Cassazione Penale, Sez. 4, 31 maggio 2023, n. 23723 - Folgorazione del lavoratore. Nessun comportamento abnorme


 


In tema di prevenzione antinfortunistica, perché la condotta colposa del lavoratore possa ritenersi abnorme e idonea ad escludere il nesso di causalità tra la condotta del datore di lavoro e l'evento lesivo, è necessario non tanto che essa sia imprevedibile, quanto, piuttosto, che sia tale da attivare un rischio eccentrico o esorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia oppure ove sia stata posta in essere del tutto autonomamente e in un ambito estraneo alle mansioni affidategli e, come tale, al di fuori di ogni prevedibilità da parte del datore di lavoro, oppure vi rientri, ma si sia tradotta in qualcosa che, radicalmente quanto ontologicamente, sia lontano dalle ipotizzabili e, quindi, prevedibili, imprudenti scelte del lavoratore nella esecuzione del lavoro.



 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCIALLI Patrizia - Presidente -

Dott. FERRANTI Donatella - Consigliere -

Dott. VIGNALE Lucia - Consigliere -

Dott. ESPOSITO Aldo - Consigliere -

Dott. CIRESE Marina - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA



sui ricorsi proposti da:

A.A., nato a (Omissis);

B.B., nato a (Omissis);

C.C., nato a (Omissis);

avverso la sentenza del 09/12/2019 della CORTE APPELLO di MESSINA;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere MARINA CIRESE;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FERDINANDO LIGNOLA.

 

Fatto


1. D.D., C.C., B.B. e A.A. venivano tratti a giudizio dinanzi al Tribunale di Messina per rispondere del reato di cui agli artt. 589 e 113 c.p. perchè, in concorso tra loro, per colpa consistita in imprudenza, negligenza e imperizia nonchè nella mancata osservanza delle norme di sicurezza relative al funzionamento di macchinari complessi, quali la betompompa in uso alla ditta "Calcestruzzi A.A. Srl " cagionavano la morte di E.E. per folgorazione. (Fatto commesso in (Omissis)).

2. La vicenda oggetto del procedimento è la seguente:

E.E., dipendente della CEA Spa , mentre erano in corso dei lavori di ripristino di un muretto di confine ed era intento a maneggiare il braccio della betonpompa utilizzato per immettere cemento nelle fondamenta, rimaneva folgorato e ciò in quanto la betoniera, invece di essere collocata a debita distanza dalla linea elettrica sovrastante il fondo, era stata posta nelle vicinanze della stessa (ovvero a circa dieci centimetri) ed il E.E., manovrando il braccio della pompa aveva urtato la linea elettrica (o in alternativa aveva creato il c.d. arco voltaico) rimanendo folgorato con immediato arresto della funzione cardio respiratoria (vedi in particolare esame autoptico eseguito dal consulente del Pubblico Ministero).

E' stato accertato attraverso le prove testimoniali assunte, ed in particolare sulla scorta di quanto riferito dall'Ispettore Crimi, giunto sui luoghi in epoca prossima al verificarsi dell'evento, che ciò che doveva essere realizzato era un c.d. "lavoretto" di modesto rilievo ed impegno concordato sulla base di un mero accordo verbale intercorso tra le parti e che si sarebbe dovuto concludere in pochi giorni con un'organizzazione approssimativa di uomini e mezzi.

3. Con sentenza in data 9 novembre 2018 il Tribunale di Messina, in funzione di giudice monocratico, ha ritenuto D.D., C.C., B.B. e A.A. responsabili del reato loro ascritto e per l'effetto li ha condannati alla pena di anni due e mesi nove di reclusione oltre alla condanna al risarcimento dei danni sofferti dalle parti civili F.F., G.G. e H.H. ed al pagamento di una provvisionale immediatamente esecutiva di Euro 20.000 per ciascuna delle stesse. Le contravvenzioni relative alla normativa antinfortunistica venivano invece dichiarate estinte per prescrizione.

