Tipologia: Accordo SW
Data firma: 14 luglio 2021
Validità: annuale
Parti: British American Tobacco Italia/Unindustria Roma e Flai-Cgil, Fai-Cisl, Uila-Uil, RSU
Settori: Agroindustriale, British American Tobacco Italia
Fonte: uila.eu
Sommario:
(A) Premessa |
(D) Gestione e pianificazione |
Smart Working
Il giorno 14 Luglio 2021, si sono incontrati la British American Tobacco Italia spa […], Unindustria Roma […], le OO.SS. Flai Cgil […], Fai Cisl […], Uila Uil […], le RSU di Sede e le RSU FF.
(A) Premessa
Nell'ambito delle politiche di sviluppo e gestione delle risorse umane, BAT Italia da sempre investe e crede nello sviluppo dei propri collaboratori, in termini di miglioramento continuo delle prestazioni e di bilanciamento delle esigenze di vita e di lavoro.
In tale ambito, a decorrere da Giugno 2019 la Società ha implementato, in via sperimentale, un progetto di applicazione della modalità di Lavoro Agile, altrimenti detto Smart Working, così come disciplinata dall'art. 21 ter del CCNL Industria Alimentare e dalla Legge n. 81 del 2017.
A partire dal mese di Marzo 2020, in ottemperanza ai provvedimenti governativi e di legge emanati nel corso del periodo emergenziale connesso con la diffusione del virus Covid-19, l'Azienda ha continuato ad adottare per la quasi totalità dei dipendenti la modalità di Lavoro Agile, al fine di tutelare il più possibile la salute dei lavoratori durante lo stato di emergenza.
Le Parti, considerata la positiva esperienza dello Smart Working, confermano la volontà di proseguire con la modalità di Lavoro Agile, individuato come strumento di sviluppo dell'organizzazione aziendale, atto a valorizzare la professionalità e l'autonomia delle lavoratrici e dei lavoratori, favorendo al contempo il giusto equilibrio tra esigenze personali e tempi di lavoro.
(B) Finalità e definizioni
Per l'anno 2021 e 2022, al fine di creare un modello organizzativo strutturato, valorizzando le nuove competenze digitali e tecnologiche acquisite, le Parti concordano nel rinnovare la modalità di Lavoro Agile -Smart Working, e ne definiscono i criteri e le regole utili all'implementazione.
Ai fini del presente accordo, si considera come Smart Working una modalità di svolgimento della prestazione lavorativa che, fermo restando gli ordinari doveri contrattuali, si svolge al di fuori dei locali aziendali, nel luogo scelto discrezionalmente dal dipendente, in base alle condizioni disciplinate dal presente accordo e mediante l'utilizzo di dotazione tecnologica fornita dall'Azienda.
Lo Smart Working, così come definito e disciplinato all'interno del presente accordo, non si configura come Telelavoro nè, tantomeno, ne integra la fattispecie sotto un profilo normativo.
(C) Modalità di svolgimento della prestazione
Estensione temporale
La Parti convengono che lo svolgimento della prestazione in regime di Smart Working sarà fino a n. 3 giorni di lavoro a settimana, da individuarsi esclusivamente nell'ambito delle giornate considerate lavorative ai sensi delle norme legali, collettive e aziendali vigenti.
Le singole giornate di lavoro in regime di Smart Working non sono cumulabili e, pertanto, il mancato utilizzo in una specifica settimana, quale che ne sia la ragione o causa, non dà diritto alla fruizione in periodi successivi.
Le giornate di lavoro in regime di Smart Working si considerano sempre come giornate intere: non si potrà, quindi, richiedere di lavorare in Smart Working per singole ore o per mezze giornate.
