Tipologia: CIRL
Data firma: 18 luglio 2023
Validità: 01.01.2023 - 31.12.2024
Parti: Arav e Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil, Confederdia, RSA
Settori: Agroindustriale, Allevatori, Veneto
Fonte: confederdia.it


Sommario:


Contratto integrativo regionale per i dipendenti dell’associazione regionale allevatori del Veneto (Arav)

In data 18 luglio 2023, presso la sede dell’Associazione Regionale Allevatori del Veneto, in Vicenza, si sono incontrati: l’Associazione Regionale Allevatori del Veneto (Ara Veneto oppure Arav); le Organizzazioni Sindacali Regionali Fai Cisl, Flai Cgil, Uila Uil, Confederdia (le OO.SS.); le RSA

Premesso che
In applicazione di quanto previsto dall’articolo 44 del CCNL, le OO.SS. Regionali del Veneto Fai Cisl, Flai Cgil, Uila Uil e Confederdia hanno presentato la Piattaforma per il contratto integrativo del personale dipendente dell’Associazione Regionale Allevatori del Veneto (Arav);
Nella Piattaforma le OO.SS. hanno sottolineato l’importanza del Settore Allevatori per la Regione Veneto, ritenendo necessari interventi di recupero verso le difficoltà del Settore attraverso azioni condivise di riconoscimento della qualità della produzione e della qualità del lavoro anche al fine di migliorare le condizioni lavorative dei dipendenti dell’Ara Veneto;
Arav conferma la propria disponibilità a prevedere miglioramenti retributivi per i dipendenti, nell’ambito delle materie oggetto di integrativo fissate dal CCNL, sempre con riguardo, peraltro, alla necessaria sostenibilità economica dell’Associazione, viste anche le attuali incertezze in esito alla disponibilità e all’ammontare dei finanziamenti pubblici per il comparto;
Ciò premesso, si concorda quanto segue

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo;

3. Personale addetto alle attività di C.F.
Orario di lavoro e calendario: l’orario di lavoro del personale addetto alle attività di C.F. (Tecnici di Gestione Aziendale) è organizzato su cinque giorni settimanali ed è determinato sulla base dell’attività svolta nelle aziende zootecniche. I calendari degli ingressi nelle aziende zootecniche, che regolamentano l’attività dei Tecnici di Gestione Aziendale (TGA), sono predisposti dagli uffici competenti tenendo in considerazione anche i tempi di viaggio necessari al raggiungimento delle suddette aziende al fine di garantire agli stessi TGA lo svolgimento delle proprie mansioni nell’ambito dell’orario di lavoro contrattuale, con riferimento determinato su base mensile. Entro due mesi dalla sottoscrizione del presente accordo tutti i calendari provinciali dovranno essere predisposti sulla base di quanto previsto dal presente accordo.
Straordinari e monte ore: qualora sia necessario lo svolgimento di lavoro straordinario, lo stesso sarà determinato su base bisettimanale, calcolando le ore autorizzate in eccedenza rispetto all’orario di lavoro. Il calcolo dell’orario è determinato comprendendo tutte le assenze che danno luogo a retribuzione da parte dell’Associazione o a carico degli Enti Previdenziali. Tutte le prestazioni lavorative straordinarie o supplementari autorizzate confluiranno nella “Banca ore” ex articolo 11 CCNL. La percentuale di maggiorazione sarà retribuita con le competenze del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione di lavoro straordinario. Il recupero delle ore accantonate in banca ore verrà effettuato entro sei mesi dalla loro maturazione; trascorso tale periodo le ore eventualmente non ancora recuperate saranno retribuite nelle mensilità di luglio e di gennaio di ciascun anno. L’orario di lavoro massimo settimanale, compreso l’eventuale straordinario riconosciuto, non può superare, con le modalità di calcolo previste dall’articolo 15 del CCNL, le quarantotto ore settimanali.
Turni di lavoro: in considerazione della particolare attività dei TGA, spesso eseguita in via frazionata, in particolari necessità, l’intervallo tra i turni di lavoro, calcolato tra l’uscita dalla stalla del giorno precedente e l’entrata in stalla del giorno successivo, potrà essere ridotto fino a un massimo di otto ore, restando intesa la disponibilità e volontarietà dei lavoratori interessati.
Maggiorazione orario di lavoro: in applicazione di quanto previsto dall’articolo 44, comma 6, punto 6, si conviene, con decorrenza dalle ore svolte a partire dal mese di gennaio 2023, l’erogazione di un’indennità per il lavoro notturno svolto dai TGA (definito dall’articolo 13 del CCNL nella fascia 22.00-06.00) determinata nella percentuale del tredici per cento della quota oraria lorda.
Nota a verbale: per quanto riguarda il calcolo delle ore svolte nella fascia 22.00-6.00, l’anno 2023 va considerato quale periodo di verifica delle metodologie applicate per determinare nella maniera il più possibile puntuale il tempo effettivamente occupato nelle ore notturne.
Ferie e permessi […]

4. Personale dl ufficio e di laboratorio
Orario di lavoro e Flessibilità orario: le Parti concordano di incontrarsi entro e non oltre il 31 ottobre 2023 per definire un accordo;
Ferie e permessi […]

7. Monitoraggio applicazione accordo
Sono previsti incontri periodici, su semplice convocazione di una delle Parti, ex articolo 43 del vigente CCNL 22 novembre 2021, per monitorare l’applicazione del presente Contratto Integrativo, in particolare per quanto riguarda l’orario di lavoro dei TGA, e per i necessari aggiornamenti in ordine all’attività dell’Ara Veneto, con incontro annuale comunque stabilito entro il 15 novembre.