Tipologia: Protocollo d’intesa per la pianificazione di interventi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nell’ambito portuale di Trieste
Data firma: 3 agosto 2023
Validità: dal 3 agosto 2023
Settori: Trasporti, Porto Trieste
Fonte: prefettura.it

 

Sommario:

 

Protocollo d’intesa per la pianificazione di interventi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nell’ambito portuale di Trieste
Premessa
Art. 1 - Ambito di applicazione
Art. 2 - Coordinamento dei RLS e dei RLSS
Art. 3 - Coordinamento tra RLSS e RLST del Comparto Edilizia
Art. 4 - Oneri finanziari e permessi
Art. 5 - R.S.P.P.S. - Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione di Sito
Art. 6 - Segnalazioni di situazioni di rischio
Art. 7 - Formazione dei R.L.S.S.
Art. 8 - Attribuzioni dei R.L.S.S.
Art. 9 - Formazione dei lavoratori
Art. 10 - Coordinamento Organi Ispettivi (C.O.I.)
Art. 11 - SGSSLL delle imprese di servizi e operazioni portuali
Art. 12 - Investimenti e innovazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
Art. 13 - Contrasto all’assunzione di alcol e sostanze psicotrope
Art. 14 - Gestione delle emergenze e primo soccorso
Art. 15 - Accordi integrativi
Art. 16 - Attività svolte dall’AdSP MAO
Art. 17 - Revisioni
Art. 18 - Diffusione e attuazione del presente Protocollo
Accordo sulle modalità di attuazione del protocollo d’intesa per la pianificazione di interventi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nell’ambito portuale di Trieste
Art. 1 - Ambito di applicazione
Art. 2 - Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza aziendale - RLS

 

Art. 3 - Individuazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo - RLSS del Porto di Trieste
Art. 4 - Compiti dei RLSS
Art. 5 - Distacco dei RLSS
Art. 6 - Dotazioni dei RLSS
Accordo sulle modalità di distacco dei RLSS dall'impresa di appartenenza in attuazione del protocollo d’intesa per l’attuazione di interventi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nell'ambito portuale di Trieste
Art. 1 - Campo di applicazione
Art. 2 - Autonomia organizzativa di mansione dei RLSS
Art. 3 - Distacco e responsabilità
Art. 4 - Compiti di AdSP MAO
Art. 5 - Definizione degli emolumenti corrisposti annualmente agli RLSS
Art. 6 - Disposizioni finali
Allegato 01 - Accordo sulle modalità di attuazione del protocollo d’intesa per la pianificazione di interventi in materia di sicurezza nell’ambito portuale di Trieste
Accordo sulle modalità di determinazione dei requisiti e della durata di formazione e addestramento necessari all’utilizzo di taluni mezzi operativi che trovano impiego all’interno del Porto di Trieste
Requisiti minimi di formazione ed addestramento per il personale operativo in ambito portuale che non conduce mezzi
Requisiti minimi di formazione ed addestramento per la conduzione dei mezzi operativi in ambito portuale


Protocollo d’intesa per la pianificazione di interventi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nell’ambito portuale di Trieste

Premesso che
La piena attuazione del disposto normativo del D.Lgs. n. 81/2008 art. 49 comma 1 lettera a, si basa sul coinvolgimento dei lavoratori nella gestione della sicurezza e trova la sua esplicitazione nel rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito, la cui valorizzazione costituisce un elemento essenziale delle politiche della prevenzione e della sicurezza, in relazione ai compiti ad esso attribuiti;
La concorrenza tra porti e tra imprese dello stesso porto non può esser distorta a causa di diversi livelli di rispetto della sicurezza da parte dei soggetti obbligati;
L’organizzazione del lavoro e la gestione della sicurezza è affidata ai sensi della normativa vigente, alla responsabilità delle singole imprese operanti in ambito portuale;
Considerato altresì
- che il porto presenta, in riferimento alla sicurezza del lavoro, una particolare complessità dovuta alla natura di molte attività e alla:
• compresenza di più soggetti operativi e professionali, che richiede una particolare attenzione nel coordinamento delle rispettive attività per ridurre i rischi;
• possibile presenza di situazioni non conosciute o non adeguate quali determinati vettori marittimi, modalità di stivaggio, ecc. che richiedono particolare attenzione;
- che il diritto alla salute e alla sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro costituisce un impegno di natura prioritaria di tutti gli enti e le amministrazioni pubbliche, a livello centrale e locale, al quale sono chiamate a partecipare le organizzazioni sindacali e le associazioni di categoria;
- che il contrasto e la prevenzione del fenomeno infortunistico e l’emersione di malattie professionali richiede la realizzazione di azioni organiche e congiunte tra i soggetti sopra indicati, nell’ambito delle rispettive competenze e responsabilità, al fine di:
• accrescere complessivamente la cultura e la pratica della salute e sicurezza presso le imprese e i lavoratori per elevare in modo strutturale e permanente i livelli di sicurezza delle attività portuali;
• accrescere i livelli di formazione dei lavoratori e degli operatori in materia di salute e sicurezza, poiché l’elemento basilare della sicurezza è il lavoratore stesso;
• rendere più efficace l’attività di indirizzo, prevenzione e controllo degli Enti a ciò preposti, attraverso tutte le opportune forme di coordinamento e attraverso modalità di continuo interscambio con le Imprese, i Lavoratori e le loro Rappresentanze;
• dare attuazione in modo puntuale ed efficace alle norme in essere (D.Lgs. n. 81/2008, D.Lgs. n. 272/99) nella specifica realtà del porto di Trieste;
• valorizzare fortemente il ruolo dei rappresentati dei lavoratori per la sicurezza (RLS e RLSS) sia a livello di singola azienda che a livello di comparto portuale;
- che risulta necessario rendere più efficaci le azioni formative, informative e regolamentari tese ad affermare il rispetto individuale e collettivo di disposizioni e comportamenti coerenti con la sicurezza del lavoro;
- che le azioni di concertazione, promozione della sicurezza e prevenzione del fenomeno infortunistico, sono finalizzate anche al rafforzamento del ruolo dei RLS nelle aziende e nelle attività svolte in ambito portuale oggetto del presente protocollo;
- che l’AdSP MAO, di concerto con l’ASUGI, la Capitaneria di Porto di Trieste e i Vigili del Fuoco, ha emanato negli anni una serie di regolamentazioni locali che disciplinano:
• la rilevazione dei dati del fenomeno infortunistico in ambito portuale, sia per quanto riguarda l’andamento complessivo del comparto che per quanto attiene la comunicazione tempestiva dei singoli accadimenti, ivi compresi gli incidenti senza conseguenze lesive, ai sensi dell’articolo 4, commi 3 e 4, del D. Lgs. n. 272/99;
• l’esecuzione di lavori con fonti termiche ambito portuale;
• la regolamentazione dei flussi di traffico mezzi in ambito portuale;
• le misure di prevenzione e di protezione sui luoghi di lavoro nell’ambito delle operazioni portuali con particolare riferimento ai rischi interferenziali derivanti dall’interazione nave-terminal;
• le attribuzioni di funzioni di Polizia Amministrativa in capo al Nucleo Ispettivo dell’AdSP MAO;
• il monitoraggio degli avviamenti al lavoro portuale;
• le misure di gestione dei rischi derivanti dalla manifestazione di fenomeni meteorologici significativi;
Tutto quanto sopra premesso e preso atto del mutato quadro normativo oltreché dell’esperienza maturata in questi anni che ha evidenziato alcune opportunità di implementazione del protocollo del 18 dicembre 2015 riguardanti nello specifico:
• la necessità di recepire integralmente l'addendum del 31/10/2019 che prevede l’estensione del campo di applicazione del Protocollo anche alle imprese e agli operatori iscritti nel registro integrativo antincendio ex Art. 68 Cod. Nav. soggetti al regolamento di cui al Decreto della Capitaneria di Porto di Trieste n. 6 del 2012 e s.m.i.;
• il ruolo dei RLSS all’interno dei comprensori logistici retroportuali, indotto industriale dei processi produttivi portuali e luogo di lavoro di varie realtà imprenditoriali autorizzate anche allo svolgimento di operazioni e servizi portuali presso lo scalo di Trieste;
• la regolamentazione della posizione amministrativa e giuridica di distacco dei RLSS;
• la necessità di definire i valori etici e relazionali che devono obbligatoriamente guidare, nell’esercizio della loro funzione, le Persone che assumono il ruolo di RLSS durante tutta la durata del proprio mandato;
• la necessità di aggiornare riferimenti normativi e organizzazione testuale del presente disposto, anche alla luce dell’esperienza maturata presso il Porto di Monfalcone dal 8 febbraio 2022;
• la nuova organizzazione delle interfacce operative coinvolte nella gestione logistica dei mezzi di primo soccorso e gestione delle emergenze che avvengono nell’ambito dei Punti Franchi del Porto di Trieste;
• l’opportunità di attuare un coordinamento, incontro e coinvolgimento dei RLST del Comparto Edilizia di Trieste con i RLSS dei Porto di Trieste e i RLS delle imprese concessionarie ove hanno luogo l’esecuzione di opere edili e impiantistiche nell'ambito di cantieri temporanei e mobili di cui al Titolo IV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
Vista la legge 28 gennaio 1994 n. 84 e successive modifiche e integrazioni, concernenti il riordino della legislazione in materia portuale e in particolare i poteri di regolamentazione e controllo di tutte le attività svolte in ambito portuale di cui agli art. 6 comma I lettera a, e art. 8 comma 3 lettera f, nonché il comma 2-bis dell’art.24 che conferisce i poteri di vigilanza e controllo in ordine all'osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ed i connessi poteri di polizia amministrativa;
Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i. inerente all’attuazione di direttive riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro;
Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999 n. 272 relativo all’adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori nell’espletamento delle operazioni e servizi portuali e delle attività di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale;
Visto il Codice di buone pratiche dell’ILO sulla sicurezza e salute nei porti;
Visti gli Accordi già sottoscritti presso la Prefettura di Trieste in data 18 Dicembre 2015 in materia di sicurezza sul lavoro portuale; [* ** ***]
Vista la Deliberazione del Presidente dell’Autorità Portuale di Trieste n. 299/2009 di data 6 ottobre 2009 con la quale è stato istituito il Comitato di Igiene e Sicurezza (C.I.S.);
Visto il Decreto del Presidente dell’Autorità Portuale di Trieste n. 1460/2014 che ha approvato il Regolamento del Comitato di Igiene e Sicurezza e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il Decreto del Presidente dell’AdSP MAO n. 1533 /2018 di approvazione del Regolamento per l’esercizio delle operazioni e dei servizi portuali nel Porto di Trieste;
Visto il Decreto del Ministro dell’interno 2 settembre 2021 recante criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio;
Visto l'art. 14, comma 2 lett. g), del decreto legislativo 08 marzo 2006, n. 139 ed i Decreti del Ministro dell’interno 14 marzo 2012 e 2 settembre 2021 che disciplinano lo svolgimento dei corsi relativi alla formazione antincendio;
Vista la Circolare INAIL n. 23 del 01/06/2023 avente come oggetto “Tutela degli eventi lesivi accaduti a rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza aziendali o di unità produttiva, territoriali e di sito produttivo in occasione dell’esercizio delle loro attribuzioni”;
Visto l’art. 2 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177 e il discendente decreto del Ministro dell’interno del 15 agosto 2017, recante “Direttive sui comparti di specialità delle forze di polizia e sulla razionalizzazione dei presidi di polizia”, che attribuiscono all’Arma dei Carabinieri lo svolgimento, in via preminente, dei compiti del comparto della sicurezza in materia di lavoro e legislazione sociale;
i Sottoscrittori del Protocollo del 18 dicembre 2015 per la parte di rispettiva competenza approvano il presente aggiornamento del Protocollo di intesa per la pianificazione degli interventi in materia di sicurezza nell’ambito portuale di Trieste nonché le premesse che ne fanno parte integrante a integrale sostituzione del Protocollo del 18 dicembre 2015 e i successivi Accordi attuativi.