La responsabilità veniva quindi ascritta in primo luogo a B.B., che in qualità di autista della betonpompa, pur privo di specifica formazione in materia, aveva commesso l'errore di collocare la stessa in prossimità della linea elettrica senza neppure chiedere che la stessa fosse disattivata; a A.A., amministratore unico della "Calcestruzzi A.A. Srl " della quale era dipendente B.B., in qualità di titolare del cantiere per la realizzazione del lavoro appaltatogli; a C.C., amministratore unico della C.E.A. Spa per la quale lavorava la vittima per non aver redatto il piano di sicurezza in maniera adeguata a prevenire gli infortuni con specifico riferimento alla mancata considerazione della presenza di una linea ad altro voltaggio; a D.D., in quanto committente dell'opera ed obbligato principale al rispetto degli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro stante la mancata nomina del responsabile dei lavori. Lo stesso inoltre, stante la presenza di più imprese nel cantiere, non aveva provveduto a nominare il coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione.

Per converso, pur essendo la condotta posta in essere dalla vittima connotata da profili di stridente negligenza, non si riteneva che la stessa avesse assunto i caratteri della causa sopravvenuta da sola capace di spezzare il nesso di causalità tra l'evento morte e le condotte degli imputati.

4. Interposto gravame, la Corte d'appello con sentenza in data 9 dicembre 2019, in parziale riforma della sentenza impugnata, ha assolto D.D. dal reato a lui ascritto per non aver commesso il fatto revocando le statuizioni civili nei confronti dello stesso; ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di B.B., esclusa l'aggravante contestata, per essere il reato ascrittogli estinto per prescrizione; ha rideterminato la provvisionale a carico degli imputati A.A., B.B. e C.C. in misura pari ad Euro 30.000 per ciascuna delle parti civili confermando nel resto la sentenza impugnata.

5. Avverso detta pronuncia hanno proposto ricorso per cassazione, a mezzo dei difensori di fiducia, con separati atti A.A., B.B. e C.C..

Ricorso per A.A.: si articola in quattro motivi di ricorso.

Con il primo deduce inosservanza e l'erronea applicazione degli artt. 113 e 589 c.p., art. 192 c.p.p., comma 3 e art. 530 c.p.p. e vizio di motivazione in relazione alla non configurabilità del delitto di omicidio colposo nei confronti del A.A. ed alla erronea valutazione ai fini di prova delle dichiarazioni del coimputato D.D..

Si assume che la sentenza impugnata, nel ricorrere alla motivazione per relationem, non si è confrontata con le censure contenute nell'atto di appello in particolare con riguardo alla individuazione della ditta del A.A. quale appaltatrice dei lavori. Non ha tenuto conto del fatto che la ditta nelle imputazioni relative alle contravvenzioni è indicata come "esercente attività di produzione e fornitura di calcestruzzo presso il cantiere", che non esiste alcun incarico o preventivo che faccia riferimento alla ditta A.A. e che da altre testimonianze emerge che si trattava di semplice fornitura del calcestruzzo.

Quanto al primo punto la Corte territoriale non ha motivato, quanto al secondo punto la Corte è incorsa in un evidente travisamento della prova laddove ha affermato che il A.A. avrebbe redatto un preventivo per quantificare i lavori da compensare con il credito del D.D. mentre il D.D. ha affermato di non averlo mai ricevuto; inoltre, anche ove tale circostanza fosse stata vera, andava corroborata da altri elementi di prova ex art. 192 c.p.p..

Inoltre, anche ove tale accordo tra D.D. e A.A. fosse provato, non per questo si tratterebbe di un appalto da cui solo può conseguire la posizione di garanzia in capo al A.A..

Con il secondo deduce l'inosservanza e l'erronea applicazione degli artt. 521 e 522 c.p.p. e artt. 113 e 589 c.p. nonchè la mancanza totale della motivazione in relazione alla eccepita nullità della sentenza di primo grado per difetto di correlazione tra fatto ritenuto e fatto contestato.

Si assume che la condotta ascritta al A.A., quale persona fisica, è del tutto diversa da quella a lui contestata e quindi inficiante di nullità la sentenza non avendo peraltro reso sul punto alcuna motivazione.

