Tipologia: Ipotesi accordo CCAL
Data firma: 1° agosto 2023
Validità: 01.08.2023 - 31.12.2024
Parti: Italo NTV e Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uil-Trasporti, Ugl Ferrovieri, Fast-Confsal, Orsa Ferrovie
Settori: Trasporti, Italo
Fonte: mobilita.sindacatofast.it


Sommario:

 

Premessa
Decorrenza e durata
I)
II)
III)
IV)
V)
VI)
VII)

 

VIII)
IX)
X) [Art. 34 - 8. Indennità di coordinamento]
XI) [Art. 34 - 9. Indennità di poli funzionalità]
XII)
XIII)
Disposizioni finali
Allegato A Una Tantum
Allegato B Provvigioni per il personale di stazione


Ipotesi di accordo Contratto Collettivo Aziendale di Lavoro di Italo Nuovo Trasporto Viaggiatori
del 01 agosto 2023 di rinnovo del Contratto Collettivo Aziendale di Lavoro di Italo Nuovo Trasporto Viaggiatori del 20 febbraio 2019


Addì 01 agosto 2023, in Roma, tra Italo Nuovo Trasporto Viaggiatori spa […] e Filt Cgil […], Fit Cisl […], Uil Trasporti […], Ugl Ferrovieri […], Fast Confsal […], Orsa Ferrovie […], (entrambe, congiuntamente, indicate come le “Parti” e ciascuna come “Parte”), è stato sottoscritto il testo allegato, comprensivo di due allegati, relativo all’ipotesi di accordo per il rinnovo del Contratto Collettivo Aziendale di Lavoro del 20 febbraio 2019, applicabile al personale, non dirigente, di Italo Nuovo Trasporto Viaggiatori (innanzi anche il “CCAL” o il “CCAL Italo”).

Premessa
Il Contratto Collettivo di Lavoro di Italo è formalmente scaduto il 31.12.2021, pur mantenendone a oggi gli effetti, rivelando la capacità di ospitare un modello industriale e operativo in grado di coniugare la produttività anche con inattesi eventi, quali l’emergenza epidemiologica.
Detto risultato è stato reso possibile dalle risorse umane e con l’odierno rinnovo del CCAL si è inteso perseguire l’obiettivo di valorizzare l’apporto di ciascuna figura professionale, in una logica di inclusione e benessere dell’ambiente lavorativo.
Le Parti, in uno scenario caratterizzato dalla crescente centralità e valenza strategica che riveste il settore del trasporto ferroviario, convengono circa il valore centrale e inclusivo della contrattazione collettiva aziendale, ferma l’opportunità di un approccio al settore in esame nel suo complesso, nella logica della cd. catena del valore.
Le Parti, inoltre, ciascuna consapevole del rispettivo ruolo e delle rispettive responsabilità innanzi all’odierna comune intesa, confermano - dandosene reciprocamente atto - che il sistema di relazioni industriali costituisce pilastro fondamentale per realizzare una sintesi costruttiva e collaborativa rispetto alla necessità di far convergere gli obiettivi di crescita economica e industriale dell’impresa a vantaggio dei lavoratori.
Ciò premesso, le Parti si danno atto che, con l’odierno accordo, viene definito e sviluppato il sistema contrattuale collettivo applicabile al personale dipendente, non dirigente, di Italo Nuovo Trasporto Viaggiatori spa; sistema di cui le Parti riconoscono le specificità, da preservare, nell’ambito del settore di trasporto ferroviario, alta velocità, regolato dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro della Mobilità - Area Contrattuale Attività Ferroviarie del 22 marzo 2022 che, a fini di integrazione, concorre a regolare il rapporto di lavoro del personale dipendente, non dirigente, di Italo Nuovo Trasporto Viaggiatori spa.
La presente intesa, comprensiva dei suoi allegati, modifica e/o integra e/o sostituisce esclusivamente le norme espressamente richiamate del citato CCAL Italo del 20 febbraio 2019 le cui previsioni, qui con l’odierno accordo, restano confermate, valide ed efficaci a ogni effetto tra le Parti.

