Accordi Interconfederali nazionali richiamati in premessa;
2) estendere la copertura contrattuale regionale a tutte le lavoratrici ed i lavoratori occupati nel comparto artigiano delle Marche con le modalità di seguito definite, con la sola esclusione del settore dell’edilizia;
3) rafforzare, incrementare ed integrare le prestazioni a favore delle imprese e dei lavoratori rientranti nella sfera di applicazione dei Contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalle categorie aderenti alle Parti firmatarie il presente accordo.

1) Assetti contrattuali
Le parti confermano che le materie di negoziazione di pertinenza regionale, in aggiunta a quanto demandato dalla contrattazione nazionale confederale e di categoria sono le seguenti:
Livello confederale regionale
- bilateralità
- formazione
- salute e sicurezza
- ammortizzatori sociali
- integrazione al reddito
- previdenza complementare
- osservatorio di comparto
- sviluppo delle imprese
- mercato del lavoro
Livello regionale di categoria
- strumenti di informazione e partecipazione
- organizzazione del lavoro
- orario di lavoro
- flessibilità organizzative
- politiche di settore
- politiche salariali
- welfare contrattuale
- osservatorio di settore
Entrambi i livelli di contrattazione hanno pari cogenza e sono regolati dal principio di inscindibilità. A tal fine si afferma la volontà di dare nuovo impulso alla contrattazione collettiva regionale di secondo livello di categoria, secondo le procedure definite al punto 2) del presente accordo.

2) Contrattazione collettiva regionale di secondo livello
Le Parti convengono che la titolarità contrattuale a livello regionale di categoria spetta alle organizzazioni regionali di categoria. La contrattazione di secondo livello è di norma regionale,  tuttavia è possibile prevederne diverse articolazioni, fermo restando il principio di un solo livello di contrattazione oltre il livello nazionale.
2.1 Procedure e tempi di svolgimento dei negoziati
Con l’obiettivo di dare una tempistica certa volta ad evitare ritardi nei rinnovi dei contratti regionali, le Parti richiamano quanto convenuto con l’accordo interconfederale nazionale del 26 novembre 2020 sulle procedure ed i tempi di svolgimento dei negoziati.
Le richieste per il rinnovo e/o stipula dei contratti regionali di secondo livello saranno inviate dalle categorie sindacali regionali unitamente alla piattaforma rivendicativa almeno 4 mesi prima della data di scadenza.
Tale termine si intende derogato, unicamente per la prossima fase di rinnovi, in considerazione della attuale situazione contrattuale.
Entro 15 giorni dall’invio della piattaforma si terrà un incontro di illustrazione della stessa e di fissazione della data di apertura del negoziato che dovrà avvenire entro 1 mese dall’incontro di illustrazione della piattaforma.
A partire dalla data di apertura del negoziato le parti hanno 3 mesi di tempo per trovare un accordo.
Nel caso in cui il negoziato relativo alla contrattazione di secondo livello venisse sospeso o interrotto senza la possibilità di giungere ad un accordo, le categorie regionali competenti, trascorso il termine di cui al comma precedente, hanno ulteriori 15 giorni per concludere il negoziato ovvero richiedere l’intervento delle Confederazioni Regionali.
Per un periodo complessivamente pari a 90 giorni dalla data di presentazione delle richieste di rinnovo, le parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette, a condizione che sia stata avviata la trattativa.
2.2 - Parte economica (EER, ERP)
2.2.1 - EER: Elemento Economico Regionale