Art. 1 - Ambito di applicazione
1. Il presente accordo si applica all’interno del Porto di Trieste
a. alle operazioni e ai servizi portuali, come definiti dalla legge 28 gennaio 1994 n. 84, svolte ad opera e sotto la responsabilità delle Imprese ex articoli 16, 17 e 18 della Legge precitata, di cui al Decreto di AdSP MAO n. 1533/2018 citato in premessa,
b. alle imprese iscritte all’Art. 68 Cod. Nav. che svolgono attività commerciali di movimentazione e deposito merci,
c. alle imprese e agli operatori iscritti nel registro integrativo antincendio ex Art. 68 Cod. Nav. soggetti al regolamento di cui al Decreto della Capitaneria di Porto di Trieste n. 6 del 2012 e s.m.i.
2. Alle attività logistiche e di magazzino esercitate dalle imprese di cui al Comma 1 che operano anche nell’ambito dei comprensori logistici di:
- FreeEste in Località Bagnoli della Rosandra, n. 334, 34018 San Dorligo della Valle;
- Interporto di Fernetti in Località Femetti, 34016 Monrupino.
3. Trovano abbreviazione, per facilità di lettura nel presente Protocollo e Accordi attuativi, le seguenti denominazioni specifiche:
C.I.S. - Comitato di Igiene e Sicurezza (del Porto di Trieste)
C.O.I. - Coordinamento degli Organi Ispettivi (competenti nell’ambito del Porto di Trieste)
R.L.S. - Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
R.L.S.S. - Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza di Sito
R.L.S.T. — Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale
R.S.P.P. - Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione
R.S.P.P.S. - Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione di Sito
S.G.S.S.L.L. - Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro
W.H.P. - Workplace Health Promotion

Art. 2 - Coordinamento dei RLS e dei RLSS
1. Le organizzazioni sindacali si impegnano con la cadenza prevista dalle norme e dai rispettivi CCNL applicati, a effettuare l’elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza aziendali e di sito produttivo (RLS e RLSS), a copertura di tutte le imprese di cui all’art. 1.
2. Il Coordinamento dei RLS portuali è riconosciuto dall'AdSP MAO. dalle Imprese e dal Comitato di Igiene e Sicurezza di cui all’articolo 7 del D.Lgs. n. 272/99. Il Coordinamento di cui sopra ha come obiettivo l’elaborazione di proposte in materia di sicurezza e igiene del lavoro da sottoporre al Comitato di Igiene e Sicurezza, la diffusione di buone prassi operative e i contenuti delle Ordinanze in materia prevenzionistica emesse dalle Autorità competenti nell’ambito portuale di Trieste. Il necessario supporto logistico per lo svolgimento dell’attività è a carico dell’AdSP MAO.
3. 11 Coordinamento dei RLS è convocato dai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza di Sito produttivo (RLSS), eletti tra i RLS, i quali fanno altresì parte del Comitato di Igiene e Sicurezza di cui all’articolo 7 del D. Lgs. n. 272/99.

Art. 3 - Coordinamento tra RLSS e RLST del Comparto Edilizia
1. Sono favorite forme di coordinamento, incontro e di coinvolgimento dei RLST del Comparto Edilizia di Trieste con i RLSS del Porto di Trieste e gli RLS delle imprese concessionarie ove ha luogo l’esecuzione di opere edili e impiantistiche nell’ambito di cantieri temporanei e mobili di cui al Titolo IV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
2. Il coordinamento di cui al Comma 1 si concretizza nelle seguenti interfacce:
a. i RLSS trasmettono all’ Edilmaster di Trieste e ai RLST del Comparto Edilizia, in occasione di ogni nuova revisione, il Documento tecnico informativo dei rischi di contesto per i Lavoratori che accedono alle aree comuni del Porto di Trieste redatto dall’AdSP MAO;
b. AdSP MAO invita stabilmente i RLSS a tutte le riunioni preliminari di coordinamento in materia di salute e sicurezza di propria competenza propedeutiche all’avvio dell’esecuzione di cantieri edili di nuove opere o di manutenzioni che interessano le strutture e gli impianti tecnici di tutto il comprensorio del Porto di Trieste;
c. è consentito l'accesso dei RLST e Tecnici dell’Edilmaster di Trieste e afferenti al Comparto Edilizia presso la sede dei RLSS del Porto di Trieste e sono consentiti sopralluoghi da parte dei RLST/Tecnici nei cantieri temporanei mobili nelTambito delle aree comuni e in concessione del Porto di Trieste in cui operano aziende rappresentate dai RLST. L’accompagnamento degli RLST/Tecnici presso l’ambito portuale e nei terminal, fino e non oltre ai perimetri di cantiere, è affidato ai RLSS del Porto di Trieste.
d. L’accesso dei RLST/Tecnici del Comparto Edilizia viene comunicato alle Imprese concessionarie ove ha luogo il cantiere da visitare mediante il modello in Allegato 1.

Art. 4 - Oneri finanziari e permessi
1. Le attività dei RLSS si svolgono sulla base di un monte ore annuale che consenta il distacco e la completa autonomia dall’impresa di appartenenza come definito nell’allegato Accordo sulle modalità di distacco dei RLSS dall’impresa di appartenenza in attuazione del protocollo d’intesa per la pianificazione di interventi in materia di sicurezza nell’ambito portuale di Trieste.
2. Il finanziamento dei costi relativi al distacco e all’attività dei RLSS è a carico dell’AdSP MAO, sulla base degli introiti provenienti dalle tasse portuali.
3. Per migliorare, anche ai fini delle funzioni indicate al successivo Articolo 7, e favorire lo sviluppo di un sistema generale di sicurezza, le Imprese incrementano il monte ore annuo dei permessi dei RLS di cui all'articolo 50 commi 2 e 3 del D. Lgs n. 81/08 di ulteriori 40 ore annue pro capite salvo diversa disciplina migliorativa prevista dai rispettivi CCNL.

Art. 5 - R.S.P.P.S. - Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione di Sito
1. Le associazioni datoriali individuano tra i RSPP delle imprese di cui all'art. 1 tre Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale che assumono la funzione di responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione di Sito produttivo (RSPPS) e che - come tale - partecipano al Comitato di Igiene e Sicurezza di cui all'articolo 7 del D. Lgs n.272/99. .
2. I RSPPS hanno un ruolo di raccordo con tutti i Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione delle imprese portuali di Trieste per la formulazione di proposte in materia di sicurezza e igiene del lavoro da sottoporre ai Comitato di Igiene e Sicurezza, anche sulla base di un confronto con i RLSS.
3. In ogni caso il numero di RSPPS individuato è pari a quello dei RLSS attivi presso il Porto di Trieste cui si aggiunge il RSPP dell’impresa di fornitura di manodopera portuale autorizzata in base all’Art. 17 L. 84/1994.
4. La partecipazione dei RSPPS ai Comitati di Igiene e Sicurezza viene svolta a titolo gratuito e costituisce un momento di fondamentale crescita professionale dei soggetti che hanno l’opportunità di prenderne parte, avendo la possibilità di contribuire in prima persona allo sviluppo tecnico, gestionale, organizzativo e della consapevolezza in materia di salute e sicurezza sul lavoro in ambito portuale.
5. Nell’individuazione degli RSPPS deve essere accordata priorità a quei soggetti che:
a. svolgono tale mansione con rapporto di lavoro subordinato nei confronti dell’impresa portuale rappresentata;
b. lavorano presso le imprese portuali maggiormente rappresentative per numero annuo di avviamenti complessivi al lavoro e per tipologia di ciclo operativo e servizi portuali realizzati.
6. AdSP MAO si riserva di invitare ai C.I.S. anche altri rappresentanti di Enti e Autorità, gli RSPP e/o funzioni apicali delle imprese portuali e/o altri Soggetti maggiormente interessati dai temi specificatamente dibattuti nel corso degli Ordini del Giorno programmati per singola sessione del Comitato.

