Tipologia: CIRL
Data firma: 21 giugno 2023
Validità: 01.01.2023 - 31.12.2024
Parti: Aral e Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil
Settori: Agroindustriale, Allevatori, Lombardia
Fonte: confederdia.it


Sommario:

 

Premessa
1. Premesse
2. Decorrenza e durata
3. Relazioni sindacali
4. Orario di lavoro
5. Lavoro notturno
6. Lavoro straordinario
7. Ferie e permessi
8. Pasti

 

9. Formazione professionale
10. Part time
11. Rimborso chilometrico
12. Indennità varie
13. Abiti di lavoro e dotazioni
14. Abbattimento dei confini territoriali
15. Personale addetto al SCM
16. Premio per obbiettivi - Welfare


Contratto integrativo regionale per i dipendenti dell’associazione regionale allevatori della Lombardia (Aral)

Il giorno 21 giugno 2023, in collegamento telematico mediante piattaforma Teams, si sono incontrati: l’Associazione Regionale Allevatori della Lombardia - Aral, le Organizzazioni Sindacali Regionali Fai Cisl, Flai Cgil e Uila Uil (le OOSS)

Premesso
- che il CCNL 22 novembre 2021 ha confermato l’importanza della Contrattazione collettiva di secondo livello, innovando le materie oggetto dei contratti integrativi, con la nuova formulazione dell’articolo 44;
- che le OO.SS. Regionali hanno presentato specifica piattaforma per il rinnovo della contrattazione di secondo livello per i dipendenti di Aral;
- che Aral, nonostante l’incertezza che caratterizza la contribuzione pubblica che finanzia le attività demandate, in particolare considerando l’ormai prossima conclusione del progetto LEO, ha dato disponibilità ad avviare la trattativa con le OO.SS. Regionali;
- che le Parti, riconoscendo come obiettivo primario per Aral la necessità di garantire il massimo livello dei servizi ai soci e di assicurare la competitività e qualità degli stessi servizi fondata sulla professionalità dei dipendenti, confermano l’importanza della contrattazione di secondo livello quale strumento condiviso di riconoscimento e valorizzazione del personale e di adeguamento alle esigenze e all’operatività della stessa Aral degli istituti del CCNL nazionale demandati alla suddetta contrattazione integrativa;
- che, inoltre, previa valutazione della piena applicazione dell’accordo di armonizzazione del 13 marzo 2019, è necessario riportare nel contratto integrativo regionale le materie oggetto del citato accordo al fine di regolamentare compiutamente tutta la normativa e gli istituti applicabili al personale dipendente Aral;
Le parti convengono quanto segue

1. Premesse: le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.

3. Relazioni sindacali
Le RSU territoriali sono così suddivise per le seguenti unità produttive:
Ex AALO: cinque;
Brescia: cinque;
Crema: tre;
Bergamo: tre;
Mantova: tre;
Cremona: tre;
Sondrio: tre.
Le Parti concordano che un sistema efficiente di relazioni sindacali costituisce un elemento di fondamentale importanza per favorire un processo di eccellenza operativa attento comunque alle risorse umane, alla valorizzazione delle competenze e al tempestivo adeguamento alle esigenze di mercato, nell’ottica del consolidamento e della crescita dell’Associazione.
In particolare, oltre alla casistica definita dal CCNL per le opportune informative sull’andamento dell’Associazione, prevista in particolare all’articolo 43, le Parti intendono prevedere incontri semestrali programmati, da tenersi a gennaio e luglio di ogni anno, o entro 15 giorni dalla richiesta, per aggiornamenti in ordine alle seguenti materie,
Programmi di formazione professionale;
Sicurezza sul lavoro;
Orari e organizzazione del lavoro;
Programmi di attività nazionali e regionali;
Andamento economico/finanziario dell’Associazione;
Monitoraggio dell’applicazione del presente contratto integrativo con particolare informativa e attenzione all’abbattimento dei confini territoriali;
Ogni materia che sia compresa in quanto definito dall’articolo 44 del CCNL.
Inoltre le Parti valuteranno, nell’ambito dei suddetti incontri, la possibilità e l’opportunità di costituire un tavolo paritetico e permanente con competenze propositive e di monitoraggio in ordine ai programmi di formazione professionale e all’applicazione del presente contratto integrativo.

