Intesa per la legalità tra
la Prefettura - UTG di Trieste
la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale Porti di Trieste e Monfalcone
per la prevenzione e la repressione della corruzione e dei tentativi di infiltrazione mafiosa nel settore degli appalti e concessioni di lavori pubblici

 

Trieste, 5 luglio 2019
 

La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia nella persona del Presidente Massimiliano Fedriga.
La Prefettura - U.T.G. di Trieste nella persona del Prefetto Valerio Valenti.
L’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale - Porti di Trieste e Monfalcone nella persona del Presidente Zeno D’Agostino.

Premesso che:
• la tendenza della criminalità organizzata ad affermare la propria presenza nei territori del Triveneto, comprovata anche dalle recenti inchieste giudiziarie, richiede l’innalzamento della soglia di attenzione da parte di tutte le istituzioni, con l’adozione di iniziative ed interventi preventivi, preordinati ad impedire eventuali infiltrazioni nell’economia legale;
• è volontà delle parti firmatarie del presente documento assicurare la realizzazione del preminente interesse pubblico alla legalità ed alla trasparenza nell’economia, esercitando appieno - ciascuno per la parte di rispettiva competenza - i poteri di monitoraggio e vigilanza attribuiti dalle leggi vigenti;
• è volontà delle parti, mediante la sottoscrizione della seguente Intesa, prevedere la successiva sottoscrizione della stessa per adesione da parte di tutti gli operatori economici, esecutori dei lavori, appartenenti alla filiera, a partire dagli Appaltatori principali”; se l’opera dovesse rientrare tra quelle del Programma delle Infrastrutture e degli Insediamenti Prioritari, sarà sottoscritto un Protocollo secondo quanto disposto dalla Delibera C.LP.E. n. 62/2015;
• è stato riscontrato che spesso l’infiltrazione della criminalità organizzata tende ad inserirsi in particolari settori di attività che si pongono a valle dell’aggiudicazione, come quelli legati al ciclo degli inerti e ad altri settori collaterali, così come nell’attività edilizia, ancorché di valore relativamente modesto o corrispondente agli appalti “sotto so glia”, anche al fine di porre in essere operazioni di riciclaggio dei proventi derivanti da attività criminose;
• che il settore dei contratti pubblici continua ad essere tuttora una delle aree più esposte ai tentativi di infiltrazione delle mafie, ma anche alle interferenze e pressioni dei comitati d’affari con connotazioni proprie di illeciti in materia di corruzione;
• che con le linee guida sottoscritte - in data 15.07.2014 e in data 28.01.2015 - dal Ministero dell’interno e dall’Autorità Nazionale Anticorruzione sono state fomite indicazioni sulla applicazione dell’art. 32 del D.L. 90/2014 in relazione alla esigenza di rendere operativi strumenti di controllo pubblico con l’introduzione di misure di straordinaria amministrazione, sostegno e monitoraggio delle imprese ai fini della esclusiva esecuzione del contratto pubblico in relazione al quale siano emerse fattispecie di reato o altri comportamenti illeciti in materia di corruzione, ovvero siano intervenute informazioni antimafia interdittive;
• che, in linea con quanto disposto dalla Legge n. 190/2012, risulta fondamentale che alla repressione sul piano puramente penale si affianchi una capillare azione di prevenzione in via amministrativa che possa far leva non solo sul rafforzamento degli strumenti normativi, ma anche su quelli di carattere pattizio;
• con direttiva del Ministro dell’Interno in data 23 giugno 2010, concernente “Controlli antimafia preventivi nelle attività a rischio di infiltrazione da parte delle organizzazioni criminali”, è stato posto l’accento sulla necessità di estendere i controlli e le informazioni antimafia in tali ambiti di attività, attraverso la sottoscrizione di specifici protocolli di legalità che impegnino le stazioni appaltanti ad estendere la richiesta delle verifiche antimafia a tutti i contratti esclusi per limiti di valore (cosiddetti sottosoglia) ovvero a tutte quelle attività che, nell’ambito dei contratti soprasoglia, finiscono per essere di fatto esenti da ogni forma di controllo in quanto assegnate in forme diverse da quelle del subappalto e assimilati, per le quali non è prevista alcuna forma di controllo antimafia;
• nel corso degli anni l’esperienza dei Protocolli di legalità adottati dalle Prefetture, in sinergia con altri Enti, ha affermato e consolidato l’utilità ed incisività di tali strumenti pattizi quale mezzo in grado di innalzare il livello di efficacia dell’attività di prevenzione generale amministrativa a fini antimafia e anticorruzione, implementando, in via convenzionale, ulteriori e più ampie forme di verifica, monitoraggio e controllo volte a contrastare il pericolo di infiltrazioni criminali, avuto particolare riguardo al settore dei pubblici appalti e delle concessioni demaniali marittime;
• le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo;