L'Azienda, inoltre, al fine fornire un concreto sostegno alle famiglie ed ai colleghi che più necessitano, si rende disponibile ad accogliere richieste di rimodulazione delle giornate di Smart Working fino a 5 giorni settimanali per un massimo di 1 anno (durata del presente accordo), per i collaboratori che ne facciano richiesta e che appartengano alla condizione espressamente individuata di seguito:
- Neogenitori con figlio, fino al compimento del primo anno di età;
Luogo di lavoro
La prestazione lavorativa in regime di Smart Working può essere svolta in un luogo scelto discrezionalmente dal dipendente, a condizione che si tratti di uno spazio fisico riservato e protetto (ad esempio, altra sede aziendale, domicilio privato, struttura alberghiera, abitazione privata di terzi, spazio di co-working o strutture equivalenti) che consenta di garantire il rispetto dei criteri di sicurezza e riservatezza. Il luogo scelto dal lavoratore dovrà consentire, in ogni caso, il corretto svolgimento dell'attività lavorativa, consentendo anche il collegamento con i sistemi aziendali o con rete fissa o con rete mobile, collegamento che dovrà risultare adeguato con l'ordinario e continuativo svolgimento della prestazione per tutto l'orario di lavoro.
Orario di lavoro
Durante le giornate di Smart Working il dipendente non è soggetto ad alcuna forma di timbratura, ma deve osservare il suo normale orario di lavoro nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti, anche in materia di pause e riposi, dal D.Lgs. n. 66/2003 e dalla contrattazione collettiva applicabile e dal regolamento aziendale. Durante tali periodi, inoltre, non è possibile svolgere prestazioni di lavoro straordinario e/o lavoro notturno.
La giornata contrattuale è definita in 8 ore lavorative e relativa pausa pranzo di 45 minuti. L'orario lavorativo è previsto in flessibilità tra le 8:30/9:30 con termine tra le 17:15/18:15.
In casi eccezionali e motivati il dipendente, concordandolo con il responsabile e a seguito di comunicazione scritta al medesimo, può articolare la propria prestazione in orari diversamente distribuiti nell'arco della giornata, senza che ciò comporti il riconoscimento di alcun trattamento retributivo e normativo aggiuntivo rispetto all'ordinario. Anche nei casi eccezionali suddetti non sarà comunque possibile svolgere prestazioni di lavoro straordinario e/o lavoro notturno.
Per il personale operante in regime di lavoro part-time, la giornata di Smart Working ha come riferimento l'orario giornaliero ridotto già applicato per la prestazione in sede.
Il tempo impiegato dal dipendente per raggiungere il luogo prescelto per svolgere la prestazione di Smart Working, e viceversa, è considerato alla stessa maniera del tempo necessario a percorrere il tragitto percorso quotidianamente per raggiungere la sede di lavoro da casa, e viceversa.
Diritto alla disconnessione
Tutto il personale, sia di Sede che di Field Force, ha diritto alla disconnessione dalle strumentazioni tecnologiche, al di fuori del proprio orario di lavoro.
In particolare, al termine della prestazione lavorativa o in orari in cui è prevista un'interruzione della stessa, il dipendente potrà disconnettersi dai dispositivi aziendali, senza che la ricezione di comunicazioni istituzionali, durante le predette situazioni temporali, implichi la necessità di ripresa immediata dell'attività lavorativa.
Inoltre, per favorire un'attenta gestione dei tempi di lavoro ed il riposo psico-fisico dei dipendenti, non sarà possibile la pianificazione di riunioni e/o conference call nell'intervallo orario dalle ore 13:00 alle ore 14:00 e dopo le 18:00, a meno di comprovate esigenze aziendali.
Strumenti di lavoro
Il dipendente autorizzato allo svolgimento di Smart Working è munito delle apparecchiature tecniche aziendali (hardware e software) necessarie allo svolgimento dell'attività fuori dai locali aziendali, nonché dei relativi sistemi di sicurezza (es. pc portatile, VPN, telefono cellulare).
Ogni eventuale impedimento tecnico allo svolgimento della prestazione lavorativa dovrà essere comunicato tempestivamente al proprio Responsabile, concordando la modalità di completamento della prestazione ivi compreso, il rientro del dipendente per la parte residua della prestazione giornaliera.