Nella prima fase della nuova tornata contrattuale per la determinazione dell’Elemento Economico Regionale (EER), o di altro elemento, qualsivoglia denominato e previsto dalla contrattazione nazionale, le categorie regionali prenderanno a riferimento gli importi degli imponibili previdenziali di settore del mese di maggio 2022, come riportati nell’allegato “A” del presente accordo, determinando una quota base per il negoziato che potrà oscillare da un minimo del 1% ad un massimo del 2,5% degli imponibili previdenziali suddetti.
Le Parti, riaffermando il valore primario del welfare erogato dalla bilateralità nazionale e regionale, concordano che in parziale sostituzione e fino ad un massimo del 70% dell’EER concordato in sede di contrattazione, le categorie regionali, possono negoziare prestazioni di welfare, rivolte alla totalità < dei lavoratori o a gruppi omogenei degli stessi, attraverso soluzioni di flexible benefits, nei limiti previsti dalla legislazione vigente, anche concordando convenzioni territoriali che tengano conto dell’offerta di servizi pubblici.
La contrattazione collettiva regionale di secondo livello definirà i termini e le modalità per l’esercizio di tale opzione.
2.2.2 - ERP: Elemento Retributivo Pregresso
Sono fatti salvi tutti gli elementi economici comunque denominati derivanti dalle pregresse contrattazioni collettive regionali di secondo livello, i cui importi consolidati e non riassorbibili, come riportato nell’allegato “B”, continueranno ad essere corrisposti sotto la voce ERP (Elemento Retributivo Pregresso) con decorrenza dal 1° gennaio 2023.
2.2.3 - Welfare aziendale
Le parti riaffermando la volontà di perseguire una ripresa della contrattazione regionale, concordano che i mancati rinnovi contrattuali integrativi non hanno consentito eventuali riconoscimenti di strumenti di welfare ai lavoratori e pertanto, le Parti, oltre a implementare nel prossimo futuro questo nuovo strumento, riconoscono, in via del tutto eccezionale, degli "arretrati di prestazione welfare" per i periodi pregressi.
A tal fine, per l’anno 2023, le aziende dovranno mettere a disposizione dei lavoratori strumenti di welfare (somme, servizi e prestazioni di educazione e istruzione, buoni e servizi in natura, servizi di trasporto collettivo, opere e servizi per finalità sociali...). Gli stessi saranno previsti all’interno dei contratti collettivi integrativi di settore, in recepimento al presente Accordo.
L’importo del valore di euro 110,00 sarà riconosciuto ai lavoratori in forza presso la medesima azienda al momento della sottoscrizione del CCRL; lo stesso CCRL ne disciplinerà le modalità di erogazione e comunque nei limiti temporali massimi di cui al comma successivo.
Le parti concordano inoltre che le imprese che applicano i CCRL che non sono stati rinnovati entro il mese di luglio 2023, dovranno erogare, ai dipendenti in forza e con la retribuzione dello stesso mese, una prima tranche di quanto previsto al comma precedente pari ad euro 70,00; la parte residua, pari ad euro 40,00, sarà erogata se lo stesso contratto non risulterà sottoscritto entro il mese di novembre 2023.
Quanto sopra si aggiunge alle eventuali offerte di beni e servizi presenti in azienda unilateralmente corrisposte ai lavoratori o derivanti da accordi collettivi.
2.3 - Parte normativa
Appalti

Le parti intendono istituire un Osservatorio regionale per tutelare e promuovere la qualità del lavoro, la salute e sicurezza, la qualificazione degli operatori nel settore degli Appalti. L’Osservatorio monitorerà gli appalti che coinvolgono le aziende artigiane, sia in qualità di appaltatori che di committenti, per valutare in quale misura le aziende e i lavoratori dell’artigianato intervengono nella catena del valore degli appalti.
Lavoro agile
Le parti assumono i contenuti del “Protocollo Nazionale sul lavoro in modalità agile" nel settore privato, a cui hanno aderito le parti sottoscrittici il presente accordo.
Si impegnano quindi a definirne, nei contratti territoriali di categoria, tutti i contenuti: Adesione volontaria, Accordo individuale, Disconnessione, Luogo e strumenti di lavoro, Salute, sicurezza, infortuni e malattie professionali, Parità di trattamento, pari opportunità, lavoratori fragili e disabili e Formazione.
Violenze e molestie
Le parti intendono dare attuazione anche nel settore dell’artigianato all’Accordo delle Parti Sociali europee del 26.4.2007, ribadendo unanimemente che ogni atto o comportamento che si configuri come molestia o violenza nei luoghi di lavoro è inaccettabile e che la dignità delle lavoratrici e dei lavoratori non può essere violata da atti o comportamenti che configurano molestie o violenza; a tal fine sottoscrivono contestualmente alla firma delle linee guida una specifica intesa regionale, che ne diventa parte integrante (Allegato C).
Sistema della bilateralità
Le Parti concordano nella necessità di incrementare la conoscenza e le adesioni di aziende e lavoratori con riferimento a tutti gli organismi del Sistema Bilaterale (Ebam, Opram, Fondartigianato, Sanarti), con l’obiettivo di rafforzarli strutturalmente ed aumentarne l’utilizzo; si impegnano inoltre a produrre e distribuire una volta l’anno ed in modo capillare, attraverso tutte le articolazioni delle proprie strutture organizzative, materiale informativo sull’intero Sistema Bilaterale.