Considerato che:

• sono previsti già a partire dai prossimi mesi consistenti interventi infrastrutturali a cura dell’Autorità di Sistema Portuale per il potenziamento degli assetti produttivi, logistici e di trasporto nell’ambito del Porto di Trieste che vedono coinvolti sia investitori pubblici che privati;
• è intenzione delle Parti attivare nuove sinergie e intensificare quelle esistenti per implementare l’azione di contrasto ai tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata ovvero di ogni forma di corruttela all’interno dei procedimenti che riguardano i sopraindicati interventi infrastrutturali secondo sperimentati modelli operativi analoghi a quelli adottati in occasione dell’EXPO Milano 2015 alla luce delle apposite Linee Guida adottate dell’allora CCASGO oggi CCASIIP;
VISTO il D.lgs. 159/2011 (Codice Antimafia) e s.m.i., contenente misure di semplificazione delle procedure per il rilascio delle certificazioni antimafia, di accelerazione dei tempi per la stipula dei contratti pubblici ed, altresì, di ampliamento dei controlli sugli appalti;
VISTA la Legge 6 novembre 2012, n. 190, in materia di disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione;
VISTO il D.P.C.M. 18 aprile 2013, come modificato dal D.P.C.M. 24 Novembre 2016, recante: “Modalità per l’istituzione e l’aggiornamento degli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all’art. 1, c. 52 della legge 6 novembre 2012, n. 190'"',
VISTO il D.L. 90/2014, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114, avente ad oggetto “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari”;
VISTO il nuovo Codice dei Contratti pubblici D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e relative linee guida approvate;
VISTI gli artt. 6, comma 13, e 8, comma 3, lett. m) della legge 84/94 come modificata dal D.Lgs. 169/2016;
VISTO il decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14, recante “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città”, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 aprile 2017, n. 48;
VISTA la nota n. 11001/119/8/6 prot.44237 in data 1° luglio 2019 con la quale il Ministero dell’interno ha espresso il proprio nulla osta alla stipula della presente Intesa;
RITENUTO di formalizzare tali intese;
 

CONVENGONO QUANTO SEGUE

Art. 1
Parti e finalità

1. Ai sensi del presente documento per “Parti” si intendono la Prefettura - U.T.G. di Trieste, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale - Porti di Trieste e Monfalcone.
2. Tutte le Parti coinvolte convengono che la presente Intesa ha l’obiettivo di:
a) rafforzare le misure di prevenzione e contrasto ai tentativi di infiltrazione criminale e mafiosa, nel settore degli affidamenti pubblici di contratti di appalti e di concessioni relativamente a lavori, servizi e forniture, in armonia con le disposizioni antimafia e anticorruzione presenti nell’ordinamento giuridico italiano;
b) promuovere il rispetto delle discipline sull’antimafia, in materia di anticorruzione, sulla regolarità contributiva, sulla sicurezza nei cantieri e sulla tutela del lavoro in tutte le sue forme;
c) migliorare l’interscambio informativo, anche attraverso l’interconnessione di banche dati, sistemi di videosorveglianza esistenti, tra le Pubbliche Amministrazioni interessate per assicurare una maggiore efficacia delle azioni di vigilanza, controllo e monitoraggio da parte di tutti i soggetti preposti ai sensi della normativa vigente.
 