Art. 6 - Segnalazioni di situazioni di rischio
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 20 del D.Lgs. 81/2008. il Lavoratore segnalerà al proprio superiore gerarchico e al RLS qualsiasi situazione di pericolo interrompendo, solo in caso di pericolo grave e immediato per la propria sicurezza o per quella di altre persone, la propria attività chiedendo l’immediato intervento del RSPP aziendale. Qualora la situazione segnalata non fosse risolta dall’intervento compiuto ed immediato del RLS e del RSPP, l’impresa si attiverà ai sensi dell’articolo 4 commi 3 e 4 del D.Lgs n.272/99, oltre a quanto previsto dalle ordinanze vigenti. Il datore di lavoro e/o il dirigente si asterranno dal richiedere la ripresa di tale attività senza una condizione di ripristino della sicurezza.
2. Il RLS aziendale o il RLSS f.f., potrà richiedere ai sensi dell’art.50 comma 1 lettera o) del D. Lgs. 81/08, l’intervento di AdSP MAO e alle autorità competenti, qualora, sentito anche il Lavoratore, ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro, oppure nel caso in cui il mancato infortunio o il danno ambientale non siano stati gestiti.
3. Nel caso di lavorazioni in appalto il Lavoratore segnalerà la situazione di rischio anche al preposto e/o dirigente e al RLS dell’Azienda Appaltante, nonché al suo superiore gerarchico e al proprio RLS.
4. Il Lavoratore può, in ogni caso, consultare i RLSS per tutti i casi previsti dal presente Articolo.

Art. 7 - Formazione dei R.L.S.S.
1. Ai RLSS è garantita la partecipazione ai percorsi formativi e di aggiornamento specifici in materia di igiene e sicurezza sul lavoro. Il percorso formativo iniziale è determinato in 32 ore e l’aggiornamento annuale viene previsto in almeno 8 ore. L’organizzazione e il contenuto dei suddetti corsi formativi sono concordati in sede di coordinamento del Comitato di Igiene e Sicurezza e i relativi costi sono a carico dell’AdSP MAO.
2. L’impresa di provenienza, con oneri a proprio carico, garantisce al proprio Lavoratore nominato RLSS la formazione, l’addestramento e i relativi aggiornamenti periodici, previsti dagli art.37 e 71 del D.Lgs. n.81/08 ai fini del mantenimento dei requisiti professionali previsti per lo svolgimento della mansione di origine rivestita dal Lavoratore. Durante i corsi il Lavoratore continua ad essere distaccato presso il soggetto che ha la responsabilità giuridica verso i RLSS.
3. L’Impresa di provenienza si impegna a fornire al soggetto che ha la responsabilità giuridica verso i RLSS la programmazione delle attività formative specifiche in essere al fine di garantire il rientro dei lavoratori per il tempo necessario allo svolgimento di tali attività formative.

Art. 8 - Attribuzioni dei R.L.S.S.
1. I RLSS esercitano la propria funzione nel rispetto di quanto previsto dal comma 6 dell’Art.50 del D.Lgs. 81/08 in materia di tutela del segreto industriale.
2. Nelle aziende dove è stato eletto o designato il RLS di cui all’art. 47 del D.Lgs. 81/08, i RLSS si coordinano con il RSPP Aziendale al fine di acquisire e diffondere le buone prassi nelle attività portuali.
3. Fermo restando quanto previsto dalla contrattazione collettiva, essi esercitano la prerogativa di cui alla lettera a) del primo comma dell’art.50 del D. Lgs. n. 81/08, l’accesso deve essere svolto, previa comunicazione, secondo le modalità previste dall’ “Accordo sulle modalità di attuazione del protocollo d’intesa per la pianificazione di interventi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nell’ambito portuale di Trieste”.
4. I RLSS possono inoltre consultare il DUVRI di cui all’art. 26 del D.Lgs. 81/08 relativo ai rischi di interferenza predisposto anche nei casi previsti dall’art. 18, comma 9, della legge 28 gennaio 1994 n.84. Durante detti sopralluoghi le Imprese interessate possono richiedere la presenza di un RSPPS. In ogni caso possono essere programmati sopralluoghi congiunti con il RSPP aziendale senza il suddetto vincolo e secondo le modalità da questi definite.
5. Il preavviso relativo ai sopralluoghi condotti dai RLSS dovrà essere dato anche all'impresa concessionaria committente nelle cui aree l'impresa esercita eventualmente la propria attività, fatto salvo il diritto di accesso ai luoghi di lavoro dei RLSS nei casi previsti agli articoli 48 comma 4 (infortunio grave) e articolo 50 comma 1, lettera i) (in occasione di visite e verifiche effettuate dalle Autorità competenti) del D.Lgs. 81/08, ove il preavviso e la forma scritta non sono necessarie.
6. Nel caso in cui i RLSS svolgano le funzioni di RLS nelle Aziende in cui non è stato eletto o designato il RLS aziendale restano ferme le attribuzioni previste dall’art. 50 del D. Lgs. 81/08.
7. I RLSS possono promuovere momenti di coordinamento tra RLS e Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione al fine di comuni valutazioni in ordine agli adempimenti tecnici da svolgere e alla gestione dei documenti di cui agli articoli 4 del D.Lgs. 272/99 e 17 del D.Lgs. 81/08.
8. Al fine d’agevolare l’attività imprenditoriale e favorire nel contempo la consultazione e la partecipazione dei RLSS in caso di assenze protratte nel tempo del RLS aziendale eletto o designato, le parti individuano nel rispetto dell’art.49 del D.Lgs. n.81/2008 le situazioni per le quali l’impresa di cui all’art. 1 può consultare i RLSS nei casi previsti dagli artt. 18. 29 e 50 del D. Lgs. n.81/2008.
9. Almeno annualmente le Imprese di Servizi e Operazioni portuali dovranno organizzare un incontro con gli RLSS del Porto di Trieste in cui riesaminare le segnalazioni inoltrate e verbalizzare le azioni intraprese a seguito di tali segnalazioni, motivando il respingimento o l’accoglimento parziale. A tali incontri le imprese dovranno partecipare con RSPP, Medico Competente, RLS aziendale e Datore di Lavoro o soggetto da questi specificatamente delegato.
10. I RLSS svolgono le proprie funzioni secondo criteri etici di seguito identificati:
a. operare con equità nei confronti di tutte le imprese, organizzazioni, istituzioni e rappresentanze operanti nel Porto di Trieste;
b. relazionarsi con spirito di servizio e di ascolto nei confronti di tutti i Lavoratori, in qualsiasi condizione e contesto, senza distinzione di genere, di origine, di età, di azienda presso cui lavorano e di appartenenza politica, religiosa, ideologica;
c. perseguire sul piano individuale e istituzionale il rispetto delle condizioni di salute e sicurezza sul lavoro in ambito portuale senza anteporre interessi di natura personale e utilizzando in ogni occasione un approccio assertivo;
d. verificare sempre, per quanto possibile, l’attendibilità delle segnalazioni raccolte dai Lavoratori e dagli Utenti del Porto di Trieste prima di coinvolgere le istituzioni di riferimento;
e. comunicare in modo dedicato, riservato e appropriato con i diversi interlocutori istituzionali e non, utilizzando un linguaggio improntato al reciproco rispetto e nell’osservanza dei diversi mandati istituzionali, rappresentando fatti e situazioni in modo altamente circostanziato, osservando i requisiti di rispetto della riservatezza personale e del segreto industriale e senza utilizzare piattaforme o altri strumenti di diffusione di dati che possano compromettere anche potenzialmente i precedenti principi di gestione delle comunicazioni;
f. comunicano in modo appropriato e consono con le Autorità ed Istituzioni con le quali sono posti in relazione in attuazione del presente Protocollo d'intesa;
g. sollecitare occasioni di dialogo, incontro e confronto su tutti i temi della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro favorendo sempre la creazione di un clima sereno, costruttivo e di equilibrio.
11. Eventuali condotte improprie assunte da uno o più dei RLSS, nello svolgimento dei compiti loro affidati dal presente Protocollo d’intesa, potranno essere segnalate per iscritto a mezzo posta elettronica in modo adeguatamente circoscritto e documentato da parte delle Imprese portuali di Trieste ad AdSP MAO al fine di procedere con le necessarie iniziative del caso, qualora il fatto non costituisca reato. La palese o reiterata violazione di uno o più dei requisiti etici di cui al precedente Comma possono costituire elemento di sospensione o sollevamento dall’incarico di RLSS previa condivisione del merito da parte delle Rappresentanze Sindacali firmatarie del presente protocollo.
12. Eventuali condotte improprie assunte da una Impresa portuale nei confronti dei RLSS, durante lo svolgimento dei compiti loro affidati dal presente Protocollo d’intesa, potranno essere segnalate per iscritto a mezzo posta elettronica in modo adeguatamente circoscritto e documentato da parte del / dei RLSS coinvolto/i alla AdSP MAO al fine di procedere con le necessarie iniziative del caso, qualora il fatto non costituisca reato.
13. Ai RLSS è sempre consentito comunicare con AdSP MAO, ASUGI, INAIL, Capitaneria di Porto di Trieste, Direzione Territoriale del Lavoro, Vigili del Fuoco e altri Organi di Vigilanza, cosi come definito dall’art. 50 Co. 1 lett. o) del D.Lgs 81/08, purché all’interno di un sistema specifico di procedure condivise e separatamente definite con ciascuna di queste Autorità. Tali procedure dovranno definire:
a. le funzioni deputate alla comunicazione con i RLSS;
b. i riferimenti, le modalità, gli strumenti e gli orari per comunicare con i referenti identificati;
c. gli ambiti tematici esclusivi oggetto di comunicazione.