Con il terzo motivo deduce l'inosservanza e l'erronea applicazione degli artt. 113, 589 e 157 c.p. e artt. 129 e 530 c.p.p. nonchè vizio di motivazione in relazione alla non configurabilità del delitto di omicidio colposo aggravato ai sensi dell'art. 589 c.p., comma 2 ed alla conseguente omessa declaratoria di estinzione del reato per prescrizione.

Si assume che, anche a volere individuare una posizione di garanzia in capo al A.A. quale persona fisica, gli obblighi di tutela nei confronti degli operai non dipendenti non trovano fondamento nel rapporto di lavoro ma negli obblighi generici di prudenza la cui violazione non integra l'ipotesi di cui all'art. 589 c.p., comma 2.

Con il quarto motivo deduce l'inosservanza e l'erronea applicazione degli artt. 113 e 589 c.p. e del D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 117 e art. 530 c.p.p. nonchè vizio di motivazione in relazione alla non configurabilità del delitto di omicidio colposo aggravato pur volendo considerare il A.A. come destinatario degli obblighi connessi alla posizione di garanzia come persona fisica.

Si assume che gli obblighi eventualmente gravanti sul titolare dell'impresa affidataria dei lavori, riguardanti la verifica delle condizioni di sicurezza e della applicazione del piano di sicurezza, sono stati assolti avendo il A.A. con riguardo al primo profilo effettuato un sopralluogo e, quanto al secondo profilo, non avendolo potuto fare per mancata adozione del piano da parte del committente.

Quanto al non avere in presenza di una linea di alta tensione adottato la precauzione di metterla fuori tensione e non aver fatto rispettare la distanza di sicurezza tra detta linea ed il braccio dell'autopompa, dalla istruttoria si evince come tale obbligo sia stato assolto dato che nella specie vi erano le condizioni per lavorare in sicurezza senza disattivare la linea elettrica.

La Corte territoriale ha ritenuto inoltre la responsabilità del A.A. senza considerare il comportamento abnorme del lavoratore da individuarsi non già nella vittima ma in B.B. censurando altresì la mancata valutazione del verbale di informazione e formazione prodotto dalla difesa nell'ambito della consulenza di parte.

Ricorso per B.B.: si articola in tre motivi di ricorso.

Con il primo deduce la nullità della sentenza ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) ed e) per violazione degli artt. 192 e 546 c.p.p. e la mancanza di motivazione avuto riguardo alla mancata enunciazione degli elementi di prova ritenuti idonei ai fini della condanna ed omessa motivazione sugli elementi di prova e sui temi introdotti dalla difesa.

Si assume che la Corte territoriale, riproponendo i medesimi argomenti valorizzati dal primo giudice, non ha risposto in maniera adeguata alle censure difensive circa l'ascrivibilità della condotta di posizionamento dell'autopompa contestata al B.B..

La sentenza impugnata sarebbe illogica laddove da una parte afferma che il B.B. non aveva percepito un pericolo e dall'altra che secondo norme di prudenza avrebbe dovuto rendersene conto.

Con il secondo motivo deduce ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e) la violazione e l'errata interpretazione dell'art. 589 c.p. in relazione all'art. 40 c.p., comma 2, e dell'art. 43 c.p., comma 1 e comunque la manifesta illogicità della motivazione con riferimento al ritenuto giudizio di responsabilità.

Si assume che dalla sentenza impugnata emerge l'irrilevanza causale delle violazioni contestate al B.B. nell'evento lesivo inconciliabili con un giudizio controfattuale ispirato ad un modello di probabilità logica di massima certezza. Ed inoltre la Corte territoriale non ha applicato il principio secondo cui non può configurarsi una responsabilità del lavoratore, neppure per colpa generica, allorquando il sistema della sicurezza approntato dal datore di lavoro presenti delle criticità.

Con il terzo motivo deduce ex art. 606 c.p.p., lett. b), c) ed e) l'inosservanza e l'erronea applicazione dell'art. 539 c.p.p., comma 2, artt. 576 e 597 c.p.p. avuto riguardo alla quantificazione dell'ammontare della provvisionale stante il divieto di reformatio in peius.