3) Fondo Sostegno al Reddito - prestazioni regionali
Le Parti concordano sulla necessità di implementare le risorse ed i mezzi per consentire un adeguamento ed un rafforzamento delle prestazioni regionali a favore delle imprese e dei lavoratori.
Le risorse aggiuntive derivanti dall’accordo interconfederale del 17 dicembre 2021 e destinate a prestazioni e funzionamento EBR saranno, per il triennio 2023 - 2024 - 2025 impegnate principalmente per nuove prestazioni per accompagnare le imprese ed i lavoratori verso quei cambiamenti necessari per affrontare le sfide dell’innovazione tecnologica, della digitalizzazione e della sostenibilità ambientale.
Tali prestazioni saranno declinate nel Regolamento che le Parti si impegnano a definire entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo e che a titolo indicativo e non esaustivo dovranno prevedere:
• Interventi per prestazioni di welfare per i lavoratori ed i loro familiari a carico;
• interventi per lo sviluppo, l’innovazione e la formazione nelle imprese, con particolare attenzione agli interventi di digitalizzazione e transizione ecologica;
• Sostegno delle Imprese che avvieranno contratti di apprendistato di I e III Livello;
• Sostegno alle imprese per innovazione, internazionalizzazione, partecipazione a fiere ed eventi promozionali specialistici;
• Sostegno alle imprese che investono in programmi di miglioramento della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
Per il triennio 2023 - 2024 - 2025 l’utilizzo delle risorse aggiuntive per il Fondo Sostegno al Reddito derivanti dall’accordo interconfederale del 17 dicembre 2021, sarà determinato in relazione all’andamento della contrattazione regionale che le Parti definiranno con intesa separata.

4) Razionalizzazione dei contratti
Al fine di accompagnare il proseguimento dell’efficace azione di razionalizzazione dei CCNL del comparto artigiano, le parti si impegnano ad armonizzare sin da subito ed in fasi successive, a fronte di ulteriori accorpamenti che potranno avvenire, anche i relativi contratti integrativi regionali, a partire da quelli che sono stati già accorpati in un unico CCNL, fatto salvo quanto stabilito dagli Accordi interconfederali nazionali sulla contrattazione di II livello.

5) Campo applicazione
Le Parti confermano che il presente accordo esclude il comparto Edile che è oggetto di specifici accordi nazionali e regionali.

6) Contrattazione regionale
Le Parti confermano che il presente accordo dovrà essere recepito in ogni rinnovo contrattuale successivo la data del presente accordo.

7) Verifica
Le Parti si incontreranno entro il mese luglio e di dicembre di ogni anno di vigenza del presente accordo, per una verifica dell’andamento della contrattazione collettiva regionale di II livello in tutti i settori.

8) Deposito
Il presente Accordo sarà depositato entro trenta giorni dalla data di stipula preso la Direzione Territoriale del Lavoro del capoluogo di Regione, a cura di una delle parti firmatarie.