Tipologia: Accordo lavoro agile
Data firma: 14 luglio 2022
Validità: dal 01.09.2022
Parti: Roma Servizi per la Mobilità e Faisa-Cisal
Settori: Trasporti, Roma Servizi per la Mobilità
Fonte: romamobilita


Sommario:


Verbale di accordo lavoro agile

Addì 14 luglio 2022 presso la sede di Roma Servizi per la Mobilità Srl, si sono incontrati: Roma Servizi per la Mobilità srl e le rappresentanze dell'Organizzazione Sindacale Faisa Cisal

Visto:
CCNL 28/11/2015;
Legge n. 81 del 22/05/2017 - Capo II - Artt. 18-23: “Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato":
• Verbale di accorda aziendale sul lavoro agile del 6 febbraio 2019 (fase sperimentale);
• Verbale di accordo aziendale sul lavoro agile del 21 gennaio 2020;
• Verbale di accordo aziendale sul lavoro agile del 5 ottobre del 2020;
• Verbale di accordo aziendale sul lavoro agile del 30 dicembre 2020;
• Il "Protocollo Nazionale sul lavoro in modalità agile" nel settore privato, siglato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con le Parti Sociali in data 7 dicembre 2021.
• La Deliberazione del Consiglio di Amministrazione di Roma Servizi per la Mobilità srl n. 31 del 13/07/2022.
Premesso:
• Che il CCNL 28/11/2015 all'art. 25 - comma 1) e comma 2) recita "Le parti convengono sull’opportunità di procedere ad una ricognizione congiunta per verificare la necessità di integrare il presente CCNL con disposizioni inerenti altre tipologie di lavoro flessibile" (comma 1). Ed inoltre: "Lo integrazioni in esito alla verifica di cui al comma 1 del presente articolo saranno definite dalle parti entro 6 mesi successivi alla data della stipula del presente accordo" (comma 2);
• Che la Legge n. 81 del 22/05/2017 - Capo II artt. 18 - 23 ha istituito le "Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato";
• Che l'Azienda, a seguito del verbale di accordo aziendale sul lavoro agile sottoscritto con le OO.SS. in data 6 febbraio 2019, ha messo in allo, nel periodo marzo-settembre 2019, un periodo di sperimentazione del lavoro agile rendendolo fruibile esclusivamente al personale dedicato a specifiche attività ed inserito in tre Direzioni aziendali (Direzione Ingegneria, Direzione Centrale della Mobilità e Direzione Servizi per la Mobilità).
- Che, al termine della suddetta sperimentazione, le parti hanno confermato l’utilità del lavoro agile quale misura innovativa capace di conciliare i tempi di vita con i tempi di lavoro attraverso leve di flessibilità legate al luogo e al tempo di svolgimento della prestazione lavorativa.
- Che l’Azienda, dopo aver valutato positivamente i risultati raggiunti nella fase di sperimentazione, in data 21 gennaio 2020, ha sottoscritto con tutte le OO.SS. un ulteriore verbale di accordo con il quale ha ampliato il campo di applicazione, estendendo il lavoro agile a tutte le Direzioni aziendali, proponendo una maggiore flessibilità nella scelta dell’orario e del luogo in cui effettuare la prestazione lavorativa, agevolando sempre di più le esigenze dei lavoratori;
- Che i verbali di accordo del 5 ottobre e del 30 dicembre 2020 hanno regolamentato il lavoro agile e le agevolazioni per i lavoratori con i figli minori conviventi in state di quarantena, in coerenza con le normative di legge emanate nella fase emergenziale da Covid-19;
- Che il "Protocollo Nazionale sul lavoro in modalità agile", siglato in data 7 dicembre 2021, ha fissato il quadro di riferimento per la definizione dello svolgimento del lavoro in lavoro agile, individuando le linee di indirizzo per la contrattazione collettiva nazionale, aziendale e territoriale, nel rispetto della disciplina di cui alla L. 22 maggio 2017, n. 81 e degli accordi collettivi in essere;
- Che il D.L. n. 24/2022, convertito in Legge n. 52/2022, prevede la proroga del termine per l'utilizzo della procedura semplificata di comunicazione del Lavoro Agile fino al 31 agosto 2022 (di cui all’art. 90 del D.L. n. 34/2020, convertito con modificazioni in Legge n. 77/2020);
- Che, in data 13/07/2022 con Deliberazione n. 31, il Consiglio di Amministrazione di Roma Servizi per la Mobilità ha approvato il presente verbale di accordo sindacale.
Tutto ciò premesso, le parti convengono:

1. Disciplina generale
1. Di introdurre in Azienda, a tempo indeterminato, la modalità di lavoro in lavoro agile, quale misura dì conciliazione tra vita professionale e vita privata dei lavoratori a cui è applicato il CCNL degli Autoferrotranvieri.
2. Si ribadisce il punto 3 del verbale di accordo aziendale del 21 gennaio 2020:
i. Il lavoro agile non costituisce una nuova forma dì rapporto di lavoro ma una diversa modalità di organizzazione e di svolgimento della prestazione lavorativa per il personale a tempo indeterminato (anche nella forma di part-time) rispetto alle tradizionali dimensioni di luogo e di tempo.
ii. L'adesione al lavoro agile non modifica la posizione del dipendente nell'organizzazione aziendale che rimane assegnato presso la propria Direzione/Ufficio e mantiene invariati l’inquadramento e il trattamento economico e normativo.
iii. I periodi di lavoro effettuati in lavoro agile saranno considerati come effettive giornate di presenza in servizio (premio di risultato, indennità varie, ecc.).
3. Si ribadisce il punto 11 del verbale di accordo aziendale del 21 gennaio 2020:
I. L'adesione al lavoro agile avverrà esclusivamente su base volontaria.
II. Dovrà essere richiesto per iscritto e interesserà le lavoratrici/lavoratori con rapporto di lavoro a tempo indeterminato (anche nella forma di part-time).
III. L’accesso al lavoro agile è subordinato alla sottoscrizione di un accordo individuale tra Azienda e personale interessato.
IV. Il lavoro agile non pregiudica in alcun modo le prospettive di sviluppo professionale e formative previste dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
V. Sono garantiti gli stessi diritti sindacali spettanti al personale che presta servizio nelle sedi aziendali.

2. Luogo e orario di svolgimento del lavoro agile
1. Fermo restando la sede di lavoro formalmente assegnata, nelle giornate di lavoro agile la/il lavoratrice/lavoratore potrà individuare il luogo ove svolgere la prestazione, purché il luogo prescelto abbia caratteristiche tali da consentire la regolare esecuzione della prestazione, in condizioni di sicurezza e riservatezza, anche con specifico riferimento al trattamento dei dati e delle informazioni aziendali nonché alle esigenze di connessione con i sistemi aziendali.
2. Resta inteso che le eventuali spese sostenute per l'esecuzione della prestazione lavorativa in lavoro agile nel luogo prescelto saranno a carico esclusivo della/del lavoratrice/lavoratore, prevedendo a suo onere la verifica della presenza di tutti i requisiti previsti nell'informativa sulla sicurezza rispetto al luogo prescelto. Tale informativa sarà consegnata al lavoratore all'atto della firma dell’accordo individuale di lavoro agile e ne costituirà parte integrante.
3. Qualora la/il lavoratrice/lavoratore decidesse di svolgere la propria prestazione in lavoro agile in un luogo al dì fuori della Regione Lazio, la/lo stessa/stesso dovrà, preventivamente (almeno 1 giorno prima) e per iscritto, comunicarlo al Responsabile della Direzione/Ufficio di appartenenza, specificando il relativo indirizzo, mettendo altresì In copia il Responsabile della Direzione Operazioni, all'indirizzo email ***@romamobilita.il.
4. Il lavoro agile può essere effettuato soltanto durante l’orario di lavoro diurno, nel rispetto dell’orario giornaliero di lavoro, nella fascia oraria compresa tra le ore 8.00 e le ore 20.00 nei giorni feriali, con esclusione delle giornate del sabato e festivi
5. Il dipendente, in modalità di lavoro agile, è obbligato a rispettare le norme sui riposi, sulla disconnessione dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro e tutto quanto previsto dal D. Lgs. n. 66 del giorno 6 aprile 2003 e ss.mm.ii..
6. In modalità di lavoro agile non sono configurabili il riconoscimento di prestazioni straordinarie, notturne o festive.
7. Rimane applicabile la disciplina delle assenze giornaliere e della fruizione di tutti i permessi che comportino la riduzione dell'orario giornaliero quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, permessi per allattamento, permessi motivi privati, permessi orari L. 104/92, ecc....
8. La distribuzione delle attività lavorative durante il lavoro agile è stabilita dal Responsabile di Direzione/Ufficio, tenuto conto delle esigenze organizzative del dipendente nonché di quelle organizzative e produttive aziendali.

