Tipologia: Accordo elezione/designazione RLS
Data firma: 21 febbraio 2011 
Parti: Roma Servizi per la Mobilità e Fast Ferrovie
Settori: Trasporti, Roma Servizi per la Mobilità
Fonte: romamobilita.it


Verbale di accordo in materia di elezione/designazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ex d.lgs. 81/2008

Addì 21 febbraio 2011 presso la sede di Roma Servizi per la Mobilità Srl, si sono incontrati: Roma Servizi per la Mobilità srl e le rappresentanze dell'Organizzazione Sindacale di Fast Ferrovie

Premesso
• Che l’Accordo nazionale 28.03.1996 ha disciplinato le modalità di designazione/elezione del RLS e di attribuzione e svolgimento delle relative funzioni;
• che l’Accordo nazionale 28.03.1996 si ispira a criteri di partecipazione;
• che il nuovo D. Lgs. 81/2008, che ha completamente abrogato il D.Lgs. 626/94, rappresenta il Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro il quale - in attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 - ha riformato, riunito ed armonizzato, abrogandole, le disposizioni dettate da numerose precedenti normative in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro succedutesi nell'arco di quasi sessant'anni, al fine di adeguare il corpus normativo all'evolversi della tecnica e del sistema di organizzazione del lavoro.
Considerato
- che Roma Servizi per la Mobilità Srl si è costituita il 1°.01.2010;
- che è necessario, secondo quanto prescritto dalle vigenti normative di legge e contrattuali, in particolare dal D.Lgs. 81/2008 e dall’Accordo nazionale del 28.03.1996, procedere all’elezione/designazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS);
- che, secondo quanto previsto dall’art. 18, comma 1, lettera aa) del D. Lgs.81/2008, il datore di lavoro deve comunicare ogni anno entro il mese di marzo all’INAIL I nominativi dei RLS;
- che il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, per l’espletamento della sua funzione, riceve dal datore di lavoro copia del documento di valutazione dei rischi in ottemperanza dell’art. 17, comma 1 lettera a) del D. Lgs. 81/2008, di cui è soggetto firmatario;
- che si procederà con le OO.SS. a determinare le condizioni e i modi per l’elezione delle RSU e dei RLS nel più breve tempo possibile;
Tutto ciò premesso e considerato, le parti convengono:
• di procedere con una comunicazione/informativa, a firma del datore di lavoro, indirizzata a tutto il personale di Roma Servizi per la Mobilità Srl dove viene evidenziato l’urgenza della nomina dei RLS;
• di procedere, entro il 25 marzo p.v., con l’elezione/nomina delle Rappresentanze Sindacali Aziendali (RSA) per ciascuna organizzazione sindacale firmataria di questo accordo presente in azienda al momento della scissione (Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti), nonché di procedere entro la stessa data con l’elezione/designazione dei RLS nell’ambito delle Rappresentanze Sindacali Aziendali, secondo quanto previsto dall’art. 47 comma 4 del D.Lgs. 81/2008 e, subito dopo, di procedere alla comunicazione dei nominativi degli eletti/nominati entro e non oltre il 25 marzo p.v.
• il numero dei Rappresentanti per la Sicurezza per Roma Servizi per la Mobilità Srl, in applicazione di quanto disposto dall’art. 47, comma 5, del D.Lgs. 81/2008 è fissato nel numero di uno per ciascuna organizzazione sindacale firmataria di questo accordo.
• I Rappresentanti per la Sicurezza dispongono esclusivamente, per l’esercizio delle loro funzioni, in applicazione di quanto previsto all’art. 3 dell’Accordo nazionale 28.03.1996, fino a 40 ore annue ciascuno di permessi retribuiti.
• I Rappresentanti per la Sicurezza svolgeranno un programma formativo di 32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate nella società. È altresì prevista una formazione di 8 ore annue di aggiornamento periodico.
Il presente accordo ha carattere straordinario e transitorio.