Si censura la sentenza impugnata per non aver risposto sul motivo di appello relativo alla graduazione in relazione alla liquidazione del danno in favore delle parti civili, pur in presenza di diversa gravità delle condotte, ed inoltre nonostante non sia stato proposto alcun appello dalle parti civili la provvisionale è stata elevata ad Euro 30.000 per ciascuna parte civile con conseguente violazione del principio del divieto della reformatio in peius.

Ricorso per C.C.: si articola in un motivo di ricorso.

Con detto motivo deduce la violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) lamentando che la Corte territoriale ha omesso di confrontarsi con le doglianze proposte con l'atto di appello limitandosi a ribadire la responsabilità del C.C. senza motivare in ordine al tipo di lavori effettuati ed al fatto che il potere decisionale facesse capo al A.A..

Inoltre lamenta il vizio di motivazione anche in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ed in ordine alla determinazione della pena stante l'avvenuta equiparazione alla posizione del A.A..

6. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha concluso per il rigetto del ricorso proposto da A.A. e B.B. e per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso proposto da C.C..

7. La difesa di B.B. ha depositato memoria di replica con conclusioni scritte.

8. La difesa di A.A. ha depositato memoria.

9. La difesa delle parti civili ha depositato comparsa conclusionale e nota spese.

 

Diritto

 


1. Il ricorso per A.A. è nel suo complesso manifestamente infondato.

Esaminando partitamente i motivi, manifestamente infondata è la prima censura. Ed invero, sotto l'egida della violazione di legge e del vizio di motivazione il motivo si incentra sulla contestazione della natura del rapporto contrattuale intercorso tra il A.A., quale amministratore unico della società "Calcestruzzi A.A. Srl ", ed il D.D., comproprietario del terreno dove si sono volti i lavori, che è stato qualificato in entrambe le sentenze di merito come contratto di appalto e non già come mera fornitura di calcestruzzo, come sostenuto dalla difesa fin dal primo grado di giudizio, veste contrattuale da cui consegue in capo al medesimo la titolarità di una posizione di garanzia.

Su questo profilo, già dedotto nei motivi di appello, la sentenza impugnata, nel richiamare la sentenza di primo grado si è ampiamente confrontata con tale aspetto ritenendo che il A.A. avesse assunto la veste di appaltatore alla luce di serie di indici fattuali compiutamente analizzati. In particolare la circostanza che prima dell'inizio dei lavori il A.A. avesse effettuato un sopralluogo, che avesse redatto un preventivo e che gli uomini ed i mezzi per realizzare l'opera fossero riconducibili ad imprese da lui controllate.

Come viene puntualizzato nella sentenza impugnata, avendo effettuato il menzionato sopralluogo, ha certamente avuto contezza dell'esistenza dell'elettrodotto ed avrebbe quindi dovuto provvedere affinchè i suoi dipendenti non fossero esposti al conseguente pericolo.

La sentenza di primo grado ha posto in rilievo che è lo stesso A.A. che ha concordato con il D.D., il prezzo dell'opera, prezzo che avrebbe dovuto essere compensato con i crediti che lo stesso committente, suo dipendente, aveva frattanto maturato per spettanze lavorative.

1.2. Manifestamente infondata è anche la seconda censura.

Va premesso che, in tema di reati colposi, non sussiste la violazione del principio di correlazione tra l'accusa e la sentenza di condanna se la contestazione concerne globalmente la condotta addebitata come colposa, essendo consentito al giudice di aggiungere agli elementi di fatto contestati altri estremi di comportamento colposo o di specificazione della colpa, emergenti dagli atti processuali e, come tali, non sottratti al concreto esercizio del diritto di difesa (Sez. 4, n. 7940 del 25/11/2020 dep. 2021, Chiappalone, Rv. 280950).