Art. 9 - Formazione dei lavoratori
1. I datori di lavoro avviano al lavoro solamente i dipendenti che hanno ricevuto specifica formazione e informazione, sotto il profilo della sicurezza ed igiene del lavoro, anche in conformità alle indicazioni ed ai programmi determinati dal C.I.S.
2. Le Imprese portuali di cui all’articolo 1 che avviano propri dipendenti o svolgono segmenti di operazioni portuali in appalto presso altre Imprese portuali o che inviano presso di queste lavoratori per svolgere specifici servizi integrativi obbligatori per legge, devono garantire formalmente a queste ultime l’avviamento al lavoro di lavoratori che abbiano preventivamente ricevuto specifica formazione e informazione, sotto il profilo della sicurezza ed igiene del lavoro, anche in conformità alle indicazioni ed ai programmi determinati dal C.I.S. Inoltre le medesime garanzie sono assicurate dalle agenzie di somministrazione lavoro utilizzate dalla società autorizzata ex articolo 17 della Legge 28 gennaio 1994 n. 84. Eventuali modifiche intervenute nelle misure di prevenzione e protezione saranno tempestivamente comunicate e diffuse a tutti i lavoratori.
3. Per le Imprese di cui all’art. 1 che operano anche all’esterno del porto vige il divieto di effettuare la rotazione dei lavoratori impiegati in porto e fuori dal porto. Quanto sopra deve avvenire unitamente al rigoroso rispetto delle norme vigenti in materia di orario di lavoro e di lavoro portuale.
4. Le Imprese di cui all’art. 1 si impegnano a istituire il libretto formativo del lavoratore di cui all’art. 37 comma 14 del D. Lgs. 81/08 secondo quanto indicato nel D.Lgs. 10 settembre 2003 n. 276 e D.M. 10 ottobre 2005. Tale libretto, che potrà essere tenuto anche in modalità informatica, sarà conservato a disposizione del personale ispettivo degli enti pubblici di vigilanza e controllo.
5. Le Imprese si impegnano ad inserire nei programmi formativi svolti verso i lavoratori ai sensi del D.Lgs. 81/08 i contenuti del presente protocollo, condividendone il contenuto con i RLSS. 1 RLSS possono partecipare ai momenti informativi di diffusione del presente Protocollo. Le imprese si impegnano inoltre a prendere atto dei dati di cui all’art. 10 comma 8, ponderando l’attività di formazione anche in base a tali risultanze.
6. Il personale operante presso il Porto di Trieste ha raggiunto alcune eccellenze tra le competenze e specificità operative la cui preservazione e trasferimento alle nuove generazioni di lavoratori sono aspetti da valorizzare, unitamente alla maggiore esperienza maturata da quelle maestranze con maggiore anzianità lavorativa nell’ambito del Porto di Trieste. Data tale premessa, fermi restando i requisiti obbligatori per la selezione dei docenti e degli Enti accreditati per erogare la formazione cogente in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e per l’utilizzo delle attrezzature di lavoro, presso tutte le Imprese di Operazioni e Servizi portuali, ivi compreso il soggetto autorizzato ai sensi dell’art. 17 comma 5 della Legge 84/94 e s.m.i., il DdL, unitamente al RLS aziendale (o RLSS f.f.) e al RSPP. procede ad individuare i lavoratori con i requisiti di esperienza e di curriculum cui potranno essere affidati i compiti di addestramento continuativo del personale interno di più recente assunzione.
7. Le Imprese comunicheranno il nominativo dei Lavoratori con mansione di addestratore e formatore ad AdSP MAO e ASUGI tramite posta elettronica certificata.
8. Le tabelle con i requisiti di riferimento per la formazione e l’addestramento aggiuntivi necessari per l’utilizzo dei mezzi operativi impiegati nell’ambito del Porto di Trieste sono riportate in specifico Accordo attuativo.
9. AdSP MAO, assieme agli Organismi Competenti promuove un processo volto alla progressiva certificazione delle figure professionali del Porto di Trieste definite in apposito Repertorio a partire dal soggetto autorizzato ai sensi dell’Art. 17 della L. 84/94 e s.m.i. in virtù dell’elevata polifunzionalità di tali maestranze, destinate ad operare nelle varie realtà portuali,

Art. 10 - Coordinamento Organi Ispettivi (C.O.I.)
1. Per rafforzare e rendere più efficaci e integrate le attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro, gli Enti aventi funzioni di indirizzo, prevenzione e controllo nell'ambito di applicazione del presente protocollo (ASUGI, AdSP MAO, Capitaneria di Porto, Ispettorato territoriale del lavoro, I.N.A.I.L., I.N.P.S. e Vigili del Fuoco) operano in coordinamento come C.O.I. nel rispetto delle specifiche competenze e responsabilità previste dalle normative vigenti.
2. Il C.O.I.:
a. assume tutte le iniziative di supporto, orientamento e facilitazione per la realizzazione delle azioni di cui al presente protocollo;
b. potenzia il sistema di sorveglianza preventiva degli eventi infortunistici portuali e delle malattie professionali tramite il miglioramento dei flussi informativi tra le parti pubbliche e tra le stesse e l'AdSP MAO ed il Comitato di Igiene e Sicurezza ex art. 7 D. Lgs. n.272/99;
c. individua gli strumenti e le modalità di monitoraggio delle azioni poste in essere dalle imprese di cui all’art. 1;
d. favorisce, nel rispetto delle competenze previste dalle norme vigenti, l'integrazione di azioni tra i vari Enti preposti alle attività di controllo;
e. si coordina con le altre forze di Polizia Giudiziaria nelle attività di primo intervento in caso di infortuni sul lavoro in ambito portuale nelle modalità definite nel Protocollo d’intesa per gli interventi in ambito portuale in caso di infortuni sul lavoro del 16 novembre 2018.
3. Sulla base delle indicazioni emerse in sede C.O.I. e dei flussi informativi sulle attività portuali resi disponibili come sopra indicato, l’AdSP MAO, la Capitaneria di Porto, l’ASUGI ed i Vigili del Fuoco si impegnano a sviluppare un’azione congiunta di vigilanza sulle attività portuali, definita e pianificata annualmente. Tali attività, nell’ambito delle rispettive competenze istituzionali, saranno finalizzate alla verifica della sicurezza delle operazioni portuali con particolare riguardo alle verifiche sugli impianti, le macchine, le attrezzature, i veicoli utilizzati, le procedure di lavoro, i dispositivi di protezione collettivi e individuali, gli ambienti di lavoro e le aree operative nonché al rispetto delle normative vigenti in riferimento ai carichi di lavoro al fine della prevenzione delle malattie professionali.
4. Nelle attività di vigilanza sopraindicate gli enti di controllo si impegnano a coinvolgere i RLS Aziendali e i RLSS in osservanza delle disposizioni di legge e regolamentari.
5. L’AdSP MAO mette a disposizione in ambito portuale spazi adeguati per l’attuazione delle attività svolte dal C.O.I.
6. Periodicamente il C.O.I., tramite la capofila ASUGI, promuove incontri dedicati al confronto con i RLSS.
7. L’attività di coordinamento del C.O.I., fermo restando il coordinamento di cui all’articolo 8, comma 3, lettera f), della legge 28 gennaio 1994 n. 84 da parte del Presidente dell’AdSP MAO, fa capo alla ASUGI che annualmente promuove d’intesa con la Prefettura di Trieste un momento di confronto presso la sede prefettizia, al quale partecipano anche i RLSS, anche per presentare gli esiti delle attività del C.O.I.
8. 1 componenti del C.O.I., con frequenza almeno annuale e dopo l’avvenuto confronto in sede prefettizia, pubblicano un estratto riassuntivo dell’attività svolta sul sito istituzionale di AdSP MAO dove saranno indicati almeno:
- gli indici di gravità e di frequenza degli infortuni occorsi in ambito portuale espressi in applicazione della UNI 7249,
- l’andamento delle denunce di malattia professionale,
- i dati aggregati relativi alla sorveglianza ispettiva condotta nell’ambito del Porto di Trieste,
- le macro iniziative portate avanti o concluse nell’anno cui la relazione consuntiva fa riferimento,
- l’andamento delle certificazioni aziendali in ambito portuale e l’adozione di altri modelli organizzativi volontari implementati dalle imprese portuali.