3. Destinatari, modalità di esecuzione e regolazione della disconnessione
1. Il lavoro agile potrà essere svolto da tutto il personale aziendale con esclusione, al momento della stipula del presente accordo, delle risorse appartenenti alle Direzioni di seguito indicate, in quanto le mansioni, le attività e le condizioni non risultano compatibili con l’esercizio della prestazione lavorativa in lavoro agile:
i. Direzione Servizi per la Mobilità - Area Servizi - Servizi Esterni: Famiglia Professionale 2 (FP2) e Addetti Car Sharing;
ii. Direzione Servizi per la Mobilità - Area Servizi - Servizi Interni: Addetti Centralo della Mobilità;
iii. Direzione Servizi per la Mobilità - Segreteria: risorsa che svolge abitualmente la prestazione fuori della sede aziendale
2. In considerazione degli elementi di flessibilità che rendono l’istituto del Lavoro Agile particolarmente indicato nella gestione di situazioni individuali che presentino elementi di peculiarità, anche in analogia con i principi enunciati dagli organismi internazionali in materia di uguaglianza e pari opportunità, stante quanto disposto dall’art. 18 comma 3-bis della Legge n. 81/2017 e dall’art. 10 del Protocollo Nazionale sul lavoro in modalità agile, l’Azienda e OO.SS. convengono che siano valutale con particolare attenzione e priorità, anche in relazione alla pianificazione delle giornate di Lavoro Agile e ferma restando la necessaria compatibilità con le esigenze organizzative dell’Azienda, le richieste dì attivazione del Lavoro Agile da parte di personale che versi in una delle fattispecie previste dalla normativa vigente.
3. In considerazione delle diverse esigenze aziendali, il numero massimo di giornate mensili per tutti i lavoratori, nelle quali sarà possibile lo svolgimento dell’attività lavorativa in lavoro agile, sarà pari a 13 giorni e la distribuzione settimanale/mensile sarà condivisa con il Responsabile di Direzione/Ufficio, in coerenza con le esigenze organizzative e produttive delle strutture aziendali, in funzione sia della tipologia di attività svolta che del numero di risorse interessate al lavoro agile rispetto alle diverse necessità di presidio e di presenza in sede, tenendo altresì in considerazione le eventuali motivazioni del dipendente, e comunque nel rispetto della percentuale minima prevista dalla normativa vigente (30%).
4. Il dipendente è tenuto ad essere contattabile da parte dell’Azienda durante l’orario giornaliero di lavoro agile prescelto e comunque non prima delle ore 08.00 e non oltre le ore 20.00.
5. La prestazione lavorativa svolta in lavoro agile sarà attestata dal lavoratore giornalmente secondo modalità stabilite con il Responsabile di Direzione/Ufficio. In particolare, il dipendente sarà tenuto ad inserire, nel sistema delle presenze il giustificativo “smart-working”, quale fascia di operatività giornaliera, secondo le indicazioni che saranno riportate in uno specifico Comunicato al personale e, nel campo note, l’elenco delle attività da svolgere nell’arco della giornata.
6. La fascia di operatività giornaliera dovrà essere corrispondente al totale delle ore previste dalla giornata lavorativa.
7. Pertanto, è considerata fascia di disconnessione il periodo al di fuori della c.d. fascia di operatività.
8. In tale fascia di disconnessione, il lavoratore potrà disattivare i propri dispositivi di connessione e, in caso di ricezione di comunicazioni aziendali, non sarà comunque obbligato a prenderle in carico prima della prevista ripresa dell’attività lavorativa.
9. Durante il periodo dì disconnessione non è richiesto al dipendente lo svolgimento della prestazione lavorativa.
10. Il dipendente, durante la prestazione lavorativa in modalità agile, svolgerà le attività previste dalia sua mansione e allocazione organizzativa assegnate dai diretti Referenti/Responsabili.
11. La valutazione della prestazione lavorativa in modalità agile è effettuata mensilmente dal Responsabile della Direzione/Ufficio di appartenenza, il quale è tenuto a monitorare l’andamento della prestazione ed a redigere una relazione sintetica, da trasmettere alla Direzione Operazioni (all’indirizzo email ***@romamobilita.it). delle attività svolte.
12. Il lavoratore che, per esigenze personali, deve annullare la giornata di lavoro agile, dovrà darne comunicazione, entro le 24 ore antecedenti il turno, al Responsabile della Direzione/Ufficio di appartenenza, con indicazione della motivazione; la giornata di lavoro agile può essere ripianificata a patto che sussistano le condizioni di fruizione e sempre previa autorizzazione ed approvazione sul sistema delle presenze da parte del Responsabile della Direzione/Ufficio di appartenenza.
13. Altresì, se il Responsabile della Direzione/Ufficio di appartenenza, per esigenze di servizio (quali ad esempio riunioni, sopralluoghi, ecc...) ha necessità di annullare la giornata di lavoro agile programmala, invia entro le 48 ore antecedenti il lavoro agile, una mail al dipendente, esplicitando il motivo oggettivo del temporaneo annullamento. Il rientro in servizio non comporta automaticamente il diritto al recupero delle giornate di lavoro agile non fruite, salvo diverse indicazioni del Responsabile di Direzione/Ufficio di appartenenza;
14. Trattandosi di una giornata lavorativa ordinaria, nelle giornate di lavoro agile, l'Azienda eroga il buono pasto, secondo le norme contrattuali vigenti.