4. Orario di lavoro
Personale addetto alle attività di C.F.
L’orario di lavoro del personale addetto alle attività di C.F. (Tecnici di Gestione Aziendale - TGA) è fissato in 38 ore settimanali, suddivise in 5 giorni lavorativi, ed è determinato sulla base dell’attività svolta nelle aziende di allevamento; compatibilmente con l’organizzazione del lavoro e gli orari delle aziende, nella giornata di lunedì si darà priorità all’inserimento dei controlli prevedibili in orario più ritardato. È considerato quale orario di lavoro anche il tempo di viaggio, per la determinazione del quale è assunto il parametro della media oraria di 50 km/h in pianura e di 40 km/h in montagna.
Il calendario è predisposto mensilmente sulla base delle norme ministeriali relative ai Controlli Funzionali; ad ogni TGA della produzione lattiera dovrà essere assegnato un numero massimo di animali in lattazione, anche tenuto conto della tipologia di impianti di mungitura, tale che il controllo sia eseguito a norma del Regolamento ufficiale dei Controlli funzionali. Le variazioni non derivanti da assenze per malattia o altri impedimenti improvvisi del personale addetto saranno comunicate 48 ore prima.
Considerata la particolarità dell’attività dei TGA, spesso eseguita in via frazionata, è previsto un intervallo tra i turni di lavoro, calcolato tra l’uscita dalla stalla del giorno precedente e l’entrata in stalla del giorno successivo, che non sia inferiore alle otto ore.
Qualora, per motivi contingenti, non derivanti dalla normale programmazione dei turni di lavoro, non sia possibile garantire un intervallo di riposo di otto ore, si conviene che tale situazione possa verificarsi, previa richiesta formulata al lavoratore e conseguente sua volontaria accettazione, per un numero massimo di quattro volte al mese per medesimo TGA; in tali casi, con decorrenza dal 1 giugno 2023, sarà erogata al lavoratore una indennità lorda di Euro 10, oltre ad una indennità integrativa di disagio oraria nella misura del trenta per cento, per le ore di non rispetto dell’intervallo minimo. Ai lavoratori interessati sarà erogata una protezione appropriata come da Dlgs. 66/2003 articolo 17 comma 4.
Personale di ufficio e laboratori
L’orario di lavoro degli uffici è fissato in 38 ore settimanali, suddivise in 5 giorni lavorativi. La regolamentazione dell’orario giornaliero è generalmente fissata in 7 ore e 36 minuti giornalieri, salvo diverse articolazioni rese necessarie da esigenze di operatività, mantenendo, ove possibile, le specificità locali. Eventuali modifiche verranno preventivamente comunicate alle RSA/RSU.
È prevista una flessibilità in entrata di trenta minuti. La flessibilità è ridotta a quindici minuti per il personale di laboratorio che effettua l’orario su due turni. Il rientro dalla pausa pranzo dispone della medesima flessibilità, decurtata quella eventualmente già fruita in entrata. La flessibilità fruita in entrata o al rientro dalla pausa pranzo deve essere recuperata a fine giornata. La pausa pranzo può essere determinata nella misura di trenta o di sessanta minuti, sulla base delle esigenze organizzative dell’Associazione. Fino a cinque minuti non recuperati saranno scalati, a cura della Associazione, dai permessi personali. Eventuali minuti altre i cinque non recuperati saranno trattenuti dallo stipendio.

6. Lavoro straordinario
Personale addetto alle attività di C.F.
La determinazione del lavoro straordinario autorizzato avviene mensilmente con riferimento all’orario di lavoro settimanale; saranno pertanto considerate come lavoro straordinario, con le maggiorazioni previste dal CCNL applicato, solo le ore, comunque autorizzate, che risulteranno, su base mensile, in eccedenza rispetto all’orario di lavoro. Il calcolo dell’orario è determinato comprendendo nel calcolo tutte le assenze che danno luogo a retribuzione da parte dell’Associazione o a carico degli Enti previdenziali.
Tutte le prestazioni lavorative straordinarie o supplementari autorizzate confluiranno nella “Banca ore”, fino ad un massimo di venticinque ore mensili. Il recupero verrà effettuato entro tre mesi per i territori di pianura ed entro dodici mesi per i territori di montagna, trascorso il quale periodo le ore eventualmente non ancora recuperate saranno retribuite.
Su richiesta delle RSA/RSU territoriali il recupero potrà essere effettuato in un periodo maggiore.
[…]
La gestione delle ore accumulate potrà essere utilizzata dall’Associazione al fine del raggiungimento dell’orario di lavoro mensile e resterà a disposizione del lavoratore previa autorizzazione dell’Associazione.
L’Associazione comunicherà mensilmente il dettaglio delle ore maturate e risultanti in banca ore.
L’orario di lavoro massimo settimanale, comprese le ore risultanti dalla formula km/tempo di viaggio come sopra riportata e lo straordinario, non può superare, con le modalità di calcolo previste dall’articolo 15 del CCNL, le quarantotto ore settimanali.
Personale di ufficio e laboratori
La regolamentazione del lavoro straordinario è quella prevista dal CCNL. A richiesta dei lavoratori, parte delle ore di straordinario possono essere convertite in riposi compensativi, compatibilmente con le esigenze di servizio.

10. Part time
Fermo restando quanto stabilito, nell’ambito delle relazioni sindacali, in materia di informativa sugli orari di lavoro, che si intende comprensiva anche dell’andamento delle richieste e del numero complessivo di dipendenti con orario a tempo parziale, l’Associazione si impegna a garantire la massima disponibilità, ferma restando la priorità delle esigenze operative, per venire incontro alle richieste di orario di lavoro a tempo parziale eventualmente presentate dai dipendenti, esaminando di caso in caso la possibilità di prevedere automatismi relativi alla riconversione a tempo pieno.
Nella valutazione delle domande, sempre compatibilmente con le esigenze di servizio, sarà data priorità preferibilmente alle necessità dei lavoratori con familiari gravemente malati, figli da accudire, ecc..
Le Parti inoltre concordano, a norma di quanto previsto dall’articolo 44, punto 4 del CCNL 22 novembre 2021, di elevare al quaranta per cento la percentuale massima del personale a tempo parziale prevista dall’articolo 10 dello stesso CCNL.