Art. 11 - SGSSLL delle imprese di servizi e operazioni portuali
1. Entro n° 03 anni dalla data di sottoscrizione del presente Protocollo d’intesa - per le imprese di servizi od operazioni portuali già operanti presso il Porto di Trieste - ed entro 02 anni dalla data di avvenuto conseguimento dell’autorizzazione Art. 16 L.84/1994, ogni impresa del Porto di Trieste, compreso il Soggetto autorizzato ai sensi dell’Art. 17 della L.84/1994, al fine dello svolgimento di servizi od operazioni portuali, attraverso la concreta informazione e coinvolgimento di tutti i lavoratori, deve:
a. avere conseguito la certificazione del proprio SGSSLL sulla base dei requisiti di cui alla norma UNI ISO 45001 a seguito di superamento degli audit di parte terza svolti da Organismi di Certificazione accreditati da ACCREDIA adottando anche i criteri determinati ai commi 3 e 4.
b. avere avviato ed efficacemente implementato, integrandole all’interno del Sistema di Gestione UNI ISO 45001, le procedure del Programma W.H.P., aderendo al relativo progetto consultabile presso il portale web di ASUGI.
2. Dal 01.01.2027 il possesso della certificazione UNI ISO 45001 del SGSSLL diviene prerequisito da parte delle Imprese per formulare istanza di rinnovo dell’autorizzazione allo svolgimento di operazioni e servizi portuali presso il Porto di Trieste.
3. I certificati UNI ISO 45001 conseguiti dalle imprese portuali e ritenuti validi ai fini del presente Protocollo sono quelli
a. che nello scopo del certificato riportano anche il codice europeo di accreditamento riferibile al settore trasporti, logistica e facchinaggio,
b. che nel campo di applicazione del certificato riportano esplicitamente il sito o l’unità locale aziendale che opera presso il Porto di Trieste,
c. dove il numero di giornate di audit è calcolato sulla base delle tabelle validate esclusivamente da ACCREDIA.
4. Nella pianificazione delle attività di certificazione con gli Organismi di Certificazione, tra i requisiti da porre all’atto della sottoscrizione del contratto di certificazione, l’impresa dovrà specificare che i siti operativi in ambito portuale dovranno sempre essere campionati in sede di verifica ispettiva da parte del Team di Audit nella loro programmazione triennale.
5. I risultati delle verifiche ispettive condotte rimarranno informazione riservata di proprietà dell’impresa, tuttavia:
a. una copia del certificato conseguito dovrà essere trasmesso ad AdSP MAO in occasione della procedura di rinnovo annuale dell’autorizzazione Art. 16 L.84/1994,
b. l’eventuale sospensione o revoca del certificato da parte dell’organismo di Certificazione dovrà essere comunicata ad AdSP MAO entro 10 gg dalla data di tale comunicazione e potrà dare avvio al procedimento di sospensione o revoca dell’Autorizzazione ex Art. 16 L.84/1994 rilasciata da AdSP MAO.
6. Quanto al presente articolo trova applicazione anche al soggetto autorizzato ai sensi dell’art. 17 comma 5 della Legge 84/1994 e s.m.i.
7. L’azienda che abbia adottato o mantenuto un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro certificato secondo le norme UNI ISO 45001 da Organismi di certificazione accreditati per lo specifico settore e altri sistemi di gestione, può verificare la possibilità di accesso alla riduzione del tasso di premio INA1L. Si rinvia ai commi 4 e 5 del successivo art. 12.

Art. 12 - Investimenti e innovazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
1. Le Imprese ottengono il rinnovo o una nuova autorizzazione allo svolgimento di Operazioni e Servizi portuali presso il Porto di Trieste presentando, tra gli altri documenti allegati all’istanza, un Piano degli Investimenti. Si prevede che all’interno di tale Piano siano sempre dettagliati, con identificazione delle risorse economiche pianificate e con termini temporali definiti, gli investimenti annuali nel: a. rinnovo del parco mezzi operativi dell’azienda b. rinnovo delle attrezzature di lavoro aziendali
c. innovazione per il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ammettendo su tale ambito, la sperimentazione e implementazione di nuove e innovative dotazioni meccaniche, informatiche, tecnologiche, strumentali per migliorare le misure di prevenzione e protezione collettiva o individuale sui luoghi di lavoro e ridurre i rischi interferenziali in ambito portuale. A tale proposito si riportano a titolo esemplificativo e non esaustivo alcune delle fattispecie di intervento su cui le imprese di Operazioni e Servizi portuali dovranno dimostrare di investire ogni anno:
- sistemi anticollisione tra veicoli, tra veicoli e ostacoli fissi, tra veicoli e persone,
- strumenti di controllo o gestione accessi alle diverse aree operative dei terminal,
- strumentazioni di compartimentazione per la regolazione delle condotte di guida o di manovra dei mezzi, portali di tracciabilità dei processi logistici, dispositivi di rintracciabilità e di regolazione del controllo dei flussi di mezzi e persone tra loro interferenti,
- dispositivi di galleggiamento o anticaduta in mare,
- esoscheletri, dispositivi ergonomici, accessori o attrezzature per la riduzione del sovraccarico bio-meccanico sui luoghi di lavoro,
- dispositivi di tracciabilità per il lavoro in solitaria,
- dispositivi di segnalazione automatica di guasti, malfunzionamenti e scadenza dei termini di manutenzione periodica,
- dispositivi di rilevazione automatica di screening dell’alcolemia di cui dotare i mezzi operativi, - ogni altro dispositivo valutato efficace ai fini del presente Protocollo.
2. Il documento menzionato al comma 1 dovrà essere condiviso e sottoscritto dal Datore di Lavoro, dal RSPP, dal Medico Competente e dal RLS aziendale. AdSP MAO si riserva di accertare la congruità del Piano fornito in sede di Comitato di Gestione.
3. Annualmente i Datori di Lavoro delle Imprese portuali - o loro delegati - relazioneranno alla AdSP MAO in merito agli investimenti realizzati per quanto attiene al Comma I descrivendo puntualmente i risultati raggiunti e i margini di miglioramento da perseguire nell’anno successivo. Anche tale documento dovrà essere condiviso e sottoscritto dal Datore di Lavoro, dal RSPP, dal Medico Competente e dal RLS aziendale.
4. Le aziende che investono in prevenzione, possono verificare i requisiti di accesso alla riduzione del tasso medio di premio INAIL per gli interventi effettuati per il miglioramento delle condizioni di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli previsti dalla normativa in materia (d.lgs. 81/2008 e s.m.i.), individuati annualmente dall’istituto medesimo. A titolo esemplificativo: acquisto di dispositivi di protezione progettati per il rilevamento automatico delle persone; acquisto e installazione di dispositivi supplementari per assicurare la visibilità della zona di lavoro; interventi di prevenzione della guida in stato di ebbrezza da parte dei conducenti dei veicoli aziendali; attuazione di un’attività per la prevenzione dell’uso di sostanze psicotrope o stupefacenti o dell’abuso di alcol; adozione di un sistema di rilevazione dei quasi infortuni e attuazione di interventi di miglioramento degli ambienti e delle attrezzature di lavoro, idonei a impedire il ripetersi degli eventi rilevati; dotazione ai lavoratori, le cui mansioni comportano lavoro in solitario, di sistemi di rilevamento automatico “uomo a terra”; adozione di un defibrillatore e specifica formazione BLSD per i lavoratori addetti all’utilizzo del defibrillatore ecc.
La domanda va presentata con modalità online per interventi ed azioni predefiniti, realizzati nell’anno precedente. Il modello (detto OT23) si rinnova di anno in anno.
5. In materia di prevenzione, inoltre, tra gli strumenti messi a disposizione delle aziende da parte dell’Inail, sono attive forme di sostegno economico per la realizzazione di progetti volti alla riduzione degli infortuni e delle malattie professionali ed all’implementazione dei livelli di sicurezza e di salute nei luoghi di lavoro finanziate attraverso la pubblicazione annuale di singoli Avvisi pubblici regionali (Bando ISI).
Per tutte le forme di finanziamento i requisiti richiesti sono consultabili sul sito istituzionale www.inail.it.

Art. 13 - Contrasto all’assunzione di alcol e sostanze psicotrope
1. L’intero ambito portuale è considerato un contesto non residenziale, frequentato esclusivamente in occasione di lavoro. Per tale motivo con il presente Protocollo d’intesa si pone il divieto alla somministrazione, assunzione e introduzione ai fini dell’assunzione di sostanze alcoliche o psicotrope in tutte le aree interne del Porto di Trieste.
2. È fatto assoluto divieto ai Lavoratori di presentarsi ai varchi di accesso del Porto di Trieste sotto l’effetto di alcol o sostanze psicotrope: l’effetto di condotte in violazione a tale prescrizione genera per se stessi e per gli altri utenti del porto un rischio grave per la sicurezza propria e altrui, con effetti proporzionalmente maggiori in funzione della frequentazione di ambienti con attività tra loro interferenti o in occasione dell’utilizzo di attrezzature di lavoro, veicoli e macchine operatrici il cui utilizzo è ammesso-con specifiche limitazioni e regolamentazioni - anche nelle aree comuni del Porto, oltre che nei luoghi di lavoro dati in concessione alle diverse Imprese.
3. La responsabilità al contrasto delle condotte di cui ai comma 1 e 2 appartiene, con livelli di responsabilità e compiti diversi, a tutti i Soggetti che operano in ambito portuale: Lavoratori e loro rappresentanze, Preposti, Dirigenti, Datori di Lavoro, organi ispettivi e di vigilanza competenti in ambito portuale e anche a quei Soggetti che presso il Porto esercitano attività commerciali di rivendita di generi alimentari e somministrazione di vivande.
4. Le procedure aziendali devono prevedere il divieto di assunzione di sostanze alcoliche durante l’orario di lavoro, prima dell’inizio del turno e durante le pause per la consumazione dei pasti.
5. Considerati i comma 1 e 2 del presente articolo, viene esteso il divieto di vendita e di consumo di alcolici a tutti i lavoratori che operano nell’ambito portuale.

Art. 14 - Gestione delle emergenze e primo soccorso
1. Ferma restando la rigorosa applicazione dell’ordinanza n. 21/2022 che prevede il coinvolgimento della Sala Operativa dell’AdSP MAO in caso di infortunio, incidente e mancato infortunio nonché del Decreto del Ministro dell’Interno del 2 settembre 2021, le imprese di cui all’art. 1 devono garantire la presenza, durante le attività lavorative, di un numero adeguato di addetti al primo soccorso aziendale e di gestione delle emergenze.
2. AdSP MAO ha promosso, implementato e revisiona periodicamente con i servizi regionali competenti il "Protocollo congiunto sulle modalità di intervento in emergenza del Pronto Soccorso Sanitario nelle aree portuali situate nel Comune di Trieste finalizzato a ottimizzare i tempi di intervento e l'efficienza dei servizi esterni al Porto di gestione delle emergenze e del pronto soccorso sanitario” d.d. 05/09/2022.
3. Tutte le imprese terminaliste dovranno organizzare e attuare con frequenza almeno annuale, una prova di gestione delle proprie procedure di emergenza, con il coinvolgimento del personale operativo, invitando anche i RLSS.