Art. 2
Individuazione dei soggetti incaricati alla corretta attuazione dell’Intesa

1. Le parti di impegnano a costituire una ”cabina di regia” all’interno della quale individuano soggetti incaricati a garantire la corretta applicazione dell’Intesa:
• per la Prefettura - U.T.G. di Trieste, il dott. Fabio Millotti e il dott. Enrico Roccatagliata, quale sostituto
• per la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, il dott. Luca Moratto e il dott. Francesco Zotta
• per l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale, l’ing. Eric Marcone e la dott.ssa Alice Di Bella, quale sostituta
2. I soggetti incaricati, fra l’altro, si impegnano ad individuare ulteriori forme di coordinamento e collaborazione fra i sistemi informatici delle Amministrazioni che rappresentano, anche in via sperimentale, e ad incontrarsi con cadenza almeno trimestrale, e comunque a richiesta di una delle Parti della presente Intesa, per l’interscambio di informazioni e su ogni eventuale iniziativa connessa all’oggetto della presente Intesa.
3. 1 soggetti incaricati, in particolare, promuoveranno l’implementazione di strategie operative condivise, tese a garantire l’efficacia degli interventi attraverso la razionalizzazione e semplificazione delle procedure e il rafforzamento delle strumentazioni e dotazioni tecnologiche.
4. Per le specifiche esigenze, il Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia si impegna, per il miglior conseguimento delle finalità della presente Intesa, a mettere a disposizione della Prefettura apposite risorse umane e strumentali con il coinvolgimento, anche ai fini della programmazione informatica, di personale esperto alle proprie dipendenze.
5. I soggetti incaricati:
a) monitorano l’emanazione di nuove normative statali e regionali, nonché atti amministrativi generali di natura regolamentare, valutandone l’incidenza sulla presente Intesa e quindi si impegnano a porre in essere ulteriori atti integrativi, qualora alcune parti della presente Intesa non dovessero risultare più conformi ai dettami normativi;
b) si impegnano, assumendo congiuntamente le iniziative ritenute più opportune, per l’attuazione delle nuove previsioni normative;
c) per l’Amministrazione di appartenenza, redigono una relazione annuale sull’attuazione della presente intesa e sui risultati raggiunti;
d) curano l’organizzazione di una riunione annuale tra le Parti allargata alla partecipazione della Direzione Territoriale del Lavoro, della Camera di Commercio, Industria Artigianato e Agricoltura, delle Organizzazioni sindacali e di altri soggetti pubblici e privati interessati e/o coinvolti finalizzata, tra l’altro, alla illustrazione dei risultati raggiunti e alla verifica di nuove sinergie operative anche sotto il profilo delle risorse umane e strumentali.
 

Art. 3
Impegni assunti dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e dall’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale - Porti di Trieste e Monfalcone in materia di informazione antimafia

1. Per le finalità di cui alla presente intesa l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale - Porti di Trieste e Monfalcone, qualora operi quale stazione appaltane!, tenendo conto dell’organico a loro disposizione, si impegna ad acquisire le informazioni antimafia di cui agli artt. 84 e 91 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e s.m.i., oltre che nei casi ivi previsti, anche per appalti e concessioni di lavori pubblici di importo pari o superiore a € 400.000,00 e per subcontratti per lavori di importo pari o superiore ad € 20.000,00.
2. Per le attività imprenditoriali considerate “sensibili’" individuate dall’art. 1, comma 53, della legge 190/2012, l’informazione antimafia è acquisita, indipendentemente dal valore, mediante la consultazione dei relativi elenchi (c.d. White-list) all’uopo istituiti, in coerenza con quanto previsto dal D.P.C.M. 18 aprile 2013, come modificato ed integrato dal D.P.C.M. 24 novembre 2016, fatta salva la possibilità per la Prefettura - U.T.G. di Trieste di svolgere ulteriori accertamenti circa l’assenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto, di cui all’articolo 67 del D.Lgs. n. 159/2011 e la non sussistenza di tentativi di infiltrazioni mafiose ai sensi degli artt. 84 e 91 del medesimo decreto.
3. L’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale - Porti di Trieste e Monfalcone, qualora operi quale stazione appaltante, per lavori di cui al precedente comma 1, prima di procedere in mancanza dell’acquisizione dell’informazione antimafia così come prevede il Codice Antimafia, nei casi di urgenza di cui all’art. 92, comma 2 e 3, del D.lgs. 159/2011, si impegna a chiedere alla Prefettura - U.T.G. di Trieste informazioni in merito agli ulteriori tempi necessari per l’emanazione dell’informazione a cui sono interessati in riferimento al singolo affidamento sospendendo l’avvio di ogni attività per ulteriori quindici giorni dalla richiesta. Decorso tale termine senza che sia pervenuta una segnalazione di eventuali elementi ostativi, la stazione appaltante darà corso alle attività. Si applica Part. 99 bis, comma 1, del Codice antimafia nel caso di mancato funzionamento della B.D.N.A.
 

