PROTOCOLLO D’INTESA PER IL RAFFORZAMENTO DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO NELLA CITTA’ METROPOLITANA DI VENEZIA

PREMESSO CHE

- la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, in tutti i settori pubblici e privati, si inscrive nel novero del più ampio diritto alla salute, tutelato dall’art. 32 della Costituzione, quale diritto fondamentale dell’individuo;
- la sicurezza dei lavoratori costituisce altresì un valore sociale riconosciuto e disciplinato dal legislatore statale, in conformità all’art. 117 della Costituzione, con un complesso normativo che delinea un articolato sistema di promozione e che coinvolge soggetti istituzionali e parti sociali nella realizzazione di iniziative e programmi di intervento finalizzati al miglioramento delle condizioni di sicurezza;
- l’art. 2 del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 177 e il discendente Decreto del Ministro dell’interno del 15 agosto 2017, recante “Direttiva sui comparti di specialità delle Forze di polizia e sulla razionalizzazione dei presidi di polizia”, riconosce la competenza dell’Arma dei Carabinieri nel settore della tutela del lavoro;
- gli Enti e le Amministrazioni pubbliche aventi competenza in materia, ciascuno nel proprio ambito, così come le Associazioni datoriali e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori, sono impegnati in attività finalizzate a garantire la piena attuazione della disciplina legislativa e contrattuale ed alla promozione della salute e della sicurezza attraverso azioni diversificate nei settori della vigilanza, della formazione e dell’assistenza alle imprese;
In particolare, l’art 13, comma 1, del D.Lgs 81/2008 affida alle Aziende sanitarie locali competenti per territorio, all’ispettorato nazionale del lavoro e, per quanto di specifica competenza, al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, la vigilanza sull’applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro:
- per quanto concerne il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, lo svolgimento dei corsi in materia di formazione antincendi è disciplinato dall’art. 14, comma 2, lett. g) del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 e dai relativi decreti del Ministero dell'interno 2 settembre 2021 e 14 marzo 2012;
- la drammatica attualità del fenomeno degli incidenti sul lavoro anche nel territorio della Città metropolitana di Venezia - con 15.229 incidenti denunciati, di cui 22 mortali, nel corso del 2022;
- rende necessario un ulteriore impegno sinergico e coordinato delle Istituzioni e delle parti sociali volto ad individuare e realizzare percorsi condivisi che contribuiscano concretamente al contrasto del fenomeno e all’affermazione della legalità;
- la proficua sinergia interistituzionale posta in essere ha consentito di analizzare sotto ogni aspetto l’attività delle imprese operanti nel territorio provinciale, compresi i profili attinenti al rispetto della vigente normativa in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro;
- per ridurre in modo determinante l’incidentalità lavoro correlata è necessario affiancare all’attività di vigilanza e controllo posta in essere dagli organi competenti un intervento di più ampio respiro, finalizzato allo sviluppo di iniziative di prevenzione, elevando i livelli culturali e la capacità di percepire il rischio, soprattutto negli ambienti lavorativi maggiormente vulnerabili (es. edilizia, agricoltura, comparto manifatturiero e industriale);

 

CONSIDERATO CHE

- le parti firmatarie intendono delineare un efficace modello di prevenzione e contrasto al fenomeno degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali nei settori interessati dal fenomeno infortunistico, nella consapevolezza che una sempre più diffusa formazione ed un crescente impiego di risorse tecnologiche di supporto agli operatori economici possano costituire strumenti per conseguire adeguati livelli di salute e sicurezza dei lavoratori;
-, la tutela del diritto alla salute e alla sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro non può prescindere dallo sviluppo di un sistema integrato di scambio informativo tra le pubbliche Istituzioni deputate alle attività di verifica e controllo anche per il contrasto del lavoro irregolare e sommerso, che spesso si accompagna alla mancata applicazione delle norme sulla sicurezza, peraltro già delineato dal T.U. 81/2008;
- è necessario implementare le iniziative tese ad accrescere la cultura e la pratica della salute e della sicurezza nei confronti sia delle imprese che dei lavoratori, elevandone il livello di formazione ed informazione;
- tali esigenze sono state condivise in sede di Conferenza Provinciale Permanente - Sezione li Sviluppo Economico e Attività produttive, nell’ambito di un apposito Tavolo tematico del 2023 sulla Sicurezza sul lavoro;
- in virtù delle vigenti disposizioni relative alle rispettive competenze, l’attività di vigilanza degli Organi preposti dovrà essere conforme alle direttive e agli indirizzi delle sedi istituzionali previste dalla L. 215/2021, mentre la comunicazione e divulgazione dei dati inerenti alla succitata attività di vigilanza dovrà essere preceduta dall’osservanza delle procedure interne di ogni Amministrazione o Ente sotto scrittori del presente.
 