Art. 15 - Accordi integrativi
1. Gli aspetti complementari e di attuazione del presente Protocollo sono definiti con separate intese tra le parti sociali con il coordinamento dell’AdSP MAO. Tali accordi verranno sottoscritti dalle parti in sede prefettizia.
2. Eventuali divergenze interpretative delle predette intese troveranno composizione in incontri presso l’AdSP MAO, alla luce delle disposizioni del presente Protocollo.

Art. 16 - Attività svolte dall’AdSP MAO
1. L' AdSP MAO nell'ambito dei poteri di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a) della legge 84/94 svolge una funzione di controllo e coordinamento dell'azione dei RLSS operanti presso il Porto di Trieste, affinché questa sia esercitata nell'interesse dell'intera comunità portuale. In base ai sopra citati poteri l'AdSPMAO è tenuta a corrispondere alla Società distaccataria i fondi definiti con separato Accordo per il distacco nonché a fornire il materiale, le attrezzature e gli altri supporti necessari allo svolgimento dell'attività di RLSS, valutando altresì ulteriori necessità che dovessero palesarsi in futuro. Inoltre l’AdSP MAO propone, di concerto con il Comitato di Igiene e Sicurezza e sulla base delle esigenze dei RLSS, i contenuti dei programmi di formazione e approva eventuali ulteriori spese, a suo carico, per momenti di formazione, aggiornamento e conoscenza da svolgersi anche al di fuori della sede portuale.
2. In riferimento al precedente Co. 1 AdSP MAO garantisce le più opportune forme di trasparenza.
3. AdSP MAO si impegna altresì ad agevolare e supportare l’effettuazione dei corsi di formazione di elevato contenuto specialistico nei vari ambiti prevenzionistici a valle dalia consultazione dei componenti del Comitato di Igiene e Sicurezza.
4. AdSP MAO mette a disposizione di ASUGI adeguati spazi da adibire a funzioni di ufficio e di sportello per l’attuazione delle attività di cui all’art. 10 del presente Protocollo d’intesa.
5. AdSPMAO continua a mettere a disposizione di tutti i Medici Competenti Aziendali per le finalità di cui all’art. 41 del D.Lgs 81/08, un Ambulatorio in ambito portuale, ubicato al piano rialzato della palazzina spedizionieri, in posizione baricentrica del Punto Franco Nuovo del Porto di Trieste.

Art. 17 - Revisioni
1. Decorso un anno dalla firma del presente Protocollo i soggetti firmatari si impegnano, con il coordinamento della Prefettura, ad effettuare una prima verifica sullo stato di attuazione dello stesso. Analoga procedura di verifica sarà attuata in caso di entrata in vigore di nuove disposizioni in materia di sicurezza e igiene del lavoro. In ogni caso ciascuna parte sottoscrittrice del presente Protocollo può formulare motivata richiesta per l’apertura di un tavolo di verifica del funzionamento dello stesso.

Art. 18 - Diffusione e attuazione del presente Protocollo
1. Tutte le parti firmatarie si impegnano a dare integrale diffusione al presente protocollo nelle modalità e sedi opportune a valle della ufficializzazione.
2. AdSP MAO provvederà a pubblicizzare e diffondere il protocollo mediante trasmissione alle Imprese di cui al precedente Art. 1 Co. 1.
3. Alle imprese di cui all’Art. 1 Co. 1 spetta il compito di:
- recepire il presente documento all’interno delle procedure previste dal proprio Sistema di Gestione della Sicurezza nei tempi previsti dall'Art. 29 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- prevedere la diffusione dei contenuti attraverso le fasi di formazione e informazione iniziale e in occasione dei successivi aggiornamenti periodici del Lavoratore, coinvolgendo in tal senso anche i RLSS.
4. Il presente Protocollo d’Intesa trova immediata applicazione.

Accordo sulle modalità di attuazione del protocollo d’intesa per la pianificazione di interventi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nell’ambito portuale di Trieste
Vista la Legge 28 gennaio 1994 n. 84, cosi come da ultimo modificata dal decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169 e dal decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 232
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 2018, n. 57, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 124 di data 30 maggio 2018, avente ad oggetto “Regolamento recante inserimento del Porto di Monfalcone nell’Autorità di sistema portuale del Mar Adriatico orientale”;
Visto il Protocollo Prefettizio - Ufficio Territoriale del Governo di Trieste di data 18/12/2015 recante “Protocollo d’intesa Per la pianificazione di interventi in materia di sicurezza nell’ambito portuale di Trieste”;
Visto il D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 272 concernente l’adeguamento della normativa sulla sicurezza dei lavoratori nell’espletamento di operazioni e servizi portuali nonché di operazioni di manutenzioni, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale;
Visto il Codice della Navigazione approvato con R.D. n. 327 del 30/03/1942 e connesso Regolamento n. 328 del 15/02/1952 e s.m.i.;
Visto il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. concernente le norme di protezione ambientale;
Visto il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. concernente la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
Considerato che il D.Lgs. 272/1999 dispone all’articolo 61 che la vigilanza in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, posta in capo alle Aziende Unità Sanitarie Locali (oggi A.S.U.G.I.), deve essere esercitata in coordinamento con le Autorità indicate all’articolo 23 del D.Lgs. 626/1994, abrogato e sostituito dal corrispondente Art. 13 D.Lgs. 81/2008 dove al Co. 3 viene specificato che in ambito portuale la vigilanza spetta alle “Autorità portuali”, per quanto riguarda la sicurezza a bordo di navi [...] ed in ambito portuale;
Visto il Decreto n. 1533/2018 - Approvazione del Regolamento per l’esercizio delle operazioni e dei servizi portuali nel Porto di Trieste;
Vista l’Ordinanza Autorità di Sistema Portuale n. 21/2022, Segnalazione infortuni e incidenti ai beni materiali o all’ambiente;
Visto il Protocollo d'intesa per la pianificazione di interventi in materia di sicurezza nell’ambito portuale di Trieste sottoscritto presso la Prefettura di Trieste;
Considerato il campo di applicazione definito dall’Articolo 1 del suddetto Protocollo;
Considerato che l’Articolo 8 del Protocollo prevede la definizione delle attribuzioni dei RLS di Sito mediante specifici accordi tra le Parti Sociali interessate integrativi del Protocollo stesso, come richiamato anche dall’Articolo 15.
I sottoscritti firmatari concordano quanto segue

Art. 1 - Ambito di applicazione
1. Quanto stabilito nel presente Accordo definisce le modalità attuative del Protocollo d’intesa per la pianificazione di interventi in materia di sicurezza nell’ambito portuale di Trieste sottoscritto presso la Prefettura di Trieste in data 3 agosto 2023, nell’ambito del sistema integrato di prevenzione e monitoraggio sulla sicurezza del lavoro nel Porto di Trieste.

Art. 2 - Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza aziendale - RLS
1. Nelle Imprese di cui all’Art. 1 del Protocollo d’intesa per la pianificazione di interventi in materia di sicurezza nell’ambito portuale di Trieste citato in premessa il RLS è eletto dai lavoratori interni all’azienda, in sede di assemblea promossa dalle OO.SS. territoriali stipulanti il presente Accordo. Le associazioni datoriali stipulanti il CCNL e sottoscrittrici del presente Accordo promuoveranno tra le imprese associate tale procedura.
2. Entro dieci (10) giorni successivi all’elezione i nominativi dei RLS eletti vengono comunicati dalle OO.SS. all’Azienda e all’AdSP MAO, (’Azienda li comunica all’INAIL e AdSP MAO li trasmette al Comitato di Igiene e Sicurezza nonché all’Ente Bilaterale Nazionale. Le aziende in cui non è stato eletto il RLS, provvedono a dare comunicazione ad AdSP MAO.
3. Entro 30 giorni i RLS di nuova nomina ricevono dall’Azienda le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali.
4. Il mandato dei RLS aziendali ha durata di 3 anni ed è rinnovabile.
5. Il mandato triennale del RLS eletto RLSS può essere prorogato al fine di consentirgli di completare il mandato triennale quale RLSS.
6. Fermo restando quanto previsto dall’Art. 50 del D.Lgs. 81/2008 e dall’Art. 58 del vigente CCNL e come previsto all’Art. 4 Co. 3 del “Protocollo d’intesa”, a ciascun RLS aziendale sono riconosciuti ulteriori permessi retribuiti nel limite massimo di 40 ore annue per partecipare alle riunioni periodiche di coordinamento di cui al successivo Art. 4 convocate dagli RLSS e alle altre attività di consultazione.