Art. 4
Impegni assunti dalla Prefettura - U.T.G. di Trieste in materia di informazione antimafia

1. La Prefettura - U.T.G. di Trieste si impegna ad individuare nel proprio organico un referente stabile oltre al coordinatore del gruppo interforze, quale interlocutore unico in materia di documentazione antimafia che curi i rapporti tra (’Ufficio cui è preposto, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale - Porti di Trieste e Monfalcone.
2. Sulla scorta delle relazioni predisposte dai soggetti incaricati, la Prefettura - U.T.G. di Trieste prepara annualmente una relazione generale sui risultati raggiunti per la successiva disamina nella riunione di cui all’art. 5, lett. d);
3. La Prefettura- U.T.G. di Trieste riferisce alla Procura della Repubblica su elementi acquisiti negli ambiti oggetto della presente intesa sintomatici di tentativi in materia di anticorruzione e di infiltrazione della criminalità organizzata emersi nel corso della attività di controllo e monitoraggio.
 

Art. 5
Obblighi di integrazione a bandi, capitolati e contratti

1. Allo scopo di perseguire le finalità di cui sopra l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale - Porti di Trieste e Monfalcone, operante quale stazione appaltante, si impegna a indicare negli atti di gara (nel disciplinare di gara), nel capitolato, nella lettera d’accettazione d’offerta, nel contratto di appalto o di concessione, una o più delle seguenti integrazioni:
a. che nell’ipotesi in cui le Prefetture non abbiano rilasciato l’informazione antimafia nei termini di cui all’art. 92, comma 2 del D.lgs. 159/2011, anche al di fuori delle soglie di valore ivi previste, il contratto di appalto o di concessione verrà sottoposto a condizione risolutiva espressa. Pertanto, nell’eventualità che ex post sia emanata una informazione antimafia interdittiva, le stazioni appaltanti potranno avvalersi della clausola risolutiva espressa prevista dall’art. 1456 del codice civile;
b. l’obbligo per l’aggiudicatario di comunicare alla stazione appaltante l’elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento con riguardo alle forniture di materiali e prestazione di servizi, nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo. Tale comunicazione dovrà essere prodotta in formato elettronico (file in formato excel o csv) allo scopo di agevolare l’elaborazione delle informazioni sia nei confronti delle società, degli amministratori che dei dipendenti;
c. l’obbligo per l’aggiudicatario di inserire in tutti i subcontratti la clausola risolutiva espressa che consente la risoluzione immediata nel caso in cui emergano informazioni antimafia interdittive a carico del subcontraente; tale clausola dovrà essere espressamente accettata dall’impresa aggiudicataria;
d. la clausola risolutiva espressa di cui alla precedente lettera c) opera anche in caso di diniego di iscrizione alle cd. “White-list”, per i relativi settori di interesse, secondo la disciplina di cui alla legge 190/2012, nonché al D.L. 74/2012 (conv. Legge 122/2012).
2. Le imprese appaltatici o concessionarie dovranno impegnarsi a comunicare tempestivamente alla stazione appaltante ogni eventuale variazione dei dati riportati nei certificati camerali propri e delle loro imprese sub-contraenti e, in particolare, ogni variazione intervenuta dopo la produzione del certificato stesso relativa ai soggetti che hanno la rappresentanza legale e/o l’amministrazione dell’impresa e al direttore tecnico.
In particolare qualora le imprese appaltatrici siano:
• di diritto estero senza una stabile organizzazione in Italia, fermo restando quanto previsto dall’art. 85, comma 2 ter d. Igs. 06.09.2011, n. 159, le stesse si impegnano a produrre - in fase di partecipazione alla gara - l’atto di costituzione dell’impresa, a condizione che la società sia nata da meno di 5 anni. Di contro se l’impresa è stata fondata da più anni, i titolari si impegnano a fornire gli atti relativi ai passaggi di quote del capitale occorse nell’ultimo quinquennio;
• riconducibili a trust di diritto italiano, questi ultimi forniranno tutti i dati identificativi in virtù dell’obbligo previsto dall’art. 21, comma 3 del decreto legislativo 25.05.2017 nr. 90 [comunicazione e accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva di persone giuridiche e trust]. Qualora si tratti di trust di diritto straniero, analogamente, la proprietà si impegna a produrre l’atto di costituzione dello stesso, con traduzione asseverata in lingua inglese;
• di proprietà di società fiduciarie, queste ultime si impegnano a rendere disponibili i dati dei fìducianti; analogamente la Prefettura U.T.G. di Trieste, al solo scopo di tutelare comunque tale figura e le finalità previste dal legislatore della normativa in vigore, si impegna a non rendere ostensibili i dati in parola e metterli a disposizione della “cabina di regia” esclusivamente per operare i controlli atti a scongiurare le infiltrazioni mafiose.
3. Le stazioni appaltanti si impegna a inserire nei contratti le clausole così come riportate dall’Allegato 1 alla presente Intesa, fermo restando quanto previsto dall’art. 1, comma 17, della Legge n. 190/2012.
4. La stazione appaltante trasmette alla Prefettura - UTG di Trieste copia in formato .pdf di ogni atto contrattuale stipulato per la verifica della sua conformità alla presente Intesa.
 