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO
SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1
Costituzione dell’Osservatorio Provinciale Sicurezza sul Lavoro

È costituito, presso la Prefettura di Venezia, l’Osservatorio Provinciale Sicurezza sul Lavoro, presieduto dal Prefetto o da un suo delegato, con la partecipazione dei soggetti sottoscrittori del presente atto, nonché di tutti gli altri soggetti pubblici e privati competenti nella tematica trattata.
In relazione all’esigenza di pianificazione delle attività di controllo, ai lavori dell’Osservatorio potranno partecipare i rappresentanti delle Forze di polizia.
L’Osservatorio:
a), monitora il fenomeno degli infortuni sui luoghi di lavoro nei settori più a rischio, attraverso la raccolta continua delle segnalazioni degli infortuni, attraverso appositi report,
b), individua le strategie di intervento territoriale nonché la relativa attuazione, stabilendo modalità istituzionali e forme organizzative gestionali più adatte all’attuazione degli interventi formativi e informativi di prevenzione degli incidenti;
c) ,cura lo sviluppo dei rapporti tra i diversi soggetti (istituzionali e non) nonché le forme di collaborazione ritenute più idonee;
d) propone l’integrazione del Protocollo con altri soggetti aderenti;
e) ,vigila sull’attuazione degli interventi formativi e informativi da parte dei soggetti coinvolti e sulla qualità degli interventi realizzati, favorendo la creazione delle “buone pratiche” e la successiva condivisione a livello territoriale;
f), a seguito dell’attività di monitoraggio svolta, approva eventuali modifiche e/o integrazioni del presente Protocollo.
L’Osservatorio si riunisce con cadenza almeno semestrale, su convocazione del Prefetto.
 

Art. 2
Attività di sensibilizzazione, formazione ed informazione

Le Parti concordano sulla necessità di potenziare l’attività di formazione dedicata a tutti gli attori del mondo del lavoro operanti nei settori maggiormente interessati dal fenomeno infortunistico.
A tal fine, anche in collaborazione con gli Enti bilaterali costituiti dalle Associazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale, si impegnano a sviluppare e promuovere mirate iniziativi di formazione ed informazione rivolte ai lavoratori ed ai datori di lavoro in ordine ai rischi professionali presenti nei rispettivi ambiti di attività, finalizzate ad accrescere la pratica della sicurezza.
Analoghi percorsi formativi saranno realizzati a benefìcio degli studenti delle scuole superiori del territorio nell’ambito dei progetti di alternanza scuola- lavoro, d’intesa con l’ufficio Scolastico Territoriale, prima dell’entrata in azienda, nonché per i tutor aziendali, con rilascio di certificazione finale propedeutica all’entrata in azienda dei ragazzi.
In tale ambito, si potrebbero ricavare, all’interno dei luoghi di lavoro, momenti di confronto e di consulenza per gli RLS/RLST e per gli RSPP, in applicazione dei Piani mirati di prevenzione che la Regione Veneto ha attivato per il periodo 2020-2025, accompagnando i servizi di prevenzione e protezione aziendali nelle attività di audit previste da tali Piani di Prevenzione attraverso lo strumento delle check list di autovalutazione, coinvolgendo le parti sociali nella parte operativa. Nelle aziende, ove non siano presenti gli RLS, andranno individuate delle modalità di presidio/rappresentanza in tema di salute e sicurezza.
Le Associazioni datoriali assicureranno piena collaborazione, mettendo a disposizione le competenze specialistiche necessarie a facilitare l’interazione soprattutto con le piccole e medie imprese, promuovendo presso i propri iscritti l’implementazione e il continuo aggiornamento dei “sistemi di gestione della salute e della sicurezza dei lavoratori” sulla base delle linee guida INAIL, anche attraverso adeguate forme di sostegno informativo (tramite appositi sportelli, incontri e seminario). In particolare, verranno promosse attività quali supporto nella verifica di conformità attraverso check-list sulle valutazioni dei rischi, predisposizione di Linee guida e Vademecum, scambio di buone pratiche, erogazione di formazione specifica su procedure e comportamenti.
Le Organizzazioni Sindacali valuteranno eventuali percorsi di formazione e di valorizzazione delle figure dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) e dei Preposti, assicurando un ruolo prepositivo ed una incisiva funzione di controllo interno ai sistemi aziendali in materia di sicurezza, così da promuovere una sempre maggiore sensibilità dei lavoratori ai temi della sicurezza e della prevenzione dei rischi di infortuni sul lavoro.
Al fine di favorire una cultura comune su salute e sicurezza, verranno promossi dei percorsi di formazione che vedano la partecipazione congiunta di RLS, RLST, RSPP e Preposti, anche attraverso la collaborazione con i Comitati Bilaterali e gli Organismi Paritetici costituiti dalle parti sociali.
Con lo stesso obiettivo e sulla scorta di esperienze già fatte sul territorio si attiveranno percorsi formativi e informativi comuni su iniziativa degli enti pubblici preposti con la partecipazione di proprio personale e delle figure della sicurezza con aziende e lavoratori.
Le risultanze delle attività formative e gli strumenti operativi messi a punto saranno resi noti alla Prefettura con report periodici in seno all’Osservatorio Provinciale, nel cui ambito sarà valutata la possibilità di accedere alla banca dati regionale della formazione e dei formatori, al fine di mettere a sistema le esperienze formative e le competenze acquisite.
Le parti concordano nell’identificazione di momenti collettivi di valorizzazione delle buone pratiche individuate all’interno dell’Osservatorio Permanente.
 