Art. 3 - Individuazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo - RLSS del Porto di Trieste
1. Le OO.SS. definiscono, pubblicano e diffondono un Regolamento che definisce i criteri per:
- la convocazione, lo svolgimento e la verbalizzazione delle elezioni dei RLSS;
- la gestione di eventuali contenziosi.
2. Entro il mese precedente la scadenza del mandato degli RLSS, i RLS di tutte le Imprese rientranti nell’Art. 1 Ambito di applicazione del Protocollo d’intesa, in occasione di un’assemblea convocata dalle OO.SS. stipulanti i CCNL di settore (CCNL dei Porti e CCNL Trasporto e logistica), eleggono al loro interno n° 03 RLSS di cui all’Art. 49 del D.Lgs. 81/2008.
3. Le OO.SS. rendono immediatamente noto ad AdSP MAO il nominativo dei RLSS eletti; AdSP MAO comunica a tutte le aziende operanti in Porto cui si applica il Protocollo, nonché ad ASUGI e al Comitato di Igiene e Sicurezza, il nominativo dei RLSS e il recapito al quale inviare le comunicazioni, informazioni e la documentazione prevista dalla normativa.
4. Requisito essenziale per l’acquisizione e la permanenza nella funzione di RLSS è l’incarico di RLS aziendale.
5. Per ogni azienda che non abbia il RLS verrà individuato il nominativo di un RLSS che svolge i compiti di cui all’Art. 50 del D.Lgs. 81/2008.
6. I RLSS eletti iniziano il loro mandato triennale e assumono le proprie funzioni a partire dal primo giorno del mese successivo a quello di elezione.
7. Il mandato dei RLSS ha durata 3 anni ed è rinnovabile.

Art. 4 - Compiti dei RLSS
1. Come previsto dall’Art. 49 Co. 3 D.Lgs. 81/2008 i RLSS esercitano, nel rispetto di quanto disposto dal comma 6 Art. 50 D.Lgs. 81/2008 in materia di segreto industriale:
a. per le aziende o unità produttive cui si riferisce il Protocollo in cui non si è addivenuti alla individuazione del RLS aziendale, le attribuzioni di cui all’Art. 50 dello stesso D.Lgs. 81/2008
b. per le aziende o unità produttive cui si riferisce il Protocollo in cui si è addivenuti alla elezione del RLS aziendale, in coordinamento con i RLS aziendali, esercitano le attribuzioni di cui all’Art. 50 Co. 1 Lett, b, d, e, f, h, i, m del D.Lgs. 81/2008 nell’elaborazione dei DUVRI di cui all’Art. 26 del D.Lgs. 81/2008 che hanno per oggetto i rischi interferenziali derivanti dalla compresenza di operazioni e/o esecuzione di servizi portuali
c. i compiti di coordinamento dei RLS aziendali nelle aziende o unità produttive presenti nel sito cui si riferisce il Protocollo.
2. Nelle aziende in cui non si è addivenuti alla elezione di alcun RLS aziendale:
a. ai fini dell’esercizio delle attribuzioni di cui al precedente Co. I Lett, a il RLSS facente funzione di RLS aziendale, individuato come detto dal precedente Art. 3, ha diritto di accedere ai luoghi di lavoro dell’azienda, con obbligo di preavviso scritto inviato alla direzione aziendale almeno 6 ore lavorative prima dell’inizio del sopralluogo, evidenziando in modo chiaro e circoscritto la motivazione dell’accesso. La notifica di sopralluogo viene comunicata utilizzando il modello allegato al presente Accordo - Allegato 1. Tale preavviso dovrà essere dato anche all’impresa concessionaria committente nelle cui aree l’impresa esercita eventualmente la propria attività.
b. Nei casi di cui al D.Lgs. 81/2008 agli Artt. 44 “Pericolo grave e immediato” e 48, comma 4 “Infortunio grave” si prescinde dall’obbligo del preavviso anzidetto e della forma scritta.
c. Durante la presenza all’interno dei luoghi di lavoro l’impresa metterà a disposizione la documentazione richiesta dal RLSS con la collaborazione del RSPP aziendale.
3. Nelle imprese in cui si è addivenuti alla elezione del RLS aziendale:
a. gli RLSS esercitano, in coordinamento con il RLS aziendale, le attribuzioni di cui al precedente Co. 1 nella elaborazione dei DUVRI di cui all’Art. 26 D.Lgs. 81/2008 per i rischi interferenziali derivanti dalla compresenza di operazioni e/o esecuzione di servizi portuali.
b. nell’esercizio delle attribuzioni predette potranno essere programmati sopralluoghi congiunti presso le singole aziende da concordarsi con il RSPP dell’impresa concessionaria.
4. Nell’ambito delle attribuzioni di cui ai precedenti Co. 1, 2, 3 gli RLSS:
a. ricevono le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza e controllo degli Enti competenti qualora esse siano relative a rischi derivanti da effettive interferenze tra attività svolte da imprese diverse;
b. possono partecipare, congiuntamente agli RLS aziendali, a visite e verifiche effettuate anche da Autorità competenti aventi per oggetto elementi di rischio derivanti da effettive interferenze tra attività svolte da imprese diverse, ivi comprese le attività di cantiere temporaneo mobile di cui al Titolo IV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. realizzati presso le imprese concessionarie del Porto di Trieste;
c. sono consultati insieme ai RLS aziendali delle aziende committenti ed appaltatrici coinvolte nella fase di elaborazione dei DUVRI di cui all’Art. 26 del D.Lgs. 81/2008 che hanno per oggetto i rischi interferenziali derivanti dalla compresenza di operazioni e/o esecuzione dei servizi portuali;
d. sono coinvolti in occasione delle riunioni di coordinamento preliminari all’avvio di lavori in appalto e cantieri temporanei mobili promosse da AdSP MAO;
e. ricevono da AdSP MAO ogni nuova revisione del Documento tecnico informativo dei rischi di contesto per i Lavoratori che accedono alle aree comuni del Porto di Trieste per il quale possono proporre integrazioni o nuovi elementi di valutazione;
f. vengono invitati a tutte le sedute del Comitato di Igiene e Sicurezza che hanno luogo presso il Porto di Trieste;
g. sono invitati a partecipare a tutte le riunioni preliminari di coordinamento in materia di salute e sicurezza di competenza di AdSP MAO propedeutiche all’avvio dell’esecuzione di cantieri edili di nuove opere o di manutenzioni che interessano le strutture e gli impianti tecnici di tutto il comprensorio del Porto di Trieste;
h. sono consultati e resi partecipi nelle fasi di elaborazione, riesame, revisione di ordinanze o di altri disposti procedurali e regolatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro che trovano applicabilità presso il Porto di Trieste;
i. vengono informati degli accadimenti significativi occorsi aventi attinenza in materia di salute e sicurezza sul lavoro e coinvolti nei processi di analisi delle cause e definizione delle azioni correttive e di prevenzione.
5. I RLSS promuovono nel corso dell’anno e del mandato iniziative di coordinamento tra RLS aziendali nelle modalità di seguito evidenziate:
a. ai fini dell’esercizio delle attribuzioni di cui al precedente Co. 4 i RLSS convocano
- riunioni periodiche di coordinamento, con cadenza di massima trimestrale, tra tutti i RLS aziendali, ovvero per eventuali sottogruppi di lavoro su aspetti specifici,
- riunioni periodiche, con cadenza di massima semestrale, con i RLST del Comparto Edilizia;
b. al fine di acquisire e diffondere le buone prassi nelle attività portuali e per favorire lo svolgimento della funzione di coordinamento dei RLS aziendali, prevista dall’Art. 49 Co. 3 D.Lgs. 81/2008, funzione che necessita del massimo di conoscenza diretta delle realtà operanti nel proprio ambito di competenza, i RLSS:
- possono accedere ai luoghi di lavoro di cui all’Art. 1 del Protocollo anche unitamente al RLS aziendale, previa comunicazione preventiva alla Direzione Aziendale a mezzo di trasmissione dell’Allegato 1 debitamente compilato evidenziando in modo chiaro e circoscritto la motivazione dell’accesso. In ogni caso la tempistica dell’accesso deve tenere conto della durata delle fasi di lavoro oggetto di visita e dell’eventuale loro ripetibilità: in mancanza di accordo tra i soggetti coinvolti AdSP MAO interviene ai sensi dell’Art. 16 del Protocollo. Se l’accesso è concordato tra il RSPP aziendale si può prescindere dai tempi di preavviso precedentemente definiti.
- possono consultare, su richiesta e previo analogo preavviso, la documentazione aziendale inerente alla Valutazione dei Rischi interferenziali;
- possono promuovere momenti di coordinamento tra RLS aziendali e RSPP al fine di effettuare comuni valutazioni in ordine a procedure tecniche e azioni di miglioramento da promuovere nell’ambito del Porto di Trieste e alla gestione dei documenti di cui al D.Lgs. 272/1999 Art. 4 e al D.Lgs. 81/2008 Art. 28.
6. Nel coordinamento con i RLS aziendali i RLSS di Trieste concorrono, assieme alle corrispondenti figure elette presso il Porto di Monfalcone, alla promozione di incontri da svolgersi presso i rispettivi Porti di riferimento, nel rispetto degli obblighi di riservatezza e di segreto industriale, al fine di condividere: a. le migliori pratiche e prassi procedure operative locali in materia di salute e sicurezza nello svolgimento delle operazioni e servizi portuali che trovano un corrispettivo tra i due Scali,
b. analisi dei dati relativi ad accadimenti occorsi allo scopo di elaborare procedure e altre proposte di miglioramento e prevenzione.

Art. 5 - Distacco dei RLSS
1. L’esercizio delle funzioni di RLSS avviene in regime di distacco totale dall’impresa di appartenenza, lasciando inalterato lo stato giuridico del rapporto di dipendenza con la stessa impresa distaccante, pur venendo meno il rapporto di dipendenza gerarchica con le stessa per il periodo di distacco. Le modalità del distacco e la retribuzione del RLSS sono definite nell’allegato Accordo sulle modalità di distacco dei RLSS dall’impresa di appartenenza in attuazione del protocollo d’intesa per la pianificazione di interventi in materia di sicurezza nell'ambito portuale di Trieste.