Ebbene, deve ritenersi che non sussista la violazione degli artt. 521 e 522 c.p.p. per avere la sentenza impugnata ritenuto la responsabilità del A.A. quale persona fisica e non già quale legale rappresentante della Calcestruzzi A.A. Srl , atteso che in ogni caso assume la posizione di garante colui il quale di fatto si accolla e svolge i poteri del datore di lavoro, del dirigente o del preposto, indipendentemente dalla sua funzione nell'azienda.

Peraltro, il solo limite che si ritiene esistere consiste nella effettuata verifica in senso positivo circa la concreta possibilità, per l'imputato, di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione, con richiamo a Sez. U, n. 16 del 19/96/1999, Di Francesco, Rv. 205619, secondo cui "Con riferimento al principio di correlazione fra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume la ipotesi astratta prevista dalla legge, sì da pervenire ad un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio òsuddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perchè, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'"iter" del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione" (principio di diritto quasi testualmente ribadito da Sez. U, n. 36651 del 15/07/2010, Carelli, Rv. 248051).

1.3. Manifestamente infondato è anche il terzo motivo.

Ed invero la sentenza impugnata, una volta ritenuto il ruolo di appaltatore dell'opera in via di realizzazione in capo al A.A., ha riconosciuto allo stesso il ruolo di responsabile del cantiere e quindi di principale responsabile degli obblighi di adeguare quest'ultimo alla normativa in tema di sicurezza, obblighi dallo stesso disattesi come acclarato all'esito dell'istruttoria svolta.

Sullo stesso invero gravavano gli obblighi di cui al D.Lgs. n. 81, art. 97 che gli imponevano di verificare, tra le altre cose, anche l'applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento.

Ne consegue, pertanto, che correttamente è stato applicato dell'art. 589 c.p., il comma 2 con conseguente esclusione dell'intervenuta prescrizione del reato.

1.4. Parimenti manifestamente infondato è il quarto motivo di ricorso.

Ed invero la censura non si confronta con l'impianto motivatorio rappresentato da entrambe le sentenze di merito da cui si evince che il A.A., pur avendo effettuato un sopralluogo prima dell'inizio dei lavori, non ha posto in essere alcuna misura affinchè i suoi dipendenti operassero in condizioni di sicurezza con particolare riguardo alla presenza in loco di una linea elettrica. Nè a fronte di tale quadro può ritenersi, come accertato da entrambi i giudici di merito, che la condotta della vittima potesse qualificarsi come abnorme.

Ed invero, in tema di prevenzione antinfortunistica, perchè la condotta colposa del lavoratore possa ritenersi abnorme e idonea ad escludere il nesso di causalità tra la condotta del datore di lavoro e l'evento lesivo, è necessario non tanto che essa sia imprevedibile, quanto, piuttosto, che sia tale da attivare un rischio eccentrico o esorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia (vedi da ultimo Sez. 4 n. 7012 del 23/11/2022, in corso di massimazione) oppure ove sia stata posta in essere del tutto autonomamente e in un ambito estraneo alle mansioni affidategli e, come tale, al di fuori di ogni prevedibilità da parte del datore di lavoro, oppure vi rientri, ma si sia tradotta in qualcosa che, radicalmente quanto ontologicamente, sia lontano dalle ipotizzabili e, quindi, prevedibili, imprudenti scelte del lavoratore nella esecuzione del lavoro (Sez. 4 n. 7188 del 10/1/2018, Bozzi, Rv. 272222).

Coerentemente a tale linea interpretativa, nella specie, la manovra posta in essere dal E.E., ovvero quella di orientare il braccio della autopompa verso le fondamenta del muro, non ha nel giudizio della Corte territoriale attivato un rischio eccentrico rispetto alla sfera di rischio governata dai soggetti che erano nel caso in esame titolari di una posizione di garanzia.