I) All’art. 15, punto 1, lett. A), secondo capoverso, del CCAL Italo, viene eliminato il riferimento ai turni non cadenzati” e al punto 2, dopo il primo capoverso, viene introdotto il seguente testo:
L’orario settimanale di 38 ore si calcola in programmazione come media nello sviluppo del turno ciclico anonimo, di norma nel mese (30 giorni), con i limiti minimi e massimi rispettivamente di 32 e 44 ore settimanali.

II) L’art. 15, punto 2, paragrafo del CCAL Italo, nella sua formulazione, inerente alla declaratoria dello spostamento di servizio, all’ultimo punto, è sostituito dal seguente testo:
• si sposta tra due località collocate all’inferno del proprio distretto di assegnazione

III) L’art. 16 del CCAL Italo, nella sua formulazione, è sostituito dal seguente testo:
Lavoro Straordinario
1. Il ricorso al lavoro straordinario deve avere carattere eccezionale;
2. Nessun lavoratore può rifiutarsi di effettuare lavoro straordinario nei seguenti casi:
a) malattia improvvisa di un dipendente durante lo svolgimento o in procinto di iniziare l’attività lavorativa;
b) mancata sostituzione di un dipendente per le cause di cui alle seguenti lettere d) ed e), ovvero per altre cause accidentali, con esclusione, per queste ultime, del personale di macchina e di bordo in relazione alle specifiche discipline in materia;
c) ritardo dei treni anche per motivi non dipendenti dalle cause di cui alle seguenti lettere d) ed e);
d) prestazione in regime di pronto intervento per il personale reperibile;
e) interruzione della circolazione per disastri, svii, alluvioni, frane, nevicate, calamità pubblica ecc.;
3. Nel caso di personale operante su prestazione unica giornaliera, ovvero su turni in seconda o in terza, è considerato lavoro straordinario quello eccedente la prestazione programmata giornaliera. Tale lavoro straordinario è retribuito mensilmente secondo i compensi orari previsti.
4. In relazione al carattere multi periodale dell’orario ordinario settimanale di lavoro di 38 ore, come definito al precedente art. 15 punto l.a., è, inoltre, considerato lavoro straordinario in ognuno dei tre periodi considerati, la differenza positiva tra i due seguenti valori:
i. somma delle prestazioni effettivamente rese da ogni lavoratore, al netto delle eventuali eccedenze di cui al precedente punto 3;
ii. ore ragguagliate al periodo di riferimento, come di seguito indicate:
1° periodo: 646 ore
2° periodo: 646 ore
3° periodo: orario settimanale ordinario x il n. di giorni compresi nel periodo diviso 7.
5. L’eventuale differenza positiva risultante ai sensi del precedente punto 4 sarà retribuita con la maggiorazione spettante.
6. Per il personale operante su turni non cadenzati, è considerato lavoro straordinario quello eccedente il periodo massimo di lavoro giornaliero definito all’art. 15 del presente CCAL. Tale lavoro straordinario è retribuito mensilmente con le maggiorazioni orarie previste all’art. 27 (Compenso per lavoro straordinario) del presente CCAL.
7. Per il personale operante su turni non cadenzati sarà inoltre retribuita su base mensile, con la maggiorazione convenzionale del 20% della quota della retribuzione oraria di cui al punto 2 dell’art. 27 del presente CCAL, la differenza positiva tra i due seguenti valori:
i. somma delle prestazioni giornaliere effettivamente rese da ogni lavoratore, al netto delle eventuali eccedenze già riconosciute in applicazione del precedente punto 6;
ii. ore ragguagliate al periodo di riferimento, calcolate come segue: orario settimanale ordinario x il n ° di settimane compreso nel mese di riferimento.
8. Le assenze dal lavoro per ferie, malattia, infortunio, riposi compensativi, nonché le altre assenze espressamente disciplinate nel presente contratto, determinano un decremento delle ore ragguagliate di cui ai commi 4.ii e 7.ii, pari al lavoro programmato da turno nella giornata di assenza. Per il personale a turno unico il valore di tale riduzione per ogni giornata di assenza è pari ad 7 ore e 36 minuti.
9. Per il personale operante su turni non cadenzati, qualora il lavoratore entro il giorno 5 del mese successivo a quello di riferimento richieda il recupero delle eccedenze di orario di cui al precedente punto 7, il recupero stesso sarà disposto dall’azienda entro lo stesso mese, compatibilmente con le esigenze produttive e/o organizzative.