Art. 6

Penali

1. La Stazione appaltante, nel caso d’inosservanza da parte dell’appaltatore dell’obbligo di comunicazione preventiva ovvero di comunicazione parziale e incompleta dei dati relativi alle imprese subappaltatrici o sub-affidatarie di cui al precedente art. 5, comprese le variazioni degli assetti societari, applicherà una penale da un minimo dell’ 1 per mille ad un massimo del 5 per mille del valore del contratto a titolo di liquidazione forfettaria dei danni.
2. La misura complessiva delle penali non potrà superare il 10 % dell’importo contrattuale, pena la risoluzione del contratto in danno all’appaltatore.
3. L’applicazione delle suddette penali avverrà previa verifica in contraddittorio assegnando un termine di cinque giorni all’appaltatore inadempiente per fornire giustificazioni in merito.
4. L’applicazione di penalità non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla stazione appaltante a causa delle inosservanze e dei ritardi imputabili all’appaltatore.
5. Le penali di cui ai precedenti commi del presente articolo saranno affidate in custodia alla Stazione appaltante, che le verserà su apposito conto corrente fruttifero e utilizzate nei limiti dei costi sostenuti direttamente o indirettamente per la sostituzione dell’appaltatore. La parte residua delle penali è destinata all’attuazione di misure incrementali della sicurezza antimafia dell’intervento secondo le indicazioni che saranno date dalla Prefettura. Analoga penale, oltre al maggior danno, sarà applicata all’operatore economico nei cui confronti siano emersi elementi relativi a tentativi di infiltrazione maliosa.
6. In nessun caso la risoluzione del contratto, la revoca dell’affidamento e dell’autorizzazione al subappalto, anche quando conseguano all’esercizio delle facoltà previste dall’art. 5 del presente Accordo, comportano obblighi di carattere indennitario e risarcitorio a carico della Stazione appaltante, fatto salvo il pagamento dell’attività eventualmente prestata fino a quel momento.
7. Qualora siano riscontrate omissioni degli impegni assunti previsti dal successivo art. 8 lett. a), b) e c) del presente accordo, oltre a quanto previsto dal vigente codice penale, sarà cura della Cabina di Regia valutare la gravità dei fatti e, in conseguenza, chiedere l’applicazione della clausola risolutiva espressa nei confronti dell’impresa che si avvale di tali dichiarazioni.
 

Art. 7
Monitoraggio

1. L’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale Porti di Trieste e Monfalcone, qualora operi quale stazione appaltante, si impegna a costituire e implementare una banca dati per le finalità di cui al successivo art. 12, fornita da soggetto pubblico diverso da A.d.S.P.M.A.O., delle imprese aggiudicatarie di contratti di appalto e concessione di lavori per un importo pari o superiore a € 400.000,00 e delle imprese subappaltatrici di lavori di importo pari o superiore a € 20.000,00 con l’indicazione degli organi sociali e di amministrazione, nonché dei titolari delle imprese individuali, mettendola a disposizione della Prefettura - U.T.G. di Trieste.
2. Oltre alla documentazione antimafia, la Prefettura - U.T.G. di Trieste potrà effettuare le attività di accertamento di cui alla presente Intesa attraverso accessi mirati del Gruppo Interforze di cui al Decreto interministeriale 21.03.2017, come previsto dalla legge 94/2009 e relativo regolamento attuativo.
 

