Tipologia: Accordo integrativo nazionale
Data firma: 17 maggio 2022
Validità: 01.01.2022 - 31.12.2025
Parti: Newlat Food e Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil, RSU
Settori: Agroindustriale, Alimentaristi, Newlat Food
Fonte: uila.eu


Sommario:


Accordo integrativo nazionale di Newlat Food spa 2022-2025

In data 17 maggio 2022, presso Confindustria Emilia Sede di Bologna si sono incontrati Newlat Food spa: Via J. F, Kennedy, 16 - 42124 Reggio Emilia […], e Segreteria Nazionale Fai-Cisl […], Segreteria Nazionale Flai-Cgil […], Segreteria Nazionale Uila-Uil […], Segretari Territoriali ed RSU componenti il coordinamento sindacale;

Premesso che
Nel corso degli anni, le Parti hanno sviluppato, sia a livello locale che nazionale, un modello di relazioni industriali basato sul reciproco rispetto, sulla partecipazione attiva al confronto, sulla condivisione effettiva delle problematiche e delle reciproche esigenze.
Tale percorso ha determinato, in data 24 gennaio 2017, la sottoscrizione di un accordo relativo alla costituzione del Coordinamento Sindacale di Gruppo e la stipula dell’Accordo quadro di Gruppo del 20 maggio 2020 relativo al biennio 2020-2021.
L’Accordo è stato, poi, applicato per la parte economica nell’anno 2020 con le modalità previste dall’accordo del 5 ottobre 2020 e nel 2021 con il pagamento integrale della quota relativa al parametro economico di Gruppo. La discussione relativa alla parte normativa è rimasta sospesa perché le parti non hanno raggiunto un accordo a livello di Gruppo.
Le parti intendono dare, quindi, corso alla procedura di rinnovo della parte economica del Contratto Collettivo di Gruppo scaduta in data 31 dicembre 2021 e completare la definizione della parte normativa, realizzando, in tal modo, il primo contratto integrativo del gruppo Newlat spa.
Il detto percorso si colloca in un periodo particolarmente complesso caratterizzato, come detto, dalla pandemia mondiale causata dal COVID-19 che ha segnato profondamente l’economia del nostro paese, generando un cambiamento sostanziale nelle abitudini e nei modelli di consumo e, da ultimo, dalla grave crisi internazionale degenerata con il conflitto tra Russia ed Ucraina, Dal canto suo, il settore agroalimentare, nonostante le difficoltà operative ed organizzative ha continuato ad operare incessantemente al fine di garantire l’approvvigionamento di prodotti alimentari anche se in un contesto di continuo aumento dei costi e di difficoltà di approvvigionamento delle materie prime indispensabili.
Le parti ritengono che la contrattazione di Gruppo assuma un ruolo di assoluta rilevanza nel percorso di valorizzazione del ruolo delle lavoratrici e dei lavoratori che, nonostante il difficile contesto globale, hanno continuato a supportare l’azienda nel mantenimento della sua continuità produttiva. In questo scenario, i percorsi di formazione professionale assumono un’importanza strategica per aumentare il grado di competenza, di valorizzazione e di partecipazione, elementi indispensabili per il successo dell’azienda.
Le Parti ritengono che nell’accordo integrativo di gruppo trovino attuazione l’insieme degli strumenti utili al governo e alla crescita di azienda e lavoratori.
L’intesa riguarda tutti i siti della Azienda ed I relativi dipendenti e potrà essere estesa, di comune accordo tra le parti, ad eventuali futuri siti che verranno acquisiti dalla stessa.
Le parti, quindi, riconoscendo l’attuale modello delle relazioni sindacali di secondo livello in essere nei diversi stabilimenti, si impegnano a integrarlo ed a valorizzarlo attraverso la condivisione del presente accordo integrativo nazionale.
Tutto ciò premesso, le parti concordano quanto segue