VII) L’art. 34, punto 1. del CCAL Italo nella sua formulazione, è sostituito dal seguente testo:
1. Indennità di permanenza a bordo treno per Personale di Macchina e Train Manager

L’indennità di permanenza a bordo treno è funzione del tempo di permanenza a bordo su treni commerciali, invii a vuoto e manovre, per lo svolgimento di attività produttive (esclusi pertanto gli spostamenti di servizio).
[...]

IX) All’art. 34, del CCAL Italo, viene introdotto il punto 7, con il seguente testo;
7. Indennità di turno flessibile per il personale di stazione, personale di coordinamento e operatori di impianto
Premessa comune
Al fine di individuare strumenti di flessibilità idonei a contemperare le esigenze produttive e i tempi di vita e lavoro, è istituita all’interno dei turni di lavoro del Personale dei Coordinamenti - i.e. Coordinamenti Circolazione, Flotta, Viaggiatori, Operativo Italo, Personale di Bordo e Personale di Macchina - nonché del Personale di Stazione e del Personale degli Operatori di Impianto (di seguito il “Personale interessato”) la procedura di gestione del “Turno Flessibile" (di seguito “T.F.”).
Disciplina specifica per il personale di stazione
L'Azienda potrà programmare e assegnare giornate di TF fino a un massimo di quattro in un mese, non oltre la misura di una (giornata) tra due riposi e comunque non sul giorno antecedente il doppio riposo; le giornate di TF saranno valorizzate in programmazione e per ciascuna sarà riconosciuta un’indennità pari alla somma lorda di € 12,00 (di seguito “indennità TF”).
L’Azienda potrà attivare il dipendente su ciascuna giornata di TF con conseguente variazione della fascia oraria di turno di lavoro già programmata entro il termine del turno precedente la TF e non oltre le ore 18.00. A fronte della variazione del turno, al Personale interessato sarà riconosciuta, oltre all’indennità TF, l’indennità variazione turno di cui all’art. 34, comma 4 (“indennità attivazione TF”). Laddove il turno precedente sia pomeriggio e, dall’attivazione derivi un turno di mattina sulla giornata TF, al Personale interessato sarà riconosciuta, oltre all’indennità TF e in luogo dell’indennità variazione turno di cui all’art. 34 comma 4, un’indennità pari alla somma lorda di € 14,00 (“indennità attivazione TF mattina”).
Laddove l’attivazione avvenga anche oltre le ore 18.00 del giorno antecedente quello della giornata TF programmata, al Personale interessato che si renda disponibile alla variazione del turno sulla giornata TF, sarà riconosciuta, oltre all’indennità TF, un’ulteriore indennità pari alla somma lorda di €16,00 (“indennità attivazione TF tardiva”), con assorbimento dell’indennità variazione turno di cui all’art. 34, comma 4.
Resta inteso che, in caso di rifiuto alla variazione del turno, sarà riconosciuta, in tale ipotesi, la sola indennità TF.
Laddove il dipendente non venisse attivato su una giornata di TF programmata, il turno assegnato in programmazione s’intenderà confermato con maturazione dell’indennità TF.
Resta inteso che l’indennità TF non sarà corrisposta in caso di assenza a qualsiasi titolo o laddove il dipendente non si ponga nelle condizioni, anche materiali, di essere attivato sulla giornata di TF programmata.
In caso di eccezionale giustificato impedimento che non permetta al lavoratore di essere disponibile nella giornata di TF programmata, lo stesso deve darne immediata comunicazione ai superiori diretti e l’indennità TF non sarà dovuta.
Disciplina specifica per il personale di coordinamento
L’Azienda potrà programmare e assegnare giornate di TF fino a un massimo di quattro in un mese, non oltre la misura di una (giornata) tra due riposi; le giornate di TF saranno valorizzate in programmazione e per ciascuna sarà riconosciuta un’indennità pari alla somma lorda di € 12,00 (di seguito “indennità TF”).
Al variare della matrice dei turni, l’individuazione del turno da contrassegnare come “giornata di TF” costituirà oggetto di contrattazione con le RSA/RSU. Resta inteso che, qualora al termine di detta procedura di confronto, non sia stata raggiunta un’intesa tra le Parti, l’azienda procederà comunque a programmare e assegnare le giornate di TF, nel rispetto delle previsioni di cui al presente paragrafo.