4. Modalità di adesione
1. Per consentire alle lavoratrici e ai lavoratori di aderire al lavoro agile, ciascun dipendente potrà manifestare al proprio Responsabile di Direzione/Ufficio e al Responsabile della Direzione Operazioni, all'indirizzo email ***@romamobilita.it. la propria volontà di svolgere, in lavoro agile, una parte della propria prestazione lavorativa, in alternanza con la modalità ordinaria del lavoro in presenza.
2. L'Azienda, dopo aver verificato la compatibilità dell’attività lavorativa con lo svolgimento in modalità agile, dopo aver valutato che lo svolgimento della prestazione lavorativa in lavoro agile non pregiudica o riduce la fruizione dei servizi resi da RSM a favore dell'utenza nonché l’efficace ed efficiente svolgimento dei processi di lavoro ai quali il dipendente è assegnato, procederà con la stipula dell'accordo individuale di lavoro agile, che sostituirà tutti quelli sottoscritti precedentemente e che è allegato al presente verbale di accordo come parte integrante dello stesso.

5. Revoca temporanea o recesso dal lavoro agile
1. In caso di revoca temporanea:
I. da parte dell’Azienda: entro le 48 ore antecedenti la giornata di lavoro agile, il Responsabile della Direzione/Ufficio Invierà una mail al dipendente, inserendo in copia il Responsabile della Direzione Operazioni all'indirizzo mail ***Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo., esplicitando il motivo oggettivo della temporanea revoca;
II. da parte del dipendente: entro le 48 ore antecedenti la giornata di lavoro agile, il dipendente invierà una mail al Responsabile della Direzione/Ufficio di appartenenza, mettendo in copia il Responsabile della Direzione Operazioni all’indirizzo mail ***@romamobilita.it, esplicitando il motivo oggettivo della temporanea revoca. Detta revoca dovrà essere accettata dal Responsabile della Direzione/Ufficio di appartenenza in risposta alla mail di richiesta del dipendente.
2. In caso di giustificato motivo, l’Azienda può recedere dal presente accordo senza alcun preavviso, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
i. in caso di sopravvenute esigenze organizzative/produttive (ad es. assegnazione a mansioni non più remotizzabili, l'assegnazione a diversa unità organizzativa, ecc.);
ii. l’accertamento di un rilevante calo di produttività con comunicazione del Responsabile di Direzione/Ufficio di appartenenza;
iii. di mancato rispetto di quanto previsto dal presente accordo sindacale aziendale e del relativo Comunicato al Personale;
iv. di mancato rispetto dell’accordo individuale da parte della lavoratrice/lavoratore;
v. problemi legati all'operatività e alla sicurezza informatica.

6. Strumenti di lavoro
1. L’Azienda fornirà al dipendente in lavoro agile uno smartphone, un notebook e una connessione VPN (Virtual Private Network) per l'accesso sulla rete intranet aziendale.
2. il dipendente dovrà disporre di un collegamento ad una rete Internet regolarmente funzionante e con una qualità di navigazione che consenta il regolare svolgimento dell'attività lavorativa analogamente a quella che può essere svolta presso le sedi dell'Azienda.
3. Gli strumenti di lavoro affidati al dipendente dovranno essere usati esclusivamente per lo svolgimento dell'attività lavorativa, nel rispetto di quanto previsto dalle policy e dai regolamenti aziendali, e non per scopi personali o non connessi all'attività lavorativa.
4. In caso di guasto, furto o smarrimento delle attrezzature in dotazione e in ogni caso di impossibilità sopravvenuta a svolgere l'attività lavorativa, sarà cura del dipendente informare tempestivamente l’Azienda (Help desk) e il Responsabile di Direzione/Ufficio di appartenenza, in modo da consentire interventi risolutivi immediati o il rientro in sede in tempi ragionevoli.
5. Laddove venga accertato un comportamento negligente da parte del dipendente cui conseguano danni alle attrezzature fornite, quest’ultimo ne risponderà personalmente, anche nel rispetto delle procedure e dei regolamenti aziendali vigenti.