Relazioni sindacali
Le Parti, riconoscendo l’attuale sistema di relazioni sindacali, s’impegnano a consolidarlo attraverso lo scambio preventivo di informazioni, confronti negoziali e la definizione di intese per condividere obiettivi comuni; tutto ciò al fine di favorire una forma di partecipazione più elevata dei lavoratori per la realizzazione delle strategie d’impresa e il miglioramento delle condizioni di lavoro.
Un modello, quindi, che valorizzi gli specifici ruoli di ciascuna delle parti nel rispetto delle proprie caratteristiche e competenze in un’ottica di contrapposizione positiva volta alla ricerca di soluzioni che permettano di raggiungere i livelli di efficienza, produttività e benessere dei lavoratori, necessari per lo sviluppo dell’Azienda.
Si prevede una metodologia di confronto-informazione sia preventivo che consuntivo sui principali processi aziendali relativi, in via esemplificativa e non esaustiva, alle tematiche: occupazione, ambiente, sicurezza sul luogo di lavoro, organizzazione, formazione ed a tutte le altre materie previste dal CCNL Industria Alimentare.
Il sistema di confronto a livello nazionale si svilupperà secondo quanto previsto dall'art 2 del CCNL applicato, come integrato dall’accordo del 24 gennaio 2017, aggiungendo almeno un ulteriore incontro relativo all'andamento dell’Azienda, investimenti ed innovazioni nonché le ricadute occupazionali.
A livello locale, invece, oltre a quanto previsto per le materie previste dal CCNL, le parti si incontreranno di norma ogni tre mesi per verificare l’andamento degli obiettivi fissati per il premio di produzione e per confrontarsi circa gli andamenti produttivi con particolare attenzione alle ricadute organizzative.
Resta inteso che in caso di eventi o necessità particolari, sarà possibile su richiesta di una delle parti, attivare momenti di confronto a livello locale e/o nazionale in aggiunta a quanto sopra previsto.
Le parti s’impegnano, entro il mese di giugno 2022, a modificare ed integrare le regole di funzionamento del coordinamento sindacale costituito con l’accordo del 24 gennaio 2017, in particolare riguardo alla composizione ed ai rimborsi spese.

Appalti e terziarizzazioni
Le Parti concordano che le Società esterne operanti nei diversi siti aziendali, adempiano a tutti gli obblighi di legge previsti, in particolare in materia di retribuzione, contribuzione, fiscale, sicurezza sul lavoro ed applichino contrattazione collettiva nazionale sottoscritta da rappresentanze sindacali considerate comparativamente tra le più rappresentative a livello nazionale del settore merceologico applicabile alla attività appaltata.
In aggiunta a quanto previsto dall'articolo 4 del CCNL, l’Azienda informerà ed incontrerà preventivamente le RSU di sito nei casi di eventuali progetti di terziarizzazione e/o appalto di settori e/o di aree aziendali gestite da operatori diretti.

Formazione professionale e inquadramento
[…]
Le parti ritengono fondamentale la formazione in materia di sicurezza ed a tal fine stabiliscono di istituire almeno un confronto annuale sul tema.
[…]

Ambiente e sicurezza sul lavoro
Si conferma la centralità della tematica relativa alla prevenzione in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e la fondamentale importanza della divulgazione continua della cultura della sicurezza in Azienda, processo che non può avvenire senza un continuo confronto tra direzione aziendale RSPP, RLS assistito da OO.SS. ed RSU.
Le Parti, quindi, si adopereranno per sviluppare e favorire la più ampia collaborazione e lo scambio di informazioni tra RSPP Aziendale e RLS nella gestione delle problematiche quotidiane sulle tematiche in oggetto.
La discussione tra le Parti relativa ai processi di miglioramento della cultura della sicurezza e delle possibili azioni correttive, si terrà sia nell’ambito delle riunioni periodiche annuali sensi dell’art. 35 del D.Lgs n. 81/08, sia attraverso specifici momenti di confronto tra RSPP e RLS ed eventuali comitati costituiti a livello di sito, con possibilità di prevedere riunioni aggiuntive.
Si ribadisce la necessità di promuovere azioni tese alla sicurezza a tutti i livelli delle attività svolte con l’obiettivo di sensibilizzare i lavoratori al rispetto delle procedure previste ed all’utilizzo dei DPI.
Le parti condividono la necessità di favorire la diffusione della cultura della sicurezza, anche attraverso iniziative che potranno essere di volta in volta concordate tra le parti e con il presente accordo d’istituire la giornata per la sicurezza sui luoghi di lavoro il 28 aprile di ogni anno, le cui modalità saranno definite a livello di sito, anche prevedendo momenti comuni di informazione ai dipendenti.
Le Parti, valutano positivamente l’idea di costituire apposite Commissioni/Comitati sicurezza sul modello di quelli costituiti durante la fase emergenziale legata alla pandemia da COVID-19. Si condivide sulla necessità di valorizzare l’azione degli RLS, sia nel loro ruolo di primari interlocutori nelle fasi di valutazione, monitoraggio, analisi dei fattori collegati all’area della sicurezza, sia nelle loro attività finalizzate a condividere e sviluppare con l’organizzazione aziendale azioni di miglioramento sul piano tecnico e comportamentale.
La Società è da tempo tra quelle più attente alle tematiche ambientali e di sostenibilità, tanto che è stata riconosciuta e premiata tra le aziende italiane più attente al clima grazie al miglioramento delle emissioni di CO dell'ultimo biennio.
Si conferma, quindi, l'impegno a proseguire il percorso di miglioramento delle performance aziendali in materia ambientale anche attraverso un sempre maggiore coinvolgimento dei lavorato/i e delle rappresentanze sindacali.