Sarà responsabilità del dipendente assicurare il collegamento attraverso una connessione wireless adeguata che permetta di svolgere in maniera ottimale il lavoro in modalità Smart Working.
Il dipendente non deve lasciare la strumentazione di lavoro incustodita in nessun luogo e si impegna ad assicurarsi che sia sempre protetta da password, che dovrà essere preservata con la massima diligenza al fine di evitare accessi ai documenti e alla rete aziendale da parte di terzi non autorizzati.
Sarà cura dell'Azienda dare visibilità, a tutti i dipendenti, delle policy interne in materia di gestione delle connessioni esterne, al fine di tutelare la riservatezza e la sicurezza dei dati aziendali da possibili minacce informatiche.
Le spese sostenute nelle giornate di Smart Working per il collegamento Internet, l'elettricità, il riscaldamento, gli spostamenti e i pasti rimarranno a carico del dipendente, mentre sarà regolarmente prevista la corresponsione del ticket restaurant giornaliero.
(D) Gestione e pianificazione
Requisiti di accesso
Lo Smart Working coinvolgerà tutto il personale di sede, con contratto a tempo indeterminato e determinato, sia full-time che part-time, sempre che non sussistano cause di incompatibilità di natura organizzativa e/o soggettiva, da individuarsi mediante valutazione motivata da parte della direzione aziendale.
La partecipazione da parte del lavoratore è volontaria e comunque subordinata a:
- Preventiva approvazione del Manager di Riferimento
- Partecipazione alla formazione obbligatoria sulla salute e sicurezza sul lavoro ed eventuale training di formazione dedicato.
- Accettazione dell'accordo individuale in cui si prende atto e ci si impegna nel rispetto delle regole dello Smart Working, nonché del contenuto del presente accordo (Allegato 1)
L'Azienda si impegnerà a fornire le informazioni utili a tutti i dipendenti per richiedere l'attivazione dello Smart Working.
Ciascuna delle parti (dipendente ed Azienda) potrà comunque recedere in qualsiasi momento dall'accordo individuale di SmartWorking, mediante comunicazione scritta inviata con preavviso non inferiore a 10 (dieci) giorni, in cui vengono esplicitate le motivazioni (personali nel caso del dipendente ed organizzative relativamente all'Azienda).
Durata dell'accordo
L'accordo per lo svolgimento di Smart Working avrà la durata di 1 (uno) anno.
L'Azienda si impegna a dare tempestivo aggiornamento alle OO.SS. in merito alla data di effettiva decorrenza del presente accordo, identificata a seguito di un attento monitoraggio dell'evoluzione dello stato di emergenza Covid 19, dei rischi legati alla pandemia in corso e del contesto normativo.
Qualora dovessero intervenire nuove disposizioni di legge e/o di contrattazione collettiva in tema di Smart Working, le Parti concordano nell'incontrarsi per valutare la necessità di adeguare le disposizioni contenute nel presente Accordo.
Pianificazione delle singole giornate
Dopo la sottoscrizione dell'accordo per lo svolgimento di Smart Working, il dipendente, d'accordo con il proprio responsabile, avrà cura di programmare settimanalmente le giornate di Smart Working, registrando il giustificativo nella "piattaforma presenze", secondo le consuete modalità.
Il responsabile, valutata la pianificazione delle attività, e tenuto conto di eventuali straordinarie esigenze di carattere organizzativo (es. numero di richieste contemporanee, picchi di attività, ecc.) potrà tempestivamente approvare, modificare o negare la richiesta, dandone adeguata comunicazione al richiedente.
Per eventuali, e comunque eccezionali, esigenze aziendali il Responsabile potrà richiamare in ufficio il lavoratore, revocando l'approvazione preventivamente accordata, con un preavviso non inferiore alle 24 ore.