7. Salute e sicurezza
1. Il dipendente si impegna a rispettare le misure di prevenzione e protezione previste dalla legislazione vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro (ex D.Lgs. n. 81 del 2008 e Legge n. 81 del 2017) e dalle disposizioni aziendali.
2. All’atto della sottoscrizione dell’accordo individuale, che fa parte integrante del presente accordo, verrà consegnata al dipendente l'informativa sulla sicurezza, nella quale saranno individuati i rischi connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro agile, nonché i requisiti minimi richiesti per l’idoneità dei luoghi prescelti per il lavoro agile. Tale informativa, consegnata agli RLS e in attesa della calendarizzazione di un incontro finalizzato alla verifica della presenza di lutti i principi previsti dalla normativa vigente, verrà preventivamente visionata dal dipendente e sottoscritta per accettazione.
3. Resta inteso tra le Parti che l’eventuale violazione di quanto sopra, potrà comportare l'immediata revoca del lavoro agile e l’eventuale irrogazione di sanzioni disciplinari, salva ogni altra conseguenza di legge.
4. L’Azienda sarà sollevata da qualsiasi responsabilità in caso di infortuni o danni, anche a terzi, riconducibili direttamente e/o indirettamente alla violazione della suddetta normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro, delle disposizioni aziendali e/o dei requisiti e/o degli elementi richiesti nell'informativa sulla sicurezza.

8. Infortuni e malattie professionali
1. Il lavoratore durante lo svolgimento della prestazione agile ha diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, che dipendono dai rischi connessi alla prestazione lavorativa resa all’esterno dei locali aziendali.
2. Il Datore di lavoro garantisce, ai sensi dell'art 23 L. n. 81/2017, la copertura assicurativa INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, anche derivanti dall'uso dei videoterminali, nonché la tutela contro l’infortunio In itinere, secondo quanto previsto dalla legge.

9. Riservatezza
1. Il dipendente che aderisce al lavoro agile dovrà operare con diligenza, riservatezza e nel rispetto delle norme sul segreto d'ufficio, con particolare riferimento alle previsioni degli artt 2104 e 2105 c.c., attenendosi inoltre a tutti gli obblighi previsti dalla normativa vigente, legale e contrattuale (es. R.D. n. 148/31, CCNL, contrattazione aziendale, GDPR Reg Eu 679/2016), dalle disposizioni aziendali (es. Policy Privacy n 47, Codice Etico, Codice dì Comportamento aziendale, Modello Organizzativo Gestionale ex D.Lgs. n. 231/01, ecc.) e dalle disposizioni specifiche impartite dall’Azienda con particolare riferimento a quelle che saranno le previsioni in tema di obblighi comportamentali previste negli accordi individuali.
2. La violazione delle disposizioni in tema di riservatezza e privacy può essere fonte di responsabilità in sede disciplinare e civile. L'informativa sul trattamento dei dati personali, pubblicata sul nostro sito www.romamobilita.it, sarà consegnata al dipendente al momento della sottoscrizione dell'accordo individuale.

10. Potere direttivo, di controllo e disciplinare
1. La modalità di lavoro agile non incide sul potere direttivo del Datore di lavoro, che sarà esercitato con modalità analoghe a quelle del lavoro in presenza.
2. il potere di controllo sull'attività resa in lavoro agile si esplica, di massima, attraverso la valutazione della prestazione e dei risultati ottenuti secondo le modalità e le procedure previste dal sistema di valutazione adottato di cui al paragrafo 3 "Destinatari, modalità di esecuzione e regolazione della disconnessione". Durante l’attività svolta in modalità agile il lavoratore è impegnato al conseguimento degli obiettivi assegnati.
3. Il mancato rispetto degli obblighi contenuti nel presente accordo, con particolare riferimento agli obblighi in materia di "Luogo e orario di svolgimento del lavoro agile”, "Strumenti di lavoro", “Salute e Sicurezza”, potrà comportare l'eventuale applicazione, ai trasgressori, di sanzioni disciplinari in conformità con quanto disposto dai rispettivi codici disciplinari adottati da RSM (Regolamento All. A) al R.D. 8 gennaio 1931, n. 148 e Codice Disciplinare per il personale dell'Area Servizi Ausiliari per la Mobilità (art. 14 dell'Allegato A al CCNL 27.11.2000 - Art. 7 Legge 20 maggio 1970 n. 300).
La data di decorrenza del presente accordo è prevista per il 1° settembre 2022.
Lo stesso accordo potrà essere modificato e/o integrato, con i firmatari del presente accordo, a valle di eventuali modifiche normative che potranno intervenire sulla Legge n. 81/2017 e dell'insorgenza di nuove esigenze aziendali.