Art. 6 - Dotazioni dei RLSS
1. L’attività degli RLSS si svolge in un idoneo ufficio messo a disposizione da AdSP MAO che si impegna a farsi carico delle spese per le utenze, il materiale di cancelleria, gli strumenti di telefonia fissa e mobile, la strumentazione informatica, il vestiario comprensivo dei D.P.I. necessari per lo svolgimento dell’attività.
2. Per la mobilità negli ambienti portuali di Trieste ed eventualmente verso il Porto di Monfalcone è messa a disposizione degli RLSS un’autovettura da parte di AdSP MAO che ne assume i costi di gestione.
3. Eventuali ulteriori necessità sono rappresentate con richiesta motivata dai RLSS all’AdSP MAO.

Accordo sulle modalità di distacco dei RLSS dall'impresa di appartenenza in attuazione del protocollo d’intesa per l’attuazione di interventi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nell'ambito portuale di Trieste
Visto il Protocollo d’intesa per la pianificazione di interventi in materia di sicurezza nell’ambito portuale di Trieste sottoscritto presso la Prefettura di Trieste;
Considerato che in base all'articolo 3 del Protocollo le attività dei RLSS si svolgono in regime di distacco e in completa autonomia dall'impresa di appartenenza e che il finanziamento dei costi relativi al distacco ed all'attività dei RLSS è a carico dell’AdSP MAO, sulla base degli introiti provenienti dalle tasse portuali;
Considerato che l'articolo 8 del Protocollo prevede la definizione delle attribuzioni dei RLSS mediante specifici accordi tra le parti sociali interessate integrativi del Protocollo stesso, come richiamato anche dall'articolo 15;
Preso atto che il Coordinamento dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza delle imprese portuali provvede alla periodica organizzazione delle elezioni dei RLSS del Porto di Trieste, comunicandone gli esiti al primo C.I.S. che temporalmente ne segue.
I sottoscritti firmatari concordano quanto segue

Art. 1 - Campo di applicazione
1. Quanto stabilito nel presente Accordo definisce le modalità attuative del Protocollo sottoscritto presso la Prefettura di Trieste in data 3 agosto 2023, nell'ambito del sistema integrato di prevenzione e monitoraggio sulla sicurezza del lavoro nel porto di Trieste per quanto attiene le modalità di gestione amministrativa e il trattamento economico relativi al distacco dei RLSS dall’effettivo datore di lavoro (d’ora innanzi “Distaccante”) presso la Società Porto di Trieste Servizi (d’ora innanzi “Distaccatario”), come previsto dall’Art. 30 del D.Lgs. 276/2003.

Art. 2 - Autonomia organizzativa di mansione dei RLSS
1. Le funzioni di RLSS sono svolte in completa autonomia organizzativa di mansione e senza alcun vincolo gerarchico datore di lavoro distaccatario, in modo da poter gestire autonomamente la collocazione temporale della propria prestazione lavorativa resa nel Porto di Trieste sette giorni su sette e 24 ore su 24, fermo restando il rispetto dei requisiti sui tempi di lavoro e di riposo definiti dal D.Lgs. 66/2003.
2. Operativamente i RLSS sono collocati presso la sede individuata dall’AdSP MAO nel Protocollo indicato in premessa. I costi di esercizio della sede operativa sono a carico dell’AdSP MAO.
3. Ai RLSS spetta l’obbligo di registrare su apposito supporto vidimato da AdSP MAO la loro presenza e attività giornaliera, conservando il registro presso la loro sede in Porto. Il registro e quanto contenuto non assume alcun valore di quantificazione o di valutazione in relazione all’attività svolta.

Art. 3 - Distacco e responsabilità
1. La durata del distacco è definita dal Protocollo d’intesa. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, i tempi di attuazione delle nuove elezioni degli RLSS non siano rispettati, le OO.SS. stipulanti i CCNL di settore (CCNL dei Porti e CCNL Trasporto e logistica) comunicano a mezzo di posta elettronica certificata agli altri Soggetti sottoscrittori del Protocollo d’intesa riferendo sulle motivazioni del ritardo nell’organizzazione delle elezioni e definendo le date di ultimazione del procedimento.
2. I RLSS interessati sono distaccati per tutta la durata del loro mandato dall’azienda di appartenenza presso la società Porto Trieste Servizi. Stante la loro funzione istituzionale i RLSS non concorrono a comporre l'organico della società Porto Trieste Servizi, né tale forma di distacco può trasformarsi in un rapporto di lavoro dipendente con la medesima società.
3. Il Datore di Lavoro distaccante e il Datore di Lavoro distaccatario effettuano, ciascuno per la propria parte, le comunicazioni obbligatorie nei confronti delle Autorità competenti inerenti il distacco.
4. I datori di lavoro quali soggetti distaccante e distaccatario concordano le comunicazioni di avvio e cessazione del distacco.
5. La titolarità del rapporto di lavoro con il lavoratore distaccato per la funzione di RLSS resta in capo al datore di lavoro distaccante, il quale rimane unico responsabile della corresponsione del trattamento economico e dell’assolvimento degli obblighi assicurativi, previdenziali e assistenziali.
6. Il datore di lavoro dell’impresa distaccante mantiene la propria responsabilità verso il RLSS distaccato per la gestione amministrativa di ferie e permessi, l’assolvimento degli adempimenti amministrativi in materia di lavoro e il potere disciplinare.
7. In relazione agli obblighi di prevenzione e protezione e di informazione e formazione dei lavoratori distaccati per la funzione di RLSS, si evidenzia che:
a. gli obblighi di prevenzione e protezione di cui all’Art. 3 Co. 6 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. sono posti in capo al Datore di Lavoro dell’impresa distaccataria;
b. gli obblighi di informazione e formazione di cui agli Artt. 36 e 37 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. sono posti in capo al Datore di Lavoro dell’impresa distaccante, che ne certifica l’avvenuto assolvimento mediante dichiarazione scritta al Datore di Lavoro dell’impresa distaccataria;
c. al datore di lavoro dell’impresa distaccante non rimane in capo alcuna responsabilità in relazione alla condotta del lavoratore distaccato e dell'impresa distaccataria.

Art. 4 - Compiti di AdSP MAO
1. A fronte dell’attività di RLSS prestata dal lavoratore distaccato, AdSP MAO rimborsa all’impresa distaccataria i costi sostenuti per tale personale per retribuzioni, incluse quelle a carattere indiretto e differito e relativi oneri sociali. Il soggetto distaccatario presenta richiesta di rimborso, corredata della documentazione utile, all’AdSP MAO su base mensile.
2. In caso di partecipazione dei RLSS a corsi di formazione o a incontri di lavoro presso altre sedi, ubicate al di fuori della provincia di Trieste, AdSP MAO provvede al rimborso delle spese di viaggio, di vitto e di alloggio comunicate dal soggetto distaccatario e calcolate in base al vigente CCNL per i Lavoratori dei Porti. I rimborsi spese devono essere richiesti corredati da idonea documentazione fiscale atta a comprovare l’esborso e la titolarità della spesa. Le attività fuori sede devono essere preventivamente concordate con AdSP MAO in base all’Art. 13 Co. 3 del Protocollo d’intesa.
3. In considerazione delle responsabilità assicurative non e ammesso per gli RLSS, senza autorizzazione preventiva, l’uso dell’autovettura personale.

Art. 5 - Definizione degli emolumenti corrisposti annualmente agli RLSS
1. A ogni RLSS viene riconosciuto l’emolumento annuale di seguito indicato.

Schema retribuzione annuale RLSS

Competenze

38.819,88 €

Mensilità aggiuntive

5.174,58 €

Retribuzione lorda

43.994,46 €

TFR

3.038,88 €

INPS

14.113,42 €

INAIL

275,49 €

Totale costo

61.422,25 €


Art. 6 - Disposizioni finali
1. Il presente Accordo trova immediata attuazione.

Allegato 01 - Accordo sulle modalità di attuazione del protocollo d’intesa per la pianificazione di interventi in materia di sicurezza nell’ambito portuale di Trieste
 

Spett.le

 impresa __________________
c.a. RLS Sig./ra ____________

c.a. RSPP Sig./ra ___________

Oggetto: notifica di prossimo sopralluogo
 

Il/i Sottoscritto/i ___________________ in qualità di (indicare con una “X”):
_ RLS di Sito Produttivo del Porto di Trieste
_ RSLT Comparto Edile di Trieste / Tecnico richiede, sulla base delle seguenti motivazioni ____________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

di accedere ai seguenti luoghi di lavoro ___________________________________________________
in data ___/___/____ alle ore___:___.
Si richiede inoltre di ricevere / consultare la seguente documentazione di sicurezza:

- ______________

- ______________
Si richiede la presenza di: __________________________________________
Trieste, li ___/____/____ ore ____:____
Firma RLSS

____________ _______________

____________ _______________
Firma RSLT Comparto Edile di Trieste / Tecnico
____________ _______________

____________ _______________


Accordo sulle modalità di determinazione dei requisiti e della durata di formazione e addestramento necessari all’utilizzo di taluni mezzi operativi che trovano impiego all’interno del Porto di Trieste
Visto il Protocollo d’intesa per la pianificazione di interventi in materia di sicurezza nell'ambito portuale di Trieste sottoscritto presso la Prefettura di Trieste;
Considerato che in base all'articolo 9 del Protocollo si riconosce che la formazione dei lavoratori delle imprese portuali del Porto di Trieste, al fine di preservare le specifiche competenze acquisite dalle maestranze portuali, è pari a quella prevista dai requisiti cogente applicabili ulteriormente integrata con un numero di ore di formazione e addestramento il cui dimensionamento viene definito per ogni specifica mansione del porto;
Considerato che non per tutti i mezzi operativi utilizzati nell’ambito del Porto di Trieste sono definiti requisiti cogenti per i contenuti e la durata della formazione e l’addestramento necessario all’utilizzo degli stessi di cui all’Art. 37 Co. 2 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
Visto il combinato disposto dell’Art. 37 Co. 5 e Art. 73 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.