Art. 8
Dichiarazioni del concorrente all’affidamento del contratto o della concessione

1. Al momento della presentazione dell’offerta le stazioni appaltanti di cui sopra si impegnano a raccogliere per la partecipazione all’affidamento di un contratto di appalto o di concessione, a raccogliere, quale espressa accettazione da parte del concorrente a mezzo del legale rappresentante, le seguenti dichiarazioni:

a. Dichiarazione n. 1

Il concorrente si impegna a dare comunicazione tempestiva agli organi competenti dei tentativi di concussione, ovvero ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell’imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l’affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere), che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell’imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell’affidamento del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell’art. 1456 del c.c., ogni qualvolta sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’art. 317 del codice penale, nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto;

b. Dichiarazione n. 2

Il concorrente accetta che la stazione appaltante si avvalga della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 del c.c. ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa o soggetti aventi potere decisionale nell’impresa, variamente denominati, sia stata disposta misura cautelare ai sensi dell’art. 321 c.p. in relazione ai delitti di cui agli artt. 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 416 bis, 416 ter del codice penale e quelli elencati nell’art. 51, comma 3 bis c.p.p.;

c. Dichiarazione n. 3

Il concorrente si impegna, per il periodo che va dalla stipula del contratto sino alla sua conclusione, a non celare nessuna informazione in suo possesso di qualunque genere che possa interessare l’esecuzione del contratto, le erogazioni di pagamento, sia in termini di regolarità contributiva sia in termini di leggi antimafia e quindi farla presente alla stazione appaltante.
 

Art. 9
Sicurezza sul lavoro ed infiltrazione maliosa

1. La Prefettura - U.T.G. di Trieste si riserva di segnalare all’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale Porti di Trieste e Monfalcone, qualora operi quale stazione appaltante per lavori, l’esigenza di monitorare gli accessi al cantiere oggetto di contratto ovvero alle aree oggetto di concessione al fine di garantire la sicurezza sui cantieri e per prevenire i tentativi di infiltrazione mafiosa, fermo restando quanto previsto dalla legge 136/2010.
2. Qualora le stazioni appaltanti ritengano, per i fini suddetti, che sia opportuno monitorare gli accessi ai cantieri, le stesse invitano il contraente a predisporre dei registri {anche mediante l’ausilio di strumenti elettronici: badge, trasponder, ecc.) sui quali verranno registrati tutti i soggetti e mezzi che accedono al cantiere, con l’indicazione della motivazione all’accesso e l’impresa datore di lavoro.
3. Qualora l’impresa affidataria non raccolga motivatamente l’invito suddetto, la stazione appaltante applicherà una penale nella misura dell’ 1 per mille e con le modalità del precedente art. 6 per ogni presenza non registrata accertata all’interno del cantiere.
 

Art. 10
Iniziative formative sulla legalità e la sicurezza negli ambienti di lavoro

1. Le Parti si impegnano a farsi promotrici di iniziative formative congiunte su temi di interesse comune, anche in ossequio ai principi fissati dalla legislazione regionale in materia.
 

Art. 11
Tracciabilità flussi finanziari

2. Allo scopo di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari nell’ambito dei rapporti contrattuali connessi con l’esecuzione dei lavori e per prevenire eventuali fenomeni di riciclaggio, l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale Porti di Trieste e Monfalcone, quale stazione appaltante, è chiamata al rispetto delle disposizioni normative contenute nell’art. 3 della legge 136/2010. Essa, pertanto, è tenuta ad inserire nei contratti di appalto o di concessione o negli atti di gara l’obbligo a carico dell’appaltatore o del concessionario di effettuare i pagamenti o le transazioni finanziarie relative all’esecuzione del contratto di appalto o della concessione, esclusivamente avvalendosi degli intermediari finanziari e dei conti dedicati di cui all’art. 3 della legge citata.
3. L’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale Porti di Trieste e Monfalcone, quale stazione appaltante, provvederà altresì a verificare l’inserimento da parte delle imprese appaltatrici o concessionarie nei contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti di analoga clausola.
4. In caso di violazione, di cui al presente articolo, la Cabina di regia provvederà, caso per caso, alla valutazione per l’applicazione della risoluzione immediata ed automatica del vincolo contrattuale ovvero alla revoca dell’autorizzazione al subappalto o al subcontratto, ferme restando le sanzioni pecuniarie previste nella citata legge n. 136/2010.
 