L’Azienda potrà attivare il dipendente su ciascuna giornata di TF con conseguente variazione della fascia oraria di turno di lavoro già programmata entro il termine del turno precedente la TF e non oltre le ore 18.00. A fronte della variazione del turno, al Personale interessato sarà riconosciuta, oltre all’indennità TF, l’indennità variazione turno di cui all’art. 34, comma 4 (“indennità attivazione TF”). Laddove il turno precedente sia pomeriggio e, dall’attivazione derivi un turno di mattina sulla giornata TF, al Personale interessato sarà riconosciuta, oltre all’indennità TF e in luogo dell’indennità variazione turno di cui all’art. 34 comma 4, un’indennità pari alla somma lorda di € 14,00 (“indennità attivazione TF mattina”).
Laddove l’attivazione avvenga anche oltre le ore 18.00 del giorno antecedente quello della giornata TF programmata, al Personale interessato che si renda a disponibile alla variazione del turno sulla giornata TF, sarà riconosciuta, oltre all’indennità TF, un’ulteriore indennità pari alla somma lorda di € 16,00 (“indennità attivazione TF tardiva”), con assorbimento dell’indennità variazione turno di cui all’art. 34, comma 4. Resta inteso che, in caso di rifiuto alla variazione del turno, sarà riconosciuta, in tale ipotesi, la sola indennità TF.
Laddove il dipendente non venisse attivato su una giornata di TF programmata, il turno assegnato in programmazione s’intenderà confermato con maturazione dell’indennità TF.
Resta inteso che l’indennità TF non sarà corrisposta in caso di assenza a qualsiasi titolo o laddove il dipendente non si ponga nelle condizioni, anche materiali, di essere attivato sulla giornata di TF programmato.
In caso di eccezionale giustificato impedimento che non permetta al lavoratore di essere disponibile nella giornata di TF programmata, lo stesso deve darne immediata comunicazione ai superiori diretti e l’indennità TF non sarà dovuta.
Disciplina specifica per il personale degli operatori di impianto
L’Azienda potrà programmare e assegnare - tra due riposi - giornate di TF fino a un massimo di tre consecutive nell’arco del mese; le giornate di TF saranno valorizzate, in programmazione e per ciascuna sarà riconosciuta un’indennità pari alla somma lorda di € 12,00 (di seguito "indennità TF").
L’Azienda potrà attivare il dipendente su ciascuna giornata di TF con conseguente variazione della fascia oraria di turno di lavoro già programmata entro il termine del turno precedente la TF e non oltre le ore 18.00. A fronte della variazione del turno, al Personale interessato sarà riconosciuta, oltre all’indennità TF, l’indennità variazione turno di cui all’art. 34, comma 4 ("indennità attivazione TF").
Laddove l’attivazione avvenga anche oltre le ore 18.00 del giorno antecedente quello della giornata TF programmata, al Personale interessato che si renda a disponibile alla variazione del turno sulla giornata TF, sarà riconosciuta, oltre all’indennità TF, un’ulteriore indennità pari alla somma lorda di € 16,00 (‘‘indennità attivazione TF tardiva”), con assorbimento dell’indennità variazione turno di cui all’art. 34, comma 4. Resta inteso che, in caso di rifiuto alla variazione del turno, sarà riconosciuta, in tale ipotesi, la sola indennità TF.
Laddove il dipendente non venisse attivato su una giornata di TF programmata, il turno assegnato in programmazione s’intenderà confermato con maturazione dell’indennità TF.
Resta inteso che l’indennità TF non sarà corrisposta in caso di assenza a qualsiasi titolo o laddove il dipendente non si ponga nelle condizioni, anche materiali, di essere attivato sulla giornata di TF programmata.
In caso di eccezionale giustificato impedimento che non permetta al lavoratore di essere disponibile nella giornata di TF programmata, lo stesso deve darne immediata comunicazione ai superiori diretti e l'indennità TF non sarà dovuta.

Disposizioni finali
Le Parti convengono di incontrarsi, sei mesi prima della scadenza del presente Accordo, anche al fine di effettuare una ricognizione sulla corretta applicazione delle previsioni di cui al presente sistema contrattuale collettivo nell’ambito del CCNL Mobilità Attività Ferroviarie del 22 marzo 2022.