Tipologia: Accordo
Data firma: 31 luglio 2023
Parti: Telsy e Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom-Uil
Settori: Servizi, TLC, Telsy
Fonte: fistelcisl.it


Sommario:


Verbale di Accordo

Roma, 31 luglio 2023, tra Telsy spa e le Segreterie Nazionali Slc Cgil, Fistel Cisl e Uilcom Uil

Premesso che le Parti
• concordano sull’importanza di ricercare un dialogo continuo orientato a favorire, in ogni ambito di interlocuzione, un confronto costruttivo sulle tematiche di interesse comune;
• confermano che il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di telecomunicazione vigente (di seguito CCNL TLC) disciplina il sistema di Relazioni Industriali indicando principi ispiratori, linee guida e strumenti di relazione tra le parti;
• sottolineano il comune obiettivo di realizzare un assetto unitario ed esclusivo del sistema di rappresentanza sindacale a livello aziendale e al riguardo sottoscrivere un accordo in ordine alla costituzione delle Rappresentanze Sindacali Unitarie e alla elezione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza;
• intendono dare piena attuazione ai contenuti dell’Accordo Interconfederale del 28 giugno 2011, del Protocollo del 31 maggio 2013, del Testo Unico sulla Rappresentanza del 10 gennaio 2014, degli Accordi Interconfederali del 9 marzo 2018 e del 12 dicembre 2018, che si intendono qui integralmente richiamati.
si conviene quanto segue
La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente Accordo.
Le previsioni di cui al presente Accordo si intendono parte integrante della disciplina per la costituzione ed il funzionamento delle Rappresentanze Sindacali Unitarie e dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza.

Rappresentanze Sindacali Unitarie
1. Le Parti condividono la necessità di definire il concetto di “unità produttiva” esclusivamente ai fini dell’elezione, della costituzione e del funzionamento delle Rappresentanze Sindacali Unitarie e, nell’ambito di queste, dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza ai sensi e per gli effetti delle attuali norme in materia in quanto vigenti.
2. Al tal fine, la definizione di “unità produttiva” di Telsy spa per gli effetti dell’art. 8 del vigente CCNL TLC, nonché delle altre norme in materia in quanto vigenti, è concordemente definita ed individuata in un'unica unità produttiva (unico ambito territoriale) che comprende tutte le articolazioni territoriali/presidi/unità operative dell’intera azienda.
3. Pertanto, le Parti, con la sottoscrizione del presente Accordo intendono definire il modello di rappresentanza in Azienda convenendo, che ai soli fini dell’elezione delle RSU, si farà riferimento ad un unico ambito territoriale.
4. Sarà quindi costituita una sola Rappresentanza Sindacale Unitaria e il numero complessivo dei componenti della stessa, individuato nel rispetto dei criteri stabiliti dalle norme in materia, in quanto vigenti, è pari a 9.
5. La RSU sarà quindi composta da lavoratori impiegati nelle articolazioni territoriali/presidi/unità operative e produttive di Telsy.
6. Le Organizzazioni Sindacali stipulanti la presente intesa si impegnano ad avviare il percorso elettorale delle RSU e dei RLS entro febbraio 2024 salvo diverse intese tra le Parti.

Assemblea
7. La Rappresentanza Sindacale Unitaria, in quanto titolare dei diritti sindacali di cui al titolo III della legge n. 300/70, è legittimata ad indire assemblee per il personale dipendente, nell’ambito della propria unità produttiva, secondo le previsioni di cui all’art. 20 della legge n. 300/1970, alle attuali norme in quanto vigenti, e all’art. 10 del CCNL TLC vigente.
I lavoratori che partecipano alle assemblee devono registrare nel sistema di rilevazione delle assenze le ore impegnate per la partecipazione all’assemblea, anche nei casi in cui quest’ultima si svolga in locali situati nella sede di lavoro dove il dipendente presta servizio.

Permessi e trattamenti
8. I singoli componenti della Rappresentanza Sindacale Unitaria hanno diritto, per l’espletamento del loro mandato, fino ad un massimo di 96 ore annue di permessi, in sostituzione di quanto previsto dagli artt. 23 e 24 della L. n. 300/1970. Il lavoratore che intende esercitare tale diritto deve darne comunicazione scritta all’Azienda, di regola 24 ore prima.
9. Per i componenti della Rappresentanza Sindacale Unitaria sono considerate non computabili nelle ore di cui al precedente punto 8 - e come tali a carico aziendale ivi compresi i relativi tempi di spostamento rientranti nel normale orario di lavoro - gli incontri convocati dall’Azienda e le sessioni di esame congiunto previste dal CCNL TLC vigente e dagli accordi aziendali in vigore.
10. Gli incontri della Rappresentanza Sindacale Unitaria saranno convocati dall’Azienda in modalità videoconferenza, comunque presso sedi aziendali, per eventuali incontri convocati in presenza, la stessa si farà carico esclusivamente delle eventuali spese di viaggio con mezzo pubblico dei componenti della RSU.

Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza
11. Ai fini dell’elezione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, coerentemente a quanto previsto dall’Accordo Interconfederale 12 dicembre 2018, si farà riferimento a quanto previsto ai punti da 1 a 6 del presente Accordo.
12. Il numero complessivo dei lavoratori da eleggere alla funzione di Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza - individuato nel rispetto dei criteri di cui al citato Accordo Interconfederale 12 dicembre 2018 - è pari a 3.
13. Le riunioni con i RLS potranno essere convocate dall’Azienda in modalità videoconferenza, comunque presso sedi aziendali ovvero, su indicazione dell’Azienda, presso sedi del Gruppo Tim.
14. Il diritto di accesso sui luoghi di lavoro sarà esercitato da ciascun Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza nel rispetto delle vigenti normative e delle procedure interne in materia di tutela aziendale dei siti sensibili, tenuto conto del pubblico servizio espletato dall’Azienda.
15. I Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza segnaleranno preventivamente all’Azienda, tramite la funzione Health Safety and Environment competente per territorio, le visite che intenderanno effettuare agli ambienti di lavoro, concordando con tale funzione le relative modalità e tempistiche di accesso.
16. Al fine di consentire ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza lo svolgimento delle proprie attribuzioni in linea con le vigenti previsioni legislative, le Parti confermano per gli stessi, nel rispetto delle procedure aziendali, l’accesso alle informazioni e documentazioni inerenti alle tematiche della salute e sicurezza dei lavoratori.
17. I componenti RLS sono tenuti a partecipare al percorso formativo obbligatorio predisposto dall’Azienda ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, per consentire il corretto espletamento delle loro funzioni.

Commissione paritetica per l’inclusione
18. Le Parti condividono la necessità di comprendere a fondo e congiuntamente le dinamiche del mercato del lavoro del comparto industriale della cibersicurezza, che continua a essere caratterizzato da una bassa presenza femminile.
19. Alla luce di questo stato dei fatti e con l’intento condiviso di avere in Telsy un ambiente di lavoro inclusivo, le Parti concordano sulla costituzione di una Commissione paritetica per l’inclusione che con cadenza semestrale analizzerà l’evoluzione della condizione aziendale a questo proposito.
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20. Con il presente Accordo, per le materie da esso regolate, si estinguono definitivamente ad ogni effetto le discipline derivanti da qualsiasi prassi e/o accordo aziendale in essere.
Letto, confermato e sottoscritto in via telematica.