Art. 3
Attività di controllo

Gli Enti preposti a livello provinciale alla vigilanza sull’applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e di rapporti di lavoro e legislazione sociale, si impegnano a sviluppare, anche congiuntamente, azioni di promozione e di sensibilizzazione verso l’osservanza delle norme e di repressione delle violazioni.
SPISAL e ITL, che già provvedono, nell’ambito del coordinamento stabilito dall’art. 7 D.Lgs. 81/2008, alla reciproca informazione circa la programmazione e la pianificazione dell’attività di controllo ed individueranno le modalità più idonee per evitare sovrapposizioni e duplicazioni e per la condivisione degli esiti complessivi dei controlli effettuati, rilevando tempestivamente eventuali criticità e definendo le conseguenti azioni correttive, che potranno operare con il supporto delle Forze dell’Ordine e dei Vigili del Fuoco, in attività coordinate di controllo promossa dalla Prefettura di Venezia.
SPISAL e ITL, inoltre, provvederanno ad intensificare, con il supporto delle Forze dell’Ordine e dei Vigili del Fuoco, l’attività coordinata di controllo promossa dalla Prefettura di Venezia nell’ambito del Nucleo Provinciale di Controllo delle attività produttive.
Le condizioni per raggiungere tale obiettivo stanno nell’adeguato aumento degli organici degli enti preposti.
La programmazione dei controlli terrà conto delle risultanze dell’attività di monitoraggio delle aziende a maggiore rischio di incidenti, svolta in seno all’Osservatorio Provinciale, in sinergia con le direttive e gli indirizzi delineati in sede di programmazione dell’attività di vigilanza da parte delle strutture di coordinamento previste dall’art.7 del D.Lgs 81/08 s.m.i. (Legge n. 215/2021) e compatibile con la programmazione ed il coordinamento, ove previsto, dei singoli Enti a ciò istituzionalmente preposti.
Al fine di assicurare la massima efficacia e capillarità dell’attività di controllo, la relativa programmazione terrà altresì conto dell’attività svolta dagli enti bilaterali e dagli RLST, quale risultante dai relativi rapporti riassuntivi periodici.
Con la stessa finalità, e in adempimento delle previsioni dell’art. 99 del D. Lgs. 81/08 s.m.i., anche per l’Area metropolitana di Venezia sarà esteso a tutti i soggetti previsti dalla norma l’accesso al Portale Notifica Cantieri della Regione del Veneto.
 

Art. 4
Trattamento dati personali

Le procedure necessarie all’attuazione del presente protocollo d’intesa saranno realizzate nel rispetto delle norme previste dall’ordinamento in materia di riservatezza e tutela dei dati personali.
 

Art. 5
Oneri

Dalla sottoscrizione del presente Protocollo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Per la partecipazione ai lavori dell’Osservatorio Provinciale Sicurezza sul Lavoro non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o altro emolumento comunque denominato.
 

Art. 6
Verifica e durata

Il presente Protocollo d’intesa ha durata annuale a decorrere dalla data di sottoscrizione e alla scadenza potrà essere rinnovato per un ulteriore biennio previo assenso degli Organismi e degli Enti sotto scrittori.

Venezia, 13 luglio 2023