Art. 12
Banche dati

1. Le stazioni appaltanti rendono disponibili, entro 7 (sette} giorni dall’affidamento dei lavori o concessioni di cui alla presente Intesa, in una banca dati unica fornita da altro soggetto pubblico diverso dall’A.d.S.P.M.A.O., nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, allocata in idonea struttura, i dati relativi alla filiera delle imprese interessate secondo le modalità di cui alla delibera CIPE n. 58/2011, con impegno del subcontraente a:
a) mettere a disposizione delle stazioni appaltanti, tramite l’appaltatore, i dati relativi alla forza lavoro presente in cantiere, specificando la qualifica professionale di ciascuna unità;
b) mettere a disposizione del Gruppo interforze, tramite l’appaltatore, i dati relativi al periodo complessivo di occupazione della manodopera, specificando, in caso di nuove assunzioni, le modalità di reclutamento e le tipologie professionali necessarie ad integrare il quadro esigenziale;
c) mettere a disposizione del Gruppo interforze, tramite l’appaltatore, le informazioni relative alla formazione dei lavoratori, tramite presentazione, da parte dell’operatore economico, di autocertificazione prodotta dal lavoratore in conformità a quanto previsto dall’art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
2. Le stazioni appaltanti vigilano, ciascuna per i propri appalti, sul rispetto, da parte dell’appaltatore e dei subcontraenti, degli adempimenti di cui ai commi 3 e 6. La banca dati è costituita da due sezioni:
a) La sezione “anagrafe degli esecutori”, che contiene, in relazione a ciascun contratto/subcontratto stipulato per le attività relative o connesse alla realizzazione dell’opera, i dati relativi a:
• individuazione anagrafica dell’operatore economico, con indicazione analitica di tutti i dati di cui all’articolo 85 del codice antimafia;
• tipologia e importo del contratto/subcontratto;
• oggetto delle prestazioni;
• durata del contratto/subcontratto;
• stato di esecuzione dei lavori;
• annotazioni relative alle modifiche dell’assetto proprietario o manageriale del soggetto imprenditoriale, nonché relative al direttore tecnico;
• l’esito delle verifiche antimafia di cui al precedente art. 3, comma 5.
b) la sezione “piano di controllo coordinato del cantiere e del subcantiere”, che contiene, in relazione a ciascun contratto stipulato per le attività relative o connesse alla realizzazione dell’opera, i dati relativi a:
• ‘‘"settimanale di cantiere o sub cantiere”',
• forza lavoro presente in cantiere, con indicazione della qualifica professionale di ciascuna unità.
3. L’alimentazione della banca dati è effettuata dalle stazioni appaltanti o dall’appaltatore sotto la supervisione delle stazioni appaltanti, attraverso collegamento telematico, secondo modalità che saranno successivamente indicate nel corso di specifiche riunioni, organizzate entro 10 (dieci) giorni dalla sottoscrizione del Piano, finalizzate alla formazione per l’utilizzo della banca dati. Le stazioni appaltanti consentono la consultazione della banca dati a:
a) Prefetto di Trieste ed altri soggetti istituzionali interessati da attività di monitoraggio e verifica indicati dalla Prefettura;
b) Gruppo interforze costituito presso la Prefettura di Trieste;
c) Questura di Trieste;
d) Comando provinciale Carabinieri di Trieste;
e) Comando provinciale Guardia di Finanza di Trieste;
f) Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Servizio Alta Sorveglianza delle Grandi Opere;
g) Direzione Investigativa Antimafia (di seguito “DIA ”).
I soggetti di cui al comma 3, lett. a), c), d), e), f), g) forniscono alla stazione appaltante entro 5 (cinque) giorni dalla sottoscrizione del Piano i nominativi delle persone da abilitare alla consultazione della banca dati.
Per quanto riguarda i soggetti di cui alle lett. c), d), e) g), in virtù delle preminenti esigenze di riservatezza e di tutela del personale delle Forze di Polizia e della D.I.A., sarà cura del responsabile per il trattamento dei dati personali di ciascuna delle strutture indicate:
h) gestire l’assegnazione delle credenziali di autenticazione, nel rispetto delle misure minime di sicurezza in ottemperanza alle vigenti norme in materia di protezione dei dati personali;
i) garantire adeguati livelli di sicurezza, che consentano di identificare, in ogni momento e in modo certo, l’utente che ha effettuato l’accesso alla citata banca dati.
4. In tutti i subcontratti dovrà essere inserita apposita clausola.
Oltre alle informazioni e comunicazioni antimafia, il Prefetto potrà disporre le attività di accertamento di cui al presente Protocollo attraverso accessi mirati del Gruppo Interforze costituito ai sensi del Decreto interministeriale 21 marzo 2017.
 