2. Il ricorso per B.B. è nel suo complesso manifestamente infondato.

2.1. La prima censura è manifestamente infondata.

Ed invero la sentenza impugnata, confrontandosi con la censura svolta dalla difesa dell'imputato, ha chiarito che era stato il B.B., dipendente della A.A. Calcestruzzi Srl a posizionare la betonpompa, circostanza peraltro dal medesimo non contestata nel giudizio di primo grado. Ed inoltre tale dato risulta acclarato dalle altre testimonianze da cui si ricava che era il B.B. l'addetto al mezzo e che al momento del sinistro gli altri dipendenti presenti in cantiere stavano svolgendo altro tipo di attività.

2.2. Il secondo motivo è parimenti manifestamente infondato.

In grado di appello la responsabilità del B.B. nella causazione dell'evento è stata ritenuta con esclusione della violazione della normativa antinfortunistica ai fini dell'integrazione dell'aggravante di cui all'art. 589 c.p., comma 2, di talchè, stante la declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, la sua responsabilità è stata affermato ai soli fini della conferma delle statuizioni civili.

La Corte di merito nel confermare la responsabilità del B.B., sia pure a titolo di colpa generica, nella causazione del sinistro ha fatto corretta applicazione dei principi disciplinanti il concorso di colpa e la causalità con particolare riguardo alla materia della sicurezza sui luoghi di lavoro. Ed invero, al di là degli obblighi gravanti sul datore di lavoro, al lavoratore sono imposti una serie di obblighi che lo costituiscono parte attiva del sistema, di cui il D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 20 reca una analitica indicazione.

Oltre ad un obbligo di autotutela per il quale il lavoratore è innanzitutto garante di se stesso, egli deve altresì farsi carico dell'integrità delle altre persone presenti sul luogo di lavoro su cui ricadono gli effetti delle sue azioni od omissioni emergendo pertanto un ruolo attivo e partecipativo nella gestione della sicurezza.

Nella specie, indipendentemente dalla responsabilità del datore di lavoro, incombeva sul B.B. l'obbligo di segnalare il pericolo provocato dal posizionamento della betonpompa di cui secondo norme di normale prudenza si sarebbe dovuto rendere conto. A riguardo la sentenza di primo grado descrive la presenza di un complesso di cavi dell'alta tensione, perfettamente visibili nonchè la scelta del B.B. di operare senza prima disattivare la linea dell'alta tensione o in alternativa assicurare la distanza di sicurezza.

2.3. Manifestamente infondato è anche il terzo motivo di ricorso.

Ed invero non viola il principio devolutivo nè il divieto di reformatio in peius la sentenza di appello che accolga la richiesta di provvisionale proposta per la prima volta in quel giudizio dalla parte civile non appellante (Sez. u., n. 53153 del 27.10.2016, Rv. 268179).

3. Il ricorso per C.C. è manifestamente infondato.

Ed invero la circostanza, già esposta con l'atto di appello, che il C.C., amministratore unico della C.E.A. Spa della quale la vittima era dipendente, fosse in realtà un mero prestanome di A.A., non fa venir meno la sua posizione di garanzia ed i connessi obblighi che non risultano essere stati adempiuti.

Parimenti infondata è la censura quanto alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, avendo il giudice d'appello congruamente motivato il diniego con l'assenza di elementi positivi che potessero essere presi in considerazione in favore dell'imputato.

Deve osservarsi che in tema di determinazione del trattamento sanzionatorio, nel caso in cui la richiesta dell'imputato di riconoscimento delle attenuanti generiche non specifica le circostanze di fatto che fondano l'istanza, l'onere di motivazione del diniego dell'attenuante è soddisfatto con il mero richiamo da parte del giudice alla assenza di elementi positivi che possono giustificare la concessione del beneficio. (Sez. 3, n. 54179 del 17/07/2018, Rv. 275440).

4. In conclusione i ricorsi proposti dagli imputati vanno dichiarati inammissibili con condanna degli stessi al pagamento delle spese processuali nonchè della somma di Euro 3000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende oltre alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili liquidate come da dispositivo.

 

P.Q.M.


dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende nonchè alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili F.F., G.G. e H.H. in questo giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 4200,00 oltre accessori come per legge.

Conclusione
Così deciso in Roma, il 22 marzo 2023.

Depositato in Cancelleria il 31 maggio 2023