Cassazione Penale, Sez. 4, 28 aprile 2023, n. 17641 - Caporalato e confisca obbligatoria
Nota a cura di Raffaele Guariniello, in ISL, 6/2023, pag. 336,337 "Caporalato e confisca obbligatoria"
Nota in Dir. e Pratica Lav., 2023, 20, 1278
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CIAMPI Francesco Maria - Presidente -
Dott. VIGNALE Lucia - rel. Consigliere -
Dott. ESPOSITO Aldo - Consigliere -
Dott. CIRESE Marina - Consigliere -
Dott. ANTEZZA Fabio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
A.A., nato il (Omissis);
avverso la sentenza del 25/02/2021 del GIP TRIBUNALE di FORLI';
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott.ssa VIGNALE LUCIA;
lette le conclusioni del PG che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
FattoDiritto
1. Il 25 febbraio 2021 il G.u.p. del Tribunale di Forlì ha pronunciato sentenza ex art. 444 c.p.p., nei confronti di A.A. cui ha applicato la pena di anni uno, mesi nove, giorni dieci di reclusione Euro 12.000,00 di multa per il reato di cui all'art. 603 bis c.p., comma 1, n. 1, comma 2, comma 4, n. 1 e n. 3 e per quello di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 22, comma 12 e comma 12 bis, lett. a) e lett. c). Con la medesima sentenza, il G.u.p. ha disposto la confisca di alcuni veicoli ai sensi dell'art. 603 bis.2 c.p. Tra questi - per quanto rileva in questa sede - l'autovettura Mercedes targata (Omissis) intestata ad B.B. moglie dell'imputato.
2. A.A. ha proposto tempestivo ricorso contro la parte della sentenza che ha disposto la confisca dell'autovettura indicata lamentando vizi di motivazione ed erronea applicazione della legge penale. Il ricorrente sostiene che, a differenza degli altri veicoli oggetto di confisca, l'autovettura in parola non fu destinata alla commissione del reato in via esclusiva o almeno prevalente e, pertanto, non è soggetta a confisca ai sensi dell'art. 603 bis.2 c.p. Sottolinea che la sentenza impugnata non ha fornito adeguata motivazione al riguardo.
3. Il Procuratore Generale ha rassegnato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
4. Il ricorso è infondato.
5. La giurisprudenza di legittimità ha più volte sottolineato che la sinteticità della motivazione tipica del rito previsto dall'art. 444 c.p.p., e s.s. non si estende all'applicazione della misura di sicurezza della confisca, sicchè il giudice che dispone l'ablazione obbligatoria di denaro o di beni "ha l'obbligo di motivare sia sulle ragioni per cui non ritiene attendibili le giustificazioni eventualmente addotte in ordine alla provenienza del denaro o dei beni confiscati, sia sull'esistenza di una sproporzione tra i valori patrimoniali accertati e il reddito dell'imputato o la sua effettiva attività economica". Tale principio è stato affermato con riferimento alla confisca disposta ai sensi ai sensi del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, art. 12-sexies, convertito nella L. 7 agosto 1992, n. 356 poi trasfuso nell'art. 240 bis c.p. (Sez. 1, n. 17092 del 02/03/2021, Syziu, Rv. 281358; Sez. 6, n. 11497 del 21/10/2013, dep. 2014, Musaku, Rv. 260879), ma può essere applicato anche con riferimento alla confisca disposta ai sensi dell'art. 603 bis.2 c.p..
Tanto premesso si deve rilevare che, secondo la sentenza impugnata, l'autovettura Mercedes è uno dei "mezzi utilizzati per commettere i reati" e non osta alla confisca il fatto che si tratti di beni formalmente intestati a terza persona. A questo proposito il G.u.p. osserva che non integra la nozione di appartenenza a persona estranea al reato la mera intestazione a terzi di un bene mobile utilizzato per realizzare quel reato. Sottolinea che B.B. rivestiva cariche nelle società cooperative gestite dal marito. Rileva che "la diffusività dell'attività illecita svolta" è tale da escludere che non vi sia stata negligenza da parte della formale intestataria nel consentire l'uso illecito del veicolo. La confisca della Mercedes è stata disposta, dunque, perchè questa auto fu "utilizzata" per commettere il reato di cui all'art. 603 bis c.p..
6. Il ricorrente censura tale motivazione perchè genericamente riferita ai veicoli dei quali A.A. aveva disponibilità (sottoposti a sequestro preventivo con decreto del 6 settembre 2019). Sostiene che, a differenza degli altri mezzi sequestrati, la Mercedes non fu destinata al trasporto dei lavoratori "se non in misura meramente occasionale". A sostegno di tale affermazione osserva che non si tratta di un furgone, ma di una "vettura di uso ordinario".
L'argomento non ha pregio. L'art. 603 bis.2 c.p. prevede la confisca obbligatoria non solo delle cose che "furono destinate" a commettere il reato di cui all'art. 603 bis c.p., ma anche delle cose che "servirono" a tal fine. Non richiede dunque che il bene sia stato stabilmente destinato alla consumazione del reato, ma consente la confisca di beni anche occasionalmente "serviti" a tal fine. Il ricorrente osserva che "dalla lettura degli atti non risulta che il veicolo indicato fosse destinato al trasporto dei lavoratori se non in misura meramente occasionale". Non sostiene, dunque, che l'auto non sia "servita" per commettere il reato, ma si limita ad affermare che fu utilizzata a tal fine solo occasionalmente e tale circostanza non vale da se sola ad escludere che l'art. 603 bis.2 c.p. possa trovare applicazione.
Secondo la prevalente giurisprudenza di legittimità, la confisca facoltativa prevista dall'art. 240 c.p., comma 1, è legittima solo "quando sia dimostrata la relazione di asservimento tra cosa e reato, dovendo la prima essere collegata al secondo non da un rapporto di mera occasionalità, ma da uno stretto nesso strumentale, rivelatore dell'effettiva probabilità del ripetersi di un'attività punibile" (tra le tante: Sez. 6, n. 13049 del 05/03/2013, Spinelli, Rv. 254881; Sez. 6, n. 6062 del 05/11/2014, dep. 2015, Moro, Rv. 263111). Una tal condizione è necessaria, tuttavia, solo nei casi di confisca facoltativa perchè il giudice deve dar conto dell'esercizio della propria discrezionalità. Tale esigenza non esiste, invece, quando la confisca sia obbligatoria e la scelta di procedere al provvedimento ablativo sia stata compiuta in astratto dal legislatore. A ciò deve aggiungersi che, mentre la confisca facoltativa ha prevalentemente natura cautelare ed è volta a prevenire la commissione di nuovi reati (Sez. 3, n. 30133 del 05/04/2017, S., Rv. 270324; Sez. 3, n. 10091 del 16/01/2020, Marigliano, Rv. 278406), la confisca dei beni serviti alla consumazione del reato di cui all'art. 603 bis c.p., espressamente prevista dall'art. 603 bis.2 c.p. ha natura prevalentemente sanzionatoria.
7. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Sentenza a motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, il 21 marzo 2023.
Depositato in Cancelleria il 28 aprile 2023