Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti
Comando Generale
del Corpo delle Capitanerie di porto
Reparto 6° - Ufficio 4°- Sezione 3ª

 

CIRCOLARE TITOLO: “Personale Marittimo”
Serie: “Formazione” n. 050


Argomento: Chiarimenti relativi al riconfezionamento (re-packing) delle zattere da “training” utilizzate per il corso di Disciplina dell’addestramento teorico-pratico per la certificazione di marittimo abilitato per mezzi di salvataggio diversi dai battelli di emergenza veloci (MAMS), di cui al Decreto 25 ottobre 2016.

A seguito dell’emanazione del decreto in argomento, alcuni Centri di formazione e addestramento per il personale marittimo sono stati autorizzati ad erogare i corsi di “Disciplina dell’addestramento teorico-pratico per la certificazione di marittimo abilitato per mezzi di salvataggio diversi dai battelli di emergenza veloci (MAMS)”.
Alla luce delle esperienze maturate in questi anni sono state chieste, in relazione a quanto previsto dal Decreto 25 ottobre 2016 - punto 5 lettera a)¹, indicazioni in merito ai soggetti che possono essere incaricati ed alle modalità di esecuzione delle attività di riconfezionamento (re-packing) post utilizzo delle zattere di salvataggio autogonfiabili - ad “uso training” -, utilizzate per le esercitazioni pratiche del corso in argomento.
In particolare, è stato chiesto se, e con quali modalità, personale dipendente di detti centri di formazione possa essere qualificato ed autorizzato, dalla casa costruttrice, allo svolgimento delle operazioni di riconfezionamento in parola delle sole zattere in uso e nella esclusiva disponibilità del centro.
Alla luce della summenzionata richiesta, acquisiti i relativi pareri di alcune case costruttrici, si evidenzia la possibilità che personale dipendente dei centri di formazione e addestramento per il personale marittimo possa effettuare il riconfezionamento (re-packing) delle zattere ad uso training, previa partecipazione ad un corso di formazione sulle citate modalità; tale frequenza dovrà essere dimostrata mediante l’esibizione di, almeno, un attestato di partecipazione rilasciato dalla casa costruttrice.
Resta inteso che le citate zattere dovranno essere di tipo approvato SOLAS², ed in conformità a quanto previsto dal LSA Code (come previsto dal Decreto istitutivo del corso) ed essere sottoposte a revisione annuale presso fornitori autorizzati ai sensi del Decreto Dirigenziale 16 luglio 2002, n. 641.
La presente è pubblicata sul sito istituzionale del Corpo delle capitanerie di porto alla sezione “Sicurezza della Navigazione”³ e viene considerata pubblicità legale ai sensi dell’articolo 32 della legge 69/2009.
 

IL CAPO REPARTO
Amm. Isp. Capo (CP) aus. rich. Luigi GIARDINO

___

¹ Attrezzature ed equipaggiamento di tipo approvato SOLAS; ed in conformità a quanto previsto dal LSA Code, di cui al seguente elenco:
a) N. 2 (due) zattere di salvataggio autogonfiabili di capacità di almeno venti persone ciascuna, una di tipo lanciabile ed una ammainabile (soggette alla revisione prevista per legge e chiusa alla fine di ogni prova secondo le modalità indicate dalla casa costruttrice);
b) …omissis…
² La conformità dei dispositivi deve essere attestata mediante il certificato di “Tipo Approvato” rilasciato da un organismo riconosciuto ad agire in nome e per conto di una amministrazione il cui governo è parte contraente della Convenzione SOLAS e successivi emendamenti. L’equipaggiamento deve rispondere, come minimo, alle norme (LSA code e SOLAS) vigenti alla data del 01.01.2017.
³ https://www.guardiacostiera.gov.it/normativa-e-documentazione