(E) Doveri delle parti
Trattamento economico e normativo del dipendente
Il dipendente autorizzato allo svolgimento di Smart Working ha diritto a un trattamento economico e normativo non inferiore a quello complessivamente applicato nei confronti dei lavoratori che svolgono le medesime mansioni all'interno dell'azienda, ai sensi di quanto previsto dall'art. 20 della legge n. 81/2017.
Pertanto, la sottoscrizione di un accordo di Smart Working e lo svolgimento delle relative prestazioni non comporta modifiche relative al ruolo del dipendente e alle mansioni svolte nell'organizzazione aziendale, così come non incide sull'inquadramento, sul livello retributivo del singolo dipendente e sulle opportunità rispetto ai percorsi di carriera, iniziative formative e percorsi professionali.
Analogamente, la sottoscrizione di un accordo di Smart Working e lo svolgimento delle relative prestazioni non modifica le forme aziendali di esercizio del potere direttivo, di indirizzo e disciplinare.
Dovere di diligenza
Lo svolgimento di Smart Working non altera in alcun modo gli obblighi del dipendente, che deve garantire una prestazione professionale in linea con quella resa presso la n canale sede di lavoro aziendale, assicurando il mantenimento del medesimo impegno professionale e garantendo la propria completa reperibilità, nell'ambito del normale orario di lavoro, tramite gli strumenti messi a disposizione dall'Azienda.
Eventuali impedimenti nello svolgimento della prestazione in modalità di lavoro agile dovranno essere tempestivamente segnalati dal lavoratore, così che il proprio responsabile possa indicare tempestivamente le soluzioni da adottare.
Obbligo di riservatezza
Le procedure in tema di trattamento delle informazioni aziendali restano valide anche nel caso di svolgimento di Smart Working.
Nei periodi in cui svolge la propria attività al di fuori dei locali aziendali, il dipendente deve utilizzare la massima diligenza nella visualizzazione, stampa, circolazione e conservazione dei documenti aziendali contenenti informazioni confidenziali, assicurandone la riservatezza.
Obblighi dei responsabili
Ogni responsabile è tenuto a garantire che l'attività lavorativa in modalità di Smart Working venga eseguita nel rispetto delle modalità e dei termini previsti dal presente accordo.
(F) Prevenzione, Sicurezza e infortuni
Prevenzione e sicurezza
In ottemperanza ed in coerenza con quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008, dall'art. 2087 c.c. e dalla legge n. 81/2017, al momento della sottoscrizione dell'accordo di Smart Working il dipendente deve prendere visione e sottoscrivere l'informativa scritta che sarà consegnata dall'Azienda, nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro mediante tale modalità.
Il dipendente è tenuto a cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi all'esecuzione della prestazione all'esterno dei locali aziendali.
Il dipendente, dopo aver scelto il luogo della prestazione rispettando i criteri indicati nel presente Accordo, deve adottare tutte le precauzioni necessarie a garantire la salvaguardia e lo svolgimento delle attività in condizioni di sicurezza, anche dal punto di vista dell'integrità fisica propria e degli strumenti aziendali di cui dispone.
Il dipendente ha l'obbligo di applicare correttamente le direttive aziendali e di utilizzare le apparecchiature in dotazione in conformità alle istruzioni ricevute, evitando che le stesse siano utilizzate da altre persone.
Tutela contro gli infortuni
Il dipendente ha diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro occorsi durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello prescelto per lo svolgimento della prestazione lavorativa all'esterno dei locali aziendali quando la scelta del luogo della prestazione sia dettata da esigenze connesse alla prestazione stessa o dalla necessità del dipendente di conciliare le esigenze di vita con quelle lavorative e risponda a criteri di ragionevolezza.
Il dipendente deve fornire tempestiva e dettagliata informazione all'Azienda in caso di un infortunio durante lo svolgimento di Smart Working.
L'Azienda non può ritenersi responsabile in merito ad eventuali infortuni derivanti da un uso improprio delle apparecchiature assegnate o dalla scelta impropria del luogo di svolgimento dello Smart Working qualora questi siano difformi dai criteri individuati nel presente Accordo.