Art. 13
Durata e pubblicazione

1. La presente Intesa ha durata di due anni decorrenti dalla data di sottoscrizione. Al termine del biennio, le Parti si impegnano a valutare in merito ai risultati ottenuti e, ove ritenuti positivi, l’Intesa si intenderà rinnovata per un ulteriore biennio.
 

Art. 14
Disposizioni finali

I riferimenti normativi, contenuti nel presente Protocollo, devono intendersi sostituiti e/o modificati automaticamente dalle successive disposizioni normative che disciplinano la materia.


ALLEGATO CLAUSOLE CONTRATTUALI
 

Clausola n. 1

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui all’Intesa per la legalità tra N’AUTORITÀ di SISTEMA PORTUALE del MARE ADRIATICO ORIENTALE - PORTI di TRIESTE e MONFALCONE e la PREFETTURA - U.T.G. di TRIESTE', firmato in data 5 luglio 2019, impegnandosi ad accettare ed applicare le relative disposizioni.
 

Clausola n. 2

La sottoscritta impresa si impegna a comunicare alla stazione appaltante l’elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento in relazione a contratti e sub-contratti, nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.
 

Clausola n. 3

La sottoscritta impresa si impegna a dare comunicazione tempestiva agli organi competenti di tentativi di concussione, ovvero di ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell’imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere), che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell’imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. 11 predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell’art. 1456 del c.c., ogni qualvolta sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’art. 317 del codice penale, nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, ovvero ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa o soggetti aventi potere decisionale nell’impresa, variamente denominati, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319, 319-bis, 319- ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 416 bis, 416 ter del codice penale e quelli elencati nell’art. 51 comma 3 bis c.p.p..
 

Clausola n. 4

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell’autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere rilasciate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni antimafia interdittive di cui agli artt. 84 e 91 del d.lgs. 159/2011 e s.m.i. Il medesimo effetto risolutivo deriverà dal l’accertata sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d’interesse. In tale ipotesi, a carico dell’impresa oggetto della informativa interdittiva sarà applicata anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto, fatte salve le utilità conseguite, ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all’impresa in relazione alla prima erogazione utile.
 

Clausola n. 5

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell’autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.
 

Clausola n. 6

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell’autorizzazione al subappalto o al subcontratto nonché l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui alla legge 136/2010 qualora venga effettuata una movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita) senza avvalersi degli intermediari e dei conti dedicati di cui all’art. 3 della legge citata. La sottoscritta impresa dichiara di conoscere ed accettare l’obbligo di effettuare gli incassi e i pagamenti, di importo superiore ai tremila euro, relativi ai contratti di cui alla presente Intesa attraverso conti dedicati accesi presso un intermediario autorizzato ed esclusivamente tramite bonifico bancario; in caso di violazione di tale obbligo, senza giustificato motivo, sarà applicata una penale nella misura del 50% del valore di ogni singola movimentazione finanziaria cui la violazione si riferisce, traendo automaticamente l’importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile. La sottoscritta impresa dichiara altresì di impegnarsi a richiedere analoga clausola nei contratti di subappalto e di sub contratto che la medesima andrà a stipulare.
 

Clausola n. 7

La stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, dei dirigenti dell’impresa aggiudicataria, sia stata disposta successivamente alla stipula del contratto oppure successivamente all’inizio dell’appalto o concessione o locazione, misura cautelare ai sensi dell’art. 321 c.p. in relazione ai delitti di cui agli artt. 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 416 bis, 416 ter c.p e tutti i reati previsti dall’art. 51 comma 3 bis c.p.p. La stazione appaltante si assume, altresì, l’onere delle clausole allegate.