Politiche di genere e promozione delle pari opportunità
Le Parti condannano fortemente e si contrappongono con azioni positive a qualsiasi forma diretta e/o indiretta di discriminazione basata su differenze di sesso, etnia, nazionalità, religione, età, disabilità, genere, orientamento sessuale, stato civile, appartenenza a partiti politici o associazioni, condizione fisica e/o economica ed ogni altra possibile forma di intolleranza.
Le parti hanno sottoscritto la dichiarazione prevista nell’allegato 39 del CCNL sulle molestie e la violenza nei luoghi di lavoro, che viene allegata al presente accordo.
Le parti condividono la promozione ed attivazione di tutte le azioni utili a garantire la parità uomo-donna.
In materia di fruizione di permessi/congedi speciali previsti dalle diverse norme di legge e di contratto, le Parti condividono la reale possibilità di accesso di tutte le maestranze.
Le parti al fine di garantire la parità di genere prevedono momenti di informazione per le lavoratrici in maternità per favorirne il rientro sul posto di lavoro anche con corsi di formazione specifici.
L’azienda, in occasione della riunione di Coordinamento Nazionale, fornirà i dati aggregati riguardanti la composizione di genere dei dipendenti, con riferimento agli inquadramenti, alle retribuzioni, alle progressioni di carriera ed alla partecipazione a programmi di formazione. L’Azienda in occasione della riunione di Coordinamento Nazionale illustrerà i dati riguardanti la corretta applicazione di quanto sopra.

Allegato A) Dichiarazione ai sensi di “Accordo quadro sulle molestie e la violenza nei luoghi di lavoro" del 26 aprile 2007
L'Azienda Newlat Food spa, le OO.SS. e le RSU condannano ogni atto o comportamento che si configuri come molestie o violenza nel luogo di lavoro e si impegnano ad adottare misure adeguate nei confronti di coloro che le hanno poste in essere.
Per molestie o violenza si intende quanto stabilito dalle definizioni previste dall'Accordo qui di seguito riportato:
"Le molestie si verificano quando uno o più individui subiscono ripetutamente e deliberatamente abusi, minacce e/o umiliazioni in contesto di lavoro.
La violenza si verifica quando uno o più individui vengono aggrediti in contesto di lavoro.
Le molestie e la violenza possono essere esercitate da uno o più superiori, o da uno o più lavoratori o lavoratrici, con lo scopo o l'effetto di violare la dignità della persona, di nuocere alla salute e/o di creare un ambiente di lavoro ostile".
Riconosce, inoltre, il principio che la dignità degli individui non può essere violata da atti o comportamenti che configurano molestie o violenza e che vanno denunciati i comportamenti molesti o la violenza subite sul luogo di lavoro.
Nell'azienda tutti hanno il dovere di collaborare al mantenimento di un ambiente di lavoro in cui sia rispettata la dignità di ognuno e siano favorite le relazioni interpersonali, basate su principi di eguaglianza e di reciproca correttezza, anche in attuazione dell’Accordo delle parti sociali europee del 26 aprile 2007, della dichiarazione congiunta del 25 gennaio 2016 e da quanto previsto dal Codice Etico Aziendale.